Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2012.2
Entscheidungsdatum
18.06.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2012.2

DC/sc

Lugano 18 giugno 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 novembre 2011 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 25 novembre 2011 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato una precedente decisione dell'11 agosto 2011 con la quale aveva sospeso RI 1 per 36 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, argomentando:

" (...)

  1. Il Signor RI 1 ha subito un licenziamento con effetto immediato in data 18 maggio

  2. I motivi indicati dal datore di lavoro sono stati contestati, in un secondo tempo, per il tramite dello studio legale RA 1.

  3. Il rappresentante legale ha infine deciso di rinunciare ad intraprendere le vie legali contro il datore di lavoro, comunicando che la Cassa non può obbligare il suo cliente a rivolgersi al Pretore affinché dimostri che il licenziamento con effetto immediato è ingiustificato.

  4. La Cassa di disoccupazione prende atto delle osservazioni sia del datore di lavoro che rispettivamente dell'assicurato. Nella fattispecie però va comunque considerato che l'opponente ha rinunciato a contestare il licenziamento con effetto immediato, accettando dunque la rescissione immediata del rapporto di lavoro per il 18.05.2011. Dalla documentazione giunta con l'opposizione e dalla documentazione successiva non sono emersi nuovi elementi atti a modificare la decisione presa dalla Cassa." (Doc. B)

1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore postula la revoca della sanzione in quanto una colpa per la perdita del posto di lavoro non sarebbe stata comprovata.

Al riguardo egli si è in particolare così espresso:

" (…)

A titolo di premessa, viene ribadito che la disdetta immediata data dalla __________ il 19.05.2011, non è giustificata, in quanto non sussiste alcuna colpa grave ascrivibile alla responsabilità del signor RI 1.

Il signor RI 1 è stato assunto dalla __________ in qualità di consulente per la potenziale clientela attiva sul mercato svizzero – oltre che per la clientela già acquisita. Senza esporre nel dettaglio le sue mansioni, va segnalato che egli non aveva facoltà di concludere contratti per conto della __________ con i clienti ai quali aveva fornito la propria consulenza. Egli si occupava infatti unicamente della ricerca dei clienti, della promozione dei prodotti __________ e della eventuale fase di negoziazione (doc. D).

Ciò che viene veramente contestato al ricorrente sono delle prestazioni inferiori alle aspettative del datore di lavoro. Nei mesi in cui egli ha reso i suoi servizi per la __________, non sono purtroppo stati conclusi dei contratti da quest'ultima con dei nuovi clienti operanti sul territorio svizzero. Questo non significa tuttavia che il signor RI 1 non abbia svolto la propria attività con serietà e professionalità. A maggior ragione considerato che la negoziazione con la nuova clientela non costituiva che una parte delle sue mansioni. Questo aspetto oltre che le differenze e le difficoltà legate al mercato svizzero sono state più volte portate all'attenzione del datore di lavoro, non da ultimo con un e-mail inviata il 20.05.2011 al proprietario dell'azienda, il signor __________ (doc. E).

Il signor __________ – "procuratore" della ditta __________ – accusa il ricorrente di aver mentito in merito all'attività svolta per alcuni progetti (__________, __________). Questo dovrebbe essere la presunta ragione alla base del licenziamento immediato, quando invece le ditte consultate semplicemente avevano deciso di non accettare "l'offerta" della __________, fatta per il tramite del signor RI 1.

Il rapporto fra il ricorrente e il sig. __________ era senz'altro difficile; le accuse mosse da quest'ultimo sono da collocare dunque in tale contesto. Il signor __________ non voleva dapprima assumere il ricorrente (doc. F). In seguito, vista l'intercessione del signor __________ e la conseguente assunzione del signor RI 1 (doc. F1), ha ostacolato quest'ultimo in ogni modo durante tutto il rapporto contrattuale. Nei confronti del ricorrente è stato esercitato del mobbing costante, che ha reso le condizioni di lavoro difficili e poco piacevoli. Per tale ragione la corrispondenza è stata di preferenza intrattenuta con il signor __________ (vedi p. es. doc. E, doc. E1).

In conclusione, le presunte menzogne e le gravi manchevolezze rimproverate al ricorrente, sono un pretesto costruito a bella posta per poterlo licenziare in tronco.

(…)

In definitiva, dunque, la critica che viene mossa nel presente gravame alla Cassa, è di aver ritenuto che il licenziamento in tronco fosse effettivamente giustificato e dunque imputabile al signor RI 1, senza che questa circostanza fosse dimostrata; in realtà neppure con grado di verosimiglianza preponderante, comunque insufficiente nella presente fattispecie. La Cassa si è comodamente basata sulle sole asserzioni – non provate – di un altro dipendente del datore di lavoro, il signor __________, per sostenere fatti non provati – e che la Cassa non ha neppure approfondito. La Cassa ha non da ultimo rimproverato al signor RI 1 di aver abbandonato la propria azione nei confronti del datore di lavoro, quando per costante giurisprudenza questo elemento non è decisivo nella valutazione della colpa." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 10 febbraio 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso in quanto "ritenuto ambiguo il comportamento del signor RI 1 che impedisce l'accertamento dei fatti accaduti, la Cassa, sulla scorta dei soli elementi a sua disposizione, lo ritiene con preponderante verosimiglianza, colpevole del suo licenziamento per aver mentito al suo datore di lavoro per l'attività svolta per alcuni progetti, circostanza che ha irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia tra le parti." (Doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.

In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).

Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.3. La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.

Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, , consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

Per costante giurisprudenza, in caso di ricorso contro una decisione di sospensione, i Tribunali non possono sostituire il proprio apprezzamento con quello dell'amministrazione a meno che esistano fondati motivi ("ohne triftigen Grund", DTF 126 V 81 consid. 6; DTF 123 V 152 consid. 2; STFA C 38(03 del 6 maggio 2003; STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006).

2.5. In una sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593, il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.

Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

" 11.1 Alla luce della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.

11.2 Dagli atti dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti, mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata, essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi senz'altro affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto evitare, l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.

I citati comportamenti non giustificano tuttavia l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15 pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97 del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C 48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato, a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per avere guidato in stato di ebbrezza)."

(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V 593).

In una sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di lavoro.

In una sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico responsabile dell'insorgere delle tensioni.

In una sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di terzi.

In una sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.

In un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un'assicurata che è stata licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non l'avrebbe venduto.

In una sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le disposizioni amministrative del datore di lavoro.

In una sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del datore di lavoro.

In una sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.

In una sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di lavoro.

Il TFA ha invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro, non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006); licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre 2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag. 24).

Dal canto suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004, 38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231); disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002, 38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre 1997, 38.1997.151).

2.6. Nella presente fattispecie l'assicurato il 1° gennaio 2011 è entrato alle dipendenze della ditta __________ con la funzione di consulente (cfr. Doc. D).

Il contratto di lavoro è stato sciolto con effetto immediato dalla ditta già il 18 maggio 2011 (cfr. Doc. 69, doc. 78).

Sia nella lettera di disdetta che sull'attestato del datore di lavoro non figurano i motivi del licenziamento.

L'assicurato in due scritti del 23 e del 25 maggio 2012 (cfr. Doc. 50 e Doc. 46) e in un messaggio di posta elettronica del 20 maggio 2012 (cfr. Doc. 51) ha affermato di essere stato licenziato in quanto il datore di lavoro non ha creduto ai motivi da lui addotti per giustificare il fatto che non sono stati conclusi i contratti con due importanti clienti (__________ e __________), da lui seguiti sin dall'entrata in servizio presso la ditta.

In uno scritto del 9 giugno 2011 il datore di lavoro ha sottolineato che il licenziamento è da addurre al fatto che l'assicurato, malgrado diversi inviti a migliorare le proprie prestazioni, non ha rispettato o ha adempiuto in modo insoddisfacente alcuni punti del contratto di consulenza. Egli non si sarebbe presentato ai clienti in modo sufficientemente professionale e non ha concluso nessun contratto malgrado i numerosi clienti, ciò che ha provocato una reazione del suo superiore (cfr. Doc. 37: "Dass sich Herr __________ darüber verwundert zeigt, dass bei ca. 70 Kunden und angeblich weit über 100 Kundenkontakten keine einzige Anfrage zustande kommt, ist mehr als verständlich.")

Il 5 agosto 2011 l'assicurato ha affermato che sin dall'inizio il rapporto di lavoro con la __________, non avrebbe potuto funzionare ben visto che egli era stato assunto dal proprietario ( Signor __________) mentre invece il procuratore __________ non voleva lavorare con lui (cfr. Doc. 28).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che, se è vero, che secondo la giurisprudenza federale per concludere ad una disoccupazione per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI non è necessario essere in presenza di un licenziamento per violazione degli obblighi contrattuali, ma basta che la rescissione del rapporto di lavoro sia stata provocata dal comportamento o dal carattere dell'assicurato (cfr. consid. 2.2) è altrettanto vero che la colpa dell'assicurato per la perdita del posto di lavoro deve essere nettamente provata (cfr. consid. 2.3).

Ora, nel caso concreto, senza ulteriori accertamenti, non è possibile concludere che l'assicurato sia disoccupato per colpa propria.

Infatti, dagli atti dell'incarto non si evince se l'assicurato, nel breve periodo in cui ha lavorato per la ditta, non è riuscito a concludere alcun nuovo contratto per motivi legati al suo comportamento (ad esempio: scarso impegno) o se invece tale modesto risultato è da ascrivere alla differenza del mercato tedesco da quello svizzero, nel quale occorrerebbe più tempo per guadagnare la fiducia dei potenziali nuovi clienti.

La Cassa dovrà dunque approfondire questa questione (cfr. STFA C 179/03 del 12 aprile 2005; STFA C 184/05 dell'11 ottobre 2005) sentendo personalmente l'assicurato.

Al riguardo il TCA sottolinea che, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3).

In conclusione la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

Qualora dagli stessi dovessero emergere elementi tali da giustificare una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, la Cassa è invitata ad esaminare l'insieme delle circostanze al momento di fissare l'entità della sanzione (cfr. in particolare il consid. 2.5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 25 novembre 2011 è annullata.

2.- Gli atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

5

Gerichtsentscheide

46
  • DTF 133 V 59301.01.2007 · 1.483 Zitate
  • DTF 126 V 81
  • DTF 125 V 19301.01.1999 · 3.903 Zitate
  • DTF 124 V 23401.01.1998 · 832 Zitate
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