Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2013.18
Entscheidungsdatum
05.05.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2013.18

rs

Lugano 5 maggio 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 febbraio 2013 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 19 febbraio 2013, la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione del 19 novembre 2012 (cfr. doc. 17) con la quale ha chiesto a RI 1, iscrittosi in disoccupazione con effetto dal 1° febbraio 2010, la restituzione di fr. 3’170.45, corrispondenti a indennità di disoccupazione versate in troppo per il mese di febbraio 2012 (cfr. doc. A).

A fondamento del proprio provvedimento la Cassa ha posto il fatto che nell’ambito dell’esportazione delle prestazioni in __________, di cui ha usufruito l’assicurato dal 30 novembre 2011, a torto la medesima non ha indicato all’autorità __________ di anticipare all’interessato le indennità di disoccupazione soltanto fino al 31 gennaio 2012, data di scadenza del suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni. L’autorità __________ gli ha così anticipato l’indennità di disoccupazione anche per tutto il mese di febbraio 2012, benché non ne avesse diritto (cfr. doc. A; 17).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 19 febbraio 2013 l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa, come pure dell’ordine di restituzione del 19 novembre 2012 e il ripristino di un nuovo termine quadro.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente, dopo aver rilevato di aver lasciato la Svizzera il 29 novembre 2011 facendo valere il diritto all’esportazione delle prestazioni di disoccupazione nel suo Paese, il __________, per la durata di tre mesi, ha, segnatamente, addotto di essere stato convinto che tutto fosse a posto, visto che, da un lato, aveva un periodo quadro che scadeva il 31 gennaio 2012, dall’altro, aveva diritto alla riapertura di un nuovo termine quadro dal 1° febbraio 2012 avendo lavorato per più di un anno.

Al riguardo egli ha indicato di aver lasciato tutti i documenti necessari al dipendente della Cassa che gli ha garantito la riapertura di un nuovo termine quadro.

Il ricorrente ha poi asserito che anche l’URC gli ha rilasciato un documento che confermava che alla fine del mese di febbraio 2012 scadeva la sua prestazione, nel senso che se voleva continuare a percepire le indennità avrebbe dovuto rientrare prima di quella data, in caso contrario avrebbe perso il relativo diritto. Egli ha puntualizzato di aver avuto ancora il domicilio a sementina e il permesso C.

L’assicurato ha poi osservato che dal formulario E303, firmato da __________ della Cassa, si può evincere che la data apposta come fine del diritto alle prestazioni (durata massima di 65 giorni) è il 28 febbraio 2012.

Egli ha evidenziato che, quale gruista occupato nell’edilizia e non funzionario di una Cassa, si è affidato assolutamente della professionalità della Cassa.

L’insorgente ha rilevato che, se il dipendente della Cassa, __________, gli avesse correttamente spiegato la procedura e che rischiava di perdere il diritto alle indennità di disoccupazione, non sarebbe andato all’estero a cercare lavoro, ma avrebbe terminato il primo periodo quadro e solo dopo averne riaperto uno nuovo avrebbe chiesto il formulario E303.

L’assicurato, infine, ha fatto valere di non aver chiesto l’apertura di un nuovo termine quadro - mancanza che ha poi condotto all’ordine di restituzione - a causa delle informazioni errate fornitegli dal signor __________. In proposito egli ha affermato, da una parte, di essere stato convinto che il nuovo termine quadro fosse stato riaperto dalla Cassa. Dall’altra, di essere stato informato solo dopo la fine del suo diritto alla riapertura e che se invece del 19 novembre 2012 l’avessero avvertito entro il 30 ottobre 2012 avrebbe ancora potuto aprire un nuovo termine quadro (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 27 marzo 2013 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie il 16 aprile 2013 e ha prodotto una tabella di calcolo del guadagno assicurato per il periodo dal 27 ottobre 2011, nonché i conteggi di salario giugno 2010 - ottobre 2011 (V; B1-B18).

1.5. La Cassa si è espressa al riguardo con scritto pervenuto al TCA il 7 maggio 2013 (cfr. doc. IX; 19-20).

1.6. Il 30 maggio 2013 l’assicurato ha fornito alcune precisazioni (cfr. doc. XI).

1.7. La parte resistente ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni con scritto del 2 luglio 2013 (cfr. doc. XIII), il quale è stato immediatamente trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XIV).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 3’170.45, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite nel mese di febbraio 2012.

2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis capoverso 4.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.3. L’art. 121 LADI, in vigore dal 1° giugno 2002, stabilisce che "per le persone designate nell'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio 2008 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata, nonché la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata." (cfr. al riguardo, U. Kieser, "Arbeitslosenversicherung" in PJA 2003 pag. 283 seg. (284)).

Come rileva correttamente la SECO nella Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS (C-AD-LCP) del dicembre 2004 le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto nazionale nel caso in cui quest'ultimo sia in contraddizione con le disposizioni del diritto comunitario (cfr. B3, pag. 15).

Inoltre l’art. 25a OADI, in vigore dal 1° giugno 2002, enuncia che:

" Qualora un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS si rechi in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS per cercarvi lavoro, sono applicabili l'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 e l'articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/72."

Al riguardo giova rilevare che i Reg.CEE 1408/71 e 574/72 sono stati sostituiti con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012 dai Regolamenti 883/2004 e 987/2009 (cfr. Circolare relativa alle ripercussioni dei regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883) emessa dalla SECO nell’aprile 2012).

L’art. 25a OADI è conseguentemente stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2012.

L'articolo 69 del Regolamento Nr.1408/71 regola il principio dell'esportazione delle prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, previsto in modo generale all'art. 8 lett. d ALC e stabilisce che:

" 1. Il lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa,

che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all’iscrizione se si procede all’iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;

c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.

  1. Se l’interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.

  2. Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 può essere invocato una sola volta tra due periodi di occupazione.

  3. Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi ritorna dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto alla lettera c) del paragrafo 1, ricupera il diritto alle prestazioni di tale Paese soltanto dopo avervi svolto un’attività di lavoro per tre mesi almeno.”

L'articolo 70 del Regolamento Nr.1408/71, che concerne l'erogazione delle prestazioni e dei rimborsi nel caso di esportazione delle prestazioni, prevede che:

" 1. Nei casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni vengono

erogate dall'istituzione di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.

L'istituzione competente dello Stato membro, alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l'importo di tali prestazioni.

  1. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati

secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98, su giustificazione delle spese effettive o su base forfettaria.

  1. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati

possono prevedere altre modalità di rimborso o di pagamento o rinunciare a qualsiasi rimborso fra le istituzioni nella loro sfera di competenza."

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 69 del Regolamento Nr. 1408/71, e meglio relativamente alle condizioni e ai limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro, il Regolamento Nr. 574/72 all'articolo 83 enuncia che:

" 1. Per conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui

all'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato un attestato con il quale l'istituzione competente certifica che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1, lettera b) di detto articolo. L'istituzione competente indica in particolare nell'attestato:

a) l'importo della prestazione da corrispondere al disoccupato secondo la legislazione dello Stato competente;

b) la data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a

disposizione dei servizi del lavoro dello Stato competente;

c) il termine accordato in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1,

lettera b) del regolamento per l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato;

d) il periodo massimo durante il quale può essere conservato il

diritto alle prestazioni in conformità dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c) del regolamento;

e) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

  1. Il disoccupato che ha l'intenzione di recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al paragrafo 1 prima della partenza. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato competente devono accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.

  2. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato comunica all'istituzione competente la data d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione delle prestazioni e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato.

L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza, informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al paragrafo 1, lettera e) e, nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione. L'istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i diritti del disoccupato sono modificati da tale fatto. La corresponsione delle prestazioni può, se del caso, essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali indicazioni. Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una parte ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver ricevuto la risposta dell'istituzione competente.

  1. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione amministrativa."

Dal 1° aprile 2012 l’esportazione delle prestazioni è regolata dall’art. 64 Reg.CEE 883/2004 e dall’art. 55 Reg.CEE 987/2009.

Nella presente evenienza, in ogni caso, siccome il periodo in questione in relazione al quale è stata chiesta la restituzione delle indennità di disoccupazione corrisponde il mese di febbraio 2012, restano applicabili i vReg.CEE 1408/71 e 574/72.

2.4. L'entrata in vigore dell'ALC, come visto, ha comportato l'applicazione del nuovo principio dell'esportazione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per un periodo massimo di tre mesi.

Scopo del soggiorno all'estero è la ricerca di lavoro e di conseguenza l'uscita dalla disoccupazione. Se trova un impiego, l'assicurato deve pertanto essere disposto a trasferire il suo domicilio all'estero (cfr. SECO, "Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS", in seguito: C-AD-LCP, dicembre 2004, p.to B 122).

Ai disoccupati in Svizzera l'esportazione delle prestazioni permette, come visto, di cercare lavoro in un altro Stato membro dell'UE/AELS, a condizione di essere stati iscritti in disoccupazione in Svizzera durante almeno quattro settimane (cfr. art. 69 cfr. 1 lett. a del Regolamento Nr. 1408/71).

Per quanto concerne il diritto alle prestazioni, l'assicurato resta sottoposto alla legislazione dello Stato di provenienza (cfr. C-AD-LCP, p.ti B 153; 156).

Se la persona interessata non ha trovato lavoro all'estero e rientra in Svizzera, avendo però lasciato trascorrere senza giustificati motivi il periodo di tre mesi, perde il diritto all'eventuale indennità di disoccupazione che ancora le spetterebbe in virtù del periodo quadro applicabile alla durata d'indennizzo (cfr. art. 69 del Regolamento n. 1408/71; C-AD-LCP, p.ti B 136, 137.).

Affinché l'assicurato, che precedentemente risiedeva in Svizzera, possa disporre delle sue indennità di disoccupazione mentre soggiorna all'estero allo scopo di reperire un posto di lavoro, l'istituzione competente dello Stato di ricerca dell'impiego versa allo stesso l'indennità alla quale ha diritto secondo la legislazione svizzera. La Direzione del lavoro della SECO provvederà a rimborsare all'istituzione straniera l'importo che ha corrisposto all'assicurato proveniente dalla Svizzera (cfr. J. Wild, art. cit., pag. 271).

Anche gli assicurati che non prevedono di rientrare in Svizzera alla scadenza del termine di tre mesi, perché intendono stabilirsi definitivamente in un altro Stato membro, e dunque trasferire la loro residenza nello Stato in cui cercano lavoro, hanno diritto all’esportazione delle prestazioni (cfr. art. 71 paragrafo 1 lett. b cfr. ii) e paragrafo 2 del regolamento 1408/71; C-AD-LCP, p.to B 123).

Al riguardo cfr. STF 8C_332/2011 dell’11 ottobre 2011 consid. 6.2.1., pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 3 pag. 5; STCA 38.2010.36 del 22 novembre 2010; STCA 38.2004.32 del 1° febbraio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 65 pag. 306 segg.

2.5. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Circolare relativa alle ripercussioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS (C-AD-LCP) del dicembre 2004, citata sopra, ha indicato che:

" (…)

2.5 L'esportazione delle prestazioni

2.5.1 Principio

B 118

Affinché un lavoratore possa effettivamente far valere il suo diritto alla libera circolazione, vale a dire cercare un impiego in altro Stato membro, l’articolo 69 del regolamento n. 1408/71 prevede l’esportazione delle prestazioni.

Conformemente a questo articolo, i lavoratori disoccupati possono soggiornare per un periodo di tre mesi al massimo in uno o più altri Stati membri allo scopo di cercarvi un lavoro senza perdere il loro diritto all’indennità di disoccupazione.

B 119

Tuttavia, un assicurato può usufruire del diritto all’esportazione delle prestazioni soltanto una volta nell’intervallo tra due periodi di occupazione (articolo 69 paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71). Determinante in questo caso non è il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, bensì il fatto che il lavoratore non risulti più iscritto all’ufficio di collocamento come persona in cerca di impiego e non riceva più le prestazioni, anche nel caso di un’occupazione a tempo determinato. È comunque necessario che l’assicurato non abbia ricevuto prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione durante almeno un periodo di controllo dopo aver esercitato un’attività lucrativa dipendente.

B 120

Un assicurato che ha usufruito soltanto una volta del suo diritto all’esportazione delle prestazioni ma che, in seguito, ha esercitato un'attività per la quale ha ricevuto prestazioni di disoccupazione sotto forma di indennità compensative o di pagamento della differenza, non ha più diritto all’esportazione delle prestazioni conformemente all’articolo 69 del regolamento n. 1408/71. Ciò vale anche per gli assicurati che, in occasione del loro ultimo impiego, hanno beneficiato di assegni per il periodo d’introduzione o di assegni di formazione e che, al termine dell’introduzione o della formazione in questione, si sono ritrovati disoccupati.

(…)

Durata del diritto al mantenimento delle prestazioni

B 135

Conformemente all’articolo 69 paragrafo 1 lettera c) del regolamento n. 1408/71, l’assicurato che si reca in uno Stato dell'unione europea o dell'AELS alla ricerca di un'occupazione deve, se non ha trovato un impiego all’estero e se intende continuare a percepire l’indennità di disoccupazione, tornare in Svizzera prima della scadenza del termine di tre mesi per l’esportazione delle prestazioni. L’assicurato che lascia la Svizzera il 15 febbraio deve perciò annunciarsi nuovamente all’URC entro il 14 maggio.

Se, senza un motivo valido, si iscrive dopo la scadenza del termine di tre mesi, l’assicurato perde ogni diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 69 paragrafo 2 del regolamento n. 1408/71. Pertanto, un assicurato che ha beneficiato del diritto all’esportazione delle prestazioni e che è ritornato in Svizzera troppo tardi non può più percepire le indennità a cui avrebbe ancora diritto nell’ambito del termine quadro in corso. Avrà nuovamente diritto all’indennità di disoccupazione una volta scaduto il termine quadro soltanto se nel frattempo avrà acquisito, tramite un’occupazione soggetta a contribuzione o in seguito a un motivo di esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione, il diritto di aprire un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

B 136

Se non ritorna nello Stato competente per il versamento delle prestazioni prima della scadenza del termine di tre mesi, l'assicurato perde ogni diritto alle prestazioni. Pertanto, egli non può più partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo l’articolo 59d LADI. Nonostante ciò, se l’assicurato ritrova un’occupazione durante il termine quadro per la riscossione delle prestazioni e, nell'ambito di tale attività, subisce perdite di lavoro in seguito alla riduzione dell’orario o alle condizioni meteorologiche, il suo datore di lavoro può senz’altro richiedere l’indennità per lavoro ridotto o per intemperie anche per questo lavoratore. Analogamente, l’assicurato ha diritto all’indennità per insolvenza se il suo datore di lavoro risulta insolvente.

(…)

Limitazione della durata di esportazione delle prestazioni

B 147

Il diritto all’esportazione delle prestazioni non può comportare la proroga della durata massima del periodo di riscossione delle indennità. Se viene stabilito fin dall'inizio che il diritto dell’assicurato si estinguerà durante il termine di tre mesi, per esempio perché l’assicurato raggiunge l’età del pensionamento, il termine per l’esportazione delle prestazioni scadrà l’ultimo giorno in cui l’assicurato soddisfa le condizioni che danno diritto all’indennità.

Se, invece, il diritto residuo all'indennità di disoccupazione non copre il periodo di tre mesi, la durata dell’esportazione delle prestazioni non viene necessariamente ridotta: è infatti possibile che durante questi tre mesi l’assicurato svolga un’attività temporanea o non riscuota l’indennità in seguito a malattia o infortunio: in questo caso, egli ha diritto alla riscossione delle indennità fino all’esaurimento delle indennità residue.

(…)”

Abbondanzialmente è utile rilevare che nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:

" (…)

PERIODO DI ESPORTAZIONE

Art. 64 par. 1 lett. c RB

Definizione

G67 Il periodo di tre mesi durante il quale possono continuare a essere riscosse prestazioni per la ricerca di un impiego in uno Stato membro dell’UE/AELS viene definito «periodo di esportazione».

Durata

G68 Sussiste un diritto all’esportazione delle prestazioni per un periodo di tre mesi. La Svizzera non si avvale della possibilità di prorogare il periodo di esportazione fino a sei mesi di cui all’articolo 64 paragrafo 1 lettera c RB. L’URC autorizza l’esportazione di prestazioni per tre mesi al massimo. Se l’URC riceve richieste di prolungamento del periodo, queste devono essere respinte con la motivazione che la Svizzera di norma non prevede la possibilità di prorogare il periodo di esportazione fino a un massimo di sei mesi.

G69 Il periodo di esportazione è di tre mesi anche quando:

• il diritto all’indennità rimanente è inferiore al suddetto periodo;

• il diritto alle prestazioni esportato è sospeso all’inizio del periodo di esportazione;

• insorge una circostanza che può incidere sul diritto (n. marg. G94 segg.).

G70 Il periodo di esportazione non può invece essere autorizzato oltre la fine del termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

ð Esempio

Il termine quadro per la riscossione della prestazione del signor S. termina il 31.7.2012. Il signor S. richiede l’esportazione delle prestazioni con decorrenza dal 1.6.2012. In tale data il signor S. beneficia ancora di 20 indennità giornaliere.

Il periodo di esportazione dura dal 1.6.2012 al 31.7.2012. In questi due mesi il signor S. può riscuotere le 20 indennità rimanenti.

(…)

Il diritto alle prestazioni finisce durante il periodo di esportazione

G74 Se il diritto alle prestazioni finisce prima della fine del periodo di esportazione autorizzato (ad es. a causa dell’esaurimento delle indennità giornaliere), l’URC informa senza indugio l’istituzione estera della fine del diritto alle prestazioni tramite il modulo U016.

G75 Al termine del diritto alle prestazioni l'istituzione estera può cessare la propria attività nei confronti dell'assicurato.

(…)

Reiscrizione presso l’URC per la riscossione di ID

G117 La riscossione dell’ID dopo il rientro presuppone che l'assicurato adempia nuovamente tutti i presupposti di cui all'articolo 8 LADI. Il presupposto dell’idoneità al collocamento è considerato soddisfatto dal momento in cui l'assicurato si iscrive nuovamente all'URC come disoccupato. Dal momento della reiscrizione all'URC l'assicurato può nuovamente usufruire di giorni esenti dall’obbligo di controllo.

G118 Un diritto alle prestazioni senza interruzioni è possibile solamente se l’assicurato si iscrive nuovamente presso l’URC il giorno del rientro o, se rientra durante il fine settimana o in un giorno festivo, il primo giorno lavorativo dopo il rientro, dimostrando in tal modo la propria disponibilità.

G119 Una reiscrizione tardiva presso l'URC non porta immancabilmente alla perdita dell'intero diritto all'ID. Il diritto all’ID si estingue solamente qualora non venga fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui si riferisce 44. Per il periodo fra l’ultimo giorno in cui l’assicurato era a disposizione dell’istituzione estera e il primo giorno in cui è a disposizione del proprio Paese non sussiste alcun diritto.

44 Se il diritto nazionale non prevede una regolamentazione più vantaggiosa, secondo l’articolo 64 paragrafo 2 RB l’assicurato deve rientrare prima del termine del periodo di esportazione nello Stato competente al fine di mantenere il diritto alle prestazioni presso l’istituzione competente. Il diritto alle prestazioni svizzero non decade dopo un rientro tardivo poiché l’articolo 20 capoverso 3 LADI prevede effettivamente una regolamentazione più vantaggiosa.

(…)

NUOVA ESPORTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 64 par. 1 lett. c nonché art. 64 par. 3 RB

G129 È possibile esportare nuovamente prestazioni dalla Svizzera solamente quando, dopo l’ultima esportazione delle prestazioni, l'assicurato ha interrotto la disoccupazione con un'attività lavorativa subordinata e in seguito si è nuovamente ritrovato disoccupato.

(…)”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.6. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che RI 1, nato il __________ e cittadino __________ in possesso di un permesso di domicilio C CE/AELS (cfr. doc. 2), dopo aver lavorato presso la __________ di __________ dall’ottobre 2007 al settembre 2008, presso __________ di __________ dal 6 ottobre al 21 dicembre 2008 e presso __________ di __________ dal febbraio 2009 al gennaio 2010 (cfr. doc. 1), il 22 gennaio 2010 si è annunciato per il collocamento con effetto dal 1° febbraio 2010 (cfr. doc. 2).

L’assicurato ha poi interrotto la disoccupazione dal 9 giugno 2010 al 24 ottobre 2011, avendo reperito un’occupazione quale gruista/carpentiere presso la __________ (cfr. doc. III; 8; B2-B18).

Il 27 ottobre 2011 il ricorrente si è nuovamente annunciato per il collocamento (cfr. doc. 5; 6).

Alla fine del mese di novembre 2011 l’insorgente è partito per l’estero, e meglio per il __________, beneficiando del diritto all’esportazione delle prestazioni (cfr. doc. 9; 10).

Dal Modulo E303/O “Attestato relativo alla conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione” compilato dalla Cassa il 29 novembre 2011 all’attenzione delle autorità __________ competenti risulta, in effetti, da un lato, che l’assicurato poteva beneficiare delle prestazioni dal 30 novembre 2011, purché si fosse iscritto come persona in cerca di occupazione entro il 6 dicembre 2011 presso i centri per l’impiego del __________.

Dall’altro, che il medesimo aveva diritto alle prestazioni per una durata massima di 65 giorni ai sensi dell’art. 69 del reg. 1408/71 e in ogni caso non oltre il 28 febbraio 2012 (cfr. doc. 9).

Inoltre in un ulteriore documento “Esportazione delle prestazioni” firmato dal ricorrente il 25 novembre 2011, con cui quest’ultimo ha confermato di aver ricevuto le “Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desidera recarsi in un altro Stato membro per cercarvi lavoro”, l’URC ha precisato che il medesimo, la cui data di partenza era il 30 novembre 2011, prendeva atto che il suo diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sarebbe scaduto, se non si fosse annunciato di nuovo personalmente presso un URC, al più tardi entro il 28 febbraio 2012 (cfr. doc. 10).

Le autorità __________ sul modulo E303/4 hanno attestato che all’assicurato sono state versate 65 indennità di disoccupazione dal 30 novembre 2011 al 28 febbraio 2012 per un totale di Euro 10'316.80, corrispondenti - tenuto conto di un tasso di cambio di 1.23 (cfr. doc. 12) - a fr. 12'684.82 (cfr. doc. 11; 16).

Il 17 novembre 2012 la Cassa ha emesso una decisione di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite per il mese di febbraio 2012 di fr. 3'170.45 (cfr. doc. 16), in quanto l’assicurato aveva diritto alle prestazioni unicamente fino al 31 gennaio 2012, data di scadenza del suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni aperto il 1° febbraio 2010 (cfr. doc. 17, consid. 1.1.).

Il contenuto di tale provvedimento è stato ribadito con decisione su opposizione del 19 febbraio 2013 (cfr. doc. A, consid.1.1.).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che effettivamente il termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI aperto dall’assicurato il 1° febbraio 2012 (cfr. doc. 1; 2; A; III) è venuto a scadere il 31 gennaio 2012, ossia due anni dopo la relativa apertura ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 e 2 LADI.

Al riguardo questa Corte evidenzia che i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere modificati.

Sul carattere definitivo dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), nella DTF 126 V 368 = DLA 2001 pag. 220, ha, in particolare, osservato che il termine quadro per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di un assicurato dal profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di tempo determinante per la durata e l’entità delle prestazioni.

In un'altra decisione pubblicata in DTF 127 V 475, la nostra Massima Istanza ha confermato la propria giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, che le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e versate indebitamente in quanto uno o più presupposti del diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad esempio per l'idoneità al collocamento (pure in applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma non, invece, per quanto attiene al riconoscimento di indennità di disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 123 V 368).

In proposito cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 224/03 del 1° marzo 2004; STFA C 147/03 del 16 ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003; STFA C 224/03 del 1° marzo 2004; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.3.; STCA 38.2011.46 del 5 marzo 2012; 38.2004.41 del 18 ottobre 2004.

In una sentenza 8C_1035/2012 del 30 luglio 2013, pubblicata in DTF 139 V 482 e in SVR 2013 ALV Nr. 15 pag. 41, l’Alta Corte, pronunciandosi in relazione all’art. 9b cpv. 1 LADI (prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni n caso di periodi educativi), ha stabilito che un riannuncio (cfr. art. 9b cpv. 1 lett. b LADI) per il collocamento presuppone logicamente che un assicurato abbia richiesto l’annullamento dell’iscrizione in disoccupazione. La fine di un primo termine quadro non può valere di per sé quale disdetta dall’assicurazione contro la disoccupazione.

2.8. L’assicurato a fine gennaio 2012, ovvero al momento della scadenza del termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. consid. 2.7.), si trovava in __________ al beneficio dell’esportazione delle prestazioni.

Come visto sopra, il termine per l’esportazione delle prestazioni scade l’ultimo giorno in cui l’assicurato soddisfa le condizioni che danno diritto all’indennità. Il diritto all’esportazione delle prestazioni non può comportare la proroga della durata massima del periodo di riscossione delle indennità (cfr. consid. 2.5.).

Nel caso concreto il diritto del ricorrente alle prestazioni LADI è terminato il 31 gennaio 2012.

L’insorgente, inoltre, non poteva aprire un nuovo termine quadro, in quanto si trovava all’estero al beneficio dell’esportazione delle prestazioni.

Al riguardo va tra l’altro ribadito che ai sensi dei vReg. CEE 1408/71 e 574/72 un assicurato può usufruire del diritto all’esportazione delle prestazioni soltanto una volta nell’intervallo tra due periodi di occupazione (cfr. articolo 69 paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71). Determinante è il fatto che il lavoratore non risulti più iscritto all’ufficio di collocamento come persona in cerca di impiego e non riceva più le prestazioni, anche nel caso di un’occupazione a tempo determinato. È comunque necessario che l’assicurato non abbia ricevuto prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione durante almeno un periodo di controllo dopo aver esercitato un’attività lucrativa dipendente (cfr. consid. 2.5.).

Tale principio sussiste anche con il nuovo Reg.CEE 883/2004 (cfr. art. 64 par. 1 lett. c nonché art. 64 par. 3) secondo cui una nuova esportazione delle prestazioni dalla Svizzera è possibile solamente quando, dopo l’ultima esportazione delle prestazioni, l'assicurato ha interrotto la disoccupazione con un'attività lavorativa subordinata e in seguito si è nuovamente ritrovato disoccupato (cfr. consid. 2.5.).

In simili condizioni l’assicurato, da un profilo oggettivo, non aveva diritto alle indennità di disoccupazione del mese di febbraio 2012 anticipategli dall’autorità __________ competente.

2.9. L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

2.10. In concreto l’amministrazione avrebbe dovuto avere una completa e corretta conoscenza della fattispecie, e meglio avrebbe dovuto essere cosciente del fatto che il termine quadro per la riscossione di prestazioni dell’assicurato, aperto il 1° febbraio 2010, sarebbe scaduto il 31 gennaio 2012 e che un nuovo termine quadro non poteva essere riaperto automaticamente per di più all’estero (cfr. consid. 2.5., 2.7., 2.8.).

Ne discende che la parte resistente avrebbe dovuto informare il ricorrente, nel novembre 2011 al momento della richiesta di esportazione di prestazioni, da una parte, che il suo diritto a indennità di disoccupazione sarebbe terminato alla fine di gennaio 2012 e che un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni, benché avesse adempiuto un nuovo periodo di contribuzione di 12 mesi ex art. 13 LADI, non poteva essere riaperto d’ufficio ma su sua richiesta secondo la procedura d’iscrizione in disoccupazione che il medesimo avrebbe dovuto seguire in Svizzera (cfr. art. 9 cpv. LADI).

Dall’altra, che il diritto all’esportazione delle prestazioni non avrebbe potuto semplicemente continuare dopo l’apertura di un nuovo termine quadro, ma era possibile unicamente dopo un periodo di attività lavorativa (cfr. consid. 2.5.; 2.7.).

Nel caso di specie non risulta che la Cassa abbia debitamente informato l’assicurato.

Al contrario la medesima ha fornito indicazioni errate e fuorvianti, indicando il 29 novembre 2011 sul Modulo E303/O “Attestato relativo alla conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione” all’attenzione delle autorità __________ che l’assicurato poteva beneficiare dal 30 novembre 2011 delle prestazioni per una durata massima di 65 giorni ai sensi dell’art. 69 del Reg. 1408/71 e in ogni caso non oltre il 28 febbraio 2012 (cfr. doc. 9).

Per quanto attiene all’URC, da un lato, da un verbale relativo a un colloquio di consulenza dell’8 novembre 2011 si evince che:

" (…)

Per quanto riguarda l’esportazione delle sue prestazioni, l’assicurato ha un termine quadro che scade il 31.01.2012, sarà da valutare con la sua cassa se sussistono i presupposti per la riapertura di un nuovo termine quadro dal 01.02.2012 con diritto alle indennità.

Visto quanto sopra, lo scrivente ufficio verificherà con l’ufficio giuridico la situazione, in seguito l’assicurato verrà informato.” (Doc. 19)

Dall’altro, tuttavia, nel documento “Esportazione delle prestazioni” firmato dal ricorrente il 25 novembre 2011, con cui quest’ultimo ha confermato di aver ricevuto le “Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desidera recarsi in un altro Stato membro per cercarvi lavoro”, l’URC ha precisato che il medesimo, la cui data di partenza era il 30 novembre 2011, prendeva atto che il suo diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sarebbe scaduto, se non si fosse annunciato di nuovo personalmente presso un URC, al più tardi entro il 28 febbraio 2012 (cfr. doc. 10).

Al riguardo è utile sottolineare che in ogni caso l’assicurato non deve portare le conseguenze di comportamenti negligenti da parte di organi addetti all’applicazione della LADI (cfr. RDAT II-2001 N. 95).

L’omissione da parte dell’amministrazione di delucidare l’assicurato circa le conseguenze connesse all’estinzione del termine quadro relativo alla riscossione di prestazioni LADI è contraria a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.

La violazione del disposto legale citato va equiparata, secondo la nostra Massima Istanza, al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5; STCA 38.2005.90 del 20 marzo 2006 consid. 2.13., pubblicata in RtiD II-2006 N. 40 pag. 182), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

In casu, come visto, non solo non sono state fornite al ricorrente le corrette informazioni riguardo alla scadenza del suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni e alle relative conseguenze per quanto riguarda l’esportazione delle prestazioni, ma è stata data un’indicazione errata in merito alla data della fine del diritto all’esportazione prestazioni, ossia è stato espressamente comunicato sia dalla Cassa, che dall’URC che tale diritto si sarebbe estinto il 28 febbraio 2012 (cfr. doc. 9; 10).

Un’informazione sbagliata fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

  1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

  2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

  3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

  4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

  5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF 9C_568/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 4.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:

" (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies. , Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242)."

Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

2.11. Nel caso in esame è altamente verosimile che l’insorgente sia partito per il __________ a fine novembre 2011 poiché credeva, sulla base di quanto indicatogli dall’amministrazione circa la durata del suo diritto all’esportazione delle prestazioni (cfr. doc. 9; 10; consid. 2.9.) e a seguito delle mancate informazioni corrette, di poter beneficiare di indennità di disoccupazione fino al mese di febbraio 2012 compreso.

In proposito è utile rilevare che l’assicurato, in occasione del colloquio di consulenza dell’8 novembre 2011, ha dichiarato:

" (…)

L’assicurato si presenta al primo colloquio in data odierna, inizialmente dichiara che dal 01.01.2012 lascia definitivamente la Svizzera in quanto ritorna in __________, dal momento che viene a conoscenza del fatto che la sua pratica sarà sottoposta all’ufficio giuridico per valutare la sua idoneità in quanto disponibile al collocamento per un breve periodo, l’assicurato rivede la sua posizione e dichiara che intende valutare se rimanere in Svizzera almeno fino alla fine di gennaio 2012 oppure se richiedere l’esportazione delle sue prestazioni in __________.

(…)” (Doc. 19)

Al riguardo nello scritto del 30 maggio 2013 egli ha precisato di aver indicato, durante il colloquio di consulenza del novembre 2011, di voler rientrare nel suo Paese, ma che ciò era da valutare sulla base dei suoi diritti - a cosa aveva diritto o meno - e doveri (cfr. doc. XI).

Nell’atto ricorsuale l’assicurato ha, altresì, asserito che se il dipendente della Cassa, __________, gli avesse correttamente spiegato la procedura e che rischiava di perdere il diritto alle indennità di disoccupazione, non sarebbe andato all’estero a cercare lavoro, ma avrebbe terminato il primo periodo quadro e solo dopo averne riaperto uno nuovo avrebbe chiesto il formulario E303 (cfr. doc. I).

Il diritto all’esportazione delle prestazioni sussiste del resto anche nel caso in cui gli assicurati non prevedono di rientrare in Svizzera alla scadenza del termine di tre mesi perché intendono stabilirsi definitivamente in un altro Stato membro e trasferire la loro residenza nello stato in cui cercano lavoro (cfr. C-AD-LCP, p.ti B 123).

In simili condizioni occorre concludere, in primo luogo, che l’insorgente non si era prefissato una data precisa di partenza e che decisivo per il medesimo al fine di stabilire quando lasciare la Svizzera era il fatto di non perdere i propri diritti circa le prestazioni LADI.

In secondo luogo, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che quindi l’assicurato, se avesse ricevuto delle corrette informazioni circa la scadenza del suo termine quadro e le conseguenze sul diritto di esportazione delle prestazioni, avrebbe posticipato la data di partenza successivamente alla riapertura di un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni.

Infine, che tra la partenza per il __________ a fine novembre 2011 e la violazione da parte dell’amministrazione dell’obbligo di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, rispettivamente l’errata informazione in merito alla scadenza del diritto all’esportazione delle prestazioni al 28 febbraio 2012, di cui l’assicurato non poteva d’altronde rendersi immediatamente conto, vi è un nesso di casualità, come richiesto dalla giurisprudenza per ammettere il presupposto dell’adozione od omissione di misure non reversibili senza pregiudizio.

Alla luce di quanto esposto, il TCA ritiene dunque che le condizioni poste per potersi appellare all’art. 9 Cost. sono nel caso in esame tutte realizzate.

In proposito giova evidenziare che in una sentenza 8C_332/2011 dell’11 ottobre 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 3 pag. 5, l’Alta Corte, nel caso di un’assicurata, risiedente in Germania, che lavorava da casa per una ditta svizzera e che dopo il licenziamento ha percepito indennità di disoccupazione in Germania, ha deciso che la questione di sapere se la Svizzera fosse stata l’ultimo Stato di occupazione (conseguentemente l’assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere sarebbe stato corretto) e quindi se, successivamente al trasferimento dell’assicurata nel nostro Paese, quest’ultimo fosse stato competente o meno per erogare prestazioni di disoccupazione potesse restare insoluta.

Infatti la Svizzera andava comunque considerata competente quale ultimo Stato di occupazione alla luce dei principi di tutela della buona fede.

In effetti l’assicurata, visti l’assoggettamento alle assicurazioni sociali svizzere durante l’attività, nonché la conferma da parte della Cassa sul modulo E 301 che la Svizzera era l’ultimo Stato di occupazione, era legittimata a credere di poter ricevere, in caso di trasferimento in Svizzera, le indennità di disoccupazione in questo Paese e ha così preso delle disposizioni per lei svantaggiose.

Nel caso in cui avesse saputo di un rifiuto da parte della Svizzera nulla avrebbe ostato a posticipare il trasloco, continuando a cercare lavoro in Svizzera dalla Germania senza perdere il diritto a prestazioni in quest’ultimo Paese.

Inoltre, con sentenza 38.2005.90 del 20 marzo 2006, pubblicata in RtiD II-2006 N. 40 pag. 182, il TCA ha stabilito che un assicurato, tenuto a restituire delle indennità di disoccupazione percepite indebitamente, in quanto, nel periodo in cui aveva beneficiato di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, aveva continuato a rivestire, quale membro del CdA della ditta in cui era stato dipendente, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, andava tutelato nella propria buona fede. Da un lato, infatti, l’amministrazione, omettendo di renderlo attento che la sua posizione all’interno della società comprometteva il diritto alle indennità, aveva violato il proprio obbligo di consulenza. Dall’altro, erano adempiute le condizioni per potersi appellare al diritto alla protezione della buona fede. In particolare, tra la mancata rinuncia alla carica di consigliere d’amministrazione e la violazione dell’obbligo di consulenza vi era un nesso di causalità, poiché l’assicurato, se fosse stato tempestivamente informato, si sarebbe immediatamente dimesso dalla propria carica nella società.

In concreto, pertanto, vista la buona fede dell’assicurato, la Cassa ha richiesto a torto la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite per il mese di febbraio 2012.

La decisione su opposizione del 19 febbraio 2013 impugnata deve, conseguentemente, essere annullata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione del 19 febbraio 2013 emessa dalla Cassa CO 1, __________ è annullata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

23

Gerichtsentscheide

77