Raccomandata
Incarto n. 38.2012.40
dc/sc
Lugano 4 dicembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11 giugno 2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’11 giugno 2012, la CO 1 ha confermato la decisione con la quale ha sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, rilevando in particolare:
" (…)
Il signor RI 1, con il suo comportamento, ha provocato il suo licenziamento. Il fatto che lo stesso abbia sottoscritto un verbale di conciliazione e percepito dall'ex datore di lavoro fr. 25'000.00 non equivale ad un proscioglimento da qualsivoglia colpa nel licenziamento con effetto immediato. Tale tesi è d'altronde indicata anche nello stesso documento sottoscritto tra le parti ai punti 1 e 2.
Nello scritto del 18 maggio 2012 il legale dell'opponente ha confermato che, alla base del licenziamento con effetto immediato, vi era la denuncia penale inoltrata da una collega di lavoro del Sig. RI 1. A mente del legale tale fatto è contestato dal Sig. RI 1 e che comunque sono fatti che riguardano un rapporto extra professionale, cioè estraneo all'attività lavorativa.
Il procedimento penale allo stato attuale è ancora aperto e nel frattempo il Sig. RI 1 ha inoltrato una controdenuncia. L'avv. RA 1 desidera che la cassa si esprima sull'opposizione senza attendere l'esito del procedimento penale.
La disoccupazione è imputabile all'assicurato ai sensi dell'AD non soltanto in caso di violazione degli obblighi contrattuali di lavoro da parte dell'assicurato, ma anche se quest'ultimo, con il suo comportamento nell'azienda e al di fuori di essa, fornisce un motivo di disdetta giustificato.
A mente della Cassa i fatti alla base del licenziamento, se confermati in sede penale, sarebbero sufficienti per confermare la sospensione. La Cassa avrebbe preferito attendere l'esito della procedura penale, ma come richiesto telefonicamente dal legale della controparte, lo stesso desidera subito la decisione su opposizione e non solo al termine dell'iter procedurale inerente la denuncia penale. (…)" (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede di annullare la sanzione, non essendo dimostrata una colpa per lo scioglimento del rapporto di lavoro e osserva:
" (…)
La decisione della Cassa è illecita nel risultato ed illegittima nella motivazione, in quanto pone a carico dell'assicurato le conseguenze del licenziamento in tronco da lui subito, per il quale il datore di lavoro non ha mai dimostrato di avere sufficienti motivi gravi per poterlo legittimare.
Allo stato attuale, considerato l'onere della prova a carico del datore di lavoro, non è possibile, ritenere che la disdetta con effetto immediato per motivi gravi fosse giustificata.
A ben vedere, il fatto che il datore di lavoro abbia accettato di transigere e indennizzare il lavoratore, è proprio l'elemento che lascia supporre che i motivi gravi non erano dati e che pertanto il lavoratore è stato licenziato in tronco in modo illecito.
In ogni caso la Cassa non può accollare al lavoratore una responsabilità per quanto da lui subito.
Il datore di lavoro non ha dimostrato in alcun modo che il licenziamento in tronco è giustificato: si deve pertanto ad oggi ritenere che esso è ingiustificato.
L'autorità penale non ha emanato alcuna condanna, che verrebbe in ogni caso contestata dal Signor RI 1i: si deve pertanto ad oggi che egli non è colpevole di alcun reato di carattere penale (che peraltro non giustificherebbe automaticamente la legittimità della disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro). (…)" (Doc. I)
1.3. L’11 settembre 2012 il rappresentante dell’assicurato ha chiesto la sospensione della causa in attesa della definizione della procedura penale (cfr. doc. V).
Il 17 settembre 2012 la Cassa si è dichiarata d’accordo con la sospensione (cfr. doc. VII).
Il 25 settembre 2012 il TCA ha fissato un’udienza per il 15 novembre 2012 (cfr. doc. X).
Il 26 settembre 2012 il TCA ha comunicato al rappresentante dell’assicurato di avere acquisito agli atti l’incarto completo dell’assicurato e gli assegnato un termine di 10 giorni per visionarlo e per presentare osservazioni (cfr. doc. XI).
Il 5 novembre 2012 (cfr. doc. XII) la Cassa, dopo averli richiesti al patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. XII), ha inviato al TCA un Decreto di non luogo a procedere del Ministero pubblico del 17 ottobre 2011 contro __________ (cfr. doc. XIII 1), un Decreto di non luogo procedere del Ministero pubblico del 2 maggio 2011 contro __________ (cfr. doc. XIII 2) e un Decreto di accusa del Ministero pubblico del 2 maggio 2011 contro RI 1i (cfr. doc. XIII 3).
Il 14 novembre 2012 (cfr. doc. XV) la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso copia del verbale d’interrogatorio di __________ (cfr. doc. C).
1.4. Il 15 novembre 2012 si è tenuto un dibattimento davanti al presidente del TCA, il cui esito è stato così verbalizzato:
" (…)
Con riferimento al doc. XIII3, la rappresentante dell’assicurato precisa che è stato inoltrato un ricorso presso la Pretura penale, che ha fissato l’udienza per il 14 dicembre 2012. L’avv. RA 1 precisa che era pure stato emanato un decreto di non luogo a procedere per minacce. Copia di tale documento viene immediatamente acquisito agli atti e trasmetto seduta stante al signor __________ della CO 1.
Ci sono stati inoltre due decreto di non luogo a procedere nei confronti di __________ e __________, che sono cresciuti in giudicato.
L’avv. RA 1 dichiara di avere trasmesso il verbale di interrogatorio del signor __________ per dimostrare che al momento della disdetta la signora __________ aveva denunciato anche un’altra persona oltre al signor __________ per gli stessi reati.
Il presidente del TCA, con riferimento allo scritto del 20 gennaio 2012 del dr. iur. RA 1 e del ricorso (a pag. 3), (…) ricorda che la giurisprudenza federale per l’applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l’art. 44 lett. a OADI non richiede che si sia in presenza di un licenziamento con effetto immediato giustificato.
Il presidente del TCA ricorda anche che la giurisprudenza federale e cantonale non richiede che si sia in presenza di una violazione degli obblighi contrattuali, bensì sono sufficienti motivi legati al comportamento generale o al carattere dell’assicurato se ciò è alla base della disdetta del contratto di lavoro.
In conclusione il presidente del TCA, visti i motivi addotti, sospende la causa in attesa degli esiti del processo davanti alla Pretura penale.
La rappresentante dell’assicurato trasmetterà al TCA la sentenza, non appena verrà emessa." (Doc. XVI)
Agli atti è stato allegato il Decreto di non luogo procedere del Ministero pubblico del 2 maggio 2011 contro RI 1 (cfr. doc. XVI 1).
1.5. Il 21 febbraio 2013 il TCA ha assegnato al rappresentante dell’assicurato un termine di 10 giorni per fornire informazioni a proposito della procedura penale (cfr. doc. XVII).
Dopo un sollecito del 28 marzo 2013 (cfr. doc. XVIII), il rappresentante del ricorrente si è così espresso il 3 aprile 2013:
" … le comunico che attualmente la procedura penale si trova in fase dibattimentale, essendo stata svolta una prima udienza di dibattimento il 14 dicembre 2012.
È stata chiesta l'assunzione di ulteriori prove, la cui amministrazione avverrà nel corso di un'ulteriore udienza di cui il Signor RI 1 ha chiesto la fissazione a breve.
Non mancherò di tenerla a giorno sull'evoluzione del procedimento, così come di trasmetterle copia del conseguente giudizio." (Doc. XIX)
Il 16 maggio 2013, rispondendo ad una domanda del TCA (cfr doc. XXI), il patrocinatore del ricorrente ha rilevato:
" … vi comunico che a causa di un'assenza ritenuta ingiustificata dalla Pretura Penale a un'udienza dibattimentale, il pretore ha considerato ritirata l'opposizione al decreto d'accusa.
Contro tale decisione il Signor RI 1 si è aggravato nei confronti della Pretura Penale, chiedendo la restituzione in intero per motivi giustificati, rispettivamente ha presentato reclamo alla Corte dei reclami penali.
La procedura pertanto è ancora aperta e non mancherò di comunicarvi i futuri aggiornamenti." (Doc. XXII)
Il 2 luglio 2013 il TCA ha invitato il rappresentante dell’assicurato a "indicare – entro il termine di 10 giorni – a che punto si trova la procedura presso la Corte dei reclami penali e, in particolare, se tale Autorità ha nel frattempo emesso la propria decisione. (Doc.XXIII)".
Il 13 novembre 2013 il patrocinatore dell’assicurato ha inoltrato uno scritto del seguente tenore:
" … vi comunico che il procedimento penale a carico del Signor RI 1 si è concluso con la conferma del decreto d'accusa.
Tale decisione è tuttavia riconducibile a meri motivi formali, nel senso che il decreto è stato confermato a causa dell'assenza del Signor RI 1 dal pubblico dibattimento, in regione di un ascesso, che l'Autorità penale non ha considerato motivo giustificato.
Ne segue che il decreto d'accusa è stato confermato senza approfondimento sul merito." (Doc. XXIV)
1.6. Nella sua risposta del 19 novembre 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:
" (…)
Visto quanto precede si chiede quindi a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. XXVI)
1.7. Il 20 novembre 2013 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. Doc. XXVII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.3. La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, , consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.5. Nella presente fattispecie RI 1 si è annunciato presso la Cassa il 17 novembre 2010. L’iscrizione presso l’URC è avvenuta il 14 marzo 2011 al 100%.
Dal 01.05.2009 al 16.11.2010 egli ha lavorato, quale responsabile della ristorazione , presso la __________ di __________.
L’assicurato è stato licenziato con effetto immediato per motivi gravi il 16 novembre 2010, con la seguente motivazione:
" … gli Organi della Fondazione __________ hanno deciso di procedere al suo licenziamento dalla funzione di responsabile di servizio e ciò con effetto immediato.
Tale decisione è motivata dai gravi fatti a lei noti che hanno immediatamente compromesso la fiducia nei suoi confronti.
Questo nostro intervento risulta indispensabile anche a salvaguardia degli interessi dell'utenza e dei collaboratori.
Pertanto le è richiesta l'immediata consegna delle chiavi di eccesso al __________ e la chiave della cassaforte.
La intimiamo inoltre di non accedere alla struttura __________ e di non interferire in alcun modo nelle attività della nostra struttura."
Il ricorrente ha così illustrato le ragioni della disdetta del contratto di lavoro:
" Il licenziamento mi è stato consegnato in data 16.11.2010, con effetto immediato.
Il motivo di tale licenziamento era in base ad una denuncia di una collaboratrice esposto nei miei confronti, per minacce e abusi d'impianti di telecomunicazione. Tale denuncia viene trattata dagli organi preposti i quali hanno ricevuto da parte mia una e-mail della figlia della querelante che afferma che si trattava di un complotto ordito nei miei confronti. Oltretutto è da precisare che il sottoscritto in data 06 novembre 2010, veniva ricoverato dopo uno svenimento sul posto di lavoro e dalla data indicata fino al 14.03.2011 sono stato inabile al lavoro. Ho impugnato il licenziamento ed ho messo tutto l'incarto presso il Sindacato __________, con l'avvocato __________, il quale ho dovuto congedare in quanto le mie pretese superano il limite di rappresentanza.
A tale proposito sono assistito dall'avvocato RA 1 (tel: 091.__________).
Mi trovo in una situazione davvero strana dove ogni diritto della persona viene bistrattato. Ero sicuro che una persona sotto malattia non potesse essere licenziato.
A tal modo, oltretutto la motivazione adottatami non la ritengo giusta, inoltre non credo che un datore di lavoro possa mettersi al posto della giustizia, in quanto neanche il pubblico ministero fino ad oggi non ha formalizzato nessuna accusa nei miei confronti, come è possibile, allora, subire tutto ciò. Fino a prova contraria sono innocente. Inoltre volevo comunicarle che abbiamo già mandato l'ufficio ispettorato del lavoro che ha steso un rapporto in possesso del mio avvocato, che sta cercando una mediazione.
Prego la s.v. di aiutarmi a risolvere questa situazione, siamo o non siamo in uno dei paesi più civili d'Europa."
Il 14 marzo 2012 la Cassa ha posto i seguenti quesiti alla Direzione della Fondazione __________:
" (…)
In base alla lettera di licenziamento ed al formulario "Attestato del datore di lavoro", pt. 13, rileviamo che il motivo del licenziamento è dovuto a "licenziamento con effetto immediato per motivi gravi, vedi lettera di disdetta". Quali sono i motivi dettagliati della disdetta?
L'assicurato ha violato degli obblighi contrattuali? Lo stesso è già stato richiamato per il suo operato? Allegare p.f. copia dei richiami scritti.
L'assicurato ci conferma che il motivo alla base della rescissione del rapporto di lavoro era dovuto ad una denuncia presentata da una collaboratrice nei suoi confronti. Ciò corrisponde ai fatti oppure vi erano altri motivi?
Nei caso in cui il motivo fosse dovuto a tale denuncia, avete rescisso il rapporto di lavoro con effetto immediato sulla base di una condanna oppure al momento stesso della denuncia?
In base al verbale d'udienza conciliazione del 09 novembre 2011 rileviamo che avete riconosciuto al Sig. RI 1 la somma di fr. 25'000.00. Al pt. 1 e 2 del verbale rileviamo che "... si impegna a versare a RI 1, , la somma di Fr. 25'000.00 a completa tacitazione della vertenza che vede opposte le parti in relazione al contratto di lavoro oggetto dell'istanza 10 agosto 2011". E poi "...Il versamento non ha inoltre valenza salariale". Tale somma a che indennità si riferisce?
Alla luce dell'accordo transattivo, ritenete che il licenziamento con effetto immediato era corretto?
Visto e considerato che il verbale non menziona i motivi alla base della rescissione del rapporto di lavoro, ritenete ancora validi i motivi del licenziamento alla base della lettera del 16.11.2010?
Il 20 marzo 2012 la direttrice __________ ha così risposto:
" (…)
Denuncia penale di una dipendente subalterna e relativa indagine interna.
Nessun richiamo precedente. Si è trattato di un licenziamento con effetto immediato.
Sì, corrisponde ai fatti.
In seguito alla denuncia e relativa indagine interna.
Somma versata per concludere la vertenza.
Il licenziamento con effetto immediato è ritenuto corretto.
I motivi sono tutt'ora validi.
Nessuna osservazione."
Dagli atti dell’incarto risulta che il 2 maggio 2011 il Ministero pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni, reato previsto dall’art. 179 septies CP:
" (…)
per avere, a __________,
nel periodo 1 novembre 2010 - 5 novembre 2010,
contattando per almeno 12 volte __________ sul suo telefono fisso e lasciandole dei messaggi inquietanti sulla segreteria telefonica, utilizzato abusivamente il telefono (utenza n. __________ a lui intestata, nonché alcune utenze di cabine telefoniche, fra cui i numeri __________, __________, __________, __________, __________), per malizia e per celia, allo scopo unico di importunare __________ e la di lei figlia minorenne __________.; (…)"
(Doc. XIII/3)
Il Ministero pubblico ha inflitto all’assicurato una multa di fr. 400.- (cfr. doc. XIII 3).
Il decreto di accusa è cresciuto in giudicato (cfr. consid 1.6.).
Per costante giurisprudenza federale il giudice delle assicurazioni sociali si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti nell'istruttoria penale o la loro qualifica giuridica non sono convincenti o se si fondano su circostanze specifiche del diritto penale, che non sono determinanti nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_498/2012 del 7 marzo 2013; DTF 125 V 237).
Alla luce delle circostanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che il rapporto di lavoro è stato sciolto per motivi inerenti al comportamento sconveniente dell’assicurato nei confronti di una collega di lavoro.
Di conseguenza, a ragione, la Cassa ha sospeso RI 1 dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv.1 lett. a LADI e 44 lett a OADI (cfr. consid 2.2.).
Anche l'entità della sanzione (31 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.4 e STCA 38.2011. 89 del 14 marzo 2012; CGRSS N° 49 – 2013 pag. 240).
In tale contesto si ricorda peraltro che il giudice non può, senza validi motivi, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. DTF 137 V 75; DTF 126 V 81 consid. 6; STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
A nulla di diverso può portare la circostanza che è stato concluso un accordo transattivo in sede civile, in virtù del quale l’ex datore di lavoro ha riconosciuto al ricorrente fr. 25'000.00.
Infatti, come visto (cfr. consid 2.2.), la costante giurisprudenza federale ha stabilito che per infliggere una sanzione per perdita colpevole di un posto di lavoro non è necessario che lo scioglimento del rapporto di lavoro avvenga con effetto immediato.
La decisione su opposizione dell’11 giugno 2012 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti