Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2012.21
Entscheidungsdatum
27.08.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2012.21

DC/sc

Lugano 27 agosto 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 4 aprile 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 marzo 2012 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 2 marzo 2012 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 27 gennaio 2012 2010 (cfr. doc. A2) con il quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza per non aver rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo fatto valere in tempo utile il proprio credito salariale (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la citata decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA, nel quale la sua patrocinatrice ha postulato l’erogazione delle indennità per insolvenza richieste, argomentando:

" (…)

Vale la pena precisare a questo punto le ragioni per le quali la signora RI 1 ha atteso sino al 12 agosto 2011 per avviare l'azione giudiziaria nei confronti della __________.

La signora RI 1, purtroppo, è stata apparentemente coinvolta in un traffico di esseri umani che l'ha condotta in Canton Ticino, nell'ambito del suo rapporto di lavoro con la __________.

Per questa triste vicenda, in un primo tempo, la ricorrente è stata ricoverata presso la Clinica __________, dove è rimasta dal 9 maggio 2010 al 30 luglio 2010 (cfr. doc. 4) e poi, addirittura, è stata presa a carico del Delegato per l'aiuto alle vittime di reati (doc. 8).

La signora RI 1, al termine del suo rapporto di lavoro con la __________l, grazie all'intervento della Antenna __________ che l'ha seguita, si era immediatamente attivata per sollecitare il pagamento di quanto le spettava dall'ex datrice di lavoro con le lettera di cui al doc. 5 e 6.

Tuttavia, a quel momento, la triste vicenda che aveva visto coinvolta la signora RI 1 alle dipendenze della __________ e il conseguente stato di disagio psico-fisico che le ha procurato, l'ha obbligata a lasciare la Svizzera. Una volta trasferita all'estero e dopo aver finalmente trovato un po' di serenità, la ricorrente è stata in grado di confermare di voler proseguire la propria azione legale nei confronti della sua ex datrice di lavoro. Cosa che è stata tempestivamente portata avanti con istanza 12 agosto 2011.

(…)

È necessario quindi valutate se, nel caso di specie, è possibile rimproverare alla signora RI 1 di aver tenuto un comportamento gravemente negligente.

Come sopra meglio spiegato al punto 3, la signora RI 1, a fronte del disagio-psico conseguente alla triste vicenda che l'ha vista coinvolta nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze __________, dopo essere stata presa a carico dal Delegato alle vittime dei reati, ha lasciato la Svizzera, per cercare di poter ricostruirsi una vita all'estero. Solo dopo avere ritrovato un po' di serenità, è stata in grado di confermare la sua volontà di portare avanti l'azione giudiziaria di recupero credito nei confronti della sua ex datrice di lavoro.

In simili circostanze non si può senz'altro contestare alla signora RI 1 di non essersi adoperata sufficientemente per salvaguardare i suoi crediti salariali.

(…)

Di conseguenza, sulla base di quanto precede, la motivazione addotta alla decisione 2 marzo 2012 della Cassa risulta priva di ragione alcuna, posto che, considerando le circostanze del caso, non è possibile rimproverare alla signora RI 1 di non aver intrapreso degli sforzi sufficienti a tutela dei suoi crediti salariali, segnatamente per aver atteso più di un anno per inoltrare in Pretura un'istanza. D'altro canto quest'ultima, non appena è stata in grado, si è adoperata per rivendicare quanto dovuto al suo ex datore di lavoro, in modo senz'altro inequivocabile.

Non si può pertanto che postulare l'annullamento della decisione impugnata." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta dell'11 gennaio 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

Dalla documentazione agli atti si rileva quanto segue:

a) in data 16.03.2010e stato sottoscritto un contratto di lavoro quale ballerina tra la signora RI 1 e la __________ a far tempo dal 01.04.2010 fino al 31.07.2010;

b) in data 09.05.2010, causa malattia, la signora RI 1 si assentava dal posto di lavoro non potendo più riprendere l'attività fino alla scadenza del contratto a tempo determinato prevista per il 31 luglio 2010;

c) in data 10.09.2010 e 06.10.2010 tramite "__________" veniva sollecitato il versamento dello stipendio per gli 8 giorni lavorati del mese di maggio nonché dell'80% dello stipendio per il periodo 09.05.2010-31.07.2010;

d) in presenza del mancato ottemperamento degli obblighi contrattuali da parte della __________, la signora RI 1, nel mese di dicembre 2010, conferiva mandato di rappresentanza allo studio legale RA 1 affinché provvedesse al recupero dello stipendio dovutole;

e) in data 24.12.2010, tramite l'avv. __________, il datore di lavoro veniva invitato a versare l'importo di fr. 5'759.30 entro e non oltre il 31 dicembre 2010; nel caso di mancato versamento il legale precisava che "darò avvio ad ogni azione legale che riterrò opportuna per la migliore tutela dei diritti della mia assistita".

Da quanto precede è incontrovertibile che la volontà dell'assicurata di recuperare quanto le era dovuto era chiara sin dal mese di dicembre 2010. A parere della Cassa attendendo fino al 12.08.2011 per promuovere istanza per il 1° tentativo di conciliazione ex art. 197 e ss CPC, l'assicurata non ha ottemperato ai requisiti posti dall'art. 55 cpv. 1 LADI.

Attendere più di 7 mesi per avviare quanto sarebbe stato possibile sin dal mese di gennaio 2011 è ritenuto un tempo troppo lungo, incompatibile con gli obblighi discendenti dalla LADI." (Doc. III)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa CO 1 CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a percepire l'indennità per insolvenza.

2.3. Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:

" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b, il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."

L'art. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

(Foglio 14)

In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.

In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."

In una sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione.

In una sentenza 8C_ 801/2011 dell'11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell'indennità per insolvenza ad un'assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di fare valere le sue pretese salariali argomentando:

" Le Tribunal des Prud'hommes a condamné par jugement du 18 février 2008 C.________ à payer à la recourante ce qu'elle demandait. Une réquisition de continuer la poursuite du 4 juillet 2008 a été rejetée le 6 août 2008 car C.________ était parti à l'étranger pour une durée indéterminée. Après le retour en Suisse du débiteur, la poursuite a été reprise et a conduit à la délivrance de l'acte de défaut de biens du 19 janvier 2009.

Il ressort de cet état de fait que la recourante a attendu plus de neuf mois avant de faire valoir ses prétentions de salaire à l'encontre de C.________ dont elle connaissait pourtant les difficultés financières puisqu'elle avait résilié son contrat en raison du non-paiement du salaire. Cette absence de réaction de l'assurée durant une aussi longue période constitue, au regard de la jurisprudence (ATF 114 V 56 consid. 4 p. 60 ; arrêts C 91/01 du 4 septembre 2001, C 367/01 du 12 avril 2002, et 8C_630/2011 du 3 octobre 2011), une violation de l'obligation de réduire le dommage et partant doit entraîner la perte du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Quand bien même elle a été avertie de cette situation par ordonnance du 12 avril 2012, la recourante ne s'est pas prononcée de manière spécifique sur cette question. En particulier, elle n'a pas tenté de justifier son inaction pendant une si longue période. Par ailleurs, le fait que Y.________ Sàrl a déposé une plainte pénale à l'encontre de la recourante et que des démarches ont été entreprises en vue de contester le licenciement immédiat pour justes motifs ne la dispensait pas de prendre les mesures nécessaires à l'encontre de C.________ en vue d'obtenir les salaires dont celui-ci lui était redevable à l'époque où il était personnellement employeur de la recourante. En effet, ni la plainte pénale ni le litige relatif au licenciement n'ont de rapport avec le contrat liant la recourante et C.________. De même, l'existence d'une solidarité entre les employeurs en cas de transfert d'une entreprise n'excuse pas l'absence de réaction durant une aussi longue période."

2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

" Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI


Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

  1. Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

  2. Secondo la giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all'IDI.

In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.

  1. Per contro, il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

  2. Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).

  3. Di conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

  4. In linea di massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata è stata assunta dalla__________come ballerina mediante un contratto di lavoro di durata determinata dal 1° aprile al 31 luglio 2010 (cfr. doc. 28 e 28a).

Il salario lordo convenuto era di fr. 4'243.50.-- mensili ed il salario netto di fr. 1’922.85.

L’assicurata è stata inabile al lavoro a partire dal 9 maggio 2010 ed è stata degente presso la Clinica __________ fino al 30 luglio 2010 8cfr. doc. 25).

Il 10 settembre 2010 l’assicurata ha rivendicato, tramite una rappresentante (__________, operatrice responsabile presso __________), il versamento del salario per i mesi di maggio, giugno e luglio 2010 (cfr. doc. 15 e 15a).

Il 6 ottobre 2010 la rappresentante ha nuovamente sollecitato il versamento del salario. (cfr. doc.17).

Il 24 dicembre 2010 l’attuale rappresentante della ricorrente ha comunicato al datore di lavoro di avere assunto il mandato ed ha chiesto di pagare il salario entro e non oltre il 31 dicembre 2010, precisando quanto segue:

" (…)

Va da sé che in caso di mancato pagamento di quanto sopra, darò avvio ad ogni azione legale che riterrò più opportuna per la miglior tutela dei diritti della mia assistita." (Doc. A6)

Il 12 agosto 2011 la rappresentante dell’assicurata ha inoltrato presso la Pretura del distretto di __________ un'istanza per il tentativo di conciliazione, rivendicando dall’ex datore di lavoro il versamento di fr. 5'759,30 (cfr. doc. 20a – 20b).

L’amministrazione, con decisione del 27 gennaio 2012, confermata con decisione su opposizione del 2 marzo 2012, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in quanto l’assicurata avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5; sul diritto per principio all'indennità per insolvenza durante un periodo d'inabilità lavorativa cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STCA 38.2011.21 del 16 novembre 2011, consid. 2.8).

2.7. Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, non può che approvare l’operato dall’amministrazione.

Infatti l’assicurata, che non ha ricevuto il salario per il periodo dal 9 maggio al 31 luglio 2010 si è limitata ad inviare ad intervalli regolari alcune lettere di sollecito all’ex datore di lavoro.

In quella del 24 dicembre 2010 è pure stato assegnato un termine per il versamento del salario, che peraltro non è stato rispettato.

Soltanto il 12 agosto 2011, e quindi più di sette mesi dopo, l’assicurata ha inoltrato un’istanza in Pretura.

Secondo questo Tribunale, l'assicurata non agendo in modo più incisivo contro il datore di lavoro per un periodo così lungo ha commesso una grave negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010; STCA 38.2009.37-38 dell’11 gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007).

La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

Si ricorda, peraltro, che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

A nulla di diverso può portare la circostanza che la ricorrente si è trovata in una indubbia situazione di disagio psico-fisico (cfr. l’attestazione del 22 febbraio 2012 della Delegata per l’aiuto alle vittime di reati, doc. 8, e il certificato medico del 1° settembre 2010 della dr.ssa Recaldini, doc. 7).

Infatti, nel settembre 2010 ella era stata in condizione di rivolgersi all'__________ "per chiarire la questione inerente lo stipendio per i mesi di maggio, giugno e luglio 2010" (cfr. doc. 15) e nel dicembre 2010 ha incaricato uno studio legale di fare valere le proprie pretese salariali nei confronti dell’ex datore di lavoro.

In simili condizioni la decisione su opposizione del 2 marzo 2012 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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