Raccomandata
Incarto n. 38.2013.30
rs
Lugano 8 gennaio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 aprile 2013 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 25 marzo 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 2 gennaio 2013 (cfr. doc. A4).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 5), l’amministrazione, il 23 aprile 2013, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittagli a sei giorni per mancate ricerche nel lasso di tempo dal 17 ottobre al 30 novembre 2012 (cfr. doc. A1).
1.3. Contro la decisione su opposizione del 23 aprile 2013 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto di non avere effettuato ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012, in quanto non ha potuto pianificare il suo rientro in Svizzera - avvenuto il 29 novembre 2012 - con il dovuto anticipo a causa di un’urgenza familiare (ha dovuto raggiungere sua moglie in __________, originaria di quel Paese).
Al riguardo l’insorgente ha precisato di aver infatti acquistato il biglietto di ritorno in Svizzera dall’__________ solamente quattro giorni prima della partenza.
Egli ha poi asserito che la data indicata nel messaggio di posta elettronica inviato il 16 ottobre 2012 alla sua consulente del personale di allora, in cui ha scritto che “non ho ancora una data di rientro in Svizzera però è possibile che rientrerò a gennaio 2013”, era chiaramente ipotetica e che le sue parole non esprimono alcuna certezza a proposito di un presunto ritorno a gennaio 2013.
Il ricorrente ritiene, pertanto, che non abbia alcun senso logico pretendere che iniziasse le ricerche di lavoro il 17 ottobre 2012 quando non aveva idea e non vi era alcun modo di stabilire quando sarebbe potuto rientrare in Svizzera.
L’assicurato sostiene infine di aver fatto il possibile per ottenere un’occupazione. Al riguardo egli ha affermato di aver compiuto e comprovato otto ricerche di impiego relativamente al mese di dicembre 2012 (cfr. doc. I).
1.4. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.5. Alle parti è stata data facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova entro dieci giorni (cfr. doc. IV).
1.6. L’URC, il 14 maggio 2013, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da aggiungere alla propria risposta di causa (cfr. doc. V).
1.7. L’assicurato si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 15 maggio 2013 (cfr. doc. VII).
1.8. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VI).
Il doc. VII è stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Oltre ai casi appena ricordati in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
2.3. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.5. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che RI 1, dal 1° agosto al 28 novembre 2012, ha soggiornato in __________, Paese di origine della moglie (cfr. doc. 5; 3).
Egli è rientrato in Svizzera il 29 novembre 2012 (cfr. doc. 3).
Il 2 gennaio 2012 l’insorgente, che aveva già ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione nei periodi 9 ottobre 2001 – 8 ottobre 2003, 8 febbraio 2010 – 7 febbraio 2012 e 1° aprile – 31 luglio 2012 (cfr. doc. A1), si è nuovamente annunciato per il collocamento, dichiarando di ricercare un impiego quale responsabile degli acquisti, controllore della qualità, consulente alla clientela (cfr. doc. A2; A1; III).
Al momento dell’iscrizione all’URC il ricorrente, relativamente al lasso di tempo precedente alla disoccupazione, ha indicato di avere effettuato delle ricerche unicamente nel mese di dicembre 2012.
Il consulente del personale, il 21 febbraio 2013, gli ha, pertanto, inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 4 marzo 2013, il fatto di non avere compiuto validi sforzi al fine di reperire una nuova occupazione durante i mesi di ottobre e novembre 2012, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. A2).
L’insorgente, il 22 febbraio 2013, ha risposto che:
" Durante il nostro primo incontro in data 14 gennaio 2013 le ho spiegato che per un’urgenza familiare mi trovavo all’estero fino al 29 novembre 2012, data del mio rientro in Svizzera.
Le mie ricerche di lavoro in Svizzera (iniziate immediatamente dopo il mio rientro) non sono potute iniziare precedentemente in quanto non ero a conoscenza della data in cui sarei potuto rientrare in Svizzera.
Infatti ho acquistato il biglietto aereo per il volo di ritorno in Svizzera solamente pochi giorni precedenti alla partenza (24 novembre 2012).
Avessi potuto pianificare con maggior anticipo il mio rientro in Patria avrei certamente iniziato le ricerche di lavoro con maggior anticipo, il che però non è stato possibile.” (Doc. A2)
L’URC, il 14 marzo 2013, ha richiesto all’assicurato un supplemento di informazioni, più in particolare di fornire la documentazione comprovante l’urgenza familiare citata nello scritto del 22 febbraio 2013 (cfr. doc. A3).
Il 15 marzo 2013 il ricorrente ha asserito di non sentirsi obbligato a indicare più nel dettaglio il motivo per il quale non gli è stato possibile stabilire una data di ritorno in Svizzera fino a pochi giorni prima del suo rientro nel nostro paese, visto che la natura del problema familiare è strettamente privata e personale.
Egli ha in ogni caso specificato che sua moglie è originaria dell’__________ e che la ragione del suo viaggio urgente era legato alla necessità di raggiungerla (cfr. doc. A3).
Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 25 marzo 2013, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni a causa di mancate ricerche di impiego nei mesi di ottobre e novembre 2012 antecedenti l’annuncio per il collocamento del 2 gennaio 2013 (cfr. doc. A4).
L’URC, con decisione su opposizione del 23 aprile 2013, tenendo conto che risulta chiaro, a seguito del messaggio di posta elettronica con cui il ricorrente, il 16 ottobre 2012, ha indicato alla sua consulente del personale di trovarsi all’estero dal 1° agosto 2012 e di prevedere un possibile rientro a gennaio 2013, che è da quel momento che avrebbe dovuto iniziare a effettuare ricerche di impiego, ha poi ridotto la sanzione da otto a sei giorni per mancate ricerche dal 17 ottobre al 30 novembre 2012 (cfr. doc. A1).
2.6. Nel caso di specie dalle carte processuali emerge che effettivamente l’assicurato, nel periodo dal 17 ottobre al 30 novembre 2012 in cui - fino al 29 novembre 2012 - si trovava in __________, non ha svolto alcuna ricerca di impiego (cfr. 2).
Ciò non è peraltro stato contestato dal ricorrente (cfr. doc. 6, 8; I).
Per costante giurisprudenza occorre effettuare e comprovare ricerche di lavoro anche in caso di soggiorno all'estero prima di annunciarsi per il collocamento (cfr. STCA 38.2010.50 del 6 settembre 2010; STCA 38.2006.33 del 28 settembre 2006; STCA 38.2007.67 del 26 novembre 2007; STCA 38.2008.22 del 30 luglio 2008 e STCA 38.2008.61 del 14 gennaio 2009).
In particolare nella sentenza 38.2006.33 del 28 settembre 2006, il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Nei mesi da ottobre 2005 a gennaio 2006 l’assicurata, dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, era tenuta a intraprendere delle ricerche di lavoro quantitativamente e qualitativamente valide.
La ricorrente, in effetti, già dall’inizio della sua permanenza all’estero sapeva, o ad ogni modo avrebbe dovuto sapere, che, se non avesse trovato un impiego, avrebbe dovuto rientrare in Svizzera.
In proposito occorre rilevare che in rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 130 V 18; DTF 127 V 8; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V 359-360; DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V 130 consid. 5b; SVR 2001 AHV Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag. 180) tra gli assicurati che si trovano in Svizzera e coloro che si recano all'estero, anche questi ultimi devono compiere le ricerche di impiego prima di annunciarsi per il collocamento in Svizzera.
Secondo la giurisprudenza possono essere prese in considerazione anche le ricerche effettuate all'estero, soprattutto se contemporaneamente vengono compiuti sforzi volti al reperimento di un’occupazione in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg; DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30).
Contestualmente va segnalato che questo Tribunale conferma costantemente le decisioni di sospensione emanate dall'URC a causa di mancate ricerche prima dell'iscrizione in disoccupazione anche da parte di assicurati all'estero (cfr. fra le tante: STCA del 22 settembre 2005 nella causa T., 38.2005.37; STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186; STCA del 5 febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA del 16 luglio 2002 nella causa G., 38.2001.287; STCA del 12 dicembre 2001 nella causa R.D.Q, 38.2001.82).
In particolare nella sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, questa Corte ha stabilito che un’assicurata, nel periodo successivo alla decisione di rientrare in Svizzera a causa del rischio sempre più concreto della partecipazione attiva a una guerra del Paese straniero in cui ha soggiornava da lungo tempo per motivi di studio, doveva compiere ricerche di impiego in Svizzera. Nonostante lo stato di insicurezza e i problemi organizzativi relativi al trasloco, essa aveva infatti sufficiente tempo. A tal fine l’assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri eventualmente reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si trovava o, via internet , utilizzando i computers di qualche Internet Café, i giornali elvetici che dispongono di un’edizione on line.
Il TFA, inoltre, con sentenza del 26 marzo 2004 nella causa S., C 208/03, pubblicata in DLA 2005 pag. 57segg., ha deciso che un assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione per andare a lavorare per due mesi in Brasile era tenuto a proseguire con sufficiente assiduità le ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il soggiorno all'estero non lo dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i mezzi di comunicazione oggi disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e le agenzie di collocamento, era indubbiamente possibile e ragionevole esigere che l’assicurato inviasse delle richieste di lavoro dall'estero.
Infine l’Alta Corte, in una sentenza del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05, già citata in precedenza, relativa a un assicurato che non ha svolto ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione mentre era in viaggio in America del Sud, ha osservato:
" (…)
Der Versicherte hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor Anmeldung (ARV 1982 Nr. 4 S. 40), so auch während einem Auslandaufenthalt zum Zwecke der Erzielung eines Verdienstes (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2) unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Gleiches hat während eines Auslandaufenthaltes zu Reisezwecken zu gelten. Denn die Landesabwesenheit entbindet nicht von dieser Pflicht, zumal es mit den heutigen Kommunikationsmitteln (Internet, E-Mail etc.) und Personalvermittlungsagenturen ohne weiteres möglich und zumutbar ist, sich auch vom Ausland aus für eine neue Arbeitsstelle zu bewerben (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2). Dass Bewerbungen aus Südamerika völlig sinnlos und/oder unmöglich sind, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingewendet wird, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Da der Einstellungstatbestand der ungenügenden Arbeitsbemühungen schon dann erfüllt ist, wenn der Versicherte nicht alles Zumutbare unternimmt, um einen drohenden Schaden abzuwenden (ARV 2005 S. 58 [C 208/03] Erw. 3.2 mit Hinweis), stellte das Arbeitsamt den Versicherten grundsätzlich zu Recht in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung ein."
(STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05, consid. 2.1.)."
Tale giurisprudenza era del resto ben nota all’assicurato, essendo stata citata nella sentenza 38.2010.43 del 16 settembre 2010 con cui questo Tribunale ha confermato una sospensione di nove giorni inflittagli a causa di insufficienti, rispettivamente mancate ricerche nel lasso di tempo 1° novembre 2009 – 31 gennaio 2010 mentre si trovava negli __________ prima dell’iscrizione in disoccupazione.
Per quanto attiene al caso di specie, alla luce del principio appena esposto secondo cui le ricerche di lavoro devono essere compiute anche durante un soggiorno all’estero antecedente l’iscrizione in disoccupazione, il TCA ritiene che, a ragione, l'URC di __________ ha sospeso l'assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per mancate ricerche di impiego nell’arco di tempo 17 ottobre – 30 novembre 2012.
Quanto fatto valere dall’assicurato in merito alla circostanza che non gli sarebbe stato possibile stabilire con mesi di anticipo una precisa data di rientro in Svizzera a causa di un problema familiare urgente (cfr. doc. A2; A3; I) non gli è di alcun ausilio.
Innanzitutto il ricorrente si è espresso in termini vaghi.
Nonostante, poi, la richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione (cfr. doc. A3), il medesimo, il 15 marzo 2013, si è limitato a indicare che sua moglie è originaria dell’__________ e che la ragione del suo viaggio urgente era legata alla necessità di raggiungerla, analogamente a quanto del resto già indicato all’URC con un messaggio di posta elettronica del 14 agosto 2012 allorché ha comunicato il motivo della sua partenza per l’estero (cfr. doc. A4).
Egli ha aggiunto di non sentirsi obbligato a fornire dettagli maggiori, ritenuto che la natura del problema familiare era strettamente privata e personale (cfr. doc. A3).
Al riguardo questa Corte sottolinea che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Il principio inquisitorio trova, tuttavia, il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L’assicurato, non spiegando - comprovando debitamente - in cosa consistesse l’urgenza familiare ha violato il proprio obbligo di collaborare.
E’ vero che l’insorgente aveva la facoltà di non fornire particolari connessi alla propria vita privata all’amministrazione.
E’ altrettanto vero, però, che l’URC non ha preteso informazioni prive di rilevanza per la fattispecie.
Pertanto, omettendo di sostanziare quanto da lui allegato, il ricorrente deve sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’asserito problema familiare urgente che gli avrebbe impedito di pianificare anticipatamente la data di rientro in Svizzera e quindi di ricercare tempestivamente un’occupazione (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3, STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011).
2.7. In concreto, in ogni caso, si rivela decisiva un’altra circostanza, e meglio il fatto che l’assicurato nel messaggio di posta elettronica del 16 ottobre 2012 inviato alla collocatrice, pur precisando di non avere ancora una data di rientro, ha indicato che “però è possibile che rientrerò a gennaio 2013” (cfr. doc. A4).
Ne discende che perlomeno a partire dal momento in cui - il 16 ottobre 2012 - ha spedito il messaggio alla consulente del personale, l’insorgente, indipendentemente dal problema familiare, prospettava comunque di tornare in Svizzera agli inizi del 2013.
Egli, dunque, dal 17 ottobre 2012, anche se non conosceva ancora la data precisa del rientro, avrebbe dovuto iniziare a intraprendere degli sforzi al fine di reperire un’occupazione, prendendo contatto, dopo aver ad esempio consultato i quotidiani svizzeri che dispongono di un’edizione online o i siti web di aziende (l’assicurato aveva la possibilità di utilizzare internet avendo inviato sia nell’agosto 2012 che nell’ottobre 2012 dei messaggi di posta elettronica; cfr. doc. A4), con dei potenziali datori di lavoro per almeno valutare se questi ultimi erano interessati al suo profilo professionale.
Per quanto concerne l’inizio dell’attività, l’assicurato avrebbe potuto dichiarare la propria disponibilità ad essere effettivo verosimilmente dagli inizi del 2013, specificando che avrebbero potuto discutere in seguito la questione relativa alla data esatta dell’assunzione.
Non avendo compiuto alcuna ricerca di impiego dal 17 ottobre al 30 novembre 2012, il ricorrente ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.2.).
Egli deve, di conseguenza, essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).
2.8. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (due giorni dal 17 al 31 ottobre 2012 + quattro giorni dal 1° al 30 novembre 2012; cfr. consid. 1.2.; doc. A1).
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.4.).
Tutto ben considerato, la penalità di sei giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche dal 17 ottobre al 30 novembre 2012, in concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).
Conseguentemente la decisione su opposizione del 23 aprile 2013 contestata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti