Raccomandata
Incarto n. 38.2013.31
LG/sc
Lugano 18 settembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 aprile 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’8 aprile 2013 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 13 marzo 2013 (cfr. doc. 22), con il quale aveva chiesto la restituzione di fr. 26'000.-- a titolo di indennità per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 30 settembre 2012 indebitamente percepite dall’assicurato.
Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:
“(…)
La nostra Cassa le ha versato le indennità d’insolvenza sulla base delle informazioni non corrette che lei ci ha comunicato tramite formulario presentato il 22 ottobre 2012.
Nel punto 4 del formulario (fine del rapporto di lavoro), e soprattutto nel punto 7 (ultimo giorno di lavoro) lei ha segnato il giorno 30 settembre 2012, pertanto abbiamo calcolato il diritto all’indennità per insolvenza retroattivamente a partire da tale data, considerando come ultimo giorno del rapporto di lavoro il 30 settembre 2012.
Lei, nel formulario di domanda, ha segnalato che il periodo d’inabilità lavorativa era terminato il 15 luglio 2012, pertanto il datore di lavoro poteva darle la giusta disdetta e quindi era verosimile che lei avesse terminato il rapporto di lavoro il 30 settembre 2012.
Avendo il datore di lavoro versato le indennità d’infortunio e il salario per i mesi da settembre 2012 a gennaio 2013, è implicito il fatto che il suo ultimo giorno di lavoro presso la ditta fosse stato il 31.01.2013.
Ribadiamo che la nostra Cassa le ha accordato il diritto sulla base di quanto sottoscritto da parte sua nel formulario di domanda e dove, ricordiamo, si può anche leggere: Confermo d’aver risposto in modo veritiero e completo a tutte le domande poste. Prendo altresì atto che assumo la responsabilità di tutte le indicazioni inveritiere e dell’omissione di dati di fatto che potrebbero condurre al pagamento ingiustificato di indennità per insolvenza e che sono tenuto alla restituzione degli importi ricevuti indebitamente.
Da ultimo facciamo rilevare che la documentazione pervenutaci dalla __________ è stata prova più che sufficiente per la nostra Cassa per effettuare l’ordine di restituzione.
Visto quanto sopra ribadiamo pertanto che le indennità per insolvenza versatele per il periodo 01.06.2012-30.09.2012 devono esserle chieste in restituzione in quanto non fanno parte degli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro” (doc. 7).
1.2. Contro la decisione su opposizione dell’8 aprile 2013 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’annullamento della decisione di restituzione, argomentando:
" (…)
IN FATTO:
La domanda di insolvenza è stata inoltrata il 18 ottobre 2012 in modo corretto, secondo. le disposizioni di legge vigenti. Dopo essere stata controllata dal vostro funzionario Sig. __________, la stessa è stata evasa e messa in pagamento, secondo la LADI. La contestazione della CO 1 di __________ si basa essenzialmente sul termine del rapporto di lavoro. Nella domanda d'indennità per insolvenza, al punto 4 viene indicata la durata del rapporto di lavoro, fino al momento della stessa domanda, che era il 30-09-2012.
Il datore di lavoro non poteva effettuare il licenziamento perché il dipendente era coperto dal divieto di licenziamento in caso di infortunio o malattia, in questo caso d'infortunio. Attualmente il datore di lavoro, congiuntamente con il sottoscritto ha fatto causa alla __________, presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano. Il datore di lavoro ha corrisposto l'indennità di infortunio di tasca propria per i mesi successivi l'insolvenza, dopo la visita dello specialista di __________ Dott. Prof. __________. Al termine dell'infortunio sono stato regolarmente licenziato.
NEL MERITO:
Dai fatti sopra indicati, dalla domanda d'insolvenza e il relativo pagamento, è fin troppo chiaro che ero realmente in una situazione di insolvenza. Detta situazione è stata accertata dal funzionario incaricato dalla CO 1 di __________ Sig. __________, il quale ha effettuato il pagamento mediante due versamenti, oltre alla restituzione degli oneri sociali non dovuti, quindi un terzo pagamento. La CO 1 di __________ chiede la restituzione dell'indennità di insolvenza sulla base di un "cavillo giuridico" al quanto debole, in quanto la domanda è stata compilata in modo corretto e soprattutto in buona fede, principio indissolubile della legge.
In conclusione, la richiesta di restituzione dell'insolvenza è avvenuta su segnalazione del Sig. __________, che già in precedenza ha ecceduto nello zelo, che poi si è rivelato infondato nell'istanza superiore firmata dal Sig. __________ che è stata sanata. La CO 1 di __________ ha proceduto a questa decisione, molto povera di prove circostanziali secondo le disposizioni della LADI.
IN DIRITTO:
In virtù degli art. 51 e 52 LADI, l'indennità di insolvenza copre gli ultimi quattro mesi non pagati dal datore di lavoro. Nello specifico non è previsto il licenziamento in caso di insolvenza, ma di fallimento. Il sottoscritto è arrivato fino alla comminatoria di fallimento. In caso di fallimento il liquidatore per quanto attiene gli stipendi non pagati, non accetta i pagamenti dei mesi successivi, ma li ritiene in acconto al saldo precedente del conto stipendi scoperto. In conclusione, comunque, gli ultimi quattro mesi non sarebbero saldati, quindi scoperti. Si conviene che la CO 1 è la titolare del credito salariale insolvente, e mi domando per quale motivo non ha chiesto lei stessa il fallimento, come in questo caso prevede la LADI. Lo stato di insolvenza non è in discussione, semmai la procedura. Il legislatore non ha posto diritto imperativo sull'art. 51 e 52 LADI, ma ha previsto diverse possibilità per adempiere a tale diritto. Il manifesto indebitamento con la richiesta di fallimento della cassa LPP di __________, a suo tempo, sono stati ritenuti sufficienti dal funzionario incaricato che ha fissato il pagamento. Questa procedura rispecchia perfettamente le disposizioni sopra indicate. In conclusione il diritto è accertato per manifesto indebitamento del datore di lavoro.” (doc. I).
1.3. Nella risposta del 17 maggio 2013 la Cassa si è riconfermata nel proprio provvedimento ribadendo che il rapporto di lavoro di RI 1 si è concluso il 31 gennaio 2013 e dunque negli ultimi quattro mesi di riferimento ai fini dell’indennità per insolvenza (dal 1° ottobre 2012 al 31 gennaio 2013) l’assicurato ha regolarmente percepito lo stipendio/indennità per infortunio dall’ex datore di lavoro (doc. III).
1.4. Il 28 maggio 2013 RI 1 ha ribadito che il precedente datore di lavoro non poteva licenziarlo “perché il cetificato medico non lo permetteva”. Inoltre, al momento della domanda di insolvenza – sempre secondo l’insorgente – il datore di lavoro non aveva corrisposto nulla e l’assicurato non poteva sapere quanto sarebbe durata la malattia. Egli ha quindi invocato il principio della buona fede, in quanto i pagamenti sono stati effettuati dopo le visite mediche a __________ (doc. V).
Infine, RI 1 ha concluso che “il pagamento degli stipendi da ottobre 2012 a gennaio 2013, sono stati effettuati in un secondo tempo, e qualora venissero considerati gli arretrati da giugno 2012 a settembre 2012 i pagamenti successivi possono essere considerati per i mesi che il datore di lavoro desidera, ma prima vanno saldati i debiti pregressi e solo dopo possono essere scontati gli altri, per cui abbiamo una situazione che comunque i quattro mesi scoperti sono sempre e comunque gli ultimi, per il principio che il debito pregresso ha la priorità su tutto il resto” (doc. V).
I doc. V e l’allegato sono stati inviati alla Cassa per osservazioni (doc. VI).
1.5. La Cassa – in data 12 giugno 2013 – si è riconfermata nella propria decisione postulando l’assunzione della documentazione riguardante le vertenze aperte presso la __________ di __________ e presso questo Tribunale in ambito LAINF (doc. VII).
Il doc. VII è stato inviato a RI 1 per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire di sapere se l’assicurato debba o meno restituire l’importo di fr. 26'000.-- corrispondenti alle indennità per insolvenza da lui percepite.
2.3. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Per inciso va osservato che dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.4. Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:
a. il loro datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.5. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurato è stato assunto dalla __________, in qualità di consulente di medicina sportiva, a far tempo dal 1° febbraio 2012 (doc. 56).
Nel formulario per la domanda d’indennità per insolvenza del 18 ottobre 2012 RI 1 ha avanzato la pretesa salariale di fr. 26'000.-- (fr. 6'500.-- x 4 mesi) e indicato che il rapporto di lavoro con la __________ è durato dal 1° febbraio 2012 al 30 settembre 2012 (ultimo giorno di lavoro effettuato). Il salario era stato pagato – sempre secondo quanto indicato dal ricorrente nel modulo in questione – fino al 30 maggio 2012 (cfr. doc. 53, pti. 4, 7, 8).
Sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato l’amministrazione ha quindi versato fr. 15'600.-- in data 26 ottobre 2012 (doc. 51), fr. 8'372.-- in data 28 novembre 2012 (doc. 50) e fr. 2'028.-- il 22 febbraio 2013 (doc. 49), per un totale di fr. 26'000.--.
Al momento dell’iscrizione dell’assicurato all’assicurazione disoccupazione, __________, è emerso che RI 1 ha terminato il rapporto lavorativo presso la __________ in data 31 gennaio 2013 e non al 30 settembre 2012 come indicato nel modulo per la domanda d’indennità per insolvenza.
Dall’attestato del datore di lavoro del 1° febbraio 2013 la __________ ha infatti indicato la durata del rapporto di lavoro dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013 (data dell’ultimo giorno di lavoro effettuato) (doc. 26).
Inoltre agli atti vi sono le distinte salario dal mese di ottobre 2012 al gennaio 2013 a comprova dell’attività lavorativa svolta da RI 1 per la __________ in quei mesi (doc. 27, 28, 29, 30).
Ne discende che le indennità per insolvenza versate dal 1° giugno 2012 al 30 settembre 2012 devono essere restituite in quanto non coprono le pretese salariali degli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro.
In conclusione, il TCA ritiene dunque che RI 1 ha ricevuto indebitamente l’indennità per insolvenza, per cui la decisione su opposizione dell’8 aprile 2013 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti