Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2012.10
Entscheidungsdatum
16.04.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2012.10

rs

Lugano 16 aprile 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2012 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 febbraio 2012 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 30 novembre 2011 la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento a far tempo dal 15 novembre 2011, in quanto la disponibilità lavorativa residua dell’assicurata, essendo occupata al 85/90% nello svolgimento di un’attività indipendente, risulta inferiore al 20%. L’amministrazione ha, inoltre, osservato che l’assicurata modifica la propria percentuale lavorativa a dipendenza delle fluttuazioni degli affari della propria attività indipendente (cfr. doc. A2).

1.2. Contro tale provvedimento RI 1 ha interposto opposizione mediante un messaggio di posta elettronica del 27 dicembre 2011 (cfr. doc. A3).

1.3. Visto che il messaggio di posta elettronica del 27 dicembre 2011 risultava privo della firma dell’assicurata, con scritto del 11 gennaio 2012, inviato a RI 1 per raccomandata, la Sezione del lavoro, da un lato, ha attirato la sua attenzione sul fatto che conformemente all’art. 10 OPGA l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. Dall’altro, le ha assegnato un termine di 10 giorni per precisare le sue richieste e motivazioni e, facendo riferimento all’art. 10 cpv. 4 OPGA, per trasmettere l’opposizione munita della sua firma originale o del suo patrocinatore.

E’ stato, infine, indicato, menzionando l’art. 10 cpv. 5 OPGA, che in caso contrario non sarebbe entrata nel merito dell’opposizione (cfr. doc. 5).

1.4. La raccomandata relativa allo scritto del 11 gennaio 2012 è stata ritirata dall’assicurata il 17 gennaio 2012 (cfr. doc. 4).

1.5. Il 31 gennaio 2012 RI 1 ha inviato all’amministrazione una lettera da lei firmata con la quale ha asserito:

" Le confermo che torno a iscrivermi in disoccupazione dal 25.12.’11 al 45%. Non appena mi sarò liberata del negozio torno alla ricerca del lavoro al 100%. Oggetto e motivo ” (Doc. 3)

1.6. La Sezione del lavoro, il 7 febbraio 2012, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha ritenuto l’opposizione introdotta dall’assicurata irricevibile e non è pertanto entrata nel merito della stessa.

A motivazione di questo provvedimento l’amministrazione ha, segnatamente, rilevato che l’interessata ha inviato l’opposizione firmata soltanto dopo la scadenza del termine assegnatole per sanare il difetto dell’assenza di firma (cfr. doc. A1).

1.7. RI 1 ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione, rilevando, in particolare, di non essere di madre lingua italiana. La stessa ha, poi, sostanzialmente contestato il merito della decisione di inidoneità (cfr. doc. I).

1.8. La Sezione del lavoro, nella sua risposta di causa del 6 marzo 2012 ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.9. L’assicurata, il 27 marzo 2012, ha sollecitato il TCA a evadere la presente vertenza scrivendo a mano su di una lettera datata 27 febbraio 2012 dell'__________ con cui quest'ultima, facendo riferimento a un colloquio telefonico, ha trasmesso una domanda di adesione al loro sindacato (cfr. doc. V).

Il 28 marzo 2012 il doc. V è stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. VI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o a torto la Sezione del lavoro non sia entrata nel merito dell'opposizione interposta dall'assicurata il 27 dicembre 2011 senza apporvi la propria firma, ritenendo tardivo l’invio, il 31 gennaio 2012, di uno scritto firmato.

2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

L'opposizione, che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed essere firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA), deve contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).

L'art. 10 cpv. 5 OPGA stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

In una sentenza I 25/06 del 27 marzo 2007 il Tribunale federale ha sviluppato al riguardo le seguenti considerazioni:

" (...)

Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

4.2 Alors que l'art. 108 al. 3 OJ prévoit explicitement qu'un délai supplémentaire ne peut être imparti en procédure fédérale que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit manifestement irrecevable, on ne retrouve pas pareille limitation en procédure administrative (art. 10 al. 5 OPGA) ou en procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA, dont le texte correspond à celui de l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003).

Selon la jurisprudence développée en relation avec l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006, consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid. 3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine p. 245, 104 V 178). (...)"

In un'altra sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l'Alta Corte ha ricordato che:

" (...)

5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4). (...)"

2.4. L'art. 39 cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Il cpv. 3, inoltre, prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Giusta il cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

Il 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore alcune modifiche dell’art. 38 LPGA (cfr. RU del 13 giugno 2006 N. 23 pag. 2197 segg. (2276)). In primo luogo, è stato introdotto un ulteriore capoverso, ossia il cpv. 2bis, secondo cui una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

In secondo luogo, i cpv. 3 e 4 sono stati modificati come segue:

" (…)

3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

4 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”

Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta.

Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; DTF 134 V 49; STFA C 189/05 del 5 gennaio 2006 consid. 3.4.; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa).

2.5. Nella presente evenienza, con decisione formale del 30 novembre 2011, la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidonea al collocamento a far tempo dal 15 novembre 2011 (cfr. consid. 1.1.; doc. A2).

L'opposizione inoltrata dall'assicurata il 27 dicembre 2011 tramite messaggio di posta elettronica (cfr. doc. A3) è stata considerata irricevibile dalla Sezione del lavoro con decisione su opposizione del 7 febbraio 2012 (cfr. consid. 1.6.; doc. A1), in quanto, da una parte, la medesima non vi aveva apposto la propria firma, dall’altra, non ha provveduto a sanare tale difetto entro il termine di dieci giorni assegnatole dall’amministrazione con raccomandata del 11 gennaio 2012 (cfr. consid. 1.3.; doc. 5).

L’insorgente ha, infatti, prodotto uno scritto munito della propria firma soltanto il 31 gennaio 2011 (cfr. consid. 1.5.; doc. 3).

2.6. Chiamata a esprimersi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva, dapprima, che a ragione la Sezione del lavoro, conformemente all’art. 10 cpv. 5 OPGA (cfr. consid. 2.3.), l’11 gennaio 2012 ha assegnato all’assicurata un termine di dieci giorni al fine di rimediare all’assenza di firma sull’opposizione del 27 dicembre 2011 con l’avvertimento che in difetto non sarebbe entrata nel merito della stessa (cfr. consid. 1.3., doc. 5).

Lo scritto del 11 gennaio 2012, spedito all’assicurata per plico raccomandato il medesimo giorno, è stato ritirato allo sportello postale il 17 gennaio 2012 (cfr. doc. 4).

Il termine di dieci giorni per sanare l’opposizione del 27 dicembre 2011 è quindi iniziato a decorrere il 18 gennaio 2012 (cfr. consid. 2.4.) ed è spirato il 27 gennaio 2012.

L’invio, il 31 gennaio 2012, da parte dell’insorgente dello scritto da lei firmato (cfr. doc. 3), già a prescindere da ogni valutazione concernente la carenza o meno di motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA), risulta conseguentemente tardivo.

Il termine di dieci giorni impartito dalla Sezione del lavoro con scritto dell’11 gennaio 2012 (cfr. doc. 5) risulta peraltro adeguato.

Al riguardo va sottolineato che da una sentenza 9C_89/2008 del 15 febbraio 2008, peraltro pertinentemente menzionata dall’amministrazione nella decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A1; III), si evince che il Tribunale federale ha assegnato un termine di dieci giorni a un ricorrente per sanare la mancanza della firma sull’impugnativa interposta contro il rifiuto da parte di un tribunale cantonale di una domanda di assistenza giudiziaria. Non avendo l’insorgente rimediato al vizio entro tale termine, l’Alta Corte non è entrata nel merito del ricorso.

Il TCA constata inoltre che l'assicurata non ha postulato la concessione di alcuna proroga (sul tema, cfr. consid. 2.3).

Infine, a proposito del fatto che l’assicurata non sia di madre lingua italiana, va rilevato che dai suoi allegati e scritti (cfr. doc. I; V; 9; A3) emerge che la medesima comprende detta lingua e riesce comunque a far valere le proprie pretese giuridiche.

La ricorrente non può, pertanto, validamente invocare delle difficoltà linguistiche per giustificare la circostanza di non aver trasmesso, in risposta alla richiesta dell’11 gennaio 2012 dell’amministrazione (cfr. doc. 5), l’opposizione firmata e motivata entro dieci giorni.

In simili condizioni, ritenuto che l’opposizione del 27 dicembre 2011 non apportava la firma dell’assicurata e che quest’ultima non ha provveduto a rimediare a tale mancanza entro il termine di dieci giorni impartitole dall’amministrazione, occorre concludere che rettamente la Sezione del lavoro, in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha considerato l’opposizione irricevibile e non è entrata nel merito della stessa (per un caso analogo cfr. STCA 38. 2011.51 del 29 agosto 2011).

La decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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