Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2013.49
Entscheidungsdatum
11.12.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2013.49

rs/sc

Lugano 11 dicembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 11 settembre 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 18 aprile 2013 la Cassa (di seguito la Cassa) ha chiesto a RI 1 la restituzione della somma di fr. 39'984.70 corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite a torto dal gennaio 2007 a dicembre 2011, in quanto nell’ambito di una revisione interna avviata dopo aver ricevuto il suo estratto individuale AVS sono emersi dei redditi conseguiti negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 mai dichiarati alla stessa (cfr. doc. A1=15).

1.2. L’assicurata, il 6 maggio 2013, ha postulato il condono del rimborso dell’importo di fr. 39'984.70, facendo valere una situazione lavorativa di precariato e uno stato debitorio verso l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ (cfr. doc. 16).

Il 10 maggio 2013 l’interessata ha inviato uno scritto di complemento con allegato l’estratto dell’UEF di __________ (cfr. doc. 17).

1.3. Il 3 luglio 2013 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha emesso una decisione con cui ha respinto la domanda di condono interposta da RI 1, non ritenendo adempiuto il presupposto della buona fede. L’amministrazione ha in particolare osservato che il mancato tempestivo annuncio dell’attività svolta presso la __________ non era scusabile (cfr. doc. A2=18).

1.4. L’avv. RA 1, a nome e per conto dell’assicurata, il 31 luglio 2013 ha inviato alla Cassa e all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro il seguente scritto:

" (…)

La stessa, non appena ricevuta la decisione 18 aprile 2013, ha parlato con il Signor __________, il quale le ha consigliato di presentare una domanda di condono dicendole che in caso di ristrettezza economica sarebbe stata accolta, quando all'evidenza, e non occorre essere uno specialista in proposito, era già destinata all'insuccesso per un'evidente mancanza di buona fede di cui all'art. 25 LPGA.

Il punto è un altro: la Signora RI 1 in buona fede si è fidata di tale asserzione, secondo cui in caso di gravi difficoltà finanziarie non avrebbe dovuto restituire detto importo, e optando per tale domanda, non ha contestualmente presentato opposizione.

Ora, l'art. 25 cpv. 2 LPGA precisa che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi 5 anni dopo il versamento della prestazione. La conoscenza del fatto, stante una lettura della decisione 18 aprile 2013 dell'CV 1 è avvenuta "dopo la ricevuta del suo (ndr della qui ricorrente) estratto individuale AVS". Ignoro quando tale estratto sia stato ricevuto dalla Cassa, chiedendo la trasmissione del documento. Comunque sia, tale diritto sarebbe stato comunque estinto per l'anno 2007 e, per tale periodo la restituzione della prestazione non poteva essere chiesta. Non appena avrò verificato gli atti, che Vi invito a spedirmi, si determinerà qual è il periodo per il quale la decisione dell'CV 1 18 aprile 2013 è illegale e perfettamente nulla.

A seguito di quanto sopra Vi invito cortesemente:

1 a ricalcolare il periodo per il quale deve essere richiesta la restituzione, non oggetto di perenzione del diritto (ciò che scatena la nullità di ogni decisione in merito);

per il periodo per il quale la Cassa può richiedere la restituzione alla mia mandante, tenuto conto delle gravi difficoltà finanziarie, di concedere alla Signora RI 1 una dilazione di pagamento.

Tenuto conto che lo scrivente non sa quale sia l'Autorità giudiziaria competente, il presente scritto è spedito a tutte quelle coinvolte, ciò per evitare, per denegata ipotesi, una perdita di termine.

Infatti, la perenzione di una prestazione è rilevabile d'ufficio, in ogni stadio di procedura, da parte dell'Autorità adita." (Doc. A3)

1.5. Con decisione su opposizione del 27 agosto 2013 la Cassa ha stabilito che:

" (…)

I. La CV 1 non entra nel merito alla domanda di riconsiderazione del 31 luglio 2013.

II. Nella misura in cui lo scritto del 31 luglio 2013 può essere considerato una domanda di revisione, la domanda viene respinta.

III. Non viene restituito il termine di opposizione. (…)"

(Doc. A4, pag. 1)

La Cassa ha così motivato il proprio provvedimento:

" (...)

  1. Con decisione del 18 aprile 2013 la cassa ha richiesto in restituzione CHF 39'984.70 dalla persona assicurata.

  2. Con lettera del 31 luglio 2013 la persona assicurata (per il tramite del proprio rappresentante legale) ha sollevato obbiezioni in merito all'operato della cassa.

  3. L'art. 52 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate facendo opposizione entro 30 giorni presso il servizio che le ha notificate.

  4. II termine per interporre opposizione non è stato rispettato e per questo motivo lo scritto del 31 luglio deve essere considerato come una domanda di riconsiderazione.

  5. La cassa non entra nel merito alla domanda di riconsiderazione.

La cassa respinge la domanda di revisione in quanto non si intravedono né vengono avanzati nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

  1. Le condizioni dell'art. 41 LPGA non sono adempiute e non viene restituito il termine d'opposizione." (Doc. A4, pag. 1-2)

1.6. Contro la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, dello RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto:

" 1.1. (…) la decisione 27 agosto 2013 dell'CV 1

CV 1, è dichiarata nulla e in subordine annullata e l'incarto ritornato all'Autorità inferiore per nuova decisione, rispettivamente pure la decisione 18 aprile 2013 è dichiarata nulla (e in subordine annullata) almeno sicuramente per quanto concerne la restituzione di prestazioni relative al 2007 e alla prima metà del 2008 in quanto palesemente perente. Di conseguenza la ricorrente non è tenuta a rimborsare alcunché almeno per detto periodo, che a dipendenza delle risultanze (in particolare da quanto agli atti, finora ignoto a questo Studio) ci si riserva di modificare.

1.2. L'incarto va ritornato all'Autorità inferiore con l'invito in primo luogo a mettere a disposizione tutti gli atti alla ricorrente (e a questo Studio) e a emettere in seguito una nuova decisione nel senso prospettato, tenendo presente che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi 5 anni dopo il versamento della prestazione." (Doc. I, pag. 4-5)

A sostegno della pretesa ricorsuale dell’insorgente è stato segnatamente addotto che:

" (…)

  1. La decisione querelata va dichiarata nulla e in subordine annullata e l'incarto ritornato all'Autorità inferiore per nuova decisione, in quanto viola arbitrariamente e crassamente il diritto di essere sentito della ricorrente, che non ha nemmeno potuto prendere visione dell'incarto che la concerne, ciò che è a dir poco scandaloso e non è degno di uno Stato di diritto.

Inoltre, come già ricordato all'CV 1 con lo scritto di cui al doc. 3, per l'art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi 5 anni dopo il versamento della prestazione.

La conoscenza del fatto, stante una lettura della decisione 18 aprile 2013 dell'CV 1 è avvenuta "dopo la ricevuta del suo [n.d.r.: della qui ricorrente] estratto individuale AVS". A questo Studio non è stato possibile visionare gli atti e pertanto si ignora tuttora in che momento tale estratto sia stato ricevuto dalla Cassa. A tal fine si ribadisce altresì la richiesta di accesso completo all'incarto.

In ogni caso, il diritto a chiedere la restituzione di prestazioni indebitamente percepite è perento per l'anno 2007 e per almeno metà del 2008 (ci si potrà meglio determinare soltanto dopo aver preso visione degli atti), ragione per la quale per detto periodo la restituzione non poteva nemmeno essere chiesta e la decisione 18 aprile 2013 in tal senso è illegale e perfettamente nulla, circostanza rilevabile d'ufficio, in ogni stadio di procedura, da parte dell'Autorità adita. In tal senso l'Autorità inferiore, dopo aver ricevuto le lagnanze dell'avv. RA 1, avrebbe dovuto riconsiderare la sua decisione citata, annullandola e sostituendola con una nuova che concernesse solamente il periodo per cui poteva essere chiesta la restituzione.

Anche per questa ragione la decisione querelata va pertanto dichiarata nulla e in subordine annullata e l'incarto ritornato all'Autorità inferiore per nuova decisione rispettivamente pure la decisione 18 aprile 2013 dichiarata nulla (e in subordine annullata) almeno sicuramente per quanto concerne la restituzione di prestazioni relative al 2007 e alla prima metà del 2008 in quanto palesemente perente. La ricorrente non deve restituire alcunché per detto periodo. L'incarto deve essere retrocesso all'CV 1 affinché proceda come richiesto dall'avv. RA 1, ricalcolando il periodo per il quale deve essere richiesta la restituzione, non oggetto di perenzione del diritto e risponda alla richiesta di dilazione di pagamento, tenuto conto delle gravi difficoltà finanziarie della ricorrente (doc. 5).

Da ultimo si ricorda che per l'art. 53 cpv. 2 LPGA l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza, circostanza che nel presente caso è palese. (…)" (Doc. I, pag. 3-4)

1.7. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.8. L’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, il 16 e il 18 ottobre 2013, dopo essersi fatta trasmettere dal TCA alcuni specifici documenti di cui all’incarto inviato dalla Cassa unitamente alla risposta di causa (cfr. doc. III), si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. IX; XII).

1.9. Il 18 ottobre 2012 la parte resistente ha comunicato di non avere osservazioni da formulare riguardo al doc. IX (cfr. doc. XI).

1.10. Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XIII).

1.11. Il 3 dicembre 2013 al TCA sono pervenuti da parte della Cassa il decreto d’accusa del 21 novembre 2013 e la conferma del decreto d’accusa del 28 novembre 2013 emessi nei confronti di RI 1 dal Procuratore Pubblico __________ (cfr. doc. XV) a seguito della segnalazione al Ministero Pubblico effettuata il 26 agosto 2013 dalla parte resistente (cfr. doc. 33).

Con decreto d’accusa del 21 novembre 2013 il Procuratore Pubblico, da un lato, ha ritenuto l’assicurata colpevole di infrazione alla Legge federale contro la disoccupazione ai sensi dell’art. 105 LADI per avere, nel periodo gennaio 2007 – dicembre 2011, ottenuto a torto, omettendo di comunicare alla Cassa di aver prestato attività lavorativa remunerata alle dipendenze della __________, il versamento di prestazioni assicurative superiori a quanto di diritto, e meglio un indebito profitto di fr. 39'984.70.

Dall’altro, ha proposto nei suoi confronti una condanna di 20 aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'000.-- con sospensione condizionale dell’esecuzione della pena per un periodo di prova di 2 anni, oltre a una multa di fr. 300.-- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni (cfr. doc. XV2).

Il 28 novembre 2013 Il Procuratore Pubblico, a seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, ha deciso di confermare il decreto d’accusa del 21 novembre 2013.

Di conseguenza gli atti sono stati trasmessi alla competente autorità per procedere al dibattimento con la precisazione che il decreto d’accusa giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP sarà considerato come atto d’accusa (cfr. doc. XV1)

1.12. I doc. XV; XV1 e XV2 sono stati inviati per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XVI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Questa Corte rileva innanzitutto che l’assicurata ha invocato la violazione del diritto di essere sentita, in quanto la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 sarebbe stata emanata senza che le fosse data la possibilità di prendere visione dell’incarto (cfr. doc. I p.ti 2 e 8).

L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto d’essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_971/2010 del 26 luglio 2011 consid. 3.1.; DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).

Secondo la giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una particolare gravità - è sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (cfr. STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 4.2.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

Nel caso in esame dal verbale del 18 giugno 2013 relativo all’audizione dell’assicurata davanti all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, firmato dalla stessa e allegato dalla sua patrocinatrice allo scritto del 16 ottobre 2013 (cfr. doc. IX; A6), si evince che la ricorrente ha confermato di aver preso visione in quella occasione dell’incarto dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro e di quello della Cassa riguardanti la sua persona.

In concreto comunque anche volendo, per pure ipotesi, considerare violato il diritto di essere sentito dell’insorgente, il TCA ritiene che la lesione menzionata risulterebbe sanata.

Infatti il TCA, che gode di un pieno potere cognitivo (cfr. STFA I 618/04 del 20 settembre 2006; STFA C 116/04 del 22 dicembre 2004; STFA C 34/02 del 22 ottobre 2002; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012 consid. 2.10.; STCA 38.2006.10 del 26 luglio 2006; STCA 38.2005.57 del 30 novembre 2005), il 2 ottobre 2013, ha comunque concesso all’assicurata, peraltro rappresentata da un avvocato, la possibilità di visionare l’intera documentazione presso la propria cancelleria e di esprimersi al riguardo (cfr. doc. IV; V; VI), facoltà di cui l’insorgente ha fatto uso tramite la propria patrocinatrice, la quale, da un lato, ha chiesto copia di alcuni documenti, e meglio dei doc. 10, 21, 22, 23, 24, 25 e 33 prodotti dalla Cassa (cfr. doc. VII).

Gli atti richiesti sono stati trasmessi da questo Tribunale all’avv. RA 1 il 9 ottobre 2013 (cfr. doc. VIII).

Dall’altra, il 16 ottobre 2013, ha presentato delle osservazioni, prendendo posizione anche in merito alla documentazione visionata (cfr. doc. IX).

Va, del resto, ricordato che per costante giurisprudenza è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se - come nella presente evenienza - una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3.; DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti).

2.3. Come visto nei fatti, la Cassa, il 18 aprile 2013, ha emesso nei confronti di RI 1 un ordine di restituzione di fr. 39'984.70 corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite a torto dal gennaio 2007 a dicembre 2011, in quanto nell’ambito di una revisione interna avviata dopo aver ricevuto il suo estratto individuale AVS sono emersi dei redditi conseguiti negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 mai dichiarati alla parte resistente (cfr. doc. A1=15).

Il 3 luglio 2013 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha emanato una decisione con cui ha respinto la domanda di condono interposta dall’assicurata il 6 maggio 2013 (cfr. doc. 16; 17), non ritenendo adempiuto il presupposto della buona fede.

Con scritto del 31 luglio 2013 l’avv. RA 1 ha chiesto di ricalcolare il periodo per il quale deve essere richiesta la restituzione non oggetto di perenzione del diritto (cfr. doc. A3).

La Cassa, con la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 impugnata, ha stabilito, tra l’altro, che non sono ossequiate le condizioni per restituire il termine di opposizione (cfr. doc. A4, consid. 1.5.).

2.4. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (cpv. 2bis).

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Dopo l'entrata in vigore della LPGA, il 1° gennaio 2003, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA 2 novembre 2006 nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

2.5. Nella concreta evenienza l’ordine di restituzione del 18 aprile 2013, il quale nell’indicazione del destinatario riporta la menzione “raccomandata” (cfr. doc. A1=15), è stato senz’altro notificato all’assicurata, visto che la medesima il 6 maggio 2013, con esplicito riferimento al rimborso della somma di fr. 39'984.70, ha postulato il condono di tale ammontare (cfr. doc. 16).

In concreto non si rivelano necessari ulteriori accertamenti per determinare la data precisa in cui l’insorgente ha ricevuto il provvedimento in questione.

Infatti, anche considerando l’ipotesi più favorevole all’assicurata, ovvero che la decisione del 18 aprile 2013 le sia stata notificata il giorno stesso dell’inoltro della domanda di condono, ossia il 6 maggio 2013, tale provvedimento non risulta essere stato impugnato in tempo utile.

Nel caso di una notifica il 6 maggio 2013, il termine di 30 giorni per interporre opposizione è iniziato a decorrere il 7 maggio 2013 ed è scaduto il 5 giugno 2013.

Entro questa data, quindi, l’insorgente avrebbe dovuto consegnare l'opposizione contro la decisione di restituzione alla Cassa, come peraltro indicato sul provvedimento del 18 aprile 2013 stesso (cfr. doc. A1), o a un ufficio postale svizzero (cfr. cfr. STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008 consid. 2.3.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005 consid.2.4.).

L’assicurata ha unicamente formulato una domanda di condono il 6 maggio 2013 (cfr. doc. 16).

La ricorrente al riguardo mai ha, del resto, preteso di aver contestato pure l’ordine di restituzione in quanto tale, unitamente alla domanda di condono.

Volendo ritenere, senza particolari approfondimenti, che lo scritto del 31 luglio 2013 dell’avv. RA 1 (cfr. doc. A3) costituisce un’opposizione contro la decisione del 18 aprile 2013, l’opposizione risulta tardiva.

2.6. Occorre ora esaminare se l'assicurata può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

La giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14 dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza 9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo patrocinatore, quest'ultimo dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con rinvii), in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352).

Ad esempio, in una sentenza 9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto che non esistessero validi motivi per restituire il termine nel caso di un assicurato che aveva invocato la malattia del suo patrocinatore, un sindacalista.

Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

La restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6 pag. 27).

In particolare, in una sentenza C 189/01 del 18 settembre 2001 consid. 3b, il TFA ha, tra l'altro, osservato:

" (…)

b) Resta ora da determinare se l'interessato possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso, atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una violazione del principio della buona fede.

(…)."

2.7. Nell’evenienza concreta l’assicurata, nello scritto del 31 luglio 2013 e nel ricorso, ha fatto valere di aver contattato, dopo aver ricevuto la decisione del 18 aprile 2013, __________ della Cassa che ha firmato il provvedimento in questione (cfr. doc. A1), il quale le avrebbe consigliato di presentare una domanda di condono dicendole che in caso di ristrettezze economiche la stessa sarebbe stata accolta.

La ricorrente ha precisato che fidandosi in buona fede di tale asserzione ha optato per la domanda di condono e non ha presentato opposizione (cfr.- doc. A3; I p.to 1).

In una nota interna del 24 settembre 2013 sottoscritta da __________ quest’ultimo ha dichiarato:

" (…)

Dopo aver inviato la decisione di restituzione in aprile 2013, la signora RI 1 mi ha chiamato per chiedere informazioni ed ho effettivamente parlato di condono, ma dopo averle detto, come di consueto, che se non fosse stata d’accordo con la nostra decisione avrebbe dovuto interporre opposizione, facendo riferimento ai rimedi giuridici indicati sulla decisione.

Mentre per il condono ho riferito che il cantone valuta due fattori e cioè la buona fede e la difficoltà finanziaria dell’assicurato.”(Doc. 22)

Il TCA non ha validi motivi per dubitare delle affermazioni di __________, considerato peraltro che i rimedi giuridici indicati nella decisione del 18 aprile 2013 sono chiari e prevedono:

" Questa decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla sua notificazione, facendo per iscritto opposizione. L’opposizione deve essere redatta in lingua italiana e deve contenere una conclusione e un motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di prova. La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non son accordate ripetibili.

L’opposizione deve essere inoltrata a:

CV 1, __________.” (Doc. A1)

Il provvedimento del 18 aprile 2013 contempla inoltre, quale ulteriore punto, distinto dai rimedi giuridici, la facoltà di interporre domanda di condono, specificando che la restituzione delle prestazioni ottenute in buona fede è, su richiesta, condonata completamente o in parte, se il beneficiario verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. doc. A1).

In simili condizioni, questa Corte ritiene che nel caso di specie la ricorrente non abbia ricevuto informazioni erronee riguardo alla possibilità di inoltrare opposizione contro la decisione del 18 aprile 2013, rispettivamente una domanda di condono.

In casu è, pertanto, esclusa una restituzione del termine per interporre opposizione a tutela della buona fede dell’assicurata.

La ricorrente non ha poi invocato altri motivi atti a giustificare la restituzione del termine.

Nel caso di specie i presupposti di cui all’art. 41 LPGA per una restituzione del termine non sono, perciò, adempiuti.

2.8. Ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

D’altro canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).

I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA I 512/05 del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del 25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (cfr. DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti).

Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr. STF 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

2.9. Nella presente evenienza l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, con lo scritto del 31 luglio 2013, facendo riferimento all’art. 25 cpv. 2 LPGA (il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione) e precisando che nella fattispecie il diritto di richiedere il rimborso delle indennità di disoccupazione è perento perlomeno per l’anno 2007, ha chiesto di ricalcolare il periodo - stabilito nella decisione del 18 aprile 2013 cresciuta in giudicato - per il quale deve essere domandata la restituzione non oggetto di perenzione, che scatena la nullità di ogni decisione in merito (cfr. doc. A3 pag. 2).

Nella decisione su opposizione del 27 agosto 2013 la Cassa si è esplicitamente rifiutata di entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione dell’ordine di restituzione del 18 aprile 2013 ex art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. doc. A4; consid. 1.5.).

Ora, per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può in ogni caso essere obbligata nè dagli interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STF 9C_99/2013 del 25 marzo 2013 consid. 2.1.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 cosnid. 4.; STFA I 61/04 del 20 settembre 2004 consid. 4.1., pubblicata in DTF 133 V 50, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo 2007).

Il TCA deve, pertanto, esimersi dall’esaminare questo aspetto.

Non resta, dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA).

2.10. L'amministrazione è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80).

Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 291).

I termini citati sono applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA. Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA, alla cui legge, del resto, rinvia l'art. 55 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3.; STF 8C_302/2010 del 25 agosto 2010 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).

2.11. La Cassa, a seguito dello scritto del 31 luglio 2013 della parte ricorrente (cfr. doc. A3, consid. 1.4.), ha emesso la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 in cui ha stabilito che, nella misura in cui il menzionato scritto può essere considerato una domanda di revisione, la stessa viene respinta, in quanto non si intravedono né vengono avanzati nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. doc. A4; consid. 1.5.).

Questa Corte osserva innanzitutto che la parte resistente, per quanto riguarda la revisione processuale, invece di emanare una decisione su opposizione, avrebbe dovuto emettere una decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata con opposizione e la relativa decisione su opposizione con ricorso al TCA (cfr. art. 49; 52, 56 LPGA; STF 8C_816/2007 dell’11 novembre 2008 consid. 5.2.).

Nella presente fattispecie, tutto ben considerato, il rinvio degli atti alla Cassa perché proceda conformemente a quanto appena esposto non sarebbe, tuttavia, compatibile con il diritto delle parti a un trattamento celere della loro causa in relazione al principio dell’economia processuale (cfr. STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.).

In effetti, da un lato, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha potuto ampiamente esporre le proprie argomentazioni nel ricorso al TCA.

Alla stessa, inoltre, contestualmente all’intimazione della risposta di causa, è stata data la possibilità di presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV) e, quindi, anche di nuovamente esprimersi riguardo alla fattispecie.

L’insorgente, tramite la propria patrocinatrice, dopo aver ottenuto una proroga del termine ed essersi fatta inviare alcuni documenti dell’incarto della Cassa (cfr. doc. V; VI; VII; VIII), il 16 ottobre 2013 ha presentato delle osservazioni (cfr. doc. IX).

Dall’altro, il rinvio degli atti alla Cassa costituirebbe un atto senza alcuna portata, poiché la posizione della parte resistente, per quanto concerne la richiesta di considerare nulle, in subordine annullate la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 e la decisione del 18 aprile 2013 almeno per quanto attiene alla restituzione delle prestazioni relative al 2007 e alla prima metà del 2008 in quanto perente (cfr. doc. I), è nota e non è cambiata dall’inizio della presente lite (cfr. doc. IX).

Pertanto la procedura di opposizione, che non è la semplice ripetizione della procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga l’assicuratore a riesaminare il proprio provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), non raggiungerebbe il suo scopo.

L’assicurata non ha del resto censurato il modo di procedere della Cassa dal profilo formale.

Limitandosi a chiedere che questa Corte dichiari nulle e in subordine annullate la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 e la decisione del 18 aprile 2013, ritornando l’incarto alla Cassa per una nuova decisone che consideri la perenzione della restituzione delle prestazioni ricevute nel 2007 e nella prima metà del 2008 (cfr. doc. I), l’insorgente ha, quindi, implicitamente rinunciato al doppio grado di giurisdizione (cfr. STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; 5P.45/2007 del 5 aprile consid. 5.2.).

Questo Tribunale, dunque, per motivi di economia processuale esaminerà nel merito se a ragione o meno la Cassa ha ritenuto non adempiuti i presupposti per procedere a una revisione processuale giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA.

2.12. La ricorrente, nello scritto del 31 luglio 2013 e nel ricorso, ha fatto valere in buona sostanza che il diritto al rimborso delle indennità di disoccupazione concernenti il 2007 e almeno parte del 2008, al momento della richiesta di restituzione nell’aprile 2013, era perento, in quanto risultavano trascorsi più di cinque anni dal relativo versamento (cfr. doc. A3; I).

In concreto non è stato invocato alcun fatto o mezzo di prova nuovo ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.

Il riferimento all’estratto del conto individuale AVS da cui sono emersi i redditi conseguiti dall’insorgente negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 non dichiarati all’amministrazione (cfr. doc. A3; I) e dalla cui conoscenza da parte della Cassa decorre il termine di un anno afferente alla perenzione relativa di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA non rappresenta certo un fatto nuovo sconosciuto all’assicurata dal momento che tale estratto è stato espressamente menzionato nell’ordine di restituzione del 18 aprile 2013 (cfr. doc. A1).

Pertanto, nella misura in cui lo scritto del 31 luglio 2013 sia da intendersi quale domanda di revisione processuale dell’ordine di restituzione del 18 aprile 2013 cresciuto in giudicato, tale richiesta si appalesa priva di fondamento.

2.13. Il TCA ritiene, in ogni caso, utile evidenziare che la perenzione di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d’ufficio, è una questione di merito (cfr. STFA H 341/00 del 15 marzo 2001 consid. 3).

Pertanto, visto che il TCA, a seguito della tardività dell’opposizione contro la decisione del 18 aprile 2013 e dell’inadempimento dei presupposti relativi alla revisione processuale, non entra in materia per quanto concerne l'ordine di restituzione, nemmeno può pronunciarsi sulla relativa (parziale) perenzione.

Al riguardo nella sentenza H 341/00 del 15 marzo 2001 l’Alta Corte, confermando l’irricevibilità di un’azione di disconoscimento di debito, in quanto la decisione della cassa di compensazione con cui era stato richiesto il pagamento del danno subito ai sensi dell’art. 52 LAVS era passata in giudicato incontestata e costituiva così un titolo di rigetto definitivo, ha precisato:

" (…)

3.- Le recourant soutient que les premiers juges devaient, sans égard à la recevabilité de sa demande, constater d'office la nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999, en raison de la péremption de son droit à demander la réparation du dommage (art. 82 RAVS). Toutefois, la péremption d'un droit, même si elle doit être constatée d'office, est une question de fond. Comme la juridiction cantonale ne devait pas entrer en matière sur l'action du recourant, elle n'avait pas à se prononcer sur la péremption invoquée ni à déterminer si une telle péremption aurait, cas échéant, constitué un motif de nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.”

E’, poi, utile segnalare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ricordato che:

" (…)

Per prassi costante, una decisione amministrativa viziata è, di regola, unicamente annullabile. Se, quindi, non viene impugnata tempestivamente, essa diviene formalmente definitiva e non può più venire contestata. Solo di rado una simile decisione è nulla, cioè non esplica effetto alcuno (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, volume I, pag. 421; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte 1990, n. 40 B I, pag. 118; Moor, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, pag. 310). Ciò è segnatamente il caso se il vizio è particolarmente grave, è evidente o perlomeno facilmente riconoscibile e, infine, l'accertamento della nullità non mette in serio pericolo la sicurezza del diritto (sentenze 2A.18/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 2.4 e 2.5, e 5P.178/2003 del 2 giugno 2003, consid. 3.2; DTF 116 Ia 215 consid. 2c pag. 219; 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii). Di norma, vengono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura, quali l'incompetenza dell'autorità giudicante. Gli errori riguardanti il contenuto invece causano raramente la nullità dell'atto (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii), e meglio solo se sono eccezionalmente gravi; ciò si verifica, ad esempio, quando l'atto diviene, in pratica, privo di effetto e meglio impossibile da eseguire, insensato, immorale (sentenza 5P.178/2003 succitata, consid. 3.2; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121) oppure in contrasto con un divieto assoluto posto dalla Costituzione (si veda in proposito Moor, op. cit., pag. 321), ad esempio nel caso in cui una decisione non abbia alcuna base legale (Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 1219; si confronti anche sentenza 2A.18/2007 succitata, consid. 2.4 e 2.5). Del resto se così non fosse e meglio se ogni illegalità riguardante il merito provocasse la nullità della decisione, l'organo esecutivo si sostituirebbe di fatto all'autorità decisionale (sentenza 5P.178/2003 succitata; Imboden, Der nichtige Staatsakt, Zurigo 1944, pag. 137).

Il Tribunale federale non ha per esempio ritenuto nulla la decisione tendente a prelevare contributi di miglioria malgrado il diritto di tassare fosse perento (RDAT 1996 I n. 49 pag. 138 consid. 5). Secondo l'alta Corte trattandosi di un errore riguardante il contenuto si doveva dar prova di grande riserbo nell'ammettere la nullità (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121; Moor, op. cit., pag. 321; Knapp, op. cit., n. 1219); inoltre in concreto i lavori erano stati eseguiti e i proprietari dei fondi ne avevano beneficiato. Il solo fatto che l'autorità comunale aveva disatteso un termine di perenzione, seppur grave, non permetteva di ammettere la nullità della procedura d'imposizione. Pure il Tribunale federale delle assicurazioni si era già espresso in tal senso al consid. 4b della sentenza pubblicata in RCC 1988 pag. 260 (H 116/86), in cui, non considerando un termine di perenzione, restituiva dei contributi ad un assicurato (si confronti anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 335/95 del 22 maggio 1997, secondo cui una decisione di fissazione dei contributi non è nulla, ma soltanto annullabile, anche se emessa dopo la scadenza del termine di perenzione).”

Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza federale appena esposta, occorre concludere che anche qualora il diritto di richiedere il rimborso delle indennità di disoccupazione percepite dalla ricorrente dal 2007 al 2011 fosse parzialmente perento, la decisione di restituzione del 18 aprile 2013, benché viziata nel merito, non sarebbe nulla, ma annullabile.

Non essendo stata impugnata tempestivamente, la stessa è, quindi, divenuta definitiva.

Pertanto non è possibile ora, difettando inoltre le condizioni per una revisione processuale, esaminare la fondatezza o meno dell’eccezione di perenzione.

2.14. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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