Raccomandata
Incarto n. 38.2011.43
dc/sc
Lugano 22 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 maggio 2011 emanata da
Cassa Disoccupazione __________,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 4 maggio 2011 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha ridotto da 31 a 21 giorni la durata della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione precedentemente inflitta a RI 1, argomentando:
" (…)
Alla sua opposizione, l'assicurata ha allegato un certificato medico del Dr. Med. __________ del 21.3.2011, il quale certifica che la sig.ra RI 1 si è vista costretta a dare le dimissioni il 31.1.2011 dal suo precedente datore di lavoro, poiché il carico di ore lavorative è stato tale da compromettere seriamente l'equilibrio psichico della figlia (già in cura psicologica). La paziente, infatti, usciva di casa alle 6.00 e rincasava solo dopo le 18.00.
Da un successivo certificato medico, datato 20.3.2011, pervenutoci in data 31.3.2011, della dott.ssa __________, psicologa della figlia __________ si rileva che la figlia necessita della presenza materna che l'aiuti a strutturare i suoi impegni e a gestire il suo disagio, motivo per cui, sebbene comprenda l'esigenza da parte della signora RI 1 di svolgere un'attività lucrativa che le permetta di fare fronte al mantenimento della figlia __________ così come al proprio, ritiene sia necessario, che questa abbia degli orari compatibili con la gestione della figlia __________." (Doc. A4)
1.2. Contro la decisione l'assicurata su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha precisato di avere dovuto abbandonare il suo impiego per ragioni familiari (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 17 giugno 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea in particolare che il contratto sottoscritto dall’assicurata prevedeva la riduzione del tempo di lavoro all’80% dopo tre mesi (cfr. doc. V).
1.4. Il 20 luglio 2011 il Presidente del TCA, per il tramite del segretario, ha fissato un’udienza per la discussione di causa per il 12 settembre 2011 alle ore 14:00, convocando la ricorrente e la Cassa di disoccupazione CO 1 (cfr. doc. VII).
Il 5 settembre 2011 __________ ha comunicato al TCA che all’udienza avrebbe partecipato il responsabile della Cassa di __________, __________ (cfr. doc. VII).
Il 7 settembre 2011 la Cassa ha così illustrato le ragioni della mancata partecipazione della funzionaria di __________:
" (…)
Questa decisione è dovuta al fatto che la nostra cassa a __________ ha delegato questa competenza al signor __________, per motivi di distanza in quanto la signora __________ abita a __________ e risulta scomodo trasferirsi in Ticino.
Il signor __________ ha assunto il compito di rappresentare la cassa in Ticino." (Doc. IX)
Il 12 settembre 2011 si è svolto il dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. doc. X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Secondo l’art. 17 cpv. 1 Lptca, se le circostanze lo giustificano, il giudice cita le parti per un dibattimento.
Nella presente fattispecie il presidente del TCA ha citato con largo anticipo la Cassa, presso la sede di __________, nella persona di __________, visto che è stata lei ad emettere la decisione su opposizione e a formulare la risposta al ricorso (cfr. doc. A 4 e V).
Quest’ultima, anziché comparire personalmente all’udienza, ha delegato __________, giustificandosi invocando la lontananza tra __________ e Lugano.
Tale comportamento non può essere approvato dal TCA. Innanzitutto perché è il giudice che fissa l’udienza a determinare chi deve essere presente alla stessa e non certamente una delle parti. Nel caso concreto l’udienza è stata indetta per chiarire alcuni punti che non emergevano con evidenza dagli atti e, in tale contesto, il presidente del TCA riteneva necessario un confronto diretto tra l’assicurata e la persona che ha esaminato le sue argomentazioni.
La distanza tra __________ e Lugano non può evidentemente costituire una valida giustificazione per non partecipare al dibattimento, tanto più che esso è stato fissato alle ore 14:00 proprio per permettere alla rappresentante della Cassa di venire in Ticino e rientrare a __________ lo stesso giorno.
Malgrado quanto appena esposto il Presidente del TCA, visto anche che la decisione della Cassa di delegare __________ è stata comunicata soltanto alcuni giorni prima dell’udienza, ha deciso di effettuare comunque il dibattimento al fine di rispettare il principio della rapidità della procedura (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca) ed evitare così, in definitiva, di danneggiare la ricorrente attraverso un rinvio.
Nel merito
2.3. L'assicurato che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).
E' segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_958/2008 del 30 aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).
La costante giurisprudenza del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
Analogamente, il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Nella già citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004, l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...)
Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention, les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"
Va ancora precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.4. La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16 cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
(Per un commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, pag. 93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”, Ed. Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).
2.5. In una sentenza C 160/03 del 18 maggio 2006 l'Alta Corte ha annullato la sanzione inflitta ad un'assicurata che aveva abbandonato il proprio impiego, ed ha ritenuto che l'occupazione era divenuta inadeguata vista la sua situazione personale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), rilevando in particolare:
" Contrairement à ce qu'ont retenu la caisse et la juridiction cantonale, on ne saurait reprocher à l'intimée d'avoir adopté un comportement fautif au sens de ces dispositions. B.________ a résilié son contrat de travail pendant son congé-maternité avec effet à la fin de celui-ci (le 8 avril 2002) après qu'elle a rencontré des difficultés imprévisibles en rapport avec le sevrage de son fils (cf. réclamation du 16 octobre 2002). Elle s'est alors rendue compte que les soins prodigués à son fils requéraient davantage de temps qu'elle n'avait prévu, ce qui l'empêchait (dans l'immédiat) de reprendre son activité professionnelle. Aussi, au moment de résilier les rapports de travail, son activité ne convenait-elle plus à sa situation personnelle, si bien que son travail n'était pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI et on ne pouvait exiger d'elle qu'elle le conservât. En conséquence, il n'y avait pas lieu de prononcer une suspension du droit à l'indemnité à l'encontre de l'intimée."
In una sentenza pubblicata nella DLA 1999 pag. 42 seg. la nostra Massima Istanza ha annullato la sospensione di 36 giorni inflitta ad un'assicurata precisando che se un assicurato non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al quale gli è stato detto di partecipare, egli è sospeso dal diritto all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI). Il motivo è plausibile se la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione. Un corso è infatti ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sottolineato che nel caso di un'assicurata che cerca un impiego limitato il 25%, un corso è quindi considerato inadeguato se essa deve occuparsi di tre figli, di cui due in età scolastica e il terzo che deve essere allattato diverse volte al giorno, e se deve inoltre frequentare un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione.
In un’altra sentenza C 60/05 del 18 aprile 2006 l’Alta Corte ha annullato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un’assicurata che aveva rifiutato un’occupazione, argomentando:
" 5.1 Les premiers juges ont partiellement admis le recours sur ce point en diminuant la durée de la suspension de 45 à 16 jours. Ils ont estimé que la recourante avait à plusieurs reprises averti l'ORP qu'elle ne pouvait pas accepter le travail en soirée, de sorte que le poste proposé (horaire jusqu'à minuit une semaine sur deux) n'était pas convenable du point de vue de sa situation personnelle et que son refus d'entrer en matière ne constituait pas une faute grave. Ils ont toutefois retenu que le comportement de la recourante n'était pas exempt de tout reproche, car elle avait refusé de donner suite à un emploi assigné sans négocier les horaires avec son employeur potentiel.
Pour sa part, la recourante soutient que la proposition d'emploi ne correspondait ni à sa demande, ni à ses qualifications. Elle rappelle qu'elle ne pouvait pas assurer le service jusqu'à minuit car son mari travaillait le soir et qu'elle devait garder leur fils. Elle soutient encore avoir tenté de négocier l'horaire avec l'employeur, sans succès, et qu'en conséquence, ce n'est pas elle qui a refusé le poste, mais l'employeur qui a refusé sa candidature.
5.2 D.________ recherchait exclusivement une place de travail dans le domaine de l'hôtellerie/restauration avec horaire de jour, en raison de sa situation personnelle (enfant de onze ans dont elle devait assumer la garde le soir, alors que son mari travaillait). Or, comme l'ont à juste tire souligné les premiers juges, il apparaît que le poste assigné n'est pas convenable de ce point de vue. En effet, la recourante aurait, d'une part, dû faire garder son enfant tous les soirs et durant la nuit, une semaine sur deux, ce que le Tribunal fédéral des assurances a déjà considéré comme difficilement exigible (cf. arrêt non publié S. du 27 janvier 1998, C 75/97). On ne saurait, d'autre part, lui reprocher d'adopter une comportement protégé par les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Ltr), même si le comportement en question pourrait se retourner contre elle du point de vue de l'assurance-chômage (sur le consentement nécessaire de l'employé pour le travail de nuit et sur la prise en compte des responsabilités familiales des travailleurs [notamment éducation des enfants jusqu'à 15 ans] dans la fixation des horaires de travail et de repos, cf. art. 17 al. 6 et 36 al. 1 Ltr, voir également arrêt non publié L. du 12 septembre 1986, C 189/85). De surcroît, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de conclure au non-respect des instructions de l'ORP (cf. arrêt non publié A. du 28 octobre 2005, C 59/04). Au regard de ce qui précède, on ne peut faire aucun reproche à la recourante, de sorte que la suspension du droit à l'indemnité doit être annulée."
Infine, in una sentenza 8C_958/2008 del 30 aprile 2009, il Tribunale federale, ritenendo che la prosecuzione del rapporto di lavoro non fosse più ragionevolmente esigibile in quanto divenuto inadeguato da profilo dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, ha annullato la sanzione di 31 giorni inflitta ad un'assicurata che ha lasciato il proprio impiego per raggiungere, con suo figlio, il marito che si era trasferito, sei mesi prima, in un altro Cantone per ragioni di lavoro.
L'Alta Corte al proposito ha rilevato:
" 4.2 Das kantonale Gericht beruft sich bei seiner Annahme, wonach ein Wohnortswechsel keine Unzumutbarkeit für die Aufgabe einer Stelle ohne Zusicherung einer anderen darstellen könne (weil es sich dabei um "einen absolut persönlich[en] und damit nicht relevant[en] Kündigungsgrund" handle) auf seine eigene Praxis und auf das Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts C 119/78 vom 2. Mai 1979, in: ARV 1979 Nr. 24 S. 121. Diesem Standpunkt kann in seiner Absolutheit nicht beigepflichtet werden. Seine strikte Anwendung führt im vorliegenden Fall zu einer falschen Rechtsanwendung, wie sich im Folgenden zeigt.
4.2.1 Das Urteil C 119/78 vom 2. Mai 1979, in: ARV 1979 Nr. 24 S. 121, betrifft eine Versicherte, welche in einer Wohngemeinschaft mit ihrem Freund lebte. Dieser fand auf den 1. März 1978 eine neue Beschäftigung im Kanton Graubünden, worauf sie ihre Stelle per 28. Februar 1978 kündigte, um mit ihm in den Kanton Graubünden zu ziehen. Den Monat März 1978 nutzte sie für die Einrichtung der neuen Wohnung und für die Zeit ab 3. April 1978 stellte sie Antrag auf Arbeitslosenentschädigung. In diesem Urteil wurde ausdrücklich offen gelassen, ob einer versicherten Person aus der Sicht der Arbeitslosenversicherung zugemutet werden kann, vorübergehend am bisherigen Arbeitsplatz zu bleiben, wenn ihr Ehepartner an einem anderen Arbeitsort eine Stelle angetreten hat (Urteil C 119/78 vom 2. Mai 1979, in: ARV 1979 Nr. 24 S. 121 E. 1b). Es ist dem kantonalen Gericht beizupflichten, dass das Recht auf Ehefreiheit nicht automatisch das Recht auf eheliches Zusammenleben beinhaltet; indessen geht die Ehefreiheit im Sinne eines Rechts auf eheliches Zusammenleben praktisch im Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens von Art. 13 BV und Art. 8 EMRK auf, welcher weiter geht als die Ehefreiheit (RUTH REUSSER, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, Bd. I, 2. Aufl. 2008, N. 17 zu Art. 14 BV). In der vorliegend zu beurteilenden Konstellation fällt neben der Tatsache, dass die Versicherte verheiratet ist, zusätzlich ins Gewicht, dass sie einen kleinen Sohn hat und sich die Betreuungsaufgabe mit ihrem Ehemann - bis zu dessen Wegzug - teilte. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts ist dabei nicht massgebend, ob die Eltern die Betreuung hälftig unter sich aufteilten. Immerhin kann davon ausgegangen werden, dass der Wegzug eines Elternteils umso einschneidender ist, je mehr dieser sich vorher in zeitlicher Hinsicht um das Kind gekümmert hat. Dabei ist ebenfalls nicht relevant, ob der wegziehende Ehepartner die Kinderbetreuung am Abend/in der Nacht, an Wochenenden oder auch an Wochentagen übernommen hat. Faktisch lässt der wegziehende Ehepartner den anderen Elternteil als alleinerziehende Person zurück. Das SECO führt in seiner Vernehmlassung zu Recht an, dass das Bedürfnis des familiären Zusammenlebens als legitimer Grund für die Aufgabe der bisherigen Arbeitsstelle qualifiziert werden kann. Allerdings hat die versicherte Person dabei zumindest für eine gewisse Zeit Übergangslösungen in Kauf zu nehmen. In casu ist die Beschwerdeführerin - im Gegensatz zur Konstellation, wie sie dem Urteil C 119/78 vom 2. Mai 1979, in: ARV 1979 Nr. 24 S. 121, zugrunde liegt - nach dem Stellenantritt durch den Ehemann (1. November 2007) noch ein halbes Jahr für den bisherigen Arbeitgeber tätig geblieben (bis 30. April 2008). In dieser Zeit stellte ihr Ehemann fest, dass ihm die neue Stelle gefiel, und sie entschieden sich in der Folge gemeinsam für einen Familiennachzug nach Z.. Da die Beschwerdeführerin zuvor mit Ehemann und Kind grundsätzlich in einem intakten Familienbund in Y. gelebt und die beiden Elternteile sich die Betreuung ihres Kindes geteilt hatten, war die Übergangszeit mit grösseren Hürden verbunden, was insgesamt nach einem halben Jahr des Verweilens beim bisherigen Arbeitgeber für die Versicherte zur Unzumutbarkeit der Beibehaltung ihrer Anstellung führte. Ob die Unzumutbarkeit bereits zu einem früheren Zeitpunkt eingetreten ist, muss nicht entschieden werden, weil die Beschwerdeführerin bis zum 30. April 2008 für den bisherigen Arbeitgeber tätig blieb. Es ist nachvollziehbar und wird von der Vorinstanz nicht in Abrede gestellt, dass die Versicherte, ihr Ehemann, aber auch ihr damals fünfjähriger Sohn unter der Trennung zunehmend gelitten haben. Zur Unzumutbarkeit nach einer längeren Dauer der Übergangszeit trug auch die zusätzliche finanzielle Belastung durch die Führung von zwei Haushalten bei.
4.2.2 Persönliche Verhältnisse sind bei der Beurteilung, ob eine Arbeit zumutbar ist, relevant (Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). Unter den Begriff der persönlichen Verhältnisse kann neben dem Zivilstand (JACQUELINE CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, S. 123) unter anderem auch ein Wechsel des Wohnortes, ausgelöst durch den Stellenwechsel des Ehepartners, fallen, wie in Erwägung 4.2.1 hiervor dargelegt wird. Subjektive Beweggründe für die Kündigung einer Arbeitsstelle sind mit Blick auf Art. 20 lit. c IAO-Übereinkommen nicht von der Zumutbarkeitsprüfung auszuschliessen (CHOPARD, a.a.O., S. 80). Die Beschwerdeführerin hat ihre bisherige Beschäftigung nicht freiwillig aufgegeben und kann sich für die Kündigung auf triftige Gründe stützen. Ihre Arbeit wurde im Laufe eines halben Jahres nach dem Wegzug ihres Ehemannes unzumutbar im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG und Art. 20 lit. c IAO-Übereinkommen. Der Tatbestand des Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist nicht erfüllt, weshalb eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nicht in Betracht fällt."
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RtiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA C 288/02 dell'11 novembre 2003; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003).
Ad esempio in una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre.
In una sentenza C 278/01 del 17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -, trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale.
In un'altra sentenza C 288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un possibile esaurimento nervoso.
In una sentenza 38.2004.51 del 25 gennaio 2005 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'entità della sanzione inflitta ad un'assicurata che aveva sciolto un contratto di lavoro per raggiungere il fidanzato in Ticino e che si era comunque previamente procurata un nuovo posto di lavoro a tempo parziale nel nostro Cantone.
In una sentenza 38.2004.92 del 9 marzo 2005 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un assicurato che aveva sciolto il precedente rapporto di lavoro per motivi familiari e precisamente per trasferirsi in un Cantone dove si parla la sua lingua madre visto che la moglie non si trovava bene nella Svizzera tedesca e per permettere alla figlia di iniziare la scuola elementare in Ticino.
In una sentenza 38.2007.76 del 5 dicembre 2007 il TCA ha ridotto da 31 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta ad un altro assicurato che aveva sciolto il precedente contratto di lavoro per motivi familiari, precisamente per avvicinarsi alla sua famiglia e alla sua compagna, alla quale è legato da diversi anni, residenti nella Svizzera tedesca.
In una sentenza 38.2008.30 del 17 settembre 2008 il TCA ha confermato la sospensione di 21 giorni inflitta ad un assicurato che aveva abbandonato il posto di lavoro per motivi salariali e di salute.
2.7. Nella presente fattispecie è incontestato che l'assicurata ha sciolto di propria iniziativa il contratto di lavoro senza essersi preventivamente procurato un altro impiego.
La ricorrente deve dunque venire sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non fosse più ragionevolmente esigibile.
Dagli atti dell’incarto risulta che RI 1, iscritta al collocamento con una disponibilità lavorativa al 90% almeno dal 9 agosto 2010 (cfr. doc. 24), ha reperito lei stessa un’attività lavorativa presso degli studi di gastroenterologia a __________ e __________, dove sono attivi tre medici, con la funzione di aiuto medico. La ricorrente aveva appreso tale attività negli scorsi anni attraverso una riformazione professionale finanziata dall’AI (cfr. doc.47).
Il contratto di lavoro prevedeva un’attività a tempo pieno per i primi tre mesi e la successiva riduzione all’80% (cfr. doc. 19).
Dopo avere regolarmente iniziato la sua attività il 10 gennaio 2011, l’assicurata il 24 gennaio 2011 ha disdetto il contratto per il 31 gennaio 2011, durante il periodo di prova, invocando motivi familiari (cfr. doc.18).
Queste ragioni sono state così illustrate dalla ricorrente, che è domiciliata a __________, nella sua opposizione dell’8 marzo 2011:
" (…)
Ho lavorato per la Dr.ssa __________ dal 10 gennaio al 31 gennaio 2011 nella sedi degli studi medici di __________ (lunedì, mercoledì, venerdì) e a __________ (martedì e giovedì). Il lunedì pomeriggio l'attività si svolgeva presso il reparto di gastroenterologia dell'__________, mentre il martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio presso la __________, al reparto di gastroenterologia.
Pur essendo molto interessante la tipologia di lavoro, purtroppo il carico dello stesso mi ha costretta a lasciare il posto prima del previsto durante il periodo di prova. Il lavoro iniziava quasi sempre alle 7 di mattina per concludersi alla sera, verso le 16, oppure le 16.30, oppure le 17, oppure le 17.30 a dipendenza delle esigenze degli studi medici. Questo significa che le ore di lavoro potevano essere dalle 8 alle 10 e più.
Il turno di lavoro era continuato, con una breve pausa per il pranzo. Nei pomeriggi fuori sede (__________ e __________) il giorno prima si sapeva l'inizio ma non la fine del turno di lavoro, in quanto dipendevano dalle situazioni dei pazienti e degli esami clinici e non prevedibili a priori.
Considerando oltre agli orari di lavoro, il tempo di recarmi a __________, restavo fuori casa almeno 10 o 11, 12 o più ore consecutive.
Come ben sapete, ho delle responsabilità familiari, sono una monoparentale con una figlia 13enne che bisogno della presenza della madre. A causa di tutte le ore trascorse prevalentemente in piedi, la sera ero a dir poco distrutta e non mi restavano le forze per dar retta a mia figlia, o per qualunque altra attività e desideravo solo riposarmi e andare a dormire.
Tutto ciò ha avuto delle ripercussioni negative sulla salute di mia figlia, che si è sentita "abbandonata a se stessa" perché ero troppo assente. Non potevo dire quando sarei rientrata, inoltre ero difficilmente reperibile anche con il telefono per il tipo di lavoro che dovevo svolgere, soprattutto in sala esami. (…)" (Doc. 11)
In sede ricorsuale RI 1 ha prodotto tre certificati concernenti sua figlia __________, nata nel 1997.
Nel primo, il pediatra FMH dottor __________ ha prescritto delle sedute di psicoterapia dopo avere posto la diagnosi di “sintomi di disagio psicologico di ordine reattivo” (Doc. A1).
Nel secondo, la dottoressa __________, psicologa e psicoterapeuta FSP, il 20 marzo 2011 ha attestato che:
" Con la presente dichiaro di seguire __________ (05.06.1997) con una psicoterapia individuale a cadenza settimanale dal dicembre 2007. Dichiaro inoltre che lo stato di sofferenza della ragazza tenda ad aumentare quando lasciata troppo a lungo da sola a gestire sia il tempo scolastico che quello extra-scolastico. __________ necessita della presenza materna che l'aiuti a strutturare i suoi impegni e a gestire il suo disagio, motivo per cui, sebbene comprenda l'esigenza da parte della signora RI 1 di svolgere un'attività lucrativa che le permetta di fare fronte al mantenimento della figlia __________ così come al proprio, ritengo sia necessario, che questo abbia degli orari compatibili con la gestione della figlia __________." (Doc. A2)
Infine, il 21 marzo 2011 il medico generico FMH, dottoressa __________ ha rilevato che:
" Certifico che la succitata si è vista costretta a dare le dimissioni il 31 gennaio 2011 al suo datore di lavoro precedente.
Questa decisione si è resa necessaria poiché il carico di ore lavorative è stato tale da compromettere seriamente l'equilibrio psichico della figlia (già in cura psicologica).
La paziente infatti usciva di casa alle 06.00 e rincasava solo dopo le 18.00.
Su richiesta, la psicologa può confermare quanto detto sopra.
Chiedo la giusta comprensione per questo caso (trattasi di famiglia monoparentale)." (Doc. A3)
Nel corso del dibattimento del 12 settembre 2011 l’assicurata ha potuto illustrare nuovamente i motivi delle dimissioni ed in particolare le ragioni per cui non le è stato possibile mantenere quell’occupazione, malgrado il fatto che, dopo i primi tre mesi, era già stata concordata une riduzione del tempo di lavoro:
" (…) Il presidente del TCA chiede all’assicurata per quale motivo non ha “tenuto duro” per i primi 3 mesi, già sapendo che comunque successivamente l’orario di lavoro si sarebbe ridotto all’80%.
La ricorrente sottolinea che la tipologia di lavoro era tale per cui l’esame iniziava ma non si sapeva mai a che ora finiva. Molto dipende da quello che si trova. Per questa ragione l’orario di lavoro era in realtà più lungo ed irregolare di quello che sembra e oltretutto senza pausa.
L’assicurata sottolinea che comunque il motivo per cui ha dimissionato è che al momento in cui ha stipulato il contratto non si attendeva un aggravamento della situazione della figlia, come invece è avvenuto.
La ricorrente precisa che la figlia frequenta la quarta media a __________ e che dall’età di 3 anni è seguita da una psicologa.
La situazione si è aggravata visto che ero assente tutta la giornata ed oltretutto non ero immediatamente reperibile.
Finita la scuola tornava a casa e vi rimaneva da sola. Abbiamo appena traslocato a __________ per cui non abbiamo conoscenze.
Ad esempio la ragazza soffre molto per l’abbandono del padre, sin dalle elementari è stata vittima di episodi di bullismo, al punto tale da dover rimanere a casa da scuola per diversi mesi (all’epoca delle elementari) e alle medie ha iniziato a volte a non andare a scuola (ad esempio me la sono trovata un giorno a __________ e stava venendo a __________ dove sapeva che lavoravo). Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E’ una ragazza che quando torna a casa da scuola ha bisogno della mia presenza. Quindi, al momento dell’inizio della mia attività, la sua situazione si è aggravata.
Il presidente del TCA chiede all’assicurata come riusciva a gestire la situazione negli anni precedenti il 2009 quando era impegnata a tempo pieno e la ragazza era più piccola. L’assicurata risponde che a quel momento abitavano a __________ dove aveva amici di vecchia data e quindi la figlia poteva andare dai vicini, vi era la mensa e il dopo-scuola.
(…)
L’assicurata sottolinea che la situazione di sua figlia è talmente poco grave che successivamente è stato proposto un collocamento presso l’Istituto __________, dopo che presso __________ non vi era posto.
La ricorrente rileva da una parte che spera che esista una legge che tutela le madri sole che allevano dei figli fino a 15 anni e che d’altra parte ha subito trovato un impiego che avrebbe dovuto essere al 70% ma che è poi stato trasformato ad ore (presso __________ Assistenza anziani a __________) e che dal 1. luglio 2011 ha trovato lei un impiego all’80% presso l’Associazione ____________________, dove gli orari di lavoro sono perfettamente compatibili con le sue responsabilità di madre. Riesce a tornare a casa anche sul mezzogiorno.
Alla fine dell’udienza il presidente del TCA chiede al sig. __________ se ha qualche motivo per dubitare delle affermazioni dell’assicurata. Egli risponde di no." (Doc. X)
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale, alla luce di quanto appena esposto, ritiene che l’occupazione in questione non era conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI).
Infatti a causa del tempo di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le permetteva di occuparsi convenientemente della figlia e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di quest’ultima.
In tale contesto va sottolineato che si tratta di una famiglia monoparentale per cui tutte le responsabilità nei confronti di __________, che ha meno di 15 anni ricadono sull’assicurata (sul tema cfr. la citata sentenza TFA C 60/05 del 18 aprile 2006 e l'art. 36 cpv. 1 della legge sul lavoro secondo cui il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l'educazione dei figli fino all'età di 15 anni e l'assistenza di congiunti o di persone prossime che necessitano di cure). D’altra parte, essendo da poco domiciliata a __________, la ricorrente non poteva affidare la figlia, al momento del rientro da scuola, a delle persone di fiducia come invece avveniva quando abitava a __________.
In simili condizioni, a mente del TCA, nel caso concreto, non era ragionevolmente esigibile che RI 1 mantenesse il proprio impiego, neppure provvisoriamente.
Di conseguenza la Cassa non poteva infliggerle una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI (cfr. la giurisprudenza federale riassunta al consid. 2. 5).
La sospensione di 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione deve così essere annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 4 maggio 2011 è annullata.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti