Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2011.42
Entscheidungsdatum
08.09.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2011.42

dc/sc

Lugano 8 settembre 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2011 di

RI 1

contro

Cassa CO 1,

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 14 aprile 2011 la Cassa CO 1 di __________ (in seguito: la Cassa) ha trasmesso a RI 1 cinque conteggi, relativi alla riscossione di indennità di disoccupazione per i mesi di settembre – dicembre 2010 e gennaio 2011. Su ognuno dei conteggi l’amministrazione ha indicato che – in caso di contestazione – vi è la possibilità di richiedere per iscritto una decisione entro 90 giorni e che in assenza di tale richiesta, il conteggio entra in vigore. (cfr. Doc. 19 e 23).

1.2. Il 23 maggio 2011 l’assicurato ha inoltrato uno scritto presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, nel quale ha, fra l’altro, contestato i conteggi del 14 aprile 2011 ed ha sostenuto che "l'indennità da versare al sottoscritto è di fr. 6'720.-- per i 5 mesi di disoccupazione" (cfr. Doc. I, pag. 3).

1.3. Il 14 giugno 2011 il TCA ha assegnato alla Cassa un termine di 20 giorni per inoltrare la risposta di causa, invitando l'amministrazione a precisare "per quale motivo è stato indicato all'assicurato di richiedere per iscritto una decisione entro 90 giorni e non invece semplicemente che poteva contestare il conteggio presso la Cassa entro 90 giorni" (cfr. Doc. II).

1.4. Nella sua risposta del 1° luglio 2011 la Cassa si è così espressa:

" (…)

In merito alla richiesta di precisazione sul motivo per il quale è stato indicato all'assicurato di richiedere per iscritto una decisione entro 90 giorni e non invece semplicemente contestare il conteggio presso la scrivente cassa informiamo che la nostra cassa non considera il conteggio una decisione informale.

Pertanto, indichiamo agli assicurati, in caso di contestazione, di chiedere l'emissione di una decisione formale, contro la quale gli assicurati possono interporre un'opposizione motivata.

Per quanto riguarda la contestazione dei conteggi il signor RI 1 (come da lui indicato in sede di ricorso) non ha in nessun modo contestato, alla cassa, i conteggi per il periodo settembre 2010 – gennaio 2011.

L'assicurato summenzionato si è iscritto al collocamento in data 1 settembre 2010 dopo essere stato alle dipendenze (dal 1 marzo 2010 al 31 agosto 2010) del Dr. __________ di __________ quale Dentista.

Dalla conferma d'iscrizione alla domanda d'indennità di disoccupazione si evince che l'assicurato è alla ricerca di un'attività a tempo parziale specificatamente nella misura del 80%.

In data 13 settembre 2010 ha iniziato una nuova attività presso Dr. __________ di __________, l'attività è stata stabilita in 8 ore settimanali e un salario di CHF 3'737.50.

La cassa ha indennizzato l'assicurato calcolando il guadagno intermedio percepito presso il citato datore di lavoro fino al 31 gennaio 2011.

In data 1 febbraio 2011 l'assicurato ha annullato la sua iscrizione al collocamento.

Come già indicato precedentemente alla cassa non è pervenuta alcuna contestazione motivata su cui prendere formale presa di posizione." (Doc. III)

1.5. Il 18 luglio 2011 il TCA ha assegnato a RI 1 un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. Doc. IV).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

L'art. 51 cpv. 1 LPGA prevede che le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell'articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata.

L'art. 51 cpv. 2 LPGA stabilisce "che l'interessato può esigere che sia emanata una decisione".

2.3. Per quel che concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:

" Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."

Le questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).

L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un altro servizio".

Quest'ultima disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv. 2).

Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro".

2.4. Nella presente fattispecie, la Cassa ha precisato di non consi-derare una "decisione informale" i conteggi del 14 aprile 2011 (cfr. consid. 1.4) con i quali sono stati riconosciuti all'assicurato l'importo di fr. 1'022.-- lordi per settembre 2010 (cfr. doc. 19), di fr. 3'499.60 lordi per ottobre (cfr. doc. 20), di fr. 2'260.80 lordi per novembre 2010 (cfr. doc. 21), di fr. 4'119.-- lordi per dicembre 2010 (cfr. doc. 22), di fr. 3'499.60 lordi per gennaio 2011 (cfr. doc. 23).

In realtà, secondo la giurisprudenza federale, tali conteggi costituiscono una decisione informale ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA. Quel tipo di decisione esplica validamente effetti giuridici – riservate particolari circostanze – se non è stata contestata dal destinatario, chiedendo l’emanazione di una decisione formale ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LPGA, entro 90 giorni (cfr. STF C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.1 e 3.3; STF C 251/06 del 22 novembre 2007 consid. A; DTF 132 V 412 consid. 5 pag 417 seg; DTF 134 V 145 consid. 5.3.2 pag. 152-153; SVR 2004 ALV Nr. 1; SVR 2007 ALV Nr. 24; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; B. Rubin, "Assurance-chômage", Ed. Schultess, Zurigo-Basilesa-Ginevra 2006 pag. 790; H.U. Stauffer e B. Kupfer Bucher, "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolverzentschädigung". Ed Schultess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2008 pag. 331 ; U. Kieser, "ATSG Kommentar", Zurigo-Basilea- Ginevra 2009, pag.646.

2.5. I conteggi del 14 aprile 2011 costituiscono dunque delle decisioni informali. Come correttamente indicato dalla Cassa l’assicurato poteva contestare il loro contenuto chiedendo, entro 90 giorni, l’emanazione di una decisione formale.

L'assicurato ha manifestato tempestivamente, il 23 maggio 2010, il proprio disaccordo con tali conteggi.

Egli lo ha tuttavia fatto erroneamente inviando uno scritto al TCA, anziché rivolgersi alla Cassa CO 1.

Il presente ricorso è dunque irricevibile.

Gli atti vanno trasmessi alla Cassa CO 1 affinché emetta una decisione formale.

In una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 15 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa CO 1 affinché emani una decisione formale in merito ai conteggi del 14 aprile 2011.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

11

Gerichtsentscheide

23
  • DTF 134 V 14512.03.2008 · 484 Zitate
  • DTF 132 V 41201.01.2006 · 122 Zitate
  • DTF 125 V 507
  • DTF 114 V 149
  • DTF 111 V 40601.01.1985 · 38 Zitate
  • 8C_855/201011.07.2011 · 1.882 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 251/06
  • C 253/06
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 184/04
  • I 623/98
  • I 707/00
  • K 12/98
  • K 155/01
  • U 325/02
  • U 347/98