Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2012.5
Entscheidungsdatum
10.12.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2012.5

rs

Lugano 10 dicembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 dicembre 2011 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 21 dicembre 2011 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 16 settembre 2011 (cfr. doc. 29) con cui aveva negato all'assicurato il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione a decorrere dal 6 luglio 2011, ritenendo non adempiuto il periodo di contribuzione minimo, poiché durante i due anni precedenti l’iscrizione in disoccupazione ha lavorato presso la __________, ma non ha sufficientemente comprovato di avere realmente percepito il salario (cfr. doc. II1).

1.2. Contro la decisione su opposizione l'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento in questione e il conseguente riconoscimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal 6 luglio 2011 nella misura del 100%.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, in particolare, di essere stato alle dipendenze della società __________, che si occupava della gestione del ristorante __________ e che è fallita il 20 giugno 2011.

L’insorgente ha poi osservato di avere prodotto, a seguito della decisione del 16 settembre 2011 della Cassa, i giustificativi richiesti in vista della comprova dell’avvenuta ricezione dei salari. Egli ha, pertanto, censurato l’affermazione della Cassa secondo cui non avrebbe comprovato la reale ricezione degli stipendi.

Il ricorrente, per confutare l’asserzione della parte resistente secondo cui, quale socio e gerente della __________, non avrebbe versato i contributi AVS alla Cassa __________l per gli anni 2009-2010 e 2011, ha allegato all’impugnativa i conteggi annuali paritetici della __________ per gli anni 2009 e 2010, dai quali emergerebbe che per il periodo 2010 e successivo conteggio complementare la Sagl risultava addirittura creditrice nei confronti della __________.

Egli ha, inoltre, indicato, per quanto concerne l’anno 2009, di aver trasmesso degli estratti bancari da cui si può verificare che il 13 aprile e il 12 maggio 2010 sono stati complessivamente versati fr. 4'000.-- alla __________, per cui, a mente dell’assicurato, anche lo scoperto relativo al 2009 risulta praticamente pagato.

L’insorgente, infine, ha contestato di non aver pagato gli oneri AVS, come pure l’intenzione della Cassa __________ di procedere giusta l’art. 52 LAVS.

Al riguardo egli ha precisato di essere sempre stato in contatto con l’ufficio competente AVS per concordare pagamenti rateali che sono stati ogni volta concessi e rispettati (cfr. doc. I).

1.3. La Cassa, nella sua risposta del 24 febbraio 2011 ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.4. Il 20 marzo 2011 l’avv. RA 1, per conto del proprio assistito, ha trasmesso, quali ulteriori mezzi di prova, due piani di pagamento convenuti tra la __________ e l’assicurato (cfr. doc. VIII; B1/2).

1.5. La Cassa ha preso posizione al riguardo con scritto del 29 marzo 2012 (cfr. doc. X), che è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XI).

in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se il ricorrente ha adempiuto o no il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

2.2. L'assicurato, in effetti, ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

In una sentenza C 247/04 del 12 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 444, l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito, in primo luogo, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

In un'altra sentenza 8C_168/2007 del 17 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 515, il Tribunale federale ha così riassunto la propria giurisprudenza:

" 2.2 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003). En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, C 329/00). Dans un arrêt récent (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. Aussi bien la jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs) ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3 p. 449 ss).

2.3 L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée.

2.4 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (GERHARD GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a, C 291/98; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 207 p. 2239; BORIS RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., n. 3.8.4.2, p. 179)." (DTF 133 V 520-521)

In una sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 l'Alta Corte ha ribadito i medesimi concetti, rilevando:

" (...)

7.1 Al consid. 3 della sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che di principio la sola condizione per ammettere l'esistenza di un periodo contributivo è l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo previsto, precisando che la giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e nelle sentenze successive) non va intesa nel senso che, a titolo cumulativo, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante ai fini della determinazione dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Il Tribunale ha altresì evidenziato che il testo dell'art. 13 LADI è chiaro e che non vi sono validi motivi per scostarsene, rinviando a quanto già statuito in DTF 113 V 352, secondo cui non è necessario che l'obbligo contributivo, il cui adempimento non può essere influenzato dal lavoratore, sia stato effettivamente rispettato. Da detta giurisprudenza la Corte ha dedotto che il fatto che al momento dell'insorgenza della disoccupazione non fossero ancora stati pagati dei salari (si confronti anche art. 165 CC, DLA 1999 no. 21 pag. 113) non deve svantaggiare il lavoratore, evidenziando che tale conclusione si deduce anche dal tenore dell'art. 29 LADI e degli art. 51 segg. LADI. È per contro ammissibile concludere diversamente nel caso in cui l'assicurato rinunci a percepire indennità salariali soggette a contribuzioni (DLA 1999 no. 8 pag. 34 consid. 3b).

La Corte ha quindi concluso che il pagamento effettivo del salario non può essere considerato quale presupposto indipendente per l'ammissione del periodo di contribuzione, ma quale indizio significativo e in casi limite determinante per l'ammissione dell'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione (DTF 131 V 444 consid. 3.3 in fine pag. 453). (...)"

Al riguardo cfr. pure D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-78).

2.3. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal 1° gennaio 2007 ha emanato la seguente direttiva:

" PERCEZIONE EFFETTIVA DI UN SALARIO

B144 Oltre ad aver esercitato un'attività soggetta a contribuzione, l'assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all'indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l'esistenza di un'attività soggetta a contribu­zione.

Se l'assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l'articolo 51 capoverso 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.

Persone che non occupano una posizione analoga a quella di un da­tore di lavoro

B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una posizione ana­loga a quella di un datore di lavoro, l'attestato del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del sa­lario e, di conseguenza, l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.

È irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i contributi alla cassa di compensazione.

Se ha dubbi giustificati riguardo all'esattezza dell'attestato allestito dal datore di lavo­ro o riguardo all'esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.

Persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

B146 Per le persone che, prima di annunciarsi alla disoccupazione, occupavano una posi­zione analoga a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi la cassa deve in ogni caso verificare il versamento effettivo del salario.

B147 Le ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti, nell'ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento del salario e l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.

B148 Se il salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei certifi­cati di salario ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute di salario o gli e­stratti di libri contabili forniti da una fiduciaria, unitamente a un estratto del conto indi­viduale AVS, possono essere accettati a prova del versamento del salario. Se gli im­porti indicati sui documenti non corrispondono a quanto figura nell'estratto del conto individuale AVS, per il calcolo del guadagno assicurato viene preso in considerazione l'importo meno elevato.

L'assicurato il cui salario è versato in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione effettiva del salario.

La riscossione del salario non può essere dimostrata soltanto con il conteggio mensi­le dello stipendio, la ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdet­ta o l'inoltro del credito nell'ambito della procedura fallimentare. Questi documenti so­no semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere garantita unicamente dall'assicurato.

Se i giustificativi presentati non permettono di stabilire chiaramente i salari effettiva­mente versati nel periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza di prove e il diritto all'ID deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determi­nante per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il gua­dagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno assicurato non sarebbe possibile (cfr. cifra marg. C2)."

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Nella già citata sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e quindi non è applicabile.

Nel caso affrontato nella sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI ed ha in particolare rilevato:

" (...)

4.1 Die Vorinstanz hat in ausführlicher und differenzierter Würdigung des Sachverhaltes festgestellt, dass der Versicherte die Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten im Rahmen seiner Tätigkeit für die Firma D.________ erfüllt hat. Insbesondere hat sie überzeugend dargelegt, die teilweise nur kurzen Zäsuren in der Lohnzahlung (Juni und Oktober 2004) über eine Zeitspanne von 17 Monaten berechtigten zur Annahme, der Versicherte sei zwar nicht durchgehend in der Lage gewesen, sich einen Lohn auszubezahlen, habe aber deshalb seine Tätigkeit für das Unternehmen nicht eingestellt. Andernfalls wäre er kaum in der Lage gewesen, sich anschliessend wieder einen Lohn auszurichten.

(...)

4.4 Schliesslich ändern auch allfällige anderslautende Kreisschreiben des seco nichts an diesem Ergebnis. Wenn auch das Gericht Verwaltungsweisungen bei seiner Entscheidung berücksichtigt, sofern diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmung zulassen, so ist es nicht an sie gebunden (BGE 132 V 121 E. 4.4 S. 125 mit Hinweisen). Eine Verwaltungsweisung, welche die Beitragszeit nur dann als erfüllt gelten lässt, wenn eine mindestens zwölfmonatige tatsächliche Lohnzahlung nachgewiesen ist, würde nicht der geltenden Praxis von BGE 131 V 444 entsprechen, so dass sie für die hier strittige Frage nicht massgebend wäre. (...)"

Al riguardo giova evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al tenore del testo precedente.

Ne discende, in applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra, che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.

In proposito giova rilevare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento dl salario non può essere formalmente dimostrato”.

Al riguardo il TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia, soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.

2.4. Nell’evenienza concreta l’assicurato, dall’ottobre 2004 al 20 giugno 2011 ha lavorato alle dipendenze della __________l quale gerente del __________ (cfr. doc. 2).

La __________, di cui l’assicurato era socio con una quota di fr. 19'000.-- e gerente con diritto di firma individuale, è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 17 giugno 2011 a far tempo dal 20 giugno 2011.

La procedura di fallimento è poi stata sospesa per mancanza di attivo __________ 2011 e nel __________ 2011 la società è stata radiata d’ufficio (cfr. estratto RC reperibile sul sito www.zefix.ch).

Il ricorrente ha richiesto di beneficiare di indennità di disoccupazione a partire dal 6 luglio 2011 (cfr. doc. II1; I; 29).

La Cassa gli ha negato il diritto alle prestazioni, in quanto nel termine quadro per il periodo di contribuzione di riferimento – 6 luglio 2009 - 5 luglio 2011 – non avrebbe adempiuto il periodo minimo di contribuzione, non avendo comprovato l’effettivo versamento a suo favore degli stipendi (cfr. doc. 29; II1).

L’assicurato, dal canto suo, ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione e in particolare il fatto di non aver provato di aver realmente ricevuto i salari. Egli, al riguardo, trasmettendo della documentazione, ha censurato l’affermazione della Cassa secondo cui non sarebbero stati pagati i contributi AVS per gli anni 2009, 2010, 2011 (cfr. doc. I).

2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF), con giudizio pubblicato DTF 131 V 444, ha stabilito che la sola condizione per ammettere l’esistenza di un periodo contributivo è l’esercizio di un’attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo previsto, mentre il pagamento effettivo del salario non può essere considerato quale presupposto indipendente per l’ammissione del periodo di contribuzione, ma quale indizio significativo ai fini delle determinazione dell’esercizio effettivo di un’attività dipendente.

Inoltre la nostra Massima Istanza, in una sentenza C 267/05 del 19 dicembre 2006 relativa a un assicurato socio di una Sagl con scopo la gestione di esercizi pubblici, in particolare di un ristorante, presso la quale era stato pure alle dipendenze in qualità di gerente del ristorante dall’agosto 2000 al 31 maggio 2004 e iscrittosi in disoccupazione dal 1° luglio 2004, al quale il diritto alle indennità era stato negato, non avendo reso verosimile il versamento effettivo del salario durante il termine quadro di contribuzione, ha deciso che le condizioni concernenti il periodo di contribuzione erano ossequiate.

Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni, ricordando, in virtù della DTF 131 V 444, che la prova del versamento del salario non è decisiva per quel che attiene alla prova dell’esercizio di un’attività lavorativa e che dall’assenza di estratti bancari o postali non può essere dedotta la mancata corresponsione dello stipendio - imponendosi una tale conclusione solo nel caso di totale rinuncia a una remunerazione -, ha rilevato che in quel caso di specie né i documenti agli atti, né le circostanze permettevano di concludere che l’assicurato avesse rinunciato al salario, per cui il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione per il solo motivo che il versamento effettivo del salario non era stato comprovato tramite, segnatamente, un documento bancario o postale non risultava fondato.

L’Alta Corte ha, inoltre, osservato che d’altronde sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale avevano considerato stabilito che quell’assicurato aveva lavorato presso la Sagl dall’agosto 2000 al 31 maggio 2004, come pure che tale fatto non era contestato e che i documenti agli atti non contenevano alcun elemento suscettibile di mettere in dubbio tale circostanza.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha, quindi, concluso che siccome in quel caso di specie il ricorrente non aveva rinunciato al suo salario, si doveva considerare che egli aveva effettivamente esercitato un’attività soggetta a contribuzione.

2.6. Nella presente evenienza dalle attestazioni di salario dell’assicurato relative ai mesi da giugno 2010 a marzo 2011 risulta un salario lordo di fr. 6'000.-- mensili (cfr. doc. 109-118).

Non sono, però, stati prodotti estratti bancari o postali da cui emerga il reale versamento degli stipendi a favore del ricorrente, né quest’ultimo ha preteso che il salario gli venisse bonificato su un suo specifico conto.

Per quanto concerne i contributi AVS, dalle carte processuali, da una parte, si evincono dei conteggi della cassa di compensazione allestiti dalla __________ Sagl con l’elenco dei propri dipendenti e i relativi salari. Per l’assicurato è stato indicato un reddito di fr. 91'200.-- per il 2009 e di fr. 76'266.25 per il 2010 (cfr. doc. 83; 84).

Dall’altra, risultano degli scoperti di fr. 13'804.65 per il 2009, di fr. 10'381.15 per il 2010 e di fr. 17'430.50 per il 2011 (cfr. doc. 3).

Inoltre il 17 gennaio 2012 la Cassa __________ ha emesso due decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS una per il 2009-2010 e una per il 2010-2011 (cfr. doc. B1; B2).

Nel marzo 2012 la Cassa ha allestito dei piani di pagamento rateali (cfr. doc. B1; B2).

Relativamente al 2010 nella dichiarazione d’imposta l’assicurato ha indicato un reddito da attività dipendente di fr. 74'776.-- (cfr. doc. 13a), dato ripreso dal “Certificato di salario” compilato il 31 marzo 2011 dalla __________. Sagl ma non firmato (cfr. doc. 14).

La notifica di tassazione afferente al 2009, quale reddito da attività dipendente principale dell’insorgente prevede, invece, la somma di fr. 82'378.-- (cfr. doc. 15i; 15e). Quale imposta cantonale sul reddito, in considerazione di un reddito imponibile di fr. 81'500.-- è stato, poi, fissato l’importo di fr. 4'669.40 (cfr. doc. 15f), mentre quale imposta federale diretta su un reddito imponibile di fr. 83'900.-- l’ammontare di fr. 1'351.95 (cfr. doc. 15d).

Nel caso di specie può restare aperta la questione di sapere se l’assicurato ha effettivamente o meno ricevuto i salari nel termine quadro di contribuzione.

In effetti la comprova del versamento degli stipendi sarebbe un indizio dell’esercizio dell’attività lavorativa, tuttavia non risulta decisiva (cfr. consid. 2.2.; 2.5.).

Conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.; 2.5.), inoltre, dall’assenza di estratti bancari o postali non può essere dedotta la mancata corresponsione dello stipendio - imponendosi una tale conclusione solo nel caso di totale rinuncia a una remunerazione.

In concreto non risulta alcun elemento che possa far ritenere che l’assicurato abbia rinunciato al salario.

Pertanto il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione per il solo motivo che il versamento effettivo del salario non è stato comprovato non risulta corretto.

Del resto la Cassa non ha contestato il fatto che l’assicurato nel termine quadro di contribuzione rilevante, e meglio dal 6 luglio 2009 al 20 giugno 2011 (cfr. doc. 2; estratto RC), allorché è stato decretato il fallimento della __________. Sagl, abbia lavorato presso quest’ultima quale gerente del __________.

Al contrario la parte resistente, nella decisione formale del 16 settembre 2011 e nella decisione su opposizione del 21 dicembre 2011, ha considerato questa circostanza come dato di fatto acquisito (cfr. doc. 29; II1 p.to 2).

Nemmeno vi sono agli atti indizi che possano far dubitare di tale circostanza.

In simili condizioni occorre concludere che l’insorgente, nel periodo determinante, ha effettivamente esercitato un’attività soggetta a contribuzione.

Alla luce di quanto qui sopra esposto la decisione su opposizione del 21 dicembre 2011 deve essere annullata e modificata nel senso che l'assicurato adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Gli atti sono retrocessi alla Cassa affinché esamini gli altri presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione.

2.7. Il TCA deve ancora sottolineare che esula dalla presente vertenza la questione relativa all'importo sul quale, se del caso, indennizzare l'assicurato.

Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

In virtù della legge e della giurisprudenza determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Al riguardo cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

In una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.

Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid. 2.3.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Spetterà, quindi, alla Cassa determinare con particolare attenzione, se sufficientemente definibile, l'importo del guadagno assicurato, assumendo tutti i mezzi di prova necessari (cfr. art. 43 LPGA; STCA 38.2008.4 del 23 giugno 2008 consid. 2.4.).

2.8. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 21 dicembre 2011 è annullata.

§ RI 1 adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

§§ Gli atti sono retrocessi alla Cassa CO 1 affinché esamini gli altri presupposti del diritto.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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