Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2013.20
Entscheidungsdatum
11.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2013.20

LG/DC/sc

Lugano 11 settembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 marzo 2013 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 febbraio 2013 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 18 febbraio 2013 la Cassa di disoccupazione CO 1 (di seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 14 maggio 2012 con cui a RI 1 è stata chiesta la restituzione di fr. 26'722.50, a titolo di indennità di disoccupazione percepite indebitamente dal 28 febbraio 2011 al 30 settembre 2011 (doc. 1, 11).

La richiesta di rimborso è stata così motivata dalla Cassa:

" (…)

Il 28 febbraio 2011 lei apre un termine quadro per la riscossione dell’indennità di disoccupazione. Il suo guadagno assicurato è stabilito in CHF 6'800.00 e la sua indennità giornaliera in CHF 250.70.

In base alla revisione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) del 19-21 dicembre 2011, le abbiamo versato in troppo delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Nei due anni precedenti l’annuncio in disoccupazione (termine quadro per il periodo di contribuzione) è stato occupato per la società __________ fino al 31 ottobre 2009.

In base agli articoli 8 capoverso 1 lettera e e 13 capoverso 1 LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione. Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.

Il nostro ufficio ha considerato, a torto, che il suo rapporto di lavoro con la società __________ fosse durato fino al 21 ottobre 2010, anziché fino al 31 ottobre 2009, tanto che, sempre a torto, abbiamo considerato che lei avesse adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Al contrario, lei non adempie purtroppo il periodo minimo di contribuzione, perchè entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, che corre dal 28 febbraio 2009 al 27 febbraio 2011, può comprovare soltanto 8 mesi di occupazione.

Il periodo di inabilità completa al lavoro, dal 1° novembre 2009 al 27 febbraio 2011, costituisce un motivo di esonero dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI, che dà sì diritto all’indennità di disoccupazione, ma con un guadagno assicurato sensibilmente inferiore e per una durata pure inferiore.

Infatti, il guadagno assicurato delle persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione è stabilito in base a cosiddetti importi forfetari, che tengono conto del livello di formazione acquisito.

Nel suo caso vale un importo forfetario (guadagno assicurato) di CHF 2'756.00, non avendo conseguito una licenza universitaria o una formazione superiore equivalente.

Il numero massimo di indennità giornaliere che può riscuotere, quale persona esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione, è di 90 indennità giornaliere.

Con il ricalcolo delle prestazioni, che le sono sono dovute in base al nuovo guadagno assicurato per il periodo che corre dal 28 febbraio 2011 al 30 settembre 2011, risulta un versamento in troppo a suo favore di CHF 26'722.50.

Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Per prestazioni indebitamente riscosse si intendono le prestazioni percepite allorché le condizioni previste per il loro versamento non erano adempiute.

Per questa ragione le chiediamo in restituzione la prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione percepita in troppo, pari a CHF 26'722.50.+ (doc. 1)

1.2. Contro la decisione su opposizione del 18 febbraio 2013 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione di restituzione (doc. I).

In primo luogo l’assicurato ha ritenuto tardiva la richiesta di restituzione, in quanto la Cassa – secondo il ricorrente – avrebbe potuto accorgersi ben prima del mese di novembre 2011 che l’ultima attività lavorativa era terminata con effetto al 31 ottobre 2009. Di conseguenza il termine annuale di perenzione era già trascorso. In secondo luogo l’insorgente ha invocato la propria buona fede, in relazione alla domanda di restituzione (doc. I).

Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).

1.3. Nella risposta del 2 aprile 2013 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.4. In data 10 aprile 2013 l’avv. RA 1 si è in sostanza riconfermato nelle proprie argomentazioni, in particolare per quanto riguarda la domanda di restituzione ritenuta tardiva (doc. V)

Lo scritto del 10 aprile 2013 è stato inviato alla Cassa per osservazioni (doc. VI).

1.5. Il 16 aprile 2013 la Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VII).

I doc. VI e VII sono stati trasmessi al legale dell’assicurato per conoscenza (doc. VIII).

1.6. L’avv. RA 1

  • il 24 aprile 2013 – ha trasmesso al TCA il verbale di udienza del 23 aprile 2013 della Pretura di __________ (doc. IX).

Il doc. IX e l’allegato sono stati inviati per conoscenza alla Cassa (doc. X).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 26'722.50, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite indebitamente dal 28 febbraio 2011 al 30 settembre 2011.

2.2. Va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).

Nel caso in esame la Cassa ha ordinato la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dall’assicurato dal 28 febbraio 2011 al 30 settembre 2011.

Per quanto concerne le indennità percepite antecedentemente al 1° aprile 2011 la quarta revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui ad esse si applicano le norme valide fino al 31 marzo 2011. In seguito trovano applicazione le norme entrate in vigore con la quarta revisione.

2.3. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

Per inciso va osservato che dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.4. L’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (cfr. DTF 130 V 318).

L’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata C 69/97 del 16 settembre 1997, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

L’art. 25 cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

Al riguardo l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

La perenzione provoca l'estinzione del diritto (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c pag. 8; 111 V 135 consid. 3b pag. 136).“

In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato, poi, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.

Cfr. pure STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.

In una sentenza pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307; cfr. anche cfr. STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2.; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306).

L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003, consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, relativa all’assicurazione contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:

" (…)

In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."

Al riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.

Riguardo alle prestazioni periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione non è stata versata (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130).

Nella decisione di questa Corte 42.2011.31 del 20 giugno 2012 il TCA ha inoltre ricordato che, quando l’amministrazione apprende una nuova circostanza che rende indebita la riscossione di prestazioni da un’ulteriore decisione, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui la stessa è venuta a conoscenza del nuovo provvedimento e non dalla sua crescita in giudicato.

Ad esempio, nel caso in cui una cassa di disoccupazione venga a sapere che l’autorità cantonale ha emanato una decisione di inidoneità al collocamento di un assicurato per un periodo in cui questi ha già percepito delle indennità, il termine di perenzione comincia a questo momento, indipendentemente dal fatto che il provvedimento dell’autorità cantonale abbia o meno acquistato forza di cosa giudicata (cfr. STCA 38.2008.34 del 5 novembre 2008).

Quando, infine, l'amministrazione deve, con ulteriori accertamenti, completare le conoscenze necessarie per fondare la pretesa di restituzione il termine annuale di perenzione inizia dal momento in cui va ritenuto che l’autorità, applicando l’impegno da essa esigibile, avrebbe potuto completare le sue informazioni in modo tale da poter far valere la propria pretesa di restituzione (cfr. STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2.; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 3.2.2.; STF 9C_534/2009 del 4 febbraio 2010; DTF 112 V 180).

2.5. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella "Circulaire relative à la restitution, la compensation, la remise et l'encaissement C-RCRE" dell'aprile 2008 si è così espressa a proposito del termine di perenzione, in particolare di quello relativo:

" A12 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le

moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation en cause. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25, al. 2, LPGA).

La décision de restitution des prestations est donc soumise à un double délai de péremption : d'une part, elle doit être rendue dans l'année qui suit la prise de connaissance de l'erreur, et d'autre part, la restitution ne peut porter que sur les prestations versées dans les cinq dernières années (cf. arrêt du TFA du 23.9.04, en la cause U., I 306/04). La caisse doit examiner d'office si le délai de péremption est respecté.

Le texte de la LPGA est le même que celui de l’ancien art. 95, al. 4, LACI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. En conséquence la jurisprudence y relative reste applicable.

Délai de péremption relatif

A13 Le délai d’un an est un délai de péremption relatif. Il commence à courir à partir du moment où la caisse aurait dû se rendre compte des faits justifiant la demande de restitution, si elle avait voué l’attention requise par les circonstances (ATF 124 V 380, consid. 1; 122 V 270, consid. 5a).

Dans le cas d’une erreur de l’administration (p. ex. dans le calcul d’une prestation), le délai ne court pas à partir du moment où l’erreur a été commise, mais à partir de celui où, dans un 2ème temps, elle aurait dû se rendre compte de l’erreur (p. ex. lors d’un contrôle comptable, ou dans le cas où elle vient à connaître des faits aptes à faire naître un doute sur le fondement de la prétention). Si la fixation de la prétention nécessite le concours de plusieurs autorités administratives, le délai d’une année commence à partir du moment où un des organes compétents a une connaissance suffisante des faits. Lorsque, par exemple, la caisse apprend que l’autorité cantonale a rendu une décision d’inaptitude au placement envers une personne assurée, le délai de péremption débute à ce moment-là, indépendamment du fait que la décision de l’autorité cantonale soit ou pas entrée en force.

Une exception à ce principe est faite cependant en ce qui concerne les données ressortant du registre du commerce. Etant donné l'effet de publicité de l'inscription au registre du commerce, la caisse est réputée avoir eu connaissance d'emblée des circonstances excluant le droit d'un assuré aux indemnités de chômage (ATF 122 V 270), et ce, même si l’assuré n’en a pas fait mention.

A14 La caisse est tenue d'examiner les conditions de la restitution lorsqu’elle est en possession de tous les éléments nécessaires, et en particulier lorsque le montant exact à restituer est connu, ou quand la situation juridique est définitivement établie.

Dès lors, le délai de prescription relatif ne court que depuis le moment où l’autorité dispose, ou aurait pu disposer en faisant preuve de diligence, de toutes les données déterminantes à cette fin (Arrêt du TFA du 10.10.01 dans la cause P.M., C 11/00).

2.6. Nella domanda d’indennità di disoccupazione dell’8 marzo 2011 RI 1 ha indicato di essere stato alle dipendenze della __________ dal 1° gennaio 2007 sino al 31 ottobre 2009. La conclusione del rapporto lavorativo era da ricondurre alla cessazione dell’attività con relativa chiusura della ditta (doc. 12).

Dall’estratto del registro di commercio del Cantone Ticino si evince che la __________ è stata dichiarata in fallimento con decreto della Pretura del Distretto di __________ del __________ giugno 2010 (data giornale __________ giugno 2010, data FUSC __________ giugno 2010) (doc. 16).

In data 28 febbraio 2011 l’assicurato ha aperto un termine quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione (doc. 12, 13).

Con precetto esecutivo no. 876797 del 22 agosto 2012, notificato all’assicurato il 5 settembre 2012, la Cassa ha chiesto a RI 1 il pagamento di fr. 26'722.50 più interessi, sulla base della decisione di restituzione del 14 maggio 2012 (doc. 3).

L’assicurato ha interposto opposizione (doc. 3) e la Cassa con istanza del 10 settembre 2012 ha postulato il rigetto definitivo dell’opposizione (doc. 4).

Con decisione del 5 ottobre 2012 la Pretura di __________ ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione di RI 1 per l’importo di fr. 26'722.50, più spese esecutive (doc. 6).

Con scritto del 24 ottobre 2012 la Cassa CO 1 ha invitato l’Ufficio esecuzioni di __________ ad annullare l’esecuzione no. __________ (doc. E). L’annullamento dell’esecuzione è stato confermato dall’UEF di __________ il 26 ottobre 2012 (doc. F).

L’annullamento della procedura di esecuzione è stata motivata dal rappresentante legale di RI 1 con la mancata ricezione da parte di quest’ultimo della decisione del 14 maggio 2012 (doc. I).

La Cassa ha nuovamente notificato in data 1° novembre 2012 la decisione del 14 maggio 2012 chiedente la restituzione di indennità di disoccupazione percepite di troppo (doc. 10, 1).

In data 18 febbraio 2013 la Cassa ha poi emesso la decisione su opposizione (doc. 11).

Per quanto riguarda la vertenza riguardante il beneficio del gratuito patrocinio in sede amministrativa questa Corte si è espressa con la decisione del 22 aprile 2013 (inc. 38.2013.13), cresciuta incontestata in giudicato.

2.7. Il TCA deve dunque esaminare se al momento in cui è stato emesso l’ordine di restituzione, il diritto della Cassa di richiedere il rimborso delle indennità percepite di troppo nel periodo dal 28 febbraio 2011 al 30 settembre 2011 era perento oppure no.

In primo luogo va precisato che l’amministrazione, il 14 maggio 2012, ha emesso una decisione di restituzione di fr. 26'772.50 senza correttamente notificarla all’assicurato. La Cassa ha infatti chiesto all’Ufficio di esecuzione – in data 24 ottobre 2012 – l’annullamento del precetto esecutivo (doc. E, F e doc. 8).

Vedi su questo punto anche la sentenza del TCA del 22 aprile 2013, pag. 8, inc. 38.2013.13.

Ne discende che la corretta notifica della decisione del 14 maggio 2012 è avvenuta il 1° novembre 2012 (doc. 10).

Su questo punto anche la Cassa conferma che la decisione di restituzione “è stata intimata la prima volta in data 1 novembre 2012” (doc. III, pag. 2).

Dalla documentazione agli atti emerge che la Cassa ha erroneamente considerato terminato il rapporto di lavoro tra RI 1 e la __________ al 21 ottobre 2010, anziché al 31 ottobre 2009 (doc. 1).

L’amministrazione ritiene di avere rispettato il termine annuale di perenzione sostenendo che l’errore è emerso solo in seguito alla revisione effettuata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) il 19 - 21 dicembre 2011 (doc. 1, 11).

Il TCA non ha ragione di scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione, per le ragioni che seguono.

RI 1 ha presentato alla Cassa – in data 8 marzo 2011 – la domanda d’indennità di disoccupazione in cui ha specificato che il rapporto di lavoro con la __________ si era concluso il 31 ottobre 2009 (cfr. pto. 16, doc. 12).

In data 22 marzo 2011 la Cassa ha preso contatto con l’assicurazione collettiva “__________” per ottenere informazioni volte a “valutare in modo ponderato l’eventuale diritto alle indennità”. In particolare è stato chiesto all’istituto assicuratore se RI 1 durante il periodo di malattia fosse stato indennizzato dall’assicurazione collettiva (cfr. scritti di posta elettronica del 22 marzo 2011, doc. 21).

La responsabile de “__________” ha quindi comunicato – sempre il 22 marzo 2011 – che il salario a RI 1 era stato versato fino al 21 ottobre 2010 tramite l’assicurazione collettiva (cfr. scritti di posta elettronica del 22 marzo 2011, doc. 21).

Nei conteggi de “__________” del 1° marzo 2011 presenti nell’incarto vengono confermati i versamenti delle indennità giornaliere per il periodo 1° febbraio 2009 – 31 dicembre 2009 (doc. 19) e 1° gennaio 2010 – 21 ottobre 2010 (doc. 20).

È verosimile che la data errata del 21 ottobre 2010, indicata come giorno di conclusione del rapporto di lavoro con la , sia stata dedotta dalla comunicazione con “”. In risposta la Cassa ha confermato che “per accordare il periodo di contribuzione, in assenza di documenti da parte del datore di lavoro fallito, si è basata sui conteggi dell’assicurazione collettiva…” (doc. III, pag. 3).

Conformemente alla giurisprudenza citata, il termine annuo di perenzione non decorre dal momento in cui l’amministrazione ha commesso l’errore, in casu nel marzo 2011, bensì da quando questa avrebbe dovuto in un secondo tempo rendersi conto dello sbaglio commesso in base all’attenzione ragionevolmente esigibile.

2.8. Secondo il ricorrente se la Cassa avesse prestato attenzione alle iscrizioni eseguite a Registro di commercio avrebbe potuto rendersi conto che un contratto di lavoro sino al 21 ottobre 2010 era oggettivamente impossibile (doc. I, pag. 6).

Inoltre l’insorgente ritiene che la Cassa, informata con il progetto di decisione del 12 ottobre 2011 dall’Ufficio assicurazione invalidità che l’assicurato ha percepito una rendita intera dal 1° dicembre 2009 al 31 marzo 2010 (decisione dell’11 novembre 2010), avrebbe dovuto insospettirsi e avviare delle indagini tese ad accertare l’eventuale esistenza di una pretesa di restituzione.

In una sentenza 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013, il Tribunale federale ha stabilito che, a torto, il TCA aveva ritenuto che la Cassa di disoccupazione avrebbe dovuto notare l'errore di calcolo del guadagno intermedio al massimo in occasione del secondo periodo di controllo se avesse dato prova dell'attenzione da lei ragionevolmente esigibile. Infatti, dovendo essere ricalcolato ogni mese, l'errore non si sarebbe dovuto riprodurre nei periodi di controllo successivi. Pertanto, questo Tribunale aveva considerato l'inizio del termine di perenzione al 23 agosto 2010, cioè un mese dopo la notifica alla Cassa di disoccupazione dell'attestato di guadagno intermedio del mese di giugno 2010, ciò che rendeva perenta la domanda di restituzione emanata il 17 gennaio 2012.

L’Alta Corte si è al riguardo così espressa:

" (…)

4.5 La Segreteria ricorrente argomenta che se, a posteriori, è facile ritenere che la Cassa di disoccupazione avrebbe potuto constatare e correggere l'errore già in occasione di un ulteriore conteggio, sta di fatto che non vi erano motivi che avrebbero potuto indurla ad una verifica più approfondita dell'incarto, quali ad esempio l'apertura di un nuovo termine quadro. Pertanto, conformemente alla prassi costante del Tribunale federale, in assenza di una siffatta circostanza, il termine di perenzione non poteva che iniziare dal momento in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza del rapporto di revisione della SECO (il Tribunale federale avrebbe statuito in tal senso segnatamente nella sentenza C 15/07 del 14 marzo 2007). Infatti, al di là dei criteri determinati dal Tribunale federale (segnatamente l'apertura di un nuovo termine quadro, il nuovo calcolo del guadagno assicurato, ecc.), apparirebbe impossibile specificare obiettivamente tutte le circostanze che dovrebbero permettere di affermare con certezza che l'amministrazione avrebbe potuto riconoscere ulteriormente il proprio errore. L'autorità ricorrente rileva infine che non per niente il legislatore avrebbe previsto un controllo dei pagamenti da parte dell'ufficio di compensazione dell'assicurazione disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI; art. 110 OADI). Oltretutto, l'art. 113 cpv. 2 OADI prevederebbe che l'ufficio medesimo possa ordinare alla cassa di procedere alla richiesta di restituzione delle prestazioni versate a torto al beneficiario. Limitare pertanto la possibilità di esigere la restituzione delle prestazioni ai soli casi in cui è palese che la cassa non avrebbe potuto accorgersi dell'errore, costituirebbe, a mente della Segreteria ricorrente, un intralcio inammissibile alla corretta sorveglianza prevista dalla legge. Visto quanto precede, sarebbe d'uopo riconoscere che il termine di perenzione decorre in casu solamente a partire dal momento in cui la Cassa di disoccupazione ha preso conoscenza del rapporto di revisione allestito dalla SECO nel mese di ottobre 2011.”

Nella DTF 122 V 270 l’Alta Corte ha ribadito che il termine relativo di perenzione di un anno comincia a decorrere nel momento in cui la cassa disoccupazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione. Visto l'effetto di pubblicità del registro di commercio, dal quale risulta la qualità di membro del consiglio di amministrazione, la cassa disoccupazione deve sin dall'inizio lasciarsi opporre l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione, circostanza che esclude il diritto all'indennità per lavoro ridotto.

Considerato l’effetto di pubblicità dell’iscrizione nel registro di commercio, si ritiene che la cassa sia venuta subito a conoscenza delle circostanze che escludono l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione (DTF 122 V 270) anche se l’assicurato non ne ha fatto menzione.

2.9. Riguardo al primo motivo invocato dal ricorrente il TCA constata che dall’estratto del registro di commercio agli atti emerge che la società è stata dichiarata in fallimento con decreto della Pretura del Distretto di __________ del __________ giugno 2010 (data giornale __________ giugno 2010, data FUSC __________ giugno 2010, cfr. doc. 16) prima dunque dell’apertura del termine quadro di riscossione e del versamento delle indennità (doc. 11).

Ora, quando RI 1 ha inoltrato la domanda d’indennità di disoccupazione l’8 marzo 2011 ha indicato al 31 ottobre 2009 la fine del rapporto di lavoro con la __________.

A quel momento la ditta non era ancora fallita.

Quindi se la Cassa avesse verificato l’iscrizione a Registro di commercio non avrebbe constatato nulla che fosse in contraddizione con quanto indicato dallo stesso ricorrente.

L’errore non è dunque stato compiuto dall’amministrazione per non avere consultato il Registo di commercio.

Per quel che riguarda il secondo argomento fatto valere dal ricorrente, il TCA ritiene che la notifica in copia del progetto di decisione dell’Ufficio AI del 12 ottobre 2011 non è un motivo sufficiente per indurre la Cassa a una verifica più approfondita dell’incarto ritenuto che nella fattispecie il termine quadro di riscossione era già stato aperto il 28 febbraio 2011.

Pertanto, conformemente alla prassi costante del Tribunale federale, in assenza dell’apertura di un nuovo termine quadro, il termine di perenzione non poteva che iniziare dal momento in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza del rapporto di revisione della SECO del 19-21 dicembre 2011.

Comunque, anche se si volesse ritenere che la Cassa avrebbe dovuto rendersi conto dell’errore al momento della ricezione del progetto di decisione del 12 ottobre 2011 dell’assicurazione invalidità, il termine di perenzione di un anno non sarebbe scaduto per le ragioni che seguono.

L’Alta Corte in una sentenza 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 ha precisato che:

“(…)

Se l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivela ancora incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine adeguato (di regola viene considerato adeguato un termine di 4 mesi: DLA 2004 n. 31 pag. 285 [C 24/02] consid. 3.2). In caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione viene fatto risalire al momento in cui l'amministrazione, con l'impegno ragionevolmente esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria conoscenza in modo tale da potere esercitare il diritto alla restituzione. Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).” (sentenza 8C_64/2011, pag. 2).

Nella sentenza 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 l’Alta Corte ha confermato il giudizio cantonale che ha ritenuto adeguato, per l’organo esecutivo responsabile della protezione civile, un termine di due mesi per determinare la somma delle indennità di perdita di guadagno (IPG).

Secondo il TCA, alla luce della semplicità del caso in esame, di fatto si trattava unicamente di calcolare quanti mesi di lavoro l’assicurato aveva svolto entro il termine quadro di contribuzione, gli accertamenti necessari alla Cassa per verificare l’esistenza di un obbligo di restituzione avrebbe richiesto non più di 30 giorni.

Ritenuto che la Cassa ha notificato l’ordine di restituzione il 1° novembre 2012, a quel momento il diritto di chiedere la restituzione non sarebbe comunque ancora perento, in quanto il termine relativo di un anno scadrebbe il 12 novembre 2012 (calcolando 30 giorni dopo il progetto di decisione AI del 12 ottobre 2011).

In conclusione il TCA ritiene che la richiesta di restituzione non sia perenta, per cui la decisione su opposizione del 18 febbraio 2013 deve essere confermata.

2.10. L'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I pag. 9).

In realtà la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione contro la disoccupazione è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella fattispecie, dalle carte processuali risulta che il ricorrente è separato con tre figli: Michela (1976), Tiberio (2004) e Ariele (2007). I figli Tiberio e Ariele sono affidati alla custodia della madre (doc. IX).

L’assicurato è dipendente della Regusci Reco SA di Bellinzona e dispone, quali entrate, dello stipendio di fr. 6'800.-- lordi, pari a fr. 6'244.80 netti (doc. XII+1-11).

Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base mensile per debitore monoparentale con obblighi di mantenimento di fr. 1'350.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso.

Questi importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecuti-vo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).

Al minimo esecutivo va aggiunto un supplemento al massimo del 15-25%, secondo la giurisprudenza citata.

In casu, aggiungendo all’importo di base di fr. 1’350.-- il supplemento del 25%, si ottengono fr. 1'687.50. Va poi aggiunto il contributo alimentare per il figlio Tiberio (fr.1'500.-) e Ariele (fr. 1'500.--), il premio dell’assicurazione malattia di fr. 375.90 e la pigione di fr. 1'580.-- (fr. 1'410.-- + 170.-- ), si ottengono fr. 6'643.40 che superano già l’importo delle entrate senza calcolare i debiti che emergono dall’estratto UEF di Locarno (doc. XVII).

Luca Flamminii deve quindi essere considerato indigente.

L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

13

LADI

LAM

  • art. 15 LAM

LAVS

LP

LPGA

OADI

OG

  • art. 152 OG

vLADI

  • art. 95 vLADI

vLAVS

  • art. 47 vLAVS

Gerichtsentscheide

53