Raccomandata
Incarto n. 38.2012.35
dc/sc
Lugano 30 agosto 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 maggio 2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 9 maggio 2012 la Sezione del lavoro ha ridotto da 16 a 10 giorni la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad RI 1 il 27 gennaio 2012 (cfr. Doc. 8) per avere interrotto un programma d'occupazione (in seguito: POT), argomentando:
" (…)
In concreto, considerato che da un motivo futile (lettura di un giornale senza il consenso del proprietario), l'assicurato ha contribuito a generare una lite che ha quasi indotto il signor __________ (testimone dell'accaduto) a chiamare la Polizia e che quest'ultimo ha confermato l'atteggiamento aggressivo e minaccioso avuto dall'interessato durante il diverbio, benché non risulti che egli non abbia colpito l'altro partecipante, il suo comportamento ha certamente contribuito alla situazione che ha determinato il suo allontanamento dalla misura.
Fermo restando che l'altro partecipante ha avuto un comportamento inaccettabile, l'atteggiamento tenuto durante il litigio dal signor RI 1 rimane inadeguato ed è stato, congiuntamente alla valutazione della condotta tenuta in precedenza durante la misura, determinante per la decisione dell'organizzatore di porre fine anticipatamente alla frequentazione di __________.
Visto quanto precede, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, appare maggiormente adeguato al comportamento tenuto dall'assicurato una sospensione più lieve rispetto a quella inflitta inizialmente." (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale sottolinea di ritenere ingiustificata la sospensione e rileva in particolare di avere "preso il giornaletto per leggerlo un attimo", di essere stato aggredito da un altro partecipante dopo avere chiesto spiegazioni per avergli tirato il giornale addosso e di essersi semplicemente difeso. Egli ammette che dopo l'aggressione "qualche insulto è volato" e ritiene di essere stato abusivamente licenziato dopo essere stato preso a pugni da un collega senza reagire. L'assicurato sottolinea che il giornale 20 minuti era disponibile a tutti e di non avere dunque contribuito a generare questa aggressione per motivi futili (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 2 luglio 2012 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso rilevando che benché l'interessato non abbia fisicamente colpito l'altro partecipante, il suo comportamento, aggressivo e minaccioso (cfr. doc. 11), ha contribuito alla situazione che ha determinato il suo allontanamento dalla misura. Secondo l'amministrazione, l'assicurato nel momento in cui l'altro partecipante ha iniziato la discussione, avrebbe dovuto immediatamente rivolgersi ad uno dei responsabili della misura e non continuare la discussione, che poi è sfociata in una lite (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 10 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere interrotto un programma d'occupazione.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).
In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
" (...)
2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorga-nizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai mag-giori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cpv. 1), dall'altro, i criteri che tali provvedimenti (cpv. 2) e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure (cpv. 3).
In particolare l'art. 59 cpv. 2 LADI stabilisce che:
" I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali."
L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."
Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
A questo proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:
" In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."
2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell’ art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).
Il Tribunale federale ha deciso che deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione anche colui che, con il suo comportamento (inteso anche come carattere, in senso ampio), fornisce all’organizzatore un motivo per interrompere il programma d’occupazione (cfr. STFA C 387/1999 del 22 giugno 1999; STFA C 307/02 del 27 gennaio 2004).
Una sanzione può tuttavia essere inflitta soltanto se il comportamento contestato all’assicurato può essere chiaramente stabilito.
Ad esempio nella già citata sentenza C 307/02 del 27 gennaio 2004 l’Alta Corte ha confermato una sanzione di 25 giorni , ritenendo più credibile la versione dell’organizzatore del POT, e ha rilevato:
" (…)
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 3).
2.2 En l'espèce, face à deux versions des faits divergentes, les premiers juges ont retenu que les explications de la commune, organisatrice de la mesure, étaient plus crédibles et convaincantes que celle du recourant au motif, notamment, que ce dernier s'était borné à contester de manière générale les griefs qui lui étaient adressés sans se prononcer sur les reproches ciblés formulés par la commune dans sa lettre du 23 avril 2002 (différents comportements du recourant pendant l'initiation au travail et les premiers jours du programme). Or en procédure fédérale, le recourant conteste expressément ces faits en expliquant qu'il n'a pris connaissance de cette lettre qu'à la lecture du jugement cantonal.
2.3 Le recourant oublie cependant que l'OPEM s'est référé expressément à la détermination de la commune dans ses observations au recours et qu'il a versé cette pièce au dossier du Tribunal. Dans sa réplique, le recourant ne s'est pas prononcé sur ce point, alors qu'il avait demandé une prolongation de délai pour déposer des écritures complémentaires. Cela étant, même si la procédure avait été entachée d'une irrégularité, il y aurait lieu de suivre les premiers juges.
2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises. Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes, sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant. Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une quelconque agressivité verbale ou de manque de respect à l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un avertissement oral précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par son manque d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que l'avertissement portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail insuffisant, comme il l'allègue en procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi un autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme l'est d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET quelques jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de six mois.
2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie, d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier 2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui, néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de son travail. Enfin, c'est également en vain que le recourant fait valoir, pour le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches contre-indiquées pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à un rythme ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne visaient pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au travail. Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de la mesure qui ont considéré que le travail de démontage n'était «pas trop difficile pour l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il ressort du dossier de l'ORP.
Dans de telles circonstances, l'OPEM était fondé à prononcer à l'encontre du recourant une suspension du droit à l'indemnité. La durée de la suspension, par ailleurs, n'est pas discutable (cf. arrêt H. du 22 juin 1999, déjà cité). (…)”
Anche in un’altra sentenza 8C-746/2007 dell’11 luglio 2008 il Tribunale federale ha ritenuto più credibile la versione fornita dal datore di lavoro e ha confermato la sospensione di 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta ad un’assicurata che aveva rifiutato un’ occupazione.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.5. In una sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593, il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.
Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
" 11.1 Alla luce della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.
11.2 Dagli atti dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti, mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata, essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi senz'altro affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto evitare, l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.
I citati comportamenti non giustificano tuttavia l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15 pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97 del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C 48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato, a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per avere guidato in stato di ebbrezza)."
(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V 593).
In una sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di lavoro.
In una sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico responsabile dell'insorgere delle tensioni.
In una sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di terzi.
In una sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.
In una sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di lavoro.
L'Alta Corte ha invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro, non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006); licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre 2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag. 24).
Dal canto suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004, 38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231); disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002, 38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre 1997, 38.1997.151).
2.6. Nell’evenienza concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1 nato nel 1983, impiegato di commercio, si è annunciato in disoccupazione dal 1°agosto 2011 (3° termine quadro per la riscossione: 18.8.2011 – 17.8.2013) (cfr. doc. 1).
In data 22 novembre 2011 l’URC di __________ ha ufficialmente assegnato all’assicurato un programma d’occupazione della durata di 4 mesi ( 24 novembre 2011 – 23 marzo 2012) presso __________ ( cfr. doc.15/1).
Il provvedimento inerente al mercato del lavoro è stato interrotto il 6 dicembre 2011 con effetto immediato da __________ con la seguente motivazione:
" GRAVE VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE E DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI PARTECIPANTI DELL'UMA
Egregio signor RI 1,
in merito ai fatti odierni avvenuti presso gli uffici di __________ non riteniamo più opportuno il proseguo della misura. A nostro avviso, il comportamento osservato, in particolare le vie di fatto (violenza fisica), costituiscono motivi sufficientemente gravi da giustificare l'interruzione immediata del PML.
Le chiediamo di non più presentarsi presso i nostri uffici a partire dal 07.12.2011.
Comunichiamo che questa lettera viene inviata al suo consulente di riferimento, il quale è al corrente della situazione venutasi a creare." (Doc. 15/2)
Rispondendo ad una richiesta d'informazione della Sezione del lavoro (cfr. doc. 12), i membri dello staff di __________ di __________ (__________, responsabile, __________ e __________, assistenti), il 5 gennaio 2012 hanno così descritto l'episodio:
" (…)
L'accaduto ha avuto origine dalla presa in prestito da parte del signor __________ () di un giornale appartenente a __________ () senza nessuna richiesta allo stesso.
Nel primo pomeriggio __________ fa presente questo a RI 1 e come risposta quest'ultimo getta il giornale a terra, in seguito __________ gli ha rivolto la frase "torna al tuo paese, serbo di m…".
A questo punto RI 1 repentinamente con fare minaccioso si avvicinava a __________, alla fine erano testa contro testa e a quel punto __________ gli ha sferrato un pugno sul viso.
È nata quindi la colluttazione e i due si sono trascinati a strattoni per le magliette per qualche metro, finendo contro la parete e la fotocopiatrice.
__________ a questo punto è corso al primo telefono per chiamare il 117, ma vedendo la venuta in soccorso del collega __________ e di altri partecipanti, che avevano sentito e assistito al tafferuglio, non lo ha più fatto.
Una volta separati i due, RI 1 ha alzato le mani dicendo che ha fatto tutto __________ e a questo momento ha anche manifestato, di fronte a tutti, la volontà di denunciare la persona di __________ alla Polizia.
Nel tragitto per la sistemazione di __________ in una sala separata, RI 1 si è rivolto con ingiurie e minacce a __________ ("io ho fatto Kick boxing vieni giù che ti spacco la faccio figlio di p…").
RI 1 non ha voluto che lo si accompagnasse all'ospedale e quindi si è recato da solo.
A seguito dell'accaduto si è optato per una riunione di carattere straordinario di tutto lo staff (partecipanti e dipendenti dell'__________), e concludendo l'attività prima del previsto dato che tutti erano increduli e spaventati. (Doc. 11, pag. 1-2)
I responsabili di __________ hanno pure rilevato che l'assicurato non ha accettato la decisione dell'interruzione del provvedimento sottolineando di essere stato lui la persona aggredita, per cui riteneva di dover essere trattato diversamente rispetto all'altro partecipante (sul tema vedi pure: doc. 13/1).
I responsabili di __________ hanno poi precisato che:
" (…)
RI 1 si è ugualmente presentato senza preavviso negli uffici di __________ per altre 2 volte (il 07.12 ed il 12.12 u.s.), e con fare minaccioso ed arrogante si è rivolto al signor __________ e signor __________, oltre che ad una delle partecipanti che si trovava all'interno dell'ufficio.
In data 12 dicembre quando RI 1 si è di nuovo presentato, gli assistenti hanno convocato anche il signor __________ che gli ha ribadito l'intento dell'allontanamento ed il senso della lettera.
Dopo il colloquio con il signor __________, RI 1 ha scritto una lettera per descrivere l'accaduto e manifestare di nuovo il suo disaccordo con la decisione presa da __________.
La nostra lettera di risposta del 20 dicembre si trova in allegato.
Alle visite inaspettate di RI 1 i partecipanti rimanevano scossi e sconcertati.
Le persone coinvolte:
__________ Il signor __________ era già sotto osservazione per dei fatti di comportamento discostante e per diverbi avuto con altri partecipanti.
Preso a colloquio in diverse occasioni da assistenti e responsabile e avvisata la sua consulente URC, __________ aveva ricevuto una lettera di ammonimento (vedi allegato).
RI 1 Il signor RI 1 già al primo colloquio avuto con la responsabile, si era già fatto notare per un comportamento distaccato e "altezzoso” (sembrava assente e da qualche risposta data pareva che già sapesse tutto sulla misura).
RI 1 è stato ripreso verbalmente dagli assistenti per il suo comportamento e per l'inosservanza del regolamento di __________ (uso del centralino senza autorizzazione e linguaggio).
Da parte di alcuni partecipanti ci sono giunte lamentele riguardanti l'insolenza del signor RI 1 (ha avuto qualche diverbio).
RI 1 aveva già manifestato il suo disaccordo per la misura assegnatagli e lamentandosi diceva che ben presto sarebbe andato via.
(Doc. 11, pag. 2-3)
In uno scritto indirizzato alla Sezione del lavoro l'assicurato ha così descritto le circostanze che hanno portato allo scioglimento del provvedimento inerente il mercato del lavoro:
" (…)
Il 06.12.2011 nel primo pomeriggio succede una grave violenza fisica nei miei confronti per futili motivi. Ero seduto al mio posto di lavoro e con me avevo un giornaletto (20 minuti) che avevo preso da un altro tavolo di fronte a quello del Sig. __________ (aggressore); ad un certo punto mentre stato brevemente sfogliando il giornale mi si avvicina il Sig. __________ osservando che il giornale era suo e basta e me lo strappa di mano e me lo butta addosso. Sorpreso da questa reazione e soprattutto convinto che stesse scherzando mi alzo dalla mia postazione e vado nell'altra stanza (contabilità) per dirgli che il giornale glielo avrei ridato volentieri e che non sapevo che era suo (visto che era buttato in mezzo ad altre scartoffie) e che non c'era alcun problema. A quel punto scoppia il caos ovvero il Sig. __________ si avvicina con toni minacciosi arrabbiandosi molto per via che avevo preso il giornale e testualmente in presenza di 4-5 persone (compreso il Sig. __________ uno dei resp. dell'ufficio) mi dice: "serbo di merda torna nel tuo paese bastardo" (essendo di origini slave). In quel momento mi avvicino a lui perché ero allibito da queste parole dicendogli di chiudere la bocca e di non permettersi di dire quelle parole e il giornale che tenevo in mano lo butto per terra. In quel momento eravamo vicino l'uno all'altro e in questo preciso momento senza che io abbia alzato una mano e soprattutto offeso dalle sue prole, il Sig. __________ mi si scatena contro tirandomi pugni in faccia tenendomi per la maglietta senza che io abbia alzato un solo dito nei suoi confronti, infatti in quel momento alzo le mani in alto e rivolgendomi agli altri dico "non sto reagendo guardate tutto quello che sta facendo" senza neanche difendermi prendo questi pugni e finisco in ospedale per le botte subite e per medicarmi. Voglio sottolineare che non sono una persona incivile e aggressiva soprattutto in ufficio dove non bisognerebbe mai arrivare a tali atti, avrei potuto difendermi ma ho preferito incassare sapendo molto bene che qualsiasi mia reazione mi avrebbe messo in una situazione di colpa. Quindi lucidamente ho agito in questo modo e questo lo possono provare le persone che erano li in quel preciso istante.
Dopo l'alterco e la mia medicazione (di cui soffro ancora di mal di testa) al pronto soccorso sono tornato in ufficio e li sono rimasto scioccato vedendomi recapitare una lettera di interruzione da questo provvedimento per vie di fatto e aggressione ovvero sono stato messo sullo stesso piano del Sig. __________ che si è dimostrato una persona aggressiva ed incivile. Io incredulo ho cercato di spiegare la mia posizione ma __________ voleva essere oggettiva e non dire chi aveva torto o ragione. Posso capire il loro atteggiamento anche se loro hanno espressamente detto che io non ho aggredito nessuno. (…)" (Doc. 11/1)
In una lettera inviata alla Direzione dell'__________ l'assicurato ha ancora rilevato:
" (…)
Sono molto scosso per quello che è accaduto infatti ho preso 4 pugni in faccia e sono finito in ospedale dove sono stato medicato. Al mio ritorno all'__________ i due responsabili mi hanno presentato una lettera nella quale c'era scritto che ero stato escluso da questa azienda di pratica perchè essendo stato violato il regolamento e come testualmente è stato scritto: "il comportamento osservato, in particolare le vie di fatto (violenza fisica) costituiscono sufficientemente gravi da giustificare l'interruzione immediata del PML".
Vorrei partire dal presupposto che sono assolutamente d'accordo che la vostra organizzazione doveva escludere tutte e due le persone e non prendere posizione riguarda ad una o l'altra persona per dare ragione o colpe. Ma in quanto sono stato direttamente coinvolto ed in presenza di testimoni e visto anche che il mio nome compare in questa lettera di esclusione voglio assolutamente difendere la mia persona e giustificare la situazione in maniera chiara e soprattutto lo ritengo un atto legittimo perché non voglio incorrere in sanzioni e procedimenti di cui non ho colpe. Voglio anche precisare che la persona che mi ha aggredito per futili motivi è stata prontamente denunciata e naturalmente attendo l'esito di tale procedimento confidando nella giustizia. Nel merito dell'aggressione in presenza come ho detto di 4-5 persone e di uno dei responsabili (Sig. __________) sono stato aggredito e malmenato senza neanche alzare un dito e cercare la rissa. Ovvero sono stato fermo e lucido cercando di evitare qualsiasi contatto con l'altra persona semplicemente perché non sono un incivile e non ho mai picchiato nessuno ovvero potevo legittimamente difendermi. (…)" (doc. 11/3)
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene innanzitutto che l'istruttoria compiuta dall'amministrazione ha permesso di chiarire che, effettivamente, in data 6 dicembre 2011 l'assicurato è stato fisicamente aggredito da un altro partecipante al provvedimento relativo al mercato del lavoro, senza a sua volta sferragli "alcun pugno" (cfr. Doc. 4, dichiarazione del 4 aprile 2012 di __________ di __________).
D'altra parte però risulta dalle dichiarazioni dei responsabili della misura che l'assicurato ha preso il giornale 20 minuti appartenente all'altro partecipante, senza chiedergli nulla e che dopo le rimostranze di quest'ultimo ha gettato il giornale a terra, venendo successivamente insultato dall'altro partecipante.
In reazione a tale insulto, il ricorrente si è avvicinato con fare minaccioso all'altro partecipante ed è stato colpito da quest'ultimo sul viso. Ne sono risultate una visita al Pronto Soccorso con diagnosi di contusione alla mandibola a sinistra e contusione allo zigomo sinistro ed inabilità lavorativa di due giorni (cfr. doc. 13/5 e 13/6) ed una denuncia / querela penale (doc. 13/3 e 13/4).
Il TCA non ha motivi di dubitare della versione fornita dai responsabili del programma d’occupazione, secondo cui l’interruzione del POT è da ascrivere al comportamento dell’assicurato, tanto più che due di essi (Brunelli e Cuda) erano presenti sul posto al momento dei fatti (cfr. doc. 11).
In particolare, come ricordato dall’Alta Corte nella sentenza C 307/02 del 27 gennaio 2004 consid. 2.3.1 riprodotta al consid. 2.3, occorre considerare che un organizzatore abituale di programmi d’occupazione è in condizione di giudicare con cognizione di causa quanto ci si può ragionevolmente attendere da un partecipante al provvedimento inerente al mercato del lavoro.
Ora, il ricorrente prendendo il giornale 20 minuti senza chiedere nulla alla persona che l'aveva portato sul posto di lavoro e soprattutto reagendo in un modo non appropriato quando quest'ultimo ha chiesto spiegazioni al riguardo ha contribuito a creare le condizioni per la disputa poi degenerata a seguito dell'atteggiamento violento assunto dall'altro partecipante.
RI 1 è dunque responsabile per la prematura interruzione del provvedimento inerente al mercato del lavoro.
In simili condizioni, secondo il TCA, a ragione l’amministrazione ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI. Anche l’entità della sanzione (10 giorni di sospensione per colpa lieve) è conforme ai criteri fissati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).
Di conseguenza la decisione su opposizione del 9 maggio 2012 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti