Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2013.17
Entscheidungsdatum
09.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2013.17

rs

Lugano 9 settembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 marzo 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 febbraio 2013 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 20 febbraio 2013 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 29 ottobre 2012 (cfr. doc. A2) con la quale ha sospeso RI 1 per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non essersi presentata, il 14 agosto 2012, al corso di perfezionamento __________ assegnatole dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ presso la __________ che si sarebbe svolto dal 14 al 24 agosto 2012 (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 20 febbraio 2013 l’assicurata ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione e in via sussidiaria la riduzione della penalità da sei a tre giorni.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale la stessa ha segnatamente affermato di non essersi comportata in modo contrario alle regole della LADI, né alle istruzioni impartitele dall’URC.

La ricorrente ha precisato che il corso in questione le era stato fissato in sede di colloquio con il suo consulente e che soltanto durante un secondo colloquio è venuta a conoscenza di essersi completamente dimenticata di partecipare al medesimo.

L’insorgente ha puntualizzato di essersi scusata in quella sede e di aver chiesto di essere riscritta subito alla sessione successiva del corso, che ha poi effettivamente frequentato per la durata di quattro giorni.

La stessa ha indicato, da un lato, di ritenere di avere, agendo in tal modo, limitato il danno e di avervi rimediato. Dall’altro, di avere chiesto al suo consulente, per avere ancora più possibilità di impiego, di iscriverla a un corso di tedesco, al cui costo per motivi economici non poteva far fronte dovendo già pagare il corso per specialista in finanza e contabilità volto al conseguimento del diploma di Contabile federale.

L’assicurata ha, infine, evidenziato di avere sempre cercato un’occupazione e di aver intrapreso una riqualifica professionale che alla sua età e per la materia scelta non risulta facile (cfr. doc. I).

1.3. L’amministrazione, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’assicurata si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 21 aprile 2013 (cfr. doc. V).

1.5. Il 10 maggio 2013 la Sezione del lavoro, dopo aver interpellato __________ dell’URC di __________ (cfr. doc. VII1; VII2), ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VII).

1.6. I doc. VII, VII1 e VII2 sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. VIII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l'assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentata, il 14 agosto 2012, al corso di perfezionamento __________ presso la __________.

2.3. In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

a. frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua idoneità al collocamento;

b. partecipare a discussioni o sedute d’orientamento; nonché

c. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.

Secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre 2001 consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento son prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.

2.5. In una sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione.

Si trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno.

L'Alta Corte ha innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):

Il TFA ha poi aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid. 2b).

Questa interpretazione è, peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale:

" (…)

Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà: internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S. 1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung unter anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind. (…)"(DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)

Nel caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che, da un lato, essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno, dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era, pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).

In un'altra sentenza C 349/05 del 20 febbraio 2006 l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) inflitta a un assicurato che era stato assente in modo ingiustificato per alcuni giorni (cinque) da un corso (di accompagnamento al fine della ricerca di un impiego con Coaching personale per quadri e specialisti con funzioni quadro inferiori e medie) che si svolgeva per dieci giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno 2005.

In particolare la nostra Massima Istanza, relativamente alla critica formulata dall’assicurato circa il fatto che il corso non gli avesse procurato idee nuove, siccome aveva già cambiato spesso posti di lavoro e i colloqui di assunzione per lui non erano nulla di nuovo, ha indicato che il corso in questione consentiva di incrementare l’idoneità al collocamento dell’assicurato. In effetti sulla base del contenuto del corso quest’ultimo era perlomeno adatto ad aprire all’assicurato nuove prospettive e ad aiutarlo a trovare nuovi approcci nella ricerca di un’occupazione.

Inoltre il TFA, in merito all’obiezione dell’assicurato secondo cui nel suo caso avrebbero avuto più senso dei corsi di lingua con certificato, ha evidenziato che contestualmente alla disposizione di provvedimenti del mercato del lavoro esiste un potere di apprezzamento relativamente ampio.

Infine con sentenza 8C_154/2012 del 4 marzo 2013 il Tribunale federale ha confermato una sospensione di sedici giorni inflitta a un assicurato tedesco con permesso B, di formazione tecnico dentale, che non si era presentato a un corso di francese il cui inizio era già stato posticipato su richiesta del medesimo.

Al riguardo è stato ribadito che la giurisprudenza ammette dei validi motivi per non iniziare un corso assegnato a titolo di misura di formazione, secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, allorché la frequenza di questa misura non è considerata adeguata, ossia in particolare quando la situazione personale o familiare dell’assicurato non gli permette di seguire il provvedimento in questione.

In quel caso di specie l’Alta Corte ha ritenuto che i colloqui con potenziali datori di lavoro e le difficoltà personali dell’assicurato a reperire un alloggio non costituivano dei validi motivi per ritardare una seconda volta l’inizio del corso. In proposito è stato precisato che il corso si svolgeva su una mezza giornata quattro volte alla settimana, di modo che l’assicurato disponeva ancora di tempo sufficiente per organizzare il suo alloggio e prendere contatto con dei potenziali datori di lavoro.

2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’URC di __________, con decisione del 9 maggio 2012, ha assegnato all’assicurata, nata il 19 febbraio 1966 (cfr. doc. A6; A7), un corso di perfezionamento __________ a tempo pieno presso __________ con durata dal 14 al 24 agosto 2012 (cfr. doc. 14).

Tale decisione riportava, tra l’altro, che in caso di mancata frequentazione del provvedimento assegnato senza valide giustificazioni, l’assicurata avrebbe potuto essere sospesa dal diritto alle indennità giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

In un verbale relativo al colloquio di consulenza del 19 maggio 2012 alla voce “Provvedimenti del mercato del lavoro” è stato indicato: “Iscritta immediatamente al rilevamento delle competenze commerciali (RCC) che inizierà in agosto.” (cfr. doc. 13).

L’assicurata, nello scritto del 21 aprile 2013 (cfr. doc. V), se, da una parte, ha fatto valere di non avere ricevuto la decisione del 9 maggio 2013 (cfr. pure doc. I), dall’altra, ha comunque precisato che in occasione del colloquio di fine maggio 2012 le è stato consegnato il provvedimento del 9 maggio 2012.

Tramite un messaggio di posta elettronica del 20 agosto 2012 __________ di __________ ha avvisato il consulente del personale __________ che l’assicurata non si era presentata al rilevamento e che non avevano sue notizie.

La stessa ha, inoltre, chiesto al funzionario dell’URC se poteva farle sapere qualcosa in merito all’assenza dell’insorgente (cfr. doc. 12).

Il 25 agosto 2012 __________ ha inviato all’assicurata una Richiesta di giustificazioni con cui le è stato fissato un termine fino al 5 settembre 2012 per motivare il fatto che senza avvisare non si sia presentata al rilevamento delle competenze commerciali previsto dal 14 al 24 agosto 2012.

Al riguardo è stato segnalato, da un lato, che ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI la mancata osservanza delle prescrizioni di controllo e delle istruzioni dell’ufficio del lavoro può portare a una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Dall’altro, che se la documentazione, rispettivamente le giustificazioni non fossero pervenute entro la scadenza del termine, la valutazione sarebbe avvenuta sulla base degli atti in loro possesso (cfr. doc. 11).

Dal verbale del colloquio di consulenza del 30 agosto 2012 si evince che l’assicurata ha comunicato al collocatore che si era completamente dimenticata della misura RCC (cfr. doc. 10).

Sempre il 30 agosto 2012, quale risposta alla richiesta di giustificazione la ricorrente ha, del resto, indicato:

" Purtroppo mi sono completamente dimenticata e non trovo nemmeno più la documentazione a casa.

Chiedo gentilmente di reinserirmi nella prossima sessione e porgo le mie più sentite scuse.” (Doc. 9)

Con decisione del 30 agosto 2012 all’insorgente è stato nuovamente assegnato un corso __________ di rilevamento commerciale a tempo pieno dal 8 al 21 novembre 2012 (cfr. doc. 8), al quale ha poi partecipato (cfr. doc. A1 pag. 3).

A seguito di un termine per osservazioni fissato dalla Sezione del lavoro all’assicurata il 10 ottobre 2012, dopo aver ricevuto dall’URC una comunicazione relativa a una sanzione concernente il suo mancato inizio per dimenticanza del corso di rilevamento delle competenze commerciali, e scadente il 24 ottobre 2012 (cfr. doc. 7; 6), la ricorrente, con scritto pervenuto all’amministrazione il 25 ottobre 2012, ha dichiarato che con la sua dimenticanza non intendeva sottrarsi agli obblighi procedurali previsti dalla LADI e che ciò è provato dal fatto che in sede di colloquio con il consulente del personale è stata lei a richiedere di essere reinserita nel primo corso disponibile (cfr. doc. 5).

La Sezione del lavoro, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurata, con decisione del 29 ottobre 2012 confermata con decisione su opposizione del 20 febbraio 2013, l’ha sospesa per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non essersi presentata, il 14 agosto 2012, al corso di perfezionamento __________ presso la __________ assegnatole dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ che si sarebbe svolto dal 14 al 24 agosto 2012 (cfr. doc. A2; A1).

Pendente causa la Sezione del lavoro ha posto al consulente del personale, __________, i seguenti quesiti:

"

  1. L’assegnazione datata 9 maggio 2012, relativa al Corso di

perfezionamento, denominato __________ (previsto dal 14 al 24 agosto 2012) è stata da Lei trasmessa per posta all’assicurata il medesimo giorno?

  1. Voglia p.f. indicare se l’assegnazione 9 m aggio 2012 è stata consegnata brevi mani all’assicurata, unicamente in occasione del colloquio di consulenza 29 maggio

  2. Relativamente al colloquio di consulenza 29 maggio 2012, corrisponde al vero che l’assicurata è stata informata dell’iscrizione al Corso di perfezionamento in oggetto m,esclusivamente in tale occasione?” (Doc. VII1)

Il 6 maggio 2013 __________ ha risposto:

"

  1. L’assegnazione al corso di perfezionamento “Rilevamento commerciale” datata 09.05.2012 è stata inviata in forma cartacea per posta B lo stesso giorno, contemporaneamente, all’assicurata, alla relativa Cassa disoccupazione e all’organizzatore della misura.

  2. In un secondo momento, specificatamente al colloquio di consulenza del 19.05.2012, su richiesta dell’assicurata (probabile problema di distribuzione postale), le è stata consegnata un’ulteriore copia (oltre a quella già spedita per posta B all’indirizzo dell’assicurata).

  3. Alla signora RI 1 era stata ventilata già al primo colloquio d’iscrizione l’assegnazione alla misura ad hoc per il suo profilo (Rilevamento commerciale) che sarebbe diventata operativa solo dal momento in cui la cassa disoccupazione avesse chiarito il diritto alle indennità di disoccupazione, con tempestiva iscrizione al primo corso disponibile e simultanea informazione scritta all’assicurata. Ho consegnato al colloquio del 29.05.2012 una copia della decisione, in quanto ha confermato di non aver ricevuto la comunicazione scritta relativa al corso previsto dal 14.08 al 24.08 2012.” (Doc. VII2)

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che secondo l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.2.).

Al riguardo va rilevato che quanto evidenziato dalla ricorrente nello scritto del 21 aprile 2013, e meglio che la Sezione del lavoro ha indicato che un assicurato è tenuto a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono assegnati ufficialmente, quando invece l’art. 17 cpv. 3 LADI enuncia che l’assicurato è tenuto a partecipare a corsi che migliorano la sua idoneità al collocamento (cfr. doc. V) non è contraddittorio.

In effetti è l’art. 17 cpv. 3 LADI stesso che prevede che l’assicurato è obbligato, su istruzione dell’amministrazione - ovvero a seguito di un’assegnazione da parte degli organi che applicano la LADI -, a frequentare corsi appropriati che migliorano la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.3.).

Inoltre, per quanto attiene al desiderio dell’insorgente di frequentare un corso di tedesco (cfr. doc. I; V), va ricordato che spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STFA C 349/05 del 20 febbraio 2006 consid. 2.2.1; DLA 2001 p. 86; STFA C 121/92 del 13 maggio 1993 non pubblicata; STCA 38.2010.24 del 19 gennaio 2011 consid. 2.9.; 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000).

In concreto è incontestato che l’assicurata non ha iniziato il corso __________ il 14 agosto 2012 assegnatole con decisione del 9 maggio 2012 (cfr. doc. 14).

La ricorrente ha fatto valere di aver saputo di tale corso solamente in sede di colloquio di consulenza alla fine di maggio 2012 (cfr. doc. I).

L’URC, dal canto suo, sostiene di aver intimato la decisione del 9 maggio 2012 all’assicurata per posta B il medesimo giorno della sua emanazione e che comunque un’ulteriore copia della stessa le è stata consegnata durante il colloquio del 29 maggio 2012 su richiesta della ricorrente alla quale il provvedimento non sarebbe stato notificato a causa di un probabile problema di distribuzione postale (cfr. doc. VII2).

L’assicurata ha, d’altronde, riconosciuto di aver ricevuto la decisione del 9 maggio 2012 in occasione del colloquio di fine maggio 2012 (cfr. doc. V).

In concreto, quindi, la questione di sapere se la decisione del 9 maggio 2012 - spedita non tramite raccomandata bensì per posta B - non sia effettivamente pervenuta all’assicurata (per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale; cfr. STFA C 171/05 del 16 settembre 2005 , pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 10 pag. 36; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss. Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche; cfr. E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288. Nel caso di un invio raccomandato non ritirato sussiste la finzione di notifica, ossia un invio è reputato notificato l’ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni, a meno che venga provato il contrario. Qualora, per contro, un invio non avvenga per posta raccomandata, in caso di dubbio sulla notifica ci si deve attenere alle dichiarazioni del destinatario; cfr. STFA C 171/05 del 16 settembre 2005 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 10 pag. 36) non merita di ulteriori approfondimenti.

In effetti ai fini della risoluzione della vertenza risulta decisiva la circostanza che l’insorgente ha in ogni caso preso atto della decisione di assegnarle un corso di perfezionamento che si sarebbe svolto dal 14 al 24 agosto 2012 alla fine di maggio 2012, ossia due mesi e mezzo prima dell’inizio della misura.

La ricorrente aveva, perciò, tempo sufficiente per organizzarsi e iniziare puntualmente alla data prevista, il 14 agosto 2012, il corso attribuitole.

Il fatto che l’assicurata, il 30 agosto 2012 nella risposta alla richiesta di giustificazione da parte dell’URC (cfr. doc. 11), abbia dichiarato di essersi dimenticata dell’inizio della misura e di nemmeno aver più trovato a casa la relativa documentazione (cfr. doc. 9) dimostra che la stessa non ha considerato in modo sufficientemente serio il provvedimento assegnatole dall’URC.

La semplice dimenticanza dello svolgimento del corso non risulta di conseguenza un valido motivo atto a giustificare l’assenza della ricorrente dal corso __________.

2.8. Con il proprio comportamento l’assicurata ha compromesso la propria frequenza al corso __________ che avrebbe avuto luogo dal 14 al 24 agosto 2012.

E’ vero che in seguito il corso SIC/Rilevamento commerciale è stato ripetuto e l’insorgente vi ha partecipato (cfr. doc. A1; I).

E’ altrettanto vero, però, che tale corso si è svolto dal 8 al 21 novembre 2012 (cfr. doc. 8; A1), più precisamente quasi tre mesi dopo il precedente.

Il modo di agire dell’assicurata ha, pertanto, comportato una perdita di tempo, contravvenendo all’obbligo generale di ridurre il danno valido anche nell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48).

Il corso in questione non risultava peraltro inadeguato ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.5.).

L’assicurata stessa non ha, del resto, mai sollevato obiezioni in tal senso.

2.9. Alla luce di tutto quanto esposto occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha applicato alla ricorrente l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI e le ha inflitto una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

2.10. Per quanto attiene all'entità della sanzione, va osservato che la giurisprudenza federale prevede di regola che un assicurato che per la prima volta non inizia un corso impartitogli dall'amministrazione o lo interrompe incorre in una colpa di gravità media, per cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. consid. 2.4.; art. 45 cpv. 3 OADI; STFA C 136/01 del 9 ottobre 2002 consid. 5.2.).

Inoltre la prassi amministrativa contempla per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a un corso della durata inferiore a 10 giorni un numero di giorni di sospensione corrispondente al numero effettivo di giorni di assenza. Se il corso è di circa tre settimane è prevista una sanzione da 10 a 12 giorni, una sanzione da 13 a 15 giorni se il corso è di circa quattro settimane, una sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e di 19-20 giorni nel caso di un corso di circa dieci settimane. Per corsi di durata superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata (cfr. Prassi LADI/D72 emanata dalla SECO nell’ottobre 2011).

In concreto all’assicurata che non ha svolto il corso assegnatole dal 14 al 24 agosto 2012 è stata inflitta una sospensione di sei giorni (cfr. doc. A2; A1).

Tutto ben considerato e ritenuto che il potere di apprezzamento dell'amministrazione in merito alla durata della sospensione è estremamente esteso (cfr. DTF 123 V 152; STFA C 351/01 del 21 maggio 2002; STFA C 316/02 dell'8 luglio 2003; G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berna 1988, N. 52 ad art. 30, pag. 374) e che il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; 126 V 353 consid. 5d; DTF 123 V 152 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2.), la sanzione di sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4. e STFA C 349/05 del 20 febbraio 2006, citata sopra, in cui l'Alta Corte ha confermato una sospensione di 5 giorni inflitta a un assicurato che era stato assente in modo ingiustificato per cinque giorni da un corso che si svolgeva per dieci giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno 2005).

2.11. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 20 febbraio 2013 contestata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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