Raccomandata
Incarto n. 38.2011.68
rs
Lugano 24 maggio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 giugno 2011 emanata da
Cassa CO1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 2 settembre 2010 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1, dal 1° agosto 2009 al 28 febbraio 2010, non adempiva i presupposti per poter essere posto a beneficio delle indennità di disoccupazione.
Più specificatamente l’amministrazione ha ritenuto che l’assicurato non avesse reso sufficientemente credibile la propria effettiva residenza in Svizzera, in particolate nel lasso di tempo agosto 2009 – febbraio 2010 (cfr. doc. C = 56).
1.2. A seguito del provvedimento del 2 settembre 2010 della Sezione del lavoro la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa), con decisione del 2 maggio 2011, ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 8'244.10 percepita a torto a titolo di indennità di disoccupazione dal mese di agosto al mese di dicembre 2009. (cfr. doc. 43).
1.3. Con decisione su opposizione del 28 giugno 2011 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione, con cui ha ribadito il contenuto dell’ordine di restituzione del 2 maggio 2011, sottolineando che:
" (…) la decisione di non idoneità al collocamento è stata emanata dalla Sezione del lavoro di Bellinzona e la stessa è stata motivata. Contro tale decisione vi era la facoltà di opposizione, ma il signor RI 1 oppure il suo rappresentante non hanno interposto opposizione, ciò significa che la stessa è cresciuta un giudicato. La decisione di restituzione emanata dalla Cassa appare sufficientemente motivata essendo la logica conseguenza della precedente decisione emanata dalla Sezione del lavoro. Infine la Cassa non ha mai ricevuto alcuno scritto di sollecito, in quanto tali scritti sono stati trasmessi direttamente alla Sezione del lavoro.
(…)” (Doc. B)
1.4. Contro la decisione su opposizione del 28 giugno 2011 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato, in via principale, l’annullamento del provvedimento impugnato, nonché che venga ordinato alla Sezione del lavoro di impartire un nuovo termine di 20 giorni per poter formulare opposizione avverso la decisione del 2 settembre 2010. In via subordinata, l’annullamento del provvedimento impugnato, la modifica della decisione del 2 settembre 2010 nel senso che venga riconosciuta la sua idoneità al collocamento e venga accertato il suo diritto a indennità LADI per il periodo agosto 2009 – febbraio 2010, come pure che sia ordinato alla Cassa di versargli le indennità LADI afferenti ai mesi di gennaio e febbraio 2010.
A motivazione delle richieste ricorsuali egli ha addotto, segnatamente, di avere adempiuto, nel periodo dall’agosto 2009 al febbraio 2010, tutte le condizioni per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Il medesimo ha rilevato che l’amministrazione sarebbe, in particolare, incorsa in un errore nel considerare che il suo domicilio fosse uguale a quello del datore di lavoro.
In proposito l’insorgente ha osservato di essere sempre stato domiciliato in __________ a __________ mentre la sede del datore di lavoro è sempre stata in Via del __________. Egli ha sottolineato di avere aperto una sottocasella presso la posta di __________ per comodità, visto che tra gli altri compiti aveva quello di ritirare la posta, ma che non è la medesima del datore di lavoro.
Il ricorrente ha, inoltre, contestato il fatto imputatogli di non avere fornito alcuna documentazione che lo leghi alla Svizzera, specificando di essersi presentato a ogni incontro con la Sezione del lavoro, rispettivamente l’URC, di avere frequentato tutti i corsi assegnatigli con interesse e di aver consegnato tutti i documenti e informazioni richieste (copia della documentazione necessaria per l’iscrizione presso il Comune di __________ e copia del permesso; copia degli attestati di stipendio; certificato assicurazione LPP; documentazione inerente la Cassa malati, la __________ della __________, i corsi, contatti con l’URC e risposte ricevute; copia di tutte le ricerche concernenti gli ultimi tre mesi e di tutte le risposte ricevute; copia di un estratto parziale stampato dalla __________; copia tessera __________).
Egli ha aggiunto di avere sempre ritirato la corrispondenza all’indirizzo in cui risiedeva, ovvero __________ prima e __________ poi.
L’insorgente ha così affermato che nell’arco di tempo in questione egli risiedeva effettivamente in Svizzera.
Egli ha evidenziato di essere, del resto, in possesso di un regolare permesso di dimora valido sino al 17 luglio 2013.
Il medesimo ritiene, quindi, di avere diritto per il periodo agosto 2009 – febbraio 2010 alle indennità LADI e che conseguentemente a torto gli è stata richiesta la restituzione delle prestazioni percepite da agosto a dicembre 2009 (cfr. doc. I).
1.5. La Cassa, con la risposta di causa del 20 settembre 2011, ha rilevato:
" (…)
Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che CO 1 di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: la Cassa) era pienamente legittimata a pretendere la restituzione delle indennità di disoccupazione versate nel periodo 01.08.2009 – 31.12.2009. tale legittimità traeva il suo fondamento nel fatto che la decisione 02.09.2010 dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro era cresciuta incontestata in giudicato.
Nel suo ricorso l’avv. RA 1 affermava che il suo cliente non ha mai ricevuto la decisione 02.09.2010 e che quindi non ha avuto modo di contestarla.
Con istanza del 24.08.2011 viene quindi richiesta la restituzione del termine per poter contestare la decisione del 02.09.2010 (v. lettera raccomandata del 24.08.2011 alla sezione del lavoro).
A seguito di questa richiesta la Cassa ha potuto rilevare che in data 25.08.2011 l’ufficio giuridico della Sezione del lavoro, dopo aver accertato che la decisione del 02.09.2010 era stata correttamente intimata al rappresentante di allora del signor RI 1 sulla scorta della procura del 02.06.2011, invitava la patrocinatrice attuale ad inoltrare l’istanza in questione entro il termine di 10 giorni.
Da informazioni raccolte presso l’ufficio giuridico ci è stato confermato che l’avv. RA 1 non ha dato seguito all’invito e che pertanto loro emetteranno una decisione sulla base degli atti a disposizione (art. 43 LPGA).
Stante quanto precede e in mancanza di una decisione sull’istanza di restituzione del termine del 24.08.2011, la Cassa non è nella condizione di prendere una posizione definitiva sulla legittimità o meno della decisione del 28.06.2011. Quella che prima poteva essere una decisione cresciuta incontestata in giudicato, oggi non lo è più in presenza di un’istanza di restituzione del termine. Solo la crescita in giudicato della decisione su quell’istanza porrebbe la parola fine all’iter giudiziario.
Si chiede pertanto a codesto lodevole tribunale di voler sospendere il suo giudizio fintanto che l’istanza di restituzione del termine presentata il 24.08.2011 conosceva una decisione definitiva sulla base della quale la legittimità della decisione di restituzione sarà possibile.” (Doc. III)
1.6. Il 12 ottobre 2011 il TCA ha invitato la patrocinatrice dell’assicurato a precisare se nel frattempo la Sezione del lavoro aveva emesso una decisione in merito all’istanza di restituzione e, nell’affermativa, a trasmetterne una copia (cfr. doc. V).
L’avv. RA 1, il 14 ottobre 2011, ha inviato la decisione del 21 settembre 2011 con cui la Sezione del lavoro ha respinto l’istanza di restituzione dei termini del 24 agosto 2011, rilevando:
" (…)
Inoltre, pur avendone avuta la possibilità, l’istante non ha né precisato né completato la propria richiesta, pertanto – sulla base degli atti a disposizione – è necessario concludere che non sussiste nessun valido motivo, ai sensi dei considerandi precedenti, per potersi prevalere della restituzione del termine richiesta.” (Doc. VI1)
1.7. La parte resistente, con scritto del 20 ottobre 2011, dopo aver interpellato la patrocinatrice dell’insorgente che ha confermato di non contestare la decisione del 21 settembre 2011 della Sezione del lavoro, ha invitato questa Corte a respingere il ricorso relativo all’ordine di restituzione di fr. 8'244.10 (cfr. doc. VIII).
1.8. Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Con il ricorso del 30 agosto 2011 l’assicurato ha, tra l’altro, chiesto, in via principale, che venga ordinato alla Sezione del lavoro di impartire un nuovo termine di 20 giorni per poter formulare opposizione avverso la decisione del 2 settembre 2010 e, in via subordinata, la modifica della decisione del 2 settembre 2010 nel senso che venga riconosciuta la sua idoneità al collocamento (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
Tali richieste sono irricevibili, in quanto la decisione del 2 settembre 2010 con cui la Sezione del lavoro ha stabilito l’assenza di una residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è stata impugnata mediante opposizione (cfr. doc. 6; 7) e il provvedimento del 21 settembre 2011 con il quale la Sezione del lavoro ha respinto l’istanza di restituzione del termine del 24 agosto 2011 interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, è rimasto incontestato (cfr. consid. 1.6.; 1.7.).
La decisione del 2 settembre 2010 è, pertanto, cresciuta in giudicato e non può essere rimessa in discussione in questa sede.
In effetti una decisione acquista forza di cosa giudicata formale, quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del termine, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.
A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, invece, un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi, modificata, se non a determinate condizioni (U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782), ossia se sono adempiute le condizioni della revisione o della riconsiderazione di cui all’art. 53 LPGA (cfr. STF U 256/05 del 25 ottobre 2006; STCA 38.2009.25 del 9 settembre 2009).
A quest’ultimo proposito giova, comunque, ricordare che secondo una costante giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere obbligata né dall'assicurato né dal giudice ad esaminare nel merito una domanda di riconsiderazione.
Decisioni, con le quali è stata negata l'entrata nel merito di una tale domanda, non possono, per principio, venire impugnate. (cfr. DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e 117 V 12 consid. 2a; STFA I 61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006 e I 206/06 del 13 marzo 2007).
Nel merito
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 8'244.10, corrispondente alle indennità di disoccupazione percepite nel periodo dal mese di agosto al mese di dicembre 2009.
2.4. Va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso in esame la Cassa ha ordinato la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dall’assicurato nel periodo agosto – dicembre 2009.
A quel momento la quarta revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui in casu si applicano le norme valide fino al 31 marzo 2011.
2.5. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Per inciso va osservato che dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.6. In una decisione dell'8 agosto 2000, pubblicata in DTF 126 V 399 e in DLA 2001 pag. 247, chiamato a giudicare nel caso di una domanda di restituzione a seguito di una decisione di inidoneità al collocamento, il TFA ha, in particolare, stabilito che se la decisione dell'autorità cantonale, già passata in giudicato, nega retroattivamente il diritto all'indennità (art. 95 LADI), occorre che la cassa esamini il rimborso delle prestazioni versate indebitamente. In tal caso, soltanto la cassa deve esaminare se le condizioni per una riconsiderazione sono soddisfatte, in particolare quella dell'errore manifesto.
Questa giurisprudenza è stata confermata dal TFA nelle decisioni non pubblicate del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99.
In quelle occasioni l'Alta Corte ha respinto i ricorsi inoltrati dal SECO e ha stabilito che, prima della giurisprudenza federale di cui alla DTF 123 V 234, la condizione dell'errore manifesto non era data nel caso di una Cassa che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un lavoratore (in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro vista la sua carica di membro del consiglio di amministrazione) che, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, aveva continuato a lavorare a tempo parziale e ad essere amministratore della ditta.
2.7. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
Contestualmente il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…) Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In un'altra decisione C 303/00 del 31 luglio 2001 l'Alta Corte ha precisato che:
" (…)
2.- a) Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht nur, wenn die versicherte Person in der Schweiz wohnt (Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG). Nach der Rechtsprechung erfüllt eine Person diese Anspruchsvoraussetzung, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt hier befindet, was der Fall ist, wenn sie sich effektiv in der Schweiz aufhält, und wenn sie die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu erhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 466 f. Erw. 2a, 115 V 448 f.). Für ausländische Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung gilt keine abweichende Regelung (Art. 12 AVIG e contrario).
b) Der Wohnsitzbegriff des Zivilgesetzbuches ist für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht massgeblich (BGE 115 V 449, 125 V 466 Erw. 2a letzter Absatz in fine). Deshalb scheidet eine analogieweise Heranziehung des in Art. 24 Abs. 1 ZGB statuierten Grundsatzes aus, wonach der einmal begründete Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen bestehen bleibt. Die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist demnach nur erfüllt, wenn und solange der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz (mit den Elementen der Absicht dauernden Verbleibens und des Mittelpunktes der Lebensbeziehungen) durchgehend gegeben ist. Andernfalls besteht kein Taggeldanspruch, ohne dass zu prüfen ist, ob im Ausland ein Wohnsitz im Sinne der Art. 23 ff. ZGB begründet wurde. (…)" (La sottolineatura è del redattore)
In una decisione C 226/02 del 22 maggio 2003, il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza e ha, in particolare, sottolineato che:
" (…)
Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).
Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz 139 f.).
Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten, zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen). (…)"
Con sentenza 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007 l’Alta Corte ha poi evidenziato quanto segue:
" (…)
2.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG setzt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung u.a. voraus, dass der Versicherte in der Schweiz wohnt. Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist nicht im Sinne des zivilrechtlichen Wohnsitzes (Art. 23 ff. ZGB) zu verstehen, sondern setzt den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 465 E. 2a S. 467, 115 V 448 E. 1b S. 449). Daran hat das auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretene ATSG nichts geändert, weil der in Art. 13 Abs. 1 ATSG umschriebene Wohnsitzbegriff auf die Arbeitslosenversicherung nicht Anwendung findet. Eine ausdrückliche Abweichung von Art. 13 ATSG sieht Art. 12 AVIG zwar lediglich für die in der Schweiz wohnenden Ausländer vor. Mangels eines gegenteiligen gesetzgeberischen Willens hat die bisherige Praxis jedoch auch im Rahmen der Anspruchsvoraussetzung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG weiterhin Geltung (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. Auflage, Basel 2007, S. 2233 Rz 181; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich/Basel/Genf 2003, Rz 18 zu Art. 13).
2.2 Nach der Rechtsprechung setzt das Wohnen in der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht einen ununterbrochenen tatsächlichen Aufenthalt im Inland voraus. Es genügt der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz. Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthalts weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (Urteile C 153/03 vom 22. September 2003 und C 183/99 vom 30. November 1999). Im Urteil C 290/03 vom 6. März 2006 (SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 82) stellte das Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) fest, dass die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz auch während eines durch die Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Ausland bedingten Auslandaufenthaltes erfüllt sein kann.“ (la sottolineatura è de redattore)
In riferimento a quest’ultima sentenza è utile evidenziare che in effetti l’art. 12 LADI prevede, relativamente agli stranieri residenti in Svizzera, quanto segue:
" In deroga all’articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.”
2.8. Riguardo a dei casi in cui l’Alta Corte ha confermato l’ordine di restituire indennità di disoccupazione percepite in un periodo in cui un assicurato è stato considerato non adempiere la condizione della residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, giova segnalare, in particolare, che con sentenza C 226/02 del 26 maggio 2003 il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni, dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF), chinandosi sulla fattispecie di un’assicurata, di nazionalità francese in possesso di un permesso di domicilio, che con il marito aveva costruito una casa in Alsazia dove la figlia frequentava le scuole e dove la stessa era rappresentante dei genitori nel consiglio scolastico, ha stabilito che rettamente la Cassa competente e il Tribunale cantonale di Basilea Campagna avevano ritenuto che l’assicurata, nei mesi da dicembre 1999 a febbraio 2000 vivesse in Francia e non in Svizzera.
La nostra Massima Istanza ha evidenziato, tra l’altro, che la conclusione di un contratto di locazione nel febbraio 2000 non permetteva di giungere a una soluzione differente. In primo luogo, il contratto decorreva dal 1° marzo 2000, per cui si riferiva solo parzialmente al lasso di tempo in questione. In secondo luogo, tenuto conto che l’oggetto della locazione era un monolocale di 29 m2, non poteva essere seguita la tesi secondo la quale una famiglia di tre persone abitasse in quella dimora, quando la stessa nelle immediate vicinanze in Alsazia disponeva di una casa vuota, sfitta.
Il TFA ha così concluso che in quel caso di specie erano dati i presupposti per una riconsiderazione, per cui l’ordine di restituzione delle indennità ricevute da dicembre 1999 a febbraio 2000 risultava corretto. In effetti la decisione con cui la Cassa aveva riconosciuto all’assicurata il diritto a prestazioni LADI dal mese di dicembre 1999 al mese di febbraio 2000, non abitando la medesima in Svizzera, era manifestamente errata. Inoltre l’importo chiesto in restituzione, pari a fr. 17'623.10 risultava di importanza rilevante.
In un altro giudizio 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 il TF si è pronunciato in merito alla correttezza di un ordine di restituzione di indennità di disoccupazione percepite dal dicembre 2004 al novembre 2006 da un assicurato di nazionalità svizzera che al momento della richiesta di prestazioni aveva indicato essere domiciliato in Svizzera, ma che in seguito a un’inchiesta esperita dalla Cassa competente è risultato residente con la famiglia in Francia, in una zona vicina al confine elvetico.
La nostra Massima Istanza ha confermato il punto di vista della Cassa e del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra secondo cui l’assicurato non era residente in Svizzera, rilevando che dagli accertamenti effettuati dall’amministrazione era emerso che l’indirizzo svizzero indicato da quest’ultimo nella sua domanda di indennità di disoccupazione corrispondeva soltanto a un indirizzo postale, che il medesimo e la moglie erano proprietari di una villa in Francia, dove la moglie e un figlio erano domiciliati dal 28 febbraio 2002, come pure che l’assicurato era iscritto nell’elenco telefonico francese nella località in cui sorgeva la villa.
Il Tribunale federale ha, peraltro, escluso che l’assicurato, nel periodo in questione, potesse pretendere delle prestazioni LADI sulla base dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), in quanto, visto che il suo ultimo luogo di lavoro era stato il Marocco, egli era in ogni caso sottoposto alla legislazione francese, ossia dello Stato in cui risiedeva.
Il TF ha, pertanto, stabilito che la Cassa, fondandosi sui nuovi fatti emersi nel corso dell’inchiesta, a ragione aveva chiesto all’assicurato la restituzione delle prestazioni LADI percepite indebitamente dal 1° dicembre 2004.
2.9. Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che RI 1, di nazionalità __________ e in possesso di un permesso di dimora B (cfr. doc. 86; 87), dal 18 luglio 2008 ha lavorato presso la __________ in qualità di direttore amministrativo (cfr. doc. 84).
Con scritto del 26 giugno 2009 la __________ ha ridotto il grado di occupazione dell’assicurato al 25% con effetto dal 1° agosto 2009 (cfr. doc. 80).
Il 22 luglio 2009 il ricorrente si è annunciato per il collocamento a far tempo dal 1° agosto 2009, indicando una disponibilità lavorativa del 100% e di risiedere a __________ (cfr. doc. 69; 87).
La Cassa gli ha versato delle indennità di disoccupazione compensative dal mese di agosto al mese dicembre 2009 (cfr. doc. 51-55; 70; 74-77).
Il 14 gennaio 2010 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha richiesto alla Sezione del lavoro di verificare l’idoneità al collocamento dell’assicurato, in quanto:
" (…)
L’assicurato si è iscritto in disoccupazione dal 01.08.2009 inseguito a una riduzione di orario del 75%. La sua attività non è ben definita, l’orario di lavoro di un paio di ore al giorno (10.00 – 12.30 o 9.30 – 11.30), l’indirizzo (domicilio) uguale all’indirizzo del DL, tutta la corrispondenza non ritirata, giorni di vacanza senza diritto all’esonero.” (Doc. 57)
Dopo aver sentito l’assicurato ed esperito ulteriori accertamenti, la Sezione del lavoro, con decisione del 2 settembre 2010, ha stabilito che __________ non adempiva i presupposti per poter essere posto a beneficio delle indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2009 al 28 febbraio 2010.
Più specificatamente l’amministrazione ha ritenuto che l’assicurato non avesse reso sufficientemente credibile la propria effettiva residenza in Svizzera, in particolate nel lasso di tempo agosto 2009 – febbraio 2010 (cfr. doc. C = 56).
Contro la decisione del 2 settembre 2010 emessa dalla Sezione del lavoro non è stata interposta opposizione (cfr. doc. 6; 7).
Fondandosi sul provvedimento del 2 settembre 2010 menzionato la Cassa, con decisione del 2 maggio 2011, ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 8'244.10 percepita a torto a titolo di indennità di disoccupazione dal mese di agosto al mese di dicembre 2009 (cfr. doc. 43; 44-49).
Tale decisione è stata confermata con decisione su opposizione del 28 giugno 2011 (cfr. doc. B).
Il 24 agosto 2011 l’avv. RA 1, in nome e per conto dell’assicurato, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un’istanza di restituzione del termine di 30 giorni per interporre opposizione contro la decisione del 2 settembre 2010 con cui l’amministrazione ha stabilito che nel caso dell’insorgente, dall’agosto 1999 al febbraio 2010 difettava il requisito della residenza effettiva in Svizzera, in quanto il ricorrente non avrebbe mai ricevuto tale provvedimento, essendo lo stesso stato notificato unicamente al precedente rappresentante, __________ (cfr. doc. 2).
La Sezione del lavoro, il 25 agosto 2011, ha invitato la patrocinatrice dell’assicurato a completare e debitamente motivare l’istanza di restituzione del termine entro 10 giorni con l’avvertenza che trascorso infruttuoso il termine assegnato avrebbe emesso una decisione in base agli atti a sua disposizione (cfr. doc. 1).
L’avv. RA 1, tuttavia, non ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione.
Con decisione del 21 settembre 2011 la Sezione del lavoro ha respinto l’istanza di restituzione dei termini del 24 agosto 2011, non sussistendo, considerati gli atti in suo possesso, alcun valido motivo per potersi prevalere della restituzione postulata (cfr. doc. VI1; consid. 1.6.).
La decisione del 21 settembre 2011 è cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. VIII; consdi. 1.7.).
2.10. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.; 2.8.), la Cassa ha fondato la propria decisione di restituzione soltanto sulla decisione del 2 settembre 2010 con la quale la Sezione del lavoro ha stabilito che nel periodo agosto 2009 – febbraio 2010 l’assicurato non risiedeva effettivamente in Svizzera.
In particolare nella decisione su opposizione impugnata la parte resistente, dopo aver comunque ricordato che nell’ambito della procedura di restituzione la stessa deve esaminare d’ufficio se sono adempiute le condizioni di una riconsiderazione, e meglio quella dell’errore manifesto (doc. B pag. 4), si è limitata a indicare che “la decisione di restituzione emanata dalla Cassa appare sufficientemente motivata, essendo la logica conseguenza della precedente decisione emanata dalla Sezione del lavoro” (doc. B pag. 5).
In proposito va evidenziato che il solo fatto che posteriormente al versamento di indennità di disoccupazione per un determinato periodo sia stata emessa una decisione che ha negato la residenza effettiva in Svizzera dell’assicurato per tale lasso di tempo non permette di concludere che il menzionato pagamento di prestazioni LADI risulti da una decisione manifestamente errata (al riguardo cfr. STFA C 11/05 del 16 agosto 2005 consid. 5.2.).
La Cassa avrebbe dovuto, invece, appurare autonomamente se nel caso concreto fossero adempiute le condizioni per una riconsiderazione o una revisione processuale (cfr. consid. 2.5., 2.6.).
Sta, quindi, al TCA verificare se il giudizio impugnato è comunque corretto (cfr. STCA 38.2001.238 del 5 agosto 2002, confermata dal TFA con sentenza C 217/02 del 15 luglio 2003).
2.11. Il provvedimento del 2 settembre 2010 con cui la Sezione del lavoro ha deciso che il ricorrente non adempiva il presupposto della residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è vincolante (cfr. consid. 2.2.).
Al riguardo è utile ribadire, in primo luogo, che contro la decisione del 2 settembre 2010 non è stata interposta opposizione. In secondo luogo, che la decisione del 21 settembre 2011 con cui la Sezione del lavoro ha respinto l’istanza di restituzione del termine inoltrata il 24 agosto 2011 dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato è passata in giudicato incontestata (cfr. consid. 2.2.; 2.9.).
Inoltre, per inciso, va rilevato che nel caso di specie nemmeno risulta un diritto alle prestazioni LADI sulla base dell’ALC, in quanto l’assicurato non può essere considerato un frontaliero “vero” ma atipico che può beneficiare dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di residenza (cfr. STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 4.; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010, pubblicata in RtiD II-2010 N. 66 pag. 277; STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011; STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008), non risultando aver conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) dei legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale (cfr. doc. 33; C).
L’assicurato, del resto, mai ha preteso l’applicabilità al suo caso del vReg. CEE 1408/71 – sostituito con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012 dal Regolamento 883/2004 (cfr. Circolare relativa alle ripercussioni dei Reg. (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione emessa dalla SECO nell’aprile 2012), né della giurisprudenza concernente i frontalieri “veri” ma atipici.
Tuttavia la Cassa, quando nei mesi da agosto a dicembre 1999 ha erogato le indennità di disoccupazione all’assicurato, si è fondata sulla relativa domanda in cui, come visto, quest’ultimo quale suo indirizzo aveva indicato __________ (cfr. doc. 69; M consid. 2.9.).
E’ stato, infatti, solamente a seguito della richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento da parte dell’URC nel gennaio 2010 che la Sezione del lavoro ha esperito i necessari accertamenti ed è giunta alla conclusione che l’assicurato non risiedeva effettivamente in Svizzera (cfr. consid. 2.9.).
Occorre, dunque, chiedersi se in concreto si è confrontati con un errore “manifesto” che permette di procedere a una riconsiderazione (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
Tale questione, in casu, non va indagata oltre, poiché in ogni caso, come verrà meglio esposto al considerando seguente, nel caso di specie la richiesta di restituire le indennità di disoccupazione percepite da agosto a dicembre 2009 non risulta censurabile, essendo date le premesse per una revisione processuale.
2.12. Dagli atti si evince che dall’audizione dell’assicurato del 12 febbraio 2010 (cfr. doc. 33) e dalle ulteriori verifiche esperite dalla Sezione del lavoro è emerso che l’insorgente non avesse legami familiari o affettivi in Svizzera (cfr. doc. 33; C). Egli ha sì indicato di avere amici sia in __________, che in Svizzera e all’estero, ma per quanto attiene alla Svizzera non ha fornito alcun nominativo (cfr. doc. 33).
Inoltre il ricorrente, che non aveva concluso alcun contratto di locazione in Svizzera, siccome veniva ospitato presso la sede del datore di lavoro di __________ (cfr. doc. 85; 14), dove non possedeva alcun bene al di fuori degli effetti personali (cfr. doc. 33; C), non ha presentato alcuna documentazione atta a dimostrare la sua presenza costante in Svizzera per il periodo in questione. Segnatamente egli non ha prodotto fatture mediche, del dentista, canoni di ricezione, altre assicurazioni ad eccezione dell’assicurazione malattie obbligatoria, abbonamenti a club o riviste (cfr. doc. C).
Da queste nuove circostanze la Sezione del lavoro ha dedotto - correttamente (al riguardo cfr. STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011) - che l’assicurato non ha reso sufficientemente credibile la propria effettiva residenza in Svizzera giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI da agosto 2009 a febbraio 2010, ciò che implicava il diniego alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.7.).
Come visto sopra (cfr. consid. 2.11.), la decisione del 2 settembre 2010 emanata dalla Sezione del lavoro è del resto vincolante.
Pertanto quanto addotto dall’assicurato per confutare la conclusione a cui è giunta la Sezione del lavoro (cfr. doc. I) non gli è di alcun ausilio.
In simili condizioni, poiché la Cassa al momento della concessione delle indennità di disoccupazione relative ai mesi da agosto a dicembre 2009 non era, in ogni caso, a conoscenza degli elementi sopra menzionati e i nuovi mezzi di prova su cui poggiano sono concludenti, in quanto avrebbero indotto l’autorità resistente a statuire diversamente, quest’ultima era autorizzata a sottoporre i conteggi delle prestazioni a una revisione processuale (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003).
2.13. Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta ragione la Cassa ha ordinato al ricorrente la restituzione della somma di fr. 8'244.10, corrispondente alle indennità di disoccupazione versategli dal mese di agosto al mese di dicembre 2009 (cfr. 44-49).
La decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti