Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2012.47
Entscheidungsdatum
03.10.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2012.47-48

rs/sc

Lugano 3 ottobre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 30 luglio 2012 di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 18 giugno 2012 emanate da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 18 giugno 2012 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione dell'11 aprile 2012 (cfr. doc. 16=A2 inc. 38.2012.47) con la quale ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 1'295.10, corrispondenti a indennità di disoccupazione versate in troppo nel mese di febbraio 2012 (cfr. doc. A1 inc. 38.2012.47), rilevando quanto segue:

" (…)

Lei percepisce l'indennità di disoccupazione dal 1 luglio 2010. La sua indennità giornaliera ammonta a CHF 171.25.

L'Ufficio delle Misure di Bellinzona, in data 10 febbraio 2012, le ha riconosciuto le indennità giornaliere speciali per l'attività indipendente concernente il periodo dal 8 febbraio 2012 al 31 marzo 2012.

In data 20 febbraio 2012, il nostro ufficio le ha versato le indennità giornaliera speciali per il mese di febbraio 2012.

Il 22 marzo 2012, lei ci consegna il formulario IPA indicazioni della persona assicurata del mese di febbraio 2012, dove rileviamo che ha lavorato per la società __________.

Per questo motivo il nostro ufficio ha dovuto rivedere il pagamento per il periodo di controllo tenendo in considerazione il guadagno intermedio percepito presso il datore di lavoro."

(Doc. A1, inc. 38.2012.47)

1.2. Con ulteriore decisione su opposizione del 18 giugno 2012 la Cassa ha confermato la decisione del 17 aprile 2012 (cfr. doc. 14=A2 inc. 38.2012.48) con cui ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 2'285.10, corrispondenti a indennità di disoccupazione versate in troppo nel mese di marzo 2012 (cfr. doc. A1 inc. 38.2012.48), osservando che:

" (…)

Lei percepisce l'indennità di disoccupazione dal 1 luglio 2010. La sua indennità giornaliera ammonta a CHF 171.25.

L'Ufficio delle Misure di Bellinzona, in data 10 febbraio 2012, le ha riconosciuto le indennità giornaliere speciali per l'attività indipendente concernente il periodo dal 8 febbraio 2012 al 31 marzo 2012.

In data 23 marzo 2012, il nostro ufficio le ha versato le indennità giornaliere speciali per il mese di marzo 2012.

Il 30 marzo 2012, lei ci consegna il formulario IPA indicazioni della persona assicurata del mese marzo 2012, dove rileviamo che ha lavorato per la società __________.

Per questo motivo il nostro ufficio ha dovuto rivedere il pagamento per il periodo di controllo tenendo in considerazione il guadagno intermedio percepito presso il datore di lavoro."

(Doc. A1, inc. 38.2012.48)

1.3. Con tempestivi ricorsi del 30 luglio 2012 formulati in un unico atto RI 1 ha impugnato entrambe le decisioni su opposizione del 18 giugno 2012, facendo valere che:

" (…)

Mi sono state concesse 38 indennità speciali per avviare la mia attività indipendente, ma la CO 1 vuole CHF 2'285.10 e CHF 1'295.10 indietro perché sostiene che io le abbia percepite ingiustamente.

La motivazione dell'CO 1 per me non è comprensibile, e mi sento trattato ingiustamente. Mi piacerebbe poter esporre le mie motivazioni anche di persona, in quanto vorrei spiegare esattamente la mia situazione. In breve la mia motivazione:

Siccome la cassa che versa i contributi era a conoscenza della mia attività al 50% presso il mio datore di lavoro __________ (in quanto i miei conteggi AD vengono effettuati da quasi due anni con questo guadagno intermedio) non capisco come la cassa disoccupazione non abbia tenuto conto di ciò; per sfruttare appieno le indennità speciali avrei forse dovuto licenziarmi dal lavoro parziale? Come avrei potuto utilizzare le indennità speciali per il totale delle indennità accordate, visto che correttamente avevo indicato il 01 aprile come data di inizio dell'attività indipendente?

Il giorno 7 febbraio 2012 ho annunciato alla mia consulente URC __________ che dall'8 al 23 febbraio 2012 sarei stato assente per vacanze già programmate da mesi.

Malgrado avessi annunciato il periodo di vacanze anche al responsabile dell'Uma che mi ha contattato è stato deciso di far partire il diritto alle indennità speciali a partire da quella data.

Nel mio modo di vedere le cose ho inteso che le indennità speciali sarebbero iniziate dopo le mie vacanze.

In realtà ho poi scoperto che venivano conteggiate già a partire dall'8 febbraio perdendo così il diritto a fruire anche delle vacanze LADI accumulate.

In buona fede ho ipotizzato corretti gli importi che mi sono stati versati per i mesi di febbraio e marzo e ho utilizzato tali importi per l'acquisto di attrezzature di lavoro per l'avvio della mia attività indipendente.

Comprendo parzialmente la richiesta di restituzione per le indennità versate erroneamente dalla cassa, ma proprio in questo momento di costituzione della mia attività indipendente ciò mi mette in grave difficoltà e potrebbe compromettere l'avvio, già di per sé molto difficile. Oltretutto nei primi quindici giorni di aprile non ho potuto lavorare a seguito di malattia (varicella).

In conclusione ritengo che alla luce dei fatti segnalati l'importo versato potrebbe essere considerato a compensazione di vacanze non usufruite (dalla LADI) e dei giorni di indennità speciale ai quali avevo diritto ma che non ho potuto utilizzare.

In via sussidiaria, viste le difficoltà che mi imporrebbe la restituzione richiedo il condono totale, dell'importo che mi viene imposto da restituire." (Doc. I. inc. 38.2012.47-48)

1.4. La Cassa, con due distinte risposte del 3 settembre 2012 di analogo tenore, ha postulato la reiezione delle impugnative con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV inc. 38.2012.47; doc. IV inc. 38.2012.48).

1.5. L’assicurato si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie il 10 settembre 2012 (cfr. doc. VI inc. 38.2012.47; doc. VI inc. 38.2012.48).

1.6. Il 21 settembre 2012 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni da formulare riguardanti lo scritto del 10 settembre 2012 del ricorrente (cfr. doc. VIII inc. 38.2012.47).

1.7. Pendente causa questa Corte ha posto alla Cassa alcuni quesiti in relazione, in particolare, ai conteggi delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione spettanti all’assicurato concernenti i mesi di febbraio e marzo 2012 effettuati in un secondo tempo, e meglio il 10, rispettivamente il 17 aprile 2012 (cfr. doc. X inc. 38.2012.47).

La Cassa ha risposto il 24 ottobre 2012 allegando alcuni documenti (cfr. doc. XI + 1/6 inc. 38.2012.47).

1.8. L’assicurato ha preso posizione in merito all’accertamento esperito da questo Tribunale con scritto del 4 novembre 2012 (cfr. doc. XIII inc. 38.2012.47).

1.9. Il 15 novembre 2012 la parte resistente ha unicamente indicato che il calcolo del pagamento delle indennità dei mesi di febbraio e marzo 2012 è stato illustrato nello scritto del 24 ottobre 2012 (cfr. doc. XV inc. 38.2012.47).

1.10. Il doc. XV è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XVI inc. 38.2012.47).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Secondo l’art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può segnatamente ordinare la congiunzione delle istruttorie e decidere i ricorsi con una sola decisione.

Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro due decisioni su opposizione simili nel loro contenuto che pongono gli stessi temi giuridici e che sono state emesse entrambe dalla Cassa, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali sono dunque congiunte e decise con un'unica sentenza (cfr. STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

Nel merito

2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 1'295.10, corrispondente a parte delle indennità di disoccupazione percepite nel mese di febbraio 2012 e la somma di fr. 2'285.10 relativa a parte delle indennità di disoccupazione percepite nel mese di marzo 2012.

2.4. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.5. L’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.

Giusta il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;

b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non sono invalidi (art. 8 LPGA).

Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).

L'art. 23 cpv. 1 LADI stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

Secondo, poi, l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).

Giova, inoltre, rilevare che con giudizio del 1° febbraio 1999, pubblicato in DTF 125 V 42, l’Alta Corte, a proposito del computo, nel guadagno assicurato, delle indennità di vacanza, versate percentualmente con il salario, ha decretato che, sebbene costituiscano salario determinante ai sensi della LAVS, non ne fanno parte. Una prassi differente favorirebbe infatti, senza motivo alcuno, l'assicurato che percepisce queste indennità rispetto a colui che fa valere effettivamente il proprio diritto alle vacanze. Tuttavia è necessario stabilire quanti giorni di vacanza vengono indennizzati nell'ambito di tali compensazioni finanziarie rispetto al periodo di contribuzione che occorre prendere in considerazione. Ne consegue che l'indennità per vacanze assegnata sotto forma di supplemento di salario dev'essere ritenuta nel calcolo del guadagno assicurato per i mesi in cui il diritto alle vacanze è stato effettivamente esercitato.

Con le sentenze C 12/99 del 18 giugno1999, pubblicata in DLA 2000 N. 7 pag. 33, e C 256/99 del 16 marzo 2000 la nostra Massima Istanza ha, poi, deciso che anche contestualmente al guadagno intermedio le indennità per vacanze percepite oltre al salario orario o mensile vanno aggiunte a quest’ultimo soltanto per i mesi in cui l’assicurato fa valere concretamente il proprio diritto alle vacanze, con le medesime modalità applicate per fissare il guadagno assicurato.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_571/2007 del 19 febbraio 2008 consid. 1.2. e STFA C 142/02 del 27 gennaio 2004 consid. 3.3.; 3.4.

2.6. L’art. 71a LADI, relativo al sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa indipendente, prevede che l'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività. (cpv. 1)

Per questa categoria di assicurati l'assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita, l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di compensazione. (cpv. 2)

Giusta l’art. 71b LADI, relativo ai presupposti del diritto, gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'articolo 71a capoverso 1 se:

a. senza colpa propria, sono disoccupati;

b. …

c. hanno almeno 20 anni e

d. presentano un progetto schematico di attività lucrativa

indipendente, economicamente sostenibile e duratura.

Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un'organizzazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 20064 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall'articolo 71a capoverso 2. (cpv. 2)

Durante la fase di progettazione l'assicurato non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi giusta l'articolo 17. (cpv. 3)

L’art. 95a OADI sancisce che per fase di progettazione si intende il lasso di tempo necessario all'assicurato per pianificare e preparare un'attività lucrativa indipendente. Detta fase di progettazione inizia con l'autorizzazione della domanda e termina dopo la riscossione delle indennità giornaliere accordate in virtù dell’articolo 95b.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2009 ai punti K1 e K13 relativi al “Sostegno a un’attività indipendente Art. 71a-71d LADI” enuncia che:

" QUALI MEZZI METTE A DISPOSIZIONE L’ASSICURAZIONE E

QUAL È L’OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO?

Principio

K1 L’assicurazione sostiene gli assicurati che intendono intraprendere un’attività lucrativa indipendente:

· versando loro indennità giornaliere (variante 1) nella fase di progettazione dell’attività, oppure

· accordando una garanzia contro i rischi di perdite o assumendo i costi dell’analisi di un microcredito (variante 2), oppure

· combinando questi due tipi di prestazioni (variante 3).

(…)

L’ASSICURATO HA DIRITTO ALLE INDENNITÀ PER IL

SOSTEGNO A UN’ATTIVITÀ INDIPENDENTE SE CONSEGUE UN

GUADAGNO INTERMEDIO (GI)?

K13 Per guadagno intermedio si intende in questo caso un’attività lucrativa dipendente che non ha nulla a che vedere con il progetto di attività indipendente.

Se un assicurato che consegue un GI presenta una domanda di indennità per il sostegno a un’attività indipendente, la sua richiesta può essere accettata se gli altri presupposti del diritto sono adempiuti. Spetta tuttavia al servizio competente determinare se il GI non ostacola la progettazione dell’attività indipendente.

L’indennità per il sostegno a un’attività indipendente continua a essere determinata in funzione dell’idoneità al collocamento generale dell’assicurato. Quale guadagno intermedio la cassa prende in considerazione il reddito proveniente dall’attività lucrativa dipendente.

_ Esempio

Un assicurato è iscritto alla disoccupazione al 100%. La sua indennità ammonta a fr. 180.-.

Egli consegue un GI lavorando 2 giorni a settimana in un supermercato. L’assicurato chiede di poter beneficiare delle indennità a titolo di sostegno a un’attività indipendente pur continuando a percepire un GI. Durante la fase di progettazione, la cassa gli versa le indennità giornaliere normali dopo aver dedotto il suo GI, conformemente all’articolo 24 LADI.”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

2.7. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, iscrittosi in disoccupazione il 1° giugno 2010, dal 1° luglio 2010 (cfr. doc. 1; 2 inc. 38.2012.47) ha percepito delle indennità di disoccupazione calcolate tenendo conto di un guadagno assicurato di fr. 4’645.--, nonché, per i mesi da luglio 2010 a gennaio 2012, di un guadagno intermedio conseguito quale gessatore-intonacatore-pittore presso __________ (cfr. doc. 2, 4; 5; 8 inc. 38.2012.47).

L’Ufficio delle misure attive, con decisione del 10 febbraio 2012, ha concesso all’assicurato 38 indennità giornaliere speciali ai sensi degli art. 71a segg. LADI dall’8 febbraio al 31 marzo 2012 per la fase di pianificazione del suo progetto “Attività di ristrutturazione” (cfr. doc. 9 inc. 38.2012.47).

Dal conteggio relativo al mese di febbraio 2012 allestito dalla Cassa il 21 febbraio 2012 emerge che al ricorrente, il quale durante tale periodo ha effettuato 14 giorni di vacanza, sono stati indennizzati 16 giorni controllati per un totale di fr. 2'806.25 netti (cfr. doc. 10 inc. 38.2012.47).

Dal conteggio del 23 marzo 2012 afferente al mese di marzo 2012 risulta, invece, che sono stati indennizzati 22 giorni controllati per una somma complessiva di fr. 3'858.55 netti (cfr. doc. 10 inc. 38.2012.48).

Nell’Attestato di guadagno intermedio del mese di febbraio 2012 l’Impresa __________, il 2 marzo 2012, ha indicato che l’insorgente ha lavorato 4 ore al giorno nei giorni 1, 2, 3, 24, 27, 28 e 29 febbraio 2012 per 28 ore totali, come pure che dal 6 al 23 era in vacanza. (cfr. doc. 12 inc. 38.2012.47).

Nell’Attestato di guadagno intermedio del mese di marzo 2012 il datore di lavoro, il 3 aprile 2012, ha precisato che l’assicurato ha lavorato 4 ore al giorno per l’intero mese per complessive 84 ore (cfr. doc. 12 inc. 38.2012.48).

Il salario orario di base corrisponde per entrambi i mesi a fr. 27.-- (cfr. doc. 12 inc. 38.2012.47 e doc. 12 inc. 38.2012.48).

La Cassa, il 10, rispettivamente il 17 aprile 2012, ha conseguentemente emesso dei nuovi conteggi delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione spettanti al ricorrente nei mesi di febbraio e marzo 2012, computando il guadagno intermedio conseguito nei due mesi, nonché per il mese di febbraio 2012 l’indennità per vacanze [fr. 2'428.15 (fr. 847.55 guadagno intermedio + fr. 1'580.60 indennità per vacanze) per il mese di febbraio 2012 e fr. 2'542.70 guadagno intermedio per il mese di marzo 2012; cfr. doc. 15 inc. 38.2012.47; doc. 13 inc. 38.2012.48; doc. XI inc. 38.2012.47].

La parte resistente ha così stabilito che l’assicurato aveva in realtà diritto a indennità giornaliere nel mese di febbraio 2012 pari a fr. 1'511.15 netti e nel mese di marzo 2012 corrispondenti a fr. 1'573.45 netti (cfr. doc. 15 inc. 38.2012.47; doc. 13 inc. 38.2012.48).

La Cassa, l’11 aprile 2012, ha pertanto emanato una decisione di restituzione di fr. 1'295.10 per il mese di febbraio 2012 [fr. 2'806.25 indennità percepite (cfr. doc. 10 inc. 38.2012.47) – fr. 1'511.15 indennità di diritto (cfr. doc. 15 inc. 38.2012.47)] che è stata confermata con decisione su opposizione del 18 giugno 2012 (cfr. doc. 16=A2 inc. 38.2012.47; doc. A1 inc. 38.2012.47; consid.1.1.).

Il 17 aprile 2012 la Cassa ha emesso un’ulteriore decisione di restituzione per il mese di marzo 2012 di fr. 2'285.10 [fr. 3'858.55 indennità percepite (cfr. doc. 10 inc. 38.2012.48) – fr. 1'573.45 indennità di diritto (cfr. doc. 13 inc. 38.2012.48); cfr. doc. 14=A2 inc. 38.2012.48].

Il contenuto di tale provvedimento è stato ribadito con decisione su opposizione del 18 giugno 2012 (cfr. doc. A1 inc. 38.2012.47; consid.1.1.).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. consid. 2.16.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

Pertanto ai fini della soluzione della presente vertenza risulta irrilevante il fatto che la Cassa, come sostenuto dall’assicurato (cfr. doc. I) e come del resto si evince dai conteggi delle indennità di disoccupazione relativi al periodo luglio 2010 - gennaio 2012 (cfr. doc. 8 inc. 38.2012.47), fosse al corrente della sua attività presso __________ al 50%, come pure il motivo per il quale per i mesi di febbraio e marzo 2012 la stessa, prima di versare le indennità giornaliere speciali al ricorrente, non abbia atteso gli Attestati di guadagno intermedio o perlomeno non abbia chiesto ragguagli circa la continuazione di tale attività.

Come visto sopra (cfr. consid. 2.6.), è possibile riconoscere il diritto a indennità speciali ai sensi degli art. 71a segg. LADI, anche ad un assicurato che beneficia di un guadagno intermedio. Il guadagno intermedio va, tuttavia, sempre computato nel calcolo dell’ammontare delle indennità a cui l’assicurato ha diritto.

In concreto, perciò, il guadagno intermedio conseguito presso __________ nei mesi di febbraio e marzo 2012 (cfr. doc. 12 inc. 38.2012.47; doc. 12 inc. 38.2012.48) doveva essere considerato nella determinazione dell’entità delle indennità giornaliere speciali.

Inoltre, ritenuto, da una parte, che secondo la giurisprudenza federale le indennità per vacanze percepite oltre al salario orario o mensile vanno aggiunte al guadagno intermedio soltanto per i mesi in cui l’assicurato ha effettivamente beneficiato delle vacanze (cfr. consid. 2.5.), dall’altra, che nel caso di specie l’assicurato nel mese di febbraio 2012 ha effettuato 14 giorni di vacanza (cfr. doc. 10 e 12 inc. 38.2012.47), per il mese di febbraio 2012 al guadagno intermedio andava aggiunto l’importo corrispondente alla relativa indennità per vacanze.

Omettendo di tener conto del guadagno intermedio conseguito nei mesi di febbraio e marzo 2012, nonché dell’indennità per vacanze relativa al mese di febbraio 2012 in cui l’assicurato ha usufruito di 14 giorni di vacanza, la Cassa ha commesso un errore manifesto.

La rettifica dei relativi conteggi iniziali delle indennità di disoccupazione riveste, d’altronde, un’importanza particolare.

Il ricorrente, da un profilo oggettivo, ha perciò effettivamente percepito a torto parte delle indennità giornaliere speciali afferenti ai mesi di febbraio e marzo 2012 che deve essere rimborsata.

2.9. Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

Dal conteggio relativo al mese di febbraio 2012 allestito dalla Cassa il 21 febbraio 2012 emerge che il guadagno assicurato del ricorrente ammonta a fr. 4'645.--. Durante tale periodo l'assicurato ha effettuato 14 giorni di vacanza. Al ricorrente sono stati indennizzati 16 giorni controllati per un totale lordo di fr. 2'740.--[fr. 171.25 indennità giornaliera (80% - art. 22 cpv. 1 LADI - di fr. 4'645.-- : 21,7 - art. 40a OADI ) x 16 giorni; cfr. doc. 10 inc. 38.2012.47].

Da tale somma sono stati dedotti i contributi sociali e aggiunti gli assegni per i figli, ottenendo un importo netto versato al ricorrente di fr. 2'806.25 netti (cfr. doc. 10 inc. 38.2012.47).

Dal conteggio del 23 marzo 2012 afferente al mese di marzo 2012 risulta, invece, che sono stati indennizzati 22 giorni controllati per una somma complessiva lorda di fr. 3'767.50 (fr. 171.25 x 22 giorni), da cui sono stati decurtati gli oneri sociali e a cui sono stati sommati gli assegni per i figli. All’assicurato è stato corrisposto l’ammontare netto di fr. 3'858.55 netti (cfr. doc. 10 inc. 38.2012.48).

A seguito dell’inoltro degli Attestati di guadagno intermedio per i mesi di febbraio e marzo 2012 (cfr. doc. 12 inc. 38.2012.47; doc. 12 inc. 38.2012.48), la Cassa, il 10, rispettivamente il 17 aprile 2012, ha conseguentemente emesso dei nuovi conteggi delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione spettanti al ricorrente nei mesi di febbraio e marzo 2012, computando il guadagno intermedio conseguito nei due mesi, nonché l’indennità per vacanze per il mese di febbraio 2012 [fr. 2'428.15 (fr. 847.55 guadagno intermedio + fr. 1'580.60 indennità per vacanze per il mese di febbraio 2012) e fr. 2'542.70 guadagno intermedio per il mese di marzo 2012; cfr. doc. 15 inc. 38.2012.47; doc. 13 inc. 38.2012.48; XI inc. 38.2012.47].

La parte resistente ha così stabilito che l’assicurato aveva in realtà diritto nel mese di febbraio 2012 a 9,7 indennità giornaliere indennizzabili per fr. 1'661.15 lordi, pari a fr. 1'511.15 netti (cfr. doc. 15 inc. 38.2012.47) e nel mese di marzo 2012 a 10,1 indennità giornaliere indennizzabili per fr. 1'729.65 lordi, corrispondenti a fr. 1'573.45 netti (cfr. doc. 13 inc. 38.2012.48).

Pendente causa questa Corte ha interpellato la Cassa in merito ai conteggi delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione spettanti al ricorrente nei mesi di febbraio e marzo 2012, in particolare invitandola a specificare i calcoli effettuati in un secondo tempo, il 10, rispettivamente il 17 aprile 2012 concernenti la restituzione (cfr. doc. X).

Il 24 ottobre 2012 la parte resistente ha risposto:

" Mese di febbraio 2012

Primo pagamento con valuta 21 febbraio 2012

Giorni indennizzati 16 di cui 14 di vacanza (06.02.12 – 23.02.12)

IG 171.25 x 16 = 2'740.00

Secondo pagamento con valuta 1’ aprile 2012

Giorni indennizzati 21 di cui 14 di vacanza (06.02.12 – 23.02.12)

Guadagno intermedio preso in considerazione CHF 847.56

Il guadagno orario computabile è stato calcolato sulla base dei dati forniti sul modulo “attestato di guadagno intermedio”

Salario base CHF 27.--

Indennità per festivi 3.5%

Indennità di vacanze 10.63%

Tredicesima 8.33%

(allegata tabella calcolo 1)

Guadagno orario computabile CHF 30.27 x 28 ore prestate = CHF 847.56

All’importo di guadagno intermedio è stata aggiunta la parte d’indennità di vacanza corrispondente a CHF 1'580.60.

(allegata tabella calcolo indennità di vacanza in caso di guadagno intermedio 2, 3, 4)

Circolare ID:

C125 Il guadagno intermedio è calcolato in genere sulla totalità del guadagno realizzato durante un periodo di controllo. Esso comprende il salario di base, le indennità per giorni festivi e altri elementi costitutivi del salario a cui l’assicurato ha diritto, come la tredicesima mensilità, le gratifiche, le provvigioni, le indennità di residenza e di rincaro, le indennità per il lavoro notturno, domenicale, a squadre e per i servizi di picchetto se tali supplementi sono normalmente versati all’assicurato a causa dell’attività esercitata. L’indennità di vacanza versata in più del salario di base è computata come guadagno intermedio soltanto quando l’assicurato prende effettivamente le sue vacanze (cfr. cifra marg. C149 segg.).

Principio: l’indennità di vacanze è dedotta dal guadagno intermedio computabile. L’indennità di vacanze acquisita è computata come guadagno intermedio solo al momento in cui l’assicurato prende le sue vacanze.

In totale il guadagno intermedio lordo ammonta a CHF 2'428.15 (CHF 847.55 + CHF 1'580.60)

Calcolo:

Indennità giornaliera IG 171.25

Guadagno possibile nel mese 3'596.25 diritto compensazione

Guadagno assicurato 4'645.00 :

Media giorni lavorativi annui 21.70 X

Giorni di controllo del mese 21.00 =

Guadagno con compensazione 4'495.16

Guadagno intermedio 2'428.15 =

Differenza 100% 2'067.01

Differenza 80% 1'653.61 :

Giorni usufruiti nel mese diff.80%:IG 9.7

Mese di marzo 2012

Primo pagamento con valuta 23 marzo 2012

Giorni indennizzati 22

IG 171.25 x 22 = 3'767.50

Secondo pagamento con valuta 17 aprile 2012

Giorni indennizzati 22

Guadagno intermedio preso in considerazione CHF 2'542.70

Il guadagno orario computabile è stato calcolato sulla base dei dati forniti sul modulo “attestato di guadagno intermedio”

Salario base CHF 27.--

Indennità per festivi 3.5%

Indennità di vacanze 10.63%

Tredicesima 8.33%

(allegata tabella calcolo 1)

Guadagno orario computabile CHF 30.27 x 84 ore prestate = CHF 2'542.68

Calcolo:

Indennità giornaliera IG 171.25

Guadagno possibile nel mese 3'767.50 diritto compensazione

Guadagno assicurato 4'645.00 :

Media giorni lavorativi annui 21.70 X

Giorni di controllo del mese 22.00 =

Guadagno con compensazione 4'709.22

Guadagno intermedio 2'542.70 =

Differenza 100% 2'166.52

Differenza 80% 1'733.21 :

Giorni usufruiti nel mese diff.80%:IG 10.1

In merito alle vacanze svolte dall’assicurato durante il mese di febbraio 2012 i giorni sono stati considerati quali tali (giorni di vacanza), infatti sono stati registrati 14 giorni con esonero dal controllo, l’aver usufruito dei giorni di vacanza e il conseguimento di un guadagno intermedio ha portato la cassa a calcolare l’indennità di vacanza acquisita presso il datore di lavoro e computata come guadagno intermedio (CHF 1'580.60).” (Doc. XI)

Nell’Allegata Tabella 1 è stato calcolato il guadagno orario conseguito dall’assicurato presso __________ nei mesi di febbraio e marzo 2012 come segue:

" Composizione del guadagno orario

Guadagno orario di base CHF 27.00

Indennità per festivi % 3.50

Indennità di vacanze % 10.63

Tredicesima % 8.33

Guadagno orario totale CHF 33.49

Indennità di vacanze CHF 3.22

Guadagno orario computabile CHF 30.27” (Doc. XI1)

Dalla Tabella 2 concernente il calcolo dell’indennità di vacanze in caso di guadagno intermedio per il mese di febbraio 2012 si evince che, tenendo conto di un’indennità di vacanze oraria di fr. 3.22, l’indennità in relazione ai 14 giorni di vacanza di cui ha beneficiato l’assicurato nel mese di febbraio 2012 è pari a fr. 1'580.60 (cfr. doc. XI2).

2.10. Attentamente esaminati i calcoli effettuati dalla Cassa il 10 e il 17 aprile 2012 (cfr. doc. 15 inc. 38.2012.47; doc. 13 inc. 38.2012.48) facendo riferimento agli Attestati di guadagno intermedio relativi ai mesi di febbraio e marzo 2012 (cfr. doc. 12 inc. 38.2012.47, doc. 12 inc. 38.2012.48), nonché alle spiegazioni fornite dalla parte resistente pendente causa (cfr. doc. XI + allegati inc. 38.2012.47), il TCA, ritenuto peraltro che, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), le indennità di vacanza ottenute nell'ambito di un guadagno intermedio vengono aggiunte a quest'ultimo soltanto quando l'assicurato fa valere concretamente il proprio diritto alle vacanze, con le medesime modalità applicate per fissare il guadagno assicurato (è necessario stabilire quanti giorni di vacanza vengono indennizzati nell'ambito di tali compensazioni finanziarie rispetto al periodo di contribuzione che occorre prendere in considerazione), non ha motivi per mettere in dubbio la correttezza dei conteggi.

Il ricorrente non ha, del resto, sollevato obiezioni specifiche al riguardo. Egli si è limitato a ribadire che nella busta paga di febbraio 2012 ha ricevuto fr. 1'506.80, di cui fr. 285.15 per le vacanze (cfr. doc. XIII).

A tale proposito va ribadito che l’indennità di vacanze nell’ambito dell’assicurazione disoccupazione è di regola dedotta dal guadagno intermedio computabile. L’indennità di vacanze acquisita è, infatti, computata come guadagno intermedio solo al momento in cui l’assicurato prende le sue vacanze (cfr. consid. 2.5.; STFA C 256/99 del 16 marzo 2000).

Ne discende che l’assicurato per il mese di febbraio 2012, in considerazione del guadagno intermedio ottenuto presso __________ di fr. 847.55 (fr. 30.27 x 28 ore; cfr. doc. XI1; XI; 12 inc. 38.2012.47) al quale è stata aggiunta l’indennità per vacanze per il mese di febbraio 2012 di fr. 1'580.60 in relazione ai 14 giorni di vacanza effettuati (cfr. doc. XI1; XI; 12 inc. 38.2012.47), aveva diritto a indennità giornaliere speciali di complessivi fr. 1'511.15 netti invece di fr. 2'806.25 (cfr. doc. 10; 15 inc. 38.2012.47).

Per il mese di marzo 2012, computando un guadagno intermedio di fr. 2'542.70 (fr. 30.27 x 84 ore; cfr. doc. XI1; XI inc. 38.2012.47; doc. 12 inc. 38.2012.48), egli aveva diritto a fr. 1'573.45 netti invece di fr. 3'858.55 (cfr. doc. 10; 13 inc. 38.2012.48).

Di conseguenza gli importi di fr. 1'295.10 (fr. 2'806.25 indennità ricevute - fr. 1'511.15 indennità di diritto per febbraio 2012) e di fr. 2'285.10 (fr. 3'858.55 indennità ricevute - fr. 1'573.45 indennità di diritto per marzo 2012) chiesti in restituzione a titolo di indennità giornaliere speciali percepite indebitamente nei mesi di febbraio e marzo 2012 si rivelano corretti.

2.11. Il ricorrente ha fatto valere che durante i colloqui con l’URC e con l’UMA nessuno gli avrebbe detto che non poteva lavorare presso __________ durante il periodo in cui beneficiava di indennità giornaliere speciali e che nessuno l’ha informato del suo errore consistente nel conseguire un guadagno intermedio (cfr. doc. VI inc. 38.2012.47).

In proposito giova, dapprima, osservare che all’assicurato, nonostante l’UMA avesse accolto per il periodo 8 febbraio – 31 marzo 2012 la sua richiesta di beneficiare di indennità giornaliere speciali (cfr. doc. 9 inc. 38.2012.47), non era precluso lo svolgimento (in concreto la continuazione, cfr. consid. 2.7.) di un’attività lucrativa dipendente senza connessioni con il progetto di attività indipendente che gli permetteva di conseguire un guadagno intermedio (cfr. consid. 2.6.).

Va, quindi, piuttosto verificato se la non conoscenza delle ripercussioni del conseguimento del guadagno intermedio sull’entità delle indennità giornaliere speciali possa costituire nella presente evenienza un valido motivo per non richiedere all’assicurato il rimborso delle somme di fr. 1'295.10 e di fr. 2'285.10.

L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

2.12. In concreto, anche volendo considerare che è stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (ipotesi in ogni caso scarsamente verosimile nella misura in cui il ricorrente, siccome percepiva un guadagno intermedio già nei mesi precedenti il febbraio 2012 con influsso sul’entità delle indennità di disoccupazione erogategli - cfr. doc. 8 inc. 38.2012.47 -, doveva sapere che il guadagno intermedio avrebbe avuto ripercussioni anche sull’ammontare delle indennità giornaliere speciali o comunque, in caso di dubbio, avrebbe dovuto chiedere ragguagli specifici all’amministrazione, eventualità che non risulta dagli atti.), ciò non implica automaticamente che all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).

La violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA va equiparata, secondo il TFA, al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Un’informazione sbagliata fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

  1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

  2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

  3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

  4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

  5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:

" (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies. , Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242)."

Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

2.13. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non sarebbe comunque soddisfatto il presupposto secondo cui la mancata informazione deve avere indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

Considerando che un importante principio del diritto delle assicurazioni sociali è l'obbligo della riduzione del danno (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA del 6 gennaio 2004 nella causa H., C 213/03), non si vede in cosa possa essere consistito il comportamento pregiudizievole assunto dall’insorgente.

La conoscenza o meno delle conseguenze dell’ottenimento di un guadagno intermedio in un determinato mese sull’ammontare delle indennità giornaliere speciali non deve avere effetti sul comportamento che l'assicurato è tenuto ad adottare.

L'atteggiamento dell'assicurato non poteva, infatti, essere diverso a seconda che sapesse o meno che il conseguimento di un guadagno intermedio in un mese in cui gli venivano erogate indennità giornaliere speciali avrebbe avuto un influsso sull’entità di queste ultime. Egli doveva, in effetti, comunque fare il suo possibile per ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Di transenna va rilevato che il TFA in una sentenza C 18/03 del 13 febbraio 2004, concernente l'inidoneità al collocamento di un'assicurata che voleva dedicarsi completamente a un'attività in proprio e la negazione del diritto a indennità speciali ai sensi dell'art. 71a LADI, in quanto la fase di progettazione dell'attività lucrativa indipendente era già stata attuata, ha deciso che anche nell'ipotesi in cui la consulente del personale dell'assicurata le avesse effettivamente rilasciato un'informazione erronea, ovvero di poter richiedere delle indennità speciali retroattivamente, la buona fede dell'assicurata non doveva essere tutelata, poiché essa non aveva comunque adottato alcuna disposizione particolare confidando nell'indicazione ricevuta dall'amministrazione.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2011.81 del 10 dicembre 2012 consid. 2.14., 2.15.

2.14. L’assicurato ha indicato che gli piacerebbe poter esporre le sue motivazioni anche di persona, in quanto vorrebbe spiegare esattamente la sua situazione (cfr. doc. I; VI).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente dichiarato che vorrebbe esporre le sue motivazioni anche di persona (cfr. doc. I).

Del resto, la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il proprio giudizio, di modo che l’audizione dello stesso si rivela superflua.

2.15. Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta ragione la Cassa ha ordinato al ricorrente la restituzione degli importi di fr. 1'295.10 e di fr. 2'285.10, corrispondenti a parte delle indennità di disoccupazione versategli nel mese di febbraio 2012, rispettivamente nel mese di marzo 2012.

La decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

2.16. RI 1 nel ricorso ha postulato, in via sussidiaria, il condono degli importi da restituire (cfr. doc. I inc. 38.2012.47, doc. I inc. 38.2012.48).

In proposito giova segnalare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nel caso di specie le decisioni su opposizione impugnate si limitano a confermare l’ordine di restituzione di parte delle indennità di disoccupazione ricevute nei mesi di febbraio e marzo 2012 emesse l’11 e il 17 aprile 2012 (cfr. doc. A1 inc. 38.2012.47; doc. A1 inc. 38.2012.48).

La questione del condono esula, dunque, in ogni caso dalla presente causa.

Per costante giurisprudenza è possibile pronunciare una decisione solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

In simili condizioni gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, dopo che le decisioni su opposizione impugnate saranno cresciute in giudicato, sottoponga la domanda di condono al servizio cantonale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Le procedure ricorsuali 38.2012.47 e 38.2012.48 sono congiunte.

  2. I ricorsi, in quanto ricevibili, sono respinti.

Gli atti sono trasmessi alla Cassa affinché, dopo la crescita in giudicato delle decisioni di restituzione, sottoponga la domanda di condono al servizio cantonale.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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