Raccomandata
Incarto n. 38.2011.79
DC/sc
Lugano 27 febbraio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 settembre 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 38.2010.82 del 14 febbraio 2011 il TCA ha dichiarato irricevibile un "ricorso" inoltrato da RI 1 il 9 dicembre 2010 ed ha trasmesso gli atti alla Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: la Cassa) per emettere una decisione formale riguardo alle pretese fatte valere dall'assicurata per il periodo settembre-ottobre 2009.
1.2. Il 14 settembre 2011 la Cassa ha confermato la decisione 5 aprile 2011 con la quale ha negato che siano dati i presupposti per risarcire un danno all'assicurata (cfr. doc. A).
1.3. Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di poter ottenere le indennità giornaliere durante tutto il programma d'occupazione da lei frequentato (e cioè anche dal 21 settembre al 31 ottobre 2009) sulla base dell'art. 27 LPGA e rileva:
" (…)
Parte di questa controversia è già nota a questa lodevole Corte sulla quale si era pronunciata in data 14 febbraio 2011 (incarto n. 38.2010.82). Non mi dilungo quindi sui contenuti della vertenza che possono essere riassunti in questo modo: nonostante la scadenza del termine per la riscossione delle indennità di disoccupazione fosse giunta a scadenza il 21 settembre 2009, ho continuato a svolgere un programma occupazionale fino alle fine di ottobre 2009, su indicazioni della signora __________. La Cassa disoccupazione ritiene che per quel periodo io non abbia diritto ad alcuna indennità perchè il termine per la riscossione delle indennità di disoccupazione mi erano chiari e quindi avrei dovuto terminare il programma occupazionale il 21 settembre 2009.
L'art. 78 LPGA stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondo, in qualità di garanti degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi di esecuzione o dei loro funzionari".
Come ho già avuto modo di riferire, non mi sarei mai sognata di continuare un programma occupazionale se avessi saputo che non mi sarebbe stata corrisposta alcuna indennità. Ho continuato quel programma in totale buona fede – e non nego certo che mi era stato comunicato per iscritto dall'CO 1 che il termine giungeva a scadenza il 21 settembre 2009 – perché la signora __________ mi aveva assicurato che potevo portarlo a termine.
Conformemente dunque alla giurisprudenza citata da questa lodevole Corte (38.2007.79), rivendico il diritto di ulteriori indennità sulla base dell'art. 27 LPGA, in quanto anche la sottoscritta, in totale buona fede, ha semplicemente seguito le indicazioni di una funzionaria la quale mi ha garantito che potevo continuare il programma occupazionale fino alla sua scadenza.
Se quelle indicazioni erano errate, non è corretto che sia la sottoscritta a subire le conseguenze di indicazioni sbagliate. Siccome mi era noto che il 21 settembre 2009 giungeva a scadenza il mio diritto a percepire indennità di disoccupazione, non mi sarebbe mai passato per la mente di continuare un programma occupazionale per pure spirito di volontariato, visto che comunque di quelle indennità ne avevo bisogno. Se l'ho fatto è perchè mi sono fidato di chi mi ha fornito delle informazioni poi rivelatesi non corrette." (doc. I )
1.4. Nella sua risposta del 21 novembre 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso (doc. VI).
1.5. Il 7 dicembre 2011 la ricorrente ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Mi sembra tuttavia importante sottolineare che la cassa disoccupazione non è in grado di confutare quanto da me sostenuto, in particolare per quanto concerne le informazioni che mi sono state fornite dalla signora __________ la quale afferma esclusivamente che le "sembra strano il fatto di aver indicato all'assicurata di continuare il programma occupazionale in quanto, di principio, indica agli assicurati, in caso vengano poste domande relative alla concessione di misure, di rivolgersi direttamente al proprio consulente URC". Da parte mia posso solo ancora confermare che, senza una conferma da parte degli organi responsabili, non avrei mai continuato il programma occupazionale, sapendo che il mio diritto alle indennità era venuto meno e che quindi non avrei percepito alcuna indennità. Non ho quindi continuato il programma occupazionale per pure spirito volontaristico." (doc. VIII)
Il 16 dicembre 2011 la Cassa ha ribadito di avere correttamente informato la ricorrente (cfr. doc. X).
1.6. Su richiesta del TCA il 25 gennaio 2012 la Cassa ha prodotto i conteggi relativi al versamento delle indennità di disoccupazione nei mesi di luglio e agosto 2009 (cfr. doc. XII, XII 1 e XII 2) e il 1° febbraio 2012 l’assicurata ha prodotto (cfr. doc. XIV) i conteggi relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2009 (cfr. doc. B1-B4).
in diritto
2.1. L'art. 78 LPGA (Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari" e al cpv. 2 che "l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento".
L'art. 82a LADI prescrive al cpv. 1 "che le domande di risarcimento degli assicurati e di terzi di cui all'articolo 78 LPGA vanno presentate alla cassa competente; quest'ultima statuisce mediante decisione".
L'art. 82a cpv. 2 LADI prevede che "la responsabilità si estingue se la persona lesa non presenta la sua domanda entro una anno a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, in ogni caso dieci anni dopo l'atto pregiudizievole".
In materia di responsabilità non entra in considerazione la procedura di opposizione secondo l'art. 52 LPGA. Contro la decisione della Cassa di disoccupazione è dato dunque ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar". Ed. Schultess 2009 p. 994; B. Rubin "Assurance-chômage", Ed. Schultess 2006 pag. 698).
A proposito dell'art. 78 LPGA, in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 76 (78) l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 Comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'assureur social répond du dommage causé illicitement à un tiers. L'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (auquel renvoi l'art. 78 al. 4 LPGA et dont le contenu correspond en substance à celui de l'art. 2 LREC) suppose la violation par l'Etat au travers de ses organes ou agents d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété). Elle peut encore résulter de la violation d'une norme de comportement tendant à protéger d'autres intérêts juridiques (patrimoine) si le fait dommageable découle d'une atteinte à un de ces intérêts, voire de la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction si l'atteinte procède d'un acte juridique (jugement) ou de la violation de principes généraux du droit. Une omission peut constituer un acte illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l'Etat se trouve dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (outre les arrêts invoqués dans le jugement cantonal, cf. ATF 133 V 14 consid. 8.1 p. 19 et les références; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Une responsabilité objective nouvelle: la responsabilité de l'assureur social [art. 78 LPGA], REAS 2007 p. 180)."
Le condizioni della responsabilità secondo l'art. 78 LPGA sono così illustrate da B. Rubin (Assurance-chômage, Ed. Schulthess 2006 pag. 690-692):
" 8.12.2 Conditions de la responsabilité
Les conditions. - Les conditions de la responsabilité ont trait à l'auteur de l'acte illicite, dans des circonstances précises. Elles se rapportent également à l'accomplissement de certaines tâches. Elles impliquent un acte illicite, une faute ou une négligence, un dommage et un rapport de causalité adéquate.
Les personnes qui revendiquent la réparation d'un dommage supportent le fardeau de la preuve en ce qui concerne les conditions de la responsabilité.
Auteur du dommage, circonstances de la commission de l 'acte. - Tout d' abord, le dommage doit être causé par un organe d' exécution de la LACI. Tombent dans le champ d'application des règles sur la responsabilité étudiées dans ce contexte les actes accomplis par les employés des organes précités dans l'exercice de leurs fonctions ou de leurs tâches (art. 3 al. 1 LRCF, applicable par analogie [art. 78 al. 4 LPGA]). Il en va de même pour les actes que les tiers peuvent considérer raisonnablement comme relevant d'un tel exercice.
Par contre, lorsqu'un employé outrepasse manifestement ses attributions, seule sa responsabilité privée (responsabilité pour faute) peut, le cas échéant, être engagée. Dans cette dernière éventualité, son activité n'est pas soumise aux dispositions visées ici. Il faut donc toujours déterminer si l'acte illicite reproché à l'agent comporte un caractère de puissance publique. En revanche, peu importe si l'acte incriminé correspond à son cahier des charges.
Accomplissement de tâches qui découlent de la LACI. - Les dispositions sur la responsabilité passées en revue dans la présente subdivision ne s'appliquent qu'aux actes qui relèvent du droit public de l'assurance-chômage fédérale. Il peut en effet arriver que des employés des organes d'exécution de la LACI effectuent des actes qui ne relèvent pas de l'exécution de cette législation.
Acte illicite. - La responsabilité n'est engagée que si un acte illicite a été commis. Un tel acte suppose la violation d'une règle de droit (action aussi bien qu'abstention). De plus, il ne faut considérer qu'un acte est illicite que si la règle avait pour but de protéger la personne concernée ou ses biens (la législation sur l'assurance-chômage peut viser aussi bien la protection de l'assuré que celle de l'assurance elle-même). Enfin, la violation doit porter atteinte aux intérêts juridiquement protégés du lésé. Par exemple, le versement erroné de prestations est un acte illicite (responsabilité à l'égard de la Confédération), tout comme la violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 27 LPGA (responsabilité envers les assurés).
Le comportement d'un fonctionnaire est illicite lorsqu'il viole des injonctions destinées à protéger le bien lésé. Toute illégalité ne peut cependant pas être qualifiée d'acte illicite lorsque l'on a affaire non pas à une action matérielle illégale, mais à une décision administrative. C'est ainsi que l'interprétation soutenable d'une notion juridique imprécise ne doit pas être assimilée à la commission d'un acte illicite pour le seul motif qu'un tribunal a contredit cette interprétation. Il en irait autrement en cas d'illégalité grave, d'appréciation arbitraire, d'ignorance de la jurisprudence bien établie, de lacunes dans l'établissement des faits ou d'actes malveillants.
Enfin, l'art. 12 LRCF, applicable par renvoi (art. 78 al. 4 LPGA), indique en substance que lorsqu'un acte éventuellement illicite a force de chose jugée, il est considéré comme licite. Une personne effectivement lésée ne saurait dès lors faire valoir avec succès l'indemnisation de son dommage si elle a négligé d'utiliser les voies de droit attachées à la décision erronée. Autrement dit, un demandeur ne peut pas remettre en discussion, par le biais d'une action en responsabilité, des points qui ont été définitivement jugés dans un arrêt qui est doté de la force et de l'autorité de chose jugée. Les principes précités s'appliquent sans doute aussi aux décisions administratives demeurées inattaquées.
Faute. - L'acte illicite doit avoir été commis intentionnellement ou par négligence. Dans certains cas, ce n'est qu'à partir de la négligence grave 2098 que la responsabilité peut être engagée (ch. 8.12.1). Une libération est possible en cas de faute légère (v. l'art. 115 al. 1 OACI ; v. cependant l'al. 3 de cette disposition).
Dommage. - Le dommage représente la différence entre la valeur d'un patrimoine à un moment de référence et la valeur qu'il aurait eu si l'acte illicite n'avait pas été commis. Un tort moral ne sera retenu qu'exceptionnellement, dans des cas particulièrement graves.
Rapport de causalité adéquate. - Il doit exister un rapport de causalité adéquate entre l'acte illicite et le dommage causé. Un fait est la cause adéquate d'un dommage lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, il était propre à entrainer et parait avoir favorisé effectivement (et non par ricochet) le résultat qui s'est produit2099. Cela étant, le rapport de causalité peut être interrompu en cas de faute du lésé (omission de collaborer), d'intervention d'un tiers ou de force majeure. Le lésé devra, dans ces cas de figure, accepter la diminution du dédommagement, voire y renoncer (art. 4 LRCF, applicable par analogie [art. 78 al. 4 LPGA]).
Une faute ne peut ainsi être imputée au seul organe d'exécution lorsqu'il demande formellement un avis juridique à l'autorité de surveillance et qu'un dommage résulte de l'inaction de l'organe d'exécution consécutif au fait que l'autorité de surveillance a tardé à donner le renseignement sollicité."
2.2. In una sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006 l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (...)
La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue par voie de décision. (...)"
In una sentenza 38.2007.79 del 28 luglio 2009 il TCA, nel caso di un assicurato che, come la ricorrente, aveva seguito per un certo periodo un programma d'occupazione dopo avere esaurito il diritto delle 400 indennità giornaliere di disoccupazione, ha riconosciuto il suo diritto ad ulteriori indennità sulla base dell'art. 27 LPGA e quindi non applicando le norme della LADI sulla responsabilità.
In quel caso la consulente del personale aveva erroneamente garantito all'assicurato il diritto alle indennità giornaliere durante lo svolgimento del programma di occupazione sebbene l'assicurato avesse esaurito il suo diritto alle indennità.
In quell'occasione questa Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Questo Tribunale constata che, sulla base delle indicazioni della consulente, rivelatesi errate, in quanto egli non aveva il diritto di percepire l'indennità di disoccupazione durante tutto il periodo di frequenza, bensì solo per alcuni giorni, l'assicurato ha deciso di partecipare al provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli era stato assegnato, senza tuttavia ricevere le indennità giornaliere e il rimborso spese relative all'intero periodo.
Egli deve pertanto venire tutelato nella sua buona fede e beneficiare delle prestazioni della LADI durante il corso.
A nulla di diverso può portare la circostanza che dal conteggio del 18 dicembre 2006 della Cassa di disoccupazione emergeva che, a quel momento, egli aveva già riscosso 386 indennità giornaliere (cfr. Doc. 36).
Infatti, vista l'indicazione estremamente precisa della consulente del personale nella lettera accompagnatoria e considerato che si trattava di un provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli è stato ufficialmente assegnato, l'assicurato poteva in buona fede ritenere che frequentando il corso avrebbe ricevuto le prestazioni indicate sulla decisione di assegnazione e sulla lettera accompagnatoria.
(…)
La buona fede dell'assicurato è stata peraltro riconosciuta anche dai rappresentanti della Sezione del Lavoro, alla conclusione dell'udienza del 4 giugno 2008 ("L'avv. X e il signor J dichiarano la disponibilità della Sezione del lavoro ad esaminare le pretese dell'assicurato, di cui viene fin d'ora riconosciuta la buona fede, alla luce dell'art. 85h LADI.").
X, a causa della non corretta informazione ha preso delle disposizioni a lui pregiudizievoli.
In particolare egli ha avuto delle spese che non gli sono state rimborsate ed ha, di fatto, esercitato un'attività lavorativa senza ricevere nessun compenso.
Su quest'ultimo aspetto, a prescindere dalla qualifica data al provvedimento inerente al mercato del lavoro di "corso pratico in impresa" (cfr. Doc. A4, Doc. A10), l'audizione dei testi avvenuta il 4 giugno 2008 ha infatti permesso di stabilire che l'aspetto lavorativo era nettamente prevalente rispetto a quello puramente formativo.
Inoltre l'assicurato non aveva nessuna garanzia di assunzione al termine del corso.
(…)
Sulla distinzione tra lo stage di formazione, che costituisce un provvedimento di formazione ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 LADI, e il periodo di pratica professionale, che costituisce un provvedimento di occupazione ai sensi dell'art. 64 a cpv. 1 lett. b LADI, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2008 al numero I6 si è così espressa:
" A differenza del periodo di pratica professionale, che mira in primo luogo a offrire agli assicurati qualificati una prima esperienza professionale o a riavvicinarli alla loro professione o al mondo del lavoro, lo stage di formazione è essenzialmente volto a completare in modo mirato le conoscenze professionali degli assicurati nei settori in cui sono riscontrabili delle lacune. Lo stage di formazione è di conseguenza paragonabile a un corso che permette di migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurato.
In casi particolari, i periodi di pratica professionale possono essere autorizzati anche per persone che aspirano a ultimare la loro formazione professionale in modo complementare." (Vedi pure il numero D2).
La stessa Circolare al numero D2 precisa quanto segue a proposito dell'attestato rilasciato al termine dello stage:
" Al termine dello stage, il praticante riceve dall'azienda un attestato, in cui vengono indicati gli ambiti in cui ha lavorato (n.d.r.: sottolineatura del redattore) nonché le conoscenze e le capacità specifiche acquisite durante il periodo in questione."
Analoghi termini figurano al punto I11 a proposito dell'attestato rilasciato dopo il periodo di pratica professionale:
" Al termine del periodo di pratica professionale, il praticante riceve dall'azienda un attestato in cui vengono indicate le attività svolte nonché le conoscenze e le capacità specifiche acquisite durante il periodo in questione."
Inoltre, sia partecipando ad uno stage di formazione che a un periodo di pratica professionale l'assicurato ottiene l'indennità giornaliera (cfr. art. 59 b LADI) e non un salario.
Viste le caratteristiche del "corso pratico in impresa" svolto dall'assicurato, secondo il TCA , non vi è ragione di trattare il presente caso in modo diverso da un programma occupazionale (cfr. Doc. XIV/1) o da un periodo di pratica professionale, almeno per quel che concerne l'applicazione dell'art. 27 LPGA.
Il TCA nota peraltro che l'Ufficio del lavoro ha formulato una proposta transattiva nel senso di attribuzione delle prestazioni soltanto durante le giornate effettivamente lavorate e non quelle in cui era assente per malattia o con valide giustificazioni (cfr. Doc. XLII/2).
In realtà, come risulta dallo scritto del 18 dicembre 2006 della consulente delegata non devono essere indennizzate soltanto le assenze ingiustificate, ciò che non è il caso del ricorrente.
Alla luce di quanto appena esposto, secondo questo Tribunale, spetta dunque alla Cassa versare all'assicurato le prestazioni richieste sebbene egli abbia già raggiunto il limite massimo di 400 indennità.
È vero che alla base di questo obbligo vi è una disattenzione della consulente del personale dell'URC. Di questa circostanza non deve tuttavia portarne le conseguenze l'assicurato, che si è rivolto alla Cassa di disoccupazione su indicazione del Servizio cantonale, il quale gli ha correttamente indicato che competente a versare le prestazioni è soltanto la Cassa di disoccupazione.
Spetterà dunque alla Cassa di disoccupazione rivendicare successivamente al Servizio Cantonale il rimborso di quanto versato al ricorrente.
Al riguardo la Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), in vigore dal gennaio 2008, al punto A25, riprendendo quanto già contenuto nella precedente direttiva, stabilisce in particolare che:
" Se invece è evidente che il servizio cantonale o l'URC avrebbe dovuto sapere, in virtù del suo obbligo di diligenza, che le condizioni di assunzione delle spese del provvedimento non erano soddisfatte, le spese del prestatore di servizi o dell'assicurato andranno a carico del titolare dell'organo che ha emesso la decisione. In tal caso, una decisione impugnabile mediante ricorso verrà notificata al servizio competente." (…)"
In un sentenza 8C-26/2011 del 31 maggio 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV Nr.13 e in DLA 2011 Nr.18 pag.311 il Tribunale federale ha stabilito che se il periodo di contribuzione minimo non è adempiuto, in caso di carente informazione da parte dell’amministrazione non è possibile riconoscere comunque il diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 27 LPGA. In tale ipotesi la Cassa di disoccupazione deve invece risarcire il danno sulla base dell’art. 78 LPGA.
Al riguardo l’Alta Corte ha rilevato :
" 6.3.1 Da kein Grund für die Annahme besteht, dass der Beschwerdegegner sich in Kenntnis der Rechtslage nicht rechtzeitig zum Leistungsbezug beim zuständigen deutschen Arbeitslosenversicherungsträger gemeldet hätte (zu den diesbezüglich geltenden Beweisgradmodalitäten: Urteile 8C_475/2009 vom 22. Februar 2010 E. 5.3, in: SVR 2010 UV Nr. 28 S. 113, und 8C_784/2008 vom 11. September 2009 E. 5.3, nicht publ. in: BGE 135 V 412, aber in: SVR 2010 UV Nr. 2 S. 7), ist ihm aus der unterlassenen Aufklärung seitens der Behörden somit hinsichtlich des Zeitraums bis 22. April 2009 ein nicht mehr behebbarer Rechtsnachteil in Form entgangener deutscher Arbeitslosenversicherungsleistungen erwachsen. Mit dem kantonalen Gericht sind sodann auch die übrigen vertrauensschutzrechtlichen Voraussetzungen als erfüllt anzusehen (vgl. zur Bejahung der Beratungspflichtverletzung bezüglich Rechtslage gemäss FZA ferner: Urteil 8C_475/2009 vom 22. Februar 2010, in: SVR 2010 UV Nr. 28 S. 113), sodass der Beschwerdegegner so zu stellen ist, wie wenn er die korrekte Auskunft erhalten hätte.
6.3.2 Auf Grund der unterjährigen Beitragszeit wären indessen auch diesfalls keine Leistungen gestützt auf das AVIG auszurichten gewesen. Ist eine den gesetzgeberischen Zielen des Erlasses entsprechende - auf dem Wege des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes nicht herbeizuführende - Rechtsfolge aber ausgeschlossen, erweist sich die vorinstanzliche Schlussfolgerung, wonach der Beschwerdegegner abweichend von der bis Ende Mai 2009 geltenden Rechtslage so zu stellen sei, als habe er die erforderliche zwölfmonatige Beitragszeit in der Schweiz absolviert, und die Arbeitslosenkasse nach Prüfung der anderweitigen Anspruchserfordernisse erneut über den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab 12. März 2009 zu befinden habe, als bundesrechtswidrig. Vielmehr drängt es sich auf, den durch die verspätete Anmeldung bei der deutschen Arbeitslosenversicherung entstandenen Nachteil durch Gewährung von Schadenersatz im Sinne von Art. 78 ATSG auszugleichen (zur Frage der Rechtsfolge: siehe Meyer, a.a.O., S. 15 f. mit Hinweis auf Béatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, 1983, S. 128 f. und 140 ff.; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 12 zu Art. 78 ATSG). Obgleich das Verantwortlichkeitsverfahren nach Art. 78 ATSG in casu nicht durchgeführt wurde (dazu im Detail Kieser, a.a.O., N. 39 ff. zu Art. 78 ATSG), rechtfertigt es sich auf Grund der Umstände, dem Beschwerdegegner, welcher anlässlich seiner kantonalen Beschwerdeeingabe eventualiter um Ausrichtung eines - in masslicher Hinsicht unbestritten gebliebenen - Betrages für entgangene deutsche Arbeitslosentaggelder in Höhe von EUR 1069.70 bzw. Fr. 1621.65 ersucht hatte, ohne Weiterungen eine Entschädigung in entsprechendem Umfang zuzuerkennen. Zum einen entspricht die prozessuale Verfahrensweise (vorbehältlich des Einspracheverfahrens [Art. 78 Abs. 4 Satz 2 ATSG] sowie der im letztinstanzlichen Prozess geltenden Streitwertbegrenzung [Art. 85 Abs. 1 lit. a BGG; BGE 134 V 138 E. 1.2.2 S. 141 f. mit Hinweisen]) samt zuständiger verfügender Behörde (Arbeitslosenkasse [bei der gemäss Art. 82a AVIG auch Ersatzansprüche von Versicherten und Dritten nach Art. 78 ATSG geltend zu machen sind]) der bereits durchexerzierten Leistungsstreitigkeit. Ferner sind die Haftungsvoraussetzungen (Schaden der versicherten oder einer Drittperson, Zufügung desselben im Rahmen der Erfüllung der gesetzlich geordneten Aufgabe, Widerrechtlichkeit [vorliegend Verletzung der in Art. 27 ATSG verankerten Beratungspflicht; vgl. auch Kieser, a.a.O., N. 29 in fine zu Art. 78 ATSG] und Kausalzusammenhang) im Lichte der vorstehenden Erwägungen - einschliesslich der nach Art. 82a Abs. 2 AVIG einzuhaltenden Fristen - ohne weiteres zu bejahen. Nichts anderes ergibt sich zudem aus den auf letztinstanzliche Gehörsgewährung hin eingegangenen Stellungnahmen der Parteien”
2.3. Nella presente fattispecie il 6 maggio 2009 il consulente del personale __________, allora attivo presso l'URC di __________, ha assegnato a RI 1 un programma d'occupazione temporanea presso __________ di __________ per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2009 (cfr. doc. 77).
Fra gli atti dell'incarto figura inoltre una lettera inviata dalla Cassa all'assicurata il 7 luglio 2009, del seguente tenore:
" Dal 1° luglio 2003 è entrata in vigore la nuova legge sull'Assicurazione contro la disoccupazione (LADI).
In data 01.11.2007 la nostra Cassa ha aperto un periodo quadro di due anni (inizio 01.11.2007 fine 31.10.2009) con il diritto alla riscossione di 400 indennità giornaliere di disoccupazione.
Avendo in data odierna beneficiato di 341.00 giorni di disoccupazione le rimangono 59.0 indennità giornaliere di disoccupazione.
Visto quanto sopra le confermiamo che dal prossimo 21.09.2009 non sarà più indennizzabile.
A tutt'oggi non può dimostrare un periodo contributivo a sufficienza (12 mesi) art. 13 LADI.
Terminando il diritto alle indennità di disoccupazione cessa automaticamente la copertura assicurativa in caso di infortunio e il versamento degli assegni famigliari. Tale indennità deve di conseguenza essere richiesta al datore di lavoro del padre del/i figlio/i).
La invitiamo quindi a voler prendere contatto con l'Ufficio Regionale di Collocamento __________ e come pure presso l'Ufficio dell'Assistenza Sociale per valutare la sua situazione personale." (doc. 84)
Rispondendo alla Cassa, __________, ora consulente presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________, ha comunicato di avere "lasciato alla PCI l'impegno di tenersi informata con la Cassa disoccupazione per controllare il consumo delle indennità, in rapporto al GI dichiarato, e organizzarsi mensilmente, verificando il residuo delle indennità di disoccupazione, per avere il PO pagato dalle indennità di disoccupazione." (doc. 135).
RI 1 ha confermato che il consulente del personale le aveva proprio comunicato quanto da lui riferito all'amministrazione (cfr. doc. 137; doc. 132).
Alla luce di questi elementi il TCA deve concludere che, a differenza del caso precedentemente giudicato da questa Corte (cfr. consid. 2.2), l'assicurata non può beneficiare delle indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 27 LPGA fondandosi su una errata e incompleta informazione dal consulente del personale (sul tema cfr. SVR 2012 ALV Nr. 3 ; SVR 2011 ALV Nr.13 = DLA 2011 Nr.18 pag. 311). Egli infatti l'ha esplicitamente invitata ad informarsi presso la Cassa.
Resta da stabilire se un'errata informazione è stata fornita dalla collaboratrice __________ dalla Sezione di __________ della Cassa.
Interpellata dal Responsabile cantonale della Cassa, il 12 maggio 2011 quest'ultima ha così risposto:
" (…)
Purtroppo visto il tempo trascorso, non mi ricordo della conversazione avuta con la signora RI 1, ma mi sembra alquanto strano aver detto all'assicurata di continuare il Programma Occupazionale, in quanto mi è chiaro che la concessione di queste misure non è di nostra competenza.
Per principio, quando la persona disoccupata mi pone domande in riferimento a corsi, Programmi Occupazionale ecc., rispondo di rivolgersi al collocatore." (doc. 130)
Nella lettera del 9 dicembre 2010 citata dal TCA al consid. 1.2 della sentenza 38.2010.82 del 14 febbraio 2011 la ricorrente aveva in particolare rilevato:
" (…)
In un altro scritto del 24 gennaio 2011 la ricorrente aveva poi precisato (cfr. STCA 38.2010.82 consid. 1.4):
" Ribadisco che la signora __________, impiegata della cassa CO 1 di __________, non mi ha detto che se vuole continuare il programma occupazionale, lei ne ha diritto, pertanto il suo termine quadro scade il 21 di settembre e non le verranno compensate le indennità fino a fine programma. Perciò deve presentarsi subito ossia il 22, il giorno seguente, agli uffici LAPS per la domanda delle prestazioni sociali altrimenti perde il diritto di essere indennizzata e di conseguenza come farebbe a mantenersi. Inoltre ripeto che con il guadagno intermedio si è complicato la situazione per rivalutare il termine quadro. Oggi ho un manco di all'incirca di 2400.- franchi (cifra arrotondata ancora da vedere con il guadagno intermedio dei mesi citati) i quali mi hanno provocato ritardi per saldare fatture ecc. e non solo, bensì non raggiungo più il mio equilibrio nelle mie cose finanziarie. La sottoscritta, non penso che si poteva permettere di restare senza tale somma, e la signora __________ aveva il sacro santo diritto e dovere di riferire all'assicurata che lei non sarà più risarcita. Se la signora __________ era così titubante nel rispondere, nel calcolare e valutare la mia situazione da ben 3 e 4 volte richieste sia per telefono che di persona in quanto c'era sempre questo guadagno intermedio di mezzo, poteva almeno controllare anche con il capo ufficio per evitare questo disguido e grande disagio. Ma la signora __________ non si è posta alcun problema lasciando l'assicurata allo sbando. Nondimeno quest'ultima ha infine negato, in un'altra occasione di chiarimento, di aver detto che lei poteva continuare il programma occupazionale perché si trovava davanti al capo reparto, il signor __________ e quest'ultimo per diverse volte mi ripeteva la stessa filastrocca a modo suo e in modo contrario. Allora l'avrei continuato di mia volontà? Se i dipendenti di questo servizio non conoscono la legge per gli assicurati contro la disoccupazione, è di mia competenza forse saperlo? Allora che si informino e, se non sanno leggere il codice delle leggi, dovrei farlo io per loro?
Ora non so più se, come assicurata in futuro, dovrei fidarmi di tale servizio e ritengo la cosa non giusta e non conforme alla legge di quanto successo."
Il TCA constata che la dipendente della Cassa ha affermato di non ricordare e (di ritenere comunque improbabile) di avere fornito all'assicurata un'indicazione secondo cui avrebbe potuto essere indennizzata anche dopo il 21 settembre 2009 e fino alla conclusione del programma d'occupazione.
Dal canto suo RI 1 sostiene che __________ le ha fornito questa indicazione (prolungamento della durata d'indennizzo a seguito del guadagno intermedio), dopo essersi dimostrata indecisa e titubante.
In simili condizioni assume una decisiva importanza la lettera inviata da __________, responsabile della Sezione della Cassa all'assicurata nella quale era indicato con precisione il momento a partire dal quale la ricorrente non sarebbe più stata indennizzabile (il 21 settembre 2009), invitandola nel contempo esplicitamente a prendere contatto con l'Ufficio regionale di collocamento di __________ e presso l'Ufficio dell'assistenza sociale per valutare la sua situazione personale.
Dello stesso avviso è peraltro la Segreteria di Stato per l'economia (SECO), la quale, rispondendo alla Sezione del lavoro, ha rilevato che:
" (…)
"L'assicurata è stata informata in data 7 luglio che avrebbe esaurito le sue 400 indennità il 21 settembre. Sulla base dei documenti in nostro possesso, abbiamo constatato che l'assicurata ha preso contatto con la Cassa per sapere se poteva continuare a svolgere il programma d'occupazione ma non ha chiesto se sarebbe stata indennizzata malgrado il fatto che le sue indennità si sarebbero esaurite. La Cassa sembra avere semplicemente risposto alla sua domanda, cioè le ha confermato che non vi erano problemi riguardo alla partecipazione al programma. Precisiamo che non aveva menzionato che avrebbe continuato a percepire delle indennità. Inoltre, si vede nel messaggio del 21 giugno indirizzato alla signora __________ che il consulente aveva avvisato l'assicurata che alla scadenza delle indennità di diritto (400) terminava anche il pagamento delle indennità di disoccupazione. Questi elementi ci indicano quindi che l'assicurata sapeva che se decideva di continuare il programma non sarebbe più stata indennizzata.
Inoltre, la Cassa ha invitato l'assicurata nella sua lettera del 7 luglio a prendere contatto con I'URC e l'Ufficio del sostegno sociale per valutare la sua situazione personale. Sulla base dei documenti in nostro possesso nulla indica che l'assicurata ha effettuato questo passo. Inoltre, dato che la decisione d'assegnazione era di competenza dell'URC (e dunque firmata dall'URC), doveva sapere che la Cassa non era competente per determinare se fosse possibile continuare il programma occupazionale e doveva, come menzionato nella lettera, prendere contatto con l'URC". (…)"
(cfr. STCA 38.2011.15 del 25 maggio 2011, consid. 2.5)
RI 1 avrebbe dunque dovuto sottoporre tempestivamente questo scritto della Cassa al consulente del personale dell'URC di __________ chiedendo di poter interrompere il programma di occupazione e all'USSI chiedendo la prestazione assistenziale.
Qualora avesse invece ritenuto di poter ottenere un prolungamento del diritto all'indennità di disoccupazione visto che conseguiva un guadagno intermedio l'assicurata avrebbe dovuto contattare per iscritto il capo Sezione della Cassa __________, chiedendogli se del caso di attestare che la situazione si era modificata rispetto a quanto da lui attestato nel corso del mese di luglio.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che sui conteggi mensilmente inviati dalla Cassa alla ricorrente figurava esplicitamente il numero di indennità giornaliere di diritto nel termine quadro (400 al massimo) e quelle già riscosse (364 nel conteggio di luglio 2009, doc.B1; 385 nel conteggio di agosto 2009, doc. B2; 15 indennità giornaliere indennizzabili nel conteggio di settembre 2009, doc. B3).
Non avendo agito in questo modo, secondo il TCA, l'assicurata non può pretendere un risarcimento del danno sulla base dell'art. 78 LPGA, in quanto la Cassa non ha agito illecitamente (cfr. consid. 2.1 e 2.2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso é respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti