Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2012.44
Entscheidungsdatum
19.11.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2012.44

rs/DC/sc

Lugano 19 novembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 agosto 2012 di

RI 1

contro

la decisione incidentale del 2 agosto 2012 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con sentenza 38.2012.42 del 26 luglio 2012 questa Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione formale del 18 luglio 2012 con cui la Sezione del lavoro l’aveva sospesa per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere iniziato il programma d’occupazione temporanea presso l’Associazione __________ nella sede di __________ assegnatole il 24 gennaio 2012 per il periodo febbraio - maggio 2012.

Il TCA ha, inoltre, ritenuto irricevibile l’istanza di sospendere l’esecuzione della sospensione fino all’emanazione di un giudizio del Tribunale al riguardo, essendo prematura, visto che l’amministrazione non aveva ancora emesso una decisione su opposizione.

Gli atti sono, in ogni caso, stati trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esaminasse l'opposizione dell'assicurata e si pronunciasse immediatamente sulla richiesta della stessa di sospendere l'esecuzione della decisione del 18 luglio 2012.

Il giudizio del TCA è stato impugnato dinanzi al Tribunale federale con ricorso del 29 luglio 2012, timbro postale del 30 luglio 2012 (cfr. doc. B7; VI).

1.2. La Sezione del lavoro, con decisione incidentale del 2 agosto 2012, ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione del 18 luglio 2012 relativa alla sanzione di 21 giorni per mancata partecipazione a un programma occupazionale (cfr. doc. III/bis = doc. 1).

1.3. Contro la decisione incidentale del 2 agosto 2012 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere, in particolare, che mentre attende l’esito dell’impugnativa contro la sospensione del diritto alle indennità, non ha alcuna altra fonte di reddito e precisando che l’assistenza sociale non eroga prestazioni alle persone sospese dal diritto alla disoccupazione.

La medesima ha, inoltre, asserito, da un lato, che il denaro afferente alle indennità di disoccupazione corrisponde a un’assicurazione per la quale i dipendenti hanno già contribuito. Dall’altro, che allorché una sanzione eccede il totale del diritto di una persona, la stessa dovrebbe essere immediatamente sospendibile e che nel suo caso si tratta di una sospensione di 21 giorni quando le indennità restanti erano 19.

La ricorrente ha, poi, indicato che la penalità di 21 giorni non è in relazione al rifiuto di partecipare al programma d’occupazione presso __________, in quanto per questo motivo era già stata sanzionata per 4 giorni in febbraio.

La stessa ha precisato che al contrario tale penalità risulta dal suo rifiuto di presentarsi presso un medico psichiatra.

L’assicurata ha osservato che il programma occupazionale assegnato presso Caritas non corrispondeva a quello accordato in consulenza con l’URC presso l’__________ che lei aveva accettato, comunicando invece un’avversione per quello presso __________.

La medesima pretende che l’URC abbia un obbligo di consulenza nei suoi confronti e che non possa assegnarle qualsiasi tipo di impiego senza consulenza o contro accordo.

A mente dell’insorgente le condizioni di impiego dei programmi occupazionali temporanei costituiscono lavoro forzato o schiavitù in chiaro contrasto con la Convenzione dei Diritti dell’Uomo (art. 4).

La ricorrente ha, infine, rilevato che il caso su cui si è pronunciata la Sezione del lavoro con decisione incidentale era già oggetto di ricorso al Tribunale federale contro la sentenza del 26 luglio 2012 emanata dal TCA e che un tribunale inferiore non si può ritenere competente a emettere una decisione a seguito di un ricorso relativo a una tematica sulla quale si è già pronunciato con giudizio formale un tribunale superiore (cfr. doc. I).

1.4. La Sezione del lavoro, in risposta del 13 agosto 2012, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, per quanto ricevibile, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. Con sentenza 8C_584/2012 del 17 ottobre 2012, pervenuta a questa Corte il 29 ottobre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto il ricorso dell’assicurata interposto contro il giudizio emesso dal TCA il 26 luglio 2012 inammissibile, poiché non ha versato l’anticipo spese nel termine suppletorio impartitole (cfr. doc. VI).

1.6. Il 5 novembre 2012 il Presidente del TCA ha ordinato l’intimazione della risposta di causa alla ricorrente e ha fissato un termine di dieci giorni alle parti per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VII).

1.7. L’assicurata ha trasmesso uno scritto il 6 novembre 2012, al quale ha allegato copia di due sue lettere del 1° e 30 ottobre 2012 inviate al Tribunale federale (cfr. doc. VIII; A1-2).

1.8. I doc. VIII e A1-2 sono stati trasmessi per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. IX).

1.9. L’amministrazione ha inviato copia dello scritto del 6 novembre 2012 indirizzato all’assicurata con cui, a seguito dell’emanazione da parte dell’Alta Corte della sentenza del 17 ottobre 2012, le ha comunicato la riattivazione della procedura d’opposizione relativa alla sanzione di 21 giorni sospesa con decisione incidentale dell’8 agosto 2012 e le ha fissato un termine di quindici giorni per produrre un’opposizione debitamente firmata e motivata, come pure per trasmettere ogni eventuale documentazione utile a sostegno delle sue allegazioni (cfr. doc. X).

1.10. Il Tribunale federale ha inviato al TCA per conoscenza una sua comunicazione destinata alla ricorrente a seguito dello scritto di quest’ultima del 30 ottobre 2012, con cui è stata resa attenta al fatto che, secondo l’art. 61 LTF, le sentenze del tribunale federale acquistano forza di cosa giudicata il giorno in cui sono pronunciate. All’assicurata è stato, inoltre, indicato, da una parte, che le sentenze dell’Alta Corte non possono più essere impugnate con rimedi giuridici ordinari, dall’altra, che al riguardo non poteva più essere scambiata alcuna corrispondenza (cfr. doc. XI).

1.11. Il 7 novembre 2012 la ricorrente ha inviato un ulteriore scritto al quale ha annesso copia di alcune sue lettere indirizzate al Tribunale federale e alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XII; B1-8).

1.12. I doc. XII e B1-8 sono stati trasmessi alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XIII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

Contro le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione bensì del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. U.Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 52, n. 29-30).

A ragione, pertanto, l’assicurata ha impugnato la decisione incidentale del 2 agosto 2012 emessa dalla Sezione del lavoro direttamente davanti al TCA.

Nel merito

2.3. Questo Tribunale è chiamato a stabilire soltanto se a ragione o meno la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di sospendere l’esecuzione della decisione del 18 luglio 2012 relativa alla sanzione di 21 giorni per mancata partecipazione a un programma occupazionale durante la procedura di opposizione.

Al riguardo è utile segnalare che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294)

Nella presente fattispecie la decisione incidentale del 2 agosto 2012 riguarda esclusivamente il rifiuto di sospendere l’esecuzione della decisione di sanzione del 18 luglio 2012.

Ogni altra questione, in particolare concernente il merito della vertenza, ossia la correttezza o meno della sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni inflitta all’assicurata, esula dalla presente causa.

Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene alla richiesta di riconoscere l’effetto sospensivo all’opposizione presentata contro la decisione di sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni del 18 luglio 2012.

2.4. L’art. 52 LPGA non contempla una regolamentazione in merito all’effetto sospensivo dell’opposizione (cfr. U. Kieser, op.cit., ad art. 52, n. 27; P. Forster, AHV-Beitragsrecht - Materiell - und verfahrensrechtliche Grundlagen; Abgrenzung zwischen selbständig und unselbstständig erwerbstätigen Personen, Ed. Schulthess 2007, p. 215).

L’art. 11 cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui:

a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto

sospensivo in virtù della legge;

b. l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;

c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non

può essere sospeso.

Giusta l’art. 11 cpv. 2 OPGA, poi, l’assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda dev’essere trattata immediatamente.

Ai sensi dell’art. 100 cpv. 4 LADI:

" Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.”

L’Alta Corte, con la DTF 124 V 82, in relazione a un caso in cui un assicurato era stato sospeso per 20 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere dato seguito all’assegnazione di un lavoro e di un corso, ha stabilito che l'effetto sospensivo riconosciuto da un'autorità giudiziaria cantonale a un ricorso contro una decisione in tema di sospensione del diritto a prestazioni cagiona in ogni caso un pregiudizio irreparabile per l'amministrazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, dal momento che in caso di processo i giorni di sospensione non possono in pratica più essere computati, la sospensione decadendo dopo sei mesi, conformemente all'art. 30 cpv. 3, quarta frase, LADI. Questo disposto legale esclude il riconoscimento dell'effetto sospensivo nell'ipotesi di ricorso contro una decisione di sospensione del diritto all'indennità.

In dottrina B. Rubin (Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p.to 5.7.) rileva quanto segue:

" (…)

Les sanctions sont quant à elles exécutées immédiatement, dès leur prononcé, indépendamment du fait que l’assuré sanctionné ait contesté ou non la décision. Les oppositions, les recours, et les recours de droit administratif contre les décisions de suspension n’ont donc pas d’effet suspensif, comme l’indique l’art. 100 al. 4 LACI.

Un effet suspensif ne peut pas non plus être accordé au moyen de mesures provisionnelles ordonnées par le juge. S’il était possible d’imposer, par ce biais le versement de l’indemnité durant le contentieux, il y aurait un grand risque de préjudice irréparable à l’assurance-chômage, dû au fait qu’après six mois, les sanctions ne peuvent plus être exécutées (v. l’art. 30 al. 3 LACI, quatrième phrase). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI n’est donc pas suspendu en cas de contestation.”

Pertanto secondo la giurisprudenza e la dottrina, siccome l’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), l’effetto sospensivo non può essere accordato all’opposizione o al ricorso contro una decisione con cui un assicurato viene sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione né in quanto tale né come misura provvisionale.

2.5. In concreto con decisione del 18 luglio 2012 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere iniziato il programma d’occupazione temporanea presso l’Associazione __________ nella sede di __________ assegnatole il 24 gennaio 2012 per il periodo febbraio - maggio 2012.

La ricorrente è stata sospesa sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (“L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se: non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo”).

In virtù degli art. 11 cpv. 1 lett. a OPGA e 100 cpv. 4 LADI, nonché della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), l’opposizione contro la decisione di sospensione del 18 luglio 2012 non ha effetto sospensivo.

Ne discende che a ragione la Sezione del lavoro, con decisione incidentale del 2 agosto 2012, ha respinto l’istanza dell’insorgente di sospensione dell’esecuzione della sanzione inflittale con decisione del 18 luglio 2012.

Va, peraltro, evidenziato che nel caso di specie, essendo l’effetto sospensivo escluso ex lege (art. 11 cpv. 1 OPGA e 100 cpv. 4 LADI) e non in quanto era stato tolto dall’amministrazione, la Sezione del lavoro nemmeno poteva ripristinarlo.

2.6. A titolo abbondanziale va osservato che la ricorrente, nello scritto del 7 novembre 2012, ha indicato che vi è confusione in merito alla riattivazione della procedura da parte del TCA e dell’amministrazione (cfr. doc. XII).

Al riguardo giova rilevare che questo Tribunale, il 5 novembre 2012 (cfr. doc. VII), a seguito dell’emanazione della sentenza 8C_584/2012 del 17 ottobre 2012 - pervenuta il 29 ottobre 2012 - con la quale il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, per non aver versato il richiesto anticipo, il ricorso dell’assicurata contro il giudizio del 26 luglio 2012 del TCA (cfr. consid. 1.1.; 1.5.), ha riattivato la presente causa, ossia quella relativa al ricorso contro la decisione incidentale del 2 agosto 2012 con cui la Sezione del lavoro ha respinto la domanda della ricorrente di sospendere l’esecuzione del provvedimento di sanzione del 18 luglio 2012 durante la procedura di opposizione (cfr. consid. 1.2.; 1.3.; 1.6.).

L’amministrazione, il 2 agosto 2012, ha emesso la decisione incidentale riguardante l’effetto sospensivo dell’opposizione contro la decisione di sanzione del 18 luglio 2012, poiché con giudizio 38.2012.42 del 26 luglio 2012 il TCA, dopo aver ritenuto irricevibile l’istanza di sospendere l’esecuzione della sospensione fino all’emanazione di un giudizio del Tribunale al riguardo, in quanto prematura, difettando una decisione su opposizione da parte della Sezione del lavoro, aveva trasmesso gli atti a quest’ultima affinché, oltre a esaminare l'opposizione dell'assicurata, si pronunciasse immediatamente sulla richiesta della stessa di sospendere l'esecuzione della decisione del 18 luglio 2012 (cfr. consid. 1.2.).

La Sezione del lavoro, per contro, il 6 novembre 2012 (cfr. doc. X), ha riattivato la causa nel merito relativa all’opposizione contro la decisione del 18 luglio 2012 di sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.7. Questa Corte rileva, poi, che con lo scritto del 6 novembre 2012 l’assicurata ha fatto valere che è stato su indicazione del TCA che ha ricorso dinanzi all’Alta Corte contro la sentenza di questo Tribunale del 26 luglio 2012 (cfr. doc. VIII = B3).

Al riguardo il TCA si limita a evidenziare che l’indicazione dei rimedi di diritto alla fine di ogni sentenza si fonda sull’art. 61 lett. h LPGA, secondo cui le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni devono essere accompagnate da una motivazione, dall’indicazione dei rimedi giuridici, come pure dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni e sono comunicate per scritto.

2.8. Infine, per quanto concerne l’asserzione ricorsuale secondo cui l’assicurata, mentre attende l’esito della sua impugnativa contro la sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 21 giorni relativamente al merito, non avrebbe alcuna altra fonte di reddito, in quanto nemmeno può beneficiare di prestazioni assistenziali essendo in disoccupazione (cfr. doc. I pag. 2-3), giova sottolineare che, in ogni caso, da uno scritto del 30 ottobre 2012 dell’insorgente al Tribunale federale (cfr. doc. B4) emerge che quest’ultima ha interpellato l’assistenza sociale, la quale è intervenuta versandole degli importi.

La possibilità di chiedere le prestazioni dell’assistenza sociale le è stata del resto segnalata anche da questa Corte nella sentenza 38.2012.42 del 26 luglio 2012 al consid. 2.8.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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