Raccomandata
Incarto n. 38.2012.8
DC/sc
Lugano 18 giugno 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 gennaio 2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 26 gennaio 2012 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 13 gennaio 2012 (cfr. doc. A4) con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di dicembre 2011 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 26 gennaio 2012 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha in particolare rilevato:
" (…)
Ribadisco pertanto quanto da me già dichiarato nella mia opposizione del 19 gennaio 2012 con la preghiera di voler riesaminare il dossier tenendo conto della testimonianza del signor __________ e di ritenere il foglio di controllo del mese di dicembre 2011 come consegnato nei termini di legge.
Chiedo pertanto che il presente ricorso sia accolto e che la decisione dell'URC sia annullata. (…)” (Doc. I)
1.3. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 21 febbraio 2012 (cfr. doc. V), che è stato inviato all’URC per conoscenza (cfr. doc. VI).
1.5. Il 29 marzo 2012 ha avuto luogo un dibattimento davanti al Presidente del TCA. In quell'occasione è stato sentito come teste il signor __________ (cfr. doc. XI).
1.6. Il 29 marzo 2012 il ricorrente ha prodotto della documentazione comprovante gli orari di lavori effettuati il 5 gennaio 2012 (cfr. doc. XIII + 1/2).
1.7. Il 29 marzo 2012 __________ è stato invitato dal TCA a trasmettere della documentazione attestante gli orari di lavoro da lui effettuati il 5 gennaio 2012 (doc. XII).
Il 1° aprile egli ha inviato i piani e gli orari di lavoro da lui svolti nel gennaio 2012 (cfr. doc. XIV + 1).
Il 4 aprile 2012 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti a __________ (cfr. doc. XV) il quale ha risposto il 6 aprile 2012 (cfr. doc. XVI).
L'URC ha formulato le sue osservazioni scritte il 23 aprile 2012 (cfr. doc. XIX).
Il ricorrente si è pronunciato sulle stesse il 30 aprile 2012 (cfr. doc. XXI), mentre l'amministrazione ha replicato l'8 maggio 2012 (cfr. doc. XXIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese di dicembre 2011.
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI valido anche successivamente al 31 marzo 2011:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011, stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.4. Nel caso concreto l'assicurato è stato sospeso per 5 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione in quanto, secondo l'amministrazione ha inoltrato la prova delle ricerche di lavoro soltanto il 10 gennaio 2012, ossia oltre il termine legale, senza nessuna giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…)
Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012 ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare nessuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di 9 giorni inflittagli dall'amministrazione, argomentando:
" (…)
La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).
4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.
4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).
4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"
2.5. Nella presente evenienza le ricerche di impiego del mese di dicembre 2011, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano inoltrate all’amministrazione entro il giovedì 5 gennaio 2012.
L'amministrazione ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, sostenendo che esse sono state consegnate soltanto il 10 gennaio 2012 (cfr. doc. 8: "U.R.C. BUCALETTERE 20 gennaio 2012).
L'assicurato sostiene di avere imbucato il documento il 5 gennaio 2012 (cfr. doc. A5) ed ha allegato una dichiarazione di __________ del seguente tenore:
" (…)
Confermo che il giorno 5.1.2012 sono passato a prendere il mio collega Sig. RI 1 in centro durante la pausa pranzo e l'ho accompagnato ai vostri uffici dove circa verso le 12.40 l'ho visto imbucare la lettera delle ricerche di lavoro prima che ritornasse in macchina e andassimo via a mangiare.
Per qualunque informazione rimango a disposizione: il mio numero è lo __________." (Doc. A6)
2.6. Nella procedura amministrativa federale, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).
La prova del rispetto del termine che incombe al ricorrente, può essere fornita mediante testimonianza (cfr. STCA 35.2011.77 del 28 marzo 2012).
In una sentenza I 645/03 del 22 dicembre 2004 l'Alta Corte si è al riguardo così espressa:
" 1.4 Selon la jurisprudence et la doctrine, le délai peut être respecté par expédition postale en déposant le pli non recommandé dans une boîte postale avant minuit (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol II, p. 893 ch. 1 let. d). La preuve de l'observation du délai incombe au recourant; elle peut être apportée par témoins (ATF 109 Ia 183 ss; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, note 4.6 ad art. 32 OJF et les références). En l'occurrence, l'intéressé a produit une déclaration de témoin dont il convient d'admettre qu'elle établit la remise de l'acte de recours dans une boîte postale près de Vevey le 25 septembre à 23h.35, soit le dernier jour du délai avant minuit, de sorte que le délai de recours doit être considéré comme respecté."
In un'altra sentenza 9C_448/2009 del 28 agosto 2009 l'Alta Corte ha ribadito che:
" Mentre spetta al tribunale dimostrare l'inizio del termine di ricorso, alle parti incombe l'onere di provare la tempestività dei loro atti (DTF 124 V 372 consid. 3 pag. 375 e seg.; POUDRET/SANDOZ-MONOD, op. cit., n. 4.6 ad art. 32 OG; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n. 8 ad art. 48 LTF). La tempestività deve essere determinata con certezza; la prova della verosimiglianza preponderante non basta (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10: cfr. pure sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008, consid. 3). Le parti hanno tuttavia la facoltà di addurre ogni prova, anche testimoniale, che potrebbe risultare determinante (DTF 5A_267/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 3.1 con riferimenti; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n. 11 ad art. 48 LTF). Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito alcuna prova che indicasse il momento in cui avrebbe consegnato l'atto di ricorso. In simili circostanze il Tribunale federale non può che considerare tardivo il ricorso ricevuto il 22 maggio 2009."
2.7. __________ è stato sentito come teste dal Presidente del TCA il 29 marzo 2012.
In quell'occasione le sue affermazioni sono state così verbalizzate:
" Il presidente del TCA legge al sig. __________ il contenuto della sua dichiarazione (doc. A6). Il testimone conferma integralmente il contenuto della stessa.
Il presidente del TCA chiede al teste se ricorda che giorno della settimana era il 5 gennaio. Il testimone dichiara di non ricordare il giorno preciso. Sa che era il 5 perché avendo avuto una ex-fidanzata in disoccupazione l’aveva più volte informato del fatto che entro quel giorno bisognava imbucare il formulario con le richieste di lavoro. Si tratta di un foglio con delle griglie.
Lavoriamo per il medesimo datore di lavoro (__________), ma in posti diversi. Siamo colleghi di lavoro e siamo anche amici.
Ho sentito il mio collega la sera prima, ci siamo messi d’accordo per pranzare assieme e siccome avevo la macchina ho accompagnato il mio collega a depositare le ricerche. Infatti quando l’avevo sentito al telefono (era stato lui a chiamare me) mi disse che non aveva ancora avuto tempo di imbucare il foglio delle ricerche.
Visto che doveva lavorare il pomeriggio, doveva sfruttare la pausa pranzo per fare quell’operazione.
Il presidente del TCA chiede al teste dove fisicamente è stato imbucato il foglio. Il teste risponde presso un ufficio che lui abitualmente chiama “della disoccupazione” a __________. Arrivando dal centro si volta a sinistra e ci sono dei parcheggi.
Il teste afferma di avere semplicemente visto che il foglio era in una mappetta e di avere visto una griglia. Il presidente del TCA mostra al teste un formulario per la prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro. Il teste conferma che è proprio quel genere di formulario che lui denomina “griglia”.
Il mio collega ha depositato questo foglio, che era in una mappetta, all’interno dell’Ufficio.
Successivamente siamo andati a mangiare al __________ di __________.
Ognuno di noi ha pagato la propria parte, in contanti.
Rispondendo al sig. __________, il teste precisa di avere effettuato un giro più lungo per invertire la direzione di marcia della macchina in quanto gli era più comodo così.
Alle ore 10:20 il padre di RI 1 dichiara di rappresentare il figlio nella causa in questione.
Il presidente del TCA indica al sig. RA 1 che quale rappresentante ha il diritto di visionare gli atti e chiede se deve sospendere l’udienza per permettergli di effettuare questa operazione. Il sig. RA 1 dice di conoscere gli atti.
Rispondendo al rappresentante dell’assicurato il teste precisa di avere atteso il ritorno dell’assicurato e di essersi spostato con la macchina soltanto successivamente.
Il teste afferma, rispondendo al rappr. dell’assicurato, di non avere visto cosa abbia effettivamente fatto il sig. RI 1 al di là della porta di vetro.
Quando è uscito il sig. RI 1 aveva soltanto la mappetta vuota senza più il formulario e a quel punto sono ripartiti.
Rispondendo al sig. __________, il teste afferma di non avere la certezza che si trattava del foglio delle ricerche di lavoro del sig. RI 1 relativo al mese di dicembre. Il teste risponde di non averne la certezza, ma che era probabile che si trattasse di quel foglio. Non ho la certezza assoluta in quanto non l’ho preso in mano.
Le parti non hanno altre domande da porre al teste."
(Doc. XI, pag. 1-3)
Nel corso dell'udienza le parti si sono invece così espresse:
" Rispondendo ad una domanda del presidente del TCA il sig. __________ precisa che è stata installata all’interno, nell’atrio d’ingresso del palazzo dove è situato l’URC di __________, una bucalettere preposta per la consegna delle ricerche di lavoro.
La porta d’ingresso dell’Ufficio viene chiusa alle ore 17:30. L’accesso all’atrio dell’Ufficio è possibile anche durante la pausa di mezzogiorno. Per evitare delle disparità di trattamento, accettiamo anche le ricerche depositate nella bucalettere esterna, cioè quella “classica” con l’indirizzo dell’URC.
La bucalettere interna viene svuotata 6 volte al giorno. Per evitare ogni problema, le bucalettere vengono in particolare svuotate il mattino successivo al 5° giorno del mese alle ore 7:00. Le lettere che vengono trovate a quel momento relative alle ricerche di lavoro vengono considerate tempestive.
Per quel che riguarda il mese di gennaio 2012, la bucalettere interna è stata svuotata per la prima volta dalla sig.ra __________ tra le ore 7:00 e le ore 7:30.
Il formulario con le ricerche di lavoro consegnato dal sig. __________ è stato trovato il 10 gennaio 2012. Il sig. __________ precisa che certamente è stato trovato in occasione di una svuotatura successiva alla prima, in caso contrario porterebbe la data del 9 gennaio 2012 come spiegato in precedenza.
Con riferimento al contenuto della decisione su opposizione, nel quale si usano i termini “apposita bucalettere”, il sig. __________ precisa che il giorno 6 gennaio 2012 è stata controllata dal sig. __________ soltanto la bucalettere esterna. Al riguardo il presidente del TCA rileva che la frase “l’apposita bucalettere è stata controllata sia nella giornata del 6 gennaio (giorno festivo) che per ben 6 volte nella giornata di lunedì 9 gennaio 2012, senza trovare le ricerche del sig. RI 1” lascia intendere che si stia parlando in realtà della bucalettere interna che viene svuotata appunto più volte durante il giorno.
Il sig. __________ precisa che si è effettivamente trattato di un suo errore. Il 6 gennaio 2012 è stata svuotata soltanto la bucalettere esterna.
Rispondendo al presidente del TCA, i rappresentati dell’URC di __________ precisano che non è mai capitato che delle lettere vengano smarrite in ufficio o dimenticate.
Il timbro sulle lettere viene apposto dalla funzionarie amministrative attive agli sportelli.
Il presidente del TCA chiede al ricorrente di illustrare la sua versione dei fatti.
L’assicurato precisa innanzitutto di non ricordare che giorno della settimana fosse il 5 gennaio 2012. Forse è un giovedì ma non sono sicuro.
Il sig. RI 1 conferma quanto dichiarato dal teste e precisa di avere depositato il foglio delle ricerche di lavoro in una cassetta che si trova all’interno dell’Ufficio sulla sinistra, si tratta di una grande cassetta con scritto “depositare qui le ricerche di lavoro”.
RI 1 afferma di essersi stupito quando ha ricevuto la decisione in quanto aveva fatto tutto come gli era stato ordinato dall’Ufficio del lavoro.
Il sig. RI 1 precisa di recarsi al lavoro in bus mentre il suo collega si reca in auto e che quel giorno avevano un medesimo orario di pausa dal lavoro.
Rispondendo al presidente del TCA, l’assicurato precisa di avere inviato la lettera alla SECO in quanto pure nella decisione formale e nella decisione su opposizione figurava questo invio.
Il presidente del TCA assegna all’assicurato un termine di 5 giorni per produrre un documento attestante i suoi orari di lavoro il giorno 5 gennaio 2012." (Doc. XI, pag. 4-5)
Dalla documentazione prodotta del ricorrente emerge che il 5 gennaio 2012 egli ha effettivamente lavorato a __________ sia il mattino che il pomeriggio (cfr. doc. XIII, doc. XIII1 e doc. XIII2).
__________, rispondendo ad una richiesta di precisazione del Presidente del TCA, ha affermato che per pausa pranzo intendeva quella del collega RI 1 (cfr. doc. XVI).
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, non ha motivi per mettere in dubbio la testimonianza di __________, dipendente della ditta __________.
Egli è stato in grado di indicare nel dettaglio i motivi per cui ha accompagnato il collega presso la sede dell'URC di __________ durante la pausa di mezzogiorno del giovedì 5 gennaio 2012 con uno scopo ben preciso (la consegna delle ricerche di lavoro, cioè una circostanza fuori dall'ordinario e sulla quale è stata esplicitamente attirata la sua attenzione; per dei diversi casi cfr. la STF 9C_354/2011 del 9 marzo 2012; STCA 36.2009.41 del 5 marzo 2010) ed ha anche visto l'assicurato portare il foglio delle ricerche di lavoro (da lui riconosciuto durante l'udienza; per un diverso caso cfr. la STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 consid. 3.4) in una mappetta all'interno dell'edificio dove è situato l'URC di __________ e di ritornare subito dopo in auto con la mappetta ma senza il foglio.
A nulla di diverso possono portare i dubbi espressi dall'ammini-strazione a proposito della tempistica dell'operazione per ragioni di traffico (cfr. doc. XIX), visto che il 5 gennaio molte persone effettuavano le vacanze natalizie per cui il traffico in città era verosimilmente meno intenso del solito (cfr. doc. XXXI/1).
Inoltre nel corso dell'udienza è emerso che il 6 gennaio 2012 (giorno festivo) da parte di __________ dell'URC di __________ è stata controllata soltanto la bucalettere esterna e non anche quella interna.
Questo Tribunale, alla luce della testimonianza di __________ (per un diverso caso cfr. la STF 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012 riprodotta al consid. 2.4), deve dunque concludere che le ricerche di lavoro sono state consegnate all'URC di __________ il 5 gennaio 2012, indipendentemente dal timbro del 10 gennaio 2012, apposto da una delle funzionarie amministrative attive agli sportelli (cfr. doc. XI pag. 4).
In simili condizioni, avendo RI 1 consegnato tempestivamente le ricerche di lavoro per il mese di dicembre 2011, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata, visto anche che nessuna contestazione è stata sollevata dall'amministrazione a proposito della qualità e della quantità di ricerche di lavoro effettuate dall'assicurato in quel periodo di controllo.
2.8. Non si assegnano ripetibili, peraltro giustamente neppure richieste dal padre dell'assicurato (cfr. STF I 384/06 del 4 luglio 2007; STF K 63/06 del 5 settembre 2007; STF K 139/06 del 31 gennaio 2008).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é accolto e la decisione su opposizione del 26 gennaio 2012 è annullata.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti