Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2012.55
Entscheidungsdatum
13.03.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2012.55

rs

Lugano 13 marzo 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2012 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 agosto 2012 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 27 agosto 2012 la Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 27 aprile 2012 (cfr. doc. 16) con cui ha negato a RI 1, il cui primo termine quadro per la riscossione di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione era scaduto il 31 maggio 2012, l’apertura di un secondo termine quadro a far tempo dal 1° giugno 2012, in quanto non poteva comprovare i 12 mesi di contribuzione richiesti, avendo svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione unicamente per circa 6,5 mesi (dal 19 settembre 2011 al 31 marzo 2012), e non poteva essere esonerato dal periodo di contribuzione (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di valutare nuovamente il suo caso.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, segnatamente, da un lato, di aver lavorato presso la __________ di __________ dal 19 settembre 2011 al 31 marzo 2012.

Dall’altro, di avere avuto, al momento del licenziamento, il 18 febbraio 2009 da parte del precedente datore di lavoro, la __________ SA di __________, diversi problemi di ordine medico e che la ditta menzionata gli ha versato per quasi un anno dei contributi sottoforma di salario soggetto a contribuzione.

Al riguardo l’assicurato ha precisato, da un lato, che da marzo 2009 (data dell’inizio della malattia) fino a settembre 2009 il pagamento è avvenuto ai sensi degli art. 336c e 324a CO.

Dall’altro, che dopo il 30 settembre 2009 l’ex datore di lavoro avrebbe anche potuto non corrispondergli più alcun salario, ma gli ha comunque versato dei contributi volontari fino al 31 maggio 2010.

L’insorgente ha osservato che, oltre alla malattia, nell’ottobre 2009 ha subito un infortunio a un braccio che l’ha reso inabile al lavoro al 100% fino al 4 aprile 2010 e in seguito al 50% fino al 16 maggio 2010 per la __________, mentre per il suo medico fino al 31 maggio 2010.

Egli ha ribadito che la __________ SA si è offerta di protrarre il termine di licenziamento fino al 31 maggio 2010, sebbene potesse mettervi fine prima (ossia al 30 settembre 2009), e che quindi ha pagato il suo salario e i contributi relativi all’assicurazione contro la disoccupazione.

Il ricorrente ritiene che in applicazione dell’art. 10f OADI tali mesi dovrebbero essere parificati a periodi di contributi alla cassa disoccupazione.

A suo parere, dunque, avendo lavorato sei mesi presso la __________ e avendo beneficiato per otto mesi di contributi volontari, avrebbe diritto a ulteriori indennità di disoccupazione.

L’assicurato ha contestato la decisione della Cassa di non tenere conto delle prestazioni volontarie corrispostegli dalla __________ SA, poiché, essendo state versate fino al 31 maggio 2010, non si riferiscono al nuovo termine quadro di contribuzione con inizio il 1° giugno 2010.

Egli sostiene che tale suddivisone di termini quadro per il versamento di contributi volontari sia una mera invenzione dell’autorità inferiore, non corroborata da alcun elemento giuridico, articolo di legge e/o giurisprudenza.

In proposito ha puntualizzato che l’art. 10f OADI non fa riferimento ad alcun periodo quadro durante il quale questi contributi volontari devono essere versati.

Il ricorrente ha concluso affermando che di conseguenza la decisione della Cassa è priva di fondamento giuridico e totalmente arbitraria (cfr. doc. I).

L’insorgente ha, inoltre, richiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e di essere esentato dal pagamento di un eventuale anticipo spese (cfr. doc. I pag. 3).

1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il ricorrente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie il 21 ottobre 2012 (cfr. doc. V; B1-6).

1.5. La Cassa ha preso posizione in merito al doc. V con scritto del 31 ottobre 2012 (cfr. doc. VII) che è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

1.6. Il 10 novembre 2012 l’assicurato ha comunque presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. IX).

1.7. La parte resistente, al riguardo, ha inviato uno scritto il 23 novembre 2012 (cfr. doc. XI) che è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XII).

1.8. Il 30 novembre 2012 l’assicurato si è ancora espresso in relazione al caso di specie (cfr. doc. XIII).

1.9. Il doc. XIII è stato inviato alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. XIV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno all’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni a decorrere dal 1° giugno 2012.

L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.

Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 22 novembre 2011, pubblicata in DLA 2012 N. 10 pag. 284.

2.3. Questa Corte evidenzia che i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere modificati.

Con giudizio pubblicato in DTF 126 V 368 = DLA 2001 pag. 220, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha, ad esempio, stabilito che se un assicurato percepisce l'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 LADI, la successiva realizzazione, completa o parziale, delle pretese di salario o di risarcimento, la cui esistenza o il cui soddisfacimento erano dubbi, non comporta mai un differimento dell'inizio del termine quadro.

Sul carattere definitivo dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti la nostra Massima Istanza, nella sentenza appena citata, ha, in particolare, osservato che il termine quadro per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di un assicurato dal profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di tempo determinante per la durata e l’entità delle prestazioni.

In un'altra decisione pubblicata in DTF 127 V 475, il TFA ha confermato la propria giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, che le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e versate indebitamente in quanto uno o più presupposti del diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad esempio per l'idoneità al collocamento (pure in applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma non, invece, per quanto attiene al riconoscimento di indennità di disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 123 V 368).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 147/03 del 16 ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003; STFA C 224/03 del 1° marzo 2004.

In una sentenza C 224/03 del 1° marzo 2004 l'Alta Corte è stata chiamata ad esaminare il caso di un assicurato che nel luglio del 2002 si è iscritto per il collocamento a partire dal 1° agosto 2002 e che ha conseguito un guadagno intermedio, esercitando un'attività temporanea nel periodo dal 22 luglio al 27 settembre 2002. L'assicurato durante il mese di settembre 2002 si è disiscritto dalla disoccupazione e si è nuovamente annunciato alla fine di quel mese.

Il TFA ha stabilito che il termine quadro per il periodo di riscossione andava aperto il 1° agosto 2002 (al momento in cui tutte le condizioni ex art. 8 LADI per avere diritto a prestazioni LADI erano adempiute) e non il 1° ottobre 2001, come fissato dalla Cassa. Di conseguenza il guadagno assicurato ammontava a fr. 5'047.-- come preteso dall'assicurato e non a fr. 4'715.-- come stabilito dall'amministrazione.

Al riguardo l'Alta Corte ha precisato che i termini quadro, infatti, una volta aperti non terminano con l’annullamento di un’iscrizione per il collocamento.

In proposito cfr. pure STCA 38.2011.46 del 5 marzo 2012; 38.2004.41 del 18 ottobre 2004.

2.4. L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.

L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

b. malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.

Cfr. pure STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.5. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato quale assemblatore di macchine a elettroerosione presso la __________ SA dal luglio 1986 (cfr. doc. 2; 3).

Il 18 febbraio 2009 la __________ SA ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto dal 31 maggio 2009 (cfr. doc. 5 = doc. A2).

Da un certificato medico agli atti rilasciato il 3 aprile 2009 dalla Clinica orecchio-naso-gola del Kantonsspital di __________ si evince che il ricorrente dal 31 marzo al 13 aprile 2009 è stato inabile al lavoro al 100% (cfr. doc. A5).

Un’incapacità al lavoro totale è stata pute attestata dal Dr. med. __________, spec. FMH malattie orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale di __________ dal 15 aprile al 24 luglio 2009. Il medico ha indicato che l’assicurato ha ritrovato una piena abilità lavorativa il 25 luglio 2009 (cfr. doc. A6; A7).

Inoltre l’insorgente è stato nuovamente incapace al lavoro dal 10 agosto alla fine del mese di novembre 2009. Dal 30 novembre 2009 è stata certificata un’abilità lavorativa completa (cfr. doc. A8; A9, A10).

Da un Certificato d’infortunio LAINF allestito dal Dr. med. __________, medico generalista, di __________ risulta, poi, che l’assicurato il 15 ottobre 2009 ha subito un sinistro che l’ha reso inabile al lavoro al 100% da tale giorno al 4 aprile 2010, al 50% dal 5 aprile al 16 maggio 2010.

Dal 17 maggio 2010 è stato ritenuto capace al lavoro in maniera totale (cfr. doc. A11; A13).

Il 19 maggio 2010 la __________ SA ha inviato all’insorgente il seguente scritto:

" in data 18.02.2009 le era stato intimato lo scioglimento del rapporto di lavoro che la lega alla nostra ditta. La sua uscita definitiva, dopo i periodi di protezione della di disdetta dovuti a malattia e infortunio, è quindi prevista per il 31 maggio 2010.

(…)” (Doc. 6=A3)

Dai conteggi relativi al periodo febbraio 2009 – maggio 2010 emerge che la __________ SA ha sempre versato all’assicurato la somma mensile di fr. 4'455.-- lordi (cfr. doc. A14-A29).

L'assicurato ha, poi, aperto un termine quadro per la riscossione di indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2012 (cfr. doc. 16; A1).

L'insorgente, in questo lasso di tempo, ha interrotto la disoccupazione quando il 20 settembre 2011 ha concluso un contratto di lavoro con la __________ con effetto dal 19 settembre 2011. Egli è stato assunto in qualità di polimeccanico con una retribuzione di fr. 4'300.-- lordi mensili nei primi tre mesi di prova e di fr. 4'500.-- lordi al mese in seguito (cfr. doc. 13).

Il 27 febbraio 2012 il nuovo datore di lavoro ha, però, disdetto il rapporto di impiego con il ricorrente per il 31 marzo 2012 a causa della sua mancata esperienza sulle macchine a controllo numerico e l'impossibilità di affidargli il reparto presse come era previsto (cfr. doc. 14).

L'assicurato, il 27 marzo 2012, si è riannunciato per il collocamento dal 1° aprile 2012 (cfr. doc. 10).

Egli ha continuato a beneficiare di indennità di disoccupazione in virtù del termine quadro aperto il 1° giugno 2010.

Con decisione del 27 aprile 2012 la Cassa ha deciso che l'insorgente dal 1° giugno 2012 non era più indennizzabile, in quanto il precedente termine quadro per la riscossione di prestazioni era scaduto il 31 maggio 2012 e, non avendo adempiuto al periodo di contribuzione minimo e non potendo essere esonerato dallo stesso, non era possibile aprire a suo favore un nuovo termine quadro (cfr. doc. 16; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato dalla parte resistente con decisione su opposizione del 27 agosto 2012 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

L'assicurato ha contestato quanto stabilito dalla Cassa, facendo valere, in buona sostanza, che ai fini dell'adempimento del periodo di contribuzione per l'apertura del secondo termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI vanno considerati, in applicazione dell'art. 10f OADI, i contributi volontari versatigli dalla __________ SA per otto mesi da fine settembre 2009 a fine maggio 2010 (cfr. doc. I; V; IX; consid. 1.2.).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile rilevare che ai sensi dell’art. 11a LADI:

" 1La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

2 Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2.

3 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale.”

L’importo massimo di cui all’art. 3 cpv. 2 LADI corrisponde al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Giusta l’art. 22 cpv. 1 OAINF l’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 126’000 franchi all’anno e a 346 franchi al giorno.

L’art. 10f OADI prevede, inoltre, che:

" I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di contribuzione.”

2.7. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal 1° gennaio 2007 ai p.ti B122-123 e B129 ha indicato che:

" Prestazioni volontarie con conseguente perdita di lavoro non computabile

B122 Le prestazioni volontarie versate dal datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro generano una perdita di lavoro non computabile soltanto se superano l’importo massimo del guadagno assicurato di cui all’articolo 3 capoverso 2 LADI, ossia 106'800 franchi (franchigia).

B 123 Sono considerate prestazioni volontarie tutte le indennità che non costituiscono pretese di salario o di risarcimento secondo l’articolo 11 capoverso 3 LADI, indipendentemente dal fatto che siano considerate salario determinante ai sensi della LAVS.

Esempi

  • Le prestazioni versate nell’ambito di un piano sociale o in virtù dell’articolo 339b CO, le prestazioni in favore delle persone che dispongono di risorse limitate, le indennità di partenza previste dai CCL o le indennità uniche in capitale versate spontaneamente in caso di scioglimento del rapporto di lavoro sono considerate prestazioni volontarie.

  • Un’indennità di partenza di 150'000 franchi prevista da un CCL porta a una perdita di lavoro non computabile di 43'200 franchi (150'000 - 106'800).

  • Pretese salariali e di risarcimento per un ammontare, ad es., di 15'000 franchi in seguito a risoluzione immediata ingiustificata portano a una perdita di lavoro non computabile fino a concorrenza di tale importo.

(…)

Periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile

B129 I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. In tal caso è irrilevante se le prestazioni volontarie sono considerate salario determinante secondo la LAVS.

Le prestazioni volontarie che non comportano il differimento del diritto alle prestazioni non sono considerate periodi di contribuzione.”

Giova evidenziare che la Prassi LADI/ID B122-123 e B129, valida dal ottobre 2012, - che ha sostituito i p.ti B122, 123,129 della Circolare ID del 2007 - corrisponde al tenore del testo precedente, fatta eccezione per l’adeguamento dell’importo del guadagno massimo assicurato determinante per la LAINF di cui all’art. 3 cpv. 2 LADI da fr. 106'800 a fr. 126'000.

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.8. In dottrina B. Rubin "Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 161 e 166 rileva quanto segue:

" Si l'ex employé a droit à son salaire pour un période postérieure à la résiliation des rapports de travail, il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération. Son chômage n'est dès lors pas indemnisable. En revanche, du fait qu'il a droit à un salaire, le temps durant lequel il en bénéficie est compté comme période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI.

(…) Les périodes pendant lesquelles la perte de travail n'est pas prise en considération en raison du versement par l'employeur, des prestations volontaires, sont assimilées à des périodes de cotisation. En revanche, les prestations volontaires non prises en considération n'entrent pas dans le calcul de la période de cotisation (art. 10f OACI). Si, après avoir quitté l'emploi pour lequel il a touché des prestations volontaires, l'assuré a accompli une période de cotisation minimale (au sens de l'art. 13 al. 1 LACI) grâce à un autre emploi, ladite prestation volontaire n'est pas prise en considération."

2.9. Tutto ben considerato, il TCA ritiene che l’operato della Cassa che ha negato all’assicurato l’apertura di un secondo termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI dal 1° giugno 2012 non sia censurabile.

In effetti giusta l’art. 9 cpv. 4 LADI quando un assicurato chiede di nuovo l’indennità di disoccupazione, sono nuovamente applicabili termini quadro biennali alla riscossione della prestazione e al periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.2.; DLA 2012 N. 10 pag. 284).

L’obiezione sollevata dall’insorgente secondo cui la suddivisione in termini quadro, in particolare in relazione al periodo di contribuzione, sia un’invenzione dell’amministrazione senza alcun fondamento giuridico (cfr. doc. I) si rivela, quindi, infondata.

Come già esposto sopra (cfr. consid. 2.2), è proprio la LADI stessa che all’art. 9 contempla che per la riscossione di prestazioni e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali sia nel caso di una prima iscrizione in disoccupazione che per eventuali periodi successivi ai primi due anni.

Nel caso concreto, pertanto, rettamente all’insorgente, che ha di nuovo postulato l’erogazione di indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2012, dopo che il primo termine quadro era scaduto il 31 maggio 2012, sono stati applicati ancora una volta termini quadro di due anni sia per la riscossione di prestazioni (dal 1° giugno 2012 al 31 maggio 2014) che per il periodo di contribuzione (dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2012).

Nel nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione (1.6.2010 – 31.5.2012) - che ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI deve essere adempiuto tramite lo svolgimento di un’occupazione soggetta a contribuzione durante almeno 12 mesi (cfr. consid. 2.4.) - è incontestato che il ricorrente ha lavorato soltanto per circa 6,5 mesi, e meglio dal 19 settembre 2011 al 31 marzo 2012 presso la __________ (cfr. doc. I; consid. 1.2.; 2.5.).

L’assicurato ha, però, chiesto di considerare, al fine dell’adempimento del periodo di contribuzione minimo, anche i contributi volontari versatigli dalla __________ SA per otto mesi dalla fine di settembre 2009 fino alla fine di maggio 2010 (cfr. consid. 2.5.) in applicazione dell’art. 10f OADI (cfr. doc. I; V; IX).

Questa richiesta non può essere accolta.

Infatti l’art. 10f OADI, secondo cui i periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione (cfr. consid. 2.6.), si riferisce a prestazioni volontarie versate nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante per un assicurato che richiede le prestazioni (in concreto: 1.6.2010 – 31.5.2012).

Il fatto invocato dal ricorrente che l’art. 10f OADI non menzioni alcun termine quadro è ininfluente.

Non va dimenticato che tale disposto dell’ordinanza esegue in ogni caso la legge, per cui va avantutto rispettato l’art. 9 LADI relativo ai termini quadro.

Ne discende che, indipendentemente dalla questione di definire precisamente la natura dei versamenti effettuati dalla __________ SA a favore dell’insorgente fino al maggio 2010, in un periodo in cui il rapporto di lavoro disdetto per fine maggio 2009 è stato prolungato a causa di malattia prima e di infortunio in seguito (cfr. art. 336c cpv. 1 e 2 CO; consid. 2.5.), tali corresponsioni di denaro, riferendosi a un lasso di tempo anteriore all’inizio del nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione (1.6.2010 – 31.5.2012), risultano irrilevanti ai fini della risoluzione della presente evenienza.

Potendo comprovare nel termine quadro determinante unicamente un periodo di contribuzione di circa 6,5 mesi, l’insorgente non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Il ricorrente nemmeno può essere esonerato dal compimento del periodo di contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto alcuno motivo di esenzione.

Egli non ha, peraltro, preteso il contrario.

Infine giova osservare che è del resto escluso che l’assicurato possa beneficiare delle indennità di disoccupazione relative al primo termine quadro (1.6.2010 – 31.5.2012) di cui non ha usufruito nel periodo in cui ha lavorato.

In effetti, come visto, i termini quadro una volta definiti restano tali, anche dal profilo della riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.3.; DLA 2012 N. 10 pag. 284 consid. 4.2.).

2.10. Nel ricorso l’assicurato ha indicato di restare a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento (cfr. doc. I).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente dichiarato di restare a disposizione di questo Tribunale per qualsiasi tipo di chiarimento (cfr. doc. I).

Del resto, la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, di modo che l’audizione dello stesso si rivela superflua.

2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte non può che tutelare la decisione su opposizione impugnata.

2.12. L’assicurato ha chiesto l’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I).

In realtà la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Occorre qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, il gratuito patrocinio, in casu, va negato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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