Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2011.88
Entscheidungsdatum
19.01.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2011.88

DC/sc

Lugano 19 gennaio 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 novembre 2011 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 10 novembre 2011 la Sezione del lavoro ha confermato la sospensione di 16 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 il 20 settembre 2011 (cfr. Doc. 4) per avere interrotto un programma d'occupazione (in seguito: POT), argomentando:

" (…)

Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti, emergono ripetuti rimproveri all'assicurata in relazione a degli errori ed imprecisioni riscontrati nello svolgimento dei lavori affidatigli. Peraltro, sono state rimproverate all'assicurata della carenze nei rapporti interpersonali, segnatamente nei confronti delle colleghe e delle responsabili del POT.

Anche la consulente URC, signora __________, in occasione del colloquio di consulenza ha informato l'assicurata sulle finalità del programma occupazionale e sulle conseguenze di un'interruzione anticipata (cfr. verbale del colloquio di consulenza del 6 giugno 2011).

Nonostante l'opponente sia stata convocata più volte dal responsabile della misura ed invitata a modificare il suo atteggiamento, la stessa durante la breve frequentazione della misura non si è attenuta a quanto richiesto, impedendo una serena prosecuzione della collaborazione tra le parti e determinando il suo allontanamento dal POT.

A tal proposito, si rimanda all'Accordo sugli obiettivi del 24 maggio 2011, sottoscritto in segno d'accettazione dall'assicurata, nel quale la stessa era stata esplicitamente informata, circa le conseguenze di comportamenti che compromettono e rendono impossibile l'esecuzione di un POT.

In merito alle lamentele dell'assicurata, riferite all'organizzatore della misura, secondo le quali le attività che le sono state conferite durante il POT, sarebbero state inadeguate rispetto alle sue capacità ed esperienze professionali, si ricorda che secondo la giurisprudenza citata, spetta ai consulenti del personale decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato.

Il POT in questione, era del resto di durata limitata (soltanto quattro mesi) e ragionevolmente esigibile, anche per quanto riguarda il tipo di attività in esso svolta e tenuto conto che l'assicurata è iscritta in disoccupazione dal 1. dicembre 2010.

Per quanto riguarda l'argomento dell'assicurata, secondo il quale i precedenti datori di lavoro non avrebbero mai lamentato problemi di carattere comportamentale della stessa nei confronti di clienti, colleghi e responsabili, risulta irrilevante ai fini della valutazione del caso in esame.

Nonostante l'assicurata si sia prodigata a produrre degli attestati di lavoro, relativi a passate esperienze professionali, prodotto l'estratto del casellario giudiziale e fatto riferimento all'esito del corso di perfezionamento presso la __________, con l'intento di sostenere le sue irreprensibili qualità professionali e comportamentali – benché attentamente visionati – si ritengono non pertinenti nell'ambito della presente fattispecie e peraltro che non siano atte a giustificare le critiche sollevate nei confronti del suo operato e comportamento, durante lo svolgimento del POT in questione.

Ora, visto quanto detto ed alla luce della menzionata giurisprudenza, si ritiene che la misura assegnata fosse adeguata ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e che l'allontanamento dell'opponente dal POT sia stato provocato dal suo comportamento (qualità del lavoro non considerato soddisfacente anche dopo cambiamento di mansioni, non osservanza delle regole attinenti al buon funzionamento della misura, problemi relazionali con le responsabili del POT e colleghe).

Pertanto, ritenuto come il comportamento assunto dall'opponente abbia compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo del provvedimento in oggetto, la decisione di interruzione del medesimo risulta giustificata ed i presupposti relativi ad una sanzione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI appaiono adempiuti. (…)" (Doc. A1)

1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale sottolinea di ritenere ingiustificata la sospensione e rileva in particolare:

" Ho seguito un piano occupazionale dal 23.05.2011 al 10.06.2011

anziché terminare al 22.09.2011 alla I.A.S. di Bellinzona, perché

  • rubavo il lavoro,

(richiedevo di avere un lavoro più interessante, in ogni caso la URC mi impone di cercarmi un impiego fisso per cui non avevo alcun scopo di rubare il lavoro a qualcuno)

  • che un documento era introvabile (timbrato 2009 registrato nel 2005)

(ma è stato trovato prima che la mia responsabile andasse in ferie, __________)

  • che gironzolavo per un'ora intorno all'isolato a bermi i caffè al bar

(il caffè lo bevevo al bar dello stabile o sotto nell'atrio)

  • che ero imprecisa nell'archiviare tutta la documentazione dal 2008

(ogni periodo ero assillata dalla sostituta della mia responsabile ma che accettavo ad adattarmi ai solo metodi)

e tutto questo per una breve conversazione avuto la sera del 03.06.2011 con una disoccupata, __________, che poi andava in ferie per una o due settimane e non l'ho più rivista.

Dopo la mia sospensione, la direzione, __________, ha richiamato gli altri disoccupati per riprenderli reclamando sul metodo del loro lavoro, ma solo io sono stata sospesa. (…)" (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 2 dicembre 2011 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (Doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata per 16 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere interrotto un programma d'occupazione.

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).

In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Al riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:

" (...)

2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­orga-nizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai mag-giori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cpv. 1), dall'altro, i criteri che tali provvedimenti (cpv. 2) e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure (cpv. 3).

In particolare l'art. 59 cpv. 2 LADI stabilisce che:

" I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali."

L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."

Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

A questo proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:

" In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."

In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:

" Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage, Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v. l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est assigné.

Pour un programmeur de formation employé à l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)".

2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell’ art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).

Il Tribunale federale ha deciso che deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione anche colui che, con il suo comportamento, fornisce all’organizzatore un motivo per interrompere il programma d’occupazione (cfr. STFA C 387/1999 del 22 giugno 1999; STF C 307/02 del 27 gennaio 2004).

Una sanzione può tuttavia essere inflitta soltanto se il comportamento contestato all’assicurato può essere chiaramente stabilito.

Ad esempio nella già citata sentenza C 307/02 del 27 gennaio 2004 l’Alta Corte ha confermato una sanzione di 25 giorni , ritenendo più credibile la versione dell’organizzatore del POT, e ha rilevato:

" (…)

La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 3).

2.2 En l'espèce, face à deux versions des faits divergentes, les premiers juges ont retenu que les explications de la commune, organisatrice de la mesure, étaient plus crédibles et convaincantes que celle du recourant au motif, notamment, que ce dernier s'était borné à contester de manière générale les griefs qui lui étaient adressés sans se prononcer sur les reproches ciblés formulés par la commune dans sa lettre du 23 avril 2002 (différents comportements du recourant pendant l'initiation au travail et les premiers jours du programme). Or en procédure fédérale, le recourant conteste expressément ces faits en expliquant qu'il n'a pris connaissance de cette lettre qu'à la lecture du jugement cantonal.

2.3 Le recourant oublie cependant que l'OPEM s'est référé expressément à la détermination de la commune dans ses observations au recours et qu'il a versé cette pièce au dossier du Tribunal. Dans sa réplique, le recourant ne s'est pas prononcé sur ce point, alors qu'il avait demandé une prolongation de délai pour déposer des écritures complémentaires. Cela étant, même si la procédure avait été entachée d'une irrégularité, il y aurait lieu de suivre les premiers juges.

2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises. Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes, sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant. Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une quelconque agressivité verbale ou de manque de respect à l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un avertissement oral précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par son manque d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que l'avertissement portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail insuffisant, comme il l'allègue en procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi un autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme l'est d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET quelques jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de six mois.

2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie, d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier 2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui, néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de son travail. Enfin, c'est également en vain que le recourant fait valoir, pour le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches contre-indiquées pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à un rythme ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne visaient pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au travail. Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de la mesure qui ont considéré que le travail de démontage n'était «pas trop difficile pour l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il ressort du dossier de l'ORP.

Dans de telles circonstances, l'OPEM était fondé à prononcer à l'encontre du recourant une suspension du droit à l'indemnité. La durée de la suspension, par ailleurs, n'est pas discutable (cf. arrêt H. du 22 juin 1999, déjà cité). (…)”

Anche in un’altra sentenza 8C-746/2007 dell’11 luglio 2008 il Tribunale federale ha ritenuto più credibile la versione fornita dal datore di lavoro e ha confermato la sospensione di 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta ad un’assicurata che aveva rifiutato un’ occupazione, argomentando:

" (…)

Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322). Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, présentent un degré de vraisemblance prépondérante; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324/325). En l'occurrence, confrontée à deux versions des faits inconciliables, il incombait à l'autorité cantonale appelée à trancher le litige de déterminer laquelle, de G.________ ou de A.________, était, au degré de la vraisemblance prépondérante, la plus crédible. En définitive, c'est essentiellement à la manière dont les premiers juges ont forgé leur conviction à cet égard que s'en prend la recourante, c'est-à-dire à leur appréciation des preuves.

5.2 L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30) ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 127 I 38 consid. 2a p. 41).

5.3 D'abord, aucun reproche ne peut être fait aux premiers juges d'avoir arbitrairement méconnu des moyens de preuve pertinents pour la solution du litige. En effet, les circonstances dont la recourante se prévaut ont eu lieu avant et après l'entretien en cause et ne disent rien sur les faits à établir. Il ressort au demeurant du dossier que l'assurée rencontrait à l'époque des difficultés à gérer les entretiens d'embauche, ce qui a même conduit l'ORP à lui organiser un coaching personnalisé en communication. C'est ensuite en vain que la recourante relève de graves contradictions dans l'attitude et les propos de A.. Celui-ci a expliqué qu'il avait, dans un premier temps, simplement classé le dossier de candidature de l'assurée et que c'est plus tard, à un moment où il était davantage disponible, qu'il avait voulu mieux comprendre ce qui s'était passé et qu'il s'était renseigné auprès de Y., puis avait contacté l'ORP dans l'idée qu'une information plus détaillée intéresserait cet office. Cette attitude montre seulement qu'il s'est senti concerné par l'échec de l'entretien qu'il a eu avec G.________ et on ne voit pas, comme l'ont relevé les premiers juges, quel aurait été son intérêt à faire des déclarations mensongères à l'autorité de chômage et à consacrer du temps à lui fournir des renseignements. Si, véritablement, le profil de la prénommée n'entrait pas du tout en ligne de compte pour le poste, il aurait, selon toute vraisemblance, simplement annoncé à l'ORP que son choix s'était porté sur une autre postulation. Quant à la recourante, elle aurait mentionné ce fait sur le formulaire de résultat de candidature de l'ORP qu'elle n'a justement pas rempli à la suite de cette assignation. Par ailleurs, vu le développement de la situation, elle ne saurait rien déduire à son avantage de la lettre standard que le service du personnel de Z.________ lui a adressée quelques mois plus tard. Enfin, on ne peut qu'adhérer au point de vue des premiers juges sur la faible plausibilité de l'absence d'une discussion entre les intéressés sur la question de la rémunération du poste. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, accorder plus de crédit aux déclarations de A.________ et retenir que l'assurée avait amené l'employeur à renoncer à sa candidature, comportement qui remplit les éléments constitutifs d'un refus de travail et qui est sanctionné par l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Les autres points du jugement cantonal ne prêtent pas flanc à la critique. Le recours est mal fondé. (…)“

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.

La nostra Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In una sentenza 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un programma d'occupazione argomentando:

" (…)

Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"

In una sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

In una sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti.

In una sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato che in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota contenuta nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto quell'annotazione ha semplicemente confermato il contenuto di un precedente scritto inerente l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato firmato non dalla persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto superiore.

2.5. Nell’evenienza concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1 nata nel 1972, impiegata di commercio qualificata in possesso pure di un attestato di informatica di gestione , si è annunciata in disoccupazione dal 1°dicembre 2010, dopo avere lavorato da ultimo quale Call Agent Center presso la __________ dal dicembre 2004 al novembre 2010 (cfr.doc 8 ). L’ assicurata ricercava un’occupazione a tempo pieno come impiegata o come Call Agent Center (cfr. doc. A1 punto 1).

In data 16 maggio 2011 l’URC di __________ ha ufficialmente assegnato all’assicurata un programma d’occupazione della durata di 4 mesi ( 23 maggio 2011 – 22 settembre 2011) presso l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS). Ufficio dei contributi ( cfr. doc.12/5).

Lo scopo era quello di favorire la flessibilità professionale mediante il confronto con nuove attività e situazioni lavorative (cfr.doc.12/5).

Nell’ “Accordo sugli obiettivi”, sottoscritto dall’organizzatore del POT e dall’assicurata il 24 maggio 2011, al punto 5 figurano le seguenti indicazioni:

" 5. Svolgimento dell'attività

L'organizzatore si impegna a sostenere il partecipante, affinché gli obiettivi fissati nell'accordo siano raggiunti.

Il partecipante si applica a svolgere l'attività secondo le istruzioni impartitegli dal responsabile del programma occupazionale.

Comportamenti che compromettono o rendono impossibile l'esecuzione o lo scopo del POT saranno oggetto di un richiamato scritto da parte del responsabile. Se, nonostante gli avvertimenti, il comportamento del partecipante non si modificherà, egli potrà incorrere in un'interruzione del provvedimento e in una sanzione da parte del consulente URC." (Doc. V/1)

In occasione del colloquio di consulenza del 6 giugno 2011con la consulente del personale __________ è stato allestito un verbale del seguente tenore:

" (…)

Il Sig. __________, responsabile ufficio __________ dove l'assicurata svolte programma di occupazione temporanea, mi ha contattato in data odierna per informarmi che vi sono stati dei diverbi con colleghe/responsabili e che i toni sono risultati inadatti all'ambito professionale.

Il sig. __________ avrà un colloquio con la sig. __________ oggi pomeriggio, prima o dopo la visita medica prevista alle 15.30.

L'assicurata viene informata che lo scopo del programma di occupazione temporanea è anche quello di favorire la flessibilità professionale mediante il confronto con nuove attività e situazioni lavorative. Nel caso l'organizzatore dovesse decidere di interrompere il programma di occupazione temporanea per problemi relazionali o per problemi nell'espletamento delle attività, il caso sarebbe sottoposto al nostro ufficio giuridico per verificare l'idoneità al collocamento.

L'assicurata ha chiesto all'organizzatore PML le vacanze per il periodo 20.06.2011 – 24.06.2011. Mi farà sapere se le stesse sono concordate tenuto conto che come da nota informativa al PML le vacanze devono essere accordate dall'organizzatore durante il programma di occupazione temporanea." (Doc. 12/4)

Il 10 giugno 2011 il responsabile del POT ha poi comunicato alla consulente del personale la sua decisione di interrompere il provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr.doc 12/3 ).

Il Capo Ufficio __________, il 9 settembre 2011, ha così illustrato le ragioni che hanno portato alla prematura conclusione del POT:

" Premessa:

In occasione dell'inizio del POT ho personalmente accolto i partecipanti per spiegar loro le finalità del programma occupazionale unitamente alle regole IAS in materia di presenza sul posto di lavoro, di vacanze e dell'esercizio della pausa. In quell'occasione ho avuto modo di dire chiaramente che nessun collaboratore IAS è autorizzato a lasciare lo stabile IAS durante gli orari di lavoro se non debitamente autorizzato.

Fatti:

La signora RI 1 è entrata in servizio presso la nostra struttura il 23 maggio 2011. Le mansioni affidatele, dopo breve istruzione sull'uso di un piccolo programma concepito ad hoc, sono dapprima consistite nella registrazione dei formulari relativi agli assicurati frontalieri per i quali era richiesta la ripresa dei dati anagrafici e dei loro familiari, la data di ricezione del formulario, la ragione sociale del datore di lavoro, il suo indirizzo sociale e, finalmente classificare i formulari registrati nelle apposite cartelle sospese.

Già durante questa prima fase d'attività sono emerse delle criticità nell'operato e nel comportamento della signora che hanno richiesto, alla signora __________ con il mio preventivo avallo, l'adozione di alcune misure atte a correggere e reimpostare gli errori riscontrati nella ripresa dati. Nonostante le ripetute correzioni e la costante assistenza abbiamo dovuto arrenderci davanti all'incapacità di assimilare anche la minima informazione. Per questo abbiamo lasciato alla signora __________ unicamente la parte relativa all'archiviazione (in apposite mappette sospese disposte in ordine alfabetico) dei formulari trattati dagli altri partecipanti al POT.

Anche in questa semplice, ma importante, attività d'archiviazione la signora RI 1 ha evidenziato un margine d'affidabilità estremamente deludente che ha a più riprese richiesto alle responsabili di rimanere oltre l'orario di lavoro per controllare e correggere gli errori riscontrati. Nonostante ripetuti richiami e reiterate spiegazioni non siamo riusciti ad ottenere un livello di prestazione sufficiente.

In aggiunta alle significative difficoltà emerse tanto nella ripresa dati che nell'archiviazione delle pratiche, sin dalla sua entrata in IAS, il comportamento tenuto dalla signora nei confronti delle colleghe e delle responsabili del POT (__________ e __________) ha evidenziato un importante deficit delle competenze nella gestione delle relazioni interpersonali (al termine della prima settimana di lavoro una sua collega si è categoricamente rifiutata di continuare a lavorare nella sua stessa stanza) e una manifesta inadeguatezza nell'approccio al lavoro.

Dopo ripetuti interventi e correzioni da parte della responsabile del POT, sulla scorta delle risposte e dell'intollerabile comportamento tenuto dalla signora nei confronti delle responsabili del PO, l'ho convocata per indagare la fonte di tanto disagio e concordare con lei una linea di "rientro" in seno al gruppo.

Dalla discussione, peraltro pacata ed educata, è emerso che la signora si sentiva estremamente seccata di doversi muovere (quotidianamente) da __________ per venire a compiere mansioni tanto banali e demotivanti. Lei avrebbe voluto un lavoro stimolante, di responsabilità, all'altezza delle sue "capacità" e delle sue ambizioni. Oltre alla profonda contrarietà riguardante i compiti attribuitigli, ha espresso la certezza di essere oggetto d'ostracizzazione da parte delle responsabili poiché, a suo dire, consapevoli che se le avessero permesso di occuparsi d'altro, lei, avrebbe "soffiato" loro il posto.

A margine di questo primo incontro ho contattato la collocatrice della signora RI 1 ed ho avuto modo di intrattenermi lungamente con lei circa una "notifica d'assenza" per vista medica e, più in generale sul comportamento e sull'atteggiamento della signora RI 1 nell'ambito del POT. La signora __________ ha poi convocato la sua assicurata verbalizzando il contenuto e trasmettendomene copia.

A seguito di quel verbale ho provveduto a riconvocare la signora RI 1 per fare un nuovo punto alla situazione. In quel colloquio le ho chiaramente e formalmente comunicato che se il suo comportamento non fosse mutato avrei seriamente considerato di interrompere la collaborazione "rispedendola" al mittente. ln quell'occasione le ho minutamente elencato e spiegato le conseguenze alle quali si sarebbe esposta se il rapporto di POT fosse stato rescisso. L'ho congedata offrendole la classica "ultima chance".

Il giorno successivo, dopo aver (per l'ennesima volta!) esposto alla signora gli errori constatati ed averle chiesto di correggere quanto erroneamente classato, le responsabili del POT mi hanno comunicato che la signora RI 1 aveva abbandonato, senza apparente motivo e senza autorizzazione alcuna, l'edificio IAS. Al suo rientro dal "giretto" l'ho convocata per chiederle conto di quest'uscita. Mi ha risposto che non ne aveva potuto più e di essersi andata a prendere un cafferino e fare un giretto per sbollire la rabbia e calmarsi. Per parte mia le ho comunicato che aveva oltrepassato ogni possibile limite e le ho significato, con tono pacato e rassegnato, la mia inderogabile decisione di interrompere la collaborazione con lei. A questa comunicazione la signora ha dato un riscontro che definirei a metà strada fra un contenuto stupore (per la decisione comunicatale) e la soddisfazione per la fine di quello che a lei è probabilmente dovuto sembrare un interminabile supplizio." (Doc. 7)

Chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurata questa Corte ricorda innanzitutto che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).

Ad esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato".

Questo Tribunale segnala poi che secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Ciò vale anche per il caso presente, malgrado il desiderio dell’assicurata di avere un lavoro più interessante (cfr. doc.10 ). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera la durata limitata della misura (quattro mesi, cfr. STCA 38. 2010.81 del 16 febbraio 2011; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010).

Il TCA non ha poi motivi di dubitare della versione fornita dal responsabile del programma d’occupazione secondo cui l’interruzione del POT, è da ascrivere al comportamento dell’assicurata la quale, nel corso della sua attività, ha avuto delle difficoltà ad effettuare le mansioni affidatele e dei diverbi con la collega e le responsabili operative del programma . La ricorrente è pure uscita senza autorizzazione dalla sede del datore di lavoro, ciò che ha portato all’interruzione del programma d’occupazione.

In particolare, come ricordato dall’Alta Corte nella sentenza C 307/02 del 27 gennaio 2004 consid. 2.3.1 riprodotta al consid. 2.3, occorre considerare che un organizzatore abituale di programmi d’occupazione è in condizione di giudicare con cognizione di causa quanto ci si può ragionevolmente attendere da un partecipante al provvedimento inerente al mercato del lavoro.

L’assicurata stessa ha peraltro ammesso di avere avuto una discussione con una collega il 3 giugno 2011 (cfr. doc. 5 e doc. 10).

In simili condizioni, secondo il TCA, a ragione l’amministrazione ha sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI. Anche l’entità della sanzione (16 giorni di sospensione per colpa di media gravità) è conforme ai criteri fissati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).

Di conseguenza la decisione su opposizione del 10 novembre 2011 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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