Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2012.6
Entscheidungsdatum
26.04.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2012.6

rs

Lugano 26 aprile 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2012 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 dicembre 2011 emanata da

Ufficio regionale di collocamento,

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 21 dicembre 2011 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 1° dicembre 2011 (cfr. doc. 4) con cui aveva sospeso RI 1 per nove giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 21 dicembre 2011 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione.

A motivazione della propria pretesa ricorsuale il ricorrente ha, segnatamente, addotto quanto segue:

" (…)

Vi prego di leggere la documentazione, non mi ripeto perché nella mia opposizione del 20 gennaio 2011 emerge la mia motivazione circa la mia rabbia e incomprensione nei confronti delle azioni dell’URC di __________ (9 giorni di sospensione che corrisponde a un ulteriore taglio di entrate di circa 1'500 franchi, per me con 4 figli e una moglie malata da mantenere son soldi indispensabili), vorrei solamente commentare le osservazioni dello scrivente funzionario nella sua decisione sulla mia opposizione:

· Mi capita la prima volta di lavorare con un contratto a termine e per questi tipi di contratto valgono altre disposizioni circa le ricerche di lavoro per cui non sono stato informato.

· La signora __________, la mia precedente consulente, sapendo del mio ingaggio di carattere stagionale, ora nega di avermi detto di fare due ricerche negli ultimi tre mesi precedenti la fine del contratto, allora vorrei vedere un verbale in cui mi prescrive la quantità esatta di ricerche come ha fatto, con largo anticipo, il mio attuale e molto prudente consulente signor __________, ideatore della sanzione di sospensione di 9 giorni.

· Vorrei sapere perché per il periodo che corrisponde alla stagione lavorativa 2011 presso la __________ osservano solamente i tre mesi precedenti alla fine del contratto mentre per la nuova stagione 2012 (se Dio lo vuole) il signor __________ mi ha già elaborato un piano di ricerche per tutta la stagione?

(…)” (Doc. I)

1.3. Il 28 gennaio 2012 l’assicurato ha trasmesso un’attestazione medica da parte del medico curante della moglie riguardante il periodo in questione (cfr. doc. III; B), che è stata immediatamente inviata all’amministrazione (cfr. doc. IV).

1.4. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione e, meglio, nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2011.

2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI valido anche successivamente all’entrata in vigore della 4° revisione della LADI il 1° aprile 2011:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:

" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:

" L’assicurato deve inoltrarela prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011.

L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011, stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

  • valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

  • il cui tenore è rimasto invariato con la quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis vOADI (corrispondente al nuovo art. 45 cpv. 5 OADI), se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, che è al suo 5° termine quadro (cfr. doc. V), il 17 febbraio 2011 ha concluso un contratto di lavoro con la __________ di __________ concernente lo svolgimento dell’attività di direttore di ristorante per il periodo dal 1° marzo al 31 ottobre 2011 (cfr. doc. 12a).

Il 5 ottobre 2011, con effetto dal 1° novembre 2011, il ricorrente si è nuovamente iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 14).

Al momento del riannuncio al collocamento l’assicurato ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante gli ultimi mesi in cui ha lavorato a __________.

Il consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi negli ultimi tre mesi di attività, e meglio nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2011 (2 ricerche nel mese di agosto 2011, 3 ricerche nel mese di settembre 2011 e 4 ricerche nel mese di ottobre 2011 di cui 2 telefoniche non comprovate), il 21 novembre 2011 gli ha consegnato brevi manu una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 1° dicembre 2011, il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di lavoro nei mesi indicati.

Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2; 8).

Il ricorrente, il 29 novembre 2011, ha risposto:

" (…) la mia consulente precedente Sig.ra __________i (se non mi sbaglio) mi ha detto di fare 2 ricerche negli ultimi tre mesi prima finisca il contratto stagionale, io ne ho fatte anche nel mese di luglio e 2 risp. 3 nei mesi citati, questo periodo corrisponde all’alta stagione alla __________, oltre a questo ho un lavoro accessorio, come sapete, e ho 4 bambini in casa e una figlia di 16 anni che vive con la madre, e ho una moglie che ha avuto 3 interventi (ricoverata al __________ di __________) nei mesi di luglio e agosto. Altro non mi è stato detto, non so su che cosa dovevo basarmi per le ricerche se non sulle indicazioni verbali della Sig.ra __________. Non mi sembra rimproverare qualcosa che nasce da un’interpretazione personale. In ogni caso la formula “2 o 3” ricerche non è chiara, non penso che la legge sia così vaga, comunque deve favorire il disoccupato disorientato. Io altro veramente non posso aggiungere.” (Doc. 3)

Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

L’URC, con decisione formale del 1° dicembre 2011, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per nove giorni, precisando che le motivazioni addotte dal medesimo il 29 novembre 2011 non potevano essere accettate (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 21 dicembre 2011 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7. In concreto l’URC, dopo aver stabilito che l’assicurato ha svolto soltanto 2 ricerche nel mese di agosto 2011, 3 ricerche nel mese di settembre 2011 e 4 ricerche nel mese di ottobre 2011, di cui 2 telefoniche non comprovate, l’ha sanzionato per insufficienti sforzi volti al reperimento di un’occupazione intrapresi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2011 antecedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A1; 4; 2).

Il ricorrente chiede, dapprima, per quale motivo per il periodo lavorativo del 2011 sono state esaminate le ricerche svolte negli ultimi tre mesi prima del termine del contratto, mentre per la nuova stagione lavorativa 2012 il consulente del personale ha elaborato un piano di ricerche per l’intero lasso di tempo di occupazione (cfr. doc. I).

Dal curriculum vitae dell’assicurato (cfr. doc. 26) emerge che dal 2002 fino al marzo 2011, quando ha iniziato ha lavorare presso la __________ in virtù di un contrato stagione per collaboratori (cfr. doc. 12), il medesimo, seppur intercalando periodi di disoccupazione (cfr. doc. V), è stato impiegato da diversi datori di lavoro per una durata in ogni caso superiore a una semplice stagione.

In effetti dal 2002 al 2004 è stato attivo presso lo __________ di __________, dal 2004 al 2006 ha lavorato presso il __________ di __________, dal 2007 al 2009 è stato impiegato presso __________ e dal 2010 al 2011 presso il Ristorante del ____________________.

Pertanto, ritenuto, da una parte, che in casu, l’assicurato non era solito controllare la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra, e quindi non si annunciava in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno al termine dell’attività stagionale, dall’altra, che il contratto relativo all’attività presso la __________ è di durata determinata - dal marzo all’ottobre 2011 (cfr. doc. 12) -, il modo di procedere dell’amministrazione, che al momento dell’iscrizione in disoccupazione del ricorrente ha verificato gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione intrapresi negli ultimi tre mesi di attività a __________, non risulta censurabile.

La costante giurisprudenza prevede, del resto, che nel caso di contratti di durata determinata si esaminino le ricerche compiute negli ultimi tre mesi di lavoro (cfr. STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011; STCA 38.208.14 del 20 maggio 2008).

Per quanto attiene, invece, al 2012 (dal verbale relativo al colloquio di consulenza del 17 gennaio 2012 si evince che la riassunzione da parte della __________ avrebbe dovuto essere da marzo 2012, cfr. doc. 13), trattandosi della seconda stagione lavorativa presso il medesimo datore di lavoro dopo aver ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi invernali 2011-2012, a ragione il collocatore l’ha reso attento l’insorgente sul fatto di dover cercare un impiego per l’intero periodo lavorativo, allestendogli un piano afferente al numero di ricerche da compiere nei differenti mesi (“…almeno 1 ricerca/settimanale durante i primi mesi di lavoro e aumentare a 2 ricerche settimanali durante gli ultimi 3 mesi” cfr. doc. 13).

Al riguardo giova rilevare che, per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

2.8. Relativamente al mese di ottobre 2011 l’amministrazione ha ritenuto valide solo due delle quattro ricerche di lavoro compiute dall’assicurato, in quanto le altre due sono state effettuate telefonicamente e non sono state documentate (cfr. doc. 2; 4).

In tale contesto va evidenziato che, come esposto al consid. 2.4., secondo la giurisprudenza federale in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38).

In concreto l’assicurato, oltre a non comprovare le asserite telefonate, mediante, ad esempio, un’attestazione del potenziale datore di lavoro interpellato, nemmeno ha fornito delle valide ragioni per le quali è stato impossibilitato a sostanziare quanto sostenuto circa gli sforzi compiuti per telefono.

Considerato che il ricorrente ha avuto a più riprese (a seguito della Richiesta di giustificazione da parte dell’URC, in sede di opposizione e in sede ricorsuale) la possibilità di comprovare le ricerche che avrebbe effettuato per telefono o perlomeno di spiegare perché non le avesse documentate, tale omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

L’assicurato deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle asserite ricerche che avrebbe compiuto telefonicamente (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2009.34 del 27 luglio 2009 consid. 2.9.).

Di conseguenza, come rettamente deciso dall’URC, occorre ritenere che il ricorrente, nel mese di ottobre 2011, ha compiuto unicamente 2 ricerche di impiego.

Ciò si giustifica tanto più se si considera che l’insorgente nell’opposizione e nel ricorso neppure ha più menzionato le due ricerche telefoniche (cfr. doc. 5; I).

2.9. Gli sforzi intrapresi nei mesi di agosto (2 ricerche), settembre (3 ricerche) e ottobre (2 ricerche) 2011 risultano effettivamente insufficienti già dal profilo quantitativo.

Al riguardo, giova ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).

L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

Il fatto che nei mesi in questione, ossia tra agosto e ottobre 2011, la moglie del ricorrente sia stata sottoposta a multipli interventi chirurgici con ricoveri e complicazioni che hanno comportato gravi difficoltà nella gestione della casa e dei figli, necessitando dell’aiuto assiduo domiciliare del marito, come certificato dal Dr. med. __________, spec. in medicina interna ed emato-oncologia FMH presso la Clinica __________ di __________ (cfr. doc. B), non lo esimeva dall’effettuare perlomeno qualche ulteriore ricerca di lavoro.

In effetti, pur comprendendo il difficile, delicato e stressante periodo, sia dal profilo emotivo che dal profilo della gestione della vita quotidiana della famiglia, vissuto dalla moglie dell’insorgente, da quest’ultimo e dai loro quattro figli, egli non era totalmente impossibilitato a compiere qualche ricerca di lavoro supplementare da casa per iscritto, rispondendo, ad esempio, a degli annunci pubblicati sui quotidiani o interpellando spontaneamente dei potenziali datori di lavoro.

A tale proposito occorre, inoltre, ricordare che in quei mesi l’assicurato lavorava presso la __________ di __________, per cui per svolgere maggiori ricerche di impiego avrebbe potuto e dovuto approfittare del tempo che il suo datore di lavoro era tenuto a concedergli per cercare una nuova occupazione.

In effetti questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000).

Il tempo necessario per cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere (cfr. STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2011.49 del 19 luglio 2011 consid. 2.7. e STCA 38.2007.67 del 26 novembre 2007 consid. 2.7.

Infine è vero che l’assicurato ha fatto valere di aver compiuto delle ricerche di lavoro anche nel mese di luglio 2011(cfr. doc. 5; 1).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001) o che verranno effettuati nei mesi successivi.

Tale principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

Le ricerche del mese di luglio 2011 non vanno, quindi, prese in considerazione.

2.10. Il ricorrente, a suo discarico, ha fatto valere che la sua precedente consulente, __________ gli avrebbe verbalmente indicato di effettuare due ricerche al mese negli ultimi tre mesi di attività (cfr. doc. 3; 5; I).

Tuttavia __________, espressamente interpellata dall’URC nella procedura di opposizione, ha negato di aver dato tali disposizioni (cfr. doc. A1).

Inoltre la risposta di causa, nella quale è stato ribadito che la precedente collocatrice ha negato con sicurezza di aver fornito all’assicurato l’informazione di cui sopra, è stata sottoscritta, oltre che dal capogruppo dell’URC di __________, anche da __________ (cfr. doc. V).

L’insorgente, del resto, il 29 novembre 2011, rispondendo alla Richiesta di giustificazione dell’amministrazione, ha comunque espresso dei dubbi riguardo a quanto avrebbe indicato __________ dimostrando così di non essere sicuro in merito alle informazioni ricevute dalla precedente consulente.

In effetti egli, prima di specificare il contenuto dell’asserita indicazione concernente il numero di ricerche da effettuare, ha tra parentesi aggiunto: “se non mi sbaglio” (cfr. doc. 3).

Nell’impugnativa egli non ha poi sollevato obiezione alcuna riguardo al fatto che __________ abbia negato di avergli detto di compiere due ricerche mensili negli ultimi tre mesi di lavoro, limitandosi ad affermare che:

" (…)

La signora __________, la mia precedente consulente, sapendo del mio ingaggio di carattere stagionale, ora nega di avermi detto di fare due ricerche negli ultimi tre mesi precedenti la fine del contratto, allora vorrei vedere un verbale in cui mi prescrive la quantità esatta di ricerche (…)” (cfr. doc. I)

In simili condizioni occorre concludere che quanto addotto dal ricorrente circa l’informazione che ____________________ gli avrebbe dato è rimasta un’allegazione di parte non suffragata da elementi probatori convincenti secondo il principio della verosimiglianza preponderante.

Essa non è, pertanto, sufficiente a dimostrare che effettivamente la precedente collocatrice ha indicato all’assicurato di svolgere unicamente due ricerche al mese negli ultimi tre mesi di attività lavorativa (cfr. STF C 3/07 del 3 gennaio 2008; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 195 consid. 2).

A tale proposito va ricordato che un assicurato deve sopportare le conseguenze della carenza di prove suscettibili di fondare il proprio diritto (cfr. DTF 125 V 195; P 52/00 del 9 maggio 2001; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005).

2.11. Nel caso in esame l’assicurato, come visto, sostiene che in ogni caso non risulta che gli sia stato indicato il numero esatto di ricerche da svolgere (cfr. doc. 5; I).

In concreto non è comunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

In primo luogo, l’assicurato, avendo ricorso più volte all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. V; consid. 2.6.), avrebbe dovuto essere al corrente dei suoi obblighi di disoccupato.

Agli atti risultano peraltro dei “Promemoria RICERCHE DI LAVORO” consegnati dall’URC all’insorgente nel dicembre 2007, nonché nel marzo e nel maggio 2009 e sottoscritti da quest’ultimo (cfr. doc. 11a; 11b, 11c).

In secondo luogo, il TFA ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del resto, deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

Il TFA ha segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

La nostra Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

" (…)

2.1 Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben hat.

2.2 Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“

In casu, quindi, l’assicurato non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente del numero di ricerche da effettuare (cfr. STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011 consid. 2.11.; STCA 38.2009.28 del 27 luglio 2009; STCA 38.2008.26 del 30 luglio 2008; STCA 38.2007.99 del 18 febbraio 2008; STCA 38.2008.48 del 24 settembre 2008).

L’insorgente, inoltre, se avesse nutrito dei dubbi in merito - visto che comunque in passato era già stato in disoccupazione e aveva ricevuto ragguagli circa il proprio dovere di ricercare un’occupazione anche prima dell’iscrizione al collocamento (cfr. doc. V; 11a; 11b; 11c), avrebbe dovuto chiedere tempestivamente delucidazioni all’amministrazione.

L’assicurato, invece, mai ha asserito di aver posto domande specifiche circa il comportamento da assumere nel periodo antecedente la disoccupazione.

2.12. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.13. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato nove giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di agosto 2011 + tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di settembre 2011 + tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di ottobre 2011; cfr. doc. 4).

Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.5.).

Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di nove giorni comminata all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

La decisione su opposizione del 21 dicembre 2011 deve, perciò, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

10

Gerichtsentscheide

58
  • DTF 125 V 195
  • DTF 125 V 19701.01.1999 · 358 Zitate
  • ATF 124 V 22501.01.1998 · 1.254 Zitate
  • DTF 124 V 228
  • DTF 124 V 231
  • DTF 123 V 151
  • DTF 120 V 7401.01.1994 · 267 Zitate
  • DTF 120 V 76
  • DTF 120 V 79
  • DTF 120 V 38501.01.1994 · 355 Zitate
  • 8C_180/201004.08.2010 · 116 Zitate
  • 8C_452/201112.03.2012 · 1.160 Zitate
  • 8C_589/200928.06.2010 · 661 Zitate
  • 8C_800/200808.04.2009 · 865 Zitate
  • 8C_855/201011.07.2011 · 1.882 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 10/05
  • C 106/04
  • C 107/04
  • C 116/00
  • C 138/05
  • C 14/06
  • C 144/05
  • C 176/05
  • C 199/05
  • C 200/03
  • C 208/03
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  • C 221/02
  • C 252/00
  • C 254/00
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  • C 275/02
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  • C 338/01
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  • C 50/06
  • C 58/05
  • C 6/05
  • C 77/91
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
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  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • P 36/00
  • P 52/00
  • U 347/98