Raccomandata
Incarto n. 38.2013.59
cr/sc
Lugano 20 febbraio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 settembre 2013 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 18 settembre 2013, la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione dell’11 giugno 2013 con cui ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento a far tempo dal 10 aprile 2013, ritenendo inverosimile che l’assicurato - il quale dal mese di aprile 2013 ha trasformato la ditta individuale __________, costituita nel maggio 2012, in Sagl, di cui è unico socio e gerente - sia sufficientemente disponibile al mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro (cfr. doc. 3, A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, con il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della propria idoneità al collocamento.
A giustificazione della pretesa ricorsuale, il patrocinatore del ricorrente ha addotto innanzitutto il fatto che l’avere iscritto in data 11 maggio 2012 nel Registro di Commercio del Canton Ticino la ditta individuale __________ di RI 1 “non ha pregiudicato il suo diritto ad ottenere le indennità di disoccupazione, tanto che egli si è iscritto in disoccupazione il 25 maggio 2012, conseguendo, da luglio 2012, un guadagno intermedio, puntualmente annunciato ogni mese alla Cassa disoccupazione”.
Quanto alla circostanza di avere successivamente, da aprile 2013, modificato in Sagl la precedente ditta individuale, il legale ha ritenuto che ciò non può essere interpretato come indizio dell’ampliamento dell’attività dell’assicurato, come indicato a torto dall’amministrazione, ma unicamente quale adesione da parte dell’assicurato al suggerimento ricevuto durante i corsi Ecap, al fine di offrire ai clienti un servizio più sicuro e garantistico sotto il profilo della responsabilità personale.
Il patrocinatore del ricorrente ha, infine, evidenziato che l’assicurato “si è messo a disposizione dell’Ufficio di collocamento, ponendosi nella condizione di accettare ogni occupazione di qualunque proposta professionale e ha cercato in maniera costante ed intensiva qualsiasi tipologia di lavoro, come ne fanno fede le oltre cento lettere di candidatura allegate”.
Alla luce di queste circostanze, l’avv. RA 1 ha concluso che “siccome, quindi, non è intervenuto alcun cambiamento della situazione reddituale dell’assicurato, della sua attività indipendente e della sua disponibilità temporale dall’11.5.2012 (creazione della ditta individuale) al 10.4.2013 (costituzione della Sagl), se ne deve dedurre che i requisiti di idoneità al collocamento già accertati dall’autorità inferiore con la decisione positiva del 24.7.2012, con la quale è stata data l’idoneità al collocamento, sussistono ancora tutt’oggi” (doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 19 novembre 2013 (cfr. doc. III), la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. In data 29 novembre 2013, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA le lettere di candidatura presentate dall’assicurato nel periodo compreso fra giugno e novembre 2013, oltre ad un prospetto del fatturato e del guadagno relativo ai mesi gennaio-novembre 2013 (doc. VIII + B1-B61).
1.5. In data 10 dicembre 2013 l’amministrazione, dopo avere ribadito quanto già osservato in sede di risposta di causa, ha evidenziato di nutrire “forti dubbi riguardo alle modalità di presentazione ed attendibilità delle ricerche di lavoro prodotte” dall’assicurato (doc. X).
1.6. Con scritto del 19 dicembre 2013, il legale del ricorrente ha ribadito le richieste ricorsuali, precisando che l’interessato ha presentato le sue candidature “sia come consulente di viaggio, sia come titolare dell’agenzia di viaggi, allegando anche una presentazione che potrebbe apparire di forma meramente pubblicitaria ma che aveva come unico scopo quello di aumentare le possibilità di ottenimento di un impiego o, in alternativa, quella di aumentare il lavoro dell’agenzia per poi non avere più necessità dell’ausilio economico sociale, ergo la disoccupazione” (doc. XII).
Queste considerazioni del legale dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XIII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato sia o meno idoneo al collocamento a decorrere dal 10 aprile 2013.
Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
A norma dell’art. 15 cpv. 1 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
L'Alta Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono, di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio di un'occupazione.
In una sentenza C 149/03 dell'8 marzo 2004, la nostra Massima Istanza ha infatti, tra l'altro, rilevato che:
" (…)
3.1 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3). (…)"
(cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004)
2.3. Secondo la giurisprudenza federale l’idoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato non è pronto o non è in condizione di assumere un’attività dipendente perché egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende solitamente un datore di lavoro (cfr. STFA C 3/03 del 21 agosto 2003; STCA 38.2003.60 del 16 marzo 2004; STCA 38.2002.278 del 23 luglio 2003; STCA 38.2002.244 del 29 aprile 2003; STCA 38.2002.180 del 3 aprile 2003; STCA 38.2002.77 del 25 novembre 2002 e STCA 38.2001.195 del 6 agosto 2002).
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori dell'orario di lavoro normale.
Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al collocamento.
Il TFA si è riconfermato nella propria giurisprudenza in una sentenza C 88/02 del 17 dicembre 2002.
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha ammesso l'idoneità al collocamento di un'assicurata che aveva intrapreso un'attività indipendente ma che comunque poteva strutturare la propria attività in modo tale da poter esercitare un lavoro salariato a metà tempo (che ha poi effettivamente reperito).
In una sentenza C 166/02 del 2 aprile 2003, chiamata a pronunciarsi sull'idoneità al collocamento di un assicurato, disponibile all'80% ma alla ricerca prevalentemente di un lavoro fisso a tempo pieno, che, dopo aver perso il lavoro all'80%, in un primo tempo ha continuato la sua attività indipendente intrapresa nella misura del 20% per completare il suo grado di occupazione e, in seguito, ha costituito una Sagl con la quale ha concluso un contratto di servizio con terzi impegnandosi a fornire una determinata prestazione entro un tempo di nove mesi in ragione di 72 giornate al massimo, la nostra Massima Istanza ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dal Segretariato di Stato dell'economia (SECO). L’Alta Corte ha quindi annullato le precedenti decisioni e ha dichiarato l'assicurato inidoneo al collocamento dal 1° ottobre 2001.
In una sentenza C 87/02 del 7 giugno 2004, il TFA ha riconosciuto l'idoneità al collocamento di un assicurato che esercitava un'attività indipendente e si è così espresso:
" (…)
6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi
o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge.
Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141).
Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).
6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1 a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1 a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).
6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento. II fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata). (…)"
Con sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business plan e progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente avanzate che l’assicurato non era più disponibile a essere collocato.
In una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale federale ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, prima, e i giudici cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una società Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando inverosimile che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte rendessero illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire un’attività dipendente.
L’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.3 Les premiers juges ont accordé, à juste titre, plus de poids à un certain nombre de faits objectifs (accomplissement dès février 2008 des démarches nécessaires à la création de la société Y.________ Sàrl destinée à exploiter un bar-discothèque, signature d'un contrat de bail prévoyant un loyer mensuel de 10'000 fr., inscription au registre du commerce en qualité d'associé gérant avec signature individuelle, investissement important de l'ordre de 50'000 fr. pour la mise sur pied d'une étude acoustique et pour des frais d'architecte ainsi que de 20'000 fr. pour les parts sociales) qu'aux simples déclarations contraires de l'assuré. Peu importe à cet égard que les effets du contrat de bail aient été soumis à des conditions cumulatives (dépôt de la demande d'autorisation d'exploitation de type discothèque dans un certain délai, obtention de la patente pour l'exploitation d'un tel établissement public). Sur la base de ces faits qui lient le Tribunal fédéral, les premiers juges pouvaient admettre que l'assuré n'était pas prêt à abandonner ses projets d'activité indépendante au profit d'un emploi salarié.
Ainsi, le grief du recourant lié à une appréciation arbitraire des faits est infondé.
Il reste à examiner si l'aptitude au placement du recourant peut être reconnue pour la période se situant entre la fin de son activité dépendante et la prise de son activité indépendante (du 1er avril au 28 octobre 2008).
5.1 L'appréciation de l'aptitude au placement d'un assuré dont la disponibilité est restreinte dans le temps doit se baser à la fois sur le genre d'activité qu'il convoite et ses chances réelles d'être engagé dans la branche économique où il effectue ses recherches d'emploi. Il peut en effet se présenter des cas dans lesquels certaines entreprises s'efforcent précisément de trouver en priorité des employés disposés à travailler durant une brève période. Plus la demande est forte sur le marché de l'emploi à prendre en considération, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps sont réduites. Les circonstances locales peuvent également jouer un rôle à cet égard. Dans certaines régions en effet, les possibilités d'être engagé durant une brève période sont assez nombreuses, spécialement en période de haute saison (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2ème édition, no 3.9.8.9.2, p. 232).
5.2 En l'espèce, il ressort des constatations du jugement attaqué que l'assuré a limité ses recherches d'emploi à des postes de gérant d'établissements publics. Cette limitation rendait illusoires pour ne pas dire nulles, ses chances d'être engagé en cette qualité par un employeur pour une période de sept mois au maximum. Les chances d'un engagement étaient d'autant plus réduites que c'est la durée de disponibilité prévisible au moment de la demande de prestations qui est déterminante (BORIS RUBIN, op. cit., no 3.9.8.9.5, p. 236). Or, dans le présent cas, le recourant était dans l'attente d'une autorisation d'exploiter son établissement public, de sorte que la durée prévisible du chômage n'était pas déterminable d'emblée. Cette incertitude était de nature à dissuader un employeur potentiel à engager le recourant pour faire le pont entre la fin de son dernier emploi et le début de son activité indépendante. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'aptitude au placement du recourant doit également être niée sous l'angle de la prise d'un emploi temporaire.”
2.4. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 ha aperto un termine quadro relativo alla riscossione delle prestazioni dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014, con un guadagno assicurato di fr. 4'073.-- (cfr. doc. 16/20).
L’assicurato era alla ricerca di un’occupazione all’80% quale agente di viaggio con attestato professionale federale, impiegato di commercio, cassiere e aiuto contabile (doc. 13).
A partire dall’11 maggio 2012, egli è divenuto titolare con firma individuale della __________ di RI 1, con una partecipazione finanziaria di fr. 2'000.- e una remunerazione di circa fr. 200.-/300.- mensili (cfr. doc. 13).
Con decisione del 20 luglio 2012, la Sezione del lavoro aveva considerato l’assicurato idoneo al collocamento per attività all’80%, rilevando che “dal 1° luglio 2012 l’assicurato è occupato con un’attività indipendente quale agente di viaggio, che non intende abbandonare. È tuttavia disponibile ad assumere un’attività salariata nella misura dell’80%, sei ore al giorno. L’attività indipendente la svolge durante il tempo rimanente (20%) e la gestirebbe a dipendenza dell’impiego reperito, visto come la stessa è svolta al domicilio. Visto l’esiguo investimento effettuato, considerato che l’attività in proprio è svolta al domicilio tramite un portale internet, ritenuto che la stessa può essere svolta parallelamente ad un’attività salariata nei settori e nella misura ricercati dal signor RI 1, lo stesso deve essere ritenuto idoneo al collocamento” (doc. 16).
In seguito, e meglio in data 10 aprile 2013, l’assicurato ha cambiato lo statuto sociale della propria ditta da individuale a società a garanzia limitata (iscrizione nel Registro di commercio del Canton Ticino del 10.4.2013) (doc. 2/16).
Dopo avere sentito personalmente l’assicurato, con decisione dell’11 giugno 2013, la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento a far stato dal 10 aprile 2013, con la seguente motivazione:
" (…)
Nel caso in esame l’assicurato, dopo avere in un primo momento aperto una propria agenzia di viaggio a titolo individuale, a partire dal 10 aprile 2013 ha modificato lo statuto della stessa in società a garanzia limitata portando il capitale a fr. 20'000.-. Il signor RI 1 ha altresì dichiarato che la propria attività primaria, seppur disposto a partecipare a misure attive proposte dal proprio consulente del personale, è quella di proseguire con la propria agenzia di viaggio. Infatti avendo sempre con sé il cellulare e il pc portatile, in qualsiasi momento è in grado di dar seguito a eventuali ordini da parte di clienti come pure di essere reperibile 24 ore su 24 e 7 giorni la settimana, come pure di essere l’unica persona ad occuparsi dell’agenzia e come da marzo 2012 lavorando per mezze giornate/giornate intere con azione porta a porta ha notevolmente incrementato il proprio lavoro. Inoltre, l’assicurato nel corso del colloquio avuto presso lo scrivente Ufficio ha pure dichiarato come la propria iscrizione in disoccupazione non è tanto dovuta alla possibilità di reperire un posto di lavoro, bensì per ottenere un’indennità in attesa di terminare i corsi intrapresi presso la scuola __________ ed in seguito dedicarsi completamente alla propria agenzia viaggi. Visto quanto precede, lo scrivente Ufficio ritiene il signor RI 1 inidoneo al collocamento a far stato dal 10 aprile 2013.” (Doc. 3)
Questa decisione è poi stata confermata dalla Sezione del lavoro con decisione su opposizione del 18 settembre 2013, nella quale l’amministrazione ha ribadito che l’interessato non può più essere considerato idoneo al collocamento, alla luce dei seguenti elementi:
" (...)
Ora, visto quanto precede, considerato in particolare che:
l’assicurato ha trasformato nella primavera del 2013 la sua ditta individuale in una società a garanzia limitata, di cui è unico socio e gerente,
per fare tale cambiamento ha dovuto reperire il necessario capitale sociale (CHF 20'000.-) facendo capo ad un prestito da parte dei propri genitori,
egli si rende reperibile costantemente per la propria clientela, senza particolari limiti di tempo durante tutto l’arco della settimana (7 giorni su 7)
nel corso del tempo le ricerche di lavoro si modificano a tal punto da non rappresentare più delle candidature per un’attività dipendente ma piuttosto un’offerta del servizio proposto dalla __________ a dei potenziali clienti (in particolare dal 10 aprile 2013 allega alle lettere di candidatura la Presentazione Agenzia Viaggio __________)
ancora nel giugno 2013 ha confermato la sua volontà di portare a compimento il proprio progetto imprenditoriale, di considerare la possibilità di svolgere un lavoro salariato solo in funzione complementare all’attività indipendente e solo fino al definitivo avvio della stessa,
non appare più possibile ritenere l’opponente idoneo al collocamento. egli non offre la necessaria disponibilità ad un datore di lavoro per assumere un impiego salariato a lungo termine, ma solo complementare alla propria attività indipendente. Come detto le ricerche presentate non costituiscono l’espressione della volontà di reperire un impiego dipendente, ma sono gli sforzi per sviluppare l’attività della __________. Anche gli sforzi economici messi in campo per rendere maggiormente interessante l’offerta al pubblico, ossia la costituzione di una società a garanzia limitata, come pure la continuità nel tempo nel perseguire e realizzare il progetto, nonché la pressoché illimitata disponibilità offerta ai clienti, rafforzano la conclusione che l’assicurato non sia più disponibile per un’attività dipendente.
Riguardo a quest’ultimo aspetto è pure significativa l’intervista rilasciata dall’opponente a __________ (pubblicato in: __________). In occasione della domanda relativa al valore aggiunto dei servizi forniti dalla sua agenzia, egli ha risposto: “la migliore assistenza con le migliori condizioni: reperibilità, flessibilità, precisione, risparmio sono senz’altro i valori principali della mia agenzia e del mio servizio. Personalmente credo che il punto centrale sia il contatto personale con ogni singolo cliente e passeggero. diversamente da tutte le agenzie tradizionali di viaggio, sono reperibile 7 giorni su 7 a settimana, anche nei giorni festivi, senza nessuna spesa supplementare. In aggiunta le spese per dossier/pratica e per l’emissione di biglietti sono le meno care possibili.” (Doc. A1)
Chiamato a pronunciarsi, il TCA concorda con le considerazioni espresse dalla Sezione del lavoro e ritiene quindi corretta la decisione di inidoneità al collocamento a partire dal 10 aprile 2013 emanata dall’amministrazione.
Dalle dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso in occasione dell’audizione personale presso la Sezione del lavoro del 4 giugno 2013 emerge, infatti, chiaramente che a partire dalla data indicata dall’amministrazione egli non fosse più intenzionato a reperire un’attività salariata dipendente, accanto alla sua attività indipendente, ma fosse solo interessato a ricevere un’indennità di disoccupazione che gli consentisse di far fronte ai propri bisogni, in attesa di poter intraprendere definitivamente a tempo pieno la propria attività in proprio di agente di viaggio.
RI 1 ha infatti fornito le seguenti informazioni:
" (…)
Adr:
confermo che da come stanno andando gli affari nel giro di pochi mesi dovrei poter uscire dalla disoccupazione
Adr:
confermo che la mia attività primaria è quella di poter portare avanti il progetto di agenzia viaggi. Chiaramente al momento visto che mi trovo ancora in una fase di lancio della stessa potrei assumere un posto di lavoro che mi permetta di avere delle entrate per arrivare a fine mese e questo come detto in attesa di partire a tempo pieno verso settembre con la mia attività
Adr:
confermo che dal 10 aprile 2013 ho modificato l’iscrizione della mia società a RC. Da ditta individuale a Società a garanzia limitata con capitale sociale di fr. 20'000.-.
L’importo di fr. 20'000.- mi è stato prestato dai genitori
Adr:
confermo che attualmente sto pure seguendo dei corsi per adulti presso la scuola __________ a __________. Alla fine dei corsi se supero gli esami finali potrò avere delle agevolazioni per quanto riguarda AVS per due anni ed avere un consulente per un anno a mia disposizione da parte di __________
Adr:
confermo che vorrei rimanere iscritto in disoccupazione fino alla fine di questo corso e dal momento che supero l’esame e con l’aiuto previsto da __________ chiudere il mio caso
Adr:
confermo che la mia iscrizione in disoccupazione non è tanto dovuta ad una ricerca attiva di lavoro ma più che altro alla possibilità di avere una indennità a fine mese che mi permetta di vivere in attesa di terminare i corsi che sto seguendo e potere dedicarmi alla mia attività di consulenza con l’aiuto da parte di __________. Ribadisco che appena termino i corsi che sto seguendo voglio annullare la mia iscrizione in disoccupazione
Osservazioni:
attualmente ho buone chance di portare a casa 3 buoni clienti con i quali ho intavolato delle trattative. Dovrebbero firmare i relativi contratti per l’inizio del nuovo anno e questo dovrebbe potermi permettere di vedere lanciata definitivamente l’attività.
Ribadisco che è mia ferma intenzione poter lavorare da indipendente con la mia agenzia viaggi. Chiedo pertanto il vostro aiuto, se possibile, in questo delicato momento di inizio attività imprenditoriale.” (Doc. 7, sottolineatura della redattrice)
Alla luce di queste risposte e, in particolare, dell’ammissione da parte dell’assicurato stesso di non essere alla ricerca di un’occupazione salariata, il TCA non può che concludere, conformemente alla giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.3.), che l’idoneità al collocamento non possa essere data, visto che l’interessato non è pronto ad assumere un’attività dipendente, ma intende unicamente occuparsi a tempo pieno della sua attività indipendente.
Nonostante quanto indicato dal patrocinatore del ricorrente – a mente del quale, non essendo intervenuto alcun cambiamento rispetto al passato, occorre dedurre che i requisiti di idoneità al collocamento già accertati dall’amministrazione con la decisione positiva del 24 luglio 2012 continuino a sussistere (doc. I) – a partire da aprile 2013 l’attività dell’assicurato, con il passaggio da ditta individuale a Sagl, ha subito una considerevole modifica in termini di impegno e di energia spesi per promuoverla, tanto da impegnarlo, come da lui stesso dichiarato all’amministrazione in occasione del colloquio del 4 giugno 2013, “praticamente durante tutta la giornata”, tramite ricerca telefonica dei potenziali clienti e successivi incontri personali per illustrare i servizi offerti, permettendogli così di iniziare “a vedere i primi frutti con la sottoscrizione di alcuni contratti di lavoro. Al momento si tratta di piccole aziende sia in Ticino (ca una decina tra cui delle scuole), Svizzera interna (1) e Italia (un paio)” (doc. 7).
La situazione quindi è nettamente cambiata rispetto alla precedente decisione di idoneità al collocamento emanata in data 20 luglio 2012 dalla Sezione del lavoro, allorquando l’amministrazione aveva concluso che l’esercizio dell’attività indipendente, nella misura del 20%, non era d’ostacolo alla ricerca e all’assunzione di un’attività salariata nella misura dell’80% (cfr. doc. 16, “dal 1° luglio 2012 l’assicurato è occupato con un’attività indipendente quale agente di viaggio, che non intende abbandonare. È tuttavia disponibile ad assumere un’attività salariata nella misura dell’80%, sei ore al giorno. L’attività indipendente la svolge durante il tempo rimanente (20%) e la gestirebbe a dipendenza dell’impiego reperito, visto come la stessa è svolta al domicilio”).
Analogamente a quanto deciso dall’Alta Corte nella sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006 e nella STF 8C_130/2010 del 20 settembre 2010 sopra esposte (cfr. consid. 2.3.), il TCA ritiene che anche nel caso di specie le pratiche di avvio dell’attività indipendente intraprese dall’interessato siano talmente avanzate che egli non sia più disponibile a essere collocato (iscrizione della Sagl a RC, investimento di una somma importante di fr. 20'000.-, allestimento di un business plan, numerosi contatti già stabiliti e molti altri in progetto, anche con l’estero e, infine, ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si limitano al solo settore nel quale egli vuole rendersi indipendente).
Quanto alle ricerche di lavoro prodotte dall’assicurato a dimostrazione della sua presunta volontà di accettare un’occupazione salariata, il TCA considera che il fatto che esse siano state svolte esclusivamente nell’ambito di competenza della sua attività indipendente (consulenza viaggi), oltretutto presentando e promuovendo i servizi della __________, rendano vana la possibilità di assunzione da parte di un datore di lavoro, oltretutto per un breve periodo, visto che l’assicurato stesso, nel colloquio del 4 giugno 2013 con la Sezione del lavoro, ha indicato la sua volontà di partire a tempo pieno con la propria attività indipendente nel giro di pochi mesi (cfr. doc. 7, “in attesa di partire a tempo pieno verso settembre con la mia attività”) (per un caso analogo, cfr. STF 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, sopra esposta al consid. 2.3.).
La conclusione che l’assicurato non sia più disponibile per un’attività dipendente, del resto, come correttamente rilevato dall’amministrazione, è rafforzata dal fatto che il ricorrente stesso, nell’intervista riportata nel nr. __________ della rivista __________, ha presentato la sua “sfida personale” consistente nel mettersi in proprio e delle difficoltà legate all’attività indipendente, quali “il farsi conoscere, la pubblicità e la ricerca di nuovi clienti”, come pure i problemi legati all’insicurezza finanziaria nei primi tempi di attività (cfr. doc. 6).
Ne discende che a ragione la Sezione del lavoro ha ritenuto l’insorgente inidoneo al collocamento dal 10 aprile 2013.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti