Raccomandata
Incarto n. 38.2012.26
rs
Lugano 16 gennaio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 marzo 2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ______________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 14 marzo 2012 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 6 marzo 2012 (cfr. doc. G) con cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e dicembre 2012 antecedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 14 marzo 2012 l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto che la penalità inflittagli sia ridotta a un giorno di sospensione.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto quanto segue:
" (…)
Sin dal 1964, sicché da oltre 47 anni senza interruzione, il signor RI 1 svolge la propria attività lavorativa di geomatico alle dipendenze dello Studio di ingegneria sopra citato.
Prove: doc. C/curriculum vitae
Lo studio lo ha riassunto a tempo parziale, con una percentuale di occupazione del 50%, a partire dal 1.1.2012 (doc. E/lettera di assunzione).
Prove: doc. D, E
Prove: richiamo documenti da URC, __________
V’è da specificare che la professione di geomatico è molto specialistica e vi sono solo una decina di aziende di geometra in tutto il Cantone.
La mancanza di lavoro per queste dieci ditte essendo notoria, il signor RI 1 ha ritenuto che non dovesse ulteriormente dimostrarlo per iscritto con ricerche di lavoro nella sua professione. Per quanto riguarda altri settori, egli non riteneva che fosse suo obbligo, prima dell’iscrizione alla disoccupazione, esperire ricerche anche al di fuori del suo campo di attività.
Ci si chiede ad ogni modo se ciò fosse pretendibile per una persona di oltre 60 anni che da più di 47 anni ha svolto lo stesso lavoro per il medesimo datore di lavoro.
(…)
L’URC rimprovera a RI 1 di non aver comprovato alcuna ricerca di lavoro per ottobre 2011 e dicembre 2011. Osserva altresì che la mancata conoscenza della normativa non costituisce elemento di conformità alla legge e che in ogni caso la sanzione è stata ridotta del 50% per tenere conto dell’età dell’assicurato in applicazione di una prassi interna.
Prove: richiamo documenti da URC, __________, doc. A
(…)
Il caso del signor __________ merita a mente della scrivente una particolare indulgenza, non solo per l’età del ricorrente (come a giusta ragione ritenuto dall’autorità di primo grado) ma anche per la particolarità della situazione professionale e personale dello stesso ossia, in considerazione della lunghissima durata della sua attività lavorativa nella medesima professione e per lo stesso datore di lavoro, della particolare specializzazione svolta in tutti questi anni e nell’ambito della quale, vuoi anche per l’età del ricorrente, non vi sono altri sbocchi.
Non avendo mai avuto a che fare con le casse di disoccupazione, il signor RI 1 non era pratico della prassi da seguire e ha quindi senza alcuna intenzione di eludere la normativa vigente, omesso di documentare per iscritto le ricerche di lavoro di ottobre e dicembre 2011, non sapendo che fosse necessario.
Lo studio di ingegneria __________, ha personalmente continuato ad attivarsi nei mesi seguenti il licenziamento del loro dipendente, per reperire lavoro presso gli altri studi di geometra del cantone (che come detto sono limitati a 10) ma senza buon esito.
La conferma di queste ricerche è documentata nella dichiarazione qui allegata quale doc. I.
(…)”(Doc. I)
1.3. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e dicembre 2012 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI entrata in vigore il 1° aprile 2011 (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167segg.).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
Il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF), pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 l’Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Riguardo ai lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.
Infatti secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993 nella causa W.E., C 167/93).
L'art. 17 cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 28-29).
Il TCA constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del lavoro.
La stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:
" Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Anche relativamente ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
L’Alta Corte, in una sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939 che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000, ha comunque confermato l’entità della sanzione.
Con giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi, confermato la sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942 per insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre 2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i quali è più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a effettuare ricerche di impiego in modo più intenso.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.7. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato (nato nel dicembre 1949), di professione tecnico geometra (geomatico), ha lavorato presso lo studio di ingegneria __________ dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 2011 (cfr. doc. 9/51; C).
In effetti il 29 settembre 2011 il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego con l’insorgente a partire dalla fine del mese di dicembre 2011 a causa del regresso del volume di lavoro nel settore delle misurazioni (cfr. All. 2 = doc. D).
Sempre il 29 settembre 2011 lo studio di ingegneria __________ ha, tuttavia, riassunto l’assicurato al 50% a decorrere dal 1° gennaio 2012 (cfr. doc. 9/37 = doc. E).
Il ricorrente si è iscritto in disoccupazione il 15 dicembre 2011 con effetto dal 1° gennaio 2012, dichiarando una disponibilità lavorativa al 100% (cfr. All1).
Al momento dell’annuncio al collocamento l’assicurato ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi di disdetta da ottobre a dicembre 2011.
Il consulente del personale, ritenuto che il ricorrente ha documentato degli sforzi intrapresi soltanto nel mese di novembre 2011, gli ha consegnato brevi manu una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 6 febbraio 2012, il fatto di non avere svolto alcuna ricerca di lavoro nei mesi di ottobre e dicembre 2011.
Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. All. 4; All.6).
Il ricorrente, il 3 febbraio 2012, ha risposto:
" In merito alla mancata presentazione delle ricerche di lavoro per i mesi di ottobre e dicembre 201, mi permetto osservare quanto segue:
· Dai colloqui, probabilmente per un malinteso, ma comunque in buona fede, non avevo capito che avrei dovuto documentare le ricerche effettuate;
· In considerazione della mia età e del fatto che la mia attività è svolta in pochi studi del Cantone, d’altra parte da me già contattati, ero onestamente convinto che l’impossibilità di trovare una nuova sistemazione fosse scontata e non necessitasse di ulteriori prove.
(…)” (All. 5)
Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).
L’URC, considerando che l’assicurato non ha comprovato alcuna ricerca di lavoro per i mesi di ottobre e dicembre 2011, con decisione formale del 6 marzo 2012, confermata dalla decisione su opposizione del 14 marzo 2012 (cfr. doc. A; consid. 1.1.), l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni, precisando che l’entità della sanzione risulta ridotta del 50% in virtù dell’età (cfr. All. 6; consid. 1.1.).
2.8. In concreto l’URC, relativamente al periodo di disdetta di tre mesi da ottobre a dicembre 2011 antecedente l’iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che l’assicurato ha effettuato unicamente cinque ricerche di lavoro nel mese di novembre 2011 (cfr. doc. A; All. 6).
L’amministrazione, come visto, ha così sanzionato l’insorgente per mancate ricerche nei mesi di ottobre e dicembre 2011, considerando invece valide quelle del mese di novembre 2011 (cfr. A; All. 6).
Dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativo al mese di novembre 2011 (cfr. doc. 9/42) emerge in effetti che l’assicurato si è proposto quale tecnico geometra presso cinque studi di ingegneria, e meglio presso lo Studio __________ di __________, lo Studio __________ di __________ e __________, lo Studio __________ di o, lo Studio __________ di __________ e lo Studio __________ di , tutti specializzati in geomatica (cfr. www.i.ch; www.geomatica.ch; www..ch; www..ch; www..ch).
Nel ricorso è stato affermato, da un lato, che la professione di geomatico è molto specialistica e che nel Cantone Ticino sono attivi soltanto dieci studi di geometra, dall’altro, che lo Studio __________, nei mesi seguenti il licenziamento dell’assicurato, ha continuato ad attivarsi presso gli altri studi di geometra del Cantone per reperirgli un lavoro (cfr. doc. I pag. 2).
Inoltre all’impugnativa è stata allegata una dichiarazione del 3 aprile 2012 dell’ing. __________ dello Studio __________ da cui risulta che durante i tre mesi dal recapito della lettera di licenziamento all’interruzione del precedente rapporto di lavoro (ottobre, novembre e dicembre 2011), da parte della dirigenza dello Studio e dell’insorgente sono stati interpellati i responsabili dei dieci studi di geometra operanti in Ticino, in merito a un possibile impiego dell’assicurato al 50% (cfr. doc. I = doc. 9/6).
Alla luce delle risultanze agli atti appena esposte, nonché del fatto che l’assicurato è stato alle dipendenze dello Studio __________ per ben 47 anni (cfr. consid. 2.7.), questa Corte, tutto ben considerato e indipendentemente dalla questione di sapere se in Ticino vi sono oppure no realmente soltanto dieci studi attivi nel settore della geomatica, ritiene, in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che il ricorrente sia effettivamente stato aiutato dal datore di lavoro nella ricerca di una nuova occupazione nel periodo di disdetta.
Più precisamente, risulta del tutto plausibile che il datore di lavoro, vedendosi costretto a licenziare il 29 settembre 2011 con effetto dal 31 dicembre 2011 (cfr. consid. 2.7.) il proprio collaboratore attivo presso lo studio da moltissimi anni per motivi che esulano dalle sue capacità e dal suo impegno, si sia attivato presso altri studi del medesimo settore al fine di reperirgli un impiego perlomeno complementare a quello al 50% garantitogli dal medesimo.
2.9. Siccome l’insorgente, nel mese di novembre 2011, si è candidato presso cinque studi di geometra (cfr. doc. 9/42) e l’ing. __________ nella dichiarazione del 3 aprile 2012 ha indicato che lo studio e l’assicurato complessivamente hanno contattato dieci studi del settore (cfr. doc. I = 9/6), va altresì ritenuto che grazie all’intervento dello Studio __________ sono stati interpellati altri cinque potenziali datori di lavoro nel periodo da ottobre a dicembre 2011.
Anche volendo considerare che le cinque ulteriori ricerche di lavoro sono state effettuate esclusivamente nei mesi di ottobre e dicembre 2011, le stesse - suddivise su due mesi - risultano comunque insufficienti dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.4.).
Al riguardo giova, poi, rilevare che anche se è vero che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali l'assicurato si è iscritto per il collocamento, esse devono comunque essere estese anche in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Inoltre, per costante giurisprudenza, il disoccupato, durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente, però, deve essere disposto a lavorare anche al di fuori della professione appresa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI; DLA 2001 pag. 147, STCA 38.2000.20 del 13 aprile 2000; STCA del 14 giugno 1995 nella causa S.S.; STCA del 5 aprile 1993 nella causa E.C-T; RDAT 1986 pag. 173; vedi pure STFA del 19 ottobre 1988 nella causa R.M., 46/88;Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR pag. 94 N° 236 e pag. 95 N° 240; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Ciò vale in particolare qualora una professione contempli sul mercato del lavoro pochi sbocchi di impiego concreti, analogamente al caso del ricorrente tecnico geometra - geomatico (cfr. consid. 2.7.), come del resto riconosciuto dell’assicurato stesso (cfr. All.5; I pag. 2).
In tal caso è necessario intensificare le ricerche anche al di fuori del proprio ambito professionale (cfr. STF C 16/07 del 22 febbraio 2007; STFA C 347/05 del 13 marzo 2006: STCA 38.2011.60 del 26 settembre 2011 concernente un assicurato laureato in musicologia sanzionato con sei giorni di sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nei mesi di febbraio e marzo 2011 antecedenti l’annuncio per il collocamento. Questa Corte ha evidenziato che, contemplando la professione dell’assicurato pochi sbocchi di impiego concreti sul mercato del lavoro, anche quale insegnante di musica, , avrebbe dovuto cercare un’occupazione pure al di fuori della professione appresa; STCA 38.2001.46 del 5 ottobre 2001 relativa a un’assicurata
L’età dell’assicurato - di quasi 62 anni al momento dei fatti -, d’altronde, non permette di giungere a un esito differente della presente vertenza.
In proposito è utile ribadire che la nostra Massima Istanza, in una sentenza C 275/05 del 6 novembre 2006, già citata al consid. 2.5., ha segnatamente indicato che gli assicurati di età avanzata confrontati, anche a causa di una situazione economica sfavorevole, a rilevanti problemi nel reperire un nuovo posto di lavoro sono tenuti a maggiormente intensificare le proprie ricerche di impiego.
In simili condizioni, occorre concludere che il ricorrente, svolgendo nell’ottobre e nel dicembre 2011 delle ricerche di lavoro insufficienti, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.10. Nel caso in esame l’assicurato sostiene di non essere stato pienamente cosciente dell’obbligo di ricerca di un posto di lavoro nel periodo precedente la propria iscrizione all’URC (cfr. doc. I pag. 2) o comunque della necessità di documentare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione (cfr. All. 5).
In concreto non è comunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.
Il TFA, infatti, ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del resto, deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.
Il dovere di svolgere delle ricerche di lavoro implica forzatamente il fatto di essere in grado di comprovare i propri sforzi.
Nella regola di comportamento elementare di effettuare delle ricerche di impiego che deve essere seguita anche senza una precedente informazione rientra, perciò, anche l’obbligo di documentare le medesime (cfr. STCA 38. 2011.36 del 19 settembre 2011 cosid. 2.11.).
In casu, quindi, l’assicurato non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente di dover effettuare delle ricerche di lavoro prima della disoccupazione o in ogni caso di dover comprovare gli sforzi intrapresi (cfr. STCA 38.2012.38 del 13 settembre 2012 consid. 2.11.; STCA 38.2011.36 del 19 settembre 2011 consid. 2.11.; STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011 consid. 2.11.; STCA 38.2009.28 del 27 luglio 2009; STCA 38.2008.26 del 30 luglio 2008; STCA 38.2007.99 del 18 febbraio 2008; STCA 38.2008.48 del 24 settembre 2008).
2.11. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato quattro giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e dicembre 2011, precisando che la sanzione è stata ridotta del 50% per tener conto della sua età avanzata (quattro giorni per il mese di ottobre 2011 + quattro giorni per il mese di dicembre 2012 = 8 giorni : 2 = 4 giorni; cfr. doc. A pag. 2).
A mente del TCA, considerato, da una parte, che è stato ritenuto che grazie all’intervento dello Studio di ingegneria __________ nei mesi di ottobre e dicembre 2012 sono state compiute cinque ricerche di lavoro presso altri studi attivi nel settore della geomatica (cfr. consid. 2.8), dall’altra, che di regola vengono inflitti tre giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio al collocamento (cfr. consid. 2.6.), la penalità di quattro giorni non rispetta appieno il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.) e deve essere ridotta a tre giorni (3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di ottobre 2011 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di dicembre 2011 = 6 giorni : 2 - per tener conto dell’età avanzata del ricorrente, cfr. consid. 2.5. - = 3 giorni).
Di conseguenza la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata nel senso che l’assicurato è sospeso per tre giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.
2.12. Il ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentato da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto all'importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili parziali (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; STFA C 243/02 del 5 dicembre 2003; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 14 marzo 2012 è modificata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per tre giorni.
L’URC di __________ verserà all’assicurato l’importo di fr. 300.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti