Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2012.17
Entscheidungsdatum
27.08.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2012.17

rs/DC/sc

Lugano 27 agosto 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2012 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28 febbraio 2012 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 28 febbraio 2012 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione del 18 gennaio 2012 (cfr. doc. 3) con la quale ha ritenuto RI 1, , idoneo al collocamento con un grado di disponibilità del 40% dal 3 ottobre 2011in ragione degli obblighi di cura nei confronti dei figli (cfr. doc. A).

Più precisamente l’amministrazione nel proprio provvedimento ha rilevato:

" (…)

In merito alla disponibilità oraria fornita dall’opponente è importante sottolineare che siamo confrontati con continui cambiamenti, segnatamente: sul formulario Profilo della persona in cerca di impiego, ha indicato di essere disponibile dalle ore 07.00 alle 18.00; in occasione del colloquio personale del 10 dicembre 2011 egli ha precisato di essere disponibile dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00; mentre con lo scritto 11 gennaio 2012 ha fornito una disponibilità oraria dalle ore 02.00 alle ore 08.00. Vi è una evidente contraddizione tra le dichiarazioni iniziali dell’assicurato e le proprie azioni (rifiuto della misura attiva). Per quanto riguarda l’ultima disponibilità fornita dal signor RI 1 non è possibile non rilevare come essa appaia assolutamente strumentale e tesa a evitare di dover svolgere qualsiasi misura attiva, considerato che è limitata a un mese (gennaio) e in tale fascia oraria non è possibile assegnare provvedimenti del mercato del lavoro. Appare evidente che l’ultima versione dell’interessato, riguardo alla disponibilità oraria (dalle ore 02.00 alle 08.00) è stata fornita per lasciar apparire una disponibilità a tempo pieno. A questo proposito si rivela che, conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, pag. 263), in presenza di due versioni differenti la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (sentenza del TCA inc. 38.2009.74 dell’8 marzo 2010 consid. 2.7.).

Anche se volessimo considerare la fascia oraria notturna fornita dall’interessato, indicando di cercare un impiego dalle ore 2.00 alle 8.00, egli ha limitato a tal punto le possibilità di essere assunto, da rendere assolutamente incerto il ritrovamento di un impiego. Inoltre, almeno per parte delle professioni ricercate (autista-fattorino, tecnico riparatore, aiuto elettricista, aiuto magazziniere, aiuto giardiniere, custode di stabili e operaio generico), la fascia oraria annunciata non è assolutamente consona al settore professionale. Infatti queste professioni vengono svolte esclusivamente o prevalentemente di giorno.

Infine l’assicurato ha lamentato il fatto di non avere avuto abbastanza tempo per trovare una persona che si occupasse dei figli, dall’assegnazione della misura (13 dicembre 2011), all’inizio della stessa (2 gennaio 2012). Tale lamentela non merita tutela, atteso che in occasione del colloquio di consulenza 7 novembre 2011 sottoscritto dall’assicurato, la consulente del personale gli aveva anticipato che sarebbe stato inserito in un programma occupazionale con sostegno.

Come ammesso dall’assicurato, è quest’ultimo ad occuparsi della custodia dei figli, non avendo trovato una persona di fiducia che possa portarli a scuola e poi riportarli a casa. Pertanto, tenuto conto della versione della prima ora, che, come visto, è quella determinante per le assicurazioni sociali, egli può fornire la seguente disponibilità oraria: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle 11.00 e dalle 13.30 alle 15.00 e il mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 11.00.

(…)” (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto che il grado di disponibilità ad essere collocato sia fissato al 40% a partire dalla metà del mese di dicembre 2011 e non dal 3 ottobre 2011.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto di non trovare giusta la decisione di considerarlo disposto a essere impiegato al 40% già dal primo giorno di disoccupazione, in quanto il problema della disponibilità è sorto soltanto a metà dicembre 2011, allorché gli è stata assegnata una misura inerente al mercato del lavoro.

L’insorgente ha precisato che è stato a quel momento che, visti gli orari del provvedimento, ha contattato la tata dei suoi figli, la quale gli ha comunicato di non poter più occuparsi dei bambini avendo iniziato una nuova attività il 1° dicembre.

Egli ha osservato che, benché abbia segnalato tempestivamente l’impedimento alla sua consulente e suggerito un posticipo della misura, si è sempre visto respingere le sue proposte come se fossero delle scuse.

Il ricorrente ha evidenziato di aver voluto seguire il corso, ma che lo stesso si svolgeva in un momento in cui aveva dei problemi imprevisti che non è riuscito a risolvere.

Il medesimo ha, infine, domandato di tener conto del fatto che fino a metà dicembre 2011 ha sempre svolto le ricerche di lavoro finalizzate al reperimento di un impiego al 100% e che ciò può essere confermato dalla sua consulente, __________ (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 17 aprile 2012 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

2.1. In ordine

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Ai sensi dell’art. 8 LADI l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, segnatamente, se è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10 LADI), ha subito una perdita di lavoro computabile (art. 11 LADI) ed è idoneo al collocamento (art. 15 LADI).

A quest’ultimo proposito giova rilevare che l'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Secondo la giurisprudenza federale l'esercizio di un'attività indipendente, anche se duraturo, non esclude a priori il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 88/02 del 17 dicembre 2002; in quell'occasione l'Alta Corte ha infatti, tra l'altro, affermato che: "Die Dauerhauftigkeit der selbstständigen Erwerbstätigkeit ist nur insofern von Bedeutung, als sie allenfalls die Vermittlungsfähigkeit in Frage stellt. Sie ist indessen keine negative Anspruchvoraussetzung, bei deren Vorliegen, wie di Vorinstanz anzunehmen scheint, ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung von Vornherein ausgeschlossen wäre. Massgebendes Kriterium für diesen Punkt ist die Vermittlungsfähigkeit.").

Va, poi, ricordato che per ammettere l'idoneità al collocamento di una persona è sufficiente che la stessa sia disposta a lavorare almeno in una misura pari al 20% di un'attività a tempo pieno.

Il TFA, in merito, ha osservato che:

" (…)

Für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit von teilweise Arbeitslosen (Art. 10 Abs. 2 AVIG) ist daher in zeitlicher Hinsicht massgebend, ob sie bereit und in der Lage sind, eine zumutbare Arbeit im Umfang des geltend gemachten Arbeitsausfalles, der mindestens 20% einer Vollerwerbstätigkeit betragen muss, anzunehmen (BGE 115 V 431 f. Erw. 2c/11, 436 f. Erw. 2c; Gerhards, a.a.O, Fn. 6 zu N. 61 ff. zu Art. 15). (…)."

(cfr. DLA 1996/1997, N. 7, consid. 4c)aa), pag. 26)

2.3. Relativamente, in particolare, alle assicurate e agli assicurati che, a causa dei doveri di madre o padre e degli impegni casalinghi, vogliono essere professionalmente attivi durante soltanto certe ore del giorno, la giurisprudenza ha stabilito che essi sono idonei al collocamento unicamente a precise condizioni (cfr. DLA 1993/1994 pag. 222; STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004; STFA C 44/95 del 3 ottobre 1995; G. Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz N° 48 zu Art. 15 AVIG).

In una sentenza C 90/03 e C 92/03 del 10 novembre 2003 consid. 3.3.1., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 12 pag. 35 e parzialmente in DTF 130 V 138, il Tribunale federale delle assicurazioni ha, in particolare, osservato:

" (…)

3.3.1Die Vermittlungsfähigkeit darf nicht leichthin unter Verweis auf familiäre Betreuungsaufgaben verneint werden (vgl. BGE 123 V 216 Erw. 3, 120 V 388 Erw. 3a mit Hinweisen; Urteil W. vom 27. Januar 2003 [C 236/02] Erw. 1.2). Dies gilt namentlich dann, wenn eine Person vor Eintritt der Arbeitslosigkeit bereits den Tatbeweis erbracht hat, dass sie trotz Betreuungsaufgaben eine Vollzeitbeschäftigung auszuüben bereit und in der Lage war (hier: volle Erwerbstätigkeit der Versicherten vom 26. März 2001 bis 31. März 2002), und die bisherige Stelle aus nicht selbst zu verantwortenden Gründen aufgegeben werden musste. Fehlt es mit Blick auf eine erneut angestrebte Vollzeitstelle am Nachweis einer durchwegs gewährleisteten Kinderbetreuung, ist zu prüfen, ob die leistungsansprechende Person allenfalls bereit und in der Lage wäre, wenn nicht vollzeitlich, so doch in einem - nach der Rechtsprechung für die Bejahung der Vermittlungsfähigkeit genügenden (vgl. Art. 5 AVIV und BGE 125 V 58 Erw. 6a in fine, mit Hinweisen) - Umfang von mindestens 20 % eines Normalarbeitspensums erwerbstätig zu sein, was bejahendenfalls den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung in reduziertem Umfange begründete (anrechenbarer teilweiser Arbeitsausfall; vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 11 AVIG; BGE 125 V 58 f. Erw. 6b, mit Hinweisen; vgl. auch Urteil M. vom 28. August 2003 [C 119/03] Erw. 1, 2 und 4.1). (…)"

Con giudizio 8C_367/2008 del 26 novembre 2008, pubblicato in SVR 2009 ALV Nr. 6 pag. 22, la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’idoneità al collocamento non può essere negata alla leggera facendo riferimento a impegni familiari di assistenza. Ciò vale segnatamente quando una persona, prima dell’insorgenza della disoccupazione, ha già apportato la prova che, nonostante gli impegni familiari, essa era disposta e in grado di esercitare un’occupazione, e che il precedente posto di lavoro aveva dovuto essere abbandonato per motivi estranei alla sua volontà.

In proposito cfr. pure STF C 29/07 del 10 marzo 2008.

L'Alta Corte ha, inoltre, deciso che determinante non è soltanto la disponibilità temporale.

È, invece, molto più importante esaminare le concrete possibilità di trovare un impiego su tutto il mercato del lavoro che entra in considerazione per il disoccupato, ponendo attenzione agli aspetti congiunturali come pure alle altre circostanze del caso di specie, segnatamente al tipo di attività ricercata (cfr. STFA C 205/02 del 12 febbraio 2003; STFA C 120/92 del 21 aprile 1993 non pubblicata; STFA C 169/94 del 16 febbraio 1995).

Con giudizio C 149/03 dell'8 marzo 2004 il TFA ha confermato tale giurisprudenza, precisando che tanto maggiore è la domanda sul mercato del lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono, di regola, le esigenze poste relativamente alla disponibilità temporale per l'esercizio di un'occupazione.

La nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, rilevato che:

" (…)

3.1Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).

(…)." (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004)

Secondo la giurisprudenza (cfr. STCA 38.1998.161 del 16 settembre 1998 e STCA 38.1997.227 del 7 gennaio 1998, entrambe menzionate in D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, RDAT II-2000, p. 512s.), poi, la disponibilità di una terza persona ad occuparsi dei bambini deve esistere al momento in cui la madre o il padre ritrovano un impiego. In altri termini, non si può considerare inidonea al collocamento l'assicurata che ha già trovato una soluzione nell'ipotesi di ritrovare un lavoro, ma che non è disposta ad impiegare questa persona mentre si trova ancora in disoccupazione.

Nell'ambito di una procedura dinanzi al TCA, sfociata in un decreto di stralcio 38.2003.91 del 19 aprile 2004, quest'ultimo ha peraltro appurato, in sede di udienza, che la prassi adottata dalla Sezione cantonale del lavoro è conforme alla suevocata giurisprudenza, nella misura in cui dall'assicurato o dall'assicurata si pretende che si sappia organizzare (fornendo precise indicazioni in merito), così da potere collocare il figlio o la figlia al momento del reperimento di una nuova occupazione.

Al riguardo va rilevato che l’Alta Corte, con sentenza C 88/05 del 20 luglio 2005, pubblicata in DLA 2006 N. 3 pag. 62 segg., ha stabilito che, salvo in caso di abuso evidente, gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione non possono verificare, al momento in cui la persona assicurata presenta una domanda di indennità di disoccupazione, se essa dispone già di un posto per la custodia del suoi bambini.

Contestualmente il TFA ha osservato che:

" (…)

Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit ab 16. Januar 2004 ausschlaggebend ist, ob die Betreuung des Sohnes der Beschwerdeführerin sichergestellt war. Wie in der Weisung ALV-P 98/1 Blatt 8 des damaligen Bundesamtes für Wirtschaft und Arbeit (heute: Staatssekretariat für Wirtschaft) festgehalten, ist die Regelung der Kinderbetreuung grundsätzlich den Eltern überlassen. Die Arbeitslosenversicherung hat ihr zufolge, ausser bei offensichtlichem Missbrauch, nicht schon zum Zeitpunkt des Einreichens des Entschädigungsgesuches das Vorhandensein eines Kinderhüteplatzes zu prüfen. Erscheint hingegen im Verlaufe der Bezugsdauer der Wille oder die Möglichkeit, die Kinderbetreuung einer Drittperson anzuvertrauen, aufgrund von Äusserungen oder des Verhaltens der Versicherten wie ungenügende Arbeitsbemühungen, spezielle Anforderungen für die Annahme einer Stelle oder Ablehnung zumutbarer Arbeit zweifelhaft, ist die Vermittlungsfähigkeit im Hinblick auf die konkrete Möglichkeit einer Kinderbetreuung zu prüfen (vgl. dazu ARV 1993/94 Nr. 31 S. 219).“

Nelle sentenze citate in DTF 115 V 433, il TFA ha già avuto modo di riconoscere l'idoneità al collocamento di un'assicurata disposta ad essere occupata solamente durante cinque ore, nel mezzo della giornata, in qualità di cameriera ausiliaria in un ristorante (cfr. DLA 1980 pag. 99).

Nello stesso DTF 115 V 428 il TFA ha ancora riconosciuto l'idoneità al collocamento di una donna delle pulizie disposta a lavorare complessivamente 7 ore per settimana (3 ore e mezzo ogni martedì e giovedì sera).

Il TFA ha pure stabilito in DTF 120 V 390 che il 20% di un'attività a tempo pieno è sufficiente per ammettere l'idoneità al collocamento (cfr. SVR 1997 ALV No. 81 pag. 246).

In una sentenza C 236/02 del 27 gennaio 2003 il TFA ha accolto il ricorso contro la decisione di inidoneità al collocamento confermata dalla commissione di ricorso del Cantone Turgovia, inoltrato da un'assicurata che, dovendo occuparsi della cura dei figli, era disposta a lavorare, solo negli orari in cui il marito non era occupato professionalmente. L'Alta Corte ha comunque rinviato gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti, precisando che, visto che gli orari di lavoro del marito cambiavano sempre, se non veniva provato di aver ottenuto la garanzia di poter affidare i figli alla cura di terze persone nei giorni in cui gli orari di marito e moglie coincidevano, l'idoneità andava negata.

Il TFA in una sentenza del 21 marzo 2003 ha poi negato l'idoneità al collocamento di un assicurata, divorziata, madre di 8 figli di cui gli ultimi tre di 2, 3 e 4 anni, dal momento che la stessa aveva dichiarato di essere impossibilitata a organizzare la sua vita famigliare in modo da essere disponibile per un eventuale datore di lavoro.

La nostra Massima istanza, in una sentenza C 255/02 del 1° marzo 2004, pubblicata in DLA 2004 N. 29 pag. 278, ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di una bambina di non ancora tre anni, in quanto disponibile a lavorare al 50%, a complemento dell'attività di aiuto domestico al 50%, durante la fascia oraria serale, a partire dalle 17:00, nell'ambito della ristorazione, settore che, come quello delle ausiliarie di pulizia, necessitano di manodopera disposta a essere impiegata in orari inusuali. La cura della bambina poteva, inoltre, essere affidata al marito dopo il suo rientro a casa la sera.

In un'altra sentenza C 149/03 dell'8 marzo 2004, già menzionata sopra, l'Alta Corte ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di un bambino e incinta del secondo figlio, disponibile a svolgere un'occupazione quale cameriera o donna delle pulizie alla sera dopo le ore 19:00, durante i fine settimana e nei giorni festivi, quando il marito poteva occuparsi del bambino. Rilevante era poi il fatto che essa non aveva posto limiti di durata nell'esercizio di un'attività lucrativa, in particolare in considerazione della nascita del secondo figlio.

Questo Tribunale, con giudizio del 5 aprile 1993 pubblicato in RDAT II-1993, pag. 203 e segg., ha stabilito che proprio la disponibilità della ricorrente ad accettare un impiego, anche fuori dalla sua professione, doveva portare ad ammettere la sua idoneità al collocamento.

Sempre il TCA, in una decisione dell’8 aprile 1998, pubblicata in parte in RDAT II-1998, N. 69, pag. 262, ha ritenuto idonea al collocamento un’assicurata disponibile a lavorare 3 giorni la settimana rilevando che:

" (…) La disponibilità di R. per un'altra occupazione è limitata al giovedì, al venerdì e al sabato dalla mattina alle 17.00 (cfr. pure consid. 1.5).

Le condizioni poste dall'assicurata, per poter conciliare gli impegni familiari con l'attività lucrativa, a mente del TCA non sono tali da impedirle di reperire un'occupazione a tempo parziale sul mercato del lavoro, in attività non qualificate.

Essa è infatti disponibile a lavorare durante 3 giorni la settimana, a condizione di non dover lavorare fino a tarda sera (cfr. consid. 1.2) nella sua ma anche in altre professioni.

In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza del TFA, la ricorrente può essere ritenuta idonea al collocamento (cfr. SVR 1997, ALV N° 81 pag. 245 seg.; RDAT II-1993, pag. 203 seg; STFA del 21 aprile 1993 non pubblicata nella causa T. (C 120/92); STFA del 16 gennaio 1995 non pubblicata nella causa Y (C182/94); STFA del 3 ottobre 1995 non pubblicata nella causa D. (C 44/95); in particolare pag. 3: "der Streit dreht sich vielmehr um die Frage, ob und allenfalls unter welchen sachlichen und zeitlichen Voraussetzungen die versicherte Person zum Nachweis gehalten ist, trotz familiärer Verpflichtungen in der Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt (vgl. Gerhards, a.a.O., N° 27 ff. zu Art. 15 AVIG) nicht in relevanter Weise beeinträchtigt zu sein)". (...).” (cfr. RDAT II 1998, N. 69, pag. 263)

In una sentenza 38.2003.8 del 28 aprile 2004 questa Corte ha confermato la decisione di inidoneità al collocamento di un'assicurata, madre di una bambina emessa dalla Sezione del lavoro. L'assicurata, infatti, non aveva compiuto il benché minimo passo concreto in vista di affidare la figlia a terzi nel caso avesse reperito un impiego. Essa nemmeno aveva preso contatto a titolo informativo con un asilo nido e inoltre aveva rifiutato di partecipare a un corso TRI, piuttosto di cercare una sistemazione per la bambina.

Infine con giudizio 38 2011.65 del 9 gennaio 2012 il TCA ha respinto il ricorso interposto da un’assicurata contro una decisione su opposizione con cui la Sezione del lavoro l’ha ritenuta inidonea al collocamento nel periodo ottobre 2010 – gennaio 2011.

In effetti l’assicurata non ha dimostrato con sufficiente verosimiglianza la disponibilità di terze persone a occuparsi dei suoi due figli durante il tempo di lavoro.

In primo luogo, relativamente all’orario indicato dalla stessa nel mese di ottobre 2010 in cui era disponibile per un’attività lavorativa, e meglio al 100% dalle ore 8.30 alle ore 17.00, benché la stessa, tenuto conto del tipo di occupazioni ricercate - cameriera senza AFC e barmaid, commessa di vendita, ausiliaria di pulizie, cameriera ai paini e lingerista -, avesse concrete possibilità di trovare un impiego, è risultata alquanto dubbia la circostanza che il marito, gerente di un esercizio pubblico, fosse in grado di occuparsi dei figli.

In secondo luogo, la modifica, agli inizi di gennaio 2011, del tempo e dell’orario in cui era disposta a svolgere un’occupazione - al 50% dalle ore 19.00 alle 24.00 -, l’assicurata, ritenuto che non disponeva di un veicolo, ha limitato la scelta di un’occupazione in misura tale da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro.

Inoltre nemmeno la disponibilità della sorella, impiegata a tempo pieno, ad occuparsi dei nipoti nelle ore serali fin dopo le 24.00 dal lunedì al venerdì recandosi presso l’abitazione dell’assicurata ubicata in un comune differente dal suo, si è rivelata attendibile.

Del resto quando l’assicurata lavorava prima della disoccupazione, dei suoi due figli si occupava la nonna materna giunta in Svizzera dall’estero.

Anche nel mese di aprile 2011, allorché la medesima ha ricominciato a lavorare, i bambini sono stati affidati alla nonna.

2.4. La nostra Massima Istanza ha comunque stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).

Al riguardo, in una decisione C 287/03 del 12 maggio 2004, il TFA ha, tra l'altro, ribadito che:

" (…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)."

(cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03)

Al riguardo cfr. pure STF 8C_187/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.1.; STF 8C_524/2009 del 11 gennaio 2010 consid. 3; STFA C 313/02 del 15 gennaio 2004, pubblicata in DLA 2004 N. 11 pag. 118 segg.

2.5. Nella presente evenienza la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato idoneo al collocamento con un grado di disponibilità in misura del 40% per il periodo dal 3 ottobre 2011.

Oggetto del contendere è esclusivamente la questione di sapere se correttamente o meno è stata considerata una perdita di lavoro computabile del 40% già a decorrere dal 3 ottobre 2011 e non soltanto dalla metà del mese di dicembre 2011, come invece postulato dall’assicurato (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

L’amministrazione ha determinato una perdita di lavoro computabile del 40% a far tempo dal 3 ottobre 2011, poiché, in buona sostanza, l’insorgente, dovendosi occupare dei figli, non avendo trovato una persona di fiducia che possa accompagnarli a scuola e poi riportarli a casa, è disponibile per il mercato del lavoro il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle 13.30 alle 15.00 e il mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 (cfr. doc. A; 3; consid. 1.1.).

Il ricorrente ha contestato quanto deciso dalla Sezione del lavoro, asserendo, come visto, che il grado della sua disponibilità a essere collocato deve essere fissato al 40% soltanto dalla metà del mese di dicembre 2011 e non già dall’inizio della disoccupazione, ossia dal 3 ottobre 2011.

Al riguardo egli ha rilevato che il problema della disponibilità è sorto soltanto a metà dicembre 2011 allorché gli è stata assegnata una misura inerente al mercato del lavoro, precisando che è stato a quel momento che, visti gli orari dei provvedimenti, ha contattato la tata dei suoi figli, la quale gli ha comunicato di non potersi più occupare dei bambini avendo iniziato il 1° dicembre una nuova attività.

L’insorgente ha peraltro indicato di aver sempre intrapreso fino a metà dicembre 2011 degli sforzi volti al reperimento di un’occupazione al 100%.

Egli ha, inoltre, osservato che, benché abbia segnalato tempestivamente la problematica alla sua consulente e suggerito un posticipo del provvedimento, che in ogni caso voleva seguire, si è sempre visto respingere le sue proposte come se fossero delle scuse (cfr. doc. I).

2.6. Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato dal gennaio 1992 all’agosto 2008 è stato impiegato a tempo pieno presso la __________ di __________ in qualità di tecnico riparatore con un orario giornaliero dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 12.30 alle 15.00.

In seguito da agosto 2008 al 30 settembre 2011 egli ha lavorato quale autista presso la Panetteria __________ dalle ore 2.30 del mattino alle 8.00. Il suo contratto di impiego è stato disdetto a causa di una diminuzione dell’attività della panetteria (cfr. doc. 5).

L’insorgente, il 6 settembre 2011, si è iscritto in disoccupazione con effetto dall’inizio del mese di ottobre 2011 (cfr. doc. 11).

Dal Profilo della persona in cerca di impiego, sottoscritto dal ricorrente il 13 ottobre 2011, risulta che il medesimo ha dichiarato di essere alla ricerca di un’occupazione al 100% dalle ore 7.00 alle 18.00 quale aiuto giardiniere, aiuto elettricista, tecnico in meccanica tecnica, autista-fattorino (cfr. doc. 11).

Nell’Accordo sugli obiettivi (ricerche di lavoro), firmato dall’assicurato sempre il 13 ottobre 2011, è poi stato precisato che era tenuto a cercare un impiego quale autista-fattorino e tecnico riparatore da subito, come aiuto elettricista, aiuto di magazzino e aiuto giardiniere dal 5° mese e in qualità di operaio generico dal 9° mese (cfr. doc. 10).

Il 13 dicembre 2011 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha assegnato all’insorgente un programma d’occupazione temporanea (POT) da svolgere presso __________ – __________ dal 2 gennaio al 30 aprile 2012 al 100% con inizio il primo giorno alle ore 8.30. Sulla relativa assegnazione è stato specificato che gli orari del POT sarebbero stati in seguito indicati dall’organizzatore (cfr. doc. 9).

L’assicurato, il 23 dicembre 2011, ha inviato all’URC uno scritto del seguente tenore:

" Mi sono iscritto alla disoccupazione con la percentuale del 100% poiché effettivamente non ho alcuna altra attività per sostituire l’ultima, che era appunto al 100% in orari notturni.

In questi pochi mesi di disoccupazione mi sono dato da fare e ho trovato quasi sicuramente per il mese di febbraio un lavoro come portinaio nel mio paese di __________. Lavoro, però, che mi occuperà 8 ore settimanali. Sono in parola ma il contratto verrà firmato il prossimo mese di gennaio.

Io ora restando a casa mi occupo anche dei miei 3 figli piccoli. Mia moglie lavora all’80%, ma per gli orari che svolge non ha nessuna possibilità di curare i figli fuori dagli orari di scuola o asilo.

Ho ricevuto da parte vostra la lettera il 14 dicembre u.s. con la quale mi avete iscritto per 4 mesi a partire subito da gennaio p.v. a fare dei corsi che mi occuperanno tutto il giorno. Al momento dell’iscrizione bisogna partecipare a una giornata informativa, dove non viene menzionato, che dopo due mesi di indennità, si deve partecipare a un programma occupazionale che impegna dal mattino alla sera. Averlo saputo allora, avrei potuto trovare una soluzione per i miei figli. Così invece, calcolando anche che ci sono le festività di Natale, mi restava poco più di una settimana per trovare chi si occupa dei miei 3 figli.

Avete detto telefonicamente che sono stato avvisato per tempo.

Questa vostra affermazione avrebbe solo senso se la signora che si occupava precedentemente dei miei figli avesse potuto ancora occuparsene. Ma la signora in questione ora lavora. Io ho chiesto a tante persone, ma purtroppo è tutt’altro che facile trovare una donna di fiducia che possa e che voglia adeguare il suo tempo alle nostre necessità.

(…)

Per i motivi sopraelencati chiedo, restando iscritto al 100%, di spostare il corso nelle vacanze estive, dove ho più possibilità di trovare soluzioni per i figli appellandomi al fatto che il tempo datomi a disposizione per organizzare una soluzione non è sufficiente.

Se ciò non fosse possibile, sempre per le motivazioni sopraelencate mi vedo costretto mio malgrado, anche se per gennaio non ho alcuna attività, a chiedere una riduzione della percentuale di disoccupazione al 90%. Percentuale che poi in febbraio con la firma del contratto si abbasserà ancora ulteriormente.

(…)” (Doc. 8)

La consulente del personale dell’assicurato, nella Comunicazione relativa a una sanzione del 27 dicembre 2011 trasmessa alla Sezione del lavoro, ha puntualizzato, da un lato, di aver fornito all’assicurato, a seguito dell’assegnazione del POT, indirizzi utili per la custodia in sua assenza dei 3 figli in età scolastica, e meglio di __________, del servizio babysitter della __________ e dell’Associazione ____________________.

Dall’altro, che tuttavia con lettera raccomandata del 23 dicembre 2011 egli ha comunicato di non riuscire a trovare una soluzione e ha richiesto di posticipare la partecipazione alla misura all’estate successiva, asserendo di essere eventualmente disposto a ridurre la sua iscrizione dal 100 al 90% (cfr. doc. 7).

Il 10 gennaio 2012 il ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro.

Il relativo verbale riporta, segnatamente, che:

" (…)

Il 13 dicembre 2011 la mia consulente mi ha offerto un posto presso un POT presso __________ a __________ a tempo pieno durante il periodo dal 2 gennaio 2012 al 30 aprile 2012. Il 23 dicembre 2011 ho comunicato alla mia consulente che non potevo partecipare alla misura in quanto ho tre figli in età scolastica e devo occuparmi di loro quando non frequentano l’asilo o la scuola.

Non ho infatti trovato una soluzione in quanto fino a settembre 2011 avevamo una persona di fiducia che si occupava di accompagnare i figli più piccoli all’asilo oppure a scuola, tuttavia nel frattempo ha iniziato a lavorare e non ha più questa disponibilità.

Preciso che mia moglie lavora all’80% alla __________, finisce alle 16.00 e non può rientrare al domicilio prima delle 17.00 in quanto non dispone di un veicolo proprio ma utilizza i mezzi pubblici.

Il figlio più piccolo (__________, n. il .2006) frequenta l’asilo di , il secondo (, n. il 2.2003) frequenta le Scuole elementari di , mentre il più grande (, n. il 14.03.1998) frequenta le Scuola medie di __________.

Accompagno __________ all’asilo alle 08.30. Gli orari sono dalle 08.30 alle 15.30, il mercoledì alle 11.30 e passo a prenderlo quando termina l’asilo.

Gli orari delle Scuola elementari sono dalle 08.15 alle 11.45 e dalle 13.00 alle 16.00. Gli orari delle Scuola medie sono dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.20 alle 17.00.

__________ e __________ si recano in modo indipendente a scuola. Mi occupo personalmente di preparare il pranzo in quanto rientrano sul mezzogiorno.

Sono disponibile per un posto di lavoro dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 13.30 alle 15.00, in quanto al di fuori di questa fascia oraria mi occupo dei miei figli. Il mercoledì unicamente dalle 9.00 alle 11.00.

Non sono disponibile in altri orari.

(…)” (Doc. 5)

Il ricorrente, l’11 gennaio 2012, ha infine inviato una lettera alla Sezione del lavoro, da cui si evince che:

" Vista la mia situazione, come è stato discusso ieri, con degli orari poco accessibili per poter frequentare il corso, dopo averne discusso con mia moglie, ho pensato per questo mese di gennaio di dare la mia disponibilità per una fascia oraria che va dalle 2.00 alle 8.00 del mattino.

Anche perché il mio ultimo lavoro si è svolto proprio in questo particolare orario, sebbene impegnativo per l’ora insolita ma che mi ha permesso di potermi occupare dei miei figli.

(…)” (Doc. 4)

2.7. Come esposto precedentemente, l’assicurato con il ricorso ha postulato che il grado della sua disponibilità lavorativa sia fissato al 40% da metà gennaio 2011 e non già dal 3 ottobre 2011, come deciso dalla Sezione del lavoro.

Da ciò discende che l’insorgente non ha più contestato che la sua perdita di lavoro computabile sia del 40% per il lasso di tempo da metà dicembre 2011 al 28 febbraio 2012, data dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

A ragione.

In effetti, in primo luogo, per il mese di gennaio 2012 in data 11 gennaio 2012 ha modificato la propria disponibilità oraria, asserendo di cercare un impiego dalle ore 2.00 del mattino alle 8.00 per cinque giorni alla settimana, invece che durante il giorno come affermato in precedenza nel mese di ottobre 2011 (dalle 7.00 alle 18.00) e durante l’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 10 gennaio 2012 (il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle ore 13.30 alle 15.00 e il mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.00; cfr. consid. 2.6.).

In proposito è utile evidenziare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

In casu il cambiamento di disponibilità oraria intervenuto nel mese di gennaio 2012 non risulta motivato da alcuna convincente argomentazione, per cui non vi è ragione di distanziarsi dalle versioni iniziali dell’assicurato circa gli orari in cui era disposto a lavorare (cfr. consid. 2.6.).

Non va, del resto, dimenticato che, come dall’assicurato stesso indicato, la problematica connessa alla sua effettiva disponibilità oraria per il mercato del lavoro è sorta, allorché, il 13 dicembre 2011, gli è stato assegnato un POT a tempo pieno (cfr. doc. I).

In ogni caso il ricorrente, nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che ha effettivamente modificato la propria disponibilità oraria a essere collocato, optando per la fascia 2.00 - 8.00, per le attività lavorative desiderate di aiuto giardiniere, aiuto elettricista, tecnico in meccanica tecnica, autista-fattorino, aiuto di magazzino, operaio generico (cfr. consid. 2.6.), si sarebbe limitato nella scelta di un’occupazione in misura tale da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro, come sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A; III).

Infatti queste professioni vengono svolte prevalentemente di giorno.

Un tale limite implicherebbe, ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), una pronuncia di inidoneità al collocamento (al riguardo cfr. pure STCA 38.2011.65 del 9 gennaio 2012 consid. 2.9., già citata al consid. 2.3.).

In secondo luogo, per quanto attiene ai periodi da metà a fine dicembre 2011 e dal 1° al 28 febbraio 2012, va rilevato, che l’assicurato medesimo ha preteso che comunque da metà del mese di dicembre 2011 non poteva più contare sull’aiuto di terze persone per la cura dei suoi tre figli negli orari in cui gli stessi non frequentavano l’asilo, rispettivamente la scuola elementare o media (cfr. doc. I).

Pertanto occorre concludere che il ricorrente nel lasso di tempo da metà dicembre 2011 al 28 febbraio 2012 era disposto a essere impiegato soltanto negli orari in cui i tre figli erano occupati con l’asilo o la scuola, ovvero il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle ore 13.30 alle 15.00 e il mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.00.

Nel resto del tempo, come ammesso dinanzi alla Sezione del lavoro, doveva accudire i suoi figli di 5, 8 e 13 anni (cfr. doc. 5).

La disponibilità oraria dell’assicurato per un un’occupazione, da metà dicembre 2011 al 28 febbraio 2012, era pari complessivamente a 16 ore alla settimana e corrispondeva, quindi, a un impiego al 40% (16 ore su 40 ore per un tempo pieno).

2.8. Litigiosa è, per contro, la questione relativa alla disponibilità al collocamento per il periodo 3 ottobre 2011 – 15 dicembre 2011.

Mentre l’amministrazione ha fissato un grado di disponibilità del 40% anche per tale arco di tempo (cfr. doc. A; 3; consid. 1.1.), l’assicurato postula il riconoscimento di una perdita di lavoro computabile del 100%, in quanto la persona di fiducia che si occupava dei suoi figli fino al settembre 2011 poteva continuare ad accudirli fino al 1° dicembre 2011 quando ha iniziato una nuova attività lavorativa (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

Al riguardo va avantutto evidenziato che da quanto affermato dall’insorgente nell’impugnativa, ossia che la tata ha reperito una nuova occupazione dal 1° dicembre 2011, e ritenuto che il medesimo non ha menzionata alcuna altra persona o istituto che potesse occuparsi dei figli, risulta che dal 1° al 15 dicembre 2011 l’assicurato non poteva certamente più contare sull’aiuto di una terza persona per accudire i suoi tre figli negli orari in cui avrebbe potuto lavorare a tempo pieno indicati il 13 ottobre 2011 nel Profilo della persona in cerca di impiego (dalle 7.00 alle 18.00; cfr. doc. 11; consid. 2.6.) e i bambini non frequentavano l’asilo, rispettivamente la scuola.

Di conseguenza questo Tribunale, senza ulteriori approfondimenti, ritiene che dal 1° al 15 dicembre 2011 il ricorrente fosse disposto a esercitare un’attività lavorativa unicamente negli orari indicati davanti alla Sezione del lavoro, ovvero il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle ore 13.30 alle 15.00 e il mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.00 (cfr. doc. 5).

La disponibilità per tale periodo dell’assicurato risulta, dunque, del 40% (cfr. consid. 2.7.).

2.9. Relativamente, invece, ai mesi di ottobre e novembre 2011, giova evidenziare che l’assicurato, asserendo che la persona che si occupava dei suoi figli fino a settembre 2011 (cfr. doc. 5) non poteva più occuparsi di loro dall’inizio del mese di dicembre 2011 avendo reperito una nuova attività (cfr. doc. I), ha implicitamente affermato che nei mesi di ottobre e novembre 2011 era disponibile per il mercato del lavoro al 100% potendo contare sulla collaborazione di una tata negli orari in cui i figli non frequentavano l’asilo o la scuola.

Nella sua lettera del 23 dicembre 2011 e in occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 10 gennaio 2012 (cfr. doc. 8; 5), il ricorrente aveva, peraltro, già indicato che, quando gli è stato assegnato il POT a tempo pieno, ossia il 13 dicembre 2011, la signora che accudiva i suoi figli prima dell’iscrizione in disoccupazione agli inizi del mese di ottobre 2011 aveva nel frattempo cominciato un’altra attività lavorativa.

2.10. La procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010 consid. 2.1.; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

In una sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha osservato che:

" (…)

4.1.1 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum - auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung (BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E. 3.1).”

Giova, in ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

2.11. In concreto l’amministrazione, nonostante l’assicurato già nello scritto del 23 dicembre 2011 relativo al POT, avesse indicato che la persona di fiducia che si occupava dei suoi figli prima della disoccupazione al momento dell’assegnazione del POT lavorava (cfr. doc. 8) - concetto poi ribadito e precisato in occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 10 gennaio 2012: “Il 13 dicembre 2011 la mia consulente mi ha offerto un posto presso un POT presso __________ a __________ a tempo pieno durante il periodo dal 2 gennaio 2012 al 30 aprile 2012. Il 23 dicembre 2011 ho comunicato alla mia consulente che non potevo partecipare alla misura in quanto ho tre figli in età scolastica e devo occuparmi di loro quando non frequentano l’asilo o la scuola. Non ho infatti trovato una soluzione in quanto fino a settembre 2011 avevamo una persona di fiducia che si occupava di accompagnare i figli più piccoli all’asilo oppure a scuola, tuttavia nel frattempo ha iniziato a lavorare e non ha più questa disponibilità. (…) (cfr. doc. 5) - non gli ha richiesto il nominativo della persona di fiducia in questione, né del suo nuovo datore di lavoro per poi esperire degli accertamenti - segnatamente sentendo quella persona - al fine di sapere fino a quando la stessa era disponibile a curare i figli del ricorrente negli orari in cui non frequentavano l’asilo o la scuola e l’assicurato avrebbe potuto lavorare.

La Sezione del lavoro nemmeno ha invitato l’assicurato a direttamente produrre delle attestazioni da parte della persona di fiducia, rispettivamente del nuovo datore di lavoro, circa la disponibilità o meno della tata nei mesi di ottobre e novembre 2011, limitandosi a emettere, il 18 gennaio 2012, una decisione di idoneità al collocamento con un grado di disponibilità al 40% dal 3 ottobre 2011, ritenendo che già da questa data la persona di fiducia alla quale il ricorrente avrebbe affidato i figli negli orari in cui non erano all’asilo o a scuola non fosse più disponibile (cfr. doc. 3; A; III).

Da quanto asserito davanti alla Sezione del lavoro il 10 gennaio 2012 appena riportato va dedotto, però, che l’assicurato non ha più fatto capo alla tata dopo la fine di settembre 2011, non per il motivo, erroneamente addotto dall’amministrazione (cfr. doc. 3; A; III), che la stessa non fosse più disponibile, bensì perché la famiglia __________ non necessitava più quotidianamente dei suoi servizi, essendosi il ricorrente iscritto in disoccupazione agli inizi del mese di ottobre 2011.

L’insorgente ha, in effetti, soltanto puntualizzato che nel frattempo, e meglio nel lasso di tempo tra la fine di settembre 2011 e l’assegnazione del POT, la persona di fiducia aveva reperito una nuova occupazione (cfr. doc. 5).

Ne discende che la Sezione del lavoro ha violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

2.12. La SECO, in una direttiva pubblicata in 015-Prassi LADI 2012/11 “Idoneità al collocamento – prova della custodia” del luglio 2012, ha, del resto, enunciato che

" Ormai da anni il tema della disoccupazione e degli obblighi di assistenza nei confronti di figli suscita le proteste di varie istituzioni ed è sovente oggetto d’interventi politici del Parlamento federale. Pertanto, per garantire un'esecuzione uniforme ed esente da discriminazioni la SECO ha deciso di creare un modulo per attestare la custodia di figli nonché di completare le direttive esistenti con la giurisprudenza attuale. Dalla data di pubblicazione di questa direttiva occorrerà utilizzare unicamente il modulo della SECO «Prova della custodia» (n. 716.113), che dovrà essere archiviato nel dossier dell’assicurato.

  1. Principio

Un assicurato che ha la custodia di figli deve soddisfare le stesse condizioni in materia d’idoneità al collocamento, in particolare di disponibilità, applicabili a tutti gli altri assicurati.

Egli è tenuto a organizzare la sua vita privata e familiare in modo tale che non siano ostacolate le sue ricerche di un’attività dipendente al tasso di occupazione ricercato o corrispondente all’attività persa.

  1. Prova della custodia

La persona assicurata (uomo o donna) può organizzare la custodia dei propri figli come meglio crede. Gli organi esecutivi non possono chiedere una prova della custodia già al momento dell’iscrizione alla disoccupazione. Se, invece, nel periodo in cui l’assicurato percepisce l’indennità di disoccupazione la volontà o la possibilità di affidare la custodia dei bambini a una terza persona o a un’istituzione risulta dubbia, l’organo competente deve verificare l’idoneità al collocamento, esigendo la prova di una concreta possibilità di custodia mediante il modulo n. 716.113 della SECO. Tra gli indizi che possono far sorgere tali dubbi rientrano: ricerche di lavoro insufficienti, rinuncia al posto precedente a causa degli obblighi di assistenza, esigenze eccessive per l’accettazione di un lavoro, rifiuto di un’occupazione adeguata ed esigenze non ragionevoli in termini di orario di lavoro.

 Giurisprudenza

DTFA del 20.7.2005, C 88/05 (l’organo d’esecuzione non può chiedere la prova dell’esistenza di un posto di custodia già al momento della presentazione della domanda d’indennità)

  1. Idoneità al collocamento

L’idoneità al collocamento non può essere negata semplicemente adducendo come motivo gli impegni di custodia. Ciò vale segnatamente quando una persona, prima dell’insorgere della disoccupazione, ha già dimostrato che, nonostante i compiti di custodia, è disposta e in grado di esercitare un’occupazione e che ha dovuto rinunciare all’impiego precedente per ragioni che esulano dalle sue responsabilità. Se un assicurato cerca un nuovo posto di lavoro a tempo pieno e non può dimostrare che la custodia dei figli è totalmente garantita, è necessario verificare se l’assicurato è disposto e in grado di accettare un’attività lavorativa nella misura di almeno il 20% di un lavoro di durata normale. In caso affermativo ciò giustifica il diritto all’ID ridotta (DTFA del 10.3.2008, C 29/07).

 Giurisprudenza

 DTFA del 13.5.2002, C115/01 (Sospensione revocata poiché il contratto di lavoro non è stato concluso. La disponibilità per lavori nel settore delle cure solo a partire dalle ore 17.00 non giustificava nella fattispecie l’inidoneità al collocamento)

 DTF del 26.11.2008, 8C_367/2008 (Il fatto che i genitori con obblighi familiari desiderano lavorare in orari in cui il coniuge è libero non giustifica alcuna inidoneità al collocamento)

 DTF del 10.3.2008, C 29/07 (Il fatto che un assicurato che, segnatamente in seguito a obblighi familiari o circostanze personali particolari, desidera svolgere un’attività lavorativa soltanto per alcuni giorni o alcune ore della settimana non giustifica alcuna inidoneità al collocamento)

L’idoneità al collocamento può essere negata retroattivamente a causa della mancanza di una prova di custodia dei figli solo a partire dal momento in cui si è verificato per la prima volta un comportamento passibile di sospensione per assenza di custodia (partecipazione impossibile a provvedimenti inerenti il mercato del lavoro, rifiuto di un’occupazione adeguata, ricerche di lavoro insufficienti, ecc.).”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.13. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata nella misura in cui l’insorgente è stato ritenuto idoneo al collocamento con un grado di disponibilità del 40% dal 3 ottobre al 30 novembre 2011 e il rinvio degli atti alla Sezione del lavoro perché disponga, sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato, accertamenti più approfonditi riguardo alla disponibilità della persona di fiducia dell’assicurato ad accudire i suoi tre figli nei mesi di ottobre e novembre 2011 negli orari in cui non erano impegnati con l’asilo o la scuola e il medesimo avrebbe potuto lavorare, anche avvalendosi della collaborazione del ricorrente - preliminarmente, ad esempio, facendogli compilare il modulo n. 716.113 della SECO che prevede l’indicazione del nome, dell’indirizzo sia postale che di posta elettronica e del numero di telefono della persona incaricata della custodia, come pure la sottoscrizione del formulario stesso da parte di quest’ultima, oltre che dell’assicurato (cfr. consid. 2.12.; www.area-lavoro.ch/downloads/formulare/arbeitslos/).

Sulla scorta delle relative risultanze, l’amministrazione si pronuncerà, poi, nuovamente sul grado di disponibilità per il mercato del lavoro dell’insorgente per i mesi di ottobre e novembre 2011.

Per quanto attiene al periodo a decorrere dal 1° dicembre 2011, invece, la perdita di lavoro computabile dell’assicurato corrisponde al 40% (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui l’insorgente è stato ritenuto idoneo al collocamento con un grado di disponibilità del 40% dal 3 ottobre al 30 novembre 2011.

§§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per complemento istruttorio e nuova decisione.

§§§ Per il periodo a decorrere dal 1° dicembre 2011 la

decisione su opposizione è confermata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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