Raccomandata
Incarto n. 38.2012.25
DC/sc
Lugano 26 luglio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 marzo 2012 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 6 marzo 2012 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 6 febbraio 2012 (cfr. doc. 55) con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di dicembre 2011 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 6 marzo 2012 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha in particolare rilevato:
" (…)
In questo caso, non ho potuto e non ho avuto a mia disposizione nessuna mia conoscenza per poterlo consegnare entro il 5° giorno del mese di Gennaio 2012, in quanto occupati con scuole o lavoro ed io inabile al lavoro al 100% i giorni 4 e 5 Gennaio 2012, e davanti a certificato medico nessuno può dire la sua in sensi contrari alle mie motivazioni ricevute, questa è legge.
Per questo motivo mi sono veduto costretto a consegnare la tabella ricerche di lavoro in ritardo, al 9 gennaio 2012 in quanto di mezzo c'è stata la festa dell'Epifania al venerdì e poi il week-end.
Vero che avrei potuto consegnarla anche prima dei giorni sopracitati, ma fino a prova contraria non sono un cartomante o uno zingaro che riesce a prevedere il futuro e la malattia che ha causato questo ritardo, sicuramente non era nei miei programmi." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 30 aprile 2012 l'URC propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Ora, per quanto riguarda il certificato medico, nessuno contesta la sua validità anche se è stato redatto il 17.01.2012 ed è arrivato al nostro ufficio il 19.01.2012 (14 giorni dopo l'inabilità), ma risulta di difficile comprensione il fatto di non aver trovato nessuno in quanto occupati con scuole o lavoro (scuole? … da quanto ci risulta le scuole nel Canton Ticino, da molti anni, sono tutte chiuse durante il periodo natalizio ossia dal giorno prima di Natale fin dopo l'Epifania).
Le disposizioni di legge, per quanto riguarda la consegna di queste ricerche, segnalano che, "motivi scusabili = l'interessato o il suo rappresentante deve essere stato impedito senza colpa ad agire entro il termine (art. 41 LPGA) per esempio una malattia grave che impedisce di agire o delegare il compito (consegna) nell'ultimo giorno utile".
Durante i giorni 4 + 5 gennaio la sua inabilità forse non gli permetteva di effettuare quanto sopra citato ed è anche vero che, come segnala il signor RI 1 "non sono un cartomante o uno zingaro che riesce a prevedere il futuro e la malattia che ha causato questo ritardo e sicuramente non era nei suoi programmi" ma il fatto è che avrebbe potuto effettuare il tutto nei giorni precedenti rispettando così le disposizioni in vigore che esigono la consegna entro il quinto giorno del mese successivo a quello controllato e non il quinto giorno del mese mese successivo a quello controllato." (Doc. III)
1.4. Il 9 marzo 2012 l'assicurato ha consegnato al TCA un certificato medico del dottor __________, specialista FMH in medicina generale, attestante un'inabilità lavorativa totale dell'assicurato nei giorni 4 e 5 gennaio 2012 (cfr. Doc. IX).
L'11 maggio 2012 l'URC di ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni (cfr. Doc. XI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese di dicembre 2011.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI valido anche successivamente al 31 marzo 2011:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011, stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.5. Nel caso concreto l'assicurato è stato sospeso per 5 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione in quanto, secondo l'amministrazione, egli ha inoltrato la prova delle ricerche di lavoro soltanto il 9 gennaio 2012, ossia oltre il termine legale, senza nessuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64 del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv. 2 OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…)
Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012 ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare nessuna considerazione circa la sua conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di 9 giorni che era stata inflitta dall'amministrazione, argomentando:
" (…)
La juridiction cantonale a considéré que l'intimé n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011. Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011 (pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier 2011).
4.1 L'office recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2 OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être déterminé avec certitude.
4.2 En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).
4.3 L'ensemble des éléments retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4 Il convient par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de l'intéressé. (…)"
2.6. Nella presente evenienza le ricerche di impiego del mese di dicembre 2011, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano inoltrate all’amministrazione entro il giovedì 5 gennaio 2012.
L'amministrazione ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in quanto esse sono state inoltrate soltanto il 9 gennaio 2012 (cfr. doc. 65: "U.R.C. BUCALETTERE 9 gennaio 2012).
L'assicurato precisa di avere imbucato le ricerche soltanto il 9 gennaio 2012 in quanto è stato inabile al lavoro nei giorni 4 e 5 gennaio (cfr. certificato del 17 gennaio 2012 del dottor __________, specialista FMH in medicina generale), inoltre il venerdì 6 gennaio era un giorno festivo mentre il 7 e l'8 gennaio erano rispettivamente, un sabato e una domenica.
Chiamato a pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, l'URC di , ha considerato che non esistono in concreto valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche.
Infatti anche volendo per ipotesi ammettere che la malattia dell'assicurato (peraltro attestata soltanto mediante certificato medico del 17 gennaio 2012) era realmente tale da impedirgli di inviare personalmente le ricerche all'URC di (cfr. STF 8C_33/2012 del 26 giugno 2012, consid. A) resta il fatto che egli avrebbe potuto incaricare un suo conoscente di consegnare le ricerche all'amministrazione (sul tema cfr. STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009, STFA I 854/06 del 5 dicembre 2006; STCA 38.2008.32-33; STFA k 34/03 del 2 luglio 2003; STCA 38.3004.37 del 3 settembre 2004 nella quale è spiegato che contrariamente a quanto sembra ritenere l'amministrazione decisivo è l'impedimento che sopraggiunge nell'ultimo periodo di un termine).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, come sottolinea giustamente l'URC, nei primi giorni di ogni anno le scuole sono chiuse.
L'URC di Lugano non ha formulato nessuna contestazione a proposito della quantità e della qualità delle ricerche di lavoro effettuate dal ricorrente nel mese di dicembre 2011.
Gli sforzi personali compiuto dall'assicurato appaiono effettivamente sufficienti (cfr. Doc. 65 e Doc. 66).
L'assicurato, tenuto conto dei giorni non lavorativi, ha così consegnato delle valide ricerche di lavoro per il mese di dicembre 2011 con un solo giorno di ritardo.
In simili condizioni, a mente del TCA, alla luce della più recente giurisprudenza federale si giustifica la riduzione della sanzione da 5 a 1 giorno di penalità (cfr. STF 8C_64/2012 del 26 giugno 2012; STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012; STF 8C_33/2012 del 26 giugno 2012).
La decisione su opposizione del 6 marzo 2012 è quindi modificata nel senso che RI 1 è sospeso per un giorno dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 6 marzo 2012 è modificata nel senso che l'assicurato è sospeso per 1 giorno dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti