Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2011.81
Entscheidungsdatum
10.12.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2011.81

rs

Lugano 10 dicembre 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28 settembre 2011 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 28 settembre 2011 la Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 23 agosto 2011 (cfr. doc. A4) con cui ha riconosciuto a RI 1 l’apertura di un secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione dal 1° aprile 2011 e ha, conseguentemente, calcolato il suo guadagno assicurato in applicazione delle disposizioni in vigore dal 1° aprile 2011, tenendo conto del salario percepito nel mese di marzo 2011.

A motivazione del proprio provvedimento la Cassa ha, in particolare, rilevato:

" (…)

Lei è stato al beneficio di un primo termine quadro di riscossione dal 2 marzo 2009 al 1 marzo 2011 con un guadagno assicurato di CHF 4'100.--.

Il 3 dicembre 2010 lei ha inoltrato una nuova domanda di indennità di disoccupazione con la quale rivendica il diritto alle indennità di disoccupazione dal 2 marzo 2011.

Nel biennio contributivo dal 2 marzo 2009 al 1 marzo 2011 lei ha potuto comprovare un periodo di contribuzione di complessivi 20.295 mesi. Tenuto conto delle normative vigenti sino al 31 marzo 2011, la cassa ha calcolato un guadagno assicurato di CHF 3'067.--.

Nel mese di marzo 2011 lei ha lavorato presso la società __________ percependo un salario complessivo di CHF 3'260.60. Come esplicitato nella decisione emessa il 6 giugno 2011 non è stata riscontrata alcuna perdita di guadagno nel periodo di conteggio di marzo 2011.

La Cassa ha pertanto ricalcolato il guadagno assicurato tenendo conto del salario percepito nel corso del mese di marzo 2011, attenendosi alle disposizioni vigenti dal 1° aprile 2011 in materia di assicurazione contro la disoccupazione. Il guadagno assicurato dal 1° aprile 2011 è stato quindi fissato a CHF 2'272.--.

(…)

Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

(…)

Se nel primo periodo di controllo l’assicurato ha esercitato un’occupazione finanziariamente adeguata conseguendo pertanto un guadagno superiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato non percepisce, per il mese in questione, alcuna indennità di disoccupazione.

Non percependo alcuna indennità di disoccupazione il presupposto dell’art. 8 cpv. b (recte: art. 8 cpv. 1 lett. b LADI) non è adempiuto, infatti per il mese in questione non può dimostrare di avere subito una perdita di lavoro computabile.

La Cassa ha quindi aperto un termine quadro unicamente dal momento in cui era comprovata una perdita di lavorio computabile, ossia dal 1. aprile 2011 che, purtroppo, coincide all’entrata in vigore delle nuove normative in materia di assicurazione contro la disoccupazione. (…)” (Doc. A7)

1.2. L’assicurato ha inoltrato un ricorso pervenuto al TCA il 3 novembre 2011, chiedendo che l’apertura del secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni sia fissata a decorrere dal 1° marzo 2011 e che conseguentemente, benché sia consapevole che per tale mese non ha diritto ad alcuna compensazione grazie al conseguimento di un buon guadagno intermedio, da un lato, gli vengano applicati i disposti legali in vigore fino al 31 marzo 2011 per la determinazione del suo guadagno assicurato, dall’altro, gli venga integrato l’ammanco che gli è stato tolto nei conteggi della Cassa a partire dalla riapertura del secondo termine quadro.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha, segnatamente, addotto di aver sempre conseguito durante il primo termine quadro che si esauriva il 1° marzo 2011 dei guadagni intermedi con attività connesse al settore televisivo, che gli hanno poi permesso di aprire un secondo termine quadro.

L’insorgente ha precisato che tali guadagni non erano costanti, come del resto il mercato del lavoro in tale ambito professionale.

Il ricorrente ha indicato di aver richiesto l’apertura di un secondo termine quadro per la riscossione delle prestazioni già nel mese di dicembre 2010 e che gli sarebbe stato risposto che sarebbe stato aperto avendo adempiuto alla condizione di produrre almeno 18 mensilità di guadagno intermedio.

Egli ha, poi, rilevato che nell’ultimo mese del suo primo termine quadro ha conseguito un guadagno intermedio superiore all’indennità di disoccupazione che ha escluso la compensazione da parte della Cassa e ha fatto slittare la riapertura del termine quadro al mese successivo, ossia al 1° aprile 2011, data corrispondente all’entrata in vigore della modifica legislativa della LADI.

L’insorgente ha evidenziato, al riguardo, che gli sportellisti non sono stati in grado di comunicargli a dovere e per tempo tutte le variabili connesse alla riapertura del termine quadro dopo due anni di disoccupazione, e meglio, ciò che gli è capitato, ossia di rientrare nel campo di applicazione della nuova LADI a seguito di un guadagno intermedio più elevato dell’indennità di disoccupazione.

Egli ha osservato che in un primo tempo gli era stata confermata la riapertura del termine quadro dal 2 marzo 2011 e che solo qualche mese dopo ha ricevuto una lettera da parte della Cassa stessa con cui gli comunicava che la modifica di legge era applicabile anche al suo caso con la conseguenza che dall’assegno di indennità si è visto decurtare la somma di fr. 600.-- (cfr. doc. I).

1.3. La Cassa, in risposta di causa, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. L’assicurato si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 28 novembre 2011 (cfr. doc. V).

1.5. La Cassa, il 14 dicembre 2011, ha informato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).

1.6. Pendente causa questa Corte ha interpellato la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), la quale ha risposto il 12 settembre 2012 (cfr. doc. X).

1.7. Il 17 settembre 2012 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni riguardo all’accertamento esperito da questo Tribunale (cfr. doc. XII).

Il ricorrente ha invece preso posizione con scritto del 17 settembre 2012 (cfr. doc. XIV).

1.8. Il 20 settembre 2012 il TCA ha posto all’assicurato dei quesiti concernenti i contratti che venivano conclusi con le differenti società con le quali ha collaborato dal marzo 2009 al marzo 2011, conseguendo guadagno intermedio (cfr. doc. XIII).

L’insorgente ha risposto il 2 ottobre 2012 (cfr. doc. XV).

1.9. La parte resistente, il 22 ottobre 2012, ha indicato di non avere particolari osservazioni in merito allo scritto del 2 ottobre 2012 (cfr. doc. XVII).

1.10. Su richiesta del TCA (cfr. doc. XIX), la Cassa ha trasmesso l’esito dell’accertamento del recapito postale della decisione su opposizione del 28 settembre 2011, pervenuto il 27 novembre 2012 (cfr. doc. XX; XX1).

1.11. I doc. XIX, XX e XX1 sono stati inviati per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XXI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. La decisione su opposizione del 28 settembre 2011 emessa dalla Cassa è stata inviata all’assicurato per plico raccomandato.

Il 29 settembre 2011 è stato depositato un avviso di ritiro nella buca delle lettere del ricorrente e il plico postale è stato ritirato il 3 ottobre 2011 presso l’Ufficio postale di __________ (cfr. doc. XX1).

Il ricorso contro la decisione su opposizione del 28 settembre 2011 è, poi, stato inoltrato il 3 novembre 2011 ed è pervenuto al TCA il 4 novembre (cfr. doc. I; busta d’intimazione).

Ai sensi degli art. 56 e 57 LPGA le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione su opposizione.

Ai sensi dell’art. 38 LPGA, relativo al computo e alla sospensione dei termini:

" 1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

2 Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo ha provocato.

2bis Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

4 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”

Giusta l’art. 39 LPGA, concernente l’osservanza dei termini:

" 1 Le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.”

In concreto la questione della tempestività del ricorso al TCA non deve comunque essere esaminata oltre.

L’impugnativa, infatti, anche nell’ipotesi in cui si riveli tempestiva, e dunque ricevibile, deve essere respinta nel merito (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; STCA 38. 2011.74 del 29 marzo 2012 consid. 2.2.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011).

2.3. L’assicurato, nel ricorso (cfr. doc. I), ha fatto riferimento all’istituto dell’avvocato d’ufficio.

Al riguardo va rilevato che l’art. 28 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), prevede che:

" 1Quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.

2La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, riservato l’art. 30 cpv. 2 della presente legge da applicare per analogia.

Nel caso di specie, considerato, da una parte, che l’assicurato ha saputo esporre chiaramente le ragioni per cui non condivide la decisione su opposizione relativa all’apertura di un secondo termine quadro a far tempo dal 1° aprile 2011 con la conseguente applicazione delle disposizioni della LADI entrate in vigore il 1° aprile 2011 in occasione della quarta revisione della LADI, dall’altra, che in materia di assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA; art. 16 Lptca), questa Corte ritiene che il ricorrente sia in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA.

Non vi è, dunque, la necessità di assegnargli un avvocato d’ufficio (cfr. STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 35.2007.81 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2.; STCA 42.2007.5 del 17 settembre 2007 consid. 2.9.).

Nel merito

2.4. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha aperto a RI 1 un secondo termine quadro per la riscossione di prestazione dal 1° aprile 2011 e non già dal 1° marzo 2011, come invece richiesto dall’assicurato, e ha quindi calcolato il guadagno assicurato attenendosi alle disposizioni vigenti dal 1° aprile 2011.

2.5. L’art. 9 LADI relativo ai termini quadro, il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI entrata in vigore il 1° aprile 2012 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.) prevede:

" 1 Per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

2 Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

3 Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

4 Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di L

Secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. b LADI, il cui testo è rimasto invariato a seguito della quarta revisione della LADI, l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se, tra l’altro, ha subito una perdita di lavoro computabile.

L’art. 11 cpv. 1 LADI, che non ha subito modifiche dal 1° aprile 2011, enuncia:

" La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.”

L’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.

Giusta il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;

b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non sono invalidi (art. 8 LPGA).

Il cpv. 2 dell’art. 22 LADI, dal 1° aprile 2011, ha il seguente tenore:

" Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;

b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i

140 franchi; e

c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.”

Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).

L'art. 23 cpv. 1 LADI, il cui tenore è rimasto invariato a seguito della quarta revisione della LADI, stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

Giusta l’art. 37 OADI, riguardante il periodo di calcolo per il guadagno assicurato, nel suo tenore valido fino al 31 marzo 2011:

" 1 Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.

2 Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1.

3 Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione.

A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione.

3bis Se il salario varia in seguito all’orario di lavoro usuale nel ramo o al genere di contratto di lavoro, il guadagno assicurato verrà calcolato in base agli ultimi dodici mesi, al massimo però in base al tempo di lavoro medio convenuto contrattualmente.

3ter Se l’assicurato ha ottenuto un guadagno intermedio durante un termine quadro per la riscossione della prestazione scaduto, il guadagno assicurato è determinato in base alla modalità di calcolo a lui più vantaggiosa fra le due seguenti, ma senza prendere in considerazione i periodi di contribuzione acquisiti mentre percepiva indennità ai sensi dell’articolo 41a capoverso 4:

a. la somma del reddito soggetto a contribuzione e delle indennità compensative computabili conformemente all’articolo 23 capoversi 4 e 5 LADI è divisa per il numero di mesi civili da prendere in considerazione; sono presi in considerazione i mesi civili necessari al raggiungimento dei 6 o 12 mesi di contribuzione secondo i capoversi 1 o 2;

b. il reddito soggetto a contribuzione è diviso per il numero di mesi di contribuzione nel periodo di calcolo.

4 Il guadagno assicurato è ridefinito per il periodo di controllo seguente se, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione:

a. l’assicurato ha esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un’attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato, e se è nuovamente disoccupato;

b. l’idoneità al collocamento dell’assicurato è mutata.

5 Qualora un cittadino di no Stato membro della Comunità europea o dell’AELS abbia esercitato un’attività salariata in uno degli Stati membri o in Norvegia, in Islanda o nel Lichtenstein durante il periodo di riferimento per il calcolo del guadagno assicurato, è applicabile l’articolo 68 capoverso 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71.”

I cpv. 3bis e 3ter dell’art. 37 OADI, dal 1° aprile 2011, sono stati così modificati:

" 3bis Se il salario varia in seguito all’orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1–3, al massimo tuttavia in base all’orario annuo medio convenuto contrattualmente.

3ter …

Il cpv. 5 dell’art. 37 OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2012.

Secondo, poi, l’art. 24 cpv. 1 LADI, che non ha subito modifiche dal 1° aprile 2011, è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

2.6. In una sentenza pubblicata in SVR 1994 ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg. il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha avuto modo di stabilire che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI.

In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).

Al riguardo cfr. anche DTF 127 V 479.

Il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 224/03 del 1° marzo 2004, ha poi stabilito che il termine quadro per la riscossione delle prestazioni aveva inizio dal 1° agosto 2002, corrispondente alla data a decorrere dalla quale l’assicurato aveva richiesto le indennità, benché il salario conseguito nel mese di agosto 2002 fosse più elevato delle possibili indennità di disoccupazione. Al riguardo l’Alta Corte ha specificato che l’attività svolta dall’assicurato quale lavoratore temporaneo era da considerare quale guadagno intermedio ex art. 24 LADI, siccome un semplice termine di disdetta di due giorni non permetteva di ritenere l’occupazione adeguata ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.

Inoltre con giudizio C 253/06 del 6 novembre 2007 l’Alta Corte ha deciso che l’inizio del termine quadro per la riscossione di prestazioni, nonostante l’assicurata avesse realizzato, dal 10 al 30 giugno 2004, un guadagno di fr. 2'925.60 superiore all’indennità di disoccupazione, andava fissato al 10 giugno 2004, poiché l’attività esercitata dall’assicurata non era adeguata secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI - i salari ottenuti tramite l’occupazione svolta come assistente sociale in virtù del contratto con una fondazione, che d’altronde non prevedeva un tasso di attività che le garantisse un salario superiore a 1'753.-- al mese, variavano di mese in mese e non raggiungeva in generale il 70% del guadagno assicurato - e perciò non poteva escludere una perdita di lavoro.

2.7. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal 1° gennaio 2007 al p.to B42 ha indicato che:

" Se, nel corso del primo periodo di controllo, l'assicurato intraprende un'occupazione che gli procura un guadagno adeguato (occupazione finanziariamente adeguata) per una durata comunque inferiore a un periodo di controllo intero e presenta in seguito una nuova domanda d'indennità, l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione è stabilito nel seguente modo:

Caso n. 1

Guadagno prima della disoccupazione: Fr. 5'000 (GA)

giorni disocc. contr. ¬----------------®

Salario mensile fr. 5'200 (1° PC: 4'200 / 2° PC: 1'000

giorni disocc. contr. ¬-------®

¬-------------------------------------®¬------------------------------------------®

1° periodo di controllo 2° periodo di controllo

Siccome nel primo periodo di controllo l’assicurato ha esercitato un’occupazione finanziariamente adeguata conseguendo pertanto un guadagno superiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato non percepisce, per il mese in questione, alcuna indennità di disoccupazione. A partire dal momento in cui l'assicurato presenta una domanda d'indennità occorre verificare, per ogni periodo di controllo, se il guadagno ottenuto è adeguato. Nel caso in questione il termine quadro per la riscossione della prestazione non decorre dal primo giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro, bensì dall'inizio del secondo periodo di controllo, ossia quando l'assicurato adempie per la prima volta tutti i presupposti del diritto all'indennità. Per il secondo periodo di controllo, egli percepisce indennità compensative.

Caso n. 2

Guadagno prima della disoccupazione: Fr. 5'000 (GA)

giorni disocc. contr. ¬----------------®

Salario mensile fr. 5'200 (1° PC: 4'200 / 2° PC: 4'200

giorni disocc. contr. ¬-------®

¬-------------------------------------®¬------------------------------------------®

1° periodo di controllo 2° periodo di controllo

L'assicurato non subisce una perdita di lavoro computabile in nessuno dei due periodi di controllo. Dato che l’assicurato ha presentato una domanda d’indennità già all’inizio del primo periodo di controllo, occorre verificare se il guadagno ottenuto è adeguato prendendo in considerazione entrambi i periodi di controllo. Il termine quadro per la riscossione della prestazione non decorre dal primo giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro, bensì dall'inizio del terzo periodo di controllo, ossia quando l'assicurato adempie per la prima volta tutti i presupposti del diritto all'indennità.

La situazione sarebbe diversa se l'occupazione finanziariamente adeguata fosse durata almeno un periodo di controllo intero. In tal caso, l'assicurato avrebbe temporaneamente posto fine alla disoccupazione. In entrambi i casi contemplati, il termine quadro per la riscossione della prestazione decorrerebbe dall'inizio del primo periodo di controllo e i giorni di disoccupazione controllata che precedono o seguono l'occupazione finanziariamente adeguata sarebbero indennizzati senza che il guadagno ottenuto sia computato quale guadagno intermedio (cfr. cifra marg. C139).”

Giova evidenziare che la Prassi LADI/B42, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito il p.ti B42 della Circolare ID del 2007 - corrisponde al tenore del testo precedente.

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.8. Pendente causa questa Corte ha interpellato la SECO, in primo luogo, indicando che la vertenza concerne la data di inizio di un secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni, che la Cassa competente ha fissato al 1° aprile 2011, ritenendo che l’assicurato - il quale ha terminato il primo termine quadro il 1° marzo 2011, si è riannunciato tempestivamente e nel mese di marzo 2011 ha percepito un guadagno da attività lavorativa superiore all’indennità di disoccupazione - non avesse subito alcuna perdita di lavoro computabile nel mese di marzo 2011, e, conseguentemente, le modalità di computo del relativo guadagno assicurato.

In secondo luogo, invitandola, dopo aver esposto per esteso il testo della Circolare ID p.to B42 (cfr. consid. 2.7.), come pure la giurisprudenza federale di cui alle sentenze C 224/03 del 1° marzo 2004 e C 253/06 del 6 novembre 2007 (cfr. consid. 2.6.), a indicare come si concilia la Circolare ID p.to B42 con la giurisprudenza menzionata (cfr. doc. IX).

La SECO, il 12 settembre 2012, ha risposto:

" (…)

E’ d’uopo primariamente precisare che il diritto all’indennità nasce quando vi è simultaneamente una perdita di lavoro e una perdita di guadagno (art. 11 cpv. 1 LADI). Una perdita di lavoro, senza perdita di guadagno, non permette di concedere il diritto all’indennità (cfr. STF 8C_379/2010, 28.2.11).

Nell’ambito della Circolare ID 07, occorre rilevare che l’apertura di un nuovo termine quadro implica di statuire sul punto di questione dell’adeguatezza del salario dell’attività espletata per ultimo dopo la scadenza del precedente termine quadro. La prassi del tribunale federale in materia si concentra quindi essenzialmente a decidere in singoli casi se quest’ultima era o meno adeguata, soprattutto quando i redditi conseguiti anteriormente erano variabili (cfr. STFA, C 224/03 del 1.3.2004 e C 253/06 del 6.11.2007).

Tuttavia, la cifra marg.B42 in sé non definisce come apprezzare l’adeguatezza dell’attività espletata in confronto a quella precedente, ma bensì unicamente come considerare il singolo periodo di controllo se questo scade all’inizio del termine quadro per il percepimento delle indennità.

In sostanza, la cifra marg.B42 definisce un quadro generale per stabilire l’inizio di un termine quadro, mentre la prassi del TF entra nel dettaglio di casi individuali per valutare se l’attività espletata dopo la fine del 1° termine quadro era adeguata o meno. Trattandosi di questioni diverse, non riteniamo vi sia una discrepanza tra la nostra Circolare e la prassi del TF.” (Doc. X)

Attentamente esaminate la giurisprudenza della nostra Massima istanza esposta al consid. 2.6. e la Circolare ID p.to B42 della SECO (cfr. consid. 2.7.), il TCA ritiene che quest’ultima non sia in contraddizione con la giurisprudenza federale.

In effetti la Circolare ID B42 enuncia il principio generale secondo cui se nel periodo di controllo al momento della presentazione di una domanda di indennità di disoccupazione un assicurato consegue un salario adeguato rispetto alla retribuzione riguardante la precedente attività, il termine quadro per la riscossione di prestazioni inizia il primo giorno del periodo di controllo successivo in cui adempie per la prima volta tutti i presupposti del diritto all’indennità.

La giurisprudenza dell’Alta Corte di cui alle sentenze C 224/03 del 1° marzo 2004 e C 253/06 del 6 novembre 2007, invece, concerne, come peraltro indicato dalla SECO (cfr. doc. X), due casi in cui è stato deciso che l’attività lavorativa espletata nel periodo di controllo in cui gli assicurati avevano presentato una richiesta di prestazioni LADI non era adeguata rispetto alla precedente.

Pertanto in tali fattispecie, benché il salario conseguito nel periodo di controllo fosse superiore all’indennità di disoccupazione, è comunque stato riconosciuto l’inizio del termine quadro dal primo giorno del periodo di controllo a partire dal quale erano state chieste le indennità di disoccupazione.

2.9. Nella presente evenienza la Cassa ha riconosciuto a RI 1, dopo la scadenza il 1° marzo 2011 del primo termine quadro, l’apertura di un secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, dal 1° aprile 2011 - contrariamente alla richiesta dell’assicurato che ha postulato il relativo inizio dal 1° marzo 2011 - e ha, conseguentemente, calcolato il suo guadagno assicurato applicando le disposizioni LADI in vigore dal 1° aprile 2011.

La parte resistente ha motivato il proprio operato, rilevando che l’assicurato, visto che il salario di fr. 3'260.60 percepito dal medesimo nel mese di marzo 2011, lavorando per la __________ di __________, era più elevato delle indennità di disoccupazione, non aveva subito alcuna perdita di guadagno. Non potendo, così, dimostrare per il mese di marzo 2011 alcuna perdita di lavoro computabile, non aveva diritto all’apertura di un termine quadro, il quale è, invece, stato aperto dal 1° aprile 2011 allorché adempiva tutte le condizioni per avere diritto alle prestazioni (cfr. doc. A4; A7; consid. 1.1.).

L’assicurato, dal canto suo, ritiene che il secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni debba iniziare il 1° marzo 2011 e che conseguentemente, benché sia consapevole che per tale mese non ha diritto ad alcuna compensazione grazie al conseguimento di un buon guadagno intermedio, da un lato, gli debbano venire applicati i disposti legali in vigore fino al 31 marzo 2011 per la determinazione del suo guadagno assicurato, dall’altro, gli debba venire integrato l’ammanco che gli è stato tolto nei conteggi della Cassa a partire dalla riapertura del secondo termine quadro.

In proposito il ricorrente ha addotto di aver sempre conseguito durante il primo termine quadro dei guadagni intermedi con attività connesse al settore televisivo, che gli hanno poi permesso di aprire un secondo termine quadro e che tali guadagni non erano costanti.

L’insorgente, inoltre, ha indicato di aver richiesto l’apertura di un secondo termine quadro per la riscossione delle prestazioni già nel mese di dicembre 2010 e che gli sarebbe stato risposto affermativamente avendo adempiuto il periodo di contribuzione minimo grazie all’ottenimento del guadagno intermedio, senza, però, che gli sportellisti lo rendessero attento per tempo su tutte le variabili connesse alla riapertura del termine quadro dopo due anni di disoccupazione e di un guadagno intermedio, in particolare sulle conseguenze legate al conseguimento di un guadagno intermedio più elevato rispetto all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. I).

2.10. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte rileva che dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato durante il primo termine quadro per la riscossione di prestazioni (2 marzo 2009 - 1° marzo 2011) ha sempre conseguito un guadagno intermedio, lavorando quale operatore video/suono per alcune società (__________; __________; __________; Associazione __________ - __________; cfr. doc. 9/1 - 9/54).

Nel mese di marzo 2011 il ricorrente ha poi lavorato per la __________ per un totale di 8,5 giorni, e meglio nei giorni del 2 per 4 ore, del 3 per 8 ore, del 9 per 12 ore, del 14 per 8 ore, del 18 per 8 ore, del 23 per 12 ore, del 28 per 4 ore e del 30 per 4 ore, conseguendo un guadagno lordo di fr. 3'260.60 (cfr. doc. 9/1).

Il TCA, pendente causa, ha posto a RI 1 i seguenti quesiti:

" (…)

  1. Che tipo di contratto / accordo aveva concluso con le differenti società (__________; __________; __________; Associazione __________) con le quali dai suoi attestati di guadagno intermedio è risultato collaborare nel periodo marzo 2009 - marzo 2011, in particolare nel lasso di tempo marzo 2010 - marzo 2011?

  2. Veniva concluso un contratto di volta in volta oppure era stata stipulata una convenzione di principio all’inizio della collaborazione?

In quest’ultimo caso, cosa prevedeva la stessa?” (Doc. XIII)

Il 2 ottobre 2012 l’assicurato ha risposto:

" (…)

Il tipo di contratto/accordo che ho concluso con le differenti società (__________ Associazione __________) e tutte le ditte per cui collaboro anche attualmente era ed è semplicemente di tipo irregolare su chiamata a ore o a giornata, come convenuto dagli attestati di guadagno intermedio presentati agli sportelli __________ di __________.

In merito a ciò non è mai stato scritto nulla, se non verbalmente da entrambe le parti anche perché trattasi di collaborazione esterna temporanea che non vincola le parti a sottoscrivere un contratto lavorativo vero e proprio, ma obbliga le stesse tacitamente a impegnarsi di quanto convenzionato al momento della contattativa. La consegna dell’attestato di guadagno intermedio da parte dei datori di lavoro conferma la fine del rapporto lavorativo per il mese e sta a indicare in che quantità (giorni e ore) si è svolto il lavoro.

Le faccio notare inoltre che al punto 15 del guadagno intermedio prodotto vi è la voce della presumibile continuità della collaborazione con la ditta. Questo però va in controtendenza a quanto scrittomi dalla stessa cassa, durante il periodo del ricalcolo per il 2° TQ, la quale sosteneva che non si poteva prevedere nei termini una mia occupazione e quindi una NON compensazione. Pertanto su questa ipotesi, la cassa ha effettuato il ricalcolo sull’effettivo prodotto, ma considerando che i mesi precedenti avevo comunque prodotto guadagni intermedi, sicuramente era più facile prevedere che per quel mese avrei avuto un GI che avrebbe potuto superare il GA dopo lo stesso ricalcolo.

(…)” (Doc. XV)

Dalle risposte fornite dall’assicurato si evince che lo stesso non era vincolato alle singole società da un unico contratto di lavoro stipulato all’inizio della collaborazione con ognuna di esse, bensì veniva concluso un contratto in forma verbale per ogni incarico attribuitogli.

Per il mese di marzo 2011 si è trattato di una collaborazione con la __________ che ha occupato l’insorgente in misura nettamente maggiore rispetto ai mesi precedenti (ad esempio nel mese di febbraio 2011 ha lavorato per la __________ soltanto il giorno 9 per 4 ore - cfr. doc. 9/2; nel mese di gennaio 2011 ha lavorato per la __________ per un giorno e mezzo, ossia il 18 per 8 ore e il 27 per 4 ore – cfr. doc. 9/3; nel mese di dicembre 2010 ha lavorato per la __________ il giorno 17 per 8 ore – cfr. doc. 9/4 - e per la __________ il giorno 31 per 9 ore – cfr. doc. 9/5; nel mese di novembre 2010 ha lavorato per la __________ per 4 giorni, e meglio il 2 per 9 ore, il 3 per 9 ore, il 14 per 9 ore e il 30 per 9 ore – cfr. doc. 9/6 - e per la __________ 4 giorni a metà tempo, ovvero il 10 per 4 ore, il 15 per 4 ore, il 24 per 4 ore e il 29 per 4 ore – cfr. doc. 9/7) e che gli ha permesso di conseguire un guadagno lordo di fr. 3'260.60 (cfr. doc. 9/1).

La somma di fr. 3'260.60 risulta più elevata del guadagno assicurato calcolato in un primo tempo dalla Cassa in relazione all’apertura del nuovo termine quadro di fr. 3'067.--, applicando i disposti legali validi fino al 31 marzo 2011 e considerando i mesi fino al febbraio 2011 (cfr. doc. A7; A4), che il ricorrente non ha peraltro contestato.

L’ammontare di fr. 3'260.60 è, quindi, pure superiore all’importo delle indennità di disoccupazione a cui l’assicurato avrebbe avuto diritto se non avesse esercitato alcuna attività nel mese di marzo 2011 (cfr. consid. 2.5.).

In simili condizioni, relativamente al primo periodo per il quale il ricorrente ha richiesto il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione (dal 2 marzo 2011), l’attività espletata dall’assicurato nel mese di marzo 2011 si rivela adeguata, in particolare dal lato finanziario (cfr. B. Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., Zurigo 2006, n. 4.7.10, pag. 333.

Per il mese di marzo 2011 non erano, perciò, adempiute tutte le condizioni connesse al diritto alle prestazioni LADI, e meglio l’assicurato non subiva alcuna perdita di lavoro computabile, non presentando alcuna perdita di guadagno (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

Ne discende che nel mese di marzo 2011 non erano ossequiati i presupposti per aprire un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni

Di principio, dunque, l’inizio del secondo termine quadro andava fissato al 1° aprile 2011.

2.11. Considerando che il secondo termine quadro andava aperto a decorrere dal 1° aprile 2011, per il calcolo del guadagno assicurato dovevano, in linea di principio, essere applicate le disposizioni della LADI e dell’OADI modificate a seguito della quarta revisione della legge e in vigore dal 1° aprile 2011.

In effetti nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (in concreto: 1.4.2011; cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).

Al riguardo è utile evidenziare che il regime in vigore fino al 31 marzo 2011, il quale, in virtù degli art. 23 cpv. 4 e 5 LADI, prevedeva, nel caso di assicurati che avevano ottenuto un guadagno intermedio nel termine quadro per il periodo di contribuzione, di tenere conto dei pagamenti compensativi (cfr. art. 24 LADI) al fine di determinare il guadagno assicurato relativo a un termine quadro successivo.

Dal 1° aprile 2011, a seguito dell’abrogazione dei cpv. 4 e 5 dell’art. 23 LADI, per contro, i pagamenti compensativi non sono più presi in considerazione (cfr. www.cd-ocst.ch/doc_pdf/Modifiche%20LADI.pdf).

Nel Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008 al p.to 2 (Commento delle singole disposizioni; cfr. FF N. 38 del 23.9.2008 pag. 6779) in riferimento a tale modifica dell’art. 23 è stato, d’altronde, indicato che:

" (…)

Stralciando i capoversi 4 e 5, le indennità compensative non soggette a contribuzione non vengono più prese in considerazione per calcolare il guadagno assicurato in un termine quadro successivo. La disposizione attuale non corrisponde al principio di assicurazione secondo cui soltanto le prestazioni soggette a contribuzione dovrebbero essere assicurate. La presente modifica permette di mantenere gli aspetti positivi del guadagno intermedio (reddito più elevato, acquisizione di nuovi periodi di contribuzione, prolungamento del diritto all’indennità). Questa misura semplifica inoltre considerevolmente l’esecuzione della legge.”

Nel caso di specie tale cambiamento nel metodo di calcolo del guadagno assicurato ha comportato una diminuzione a fr. 2'272.-- del guadagno assicurato determinante per il secondo termine quadro dal 1° aprile 2011, rispetto all’importo di fr. 3'067.-- conteggiato in prima battuta dalla Cassa senza considerare il guadagno ottenuto nel mese di marzo 2011 (cfr. doc. A7; III).

Il TCA non vede valide ragioni per non ritenere corretta la somma di fr. 2'272.--.

L’assicurato, del resto, si è limitato a sollevare obiezioni circa l’applicazione delle nuove norme della LADI facendo valere che l’aperture del secondo termine quadro doveva risalire al 2 marzo 2011.

Egli non ha, tuttavia, censurato il calcolo in quanto tale del guadagno assicurato effettuato sulla base delle disposizioni della LADI valide dal 1° aprile 2011.

2.12. L’assicurato ha fatto valere che, quando nel dicembre 2010 ha richiesto l’apertura di un secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni, gli sarebbe stato risposto affermativamente, avendo adempiuto mediante il guadagno intermedio il periodo di contribuzione minimo, senza, però, renderlo attento per tempo su tutte le variabili possibili, ad esempio proprio sulle conseguenze connesse all’ottenimento di un guadagno intermedio superiore alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I; V).

L’insorgente ha, quindi, invocato la mancata informazione da parte degli organi competenti delle ripercussioni di un guadagno intermedio più elevato delle indennità di disoccupazione sull’inizio di un nuovo termine quadro.

L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 C 241/04 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

2.13. Riguardo, più specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dellassicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In un’altra sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005, la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

Con sentenza del 27 marzo 2006 C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il diritto alle indennità di disoccupazione.

In particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi, che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.

Infine in una sentenza C 301/05 dell’8 maggio 2006, l’Alta Corte, pur stabilendo che nel caso di un’assicurata che si era iscritta in disoccupazione continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

Nella fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue dimissioni.

2.14. In concreto, anche volendo considerare che è stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA (ipotesi in ogni caso scarsamente verosimile, dovendo riguardare l’eventuale informazione un comportamento futuro dell’assicurato, ossia lo svolgimento di un’attività lavorativa nel mese di marzo 2011; cfr. STF C 36/06 e 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249 e DLA 2007 N. 10 pag. 193 secondo cui fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA), ciò non implica automaticamente che all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05, consid. 2.4.2.).

La violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA va equiparata, secondo il TFA, al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Un’informazione sbagliata fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

  1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

  2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

  3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

  4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

  5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:

" (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies. , Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242)."

Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

2.15. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non sarebbe comunque soddisfatto il presupposto secondo cui la mancata informazione deve avere indotto l’assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

Considerando che un importante principio del diritto delle assicurazioni sociali è l'obbligo della riduzione del danno (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA del 6 gennaio 2004 nella causa H., C 213/03), non si vede in cosa possa essere consistito il comportamento pregiudizievole assunto dall’insorgente.

La conoscenza o meno delle conseguenze del conseguimento in un periodo di controllo di un guadagno superiore alle indennità di disoccupazione non deve avere effetti sul comportamento che l'assicurato è tenuto ad adottare.

L'atteggiamento dell'assicurato non poteva, infatti, essere diverso a seconda che sapesse o meno che se il guadagno conseguito nel primo mese di un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni era più elevato delle indennità di disoccupazione l’apertura del termine quadro veniva posticipata. Egli doveva, in effetti, comunque fare il suo possibile per ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Di transenna va rilevato che il TFA in una sentenza C 18/03 del 13 febbraio 2004, concernente l'inidoneità al collocamento di un'assicurata che voleva dedicarsi completamente a un'attività in proprio e la negazione del diritto a indennità speciali ai sensi dell'art. 71a LADI, in quanto la fase di progettazione dell'attività lucrativa indipendente era già stata attuata, ha deciso che anche nell'ipotesi in cui la consulente del personale dell'assicurata le avesse effettivamente rilasciato un'informazione erronea, ovvero di poter richiedere delle indennità speciali retroattivamente, la buona fede dell'assicurata non doveva essere tutelata, poiché essa non aveva comunque adottato alcuna disposizione particolare confidando nell'indicazione ricevuta dall'amministrazione.

2.16. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la Cassa ha aperto a favore dell’assicurato un secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2011 (consid. 2.10.).

Parimenti la parte resistente, al fine di determinare il guadagno assicurato relativo al secondo termine quadro, ha rettamente applicato le disposizioni della LADI e dell’OADI in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. consid. 2.11.)

La decisione su opposizione del 28 settembre 2011 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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