Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2011.89
Entscheidungsdatum
14.03.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2011.89

DC/sc

Lugano 14 marzo 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 ottobre 2011 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 27 ottobre 2011CO 1 ha confermato i 31 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitti a RI 1, rilevando in particolare:

" (…)

  1. Il Sig. RI 1 è stato oggetto annualmente di valutazioni sul suo operato ed era consapevole delle possibili conseguenze nel caso di un mancato miglioramento. Nella valutazione parzialmente negativa dell'anno 2009 il Sig. __________ ha contestato al datore di lavoro le critiche sul suo operato, mentre per l'anno 2010 le critiche sono state accettate (e dunque non contestate). (…)" (Doc. A)

1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha sottolineato di non avere violato in alcun modo i suoi obblighi contrattuali e di essere stato licenziato per ragioni economiche. Egli si è in particolare così espresso:

" (…)

Nel 2008, in seguito ad una ristrutturazione parziale presso __________, sono stato trasferito dalla divisione Private Banking ad un altro servizio operativo, quello dei Crediti.

Qui, dopo un certo periodo, si è concretizzato un peggioramento del clima produttivo, a partire dal momento in cui sono state rivolte chiare richieste da parte della direzione ai capi-area per una più marcata riduzione dei costi aziendali. Tali richieste sono state peraltro riferite nei discorsi di fine anno 2009 e 2010 dal vertice dell'istituto.

A partire dal 2009, queste intenzioni si sono esplicitate tramite iniziative interne mirate ad un netto sfoltimento degli effettivi della divisione, tanto è vero che nel primo semestre 2011 si è avuto un deflusso di ben 6 collaboratori (20%) appartenenti all'area Crediti, che hanno dunque lasciato __________." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 15 dicembre 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:

" (…)

Da quanto precede la Cassa trae il convincimento che il licenziamento del signor RI 1, pur non potendo essere riconducibile al mancato ottemperamento di obblighi contrattuali è ascrivibile al suo comportamento, in particolare ad un insufficiente impegno che hanno prodotto un notevole deterioramento delle sue prestazioni lavorative. Questa situazione si è protratta nel tempo (vedi valutazioni 2009 e 2010) e malgrado gli avvertimenti del datore di lavoro ad un maggior impegno.

Si chiede quindi a codesto lodevole TCA di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. III)

1.4. Il 10 gennaio 2012 l’assicurato ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha precisato di avere cercato di ottenere, senza esito positivo, dalla __________ della documentazione da produrre a sostegno del suo ricorso (cfr. doc. V).

In data 19 gennaio 2012 l’amministrazione ha confermato quanto esposto nella risposta di causa (doc. VII).

1.5. In data 5 marzo 2012 il Presidente del TCA ha proceduto all’audizione testimoniale di __________, vice- responsabile della divisione Crediti presso __________. In quell’occasione ha pure avuto luogo il dibattimento (cfr. doc. XIII).

1.6. Il 9 marzo 2012 la Cassa ha inviato uno scritto al TCA (cfr. Doc. XII), che è stato trasmesso all’assicurato per conoscenza (cfr. Doc. XIV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.

In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).

Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.3. La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.

Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, , consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

Per costante giurisprudenza, in caso di ricorso contro una decisione di sospensione, i Tribunali non possono sostituire il proprio apprezzamento con quello dell'amministrazione a meno che esistano fondati motivi ("ohne triftigen Grund", DTF 126 V 81 consid. 6; DTF 123 V 152 consid. 2; STFA C 38(03 del 6 maggio 2003; STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006).

2.5. In una sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593, il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.

Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

" 11.1 Alla luce della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.

11.2 Dagli atti dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti, mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata, essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi senz'altro affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto evitare, l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.

I citati comportamenti non giustificano tuttavia l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15 pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97 del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C 48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato, a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per avere guidato in stato di ebbrezza)."

(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V 593).

In una sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di lavoro.

In una sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico responsabile dell'insorgere delle tensioni.

In una sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di terzi.

In una sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.

In un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un'assicurata che è stata licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non l'avrebbe venduto.

In una sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le disposizioni amministrative del datore di lavoro.

In una sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del datore di lavoro.

In una sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.

In una sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di lavoro.

Il TFA ha invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro, non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006); licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre 2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag. 24).

Dal canto suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004, 38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231); disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002, 38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre 1997, 38.1997.151).

2.6. Nella presente fattispecie RI 1 ha lavorato presso la __________ dal 1° maggio 1991 al 31 luglio 2011 con la funzione di Officer. Egli è stato licenziato il 25 gennaio 2011 (cfr. doc. 39).

Quale ragione dello scioglimento del rapporto di lavoro è stato indicato un “deterioramento prestazioni lavorative” (cfr. attestato del datore di lavoro, doc. 37 punto 13).

Dal canto suo l’assicurato ha affermato di essere stato licenziato per una “ristrutturazione aziendale” (cfr. domanda d’indennità di disoccupazione, doc. 36 punto 20).

Al fine di chiarire le reali ragioni del licenziamento, l’amministrazione, il 20 settembre 2011, ha posto i seguenti quesiti alla __________:

" (…)

  1. Cosa intendete con "deterioramento prestazioni lavorative"? Quali sono i motivi dettagliati della disdetta?

  2. Nel caso in cui le prestazioni lavorative del Sig. RI 1 fossero state ottime, voi avreste comunque proceduto al licenziamento? L'assicurato infatti ci comunica che alla base della rescissione del rapporto di lavoro vi sono motivi di ristrutturazione ed economici.

  3. Vogliate cortesemente allegare copia delle valutazioni degli anni 2009 e 2010.

  4. Oltre alle valutazioni summenzionate, durante gli anni 2009 e 2010 il Sig. RI 1 è stato richiamato per il suo operato? Allegare p.f. copia dei richiami scritti.

  5. Secondo il vostro punto di vista, il deterioramento delle prestazioni lavorative a cosa era dovuto?

  6. Il deterioramento delle prestazioni lavorative, secondo il vostro parere, era dovuto allo scarso impegno del Sig. RI 1 oppure ad altri fattori esterni e non imputabili alla sua persona?

  7. Il Sig. RI 1 ha fatto presente ai superiori eventuali problemi con il team o l'ambiente di lavoro?" (Doc. 15)

Il 7 ottobre 2011 __________ e __________, della __________ hanno così risposto:

" (…)

  1. Il rendimento e i risultati del Signor RI 1 erano insoddisfacenti, come si legge nelle valutazioni 2009 e 2010 da lui controfirmate, di cui alleghiamo copia, con i commenti dei responsabili.

  2. No. La rescissione è avvenuta per deterioramento delle prestazioni lavorative e non per motivi di "ristrutturazione ed economici".

  3. Vedi punto 1.

  4. Al Signor __________ era stata fatta presente più volte la necessità di maggiore impegno.

Alleghiamo copia pure delle valutazioni dal 2004 al 2008.

5./6. Impegno insufficiente.

  1. No." (Doc. 7)

Nel corso dell’udienza del 5 marzo 2012 il vice – responsabile Divisione crediti della __________ ha avuto modo di illustrare nel dettaglio le ragioni dello scioglimento del rapporto di lavoro.


ha innanzitutto precisato che, presso la Divisione Crediti della Banca dove è stato trasferito nel 2008 dopo aver lavorato per diversi anni presso la divisione Private Banking, RI 1 doveva sostanzialmente svolgere due compiti diversi.

Tali attività sono state così descritte dal teste:

" (…)

La valutazione dei rischi e analisi anticipi corrispondeva a quella effettuata in precedenza. Era la sua attività principale. A questo si è aggiunta quella nuova di esame dei limiti bancari.

L’attività principale consiste nell’analizzare il titolo, capire di quale prodotto si tratta, quali sono i rischi intrinseci al prodotto (rischio emittente, rischio durata, rischio del tasso,…), in funzione di questi rischi si va a calcolare quanto è l’anticipo che può dare la banca.

In quegli anni questa attività è divenuta, per la situazione economica internazionale meno importante rispetto ai rischi banche, per cui il sig. RI 1 è stato chiamato anche ad occuparsi dell’esame dei limiti bancari. Si tratta dell’esame dei limiti dei crediti che la __________ concede ad altre banche. Questa è un’attività che il sig. RI 1 non aveva fatto prima. Come esaminare una banca una persona della sua esperienza comunque lo doveva sapere visto che le banche sono le prime ad emettere i titoli.

Per quel che riguarda l’attività principale confermo che era già stata svolta negli anni precedenti dal sig. RI 1. Quello che invece è cambiato è il contesto di riferimento, per cui le analisi dovevano essere più rigorose. Ciò che ha comportato inoltre delle modifiche a carattere organizzativo. (…)" (Doc. XII, pag. 2)


ha poi confermato quanto scritto nelle valutazioni del dipendente relative agli anni 2009 e 2010, sottolineando che esse sono state allestite in collaborazione con __________, che era la persona addetta al controllo del lavoro del ricorrente nel settore “valutazione analisi titoli”.

Il TCA constata che nel "Formulario di valutazione per l’anno 2009" l’assicurato ha ottenuto un giudizio complessivo di 4, non raggiungendo le aspettative del datore di lavoro, così motivato:

" Il signor Dr. RI 1 è stato trasferito presso la nostra Divisione da metà 2008 (l'inserimento è ormai avvenuto con successo dal profilo umano).

Da allora la sua attività si divide fra l'esame dei titoli (valutazione rischi e proposta di anticipo) e con il 2009 l'esame dei limiti bancari, in qualità di sostituto del signor __________.

Per quanto riguarda l'attività delle banche, abbiamo apprezzato la volontà ad imparare la nuova mansione, che comunque dovrà ancora migliorare nel 2010, che gli permette ora di sostituire il signor __________.

Per quanto riguarda invece l'esame dei titoli, attività in fase di ristrutturazione e che svolte con lo Stato Maggiore della Divisione Crediti (responsabile il CD signor __________), il giudizio non è molto positivo. Il lavoro svolto dal signor Dr. RI 1 non sempre è completo ed adeguato a soddisfare le richieste.

Si chiede per il 2010 il signor Dr. RI 1 un maggiore impegno nello svolgimento della propria attività (si valuterà anche l'eventualità di attribuirgli nuove mansioni).

Il giudizio complessivo è fra il 3 ed 4, in quanto ha svolto un discreto/buon lavoro di apprendimento per "le banche", che però non è la sua attività principale, mentre in quest'ultima (esame dei titoli ed anticipabile), il suo risultato non è completamente soddisfacente.

Abbiamo deciso di assegnare un 4, che deve servire da stimolo per il prossimo anno, in cui il signor Dr. RI 1 dovrà dimostrare maggiore concentrazione, spirito di criticità ed autonomia nel lavoro che svolge." (Doc. 9c)

Nel "Formulario di valutazione per l’anno 2010" il ricorrente ha ottenuto un giudizio complessivo di 5, e dunque insufficiente, per le seguenti ragioni:

" Il signor Dr. RI 1 è stato trasferito presso la nostra Divisione da metà 2008.

Da allora la sua attività si divide fra l'esame dei titoli (valutazione rischi e proposta di anticipo) e con il 2009 l'esame dei limiti bancari, in qualità di sostituto del signor __________.

Nel 2009 si era apprezzata la volontà del signor Dr. RI 1 ad imparare l'attività delle banche e lo si era richiamato ad un maggiore impegno nella sua mansione principale ovvero l'esame dei titoli.

Il rendimento del signor Dr. RI 1 nel corso del 2010:

  • per quanto riguarda l'esame titoli, è rimasto insufficiente;

  • per quanto riguarda l'attività della banche, è divenuto insufficiente.

Per quest'ultima attività infatti, mentre sembrava essere stata appresa nel 2009, nel 2010 è stata da lui dimenticata. Durante le vacanze estive del signor __________ è quindi mancato in questa funzione di sostituto, costringendo i superiori a svolgere questa mansione al suo posto.

Come già indicatogli nel corso dell'incontro del 7.10.2010, se il giudizio 2009 era sufficiente per l'attività delle banche ed insufficiente per l'esame titoli, per il 2010 è insufficiente per entrambe.

Non riteniamo quindi che, su queste basi, possa continuare il rapporto di lavoro." (Doc. 8c)

Interpellato al riguardo dal presidente del TCA il vice-responsa-bile della Divisione Crediti ha affermato che l’assicurato non ha ottenuto i risultati auspicati dal datore di lavoro nell’attività dell’esame titoli, non per mancanza di capacità, bensì per mancanza d’impegno. Egli ha inoltre sottolineato che RI 1 aveva del tutto dimenticato la nuova attività di esame dei limiti bancari, al punto tale di non essere neppure stato in grado di accedere al software (cfr. Doc. XII pag. 3).

Il teste ha inoltre sottolineato che le prestazioni lavorative dell’assicurato non sono migliorate neppure negli ultimi mesi del 2010, malgrado l’ “ultimatum” impartitogli il 7 ottobre di quell’anno (cfr. doc. 8f).


ha inoltre rilevato (cfr. doc. XII pag. 5) che in occasione del colloquio di valutazione del 29 dicembre 2010 il dipendente ha “segnalato che sino ad ottobre non riusciva a riempire la giornata (ma non l'ha mai segnalato ai superiori …), mentre in seguito ha iniziato ad utilizzate 2/3 di giornata per imparare nuovamente l'attività di esame delle banche.” (doc. 8e).

Alla luce degli elementi appena esposti questo Tribunale deve concludere che, a ragione, l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato disoccupato per colpa propria dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.2).

Infatti, sulla base delle chiare affermazioni del datore di lavoro, sulla cui credibilità il TCA non ha motivi di dubitare, tanto più che i formulari di valutazione sono stati firmati anche dal dipendente (il quale il 4 gennaio 2011 si è impegnato “già sin d’ora a migliorarmi”; cfr. doc. 8d), occorre ritenere che l’assicurato ha perso il proprio impiego a causa del suo comportamento.

A nulla di diverso può portare la formulazione del certificato intermedio e del certificato di lavoro che contengono dei termini elogiativi (“ha sempre operato con serietà e premura”, cfr. doc. 5 e doc. 6) in quanto il teste ha confermato che i motivi del licenziamento sono quelli da lui esposti, mentre invece i certificati sono stati allestiti in quel modo per tenere conto dei lunghi anni di lavoro del ricorrente (cfr. doc XII pag. 4).

Infine ma non da ultimo va sottolineato che il TCA ha accertato che, nel caso concreto, il licenziamento non è dovuto a ragioni economiche, per cui il riferimento alle importanti ristrutturazioni con conseguenti licenziamenti in atto nel settore bancario svizzero fatto dal ricorrente (cfr. doc.18; doc 2) non gli è di alcun ausilio.

Ad una domanda esplicita del presidente del TCA su questo punto, anche il teste come già aveva fatto per iscritto la __________ (cfr. qui sopra, risposta 2), ha affermato che l’assicurato, effettivamente trasferito da una Divisione all’altra a seguito di una ristrutturazione dell’attività ma continuando a svolgere principalmente gli stessi compiti, non sarebbe stato licenziato se avesse dimostrato maggiore impegno (cfr. doc. XII pag. 3 e 4).


ha anzi espresso il rammarico per avere dovuto sciogliere il rapporto di lavoro con un dipendente dopo venti anni di attività.

Egli ha pure precisato che si è trattato dell’unico licenziamento, che la Divisione è in crescita, che RI 1 è stato sostituito da un’altra persona e che, nel primo semestre del 2011, altre cinque persone hanno lasciato la Divisione, ma nessuna è stata licenziata dal datore di lavoro (cfr. doc. XII pag. 5).

Visto che l’assicurato ha perso colpevolmente il proprio impiego, a ragione la Cassa l’ha sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI.

Anche l’entità della sanzione (31 giorni di sospensione per colpa grave) si rivela proporzionata.

In tale contesto va innanzitutto ricordato che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 75; STFA C221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Inoltre, alla luce della lunga esperienza professionale e della sua età ed essendo pure cosciente delle grandi trasformazioni in atto nel settore bancario svizzero, l’assicurato avrebbe dovuto modificare il proprio comportamento e dimostrare maggiore impegno, dopo essere peraltro stato invitato a farlo in più occasioni dal datore di lavoro negli anni precedenti il licenziamento (in particolare nel 2009 e nel 2010).

La decisione su opposizione del 27 ottobre 2011 deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

4

Gerichtsentscheide

42
  • DTF 137 V 75
  • DTF 133 V 59301.01.2007 · 1.483 Zitate
  • DTF 126 V 81
  • DTF 125 V 19301.01.1999 · 3.903 Zitate
  • DTF 124 V 23401.01.1998 · 832 Zitate
  • DTF 123 V 15001.01.1997 · 916 Zitate
  • DTF 123 V 152
  • DTF 112 V 24201.01.1986 · 391 Zitate
  • 8C_466/200719.11.2007 · 61 Zitate
  • 8C_855/201011.07.2011 · 1.882 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 102/05
  • C 120/03
  • C 143/06
  • C 190/06
  • C 207/05
  • C 214/05
  • C 215/05
  • C 221/02
  • C 223/05
  • C 254/06
  • C 255/97
  • C 277/06
  • C 278/01
  • C 281/02
  • C 32/03
  • C 38/03
  • C 48/04
  • C 53/00
  • C 58/06
  • C 99/04
  • e 39/03
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98