Raccomandata
Incarto n. 38.2013.36
rs
Lugano 22 gennaio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 maggio 2013 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 20 marzo 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per sei giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di gennaio e febbraio 2013 precedenti l’iscrizione in disoccupazione a far tempo dal 1° aprile 2013 (cfr. doc. A2).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. A2/1), l’amministrazione, l’8 maggio 2013, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittagli a quattro giorni, motivando come segue:
" (…)
Il periodo nel quale sono stati valutati gli sforzi per reperire una nuova occupazione è quello intercorso fra il 1.01.2013 e il 31.03.2013. Durante questo periodo l’assicurato si è assentato per due settimane, fra il 27.01.2013 e il 10.02.2013 per effettuare un corso di tedesco. Successivamente è stato inabile al lavoro per la durata di una settimana fra il 18.02.2013 e il 22.02.2013. Tale inabilità è stata documentata su nostra richiesta del 25.04.2013.
L’assicurato è quindi di fatto esonerabile dalle ricerche di lavoro precedenti per un periodo complessivo di tre settimane. La sanzione sarà quindi adeguata proporzionalmente riducendo la sospensione da 3 a 1 giorno per il mese di febbraio 2013, per un totale di 4 giorni di sanzione.
Essa è quindi così composta:
Gennaio 2013, 1 ricerca di lavoro, 3 giorni di sospensione, febbraio 2013, 1 ricerca di lavoro, 1 giorno di sospensione, per un totale di 4 giorni di sospensione.” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su opposizione dell’8 maggio 2013 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha innanzitutto addotto di essere una persona che ha dimostrato volontà e attaccamento alla propria professione. In proposito egli ha indicato di avere avuto dall’età di 15 anni fino al licenziamento un solo datore di lavoro, la __________, la quale l’ha valorizzato fino a farlo diventare Capo Area e membro dei quadri aziendali.
L’insorgente ha, poi, asserito di aver effettuato da subito le ricerche tenendo in considerazione l’aspetto della mobilità geografica non limitandosi a ricerche di tipo regionale, ma spaziando da __________ fino ad __________ e considerando anche l’aspetto di un possibile trasferimento oltre Gottardo.
Al riguardo egli ha allegato una tabella riassuntiva delle sue ricerche di impiego.
A suo avviso le ricerche devono essere valutate tenendo conto dell’intero periodo.
Il ricorrente ha osservato di essere stato ricevuto e consigliato presso l’URC tre volte, prima dell’iscrizione in disoccupazione, e meglio il 12 aprile 2012, il 22 gennaio e il 26 febbraio 2013.
Egli sostiene che la situazione del mese di gennaio che ha determinato la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione debba essere esaminata oggettivamente, considerando che in quel periodo, oltre alla candidatura trasmessa all’__________ tramite il signor __________ e a quella presso l’ospedale di __________, aveva in corso le selezioni del concorso presso l’ospedale __________ di __________ che l’hanno impegnato in tre colloqui, purtroppo con alla fine esito negativo, visto che hanno proceduto con una promozione interna.
L’assicurato ha, infine, evidenziato, a dimostrazione del suo impegno e del suo interesse per migliorare le possibilità di collocamento, di aver effettuato a sue spese un corso di tedesco a __________, nonché un soggiorno in __________, a __________ (cfr. doc. I).
1.4. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di gennaio e febbraio 2013 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. destinata alla pubblicazione; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4. destinata alla pubblicazione.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, di formazione meccanico di precisione (cfr. doc. A12), dal 1984 al marzo 2013 è stato alle dipendenze della __________ (cfr. doc. A10; C; H).
In effetti il suo contratto di lavoro è stato sciolto il 4 ottobre 2012 con effetto dal 1° febbraio 2013. Il termine è poi stato protratto al 31 marzo 2013 a seguito di malattia (cfr. doc. A9; C; H).
Il 27 febbraio 2013 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, rivendicando il diritto alle prestazioni LADI dal 1° aprile 2013 (cfr. doc. C).
Al momento dell’annuncio per il collocamento il ricorrente, relativamente al periodo precedente la disoccupazione ha comprovato una ricerca di lavoro per il mese di gennaio 2013 e una ricerca per il mese di febbraio 2013 (cfr. doc. E2; E3).
Il consulente del personale, l’8 marzo 2013, gli ha pertanto inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 18 marzo 2013, il fatto di avere intrapreso insufficienti sforzi al fine di reperire una nuova occupazione nei mesi di gennaio e febbraio 2013, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. F).
L’assicurato ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione il 16 marzo 2013, osservando che:
" (…)
In allegato aggiungo due richieste di lavoro consegnate a mano di persona e per mail e per mio errore non consideravo valide come ricerca.
__________ 15.01.2013 (vedi allegato)
__________ resp __________ Sig. __________ 21.02.2013
Per il mese di febbraio mi sembra corretto segnalarvi che son stato assente per 15 giorni per un corso intensivo di Tedesco a __________ del costo di 2740 Chf pagato da me. Al mio rientro sono stato inabile al lavoro per malattia per una settimana (certificato medico consegnato al mio attuale datore di lavoro).
Sono cosciente di non aver raggiunto tutte le vostre richieste ma credo vada tenuto conto che ho sempre lavorato con impegno e anche in questo momento di difficoltà mi sono impegnati con corsi per migliorare i miei punti deboli, al fine di poter agevolare il mio reinserimento professionale.
Come citato il costo totale per il mio corso di tedesco __________s effettuato in novembre e il corso in __________ di febbraio ammonta a 4240 Chf.
(…)” (Doc. G).
Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con decisione formale del 20 marzo 2013, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. A2.; consid. 1.1.).
Con decisione su opposizione del 8 maggio 2013 l’URC, dopo aver considerato l’assicurato esonerabile dalle ricerche di lavoro per un periodo complessivo di tre settimane dal 27 gennaio al 10 febbraio 2013 in quanto assente per un corso di tedesco e dal 18 al 22 febbraio 2013 poiché inabile al lavoro, ha poi ridotto la sanzione a quattro giorni (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
2.7. In concreto l’amministrazione, pur reputando che dal 27 gennaio al 10 febbraio 2013 e dal 18 al 22 febbraio 2013 l’assicurato era esonerabile dalle ricerche di lavoro in quanto dapprima assente per un corso di tedesco e in seguito inabile al lavoro, ha ritenuto insufficienti dal profilo quantitativo gli sforzi intrapresi dal medesimo nei mesi di gennaio 2013 e febbraio 2013, avendo compiuto una sola ricerca di lavoro per mese (cfr. doc. A1).
Più specificatamente è stato considerato che il ricorrente ha svolto una ricerca il 26 gennaio 2013 presso la Clinica di riabilitazione di __________ quale responsabile della manutenzione e una ricerca il 22 febbraio 2013 presso la Città di __________o - concorso __________ quale tecnico impiantista, entrambe in forma scritta, come risulta dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” pervenuto all’URC il 1° marzo 2013 (cfr. doc. E3).
Per quanto attiene al mese di gennaio 2013, questa Corte rileva che dalle carte processuali emerge che l’assicurato, oltre alla candidatura inerente il concorso quale responsabile del servizio tecnico e di sicurezza presso la Clinica di riabilitazione di __________ inoltrata il 26 gennaio 2013 (cfr. doc. E3), il 15 gennaio 2013 ha inviato al signor , presidente del Consiglio di amministrazione di __________ (cfr. www..ch), un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" Buon giorno Sig. __________, come parlato oggi le trasmetto il mio curriculum.
La ringrazio per le belle parole che ci siamo detti oggi al telefono, le quali non fanno altro di riconfermare la ma stima nei suoi confronti.
La ringrazio per la sua disponibilità.” (Doc. A7)
Tale ricerca è stata fatta valere dal ricorrente rispondendo alla Richiesta di giustificazione dell’8 marzo 2013 (cfr. doc. F).
Egli non ha tuttavia preteso di aver effettuato altre ricerche di lavoro nel mese di gennaio 2013 (cfr. doc. A4).
Nonostante, quindi, l’ulteriore sforzo intrapreso presso il Sig. __________, oltre alla candidatura presso la Clinica di __________, le ricerche di impiego svolte dall’insorgente nel mese di gennaio 2013, pur considerando che negli ultimi giorni del mese, e meglio dal 27 al 31 gennaio 2013, era assente all’estero per un corso di tedesco (cfr. doc. A13; A6), si rivelano in ogni caso insufficienti quantitativamente.
2.8. Per quanto concerne il mese di febbraio 2013, come esposto sopra (cfr. consid. 2.7.), l’amministrazione ha considerato che l’assicurato ha effettuato una sola ricerca, e meglio il 22 febbraio 2013 presso la __________ - concorso __________ quale tecnico impiantista, risultante dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” pervenuto all’URC il 1° marzo 2013 (cfr. doc. E3).
E’ vero che l’insorgente, rispondendo alla Richiesta di giustificazione dell’8 marzo 2013, ha indicato di aver postulato, il 21 febbraio 2013 presso __________ (cfr. doc. G) e nell’opposizione ha asserito che durante il suo soggiorno in __________ dal 27 gennaio al 10 febbraio 2013 (cfr. doc. A13) suo padre avrebbe contattato con il suo accordo __________ della __________ di __________ e __________ della __________, il quale aveva espresso interessamento al suo profilo professionale, ma il suo repentino decesso ha vanificato ogni possibilità di un’eventuale assunzione (cfr. doc. A2).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che questi pretesi sforzi hanno comunque avuto luogo nei periodi in cui l’amministrazione ha ritenuto che il medesimo potesse essere esonerato dall’obbligo di ricerche (cfr. doc. A1), e meglio dal 27 gennaio al 10 febbraio 2013 mentre si trovava all’estero per frequentare un corso di tedesco (cfr. doc. A13) e dal 18 al 22 febbraio 2013 in cui era inabile al lavoro per malattia al 100% (cfr. doc. 8).
Pertanto decisivi nel caso in esame sono i periodi dal 10 al 17 febbraio 2013 e dal 22 al 28 febbraio 2013.
Relativamente a questi archi di tempo l’assicurato ha fatto valere soltanto il concorso presso la Città di __________ (cfr. doc. E3; A4).
Questo unico sforzo si rivela insufficiente dal profilo quantitativo, ritenuto che il ricorrente, nel mese di febbraio 2013, avrebbe dovuto svolgere ricerche di lavoro per due settimane.
2.9. Il ricorrente, dunque, come visto, avendo svolto una ricerca di lavoro nel mese di gennaio 2013, nonché una ricerca dal 10 al 17 febbraio 2013 e dal 22 al 28 febbraio 2013, ha intrapreso insufficienti sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione.
Al riguardo è utile ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4. destinata alla pubblicazione; STF 8C_306/2013 del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
Relativamente all’asserzione ricorsuale secondo cui, da un lato, tramite le ricerche compiute durante i mesi antecedenti la disoccupazione ha dimostrato la sua buona volontà, dall’altro, le ricerche dovrebbero essere valutate per l’intero periodo (cfr. doc. I; consid. 1.3.) giova, poi, segnalare che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).
Tale principio non risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
In simili condizioni occorre concludere che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).
2.10. Il ricorrente, nell’impugnativa (cfr. doc. I; consid. 1.3.), ha affermato di essere stato ricevuto e consigliato presso l’URC tre volte, prima dell’iscrizione in disoccupazione, e meglio il 12 aprile 2012, il 22 gennaio e il 26 febbraio 2013.
Questo Tribunale deve perciò esaminare se l’eventuale non (completa) conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente in relazione al mese di gennaio 2013.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.
In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.
2.11. Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.
In effetti l'Alta Corte ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.
Inoltre nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, destinato alla pubblicazione e già citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato reso attento a tale obbligo.
L’insorgente non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, di un’eventuale non conoscenza di dovere effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.12. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di gennaio 2013.
2.13. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato quattro giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (tre giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di gennaio 2013 + un giorno a causa di insufficienti ricerche dal 10 al 17 febbraio 2013 e dal 22 al 28 febbraio 2013; cfr. consid. 2.8.; doc. A1).
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
Tutto ben considerato, la penalità di quattro giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nel mese di gennaio 2013, nonché dal 10 al 17 febbraio 2013 e dal 22 al 28 febbraio 2013, in concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).
La decisione su opposizione dell’8 maggio 2013 contestata deve, pertanto, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti