Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2013.11
Entscheidungsdatum
15.05.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2013.11

rs

Lugano 15 maggio 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17 gennaio 2013 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 17 gennaio 2013 la Cassa Disoccupazione CO 1 (di seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 26 novembre 2012 (cfr. doc. 5) con cui ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 15 novembre 2012, in quanto entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (15.11.2010 – 14.11.2012) non poteva comprovare i 12 mesi di contribuzione richiesti, bensì unicamente 6.213 mesi di contribuzione (dal 2 gennaio al 30 settembre 2012 e dal 19 al 23 settembre 2011) e non poteva essere esonerato dal periodo di contribuzione (cfr. doc. A).

1.2. Il 18 febbraio 2013 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha trasmesso a questa Corte per competenza il ricorso 12/14 febbraio 2013 dell’assicurato inoltrato contro la decisone su opposizione del 17 gennaio 2013 (cfr. doc. II; I; IV + 1-3).

1.3. Il Presidente del TCA, il 20 febbraio 2013, ha emesso nei confronti dell’assicurato un decreto con cui gli è stato assegnato un termine di 15 giorni per completare il ricorso con una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le sue conclusioni, avvertendolo che trascorso infruttuoso il termine fissatogli, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. III).

1.4. Il ricorrente ha completato la propria impugnativa con scritto del 22 febbraio 2013 nel quale ha contestato la decisione della Cassa di non considerare adempiuto nel suo caso il periodo di contribuzione minimo di 12 mesi, ma di tener conto unicamente di 6.213 mesi di contribuzione. Al riguardo egli ha fatto valere di avere pure svolto, dal 1° febbraio al 30 maggio 2011, un programma d’occupazione temporanea (cfr. doc. V).

Egli si è riconfermato nelle proprie allegazioni ricorsuali con scritto del 27 febbraio 2013 (cfr. doc. VII).

1.5. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. IX).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno all’apertura di un termine quadro per la riscossione di prestazioni a decorrere dal 15 novembre 2012.

L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.

Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 22 novembre 2011, pubblicata in DLA 2012 N. 10 pag. 284.

2.3. L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.

L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

b. malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.

Cfr. pure STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.4. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, il 15 novembre 2012, si è iscritto in disoccupazione postulando l’erogazione di prestazioni a far tempo da quella medesima data (cfr. doc. 2).

Risulta, inoltre, incontestato che il ricorrente, nel termine quadro biennale per il periodo di contribuzione (15.11.2010 – 14.11.2012), ha lavorato a tempo pieno presso i __________ di __________ dal 2 aprile al 30 settembre 2012 (cfr. doc. 3) e presso l’Azienda __________ di __________ quale vendemmiatore dal 19 al 23 settembre 2011 (cfr. doc. 4).

Con decisione del 26 novembre 2012 la Cassa ha deciso che l'insorgente dal 15 novembre 2012 non era indennizzabile, in quanto non aveva adempiuto il periodo di contribuzione minimo, bensì soltanto 6.213 mesi di contribuzione (5.980 mesi presso i __________ e 0.233 mesi presso l’Azienda __________) e non poteva essere esonerato dallo stesso (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato dalla parte resistente con decisione su opposizione del 17 gennaio 2013 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

L'assicurato ha contestato quanto stabilito dalla Cassa, facendo valere, in buona sostanza, che ai fini dell'adempimento del periodo di contribuzione per l'apertura del termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI dal 15 novembre 2012 deve essere considerato, oltre ai periodi di attività lavorativa presso i __________ e l’Azienda __________, anche il lasso di tempo dal 1° febbraio al 30 maggio 2011 in cui ha intrapreso un programma di occupazione temporanea LADI (cfr. doc. V; VII; consid. 1.4.).

2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile rilevare che l’art. 59 cpv. 1 LADI prevede che l’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

Il cpv. 1bis sancisce che i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).

I programmi di occupazione temporanea sono contemplati dall’art. 64a LADI quali provvedimenti di occupazione.

Ai sensi dell’art. 59b cpv. 1 LADI, relativo a prestazioni in caso di partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e in vigore dal 1° luglio 2003, l’assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 71a.

L’art. 23 cpv. 3bis LADI, valido dal 1° aprile 2011, enuncia poi che il guadagno conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall’ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.

Giusta l’art. 38 cpv. 1 OADI, anch’esso entrato in vigore il 1° aprile 2011 in occasione della quarta revisione della LADI, per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo l’articolo 23 capoverso 3bis primo periodo LADI si intendono tutti i provvedimenti di integrazione completamente o parzialmente finanziati dall’ente pubblico.

Con sentenza 8C_754/2012 del 15 marzo 2013, destinata alla pubblicazione della Raccolta ufficiale, relativa a un assicurato al quale è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, in quanto non aveva ossequiato il periodo di contribuzione minimo essendo stato occupato presso un’associazione di integrazione professionale e sociale, il Tribunale federale ha stabilito che, nonostante l’art. 23 cpv. 3bis LADI secondo il suo tenore letterale e la sistematica della legge si riferisca soltanto alla determinazione del guadagno assicurato, è incontestato che una persona che svolge un’attività compresa nel campo d’applicazione di tale disposto (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro finanziati dall’ente pubblico), non adempie alcun periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

L’Alta Corte, dopo aver ricordato che lo scopo della LADI è di combattere la disoccupazione esistente e favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro, ha precisato che l’art. 23 cpv. 3bis LADI deve impedire che le autorità sociali organizzino programmi occupazionali finalizzati, invece che al reinserimento lavorativo, soltanto a generare periodi di contribuzione.

La nostra Massima Istanza ha, pertanto, deciso che in simili condizioni non sarebbe conforme allo scopo interpretare l’art. 23 cpv. 3bis LADI in modo restrittivo e applicarlo unicamente ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui agli art. 59 segg. LADI. In proposito va pure considerato che queste ultime misure implicano un potenziale di abuso nettamente inferiore rispetto ai programmi di occupazione organizzati dalle autorità dell’aiuto sociale, relativamente ai quali l’assicurazione disoccupazione non è in alcuna maniera coinvolta.

Il TF ha, inoltre, sottolineato, da un lato, che gli assicurati che partecipano a un provvedimento inerente al mercato del lavoro secondo gli art. 59 segg. LADI non percepiscono un salario, bensì delle indennità giornaliere giusta l’art. 59b cpv. 1 LADI.

Dall’altro, che è ovvio che una tale indennità giornaliera anche senza l’art. 23 cpv. 3bis LADI non influisce sul calcolo del guadagno assicurato, né fa sorgere un periodo di contribuzione.

L’Alta Corte ha così concluso che l’art. 38 cpv. 1 LADI secondo cui tutti i provvedimenti di integrazione completamente o parzialmente finanziati dall’ente pubblico rientrano nel campo di applicazione dell’art. 23 cpv. 3bis LADI è conforme alla legge.

Abbondanzialmente è, pure, utile evidenziare che con giudizio 8C_168/2007 del 17 agosto 2007, pubblicato in DTF 133 V 515, l'Alta Corte ha deciso che non esercita un'attività soggetta a contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI la persona che percepisce un salario in virtù di un contratto d'impiego temporaneo stipulato con un ente statale (in quel caso di specie con il Servizio delle misure cantonali dell'ufficio cantonale del lavoro del Canton Ginevra) essenzialmente allo scopo di permettergli l'apertura di un (nuovo) termine quadro per la riscossione della prestazione, senza che la retribuzione pattuita sia legata all'esercizio effettivo di un'attività per il datore di lavoro.

2.6. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella “Circulaire relative aux mesures du marché du travail (MMT)” del gennaio 2013 ai p.ti G6 e G7 ha indicato che:

" Pendant leur participation è un programme d’emploi temporaire, les assurés qui remplissent les conditions relatives à la période de cotisations ou qui en sont libérés touchent, sans égard à leur taux d’occupation, des indemnités journalières de l’AC (art. 59b al.1 LACI).

Cette mesure ne permet pas de se créer un nouveau droit à l’indemnité ai sens de l’art. 23 al. 3bis LACI.”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.7. In dottrina B. Rubin "Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 180, 181 e 182 rileva quanto segue:

" (…)

La condition du droit à l’indemnité de chômage posée à l’art. 13 al. 1 LACI doit être mise en relation avec l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage (art. 2 al. 1 let. a LACI) et avec la notion de gain assuré (art. 23 al. 1 LACI). L’obligation de payer des cotisations d’assurance-chômage dépend, en principe, de l’obligation de cotiser à l’AVS sur le revenu issu d’une activité salariée dépendante, se qui suppose l’existence d’un rapport de travail, qui peut être de droit public ou de droit privé. Le statut de cotisant tel qu’il résulte des règles de l’AVS est déterminant pour décider de la qualité de salarié dans l’assurance-chômage, pour autant que ce statut n’apparaisse pas manifestement erroné. Les autorités de l’assurance-chômage ne peuvent donc pas statuer de leur propre chef sur un statut prouvé et formellement établi par les organes de l’AVS (…).

Lorsqu’un assuré réalise un revenu sous forme d’indemnités journalières en participant à une mesure de formation ou d’emploi financée par l’assurance-chômage, il ne réalise pas un revenu issu d’une activité salariée dépendante au sens de l’art. 2 al. 1 let. a ou 23 al. 1 LACI, quand bien même les indemnités journalières sont considérées comme salaire déterminant au sens de la LAVS."

2.8. Alla luce di quanto appena esposto occorre concludere che a ragione la Cassa non ha considerato ai fini dell’adempimento del periodo di contribuzione di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI (cfr. consid. 2.3.) l’arco di tempo dal 2 febbraio al 30 maggio 2011 in cui l’assicurato ha effettuato un programma d’occupazione temporanea.

Nel caso di svolgimento di un programma d’occupazione temporanea ai sensi dell’art. 64a LADI, relativamente al quale gli assicurati ricevono delle indennità giornaliere ex art. 59b LADI che non costituiscono guadagno assicurato come contemplato dall’art. 23 cpv. 3bis LADI, non si tratta, in effetti, di attività soggetta a contribuzione giusta l’art. 13 cpv. 1 LADI.

Ne discende che l’assicurato, potendo comprovare nel termine quadro determinante (15 novembre 2010 – 14 novembre 2012) unicamente un periodo di contribuzione di 6.213 mesi conseguito presso i __________ (dal 2 aprile al 30 settembre 2012) e presso l’Azienda __________ (dal 19 al 23 settembre 2011), non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Per inciso va rilevato che in concreto, in ogni caso, anche se si fosse potuto considerare il POT svolto dal 1° febbraio al 30 maggio 2011 quale periodo di contribuzione, non sarebbe comunque adempiuto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi previsto dall’art. 13 cpv. 1 LADI.

Infatti, ritenuto che l’assicurato non pretende di aver svolto altre attività lavorative, oltre alle occupazioni presso i __________ e l’Azienda __________ computate dalla Cassa, sommando ai complessivi 6.213 mesi di contribuzione il lasso di tempo di circa quattro mesi (dal 1° febbraio al 30 maggio 2012) in cui il ricorrente ha effettuato il programma d’occupazione temporanea, non si raggiunge il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi, bensì tutt’al più 10.213 mesi di contribuzione.

2.9. Dato quanto precede, l’insorgente, come visto, nel termine quadro determinante (15 novembre 2010 – 14 novembre 2012) non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Il ricorrente nemmeno può essere esonerato dal compimento del periodo di contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto alcuno motivo di esenzione.

Egli non ha, peraltro, preteso il contrario.

L’assicurato non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 15 novembre 2012.

Conseguentemente questa Corte non può che tutelare la decisione su opposizione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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