Raccomandata
Incarto n. 38.2011.75
rs/DC/sc
Lugano 26 ottobre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 settembre 2011 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 14 settembre 2011 la Cassa CO 1 CO 1 (in seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 9 settembre 2011 con la quale aveva stabilito che RI 1 il 7 settembre 2011 aveva esaurito il numero massimo di 260 indennità giornaliere di disoccupazione.
A motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha indicato che l’assicurato, potendo comprovare 14 mesi di contribuzione, aveva infatti diritto soltanto a 260 indennità giornaliere di disoccupazione (cfr. doc. 15; A).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 14 settembre 2011 l’assicurato, il 24 settembre 2011, ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo il riconoscimento di 400 indennità giornaliere, come fissato dalla Cassa medesima con decisione del 15 settembre 2010 emessa in occasione della sua iscrizione in disoccupazione nel settembre 2010.
In primo luogo, il ricorrente ha censurato l’applicazione al suo caso della nuova normativa LADI in vigore dal 1° aprile 2011, allorché da un’attenta lettura delle modifiche della LADI non risulta alcun riferimento a una validità retroattiva dei disposti legali.
A mente dell’insorgente il legislatore, se avesse voluto dare valore retroattivo alle novità introdotte, lo avrebbe espressamente previsto in una specifica norma transitoria. Egli ha puntualizzato che in assenza di una tale disposizione transitoria, vale il principio generale del diritto, affermato anche in molteplici sentenze dal Tribunale federale, secondo cui è vietata l’applicazione retroattiva della legge, in particolare quando la stessa lede dei diritti acquisiti e il principio di uguaglianza davanti alla legge, come nel caso di specie.
In secondo luogo, l’assicurato ha contestato il fatto che la Cassa non abbia tenuto conto che, oltre ad avere 56 anni, nei quattro anni precedenti la disoccupazione ha versato, senza interruzioni, contributi previdenziali.
Secondo il ricorrente la mancata considerazione dei contributi corrisposti durante lo svolgimento dell’attività indipendente deriva da un’errata interpretazione della legge.
In proposito egli ha osservato che l’art. 27 LADI fa riferimento a periodi di contribuzione senza nulla aggiungere, per cui è da intendersi qualsiasi contribuzione, nessuna esclusa.
Egli ha pure evidenziato che il legislatore, se avesse voluto circoscrivere i contributi a quelli dei lavoratori dipendenti, l’avrebbe espressamente fatto (cfr. doc. I).
L’insorgente ha, infine, postulato la concessione, nell’immediato e fino a definitivo giudizio, della sospensione della decisione impugnata, nonché l’assunzione di tutti i provvedimenti cautelari urgenti atti a reintegrarlo nella riscossione delle indennità giornaliere di disoccupazione (cfr. doc. I pag. 3; II).
1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.4. L’assicurato, il 7 ottobre 2011, si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie (cfr. doc. VI + B).
1.5. Il doc. VI + B è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa ha stabilito che il diritto alle indennità di disoccupazione di RI 1 è spirato il 7 settembre 2011, avendo raggiunto il numero massimo di 260 indennità giornaliere.
Più precisamente occorre verificare se a ragione o meno la parte resistente ha applicato al caso dell’assicurato il nuovo articolo 27 cpv. 2 lett. a LADI in vigore dal 1° aprile 2011.
Nel caso in cui in concreto torni effettivamente applicabile il nuovo art. 27 cpv. 2 LADI, andrà esaminato se rettamente o no la Cassa ha tenuto conto di 14 mesi di contribuzione.
2.3. Il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, il cui tenore non ha subito modifiche a seguito della quarta revisione della LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se, tra l’altro, ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione.
Secondo l’art. 13 cpv. 1 LADI, anch’esso rimasto invariato:
" Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione."
L’art. 27 vLADI, in vigore fino al 30 marzo 2011, aveva il seguente tenore:
" 1Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2L’assicurato ha diritto a:
a. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un
periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
b. 520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e
può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
c. 520 indennità giornaliere al massimo se:
riceve una rendita di invalidità dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e
può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.
3Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.
4Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 260 indennità giornaliere al massimo.
5In un Cantone colpito da una disoccupazione elevata, il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone interessato, aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere di cui al capoverso 2 lettera a se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20 per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Tale provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del Cantone."
Come risulta dal disposto legale appena citato, gli assicurati che potevano comprovare un periodo di contribuzione inferiore a 18 mesi ma si almeno 12 mesi avevano diritto a 400 indennità giornaliere.
I lavoratori anziani e i beneficiari di rendite AI e AINF, ex art. 27 cpv. 2 lett. b e c LADI, avevano invece diritto a 520 indennità, purché avessero versato i contributi per almeno 18 mesi.
(cfr. al riguardo cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1974, 2001, 2006; V. Lagger, L'assurance-chômage révisée entre en vigueur, in Sécurité sociale 3/2003 pag. 165).
La deroga prevista al cpv. 3 dell'art. 27 abilitava, inoltre, a prolungare di 120 giorni entro un termine quadro di quattro anni al massimo la durata d'indennità degli assicurati che erano divenuti disoccupati durante i quattro anni che precedevano il raggiungimento dell'età in cui si ha diritto a una rendita AVS. Essa teneva conto del fatto che per i lavoratori in età avanzata, prossimi al pensionamento, è molto difficile ritrovare un impiego durevole.
Il cpv. 4 riprendeva, poi, la disposizione già precedentemente in vigore, secondo cui le persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione avevano diritto al massimo a 260 indennità giornaliere (cfr. Messaggio citato, pag. 2006-2007).
L'art. 27 cpv. 5 LADI, infine, permetteva ai Cantoni con un tasso di disoccupazione superiore al 5% durante i 6 mesi precedenti, a determinate condizioni, di continuare temporaneamente ad applicare il vecchio sistema.
Il nuovo art. 27 LADI, in vigore dal 1° aprile 2011, prevede invece che:
" 1 Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2 L’assicurato ha diritto a:
a. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
b. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;
c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 24 mesi e:
ha compiuto 55 anni, o
riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.
3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.
4 Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo.
5 ...
5bis Le persone minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.”
La quarta revisione della LADI ha legato più strettamente la durata della riscossione delle prestazioni al periodo di contribuzione nell’assicurazione nell’intento di rafforzare il principio di assicurazione (cfr. Iniziativa parlamentare LADI: Termine quadro e periodo di contribuzione minimo per le persone che hanno compiuto più di 55 anni, Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) del 30 agosto 2011, FF N. 40 del 4 ottobre 2011, pag. 6469 segg. (6471)).
Con il nuovo art. 27 LADI coloro i quali hanno più di 25 anni o meno di 25 anni ma hanno un obbligo di mantenimento e possono comprovare un periodo di contribuzione inferiore a 18 mesi ma di almeno 12 mesi hanno diritto a 260 indennità giornaliere al massimo. Per avere diritto a 400 indennità giornaliere, essi devono comprovare almeno 18 mesi di contribuzione (art. 27 cpv. 2 e 5bis).
Gli assicurati che hanno più di 55 anni o che presentano un grado di invalidità di almeno il 40 per cento hanno diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se, durante il termine quadro di contribuzione di due anni, hanno versato contributi per almeno 24 mesi (art. 27 cpv. 2 lett. c LADI). Prima della revisione, come visto sopra, questi assicurati, per avere diritto al numero massimo di 520 indennità, dovevano comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi (cfr. Iniziativa parlamentare LADI…, FF 2011 6471).
Con la nuova regolamentazione soltanto la riscossione di una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento dà diritto a un numero superiore di indennità giornaliere. Il passaggio «ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e se la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo» al capoverso 2 lettera c numero 2 è stralciato. Oltre alle rendite della LAI e della LAINF, sono ora incluse anche quelle della LAM e della LPP. Ciò permette di armonizzare la durata del diritto alle prestazioni delle persone che percepiscono una rendita di invalidità.
Per quanto attiene al capoverso 3, peraltro rimasto invariato, va osservato che secondo l’articolo 41b OADI il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che si è ritrovato disoccupato durante i quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS. Il principio dei termini quadro di due anni penalizza coloro che hanno lavorato (guadagno intermedio) all’inizio della disoccupazione e che si riannunciano all’AD dopo aver esaurito il loro diritto all’indennità, in quanto i periodi di contribuzione acquisiti all’inizio non possono in linea di principio più essere presi in considerazione. Con la modifica introdotta dalla quarta revisione della LADI il nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione coinciderà interamente con il termine quadro prolungato per la riscossione della prestazione. Il principio applicabile in materia di assicurazione contro la disoccupazione secondo cui «lavorare conviene sempre» conserva pertanto tutta la sua validità per questa categoria di assicurati.
Infine va rilevato che il capoverso 5 dell’art. 27 vLADI è stato soppresso, in quanto i risultati prodotti si sono rivelati insoddisfacenti (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008, pag. 6780-6781).
Per completezza giova rilevare che il nuovo art. 27 cpv. 2 lett. c frase introduttiva è stato oggetto di modifica a seguito di un’iniziativa parlamentare depositata il 7 luglio 2011, dopo aver consultato il DFE, dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), menzionata sopra.
Il nuovo testo dell’art. 27 cpv. 2 lett. c frase introduttiva che entrerà in vigore, in caso di referendum, retroattivamente, il 1° gennaio 2012 (cfr. FF N. 40 del 4 ottobre 2011, pagg. 6587-6588) avrà il seguente tenore:
" L’assicurato ha diritto a:
c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:”
Tale modifica dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LADI è stata introdotta per evitare i casi di rigore qui indicati:
" (…)
La nuova disposizione in vigore può comportare un particolare problema, che si pone soltanto per il diritto massimo alle 520 indennità giornaliere: in materia di contributi, l’assicurazione contro la disoccupazione tiene conto unicamente del periodo di due anni che segue l’annuncio all’assicurazione disoccupazione. Di conseguenza, l’aumento del periodo di contribuzione a 24 mesi presuppone che l’assicurato abbia versato i contributi senza interruzioni nel corso degli ultimi due anni. Questa condizione non è soddisfatta se gli assicurati interessati hanno cambiato lavoro durante il termine quadro fissato per il periodo di contribuzione e non hanno lavorato per alcuni giorni tra le due attività (spesso involontariamente), non versando nel frattempo i contributi. Non adempiono questa condizione neppure le persone che non si sono annunciate all’AD subito dopo l’inizio del periodo di disoccupazione e che hanno tentato, per un certo tempo, di trovare da sole un nuovo lavoro. Questo secondo caso è considerato particolarmente problematico. Se si vogliono evitare simili casi di rigore, è necessario rivedere l’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI.” (FF N. 40 del 4 ottobre 2011 pag. 6471)
2.4. Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Ciò vale anche in caso di cambiamento delle norme di diritto, a meno che vi sia una regolamentazione transitoria contraria (cfr. DTF 127 V 309 consid. 3b; STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 consid. 2.1.).
Generalmente, inoltre, è esclusa la retroattività di una norma.
La giurisprudenza federale (sviluppata in relazione all'art. 4 v.Cost. fed. il cui tenore è stato sostanzialmente ripreso dall'art. 8 della Cost. fed. in vigore dal 1° gennaio 2000), ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata da motivi degni di nota e non leda diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, DTF 120 V 329 consid. 8b e sentenze ivi citate; cfr. pure Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les droits fondamentaux, Ed. Staempfli, Berna 2000, pag. 644, n. 1395-1396).
Dalla retroattività propria, che come appena visto è di principio esclusa, la quale si riferisce all'applicazione di nuove norme a fatti terminati prima della loro adozione, va distinta la retroattività impropria, che è invece, in linea di massima, permessa. Questa evenienza è data allorquando il nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si applica a fattispecie esistenti prima della sua entrata in vigore, oppure quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non limitate nel tempo (cfr. RDAT II-1998, N. 13t, pag. 308, in particolare il consid. 5.5.1 a pag. 311).
A proposito di quanto appena esposto, l'Alta Corte, in una sentenza del 19 settembre 1995, pubblicata in SVR 1996 IV Nr. 71 pag. 207 segg., ha precisato che:
" (…)
Ob einer neuen bundesgesetzlichen Bestimmung die Bedeutung unechter Rückwirkung zukommt, muss sich aus dem Wortlaut (insbesondere der Übergangsbestimmungen), der sinngemässen Auslegung oder durch Lückenfüllung ergeben (BGE 114 V 151 E. 2b mit Hinweisen auf die Rechtsprechung und die Lehre. (…)"
(SVR 1996 IV Nr. 71 consid. 3a)
Il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF), in una decisione H 178/99 del 30 agosto 1999, non pubblicata, ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
b) Secondo la giurisprudenza, un disposto ha effetto retroattivo quando, in sede di applicazione di nuovo diritto, è fatto riferimento ad eventi situati nel passato e conclusi prima dell'entrata in vigore di esso diritto. La giurisprudenza, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 4 Cost., ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi degni di nota e non leda diritti acquisiti (DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, 120 V 329 consid. 8b e sentenze ivi citate).
Vi è retroattività impropria quando il nuovo diritto esplica i suoi effetti su fatti precedenti solo per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, vale a dire quando la nuova norma di diritto disciplina uno stato di fatto che, insorto vigente il vecchio diritto, si manifesta ancora oltre la modifica del disciplinamento giuridico (DTF 124 III 271 consid. 4e, 122 V 124 consid. 3b/dd, 122 V 8 consid. 3a, 408 consid sb/aa e sentenze ivi citate. (…)."
(cfr. STFA H 178/99 del 30 agosto 1999 consid. 2b, pag. 3)
Per quanto attiene alla retroattività propria, il TFA in una sentenza del 28 gennaio 2003, pubblicata in SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 36 seg., ha precisato che essa è ammissibile unicamente se determinate condizioni sono adempiute.
In quel caso, riguardante l'applicazione o meno del nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2001, al calcolo dei contributi AVS degli indipendenti relativi agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore, l'Alta Corte ha deciso che tali presupposti non erano ossequiati.
Per di più secondo il cpv. 1 delle disposizioni transitorie alla modifica dell'OAVS del 1° marzo 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, in tale ipotesi il conteggio doveva essere effettuato secondo il vecchio diritto.
Pertanto la retroattività propria era esclusa.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione, in una sentenza del 19 marzo 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 250 segg., il TFA ha esaminato un caso in cui l'articolo 27 cpv. 4 LADI, introdotto dal programma di stabilizzazione del 19 marzo 1999, entrato in vigore il 1° settembre 1999, che ha ridotto il numero massimo di indennità giornaliere spettanti agli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione, era stato applicato a un assicurato che percepiva le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione dal 1° gennaio 1999.
L'Alta Corte ha deciso che mancando una disposizione transitoria in senso contrario, la riduzione del numero delle indennità giornaliere era applicabile anche agli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione che percepivano già indennità giornaliere al momento dell'entrata in vigore della modifica legislativa.
Al riguardo il TFA ha osservato:
" (…)
3.- Comme en procédure cantonale, le recourant fait valoir qu'il a droit à 520 indemnités de chômage en vertu de l'art. 27 al. 2 let. a LACI et que l'art. 27 al. 4 LACI, réduisant ce droit de moitié, ne lui est pas applicable en vertu du principe de la non-rétroactivité.
4.- a) Selon les principes généraux, auxquels se sont référés les premiers juges, l'on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 126 V 166 consid. 4b, 123 V 135 consid. 2b, 121 V 100 consid. 1a et la jurisprudence citée; Moor, Droit adminis- tratif, vol. I, 2e éd., p. 170). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (ATF 123 V 135 consid. 2b, 122 V 408 consid. 3b/aa, 121 V 100 consid. 1a; SVR 1998 AlV n° 13 p. 39 consid. 2a; Moor, op. cit., p. 173; G. Müller, in : Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4 n° 74; Grisel, Traité de droit administratif, p. 149 sv.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I no 16 B III; Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II, p. 167 sv.).
b) Dans le cas particulier, l'état de fait dont découle le droit aux prestations n'est pas la situation de chômage prévalant au 1er janvier 1999 ou à un autre jour, considéré comme un événement isolé dans le temps, mais l'absence durable d'emploi depuis mai 1997. La situation juridique qui en résulte et donne lieu à des prestations de l'assurance-chômage n'est ainsi pas ponctuelle mais perdure pendant la période du délai-cadre d'indemnisation ou à tout le moins jusqu'à la fin du chômage. En cas de modification législative durant cette pé- riode et conformément aux principes susmentionnés, ce sont les nouvelles règles qui sont applicables dès lors qu'en l'absence de disposition transitoire, il ne saurait y avoir rétroactivité impropre. Selon l'état de fait existant au début janvier 2000, le recourant avait bénéficié de 260 indemnités de chômage, si bien qu'au regard de la disposition nouvelle, il ne peut plus bénéficier d'autres indemnités pendant le délai-cadre qui va jusqu'au 31 décembre 2000 : la durée maximale d'indemnisation pour les assurés libérés de l'obligation de cotiser (comme c'est le cas du recourant) est réduite de 520 à 260 indemnités journalières (FF 1999 33).
5.- Les rigueurs d'une application immédiate et générale d'une loi peuvent être adoucies par l'adoption d'un régime transitoire qui permette la prise en considération des intérêts de ceux dont la situation ne va plus correspondre aux exigences nouvelles. Le principe et l'aménagement d'une telle transition dépendent cependant de la liberté d'appréciation du législateur (ATF 122 V 409 consid. 3b/bb). Parfois, le Tribunal fédéral en a prononcé l'obligation qu'il a fait dériver du principe de la proportionnalité (ATF 106 Ia 191) ou du principe de la confiance (ATF 113 V 301; cf. dans ce sens, Moor, op. cit., p. 176). Cette intervention n'a cependant jamais concerné l'application d'une loi fédérale nouvelle, soustraite à son examen, mais celle de lois cantonales ou de règlements émanant d'autorités administratives (SVR 1998 AlV n° 13 p. 40 consid. 3). La modification de la LACI a été adaptée le 19 mars 1999 par le législateur fédéral qui a tacitement renoncé à prévoir des dispositions transitoires. Cette question échappe dès lors à l'examen du Tribunal fédéral des assu- rances.
6.- Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé. (…)"
(DLA 2002 pag. 251-252; ndr: sottolineatura del Tribunale)
Relativamente all’applicazione delle norme introdotte dalla terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, l’Alta Corte, in una sentenza C 64/05 del 7 giugno 2005, ha indicato che
" (…)
2.1 Im Rahmen der dritten Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsrechts gemäss Bundesgesetz vom 22. März 2002 und Verordnung vom 28. Mai 2003 sind unter anderem Art. 23 AVIG (Versicherter Verdienst) und Art. 37 AVIV (Bemessungszeitraum für den versicherten Verdienst) geändert worden. Die Neuerungen sind mangels einer anders lautenden Übergangsbestimmung mit ihrem In-Kraft-Treten am 1. Juli 2003 grundsätzlich sofort anwendbar. Lief in diesem Zeitpunkt eine Rahmenfrist für die Beitragszeit nach Art. 9 Abs. 3 AVIG, liegt eine zulässige unechte Rückwirkung vor (BGE 126 V 135 Erw. 4a und AHI 1994 S. 140 Erw. 5, je mit Hinweisen).“
Questi concetti sono stati ribaditi in un'altra sentenza C 154/04 del 12 luglio 2005 nella quale la nostra Massima Istanza ha stabilito che un assicurato, annunciatosi per il collocamento nell'ottobre 2003, non aveva adempiuto il periodo di contribuzione, in quanto è stato in grado di dimostrare di avere svolto soltanto 10 mesi e mezzo in un'occupazione soggetta a contribuzione (cioè meno dei 12 mesi richiesti a partire dal 1° luglio 2003, ma comunque più dei 6 mesi minimi richiesti in precedenza).
Al riguardo il Tribunale federale ha rilevato:
" Zu prüfen ist zunächst, ob die Beschwerdeführerin die Beitragszeit erfüllt hat. Angesichts der Anmeldung auf dem Arbeitsamt ihrer Wohngemeinde am 14. Oktober 2003 haben Verwaltung und Vorinstanz die Rahmenfrist für die Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG) zu Recht auf 14. Oktober 2001 bis 13. Oktober 2003 festgesetzt. In diesem Zeitraum hat die Beschwerdeführerin während rund 101/2 Monaten bis Ende August 2002 eine beitragspflichtige Erwerbstätigkeit als Hauswirtschafterin bei einer betagten Frau ausgeübt. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde stellt sie sich gestützt auf BGE 126 V 136 Erw. 4b (vgl. Erw. 1.3 hievor) auf den Standpunkt, der Sachverhalt habe sich schwergewichtig in der Zeit vor 1. Juli 2003 verwirklicht. So sei die zweijährige Rahmenfrist für die Beitragszeit zu über 85 % ihrer Dauer unter altem Recht gelaufen. Die massgebende Beitragszeit sei unter altem Recht erfüllt worden, die Arbeitslosigkeit sei bereits vor dem 1. Juli 2003 eingetreten und zur Festlegung des versicherten Verdienstes müsse auf die Zeit vor dem 1. Juli 2003 zurückgegriffen werden.
2.2 Im Urteil L. vom 20. September 2004 (C 34/04) hat das Eidgenössische Versicherungsgericht zunächst offen gelassen, ob Personen, welche vor dem 1. Juli 2003 arbeitslos geworden sind und sich nach dem 30. Juni 2003 zur Arbeitsvermittlung gemeldet haben, eine sechs- oder eine zwölfmonatige beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt haben müssen, damit die Beitragszeit als erfüllt gelten kann. Im Urteil S. vom 10. Juni 2005 (C 266/04) hat es bei einer Person, die sich am 28. Oktober 2003 zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung angemeldet hatte, entschieden, dass nach intertemporalrechtlichen Grundsätzen und mangels einer abweichenden Übergangs- oder kollisionsrechtlichen Regelung die mit der am 22. März 2002 verabschiedeten 3. Teilrevision des AVIG auf den 1. Juli 2003 - mit den jeweiligen Anpassungen auch auf Verordnungsstufe - in Kraft getretenen Rechtsänderungen zu berücksichtigen seien, d.h., dass die Beitragszeit, welche die versicherte Person in der hiefür vorgesehenen Rahmenfrist unter Vorbehalt der Befreiung von diesem Erfordernis - nebst anderen Voraussetzungen - zu erfüllen hat (Art. 8 Abs. 1 lit. e AVIG), mindestens zwölf Monate beträgt und bei einer Anmeldung nach dem 1. Juli 2003 Anwendung findet. Bereits im Zusammenhang mit der Verschärfung der Beitragsdauer für eine Folgerahmenfrist per 1. Januar 1998 (Art. 13 Abs.1 AVIG gemäss Fassung der Gesetzesänderung vom 23. Juni 1995, in Kraft bis 30. Juni 2003) hat das Eidgenössische Versicherungsgericht die sogleiche Anwendbarkeit der verschärften Regelung ab deren Inkrafttreten bejaht und eine unzulässige Rückwirkung verneint (BGE 125 V 355).
2.3 Die Beschwerdeführerin hat sich am 14. Oktober 2003 und damit nach dem 1. Juli 2003 zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung angemeldet. In diesem Zeitpunkt muss sie sämtliche sieben Anspruchsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 AVIG erfüllen, und zwar jene, die im Zeitpunkt der Anmeldung in Kraft sind. Es handelt sich dabei um rechtliche Anspruchsvoraussetzungen, sodass die Beschwerdeführerin aus BGE 126 V 134 nichts zu ihren Gunsten herleiten kann. Der Versicherungsfall Arbeitslosigkeit ist erst eingetreten, wenn sich die versicherte Person beim Arbeitsamt ihres Wohnortes zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat (Art. 10 Abs. 3 AVIG). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin liegt daher der Eintritt der Arbeitslosigkeit nach Inkrafttreten der verschärften Mindestbeitragsdauer am 1. Juli 2003. Es kommt hinzu, dass die Beschwerdeführerin bis zum 28. September 2003 ihre schwer kranke Mutter rund um die Uhr gepflegt hat, sodass sie gar nicht in der Lage war, einer anderweitigen Beschäftigung nachzugehen. Der Eintritt der Arbeitslosigkeit kann mithin ohnehin nicht mit dem Ende des früheren Arbeitsverhältnisses per 31. August 2002 gleichgesetzt werden (vgl. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 100). Dass für eine einzelne Anspruchsvoraussetzung - wie für die Rahmenfrist für die Beitragszeit
Infine la nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_350/2007 del 18 aprile 2008 consid. 4.4.3., ha rilevato quanto segue:
" (…)
Nach der am 1. Juli 2003 in Kraft getretenen neuen Regelung der Rahmenfristen im Falle von Erziehungszeiten verlängert sich die Rahmenfrist für die Beitragszeit für Versicherte, die sich der Erziehung ihrer Kinder widmen, unter hier erfüllten Voraussetzungen auf vier Jahre (Art. 9b Abs. 2 AVIG). Durch jede weitere Niederkunft wird die Rahmenfrist um jeweils höchstens zwei Jahre erstreckt (Art. 9b Abs. 3 AVIG). Nach Auffassung des Beschwerdeführers kommt eine Rahmenfristverlängerung allerdings nur bis zum 1. Juli 2001 in Frage, weil eine weitere Verlängerung eine unzulässige Rückwirkung darstellen würde. Von einer solchen spricht man, wenn neues Recht auf einen Sachverhalt angewendet wird, der sich abschliessend vor Inkrafttreten dieses Rechts verwirklicht hat (Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Auflage, Rz. 329). Eine an sich zulässige unechte Rückwirkung liegt demgegenüber vor, wenn das neue Recht nur für die Zeit nach seinem Inkrafttreten zur Anwendung gelangt, dabei aber in einzelnen Belangen auf Sachverhalte abstellt, die bereits vor Inkrafttreten vorlagen (Häfelin/Müller, a.a.O. Rz. 341; BGE 114 V 150). Ob die vorliegende Konstellation der echten oder eher der unechten Rückwirkung oder sog. Rückanknüpfung zuzuordnen ist, kann letztlich aber offenbleiben. Auch wenn die Beitragszeit tatsächlich erfüllt wäre, besteht - wie anschliessend zu zeigen sein wird (E. 4.5.2) - wegen der Regelung über den Zwischenverdienst ohnehin kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung.“
Riassumendo quanto appena illustrato, secondo la giurisprudenza federale, la retroattività propria è esclusa, a meno che essa sia prevista espressamente dalla norma stessa, risulti dal relativo contenuto o sia giustificata da validi motivi.
L'effetto retroattivo di una norma non si fonda nemmeno sulla lex mitior.
Infatti tale regola vale principalmente nell'ambito delle sanzioni penali. Nel diritto amministrativo ci si avvale della stessa solo eccezionalmente a una fattispecie già conclusa. Il giudice delle assicurazioni sociali, in particolare, non applica il principio della lex mitior, bensì le norme legali in vigore al momento in cui si sono realizzati i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. STFA H 114/01 del 23 gennaio 2002, , pubblicata in RDAT II-2002 N. 82).
La retroattività impropria, per contro, è di principio ammessa, a meno che vi si oppongano dei diritti acquisiti.
Il giudice è, poi, vincolato da una legge federale che prevede o proibisce la retroattività impropria, tale disposizione vincola il giudice (cfr. art. 191 Cost. fed.). La questione di sapere se un nuovo disposto di una legge federale concerne o meno il concetto di retroattività impropria deve essere risolta esaminando il relativo tenore e quello delle disposizioni transitorie, interpretando tali norme o colmando una eventuale lacuna.
Al riguardo giova segnalare che questa Corte, con sentenza 38.2003.81 del 15 marzo 2004, massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206, ha stabilito che la modifica dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LADI in vigore dal 1° luglio 2003 (terza revisione della LADI), secondo cui, salvo eccezioni enunciate dalla legge, la durata delle indennità giornaliere è stata diminuita da 520 a 400 giorni, tornava applicabile, sulla base del principio generale della retroattività impropria, anche agli assicurati a cui venivano già erogate le indennità di disoccupazione precedentemente all’entrata in vigore della terza revisione della LADI.
Infatti l’art. 27 LADI valido dal 1° luglio 2003 non escludeva tale principio, né comportava una lacuna legislativa. Inoltre non vi erano norme transitorie che prevedevano l’applicazione del diritto previgente a queste evenienze, né la vLADI o la nuova LADI includevano una norma a tutela di diritti acquisiti a una prestazione sociale.
Il rispetto o meno del dovere generale di informazione da parte dell’amministrazione (art. 27 LPGA), nel senso di avere o meno avvertito gli assicurati della diminuzione del numero delle indennità giornaliere, è poi risultato ininfluente, in quanto, comunque, tale conoscenza non aveva effetti sul comportamento che un assicurato deve adottare. Alla luce del principio dell’obbligo di riduzione del danno, l’atteggiamento di un assicurato non può essere differente a seconda che sappia o meno di avere diritto a un certo numero di indennità giornaliere.
In ogni caso anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione non avesse informato un assicurato di tale modifica legislativa, questi non avrebbe potuto appellarsi al diritto alla protezione della buona fede, in quanto non erano adempiute le relative condizioni. A prescindere dal fatto che non si vede in cosa fosse consistito il comportamento pregiudizievole assunto da un assicurato, il regime legale si era, in effetti, modificato dal 1° luglio 2003.
2.5. Nell'evenienza concreta l'assicurato si è iscritto in disoccupazione il 1° settembre 2010, ossia precedentemente all'entrata in vigore della quarta revisione della LADI - il 1° aprile 2011 - che ha legato ancora più strettamente la durata della riscossione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione al periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.3.).
Come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), di principio vanno applicate le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti.
Al momento in cui il ricorrente si è annunciato per il collocamento, era ancora valido l’art. 27 cpv. 2 lett. a vLADI, ai sensi del quale l’assicurato aveva diritto a 400 indennità giornaliere al massimo se poteva comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale.
La Cassa, in effetti, con scritto del 15 settembre 2010, ritenendo che l’assicurato ossequiasse il requisito del periodo di contribuzione di 12 mesi, oltre agli ulteriori presupposti posti dalla LADI per beneficiare delle indennità di disoccupazione, gli ha comunicato che aveva diritto a 400 indennità di disoccupazione entro il 31 agosto 2012 (cfr. doc. 11).
Con lettere del 28 dicembre 2010 e 21 luglio 2011 indirizzate al ricorrente stesso la Cassa l’ha però avvisato che, a seguito dell’entrata in vigore il 1° aprile 2011 della quarta revisione della LADI, le persone che possono comprovare un periodo di contribuzione inferiore ai 18 mesi, il numero massimo di indennità giornaliere sarebbe stato ridotto da 400 a 260 e che la riduzione avrebbe colpito anche gli assicurati che avevano aperto il loro temine quadro prima dell’aprile 2011.
L’assicurato è stato, pertanto, reso attento sul fatto che poteva ancora percepire nel dicembre 2010 177 indennità giornaliere, rispettivamente nel luglio 2011 48 indennità (cfr. doc. 13; 14).
Nello scritto del 21 luglio 2011 è stato, inoltre, precisato che su richiesta dell’insorgente la parte resistente avrebbe emesso una decisione formale (cfr. doc. 14).
In effetti con decisione formale del 9 settembre 2011, confermata dalla decisione su opposizione del 14 settembre 2011, la Cassa, nel caso dell’assicurato, ha posto fine al versamento delle indennità giornaliere a decorrere dal 7 settembre 2011 in applicazione del nuovo art. 27 cpv. 2 lett. a LADI, che ha diminuito il numero delle indennità giornaliere alle quali un assicurato che può comprovare un periodo di contribuzione inferiore a 18 mesi ma di almeno 12 mesi ha diritto da 400 a 260 (cfr. consid. 2.3.; doc. 15; A).
Contro la decisione su opposizione del 14 settembre 2011 l’assicurato ha interposto ricorso dinanzi al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto a 400 indennità giornaliere come stabilito con comunicazione del 15 settembre 2010 (cfr. doc. 11), invece di 260, in quanto al suo caso andava ancora applicata la previgente normativa LADI (cfr. consid. 1.2.; doc. I).
Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che il termine quadro per la riscossione delle indennità del ricorrente è iniziato nel mese di settembre 2010, per cui la fattispecie in esame è sorta precedentemente all'entrata in vigore della quarta revisione della LADI, avvenuta il 1° aprile 2011.
La Cassa ha poi continuato, a causa dell'assenza durevole di un impiego che gli permettesse di non più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione, a versare all'insorgente le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione fino all'entrata in vigore, il 1° aprile 2011, del nuovo art. 27 LADI.
In simili condizioni non ci troviamo confrontati con un avvenimento unico, al quale non va applicata retroattivamente una nuova norma, ad eccezione del caso in cui esista una disposizione in senso contrario (retroattività propria; cfr. consid. 2.4.), bensì con uno stato di fatto duraturo non ancora concluso al momento della modifica della LADI, al quale il nuovo diritto è, di principio, immediatamente applicabile per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, a meno che esista una disposizione contraria della legge o delle relative norme transitorie o dei diritti acquisiti che vi si oppongano (retroattività impropria, cfr. consid. 2.4.).
2.6. Va ora stabilito se nel caso di specie trova applicazione il principio generale dell'ammissibilità della retroattività impropria o si è in presenza di un'eccezione ai sensi della quale la retroattività impropria è esclusa (cfr. consid. 2.4.).
Per costante giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del suo testo letterale (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 6.1.; DTF 125 V 355; DTF 123 V 317; DTF 121 V 60; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240).
Se il testo non è perfettamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni conviene ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 6.1.; DTF 128 V 207; DTF 127 V 194; DTF 124 V 276; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G., P 41/96; DTF 123 V 301; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 118 Ib 191 consid. 5; DTF 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b e 578 consid. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF 110 V 122 consid. 2d; DTF 107 V 215 consid. 2b).
D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (cfr. DTF 129 V 283=RAMI 2003 pag. 209 consid. 4.2.; DTF 128 V 207; DTF 127 V 194; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).
L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).
Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).
Si è poi confrontati con una lacuna legislativa, allorquando una disposizione legale si appalesa incompleta poiché non dà una risposta (soddisfacente) ad una determinata questione. Prima di poter ammettere l'esistenza di una simile lacuna, che necessita di essere colmata, si deve stabilire, tramite interpretazione, se la carenza di regolamentazione non rappresenta una decisione negativa cosciente del legislatore e meglio un cosiddetto silenzio qualificato (cfr. STFA del 25 settembre 2003 nella causa SECO c/ B., C 77/00, consid. 2.3.; DTF 127 V 41 consid. 4b/cc; DTF 124 V 271 consid. 2a e b).
2.7. Il nuovo art. 27 LADI, il cui tenore è chiaro ed esprime il vero senso della disposizione anche alla luce dei lavori preparatori (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008, pag. 6780-6781), non contiene riferimento alcuno alla retroattività impropria né prevedendola, né escludendola.
Nemmeno si è confrontati con una lacuna legislativa, bensì piuttosto con un silenzio qualificato del legislatore, al quale tale problematica non può essere sfuggita.
La quarta revisione della LADI neppure contempla una norma di diritto transitorio che prevede l'applicazione del diritto previgente alle fattispecie durature sorte prima dell'entrata in vigore della medesima e che continuano a esplicare effetti anche successivamente al nuovo diritto.
Va, inoltre, ricordato che il diritto federale delle assicurazioni sociali non conosce il diritto acquisito a una prestazione sociale o all'importo di questa, a meno che la legge lo preveda espressamente (cfr. SVR 2003 IV Nr. 33; DTF 124 V 271 consid. 2 b in fine).
Al riguardo è utile rilevare che il TF, in una sentenza 9C_150/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.2., pubblicata in DTF 137 V 162, ha ribadito che le garanzie dei diritti acquisiti nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali presuppongono una base legale esplicita.
Né la vecchia, né la nuova LADI includono una norma in tal senso per quanto riguarda il diritto alle indennità giornaliere, per cui non vi sono diritti acquisiti che si oppongono alla retroattività impropria.
Quanto asserito dal ricorrente nello scritto del 7 ottobre 2011 (cfr. doc. VI) non gli è di ausilio alcuno.
In effetti nella Circolare “Le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo l’entrata in vigore, il 1° aprile 2011, della revisione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione” della SECO da lui allegata al doc. VI figurano le seguenti indicazioni:
" F. Transizione dal vecchio al nuovo diritto
Per quanto riguarda la transizione dal vecchio al nuovo diritto, per le persone che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 sono previste le seguenti regole:
· periodo di attesa
tutti gli assicurati che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 non devono osservare alcun periodo di attesa supplementare, anche qualora ciò sia previsto dalla nuova LADI;
· guadagno assicurato calcolato tenendo conto delle indennità compensative
gli assicurati che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 e il cui guadagno assicurato è stato calcolato tenendo conto delle indennità compensative mantengono il guadagno assicurato calcolato all'inizio del termine quadro. Non vi sarà alcun ricalcolo del guadagno assicurato;
· non computabilità di periodi di contribuzione accumulati nell'ambito di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro finanziati dall'ente pubblico
gli assicurati che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 in base al computo dei periodi di contribuzione accumulati partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico (art. 23 cpv. 3bis) mantengono il diritto a percepire prestazioni dell'AD. Non vi sarà alcun riesame di tale diritto." (cfr. Doc. B)
Da questa Circolare non risulta che la nuova LADI abbia contemplato dei diritti acquisiti relativamente al numero massimo di indennità giornaliere a cui hanno diritto gli assicurati iscritti in disoccupazione prima del 1° aprile 2011.
In concreto, pertanto, non essendo realizzata alcuna eccezione, vale il principio dell'ammissibilità della retroattività impropria.
Di conseguenza nulla osta all'applicazione, a decorrere dal 1° aprile 2011, del nuovo art. 27 LADI anche ai casi in cui venivano già erogate in precedenza le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, come nella presente evenienza (per alcuni casi analoghi cfr. DLA 2002 pag. 250 segg. e STCA 38.2003.81 del 15 marzo 2004, massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206, citate al consid. 2.4.).
2.8. La Cassa, applicando il nuovo art. 27 LADI, ha stabilito che l’assicurato (nato il 19 novembre 1954) aveva diritto a 260 indennità giornaliere, avendo più di 25 anni e potendo comprovare nel termine quadro per il periodo di contribuzione dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2010 (il termine quadro è stato prolungato di due anni in applicazione dell’art. 9a cpv. 2 LADI, cfr. doc. IV) un periodo di contribuzione di 14 mesi (cfr. doc. 15; A).
L’insorgente ha censurato il modo di procedere della parte resistente, asserendo che a torto nel periodo di contribuzione non sono stati considerati anche i contributi da lui versati durante lo svolgimento dell’attività indipendente dal 2008 al 2010 (cfr. doc. IV pag. 1).
Al riguardo va, tuttavia, osservato che gli indipendenti son esclusi dall’obbligo assicurativo e non sono, quindi, tenuti a versare contributi all’assicurazione contro la disoccupazione se non per i loro dipendenti (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b LADI).
Finalità dell’assicurazione contro la disoccupazione è, infatti, quella di garantire un’adeguata compensazione della perdita di guadagno, segnatamente, in caso di disoccupazione ai salariati (cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non il rischio imprenditoriale.
E’ vero che l’art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed. prevede che chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che esso non è ancora stato concretizzato dal legislatore (cfr. STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011 consid. 2.5.; D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social ? Ed. Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 seg. ,110 ).
Ne discende che a ragione la Cassa, ai fini del computo del periodo di contribuzione, non ha tenuto conto dei contributi corrisposti dall’assicurato durante l’attività indipendente.
Il ricorrente non ha, invece, sollevato obiezione alcuna riguardo al numero (14) di mesi di contribuzione quale dipendente tenuti in considerazione dalla Cassa.
2.9. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che rettamente la Cassa, in applicazione del nuovo art. 27 cpv. 2 lett. a LADI in vigore dal 1° aprile 2011, ha stabilito che l'assicurato dal 7 settembre 2011 non aveva più diritto alle indennità giornaliere, avendo esaurito il numero massimo di 260 indennità.
La decisione su opposizione del 14 settembre 2011 deve, pertanto, essere confermata.
2.10. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda dell’assicurato di sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato e di assumere tutti i provvedimenti cautelari urgenti atti a reintegrarlo nella riscossione delle indennità giornaliere di disoccupazione (cfr. STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti