Raccomandata
Incarto n. 38.2012.37
DC/sc
Lugano 13 settembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 maggio 2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 16 maggio 2012, la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 18 gennaio 2012 (cfr. Doc. 11) con la quale ha considerato RI 1 inidonea al collocamento, argomentando:
" (…)
Dalla documentazione emerge come l'opponente abbia svolto, nel mese di novembre 7 ricerche e nel mese di dicembre 6. Quantitativamente le esigenze minime non sono pertanto adempiute soprattutto per quanto attiene al mese di dicembre. Inoltre nelle settimane dal 14 al 20 novembre, rispettivamente dal 19 al 25 dicembre 2011 non risulta alcuna ricerca. Relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2012 risultano 8 ricerche di lavoro.
In merito alle summenzionate ricerche si osserva che, sebbene le ricerche mirate, ovvero le risposte inoltrate a delle offerte di lavoro concrete sono da considerarsi prioritarie rispetto alle altre modalità indicate nell'Accordo sugli obiettivi, tale modalità può risultare eccessivamente limitativa, soprattutto se le offerte di lavoro non corrispondo al proprio profilo dell'assicurata. Si constata infatti che per alcuni posti vacanti erano richieste, tra l'altro, conoscenze contabili (annuncio CdT 24.11.11, Z 012-223005), esperienza pluriennale nella tenuta di contabilità e mansioni ivi relative (annuncio CdT 02.01.12, V 024-7723339) rispettivamente provata esperienza di contabilità titoli e ordini di borsa (annuncio CdT 10.02.12, U 024-778407), ovvero qualifiche di cui l'opponente, stante il suo Curriculum Vitae, non dispone.
1.2. Il 17 giugno 2012 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula l'annullamento della decisione ritenendosi idonea al collocamento e sottolineando di avere compiuto gli sforzi che le sono stati richiesti per trovare una posizione analoga. Questi sforzi sarebbero stati confermati pure dall'URC di __________ (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 10 luglio 2012 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso con le stesse argomentazioni contenute nella decisione su opposizione (cfr. Doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Questa Corte è chiamata a stabilire se l’assicurata deve essere o meno ritenuta idonea al collocamento a partire dal 1° novembre 2011.
Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)
L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato che:
" (…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen) Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).
2.3. Il Tribunale federale delle assicurazioni esige costantemente la disponibilità a cercare e ad accettare impieghi duraturi, affinché sia riconosciuta l'idoneità al collocamento di un assicurato che ricorre regolarmente all'assicurazione contro la disoccupazione soltanto per alcuni mesi all'anno.
In una sentenza del 3 gennaio 2000 nella causa I., pubblicata in DLA 2000 pag. 150 seg., il TFA ha ad esempio stabilito che se un assicurato - nella fattispecie un musicista - cerca volutamente soltanto rapporti di lavoro stagionali e limita sistematicamente le sue ricerche di lavoro a occupazioni di durata limitata, occorre negargli l'idoneità al collocamento. Per soddisfare il suo obbligo di diminuire il danno, l'assicurato è infatti tenuto a estendere le proprie ricerche a impieghi durevoli, anche al di fuori della sua professione. Nel caso specifico, né l'età, né la formazione, né l'attività precedente o la situazione economica esonerano l'assicurato da tali ricerche.
In una sentenza del 3 novembre 2000 nella causa G., pubblicata in DLA 2001 pag. 147 segg., la nostra Massima Istanza ha inoltre deciso che un regista della televisione che ha concluso un contratto di lavoro che gli garantisce 170 giorni interi di lavoro all'anno non è collocabile durante i brevi periodi di inattività che sono d'altronde inerenti alla professione. Questa circostanza e il fatto che per lui è fuori discussione accettare un impiego durevole al di fuori della sua professione conducono all'inidoneità al collocamento dell'interessato.
In un'ulteriore decisione del 12 gennaio 2001 pubblicata in DLA 2001 pag. 145 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare e accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento.
In una sentenza C 157/04 del 24 dicembre 2004, il TFA ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, durante l’interstagione, in quanto egli non aveva cercato un lavoro duraturo.
Contestualmente l’Alta Corte ha rilevato che:
" (…)
2.2 In ARV 2000 Nr. 29 S. 150 hielt das Eidgenössische Versicherungsgericht fest, dass eine Person, welche bewusst nur saisonale Arbeitsverhältnisse eingeht und deren Arbeitsbemühungen sich stets auf zeitlich befristete Stellen beschränkt, als vermittlungsunfähig gilt. Auf den Beschwerdeführer ist diese Rechtsprechung anwendbar, hat er doch mehrere Jahre lang bewusst zwei Saisonstellen versehen und die Erwerbstätigkeit in der Zwischensaison jeweils kurz unterbrochen. In den Akten sind keinerlei Arbeitsbemühungen für die hier interessierenden Zeitspannen ersichtlich, und der Beschwerdeführer macht auch keine solchen geltend. Daraus ist zu schliessen, dass dem Versicherten nicht daran lag, eine ganzjährige Arbeitsstelle zu finden. Vielmehr beabsichtigte er, die beiden Saisontätigkeiten in der bisherigen Form weiter auszuüben. Dabei nahm er bewusst in Kauf, dass er in den Zwischensaisons kein Einkommen haben werde. Aussichten darauf, für die jeweils kurzen Unterbrüche der Erwerbstätigkeit eine entsprechend befristete Stelle zu finden, bestanden kaum. Hätte der Beschwerdeführer den durch die Zwischensaisons entstandenen Lohnausfall wirklich vermeiden wollen, hätte er eine Ganztagesstelle suchen müssen. Dies hat er aber nicht getan und damit seiner Schadenminderungspflicht, soweit den Erwerbsausfall der Zwischensaisons betreffend, nicht genügt. Unter solchen Umständen ist auf Vermittlungsunfähigkeit für die hier streitigen Perioden zu schliessen, weshalb der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu Recht verneint wurde.
2.3 Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Rechtsprechung (Urteil M. vom 18. Juni 2002, C 228/01) kommt hier nicht zur Anwendung. Wohl sollen nach diesem Urteil (vgl. auch BGE 123 V 217 Erw. 5a; ARV 2000 Nr. 29 S. 152 Erw. 2b) jene arbeitslosen Versicherten nicht bestraft werden, welche in Erfüllung ihrer Schadenminderungspflicht alle Vorkehren getroffen haben, die man vernünftigerweise von ihnen erwarten darf, damit sie so rasch wie möglich eine neue Stelle antreten können. Solchen Versicherten ist es nicht zuzumuten, im Hinblick auf einen - theoretisch zwar möglichen, praktisch jedoch wenig wahrscheinlichen - früheren Stellenantritt mit dem Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages zuzuwarten und dadurch das Risiko einer allenfalls noch längeren Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen. Auf den Beschwerdeführer trifft dieser Fall jedoch nicht zu: er hat gar keine Arbeitsbemühungen getätigt und damit nicht alle Vorkehren getroffen, die man von ihm erwarten darf, damit er in Zukunft nicht mehr jeweils in den Zwischensaisons Lohnausfälle erleidet. Vielmehr hat er bewusst so disponiert, dass er jedes Jahr wieder kurze Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit hat. Demnach hat er seine Verdiensteinbussen freiwillig in Kauf genommen. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.(…)“
(STFA C 157/04 del 24 dicembre 2004, consid. 2.2., 2.3.)
In una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007, la nostra Massima Istanza ha stabilito che un assicurato che è stato impiegato nel 2002, 2003 e 2004 quale lavoratore interinale sulla base di contratti di durata determinata di alcuni mesi era inidoneo al collocamento.
Il Tribunale federale ha così motivato la propria sentenza:
" (…)
Il convient donc d'examiner si l'intimé était disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités temporaires par l'intermédiaire de X SA, comme le démontre d'ailleurs le fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars 2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).
Infine, in una sentenza 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008, l’Alta Corte, confermando la sentenza 38.2007.19 del 26 luglio 2007 del TCA, ha ribadito l’inidoneità al collocamento di un’assicurata, osservando:
" (…)
Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe "mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).
Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo carico.
Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria professione.
Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo di attività.”
2.4. Per costante giurisprudenza, questo Tribunale ha deciso che nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo (cfr. consid. 2.3). In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).
Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).
2.5. Nell’evenienza concreta, dalle carte processuali emerge che RI 1, nata nel 1957, lavora dal 2003 presso l'amministrazione delle __________ (addetta ufficio informazioni / biglietteria / vendite) mediante contratti di carattere stagionale.
L'assicurata lavora a tempo pieno da marzo ad ottobre e negli altri mesi dell'anno con contratto a ore o con contratto a tempo parziale (cfr. Doc. 12/1 – 12/4 e 26/3).
RI 1, si è iscritta in disoccupazione con inizio del controllo fissato il 1° novembre 2011, quando è stato aperto un quinto termine quadro per il periodo di riscossione (dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2013), cercando un lavoro come segretaria d'assicurazione, segretaria d'albergo, impiegata d'ufficio (cfr. Doc. 24).
L'assicurata nel corso degli anni è stata più volte sanzionata per mancate/insufficienti ricerche di lavoro durante la stagione lavorativa (18 giorni nel 2004; 12 giorni nel 2006; 9 giorni nel 2007 e 9 giorni nel 2008).
Con decisione su opposizione del 23 febbraio 2010 l'assicurata è stata dichiarata inidonea al collocamento dal 1° novembre 2009 (cfr. Doc. 26 e Doc. 26/2).
RI 1 non si è annunciata in disoccupazione al termine della stagione 2010, ma lo ha fatto nuovamente alla conclusione della stagione 2011.
Con la decisione su opposizione qui impugnata la Sezione del lavoro ha dichiarato la ricorrente inidonea al collocamento dal 1° novembre 2011.
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.
Infatti, da una parte, la Sezione del lavoro ha giustamente sottolineato che in un caso come quello presente è irrilevante il fatto che al termine della stagione 2010 l'assicurata non si sia annunciata in disoccupazione. Infatti questa circostanza nulla toglie al carattere stagionale dal suo impiego presso le __________, per cui le va applicata la giurisprudenza specifica destinata agli assicurati che si annunciano in disoccupazione durante l'interstagione (cfr. consid. 2.3 e 2.4).
Ciò significa che, nel caso concreto, va esaminata l'intensità e la qualità delle ricerche di lavoro compiute durante tutto il periodo in cui l'assicurata ha lavorato a tempo pieno e non soltanto quelle degli ultimi tre mesi di lavoro.
In occasione del colloquio di consulenza del 9 febbraio 2010 all'assicurata sono state consegnate le "Linee guida per le ricerche di lavoro di disoccupati stagionali" redatte dalla Sezione del lavoro nelle quali figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…)
In particolare le ricerche d'impiego devono essere
effettuate rispondendo prevalentemente ad annunci che appaiono sui mezzi di informazione normalmente accessibili, per esempio: annunci dei datori di lavoro pubblicati su giornali, riviste settoriali, servizio di informazione presso l'URC;
adeguate alla formazione, all'esperienza lavorativa e alle capacità professionali e/o personali;
sufficientemente intense: nel corso della stagione lavorativa vanno svolte almeno 4 ricerche mensili, mentre negli ultimi 3 mesi prima della fine del contratto di lavoro determinato, in vista della fine dell'impiego stagionale, il numero di ricerche deve essere notevolmente aumentato; (…)" (Doc. 18)
Ora, nel periodo marzo-ottobre 2011 sono state comprovare solo una ricerca di lavoro in marzo e in aprile e due ricerche di lavoro nei mesi di maggio, giugno e luglio (cfr. Doc. 4.1 – 4.5).
Si tratta di ricerche di lavoro insufficienti dal profilo quantitativo.
Dal profilo qualitativo l'amministrazione ha peraltro sottolineato che almeno tre ricerche non corrispondono alle qualifiche della ricorrente:
" (…)
domanda 16 marzo 2011: cercata: segretaria contabile con provata esperienza in contabilità titolo e ordini di borsa;
domanda 26 maggio 2011: cercata: segretaria di studio medico (40-80%), con esperienza nella stesura di perizia mediche;
domanda 3 giugno 2011: cercata: segretaria con formazione commerciale e contabile nonché esperienza nel settore fiduciario. (…)" (Doc. A)
L'assicurata non ha dunque compiuto sufficienti ricerche di lavoro nel periodo in cui ha esercitato la sua attività lucrativa stagionale a tempo pieno nel corso del 2011, prima di subire un infortunio il 29 luglio 2011 che ha provocato un'inabilità lavorativa (cfr. Doc. 12/5).
Visto che in passato RI 1 è già stata ripetutamente sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche e successivamente, pure per lo stesso motivo, dichiarata inidonea al collocamento dal 1° novembre 2009, a ragione, secondo il TCA, l'amministrazione ha riconfermato tale decisione a partire dal 1° novembre 2011.
L'assicurata infatti non compiendo sufficienti ricerche di lavoro (che dovevano essere tanto più intense e costanti vista la precedente decisione d'inidoneità al collocamento) ha sostanzialmente dimostrato di non essere disponibile ad assumere un'altra attività temporanea o duratura.
La decisione su opposizione del 16 maggio 2012 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti