Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2011.58
Entscheidungsdatum
26.10.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2011.58

rs

Lugano 26 ottobre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 luglio 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 giugno 2011 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 20 giugno 2011 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 12 maggio 2011 (cfr. doc. 16) con cui ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità giornaliere durante il periodo di inabilità lavorativa, causata da malattia, dal 3 al 28 marzo 2011.

A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha indicato che l’assicurato, che in quel periodo si trovava all’estero avendo chiesto di usufruire di un congedo non pagato dal 28 febbraio all’11 marzo 2011, ha tardivamente informato della propria incapacità al lavoro (cfr. doc. A).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 20 giugno 2011 l’assicurato ha interposto un tempestivo ricorso, pervenuto al TCA il 5 luglio 2011, nel quale ha sostenuto di considerare ingiusta la conclusione della Cassa secondo cui egli, benché fosse all’estero, avrebbe potuto comunque comunicare la sua assenza tramite posta elettronica o fax. Al riguardo il medesimo ha puntualizzato di ritenere che una persona che non sta bene e si trova in ospedale non può usare il computer. Egli ha peraltro osservato di non averne avuto in quel frangente uno a disposizione.

Il ricorrente ha, infine, fatto valere che la sua collocatrice era al corrente della sua assenza, non sapeva soltanto delle sue condizioni di salute a causa delle difficoltà telefoniche nel contattarla (cfr. doc. I).

1.3. La Cassa, in risposta, da un lato, alla luce di tre decisioni di sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione per complessivi 27 giorni a contare dal 1° marzo 2011 emesse nei confronti dell’assicurato dall’URC e dalla Sezione del lavoro e passate in giudicato, la cui applicazione non consente l’erogazione delle indennità di disoccupazione per tutto il mese di marzo 2011 e per quattro giorni del mese di aprile 2011, ritiene che il ricorso sia privo di oggetto

Dall’altro, ha postulato la conferma della propria decisione su opposizione del 20 giugno 2011 sulla base dei combinati art. 28 LADI e 42 OADI, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Pendente causa questa Corte ha interpellato __________ del Centro __________, datore di lavoro stagionale dell’assicurato, ponendole alcuni quesiti volti a sapere quando nella primavera 2011il ricorrente avrebbe dovuto riprendere l’attività presso il Centro, se il medesimo ha ricominciato il lavoro alla data prevista e, in caso contrario, se sono stati avvisati, da chi e quando (cfr. doc. V).


ha risposto il 1° ottobre 2011 (cfr. doc. VI).

1.5. L’11 ottobre 2011 la parte resistente si è riconfermata nella risposta di causa (cfr. doc. IX).

1.6. L’assicurato ha preso posizione in merito ai doc. V e VI con scritto pervenuto a questa Corte il 14 ottobre 2011, confermando peraltro quanto attestato da __________ e trasmettendo della documentazione (cfr. doc. VIII; B1-7).

1.7. Il doc. IX è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. X), mentre i doc. VIII e B1-7 sono stati trasmessi per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XI).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Preliminarmente va evidenziato che, come già esposto nei fatti, la Cassa, con la risposta di causa, ha indicato di ritenere il presente ricorso privo di oggetto, in quanto a seguito di tre decisioni di sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione per complessivi 27 giorni a contare dal 1° marzo 2011 emesse nei confronti dell’assicurato dall’URC e dalla Sezione del lavoro e passate in giudicato, l’erogazione delle indennità di disoccupazione per tutto il mese di marzo 2011 e per quattro giorni del mese di aprile 2011 sarebbe comunque esclusa.

Al riguardo il TCA rileva che ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

Nella sentenza 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1. il Tribunale federale ha definito l’interesse degno di protezione come segue:

" (…)

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l'objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365, 587 consid. 2.1 p. 588, 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 sv. p. 300). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 sv.; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).”

Al riguardo cfr. anche STFA H 392/01 dell’8 novembre 2002 consid. 1.

Dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato è stato, in effetti, sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 1 giorno con decisione del 4 aprile 2011 emessa dall’URC di __________, poiché il medesimo non si è presentato a un colloquio di consulenza del 21 marzo 2011 e non ha comunicato in anticipo la sua assenza (cfr. doc. 17).

Con provvedimento del 15 aprile 2011 egli è poi stato sanzionato sempre dall’URC di __________ con 10 giorni di sospensione per non avere fornito relativamente al mese di febbraio 2011 alcuna prova di ricerca di una nuova occupazione (cfr. doc. 18).

Infine il ricorrente è stato sospeso per 16 giorni dalla Sezione del lavoro con decisione del 27 aprile 2011 per avere abbandonato dal 14 marzo 2011 senza alcuna valida motivazione il programma d’occupazione al quale stava partecipando (cfr. doc. 19).

Contro tali decisioni non risulta essere stato interposto reclamo.

Pertanto, effettivamente, nell’eventualità in cui dovesse essere riconosciuto al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione nel periodo in cui era inabile al lavoro per malattia nel mese di marzo 2011, si dovrebbe tener conto di tali sospensioni.

Al riguardo è utile rilevare che giusta l’art. 30 cpv. 3 LADI:

" La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all’indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere giusta l’articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo. L’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopol’inizio del termine di sospensione.”

Inoltre l’art. 45 cpv. 1 OADI prevede che:

" Il termine di sospensione del diritto all’indennità decorre dal primo giorno dopo:

a. la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all’assicurato;

b. l’atto o l’omissione per cui è stata decisa la sospensione.”

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) con sentenza pubblicata in DTF 114 V 350 ha confermato la propria giurisprudenza secondo cui una sospensione può essere pronunciata dopo la decadenza del termine di esecuzione di sei mesi, nella misura in cui i giorni di sospensione siano stati scontati durante detto termine e l'esecuzione sia intervenuta in tempo utile nel termine di perenzione di sei mesi. Il termine di sei mesi decorre indipendentemente dalla circostanza che l'assicurato adempisca i presupposti per il diritto a indennità.

Più precisamente l’Alta Corte ha indicato che:

" b) Bei der Einstellungsfrist von sechs Monaten des Art. 30 Abs. 3 Satz 4 AVIG handelt es sich um eine Vollstreckungsfrist. Es geht um bereits verfügte Einstellungen, die nach Ablauf der sechs Monate nicht mehr "bestanden" werden können, mit der Folge, dass die Einstellung dahinfällt und der Anspruch auf Vollstreckung mit dem unbenützten Ablauf der Frist infolge Verwirkung untergeht (BGE 113 V 73 Erw. 4b am Ende). Die Vollstreckungsfrist von sechs Monaten steht einer nachträglichen Einstellung in der Anspruchsberechtigung grundsätzlich nicht entgegen. Die Einstellung kann daher auch nach Ablauf der sechsmonatigen Einstellungsfrist verfügt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die Einstellungstage bereits während der Einstellungsfrist bestanden wurden und damit der Vollzug der Einstellung rechtzeitig innerhalb der Verwirkungsfrist von sechs Monaten erfolgte (vgl. BGE 113 V 74 Erw. 4c). In diesem Sinne ist BGE BGE 113 V 71 zu verstehen und nicht dahin, dass eine Einstellung in jedem Fall noch nach Ablauf der Vollstreckungsfrist verfügt werden könne. Die Einstellungsfrist von sechs Monaten beschlägt zwar nicht das Recht der Verwaltung, eine Einstellung zu verfügen, sondern bloss die Vollstreckung einer Einstellung. Die zeitliche Begrenzung der Vollstreckung ist aber nicht ohne Einfluss auf die Möglichkeit, nachträglich einen Einstellungsgrund durch Verfügung geltend zu machen. Denn wenn eine Massnahme der Vollstreckung bedarf, diese jedoch zufolge Zeitablaufs nicht mehr in Betracht kommt, so wird die Anordnung einer solchen Massnahme hinfällig. Bei der rückwirkenden Einstellung in der Anspruchsberechtigung sind dabei zwei Tatbestände auseinanderzuhalten, nämlich ob die Arbeitslosenversicherung bereits Leistungen für Stempeltage ausgerichtet oder solche von vornherein verweigert hat. Wird im ersten Fall (z.B. aufgrund einer Revision der Auszahlungen nach Art. 83 Abs. 1 lit. d AVIG und Art. 110 AVIV) die Frage einer rückwirkenden Einstellung in der Anspruchsberechtigung aufgeworfen, so darf eine solche Massnahme nicht mehr vollstreckt werden und braucht darum auch gar nicht erst verfügt zu werden, wenn seit dem Beginn der in Aussicht genommenen Einstellung mehr als sechs Monate vergangen sind. In diesem Sinne hat das Eidg. BGE 114 V 350 S. 353 Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 6. Dezember 1984 unter Berufung auf das in BGE 113 V 71 erwähnte Urteil B. zum altrechtlichen Art. 45 Abs. 3 AIVV festgehalten, dass nach Ablauf der Vollstreckungsfrist eine nachträgliche Einstellung in der Anspruchsberechtigung nicht mehr verfügt werden kann, da der Fristablauf dem Vollzug der Einstellung (in der Form einer Rückforderung der bereits ausbezahlten Leistungen) entgegensteht. Anders verhält es sich im zweiten Fall, wenn die Arbeitslosenversicherung von Anfang an die Anspruchsberechtigung als solche verneint (z.B. zufolge Vermittlungsunfähigkeit) und somit gar keine Leistungen ausgerichtet hat. Ergibt sich in der Folge (z.B. aufgrund einer Beschwerde), dass die generelle Anspruchsberechtigung zwar bejaht werden muss, jedoch eine befristete Sanktion notwendig ist, so erübrigt sich die Frage nach der Vollstreckung einer solchen Massnahme. Denn die Einstellungsverfügung tritt alsdann an die Stelle der Verfügung, mit welcher die Anspruchsberechtigung verneint wurde. Indem die Verwaltung aufgrund der letzteren - wenn auch aus unzutreffenden Gründen - gar keine Leistungen ausgerichtet hat, ist damit der Vollzug der Einstellung im Umfang der im Einzelfall festgelegten Dauer faktisch bereits vorweggenommen, und zwar rechtzeitig binnen der Frist, innert der eine Einstellung von Gesetzes wegen dahinfällt. Stellt sich nach dem Gesagten die Frage, ob eine nachträgliche Einstellung noch vollzogen werden kann, überhaupt nicht, so steht damit die Befristung in Art. 30 Abs. 3 Satz 4 AVIG einer nachträglichen Verfügung über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung nicht entgegen. In diesem Sinne wurde auch in Erw. 4c von BGE 113 V 71 entschieden.

(…)“ (Le sottolineature sono del redattore)

Con giudizio C 343/05 del 20 dicembre 2005 la nostra Massima Istanza ha ribadito che:

" 3.2 Selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352 consid. 2b, 113 V 73 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 88 consid. 5b). La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 352 sv. consid. 2b).”

In simili condizioni, ritenuti il diniego di indennità di disoccupazione per il periodo 3-28 marzo 2011 e le sospensioni inflitte all’insorgente di cui sopra, vi è di conseguenza da chiedersi se nel caso di specie l’assicurato presenti o meno un interesse degno di protezione.

Tale questione, in concreto, può restare irrisolta.

In ogni caso, infatti, anche considerando sussistere il diritto di ricorrere dell’assicurato, il diniego alle prestazioni della LADI per il periodo 3-28 marzo 2011 è da confermare, come, del resto, postulato dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III).

2.3. Oggetto della presente vertenza è il riconoscimento del diritto dell'assicurato alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione per il periodo di inabilità lavorativa a causa di malattia subito nel mese di marzo 2011.

2.4. Va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).

Nel caso in esame la Cassa ha negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo 3 – 28 marzo 2011.

A quel momento la quarta revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui in casu si applicano le norme valide fino al 31 marzo 2011.

2.5. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

" Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)

L'idoneità al collocamento deve essere, quindi, valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

Il TFA ha stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

2.6. L’art. 28 LADI regola il diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta (cfr. STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006; STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006).

Il cpv. 1 di questa disposizione stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.

Secondo il cpv. 1bis le assicurate la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta dopo il parto hanno diritto a 40 indennità giornaliere supplementari. La limitazione della durata di riscossione a 30 giorni non è applicabile.

Il cpv. 2 prevede che le indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di disoccupazione.

Il cpv. 3 enuncia che il Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce segnatamente il termine per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

Giusta il cpv. 4 i disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1, hanno diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento, e alla mezza indennità, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

Il cpv. 5 infine prevede che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'art. 28 cpv. 1 LADI deroga, dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione contro la disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative prestazioni possono essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al collocamento. Tale disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per i casi di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia, infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione consiste nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente mancanza dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a quelle situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o infortuni.

Ai fini di migliorare la sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di malattia, infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata nel tempo (cfr. DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).

La fattispecie di cui all’art. 28 LADI non deve essere confusa con quella di cui agli art. 15 cpv. 2 LADI e 15 cpv. 3 OADI.

Il TFA ha ricordato che questi disposti sono applicabili in caso di impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr. DLA 2006 N. 10 pag. 141). L'art. 15 cpv. 3 OADI prevede l'obbligo, per l'assicurazione contro la disoccupazione, di anticipare prestazioni a titolo preventivo, qualora un impedito non sia manifestamente inidoneo al collocamento e soddisfi gli altri presupposti del diritto. Queste prestazioni sono soggette a restituzione (art. 95 LADI) nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità conceda successivamente una rendita.

Un impedimento della capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un anno (cfr. Nussabaumer, op. cit., N. 225).

Per contro l'art. 28 LADI, come già precisato, è applicabile in caso di incapacità lavorativa temporanea.

La norma prevista dall'art. 28 cpv. 4 LADI, secondo cui l'assicurato ha diritto all'intera indennità giornaliera se la capacità lavorativa è di almeno il 75%, e alla mezza indennità se la capacità lavorativa è di almeno il 50%, non presuppone che l'assicurato abbia già esaurito il proprio diritto all'indennità in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LADI. Inoltre, questo disposto viene applicato indipendentemente dal fatto che l'inizio dell'incapacità lavorativa è precedente o successivo alla disoccupazione.

Con quest'ultima disposizione si vuole quindi indennizzare ancora la capacità lavorativa residua o recuperata dell’assicurato che può ancora essere sfruttata sul mercato del lavoro (cfr. DLA 1995 pag. 168 consid. 3. b) bb); Nussbaumer, op. cit., Nr. 362).

Secondo la legge, come visto, il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione è dato “al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro”.

Per ogni singolo caso di malattia l’indennità giornaliera di disoccupazione è pagata una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni dopo l’inizio dell’inabilità (cfr. Nussbaumer, op. cit., Nr. 360; Gehrards, op. cit., pag. 341 n° 24).

In altre parole per ogni caso di malattia solo i primi 30 giorni sono indennizzabili.

Come “singolo caso” di malattia si considera di principio non solo l’inizio vero e proprio della malattia, ma pure ogni “ricaduta” (cfr. G. Gehrards, op. cit., pag. 341 n° 25).

2.7. Sulla base dell’art. 28 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.6.) il Consiglio federale ha promulgato l'art. 42 cpv. 1 OADI, secondo cui l’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa al servizio competente, entro una settimana dall'inizio della medesima.

Giusta il cpv. 2 l'assicurato, se annuncia l'incapacità al lavoro tardivamente e senza valido motivo, perde il diritto all'indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l'annuncio.

Ai sensi del cpv. 3 il servizio competente registra nello schedario “dati di controllo” la durata dell’incapacità al lavoro o l’inidoneità al collocamento.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'art. 42 cpv. 1 OADI è conforme alla legge (cfr. DTF 117 V 244; STFA C 256/00 del 27 ottobre 2000).

Il termine di una settimana per far valere il diritto all'indennità giornaliera è perentorio, per cui in caso di annuncio tardivo il disoccupato perde, nell'ipotesi in cui il ritardo non sia dovuto a un giustificato motivo, il diritto alle indennità (cfr. art. 42 cpv. 2 OADI; DTF 117 V 244; DTF 130 V 385 consid. 3.1.2. = SVR 2004 ALV Nr. 18; DLA 2005 N. 6 pag. 63; STFA C 256/00 del 27 ottobre 2000).

Al riguardo l’Alta Corte nella sentenza pubblicata in DTF 117 V 244, appena menzionata, ha precisato:

" c) Die Vorschrift von Art. 28 AVIG stellt einen Einbruch in das Grundprinzip der Arbeitslosenversicherung dar, wonach Leistungen nur bei Vermittlungsfähigkeit des Versicherten in Betracht kommen (vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. f AVIG). Zur Vermeidung von Härtefällen, Schliessung von Lücken im Bereich der "Nahtstellen" zwischen ihr und anderen Zweigen der Sozialversicherung (insbesondere Kranken- und Unfallversicherung), vorab aber im Interesse der Verbesserung der sozialen Sicherung Arbeitsloser im Falle von Krankheit, Unfall und Mutterschaft wurde durch diese Sonderregelung ein zeitlich limitiertes Taggeld eingeräumt (vgl. GERHARDS, a.a.O., N 2 zu Art. 28 AVIG; SPÜHLER, Grundriss des Arbeitslosenversicherungsrechts, 1985, S. 43). Um der Missbrauchsgefahr zu begegnen, wie etwa der Entziehung der Kontrollpflicht und der Vermittlung durch Berufung auf blosse Unpässlichkeit, hat der Gesetzgeber durch die Voraussetzung einer Wartezeit von einer Woche für den Krankheitsfall (nicht aber bei Mutterschaft, Unfall und Hospitalisation) sowie durch das Erfordernis der Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit mittels Arztattest Rechnung getragen. Das gleiche Ziel verfolgt auch Art. 42 Abs. 1 AVIV, wonach der wegen Krankheit, Unfall oder Mutterschaft gänzlich oder vermindert arbeits- undvermittlungsfähige Arbeitslose, der seinen Taggeldanspruch geltend machen will, seine Arbeitsunfähigkeit innert einer Woche seit deren Beginn dem Arbeitsamt zu melden verpflichtet ist. Diese Regelung erweist sich nach dem Sinn und Zweck der Meldepflicht (Verhinderung von Missbräuchen, Gewährleistung der Kontrolle) als sachlich gerechtfertigt und die erwähnte Verordnungsbestimmung demnach als gesetzmässig (vgl. in diesem Zusammenhang BGE 114 V 303 Erw. 4a). Die fragliche Bestimmung stellt keine blosse Ordnungsvorschrift, sondern eine formelle Anspruchsvoraussetzung dar. Analog den übrigen erwähnten Meldefristen handelt es sich bei der einwöchigen Frist von Art. 42 Abs. 1 AVIV ebenso um eine Verwirkungsfrist, deren Nichtbeachtung zur Folge hat, dass der Arbeitslose, der ohne entschuldbaren Grund seine Arbeitsunfähigkeit verspätet meldet, keinen Taggeldanspruch für die Tage vor der Meldung besitzt (Art. 42 Abs. 2 AVIV)." (DTF 117 V 247)

Il TFA ha ribadito questi principi nella sentenza C 256/00 del 27 ottobre 2000, in cui ha stabilito che un assicurato non aveva diritto alle indennità giornaliere ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LADI per il periodo nel quale era stato ospedalizzato, poiché non aveva annunciato tempestivamente la sua degenza nel nosocomio.

In particolare la nostra Massima Istanza ha rilevato:

" Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 117 V 246 (Erw. 3c) erkannt hat, ist Art. 42 Abs. 1 AVIV gesetzmässig. Die einwöchige Frist zur Meldung der Arbeitsunfähigkeit ist eine Verwirkungsfrist mit der Folge, dass die arbeitslose Person bei verspäteter Meldung - sofern dafür kein entschuldbarer Grund vorliegt - keinen Taggeldanspruch für die Tage vor der Meldung hat.

(…)

2.- Wie das kantonale Gericht in zutreffender Würdigung der Akten feststellte, hatte der Beschwerdeführer die Spitalaufenthalte vom 3. bis 9. Februar 1998 und vom 12. bis 16. Februar 1998 nicht gemeldet und insbesondere auf dem am 25. Februar 1998 unterzeichneten Formular "Angaben der versicherten Person" für den Monat Februar 1998 eine Arbeitsunfähigkeit verneint. Damit hat er im Lichte von Art. 42 Abs. 1 AVIV seinen Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung nach Art. 28 Abs. 1 AVIG für die beiden erwähnten Zeitspannen verwirkt. Nachdem die Arbeitslosenkasse frühestens mit Schreiben des Unfallversicherers vom 11. August 1998 Kenntnis von der unterlassenen Meldung erhielt, liegen die für eine Rückerstattungspflicht erforderlichen Voraussetzungen der prozessualen Revision und der rechtzeitigen Geltendmachung (Art. 95 Abs. 4 AVIG) vor. Die beiden Verfügungen der Arbeitslosenkasse erweisen sich daher als rechtens." (STFA del 27 ottobre 2000 nella causa C., C256/00)

Con sentenza C 222/03 del 29 giugno 2004, pubblicata in DTF 130 V 385 consid. 3.1.2., in SVR 2004 ALV Nr. 18 e in DLA 2005 N. 6 pag. 63, l’Alta Corte ha, poi, stabilito che l’assicurato che non annuncia all’autorità competente l’incapacità al lavoro entro una settimana dall’inizio della medesima senza valido motivo perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l’annuncio. Se contravviene nuovamente all’obbligo di annunciare, incorre inoltre in una sospensione del diritto all’indennità per violazione dell’obbligo di informare e di annunciare di cui all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

2.8. Nell'evenienza concreta la Cassa ha deciso che il ricorrente, per il periodo di inabilità lavorativa dal 3 al 28 marzo 2011 dovuta a malattia occorsagli durante un soggiorno in __________, non ha diritto a indennità di disoccupazione, in quanto avrebbe annunciato tardivamente di essere stato malato.

Al riguardo l’amministrazione ha precisato che l’inabilità lavorativa non è mai stata notificata alla collocatrice, mentre un certificato medico è giunto alla Cassa unicamente il 29 aprile 2011 (cfr. doc. 16; A).

L’assicurato, dal canto suo, ritiene che una persona che non sta bene e si trova in ospedale non può usare il computer, che peraltro egli ha osservato di non avere avuto in quel frangente.

Il ricorrente ha, poi, fatto valere che la sua collocatrice era al corrente della sua assenza, non sapeva soltanto delle sue condizioni di salute a causa delle difficoltà telefoniche nel contattarla (cfr. doc. I).

Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla tempestività o meno dell’annuncio della malattia da parte dell’insorgente, osserva innanzitutto che dalle carte processuali risulta un certificato medico del 19 aprile 2011 rilasciato __________ di __________, __________ in cui è stato attestato che l’assicurato è stato ospedalizzato dal 3 al 28 marzo 2011 a causa di malaria (“Plasmodiasis”) associata a gastroenterite (cfr. doc. 33; B3).

Il termine perentorio di una settimana dall'inizio della malattia per l'avviso al servizio competente di cui all’art. 42 cpv. 1 OADI (cfr. consid. 2.7.) è dunque scaduto il 9 marzo 2011.

E’ vero che l’assicurato, che aveva informato la propria consulente della sua assenza dal 28 febbraio all’11 marzo 2011, ha beneficiato per questo periodo di un congedo non pagato (cfr. doc. 3; 30).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che il medesimo avrebbe dovuto rientrare in Svizzera l’11 marzo 2011 e riprendere il programma occupazionale che stava svolgendo il 14 marzo 2011.

Al più tardi entro il 12 marzo 2011 la Cassa avrebbe, quindi, dovuto essere informata in merito alla malattia del ricorrente.

Il certificato medico del 19 aprile 2011 risulta, per contro, essere stato consegnato alla Cassa soltanto il 29 aprile 2011 immediatamente dopo il rientro in Svizzera del ricorrente, avvenuto il 28 aprile 2011 (cfr. timbro apposto sul doc. 33; doc. 39).

L’assicurato al riguardo ha indicato, da una parte, di non aver avuto con sé un computer all’ospedale (cfr. doc. I), dall’altra, di aver chiamato due-tre volte senza risposta, precisando che in Africa non sempre i collegamenti telefonici funzionano (cfr. doc. 14).

In proposito va, però, osservato, in primo luogo, che a __________ si trova perlomeno un internet café, il __________ (cfr. maps.google.ch), come pure vi è un ufficio consolare svizzero (www.eda.admin.ch).

Di conseguenza egli, una volta dimesso dall’Ospedale __________ il 28 marzo 2011, avrebbe potuto, senza indugio, tramite questi servizi contattare gli organi competenti della disoccupazione in Svizzera e annunciare la propria malattia.

In secondo luogo, da un accertamento esperito dal TCA presso il Centro __________, dove l’assicurato è impiegato durante la stagione primaverile-estiva, è emerso che lo stesso avrebbe dovuto iniziare a lavorare l’8 aprile 2011. Egli non ha ripreso alla data convenuta, avvisando telefonicamente, tramite un’amica che non avrebbe ricominciato l’8 aprile 2011, in quanto era stato picchiato e si trovava all’ospedale.


del Centro ha asserito di presumere, anche per il fatto che non vi era una buona connessione telefonica, che l’amica si trovasse in __________ (cfr. doc. VI).

Al riguardo è utile evidenziare che l’assicurato è stato ricoverato una seconda volta all’Ospedale __________ dal 31 marzo 2011 al 15 aprile 2011, in quanto ha subito un agguato mentre stava viaggiando in automobile con la sua amica (cfr. doc. B1; B2; B6; B7, 35; 36; 38).

L’amica, che peraltro, come confermato dall’insorgente stesso, era effettivamente con lui in __________ (cfr. doc. B6), ha telefonato al Centro __________ nei primi giorni del mese di aprile 2011 (cfr. doc. V e VI: in effetti __________ del Centro, rispondendo alla domanda n. 5 “Siete stati o meno avvisati del fatto che il Signor RI 1 non avrebbe ripreso il lavoro alla data concordata?”, ossia l’8 aprile 2011, “Sì siamo stati avvisati come descritto sopra”, e meglio alla risposta n. 4: “Siamo stati informati che il Signor RI 1 è stato picchiato e che si trovava all’ospedale”, ha implicitamente indicato di essere stata avvertita prima dell’8 aprile 2011.).

Il ricorrente, del resto, ha indicato di non avere nulla da obiettare a quanto dichiarato da __________, visto che i fatti si sono svolti come dalla stessa precisato (cfr. doc. VIII).

Ne discende che pure la Cassa avrebbe potuto e dovuto essere avvisata telefonicamente, secondo le medesime modalità utilizzate nei confronti del datore di lavoro, dell’inabilità al lavoro dell’assicurato al più tardi entro la prima settimana di aprile 2011.

La mancata informazione, perlomeno a far tempo dalla fine della prima settimana di aprile 2011, non è quindi dovuta a giustificati motivi.

La circostanza che l’attestato medico dell’Ospedale __________ relativo alla malattia dell’assicurato sia datato 19 aprile 2011 (cfr. doc. 33, B3) è irrilevante ai fini della risoluzione della vertenza sub judice.

Da una parte, questo Tribunale non vede alcun valido motivo per il quale l’assicurato non avrebbe potuto chiedere a una data anteriore ai medici del nosocomio di __________ di redigere un certifica medico.

Dall’altra, anche qualora effettivamente il ricorrente non avesse avuto a disposizione l’attestato medico a una data antecedente il 19 aprile 2011, egli avrebbe dovuto comunque prontamente avvertire la Cassa, spiegando quanto accadutogli e precisando che avrebbe documentato la sua malattia in un secondo tempo.

Visto tutto quanto esposto ed alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.7.), il TCA ritiene in conclusione che l'assicurato ha annunciato tardivamente e senza validi motivi la sua incapacità al lavoro (per un caso analogo cfr. STCA 38.2002.227 del 27 maggio 2003).

Pertanto la Cassa ha correttamente negato al ricorrente le indennità giornaliere per il periodo di inabilità lavorativa a causa di malattia subito nel mese di marzo 2011

La decisione del 20 giugno 2011 deve essere, conseguentemente, confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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