Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2013.54
Entscheidungsdatum
02.06.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2013.54

rs

Lugano 2 giugno 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 2 settembre 2013 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 2 settembre 2013 la Cassa Disoccupazione CO 1 ha modificato la decisione con la quale aveva sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. 63), riducendo la sanzione a 16 giorni per avere fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di impiego.

Al riguardo la Cassa ha rilevato:

" (…)

La Cassa, dopo aver attentamente esaminato tutta la documentazione, evidenzia che in effetti siamo di fronte a un licenziamento, operato dal datore di lavoro, in quanto il lavoratore aveva comunicato il desiderio di partire definitivamente dalla Svizzera, procedura che poi non si è verificata.

Questa motivazione sostanzialmente è stata confermata dall’assicurato anche se ha precisato che verso la fine della disdetta si sono verificati episodi incresciosi che hanno comportato reciproche contestazioni.

Tuttavia, in considerazione delle argomentazioni evidenziate dall’assicurato nelle lettere allestite e nell’opposizione, si ritiene che una sospensione di 16 giorni sia maggiormente commisurata al grado di colpa dell’assicurato in quanto le motivazioni addotte possono essere maggiormente considerate nella valutazione del caso.

Si decide pertanto di ridurre il numero di giorni di sospensione da 31 a 16 giorni controllati che, con il calcolo proporzionale effettuato in caso di perdita di attività da guadagno intermedio, produce una riduzione a soli 9,6 giorni di sospensione." (Doc. A1)

1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha addotto che era l’ex datore di lavoro, che inizialmente era un suo amico, che voleva licenziarlo per far venire la sorella dall’__________ a lavorare e di aver chiesto lui la prima lettera di licenziamento del 27 marzo 2013 poiché aveva cominciato a trattarlo male.

Il ricorrente, al riguardo, ha precisato che in seguito l’ex datore di lavoro forse si è reso conto che stava sbagliando, in quanto gli ha detto che per lui la lettera non valeva.

L’insorgente ha però asserito che l’ex datore di lavoro trovava sempre qualcosa nel suo lavoro che non andava e che, benché il contratto di lavoro concernesse l’attività di pizzaiolo e aiuto cucina, è stato costretto ad accettare anche di fare il cuoco, occupazione che ha cercato sempre di farsi piacere.

L’assicurato ha affermato di aver chiamato più volte la segretaria del suo medico per ottenere un certificato di inabilità lavorativa, ma che l’ex datore di lavoro non ne sapeva alcunché e che successivamente richiamava e disdiceva l’appuntamento, pensando che avrebbero smesso di trattarlo male. Egli ha indicato, da un lato, che, visto che non è stato così, non ha più resistito e si è recato all’Ufficio stranieri, annunciando la sua partenza definitiva dalla Svizzera.

Dall’altro, che il giorno seguente ha comunicato tale circostanza all’ex datore di lavoro.

Il ricorrente ha aggiunto che nelle notti successive non riusciva a dormire, poiché pensava se stava facendo la cosa giusta, arrivando alla conclusione che poteva trovare altre soluzioni, che prima voleva saldare i suoi debiti e poi avrebbe potuto decidere di andarsene.

Egli ha dichiarato di aver atteso fino al 19/22 maggio 2013 prima di dire all’ex datore di lavoro di aver bloccato la partenza, in quanto quest’ultimo, contrariamente a quanto richiestogli, non voleva tenerlo a lavorare fino all’estate.

L’insorgente ha specificato che all’ex datore di lavoro non è piaciuta tale notizia.

A mente dell’assicurato, avendo annullato la partenza, avrebbe dovuto avere tutti i diritti come se non l’avesse mai notificata.

L’assicurato ha indicato di essere stato in possesso di certificati medici, il primo che lo autorizzava a recarsi in __________ dalla sua famiglia per motivi familiari e il secondo dell’11 luglio 2013 secondo cui a causa di ragioni mediche doveva interrompere quella attività lavorativa.

Il ricorrente ha, inoltre, asserito che la gerente che lavorava soltanto al mattino può attestare in merito ai rapporti tesi che esistevano sul posto di lavoro, in particolare tra i soci, oltre al fatto che lui veniva trattato male e che dovevano sempre stare zitti.

Per quanto attiene al giorno del 28 maggio quando ha fatto il trasloco dalla cameretta che aveva presso l’esercizio pubblico dove lavorava e la Polizia è stata chiamata dall’ex datore di lavoro, l’insorgente ha precisato di essere stato arrabbiato con quest’ultimo perché il giorno prima gli aveva dato del coniglio (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 7 ottobre 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

2.1. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.

In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).

Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.2. La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.

Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

2.4. Nella presente fattispecie RI 1 (1976), di nazionalità __________ e in possesso di un permesso C (cfr. doc. 1; 2; 58), dopo aver lavorato dal 7 gennaio al 15 giugno 2010 presso l’osteria __________, dal 16 giugno al 5 agosto 2010 presso il bar __________, dal 7 ottobre 2010 al 28 febbraio 2011 presso la pizzeria __________, dal 18 aprile al 11 maggio 2011 presso il Ristorante __________, dal 8 luglio al 19 dicembre 2011 presso il __________ e dal 1° maggio al 15 giugno 2012 presso il __________ (cfr. doc. 3), il 9 luglio 2012 si è annunciato per il collocamento con effetto da quella data, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).

Il ricorrente, nel novembre 2012, ha iniziato a svolgere l’attività di pizzaiolo/aiuto cucina presso il Ristorante __________ da cui otteneva un guadagno intermedio (cfr. doc. 32). Nel mese di novembre 2012 ha svolto 24 ore (8 ore settimanali dal 15 novembre 2012; cfr. doc. 32). Nei mesi di dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013 ha svolto 21 ore settimanali (cfr. doc. 36; 39).

Con effetto dal 7 marzo 2013 l’assicurato ha concluso con __________ del Ristorante __________ un contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di pizzaiolo/aiuto cucina al 50% (22,5 ore alla settimana; cfr. doc. 46; 45).

Il 27 marzo 2013 __________ ha consegnato una raccomandata a mano all’assicurato, che viene sottoscritta da quest’ultimo, del seguente tenore:

" A malincuore mi vedo costretto a dimissionarla dal suo incarico di aiuto-cucina/pizzaiolo causa mancanza di lavoro, il suo contratto avrà termine il 30 marzo 2013 come da CCNL.

Le faccio i miei migliori auguri per trovare un’altra occupazione presso un’altra ditta.” (Doc. A2).

L’insorgente ha precisato che tale disdetta è poi stata considerata come non data (cfr. doc. 70 pag. 3).

Il 17 aprile 2013 il datore di lavoro ha nuovamente disdetto il contratto di lavoro per la fine di maggio 2013 a causa della partenza definitiva dell’insorgente dalla Svizzera per l’__________ (cfr. doc. 57).

Il 15 aprile 2013 l’assicurato ha, in effetti, notificato al Servizio regionale degli stranieri di __________ la propria partenza dalla Svizzera per __________ (cfr. doc. 58).

Agli atti risulta uno scritto di __________ senza data, ma risalente verosimilmente alla fine di maggio 2013 ritenuto che è stato fatto riferimento all’intervento - su sua richiesta - della

Polizia avvenuto il 27 o 28 maggio 2013 (cfr. doc. 68; 70), da cui si evince:

" (…) assunto il 07/03/2013 con regolare contratto e accordi verbali che avrebbero impegnato il signor __________ minimo fino al 30-09-2013 in qualità di aiuto-cucina pizzaiolo.

Il 15 di aprile ha fatto la partenza definitiva dalla Svizzera per l’__________, quando la sera prima avevo accordato di mettere alcune pietanze sulla carta nuova di suo gusto, mi sono trovato costretto davanti alla sua scelta.

Improvvisai (ci tengo a precisare) di fare al suddetto la disdetta (vedere allegati) per fine maggio corrente anno rispettando oltre modo le sue scelte, anche se discutibili, ho fatto tutto il necessario per terminare il rapporto di lavoro in buone circostanze…

Sotto pressione del signor RI 1 è stato versato l’ultimo salario in anticipo perché doveva partire per l’__________, mi è stata richiesta tutta la sua documentazione (buste paga, attestato del guadagno intermedio, copie del contratto di lavoro e disdetta).

Fatto questo il signor RI 1 mi ha detto che non partiva più per l’__________ e che aveva bloccato la partenza dalla Svizzera … oltre tutto ha cercato per i motivi più futili di avere discussioni fino a l’altro ieri che mi sono visto costretto a chiedere l’intervento della polizia in quanto si è messo a trattare male i clienti, inveire contro di me sui miei metodi di lavoro e ancora più grave: seduto in terrazza si è messo a urlare e tra le varie frasi da signore ha detto che avrebbe fatto di tutto per minare il locale nel quale ha lavorato e percepito puntualmente tutto quello che gli spettava…oltre a questo è andato da uno dei locatori sicuramente non per fare dei complimenti all’azienda.

E l’elenco continua… in più di un’occasione sono stato minacciato dove spavaldo vantava di potermi far passare dei guai perché i dipendenti hanno più diritti dei datori di lavoro.

Ed ancora oggi ignoro i motivi…

Con dispiacere scrivo questa lettera perché conosco il Signor RI 1 da 10 anni e non mi sarei aspettato tutto questo da lui.

Purtroppo ha avuto altri e tanti precedenti di questo tipo e quindi non mi sento in grado di poter passare sopra a tutto visto che il ristorante, alcuni clienti e uno dei locatari sono rimasti colpiti dai suoi comportamenti.

(…)” (Doc. 59)

Il 3 giugno 2013 __________ ha inviato al ricorrente uno scritto denominato “Rescissione immediata del rapporto di lavoro”, in cui ha indicato:

" a seguito del suo comportamento increscioso di martedì 28 maggio scorso (minacce all’indirizzo del sottoscritto proferite anche davanti ai clienti del ristorante __________ nonché le relative ingiurie e diffamazioni espresse in tale occasione), con la presente mi vedo costretto a rescindere immediatamente il nostro rapporto di lavoro. “ (Doc. 61)

L’11 luglio 2013, nel corso della procedura di opposizione, la Cassa di disoccupazione ha posto a __________ del __________ i seguenti quesiti:

" (…)

  1. Per quale motivo avete effettuato la disdetta con effetto immediato in data 3 giugno 2013 quando ci era un regolare licenziamento elaborato il 17 aprile 2013 scadente il 31 maggio 2013?

  2. Per quale motivo avete atteso il 3 giugno 2013 per effettuare la disdetta con effetto immediato in seguito ai comportamenti tenuti dal Sig. RI 1 il 28 maggio 2013?

  3. E’ stato stilato un rapporto di polizia in merito all’intervento effettuato in data 28 maggio 2013 presso il Ristorante? In caso affermativo, potete allegarlo? (…)” (Doc. 67)

__________, il 22 luglio 2013, ha così risposto:

"

  1. Causa il comportamento increscioso del sig. RI 1 che, oltre a

terminare il rapporto di lavoro in maniera alquanto non corretta, minacciava di mettersi in malattia (cosa che ha fatto dal 29 maggio) e di rovinare il più possibile l’azienda (cosa fatta anche questa: andando spesso e volentieri per i bar della valle a parlare male di me e della mia compagna, cameriera alle mie dipendenze. E cmq del licenziamento in tronco non credo che era un mistero già dal 28 maggio quando sono stato costretto a richiedere l’intervento della Polizia di __________ per garantire la sicurezza visti i trascorsi con il sig. RI 1. Già dal 23 maggio ha tenuto un comportamento non idoneo all’interno del ristorante (ed era già in vacanza dal 21 preventivamente).

Evitando ma sempre disposto a delucidarvi sui suoi comportamenti anche prima di queste date citate.

  1. L’attesa al 3 giugno è giustificata solo dal fatto che dovevo consultare il mio avvocato per decidere la strategia da intraprendere contro il Signor RI 1.

  2. Ho chiesto personalmente alla Polizia di __________: non è stato stilato alcun rapporto perché sono intervenuti per garantire la sicurezza, basiti nel sapere che il signor RI 1 si è messo in malattia il giorno dopo visto che stava anche fin troppo bene.” (Doc. 68).

Il Dr. med. __________, spec. FMH in medicina generale, il 29 maggio 2013, ha certificato che l’assicurato era inabile al lavoro al 100% a causa di malattia dal 29 maggio 2013 per circa tre settimane con la precisazione che era autorizzato a recarsi in __________ per motivi familiari (cfr. doc. 54).

L’11 luglio 2013 il Dr. med. __________ ha poi attestato che per ragioni mediche era indicato per il ricorrente interrompere immediatamente l’attività lavorativa presso il datore di lavoro attuale (cfr. doc. 65).

L’assicurato, a cui la Cassa ha dato la possibilità di presentare osservazioni in merito al proprio accertamento presso l’ex datore di lavoro (cfr. doc. 69), il 25 luglio 2013, ha rilevato di aver conosciuto il signor __________ nel 2003 quando entrambi frequentavano la scuola di pizzaiolo e che è che stato lui a indicargli la possibilità di rilevare il Ristorante __________.

L’insorgente ha aggiunto di aver iniziato a effettuare qualche ora di lavoro quale guadagno intermedio presso tale esercizio pubblico rilevato da __________ e da un altro socio, __________, nel novembre 2012 e di essersi trasferito presso il Ristorante nel dicembre 2012 visto che disponeva di alcune camere libere.

Il ricorrente ha evidenziato che i due soci non andavano d’accordo e che lui avrebbe preferito non trovarsi in mezzo ai loro problemi, ciò che ha anche detto a __________.

L’assicurato ha osservato che in ogni caso dal marzo 2013 __________ ha lasciato il ristorante a __________, il quale, diventando l’unico responsabile del ristorante ha cambiato personalità, iniziando a prendersela con lui.

L’insorgente ha precisato che l’ex datore di lavoro gli ha presentato una lettera di licenziamento, comunicandogli che lasciava decidere a lui se restare o firmare, ma che, se voleva restare, avrebbe dovuto fare quello che diceva lui.

L’assicurato, in proposito, ha asserito di aver sempre fatto quello che diceva __________, ma che veniva trattato male e umiliato.

Egli ha affermato che il 27 marzo 2013 avrebbe detto a __________i di consegnargli la lettera di licenziamento perché in quelle condizioni non poteva lavorare. Dopo qualche giorno l’ex datore di lavoro si sarebbe reso conto di avere avuto un atteggiamento non consono alla situazione, tuttavia un giorno lo trattava bene e uno male, come può testimoniare la cameriera del locale, la quale pure se ne è andata via.

Il ricorrente ha indicato che di quella lettera di licenziamento non si è fatto alcunché, ma che in seguito, non riuscendo più a dormire, ha deciso di partire definitivamente dalla Svizzera e che dopo averlo detto a __________ questi l’ha trattato meglio avendo raggiunto l’obiettivo di mandarlo via dal ristorante.

L’assicurato ha evidenziato, da un lato, che l’ex datore di lavoro l’ha licenziato precisando che vi era poco lavoro, anche se ha fatto venire la sorella dall’__________.

Dall’altro, che dopo avergli comunicato che non partiva più per l’__________ verso il 20/21 maggio 2013, __________ l’ha fatto smettere di lavorare per avere tempo di trovare una soluzione.

L’insorgente ha asserito di aver firmato un contratto di locazione per un appartamento a __________ verso il 23/24 maggio 2013 e di avere nel frattempo avvisato il suo medico che non riusciva più a lavorare.

L’assicurato ha dichiarato che il 27 maggio 2013, a seguito della sua richiesta di riavere la propria valigia con gli utensili da cucina, l’ex datore di lavoro l’ha insultato, lui ha conseguentemente alzato la voce e così ha avuto inizio un alterco verbale. Infine __________ ha chiamato la Polizia di __________.

Al riguardo il ricorrente ha osservato di essere andato a fare un giro in auto e che l’agente Pozzi l’ha poi chiamato al telefono per farsi spiegare cosa fosse successo.

L’insorgente ha specificato di avere traslocato dalla sua camera presso il ristorante il giorno successivo.

Infine egli ha sottolineato di voler denunciare l’ex datore di lavoro per appropriazione indebita (di un televisore), diffamazione e truffa verso la disoccupazione (cfr. doc. 70).

A seguito degli accertamenti effettuati durante la procedura di opposizione la Cassa ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta all'assicurato per avere fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di impiego, in considerazione delle argomentazioni evidenziate dal medesimo nelle sue lettere e nell’opposizione (cfr. doc. A1).

2.5. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, con il suo comportamento, l'assicurato ha contribuito a provocare il suo licenziamento (cfr. consid. 2.1.).

Questa Corte non esclude che alla base della disdetta del contratto di lavoro possano esserci state anche motivazioni di carattere economico (cfr. doc. A2: prima lettera di disdetta del 27 marzo 2013, poi annullata, motivata con la mancanza di lavoro; doc. 70 pag. 3: scritto del 25 luglio 2013 alla Cassa nel quale l’assicurato ha indicato che l’ex datore di lavoro l’ha licenziato precisando che vi era poco lavoro).

Il TCA, nemmeno mette in discussione il fatto che il ricorrente si sia trovato confrontato con una situazione difficile, in quanto l’iniziale amicizia che durava da anni con l’ex datore di lavoro (cfr. consid. 2.4.) si è, dopo la sua assunzione, alquanto deteriorata.

Tuttavia l’insorgente, in primo luogo, nell’aprile 2013 ha comunque comunicato all’ex datore di lavoro la sua partenza definitiva dalla Svizzera, peraltro formalmente notificata anche all’Ufficio regionale degli stranieri di __________ (cfr. doc. 58).

Ciò che ha conseguentemente condotto al suo licenziamento del 17 aprile 2013.

L’assicurato non ha poi lasciato la Svizzera. Egli a tale proposito non ha però fatto valere particolari motivi oggettivi indipendenti dalla sua volontà che l’abbiano indotto a modificare la decisione presa.

Da questo profilo, dunque, il ricorrente ha fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta e deve assumersi le conseguenze connesse al fatto di avere - forse troppo precipitosamente - annunciato la sua partenza dalla Svizzera e di avere in seguito cambiato idea al riguardo.

In secondo luogo, l’assicurato ha in ogni caso, perlomeno nell’ultimo periodo del rapporto di impiego nel maggio 2013, partecipato alla degradazione dell’ambiente di lavoro divenuto conflittuale, come ammesso dall’assicurato stesso nello scritto del 25 luglio 2013 (cfr. doc. 70; consid. 2.4.), evidenziando segnatamente che il 27 maggio 2013 tra il medesimo e __________ è scoppiato un alterco dai toni accesi davanti al proprietario dello stabile dove si trova il ristorante __________ e i dipendenti che ha necessitato l’intervento della Polizia di __________

Per i motivi appena esposti occorre concludere che l’atteggiamento dell'assicurato ha giocato un ruolo nella decisione dell’ex datore di lavoro di sciogliere il contratto di lavoro.

In simili condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che l’insorgente con il proprio comportamento ha contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. consid. 2.1 e, in particolare, la DLA 2012 Nr. 13 pag. 294 nella quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale).

A nulla di diverso possono portare i certificati medici allestiti dal dr. med. __________ il 29 maggio e l’11 luglio 2013 con cui è stato attestato che l’assicurato era inabile al lavoro al 100% a causa di malattia dal 29 maggio 2013 per circa tre settimane con la precisazione che era autorizzato a recarsi in Italia per motivi familiari (cfr. doc. 54), rispettivamente che per motivi medici era indicato per il ricorrente interrompere immediatamente l’attività lavorativa presso il datore di lavoro attuale (cfr. doc. 65).

In effetti gli stessi si riferiscono in ogni caso a periodi posteriori sia alla disdetta ordinaria del 17 aprile 2013 (cfr. doc. 57), che ai fatti del 27/28 maggio 2013 che hanno condotto al licenziamento con effetto immediato del 3 giugno 2013 (cfr. doc. 61).

Di conseguenza, richiamata la severa giurisprudenza federale al riguardo che non esige, per sospendere un assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione, che il licenziamento sia stato deciso per una violazione degli obblighi contrattuali (cfr. consid. 2.1 e STF 8C_606/2010 del 20 agosto 2010), il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).

Anche l'entità della sanzione (16 giorni di sospensione, corrispondenti al minimo dei giorni di sospensione in caso di colpa mediamente grave; cfr. consid. 2.3.) si rivela proporzionata alla gravità della colpa.

In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Riguardo all’indicazione riportata nella decisione su opposizione secondo cui la sospensione di 16 giorni con il calcolo proporzionale effettuato in caso di perdita di attività da guadagno intermedio - come in concreto -, produce una riduzione a 9,6 giorni di sospensione (cfr. doc. A1), giova osservare che effettivamente un assicurato, qualora termini per sua colpa o rifiuti un’occupazione che permette di conseguire un guadagno intermedio, può essere sospeso dal suo diritto all’indennità di disoccupazione soltanto nella misura corrispondente alla differenza tra l’indennità di disoccupazione e le indennità compensative (cfr. STFA C 129/01 del 15 aprile 2002 consid. 6; DLA 1998 N. 9 pag. 48).

Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 2 settembre 2013 deve, quindi, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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