Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2011.47
Entscheidungsdatum
08.09.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2011.47

DC/gm

Lugano 8 settembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 aprile 2011 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 20 aprile 2011 la Sezione del lavoro ha confermato la sospensione di 12 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 il 1° marzo 2011 (cfr. Doc. 13) per avere interrotto un programma d'occupazione (in seguito : POT), argomentando:

" (…)

Il comportamento assunto dall’opponente durante la misura ha quindi impedito la prosecuzione della collaborazione tra le parti e determinato il suo allontanamento dal POT. Si giustifica pertanto la sospensione decretata con la decisione qui contestata, sanzione peraltro proporzionata tenuto anche conto che si situa ancora nella fascia della colpa lieve. (…)” (Doc. A1)

1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale sottolinea di essersi rivolto al TCA “non tanto per la decisione condivisibile e accettabile, quanto per forma e maniera in cui è stata trattata la mia persona”.

Egli rileva che il responsabile del programma gli ha rivolto un commento inopportuno ed offensivo sulla sua persona; che a torto si è ritenuta più credibile la versione dell’organizzatore; che le accuse che le sono state rivolte, in particolare quella sessista alla signora __________ non sono veritiere e, infine, che egli ha dovuto assentarsi dal programma d’occupazione per motivi di salute (Doc. I).

1.3. Il 30 maggio 2011 l’assicurato ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale chiede, di fatto, una riduzione della sanzione (cfr. Doc. III: “non per valenza legale, condivisibile per ammessa colpa lieve, se bene ritenuta troppo severa. Sanzione non proporzionale alla contestata inadempienza”).

1.4. Nella sua risposta del 5 luglio 2011 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (Doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 12 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere interrotto un programma d'occupazione.

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).

In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Al riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:

" (...)

2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­orga-nizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai mag-giori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cpv. 1), dall'altro, i criteri che tali provvedimenti (cpv. 2) e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure (cpv. 3).

In particolare l'art. 59 cpv. 2 LADI stabilisce che:

" I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali."

L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:

"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;

c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:

2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."

Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

A questo proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:

" In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."

In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:

" Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage, Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:

" (...)

Les critères d'un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v. l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est assigné.

Pour un programmeur de formation employé à l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)".

2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell’ art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).

Il Tribunale federale ha deciso che deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione anche colui che, con il suo comportamento, fornisce all’organizzatore un motivo per interrompere il programma d’occupazione (cfr. STFA C 387/1999 del 22 giugno 1999; STF C 307/02 del 27 gennaio 2004).

Una sanzione può tuttavia essere inflitta soltanto se il comportamento contestato all’assicurato può essere chiaramente stabilito.

Ad esempio nella già citata sentenza C 307/02 del 27 gennaio 2004 l’Alta Corte ha confermato una sanzione di 25 giorni , ritenendo più credibile la versione dell’organizzatore del POT, e ha rilevato:

" (…)

La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 3).

2.2 En l'espèce, face à deux versions des faits divergentes, les premiers juges ont retenu que les explications de la commune, organisatrice de la mesure, étaient plus crédibles et convaincantes que celle du recourant au motif, notamment, que ce dernier s'était borné à contester de manière générale les griefs qui lui étaient adressés sans se prononcer sur les reproches ciblés formulés par la commune dans sa lettre du 23 avril 2002 (différents comportements du recourant pendant l'initiation au travail et les premiers jours du programme). Or en procédure fédérale, le recourant conteste expressément ces faits en expliquant qu'il n'a pris connaissance de cette lettre qu'à la lecture du jugement cantonal.

2.3 Le recourant oublie cependant que l'OPEM s'est référé expressément à la détermination de la commune dans ses observations au recours et qu'il a versé cette pièce au dossier du Tribunal. Dans sa réplique, le recourant ne s'est pas prononcé sur ce point, alors qu'il avait demandé une prolongation de délai pour déposer des écritures complémentaires. Cela étant, même si la procédure avait été entachée d'une irrégularité, il y aurait lieu de suivre les premiers juges.

2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises. Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes, sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant. Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une quelconque agressivité verbale ou de manque de respect à l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un avertissement oral précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par son manque d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que l'avertissement portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail insuffisant, comme il l'allègue en procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi un autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme l'est d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET quelques jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de six mois.

2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie, d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier 2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui, néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de son travail. Enfin, c'est également en vain que le recourant fait valoir, pour le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches contre-indiquées pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à un rythme ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne visaient pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au travail. Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de la mesure qui ont considéré que le travail de démontage n'était «pas trop difficile pour l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il ressort du dossier de l'ORP.

Dans de telles circonstances, l'OPEM était fondé à prononcer à l'encontre du recourant une suspension du droit à l'indemnité. La durée de la suspension, par ailleurs, n'est pas discutable (cf. arrêt H. du 22 juin 1999, déjà cité). (…)”

Anche in un’altra sentenza 8C-746/2007 del’11 luglio 2008 il Tribunale federale ha ritenuto più credibile la versione fornita dal datore di lavoro e ha confermato la sospensione di 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta ad un’assicurata che aveva rifiutato un’ occupazione, argomentando:

" (…)

Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322). Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, présentent un degré de vraisemblance prépondérante; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324/325). En l'occurrence, confrontée à deux versions des faits inconciliables, il incombait à l'autorité cantonale appelée à trancher le litige de déterminer laquelle, de G.________ ou de A.________, était, au degré de la vraisemblance prépondérante, la plus crédible. En définitive, c'est essentiellement à la manière dont les premiers juges ont forgé leur conviction à cet égard que s'en prend la recourante, c'est-à-dire à leur appréciation des preuves.

5.2 L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30) ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 127 I 38 consid. 2a p. 41).

5.3 D'abord, aucun reproche ne peut être fait aux premiers juges d'avoir arbitrairement méconnu des moyens de preuve pertinents pour la solution du litige. En effet, les circonstances dont la recourante se prévaut ont eu lieu avant et après l'entretien en cause et ne disent rien sur les faits à établir. Il ressort au demeurant du dossier que l'assurée rencontrait à l'époque des difficultés à gérer les entretiens d'embauche, ce qui a même conduit l'ORP à lui organiser un coaching personnalisé en communication. C'est ensuite en vain que la recourante relève de graves contradictions dans l'attitude et les propos de A.. Celui-ci a expliqué qu'il avait, dans un premier temps, simplement classé le dossier de candidature de l'assurée et que c'est plus tard, à un moment où il était davantage disponible, qu'il avait voulu mieux comprendre ce qui s'était passé et qu'il s'était renseigné auprès de Y., puis avait contacté l'ORP dans l'idée qu'une information plus détaillée intéresserait cet office. Cette attitude montre seulement qu'il s'est senti concerné par l'échec de l'entretien qu'il a eu avec G.________ et on ne voit pas, comme l'ont relevé les premiers juges, quel aurait été son intérêt à faire des déclarations mensongères à l'autorité de chômage et à consacrer du temps à lui fournir des renseignements. Si, véritablement, le profil de la prénommée n'entrait pas du tout en ligne de compte pour le poste, il aurait, selon toute vraisemblance, simplement annoncé à l'ORP que son choix s'était porté sur une autre postulation. Quant à la recourante, elle aurait mentionné ce fait sur le formulaire de résultat de candidature de l'ORP qu'elle n'a justement pas rempli à la suite de cette assignation. Par ailleurs, vu le développement de la situation, elle ne saurait rien déduire à son avantage de la lettre standard que le service du personnel de Z.________ lui a adressée quelques mois plus tard. Enfin, on ne peut qu'adhérer au point de vue des premiers juges sur la faible plausibilité de l'absence d'une discussion entre les intéressés sur la question de la rémunération du poste. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, accorder plus de crédit aux déclarations de A.________ et retenir que l'assurée avait amené l'employeur à renoncer à sa candidature, comportement qui remplit les éléments constitutifs d'un refus de travail et qui est sanctionné par l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Les autres points du jugement cantonal ne prêtent pas flanc à la critique. Le recours est mal fondé. (…)“

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.

La nostra Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In una sentenza 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un programma d'occupazione argomentando:

" (…)

Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"

In una sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

In una sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti.

In una sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato che in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota contenuta nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto quell'annotazione ha semplicemente confermato il contenuto di un precedente scritto inerente l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato firmato non dalla persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto superiore.

2.5. Nell’evenienza concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1 nato nel 1972, si è annunciato in disoccupazione dal 2 novembre 2009 , alla ricerca di un impiego a tempo pieno come venditore drogheria, venditore alimentari, netturbino, magazziniere (cfr. doc.26 ).

In data 2 novembre 2010 l’ URC di __________ ha ufficialmente assegnato all’assicurato un programma d’occupazione della durata di 4 mesi ( 2 novembre 2010 – 1°marzo 2011) presso la __________ (__________ , cfr. doc. 23). L’occupazione consisteva nell’esecuzione di vari lavori manuali ( ad esempio : creazione di cestini di vimini, ecc) e nel sostegno al collocamento (cfr. doc.25).

Sul formulario “Esito del colloquio” con il responsabile del POT avvenuto il 28 ottobre 2010, l’assicurato si è così espresso:

" (…)

Ulteriori osservazioni al colloquio:

Trovo tale proposta ridicola e senza alcuno sviluppo atto a trovare un lavoro nell’immediato futuro. La sede inoltre “laboratorio” mi mette molto a disagio, non sono persona da rinchiudere a fare canestri di vimini.

A seguito di quanto proposto e discusso decido che:

ý inizierò il programma d’occupazione temporanea

¨ non inizierò il programma d’occupazione temporanea per il seguente motivo:

Vorrei fosse chiaro che tutto ciò è un’imposizione e a parer mio, non essendo nuovo ad esperienze tali, essendo sicuro che ciò non porterà a quello che dovrebbe essere lo scopo finale di questo (programma) un posto di lavoro.

  1. ¨ Non ho mai preso contatto (telefonicamente o di persona o per iscritto) con l’organizzatore per il seguente motivo:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

¨ altro: Non precludendomi nessuna possibilità a malincuore accetto questa altra buffonata rinnovando il mio acceso disagio psicologico (o futuri traumi)” (Doc. 23)

In data 5 novembre 2011 è stato allestito un Rapporto di colloquio individuale, redatto dal responsabile del laboratorio __________ e sottoscritto pure dal ricorrente, del seguente tenore:

" Concerne: comportamento all’interno del P.O.

In seguito ad una discussione avvenuta in un momento di condivisione al quale ha preso parte tutto il gruppo, Ivan alterato per una presunta mancanza di rispetto nei suoi confronti si alza e se ne va sbattendo la porta.

Questo genere di atteggiamento non è compatibile con le esigenze del P.O. per questo motivo se l’episodio dovesse ripetersi ne seguirà l’immediata espulsione.

RI 1 si impegna a cercare per quanto possibile di avere un atteggiamento compatibile con il P.O. o per lo meno di non eccedere oltre il limite di una possibile collaborazione.

Nel caso la collaborazione e la contrattazione uscissero dalla possibilità di trovare un accordo, cadrebbe il rapporto di fiducia necessario al proseguimento del programma.” (Doc. 25)

Il 15 novembre 2011 la responsabile di laboratorio __________ ha allestito un rapporto nel quale si è così espressa:

" Concerne: proseguimento del PO

L’assicurato ha espresso il suo disinteresse per l’attività di laboratorio.

E’ difficile trovare un accordo per stabilire un percorso idoneo per l’assicurato. Il suo atteggiamento nei confronti della misura e del rispetto di basilari competenze, ostacola un terreno di dialogo costruttivo.

Queste premesse rendono difficile la permanenza in PO.

Il sig. RI 1 propone uno spostamento in un Programma nel quale trovare uno “sfogo fisico” come per esempio attività di trasloco alla quale fa continuamente riferimento.

Se le cose non dovessero sostanzialmente cambiare, ci vedremo quindi costretti a interrompere la misura.” (Doc. 25)

Il 17 novembre 1011 i responsabili di laboratorio __________ e __________ e la formatrice __________, hanno sottoscritto un ulteriore Rapporto di colloquio individuale, così formulato:

" Concerne: proseguimento del PO

In data 16/11/2010 la PCI chiede un colloquio con il terzo responsabile (non presente al momento dei fatti) per mettere in discussione la situazione documentata nel rapporto del 15/11/2010. In sede di colloquio l’assicurato ribatte alla situazione conflittuale, creatasi dopo l’assegnazione di nuovi compiti artigianali, argomentando nuovamente e continuamente sul senso della loro inutilità e sull’inadeguatezza delle nostre procedure professionali.

Le argomentazioni sono sempre le stesse, espresse quotidianamente sin dall’inizio del PO, perturbando, in tali occasioni, anche le dinamiche di gruppo.

Considerato lo stallo della situazione, proponiamo l’interruzione immediata del programma occupazionale in relazione alle problematiche dell’assicurato che non si adeguano alle dinamiche propositive della nostra struttura.” (Doc. 25)

Infine, il 23 novembre 2011 i responsabili del laboratorio hanno allestito un Rapporto concernente l’interruzione del POT nel quale hanno rilevato:

" Concerne: interruzione PO

In data 17/11/2010 è stata comunicata la decisione, da parte nostra, di interrompere il PO con il Sig. RI 1, in seguito allo stallo comunicativo causato dalla continua messa in discussione delle attività proposte e a un atteggiamento non rispettoso.

La comunicazione dell’interruzione del PO ha generato un’immediata reazione aggressiva con insulti e minacce di lesioni corporali, lancio di un oggetto e sfogo fisico sulle varie porte durante l’uscita dalla struttura.

La PCI non ha firmato, per presa visione, il rapporto di decisione.” (Doc. 25)

Riguardo al contenuto di questa documentazione l’assicurato il 3 dicembre 2010 ha formulato le seguenti osservazioni:

" (…) condividendo in parte le considerazioni espresse rendo noto quanto segue.

Non ho mai tenuto comportamenti violenti, scagliato nessun oggetto su porte o altrove. Ammettendo uno scambio di opinioni non idoneo, rendendo difficile la comunicazione e lasciando l’edificio sbattendo la porta.

Facendo riferimento alla possibilità da me espressa di un diverso PO ad es. Traslochi. Considerazione da me fatta in un colloquio privato dove mi fu detto che __________ non faceva per me non a più riprese come riportato.

Riguardo ai fatti del 16 novembre 2010, chiesi un chiarimento ad un responsabile sulle considerazioni a carattere personale nei miei confronti, non avendo risposta.

Vorrei far notare l’incompatibilità del programma espressa a più riprese con più di un responsabile.

Sentendomi emotivamente profondamente a disagio per i metodi usati nel programma per un mio vissuto strettamente personale, disagio sfociato in disturbi di carattere medico.

Disagio ribadito a gran voce dal giorno del colloquio preliminare. Senza nulla togliere, sarei ben lieto di prendere parte ad un qualsiasi altro programma occupazionale più idoneo al quale vorrete assegnarmi, sicuro di una mia più che motivata partecipazione. Esprimendo il mio rammarico vi sarei grato se voleste prendere in considerazione il fatto di non voler adottare misure di penalizzazione, che andrebbero a danneggiare una situazione finanziaria e di stabilità già precaria. (…)” (Doc. 22)

Il 5 aprile 2011 __________ e __________, membri del consiglio direttivo della __________, hanno così risposto ad alcune domande poste loro dalla Sezione del lavoro:

“1. Il Signor RI 1 già in fase di colloquio d’entrata, ha sostenuto esplicitamente l’inutilità e l’insensatezza delle Misure Attive, definendole una perdita di tempo. In oltre, visto l’obbligo di parteciparvi, avrebbe preferito un PO che lo occupasse all’esterno (vedi rapporto del 15 novembre 2010);

  1. L’atteggiamento di rifiuto e di ostilità nei confronti di qualsivoglia attività propostagli lo ha accompagnato costantemente provocando in lui risentimenti nei confronti nostri manifestati pubblicamente con comportamenti irrispettosi delle persone e degli oggetti (vedi rapporto del 5 novembre 2010);

  2. Il Signor RI 1 ha espresso apprezzamenti sessisti nei confronti della nostra Responsabile di laboratorio Signora __________, apprezzamenti che ci hanno indotto ad allontanarlo dal PO;

  3. Durante e dopo il colloquio nel corso del quale abbiamo comunicato al RI 1 la decisione di interrompere la relazione, questi ha assunto comportamenti aggressivi giungendo persino a minacciare di morte i nostri collaboratori;

  4. Neghiamo decisamente di aver mai espresso commenti lesivi nei confronti del RI 1;

  5. A seguito delle numerose assenze del RI 1 per visite mediche, gli abbiamo chiesto se il suo stato di salute fosse compatibile con lo svolgimento del PO. E’ in quest’occasione che il RI 1 ci ha confidato dei suoi problemi di salute che, a nostro giudizio, non avrebbero compromesso la realizzazione dei piccoli lavori assegnatigli. Per questo motivo non abbiamo ritenuto necessario adottare particolari misure;

  6. Al Signor RI 1 abbiamo proposto, come per tutti i nuovi inseriti, la costruzione di una semplice scatola di legno. A questa prima attività ne sarebbero seguite altre finalizzate all’osservazione e valutazione delle competenze trasferibili di base utili per definire un progetto realistico di rientro nel mondo del lavoro (vedi progetto __________ allegato);

  7. Segnaliamo anche il Signor RI 1, dopo il 5 novembre 2010, si è sempre rifiutato di firmare i rapporti redatti a suo carico.

Inoltre, nella sua lettera del 22 novembre 2010 (vedi allegato) e in quella da voi sottopostaci, il Signor RI 1, a nostro avviso, esprime accuse calunniose nei nostri confronti e infondate sulle quali ci riserviamo il diritto di procedere per le vie legali.” (Doc. 9)

Il 6 aprile 2011 la Sezione del lavoro ha posto i seguenti quesiti al medico curante dell’assicurato:

" (…)

  1. Tenuto conto delle affezioni di cui ha sofferto/soffre il paziente, ritiene che un impiego come quello assegnato nel POT in questione – che comportava di svolgere attività quali progettazione e realizzazione di oggetti in legno, carta, vimini, lana di uso domestico (giocattoli, mobiletti, oggetti decorativi): disegno, misurazione, taglio, uso attrezzi specifici, levigatura, stucco, incollatura, rifinitura, verniciatura – era compatibile con lo stato di salute del signor RI 1? (p.f. fornire una dettagliata risposta)

  2. Dopo l’allontanamento dal POT, vi è stato un peggioramento dello stato di salute del paziente? Se sì, di che genere? (p.f. dettagliare la risposta)” (Doc. 6)

Il dottor __________ ha risposto richiamando un suo scritto del 24 febbraio 2011 del seguente tenore:

" A conferma del nostro colloquio telefonico riguardanti le motivazioni per l’interruzione del corso da parte del paziente citato, specifico che come detto in precedenza, le stesse sono da ascrivere alla sua patologia caratteriale, quindi non necessariamente da penalizzare.

Per ciò che riguarda il lavoro che svolgeva durante il corso ritengo che egli è assolutamente in grado di continuarlo avendo in passato svolto lavori ben più faticosi.” (Doc. 5)

Chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato questa Corte ricorda innanzitutto che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).

Ad esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato".

Questo Tribunale segnala poi che secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Ciò vale anche per il caso presente, malgrado il desiderio dell’assicurato di essere assegnato ad un altro tipo di programma (ad esempio : effettuare traslochi). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considerano la durata limitata della misura (quattro mesi, cfr. STCA 38. 2010.81 del 16 febbraio 2011; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010) e il fatto che __________ si trovava in disoccupazione da due anni.

Il TCA rileva inoltre che, per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA 38.01.126 del 6 novembre 2001; STCA 38.01.90 del 19 febbraio 2001; STCA 38.99.227 del 17 aprile 2000; STCA 38.99.92 del 6 maggio 1999; STCA 38.96.304 del 15 maggio 1997; STCA 38.96.216 del 13 febbraio 1997).

Questo Tribunale, viste le affermazioni del medico curante, ritiene che nel caso concreto le condizioni di salute non impedivano all’assicurato di frequentare il provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli è stato assegnato.

Il TCA non ha poi motivi di dubitare della versione fornita dai responsabili del programma d’occupazione secondo cui l’interruzione del POT, già pochi giorni dopo il suo inizio , è da ascrivere al comportamento dell’assicurato che sin da subito ha manifestato insofferenza per la tipologia e per le modalità con le quali era strutturato il provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.5).

In particolare , come ricordato dall’Alta Corte nella sentenza C 307/02 del 27 gennaio 2004 consid. 2.3.1 riprodotta al consid. 2.3 , occorre considerare che un organizzatore abituale di programmi d’occupazione è in condizione di giudicare con cognizione di causa quanto ci si può ragionevolmente attendere da un partecipante al provvedimento inerente al mercato del lavoro.

Significativa è peraltro la circostanza che l’assicurato stesso ammette la legittimità della sanzione (cfr. consid.1.2 e 1.3), limitandosi a contestare la durata della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione, ritenendola eccessiva. Sennonché l’entità della sanzione (12 giorni di sospensione per colpa lieve) è conforme ai criteri fissati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).

Di conseguenza la decisione su opposizione del 20 aprile 2011 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

50