Raccomandata
Incarto n. 38.2011.45
DC/sc
Lugano 23 novembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 maggio 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 7 marzo 2011 la Cassa disoccupazione CO 1 ha chiesto alla RI 1 di versare l'importo di fr. 3'631.60 a titolo di partecipazione finanziaria del datore di lavoro alla pratica professionale del signora __________ (cfr. Doc. 1).
Questa decisione è stata confermata nella decisione su opposizione del 2 maggio 2011 (cfr. Doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede l'annullamento della decisione di restituzione e l'accoglimento della domanda di condono, argomentando:
" (…)
La RI 1 si è sempre occupata di amministrazione di Cassa Malati ed a causa dei lavori ha perduto il partner principale.
In previsione della ripresa dell'attività e per venire incontro alla Signorina __________ ella è stata assunta per un periodo di pratica professionale con l'intenzione di continuare l'attività presso la RI 1.
Se nonché, avendo essa trovato un posto di lavoro più conveniente, grazie alla formazione ricevuta, ha lasciato la società che mirava a favorire la reintegrazione.
La RI 1 SA per questo provvedimento ha dovuto sostenere dei costi non indifferenti e grazie a questa Esperienza professionale essa è stata assunta in qualità di gerente presso la __________ di __________.
Pertanto, augurando alla Signorina __________ ogni bene e successo nella sua attività agiata , non si può disconoscere che anche la CO 1 come Cassa Disoccupazione e lo Stato hanno avuto un beneficio di non dovere più sostenere costi di disoccupazione per la predetta, avendo avuto una formazione che consente di inserirsi perfettamente nel mercato del lavoro, in modo permanente.
In data 28 luglio 2009 la Cassa Disoccupazione CO 1 ha trasmesso alla società il conteggio per effettuare il pagamento nel corso del mese di settembre 2009, in quanto il periodo di pratica professionale era terminato in data 31 luglio 2009.
La società trovandosi in serie difficoltà finanziaria a causa della ristrutturazione del palazzo, ha chiesto e ha ottenuto il rimborso in rate minime di Frs. 330.- mensili e la prima rata è stata pagata nel mese di novembre 2009.
Signor Presidente e Signori Giudici,
La RI 1 SA ha sottoscritto un contratto di assunzione per un periodo di pratica professionale per un motivo ben preciso che la Signorina avrebbe continuato a lavorare per la RI 1 SA.
Ribadiamo, non essendo stato raggiunto il fine che si prefiggeva di raggiungere la società, che era quello che l'impiegata doveva rimanere presso la società formatrice, si ritiene la pretesa della controparte priva di valore giuridico alcuno.
Si chiede ai Signori Giudici di questo Tribunale di applicare tutte le norme di legge vigente in materia, ed anche, in mancanza di una norma di legge, di dare una loro interpretazione ed emettere una sentenza che possa fare giurisprudenza.
Informiamo questo Tribunale, che ci è stato dato la possibilità di fare domanda di condono che è stato inoltrato il 27 maggio 2011." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 8 giugno 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. III).
1.4. Il 25 agosto 2011 la Cassa ha informato la RI 1 SA che la domanda di condono verrà esaminata quando l'ordine di restituzione sarà cresciuto in giudicato (cfr. Doc. VII).
1.5. Il 2 settembre 2011 la RI 1 SA ha inviato al TCA uno scritto nel quale si è in particolare così espressa:
" (…)
Ribadiamo quanto abbiamo asserito in fase di ricorso e cioè che abbiamo sottoscritto il contratto della signorina __________ con la CO 1, con l'intenzione che la predetta sarebbe dovuta rimanere a lavorare presso di noi.
Un contratto, come tale, va rispettato e riteniamo che, nel caso in cui la CO 1 non voglia ulteriormente attendere la risposta della cassa di compensazione per il condono, chiediamo ai Signori giudici una giusta sentenza:
non desideriamo ricevere un risarcimento per i costi sostenuti ma perlomeno essere esonerati dal pagamento della pretesa, perché il contratto non ha raggiunto i fini prefissi." (Doc. IX)
Al riguardo la Cassa il 12 settembre 2011 ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. Doc. XI).
Il 6 ottobre 2011 la RI 1 SA ha ribadito la propria posizione (cfr. Doc. XII).
1.6. Il 10 ottobre 2011 il Presidente del TCA ha inviato alla Cassa uno scritto del seguente tenore:
" Dagli atti dell’incarto rilevo che l’importo di CHF 3'631.60 si riferisce ad indennità giornaliere versate nel periodo marzo – luglio 2009 (cfr. Doc. 11 e Doc. 16).
Constato inoltre che il 13 gennaio 2010 la vostra Cassa ha inviato uno scritto sollecitando il versamento dell’importo citato entro il termine di 10 giorni (cfr. Doc. 17).
L’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che “Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante”.
La invito quindi a prendere esplicitamente posizione sul tema della perenzione." (Doc. XV)
Il 17 ottobre 2011 l'amministrazione ha così risposto:
" (…)
A mente della cassa i termini conformemente all'articolo 25 cpv. 2 LPGA sono stati rispettati in quanto la richiesta di restituzione è stata effettuata entro l'anno (data fattura PPP 28 luglio 2009/precetto esecutivo 13 aprile 2010).
La cassa, vista la notifica di una "fattura" per il periodo di pratica professionale ha seguito, erroneamente, la procedura tramite precetto esecutivo piuttosto che la notifica di una decisione formale di restituzione." (Doc. XVII)
Al riguardo la RI 1 ha inoltrato le proprie osservazioni il 24 ottobre 2011 (Doc. XIX), alle quali l'amministrazione ha risposto il 7 novembre 2011 (cfr. Doc. XXI).
Il 14 settembre 2011 la RI 1 SA ha in particolare sottolineato che la pretesa di restituzione è perenta (cfr. Doc. XXIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Fra i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, previsti al capitolo 6 della LADI, figurano anche i provvedimenti di occupazione (cfr. art. 59 cpv. 1 bis LADI).
Uno di questi è costituito dalle pratiche professionali in imprese o nell’amministrazione (cfr. art. 64a lett. b LADI).
Lo scopo della pratica professionale è quello di fornire, attraverso un impiego temporaneo, all’assicurato qualificato una prima esperienza professionale o di rimetterlo in contatto con il mondo del lavoro (cfr. B. Rubin, “Assurance chômage”. Ed. Schultess SA, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag.629).
L’art 64b cpv.2 LADI prevede che il Consiglio federale può emanare, per un’occupazione temporanea nell’ambito di periodi di pratica professionale, prescrizioni minime sulla partecipazione finanziaria del datore di lavoro.
L’art. 97a OADI stabilisce che il datore prende a carico il 25 per cento dell’indennità giornaliera lorda per il periodo di pratica professionale o del contributo mensile di cui all’articolo 98, ma al minimo 500 franchi al mese. In caso di lavoro a tempo parziale, l’importo minimo è ridotto proporzionalmente. Il servizio cantonale può fissare una percentuale più elevata. La cassa di disoccupazione dell’assicurato effettua un conteggio a destinazione del datore di lavoro alla fine del provvedimento.
2.3. Nella presente fattispecie l’assicurata __________ ha effettuato un periodo di pratica professionale dal 1° febbraio al 31 luglio 2009 presso la società RI 1 SA, percependo complessivamente fr. 15'846.40 dalla Cassa di disoccupazione.
Giustamente l’amministrazione, sulla base degli articoli 64b cpv. 2 LADI e 97a OADI (cfr. consid. 2.2), il 28 luglio 2009 ha chiesto al datore di lavoro un contributo del 25% , pari a fr. 3961.60.
La RI 1 SA ha tuttavia versato soltanto fr. 330 il 2 novembre 2009, per cui, a ragione, con la decisione su opposizione qui impugnata la Cassa di disoccupazione ha stabilito che la ricorrente deve ancora pagare fr. 3'631,60.
In tale contesto, e con riferimento alle allegazioni della ricorrente (cfr. consid. 1.2 e consid.1.5), va sottolineato che la legge non prevede che l’assicurato possa o debba rimanere alle dipendenze di quel datore di lavoro alla conclusione della pratica professionale.
2.4. Secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1).
Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (cpv. 2).
Il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si rivela ancora incompleta, esso è tenuto ad esperire i necessari accertamenti entro un termine adeguato. In caso di ritardo, l'inizio del termine di perenzione viene fatto risalire al momento in cui l'amministrazione, con l'impegno ragionevolmente esigibile, sarebbe stata in grado di acquisire la necessaria conoscenza in modo tale da potere esercitare il diritto alla restituzione. Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).
2.5. Nella presente fattispecie l’amministrazione ha notificato la fattura alla società già il 28 luglio 2009 (cfr. doc.11).
La ricorrente non ha mai contestato, nel suo principio, l’obbligo di versare il contributo voluto dal legislatore ed ha anzi pagato, nel novembre 2009 (cfr. doc. 16), il primo importo rateale di fr. 330.- concordato con l’amministrazione il 14 ottobre 2009 (cfr. doc. 15).
Non avendo poi più ottenuto nulla la Cassa di disoccupazione ha in seguito fatto spiccare un precetto esecutivo il 13 aprile 2010, al quale la ricorrente si è opposta (cfr. doc. 24).
È vero che la Cassa ha emesso la decisione formale soltanto il 7 marzo 2011, dopo essersi erroneamente rivolta al giudice civile (cfr. consid.1.6), è altrettanto vero tuttavia che in questo caso, trattandosi del contributo di un datore di lavoro, una decisione formale non era necessaria (cfr. DTF 133 V 579 consid. 4.3.1 – 4.3.4).
D’altra parte la fattura del 28 luglio 2009 è estremamente chiara (cfr. doc.11) e la RI 1 SA era già stata informata dalla Cassa, con scritto del 26 febbraio 2009, che avrebbe dovuto fornire un contributo finanziario per il periodo di pratica professionale (cfr. doc.12). Tale indicazione figura peraltro pure nella decisione formale concernente la pratica professionale emessa dall'URC di __________ il 26 gennaio 2009 (cfr. doc. 10).
Siccome la pretesa di rimborso non è perenta, secondo questo Tribunale, la decisione su opposizione del 2 maggio 2011 deve essere confermata.
2.6. La ditta ha chiesto il condono dell’importo da restituire.
Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Con scritto del 25 agosto la Cassa si è già impegnata a trasmettere nuovamente alla Sezione del Lavoro la domanda di condono inoltrata dalla RI 1 SA non appena la decisione su opposizione sarà cresciuta in giudicato (cfr. doc. VII1; consid. 1.4).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti