Raccomandata
Incarto n. 38.2013.47
rs
Lugano 13 marzo 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 agosto 2013 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 16 aprile 2013 la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento a far tempo dal 1° maggio 2013, in quanto non poteva essere ritenuta disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro.
L’amministrazione ha argomentato il proprio provvedimento osservando che l’assicurata aveva costituito una società per l’avvio di un’attività nel settore delle ricerche di mercato, servizi marketing e di commercio con prodotti destinati all’uso casalingo da maggio 2013. La Sezione del lavoro ha inoltre evidenziato che RI 1 ha effettuato un investimento (circa fr. 15'000.--) per l’avvio dell’attività in proprio e che la medesima sarebbe stata impegnata con l’acquisizione di ordini, di collaboratori e del loro insegnamento (cfr. doc. 9).
1.2. Il 26 agosto 2013 la Sezione del lavoro ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha parzialmente accolto l’opposizione interposta dall’assicurata il 19 aprile 2013 (cfr. doc. 8), stabilendo che quest’ultima era inidonea al collocamento dal 1° giugno 2013.
In particolare l’amministrazione ha rilevato che:
" (…)
L’assicurata, almeno dal mese di novembre 2012, si sta concretamente impegnando per avviare l’attività indipendente in oggetto. Questo impegno è confermato dalle ripetute dichiarazioni dell’interessata (cfr. verbale di audizione 25 ottobre 2012, 23 gennaio e 7 marzo 2013), dall’iscrizione della società __________ a Registro di Commercio il __________, dall’affiliazione alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dal 1.aprile 2013, dall’assunzione a far tempo dal 1. luglio 2013 di un dipendente (cfr. verbale di audizione 20 giugno 2013), dai mandati ottenuti dalla __________ (in data 27 maggio 2013) e dalle relative fatture emesse a nome della società __________ (il 17 giugno 2013) a titolo di retribuzione per i servizi effettuati. Ancora nel mese di giugno 2013 l’assicurata ha chiaramente confermato la sua volontà di non abbandonare il progetto d’attività indipendente da poco avviato e di estenderlo (cfr. verbale d’audizione 20 giugno 2013).
Inoltre, anche l’importanza dei costi sostenuti per l’avvio dell’attività indipendente in oggetto, che l’interessata ha quantificato in circa CHF 15'000.- impiegati per attrezzature d’ufficio (pc, stampante, mobilio) e la costituzione della società, comprovano la determinazione della stessa a mantenere e sviluppare la sua nuova attività.
Giova evidenziare, inoltre, che dai formulari “Attestati di guadagno intermedio” relativi ai mesi di giugno e luglio 2013, allestiti dall’assicurata, a nome della __________, emerge che per il mese di giugno 2013 l’impegno giornaliero indicato dall’assicurata alla cassa di disoccupazione è superiore ed è dunque in contraddizione con quanto dichiarato dalla stessa in occasione dell’audizione personale presso lo scrivente ufficio, dove affermava di dedicare circa due ore giornaliere all’attività in proprio e che la stessa non l’impegnava molto (cfr. verbale d’audizione 20 giugno2’013).
Per quanto riguarda gli sforzi personali intrapresi dall’assicurata per trovare un impiego, occorre precisare quanto segue. In primo luogo, dall’accordo sugli obiettivi del 18 novembre 2012, sottoscritto dall’assicurata, emerge che inizialmente la ricerca di un nuovo lavoro avrebbe dovuto orientarsi verso l’ultima professione esercitata (segretaria coordinatrice ed elaborazione dati), dal 5° mese successivo all’iscrizione in disoccupazione includere professioni affini (segretaria, in particolare per posizione la cui conoscenza del tedesco fosse necessaria), mentre dal 9° mese avrebbe dovuto includere qualsiasi lavoro che l’interessata fosse in grado di svolgere, dall’aiuto pulizia a lavori semplici (tenendo conto della limitata conoscenza della lingua italiana).
Dall’esame delle ricerche di lavoro presentate all’amministrazione per il periodo dall’iscrizione ad oggi, si rileva che il maggior numero delle candidature sono state effettuate presentandosi personalmente e spontaneamente presso dei datori di lavoro (ricerche comprovate tramite timbro apposto dall’impresa sul formulario ufficiale), che parte di ricerche sono state ripetute presso i medesimi datori di lavoro (anche se in differenti periodi), che parte delle domande di lavoro non corrispondono all’ultima professione esercitata e che non risultano essere mirate (nessuna candidatura in risposta ad offerte concrete di lavoro). Nel caso concreto tale modo di effettuare le ricerche di lavoro (qualitativamente insufficiente), depone a sfavore di una seria volontà di ricercare un impiego dipendente.
(…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di ritenerla idonea al collocamento fino alla fine del termine quadro (31 ottobre 2013).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurata ha addotto:
" (…)
Guardando i conteggi dei mesi di giugno, luglio e agosto si può constatare che nel giugno ho guadagnato frs. 1950.-, nel luglio erano frs.3460.- (che corrisponde alla cifra che prendevo dalla cassa di disoccupazione), nell’agosto non avevo nessun ordine.
I lavori che facevo in giugno e luglio potevo anche fare nel tempo libero, vuol dire che potevo anche lavorare come dipendente al 100%.
Prevedo che solo dall’inizio del 2014 potrò guadagnare abbastanza come dipendente della ditta __________.
Per questi motivi mi ritengo idonea al collocamento, almeno fino al termine quadro, perché io sono disponibile al 100% per un lavoro giornaliero.
(…)” (Doc. I)
1.4. In risposta la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 23 ottobre 2013 la parte resistente ha trasmesso per conoscenza copia della documentazione inviatale dalla Cassa cantonale di disoccupazione (cfr. doc. V; 23-25), fra cui un verbale di audizione dell’assicurata del 24 settembre 2013 (cfr. doc. 25) e una decisione del 14 ottobre 2013 con cui la Cassa dal 26 novembre 2012 ha considerato quale guadagno intermedio in relazione all’attività svolta per la __________ l’importo di fr. 3'450.-, siccome l’attività non risultava controllabile (cfr. doc. 24).
1.6. I doc. V e 23-25 sono stati sottoposti all’insorgente per osservazioni (cfr. doc. VI).
La ricorrente è, tuttavia, rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurata sia o meno idonea al collocamento a decorrere dal 1° giugno 2013.
Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
A norma dell’art. 15 cpv. 1 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
L'Alta Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono, di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio di un'occupazione.
In una sentenza C 149/03 dell'8 marzo 2004, la nostra Massima Istanza ha infatti, tra l'altro, rilevato che:
" (…)
3.1 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3). (…)"
(cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004)
2.3. Secondo la giurisprudenza federale l’idoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato non è pronto o non è in condizione di assumere un’attività dipendente perché egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende solitamente un datore di lavoro (cfr. STF8C_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2.; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010 consid. 3; STFA C 3/03 del 21 agosto 2003; STCA 38.2003.60 del 16 marzo 2004; STCA 38.2002.278 del 23 luglio 2003; STCA 38.2002.244 del 29 aprile 2003; STCA 38.2002.180 del 3 aprile 2003; STCA 38.2002.77 del 25 novembre 2002 e STCA 38.2001.195 del 6 agosto 2002).
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori dell'orario di lavoro normale.
Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al collocamento.
Il TFA si è riconfermato nella propria giurisprudenza in una sentenza C 88/02 del 17 dicembre 2002.
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha ammesso l'idoneità al collocamento di un'assicurata che aveva intrapreso un'attività indipendente ma che comunque poteva strutturare la propria attività in modo tale da poter esercitare un lavoro salariato a metà tempo (che ha poi effettivamente reperito).
In una sentenza C 166/02 del 2 aprile 2003, chiamata a pronunciarsi sull'idoneità al collocamento di un assicurato, disponibile all'80% ma alla ricerca prevalentemente di un lavoro fisso a tempo pieno, che, dopo aver perso il lavoro all'80%, in un primo tempo ha continuato la sua attività indipendente intrapresa nella misura del 20% per completare il suo grado di occupazione e, in seguito, ha costituito una Sagl con la quale ha concluso un contratto di servizio con terzi impegnandosi a fornire una determinata prestazione entro un tempo di nove mesi in ragione di 72 giornate al massimo, la nostra Massima Istanza ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dal Segretariato di Stato dell'economia (SECO). L’Alta Corte ha quindi annullato le precedenti decisioni e ha dichiarato l'assicurato inidoneo al collocamento dal 1° ottobre 2001.
In una sentenza C 87/02 del 7 giugno 2004, il TFA ha riconosciuto l'idoneità al collocamento di un assicurato che esercitava un'attività indipendente e si è così espresso:
" (…)
6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi
o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge.
Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141).
Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).
6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1 a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1 a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).
6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento. II fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata). (…)"
Con sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business plan e progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente avanzate che l’assicurato non era più disponibile a essere collocato.
In una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale federale ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, prima, e i giudici cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una società Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando inverosimile che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte rendessero illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire un’attività dipendente.
L’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.3 Les premiers juges ont accordé, à juste titre, plus de poids à un certain nombre de faits objectifs (accomplissement dès février 2008 des démarches nécessaires à la création de la société Y.________ Sàrl destinée à exploiter un bar-discothèque, signature d'un contrat de bail prévoyant un loyer mensuel de 10'000 fr., inscription au registre du commerce en qualité d'associé gérant avec signature individuelle, investissement important de l'ordre de 50'000 fr. pour la mise sur pied d'une étude acoustique et pour des frais d'architecte ainsi que de 20'000 fr. pour les parts sociales) qu'aux simples déclarations contraires de l'assuré. Peu importe à cet égard que les effets du contrat de bail aient été soumis à des conditions cumulatives (dépôt de la demande d'autorisation d'exploitation de type discothèque dans un certain délai, obtention de la patente pour l'exploitation d'un tel établissement public). Sur la base de ces faits qui lient le Tribunal fédéral, les premiers juges pouvaient admettre que l'assuré n'était pas prêt à abandonner ses projets d'activité indépendante au profit d'un emploi salarié.
Ainsi, le grief du recourant lié à une appréciation arbitraire des faits est infondé.
Il reste à examiner si l'aptitude au placement du recourant peut être reconnue pour la période se situant entre la fin de son activité dépendante et la prise de son activité indépendante (du 1er avril au 28 octobre 2008).
5.1 L'appréciation de l'aptitude au placement d'un assuré dont la disponibilité est restreinte dans le temps doit se baser à la fois sur le genre d'activité qu'il convoite et ses chances réelles d'être engagé dans la branche économique où il effectue ses recherches d'emploi. Il peut en effet se présenter des cas dans lesquels certaines entreprises s'efforcent précisément de trouver en priorité des employés disposés à travailler durant une brève période. Plus la demande est forte sur le marché de l'emploi à prendre en considération, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps sont réduites. Les circonstances locales peuvent également jouer un rôle à cet égard. Dans certaines régions en effet, les possibilités d'être engagé durant une brève période sont assez nombreuses, spécialement en période de haute saison (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2ème édition, no 3.9.8.9.2, p. 232).
5.2 En l'espèce, il ressort des constatations du jugement attaqué que l'assuré a limité ses recherches d'emploi à des postes de gérant d'établissements publics. Cette limitation rendait illusoires pour ne pas dire nulles, ses chances d'être engagé en cette qualité par un employeur pour une période de sept mois au maximum. Les chances d'un engagement étaient d'autant plus réduites que c'est la durée de disponibilité prévisible au moment de la demande de prestations qui est déterminante (BORIS RUBIN, op. cit., no 3.9.8.9.5, p. 236). Or, dans le présent cas, le recourant était dans l'attente d'une autorisation d'exploiter son établissement public, de sorte que la durée prévisible du chômage n'était pas déterminable d'emblée. Cette incertitude était de nature à dissuader un employeur potentiel à engager le recourant pour faire le pont entre la fin de son dernier emploi et le début de son activité indépendante. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'aptitude au placement du recourant doit également être niée sous l'angle de la prise d'un emploi temporaire.”
2.4. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata, la quale ha lavorato dall’aprile 1992 all’ottobre 2011 presso la __________ di __________ (cfr. doc. 25; 1), si è iscritta in disoccupazione il 24 ottobre 2011 ricercando un impiego al 100% quale coordinatrice elaborazione dati (cfr. doc. 16; 9, 25) e aprendo un primo termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2013 con un guadagno assicurato di fr. 4'860.-- (cfr. doc. 9; A1).
Da un verbale relativo a un colloquio di consulenza con l’URC del 25 ottobre 2012 risulta, poi, che l’insorgente ha dichiarato che stava valutando di riprendere il precedente lavoro su base indipendente (cfr. doc. 13).
In occasione del colloquio di consulenza del 23 gennaio 2013 la medesima ha asserito “(…) di aver aperto la sua società individuale con la quale continua l’attività dell’ex datore di lavoro. Sarà effettiva a partire dal 01.04.2013, inizierà ad effettuare del guadagno intermedio già dal prossimo mese, avendo ricevuto un mandato. (…)” (cfr. doc. 13).
In effetti il __________ a Registro di commercio è stata iscritta la __________ il cui capitale sociale di fr. 20'000.-- (200 x fr. 100.--) è interamente detenuto dalla ricorrente.
Scopo della società a garanzia limitata è l’esecuzione di rilievi sulla ricerca di mercato, servizi marketing e commercio con prodotti destinati all’uso casalingo. La società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all’estero e può partecipare ad altre imprese in svizzera e all’estero, rispettivamente eseguire tutte le attività che sono direttamente o indirettamente in relazione con lo scopo societario.
Socia e gerente con diritto di firma individuale della ditta iscritta a RC dal __________ risulta essere l’assicurata (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
Durante il colloquio di consulenza del 7 marzo 2013 la consulente del personale ha indicato all’assicurata che avrebbe sottoposto il suo caso all’ufficio giuridico della Sezione del lavoro, visto che aveva un’azienda dalla fine del mese di novembre 2012 (cfr. doc. 13).
La Sezione del lavoro, dopo che l’URC le ha sottoposto il caso della ricorrente per verificare la sua idoneità al collocamento, il 14 marzo 2013 ha posto alla ricorrente alcuni quesiti, e meglio:
con quale scopo ha costituito la __________?
quando ha iniziato l’attività presso la Società menzionata?
di cosa si occupa concretamente?
quando è occupata per la società? (dettagliare)
è stato sottoscritto un contratto di lavoro? (trasmettere ev. contratto)
quanti dipendenti ha la società?
a quale Cassa di compensazione AVS è affiliata la società?
quali investimenti ha effettuato per l’avvio dell’attività? (dettagliare)
dove svolge l’attività?
conferma che dal 6 agosto 2012 lavora presso l’__________ di __________? Durante quali giorni e orari è occupata?
a quali condizioni è disposta ad assumere un impiego? In quale misura?” (Doc. 11)
Il 1° aprile 2013 l’insorgente ha risposto:
"
delle inchieste sull’ordine di ditte o società.
L’inizio dell’attività è previsto per il mese di maggio 2013.
Acquisizioni di ordini, di collaboratori e del loro insegnamento.
Al momento 0%, da maggio ca. 50% e dal 2014 spero 100%.
Non ancora, verrà fatto in maggio 2013.
Ancora nessuno.
La società verrà affiliata alla cassa cantonale AVS a Bellinzona per l’inizio dell’attività.
Ca. frs. 15'000.-- per PC con stampante, per mobilio e l’avvocato per la costituzione della Sagl.
Un ufficio nella casa propria a __________.
Ero occupata dal 6 agosto al 31 ottobre 2012 per 3 ore al giorno = 60 ore/mensili con un guadagno lordo totale di frs. 3'591.-- per i tre mesi.
Sono disposta ad assumere un impiego al 100%. All’inizio dell’attività della mia ditta posso anche lavorare di sera per questa.” (Doc. 10)
Con decisione del 16 aprile 2013 la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata inidonea al collocamento a decorrere dal 1° maggio 2013, in quanto non poteva essere ritenuta disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro. L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento, rilevando che la medesima aveva costituito una società per l’avvio di un’attività nel settore delle ricerche di mercato, servizi marketing e di commercio con prodotti destinati all’uso casalingo, aveva effettuato un investimento di circa fr. 15'000.-- per l’avvio dell’attività in proprio e sarebbe stata impegnata con l’acquisizione di ordini, di collaboratori e del loro insegnamento, (cfr. doc. 9, consid. 1.1.).
A seguito dell’opposizione interposta dall’insorgente in cui ha in buona sostanza asserito di essere disponibile al 100% per un lavoro giornaliero, poiché poteva svolgere l’attività connessa alla __________ alla sera o nel tempo libero (cfr. doc. 8), la Sezione del lavoro, il 20 giugno 2013, ha sentito personalmente l’assicurata.
Dal relativo verbale di audizione emerge quanto segue:
" (…)
L’attività indipendente che svolgo consiste nella coordinazione di interviste di mercato (che vengono svolte di persona/ face-to-face). Ricevo mandato dalla ditta __________ di __________ (che si occupa di ricerche di mercato) e ho una persona (mio dipendente) per la Svizzera tedesca che ha il compito di procedere al reperimento delle persone da intervistare (face-to-face). Ho il compito di ccoordinare tale attività e una volta raccolte le interviste, provvedo a preparare un rapporto per la ditta __________. Attualmente lavoro solamente su mandato della ditta __________, ma ho avuto altri contatti per incrementare l’attività con altre ditte che si occupano di ricerche di mercato. Le domande vengono preparate dalla __________. La ditta __________ è per il momento il mio unico cliente.
La mia dipendente si chiama __________, che vive a __________. Inizierà l’attività dipendente dal 1. luglio 2013.
L’attività in concreto è iniziata dal 1. giugno 2013. Fino ad ora mi sono occupata dei lavori di preparazione e di avviamento, in particolare contatti con ditte che si occupano di ricerche di mercato al fine di promuovere l’attività specifica. Per il momento ho contatti unicamente con la Svizzera tedesca. Ho iniziato a effettuare i preparativi per questa attività da novembre 2012. La ditta __________, a fine del conferimento dei mandati, mi ha richiesto la costituzione di una società a registro di commercio.
Attualmente dedico circa due ore giornaliere a tale attività indipendente (dal lunedì al venerdì), non c’è regolarità degli orari di lavoro. Ricevo le richieste da parte della ditta __________ prevalentemente via e-mail e raramente, salvo precisazioni od informazioni, ci sentiamo telefonicamente.
Se l’URC mi offrisse un impiego, sarei disponibile ad organizzare la mia attività indipendente durante il tempo libero (sabato o domenica o di sera). Non interromperei questa mia attività indipendente, considerato che ancora non mi impegna molto, visto che ho ancora un solo cliente. Sarei quindi disponibile a esercitare un’attività salariata in ogni giorno settimanale.
Svolgo la mia attività presso la mia abitazione, in via __________ a __________. Necessito di un PC, telefono e una stampante. Confermo di aver speso circa CHF 15'000.- per lo sviluppo dell’attività in questione (acquisto PC, stampante, mobilio e spese notarili per costituzione società).
Nel frattempo ho provveduto all’affiliazione della società presso la Cassa cantonale di compensazione AVS di Bellinzona.
Anche il mio contrato di lavoro per la società __________ inizierà a far tempo dal 1. luglio 2013.
La mia intenzione è estendere e ampliare in futuro questa mia attività indipendente.
Le fatture del 17 giugno 2013 che ho presentato alla ditta __________, che fornisco, sono relative all’attività per la __________ e la __________ e le interviste sono state svolte da alcuni pensionati per la Svizzera tedesca, poiché erano circa una decina di persone da intervistare. La metà dell’importo fatturato è corrisposto alla persona che si occupa dell’intervista. Il mio guadagno corrisponde alla metà dell’importo indicato sulla fattura.
Non ho obblighi familiari che mi impegnano, poiché ho tre figli in età adulta.
Nella mia ultima attività lavorativa presso la ditta __________, lavoravo a tempo pieno, nello stesso ambito lavorativo che svolgo attualmente.
(…)” (Doc. 2)
Le fatture emesse il 17 giugno 2013 dalla __________ nei confronti della __________ di __________ sono due e ammontano l’una a fr. 2'700.-- (Progetto __________ 90 interviste x fr. 30) e l’altra a fr. 1'200.-- (Progetto __________ 20 intreviste x fr. 60; cfr. doc. 5).
Nei formulari “Attestato di guadagno intermedio” relativi ai mesi di giugno e luglio 2013 l’insorgente, per la __________, ha inoltre precisato di aver esercitato un’attività “selbstständig organiesern” nel mese di giugno 2013 di quattro ore giornaliere, tranne il 28 giugno 2013 in cui ha indicato di aver lavorato due ore, e nel mese di luglio 2013 di cinque ore giornaliere, ad eccezione dei giorni 29, 30 e 31 luglio 2013 in cui ha indicato di aver lavorato 6 ore al giorno (cfr. doc. 14; 15).
Il 26 agosto 2013 la Sezione del lavoro ha emesso una decisione su opposizione con cui ha parzialmente accolto l’opposizione inoltrata dall’assicurata contro il provvedimento del 16 aprile 2013, stabilendo che quest’ultima era inidonea al collocamento dal 1° luglio 2013, in considerazione dell’attività indipendente organizzata e avviata dalla medesima, degli investimenti fatti e della scarsa qualità delle ricerche di lavoro svolte (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che l’operato della Sezione del lavoro che ha considerato l’assicurata inidonea al collocamento dal 1° giugno 2013 debba essere tutelato.
Dapprima è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
Come visto sopra, la ricorrente, che dal 1992 al 2011 ha lavorato alle dipendenze della __________ quale coordinatrice di elaborazione dati, nel novembre 2012 ha costituito la __________ di cui possiede l’intera quota sociale di fr. 20'000.-- e il cui scopo sociale è l’esecuzione di rilievi sulla ricerca di mercato.
L’insorgente è, inoltre, stata iscritta a Registro di commercio quale socia e gerente con diritto di firma individuale della __________ (cfr. consid. 2.4.; estratto RC; doc. 10).
L’assicurata stessa, in occasione di un colloquio di consulenza nel gennaio 2013, ha affermato di aver aperto la propria società con la quale continuare l’attività dell’ex datore di lavoro (cfr. consid. 1.4.; doc. 13).
L’insorgente, a tal fine, oltre ad aver assunto l’intera quota sociale della __________ di fr. 20'000.--, ha effettuato un investimento di fr. 15'000.-- per il materiale (PC, mobilio) necessario all’espletamento dell’attività e per le spese notarili relative alla costituzione della società (cfr. doc. 10; 25).
La medesima ha pure assunto una dipendente dal 1° luglio 2013 (cfr. doc. 2).
Nel settembre 2013 davanti alla Cassa di disoccupazione ha precisato che per la società lavorano altre 5 persone che abitano in varie regioni della Svizzera alle quali viene chiesto di effettuare interviste nella regione in cui il cliente le domanda l’inchiesta e che vengono retribuite con un prezzo fisso (cfr. doc. 25).
Dalle carte processuale emerge, poi, che l’intenzione dell’assicurata è stata da subito quella di aumentare, dopo un periodo iniziale di attività al 50% cominciato il 1° giugno 2013 e successivo alla fase di allestimento e avviamento della stessa, il grado di occupazione al 100% dal 2014 (cfr. doc. 2; doc. 10; doc. 25).
Davanti alla Sezione del lavoro, il 20 giugno 2013, la ricorrente ha, infatti, dichiarato che, benché in quel momento stesse lavorando solamente su mandato della ditta __________, nei confronti della quale il 17 giugno 2013 ha emesso due fatture di fr. 2'700.-, rispettivamente fr. 1'200.-- per lo svolgimento di due progetti __________ e __________ (cfr. doc. 5), aveva ulteriori contatti per incrementare l’attività con altre ditte che si occupano di ricerche di mercato (cfr. doc. 2).
Dagli Attestati di guadagno intermedio di giugno e luglio 2013 si evince d’altronde che l’attività è aumentata sensibilmente già in quei due mesi, ritenuto che l’assicurata, nel mese di giugno 2013, ha lavorato in media 4 ore al giorno, nel mese di luglio 2013 5 ore al giorno e dal 29 luglio 2013 6 ore al giorno (cfr. consid. 2.4.; doc. A3; A5).
Il numero di ore attestato dalla ricorrente, in particolare per luglio 2013 di 5/6 ore giornaliere, contraddice altresì quanto asserito dalla stessa circa il fatto che avrebbe potuto svolgere il lavoro relativo alla sua società anche nel tempo libero (cfr. doc. I).
Ne discende, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), da un lato, che la ricorrente dal mese di giugno 2013, contrariamente alle sue dichiarazioni secondo cui sarebbe stata disposta ad assumere un’occupazione al 100% (cfr. doc. 10;2; I), non era disponibile a cercare e accettare un impiego in quanto occupata ad ampliare l’esercizio della propria attività indipendente.
Dall’altro, che, vista la chiara intenzione di incrementare l’attività fino a un grado del 100% dal 2014, le possibilità di un’assunzione per un’attività dipendente erano in ogni caso ridotte a causa della breve durata di disponibilità prevedibile (cfr. STF 8C_130/2010 del 20 settembre 2010 consid. 5.2.).
Tale conclusione si giustifica a maggiore regione se si esaminano le ricerche di lavoro svolte dall’assicurata nell’arco di tempo dal mese di novembre 2012 (quando la __________ è stata iscritta a RC) al mese di agosto 2013.
Le stesse, infatti, come osservato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A1; III), sono state effettuate prevalentemente di persona in negozi, edicole, ed esercizi pubblici quale impiegata, venditrice, commessa, cameriera, senza rispondere a offerte concrete di impiego. Alcuni sforzi sono stati intrapresi presso i medesimi potenziali datori di lavoro a distanza di poco tempo. Inoltre in particolare le ricerche dei mesi da giugno ad agosto 2013 sono state svolte quasi esclusivamente a __________, __________, __________, __________ e __________, tranne cinque ricerche compiute a __________ e una a __________ nel giugno 2013 (cfr. doc. 19).
Analogamente a quanto deciso dall’Alta Corte nella sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006 e nella STF 8C_130/2010 del 20 settembre 2010 sopra esposte (cfr. consid. 2.3.), il TCA ritiene, pertanto, che anche nel caso di specie le pratiche di avvio, nonché l’inizio effettivo dell’attività indipendente dall’interessata siano talmente a uno stadio avanzato che la stessa non sia più disponibile a essere collocata (iscrizione della Sagl a RC, investimento di una somma importante di fr. 20'000.-, oltre a un ulteriore investimento di fr. 15'000.-- per il materiale necessario per l’esercizio dell’attività, mandati già ricevuti e svolti, ulteriori contatti già stabiliti e, infine, ricerche di impiego qualitativamente insufficienti).
In simili condizioni, la decisione su opposizione del 26 agosto 2013 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti