Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2011.27
Entscheidungsdatum
22.06.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2011.27

DC/sc

Lugano 22 giugno 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 marzo 2011 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 febbraio 2011 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 21 febbraio 2011 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 28 dicembre 2010 (cfr. Doc. 9) e si è opposta al versamento di indennità per intemperie alla ditta __________, attiva nel settore della floricoltura e vivai, costruzione e manutenzione di giardini, per il giorno 11 novembre 2010.

L'amministrazione si è in particolare così espressa:

" (…)

Nel caso in esame, dagli accertamenti esperiti dallo scrivente Ufficio presso l'Ufficio federale di meteorologia e di climatologia di __________ (sig. __________) emerge segnatamente quanto segue:

  • premesso che le informazioni meteorologiche fornite si basano sulle stazioni di __________ e di __________, rappresentative per le rispettive regioni;

  • il giorno 11 novembre 2010 non vi sono state precipitazioni, né a __________, né a __________;

  • nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010 sono state registrate precipitazioni in entrambe le regioni, tuttavia contenute (soltanto l'8 novembre sono state considerate moderate);

  • precipitazioni abbondanti, per quanto riguarda la fine di ottobre 2010 e il mese di novembre 2010, sono state registrate soltanto nei seguenti giorni: 30 e 31 ottobre, 15 novembre (e i giorni immediatamente successivi);

  • la temperatura tra l'8 e l'11 novembre 2010 è rimasta attorno ai 6°C (con minime attorno ai 2-4 gradi e massime attorno ai 12 gradi il giorno 11 novembre).

Ora, in considerazione di quanto precede, si può concludere che, per quanto riguarda il giorno 11 novembre 2010, le condizioni meteorologiche non giustificavano la sospensione dell'attività.

Per quanto riguarda poi il fatto che, secondo quanto asserito dall'opponente, nei giorni immediatamente precedenti l'11 novembre vi sarebbe stata la creazione di fango a seguito di quattro giorni ininterrotti di pioggia, si osserva quanto segue. Nei giorni 7, 8, 9 e 10 novembre le precipitazioni sono state contenute (oltretutto in raffronto a quelle verificatesi il 30 e 31 ottobre e nei giorni 15 e seguenti di novembre). Inoltre, proprio nei giorni immediatamente successivi al 15 novembre l'azienda in parola, senz'altro confrontata con uno strato fangoso particolarmente accentuato (cfr. anche quanto precisato dal sig. __________ in risposta alla domanda n. 5) – dovuto anche alle precipitazioni intervenute durante quasi tutti i successivi giorni – non ha comunicato una sospensione del lavoro a causa delle intemperie (nè tantomeno ha indicato la presenza di fango) se non nei soli giorni 15, 16 e 22 novembre. Per i motivi suesposti, mal si comprende l'impossibilità per l'azienda di lavorare l'11 novembre. (…)" (Doc. A1)

1.2. Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto di riconoscere il diritto alle indennità per intemperie per il giorno 11 novembre 2010, rilevando:

" (…)

In primo luogo la LADI (Art. 43 LADI; art. 66 – 68 OADI) e la Circolare sulle indennità per intemperie, precisamente al paragrafo C4 (all. F), recita chiaramente <Per condizioni meteorologiche o intemperie si intendono in particolare la pioggia, la neve, la grandine, il freddo, il caldo, il vento, l'umidità e la siccità> pertanto quanto evidenziato in grassetto vale a dire pioggia ed umidità sono condizioni che concernono la nostra domandata.

Inoltre si precisa che nel nostro settore giardinaggio, dopo 3 o 4 giorni di pioggia, non è semplice riprendere il giorno successivo in considerazione del fango che si viene a creare con evidenti problematiche nella manutenzione dei tappeti verdi o dei giardini.

Considerato che il fango, oltre alla pioggia ed all'umidità, sono fattori che permettono la richiesta di indennità per intemperie, mal si comprende come la Sezione del lavoro abbia negato il diritto al rimborso per la giornata dell'11 novembre 2010 dove in effetti la nostra azienda non ha potuto impiegare i propri collaboratori su terreni impraticabili che, se lavorati, avrebbero portato più danni che aspetti positivi ai nostri clienti.

Al punto 3 a pagina 4. la scrivente ammette la presenza di fango, asserendo però che da parte nostra non è stata comunicata la sospensione lavori a causa di intemperie e tantomeno abbiamo indicato la presenza di fango.

A tale proposito confermiamo di non avere indicato la presenza di fango, è altresì implicito il fatto che, come evidenziato nei formulari prestampati (all. G da G1 a G3) indichiamo l'esecuzione di lavori con la terra, la quale con le precipitazioni avvenute, ed ormai appurate, causano inevitabilmente fango.

Il discorso cambia per quanto concerne le manutenzioni elencate nell'all. H, le quali non sono state eseguite per impraticabilità dei giardini privati anche per il fatto che transitando nei giardini dopo un prolungato periodo di pioggia si creano più danni che altro." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 30 marzo 2011 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso, precisando in particolare:

" (…)

Per i motivi suesposti, mal si comprende quindi l'impossibilità per l'azienda di lavorare l'11 novembre, constatato oltretutto – come già detto – che in quel giorno non sono state registrate precipitazioni e che quelle invece registrate nei giorni precedenti son state particolarmente contenute. (…)" (Doc. III)

1.4. Il 7 aprile 2011 la ditta __________ ha formulato le seguenti osservazioni:

" (…)

Non possiamo effettuare interventi concernenti movimenti di terra al primo giorno di sole dopo 4 giorni di pioggia in quanto, anche se non specificamente indicato, la terra dopo 4 giorni di pioggia diventa fango.

Facciamo inoltre notare che in periodi precedenti a quelli indicati nel nostro annuncio, nei quali le precipitazioni sono state altrettanto intense e non ci permettevano di eseguire i lavori nei vari cantieri, abbiamo occupato le nostre maestranze per l'esecuzione di lavori interni negli stabili della nostra sede.

Da parte nostra cerchiamo di ricorrere a questo prezioso mezzo delle indennità intemperie solamente quando proprio non abbiamo altra possibilità.

In considerazione di quanto esposto chiediamo che la nostra richiesta per la giornata del 11 novembre 2011 venga riconosciuta come intemperie." (Doc. V)

Il 14 aprile 2011 la Sezione del lavoro si è riconfermata in quanto esposto nella risposta di causa (cfr. Doc. VII).

1.5. Il 17 giugno 2011 le parti sono state sentite dal Presidente del TCA (cfr. doc. X).

in diritto

2.1. Secondo l’art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie unicamente se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 450-473, pag. 173-180; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosen- versicherungsrechts, Berna 1996, N. 197 e segg., pag. 144 e segg. e Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III N. 55 e segg. a pag. 215 e segg.).

Sulla base della delega figurante all'art. 42 cpv. 2 LADI, all'art. 65 cpv. 1 OADI il Consiglio federale ha enumerato i seguenti rami sui quali l'indennità per intemperie può essere versata:

" a. edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave;

b. estrazione di sabbia e di ghiaia;

c. posa di binari e di condotte aeree;

d. sistemazioni esterne (giardini);

e. selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;

f. estrazione d'argilla e industri laterizia;

g. pesca professionale;

h. trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;

i. segherie."

L'art. 65 cpv. 3 OADI prevede che l’indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr. art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit., N. 451-457, pag. 174-176 e G. Gerhards, op. cit., N. 200-203, pag. 145-146).

2.2. L'art. 43 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" la perdita di lavoro è computabile se:

a. è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;

b. la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e

c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro."

L'art. 43 a LADI prevede invece che la perdita di lavoro non è computabile, segnatamente, se:

" a. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni

meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);

b. si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura;

c. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo."

2.3. Riguardo agli art. 43 e 43a LADI, nella Circolare della Segreteria di Stato dell'economia SECO relativa all'indennità per intemperie, del gennaio 2005, figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" C1 La perdita di lavoro subita in un ramo d’attività avente diritto

all’indennità per intemperie è computabile se:

• è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;

• la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori;

• è annunciata regolarmente dal datore di lavoro.

Queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente.

Perdita di lavoro causata direttamente da condizioni meteorologiche

C2 Affinché possa essere computata, la perdita di lavoro deve essere causata esclusivamente da condizioni meteorologiche e non deve intervenire nessun’altra causa.

È inoltre necessario che i lavoratori siano esposti direttamente, e non indirettamente, alle intemperie. Il personale amministrativo di un’impresa di costruzioni, ad esempio, non rientra nella cerchia degli aventi diritto all’indennità per intemperie.

C3 Questa condizione di causalità diretta esclude dal diritto all’indennità per intemperie le perdite di lavoro risultanti da perdite di clientela o da ritardi subiti dalle aziende clienti a causa delle condizioni meteorologiche. Non è indennizzabile, ad esempio, una perdita di lavoro che si verifica in una cava di pietra perché il maltempo impedisce alle imprese del settore della costruzione di lavorare e, di conseguenza, di effettuare le loro ordinazioni. Lo stesso vale per un’azienda che non può lavorare perché un’altra azienda non è stata in grado di terminare i suoi lavori entro i termini previsti a causa delle condizioni meteorologiche.

C4 Per condizioni meteorologiche o intemperie si intendono in particolare la pioggia, la neve, la grandine, il freddo, il caldo, il vento, l’umidità e la siccità. Ad eccezione delle aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e all'orticoltura, che hanno diritto all’indennità solo in caso di siccità o di umidità straordinarie, non occorre che siano presenti condizioni meteorologiche eccezionali. Il solo fatto determinante è l'impossibilità di proseguire i lavori a causa di intemperie.

Þ Esempio

Dato che il diritto all’indennità per intemperie non presuppone condizioni meteorologiche eccezionali, questo diritto non può essere negato soltanto perché la riparazione di un tetto piatto non avrebbe dovuto essere pianificata per l’inverno. Non importa, nella fattispecie, se le temperature siano state superiori o inferiori alla media stagionale. Il diritto all’indennità non può pertanto essere negato soltanto perché l’impresa avrebbe dovuto prevedere che in quella stagione la continuazione dei lavori avrebbe potuto essere ostacolata dalle condizioni meteorologiche. Il solo fatto determinante è che i lavori non abbiano potuto essere eseguiti perché tecnicamente impossibile a causa delle condizioni meteorologiche.

Þ Giurisprudenza

DLA 1990 n. 7 p. 49 consid. 4b

DTFA, causa T. SA del 28.04.2000, C 219/99

DTF 124 V 239 segg.

C5 Le perdite di lavoro dovute a circostanze straordinarie quali i rischi di smottamenti del terreno, le inondazioni, la chiusura inusuale delle vie d’accesso a causa di un forte rischio di valanghe, sono indennizzate in virtù delle disposizioni sull’indennità per lavoro ridotto (v. circolare ILR). Simili eventi possono ovviamente colpire anche aziende che non fanno parte dei rami aventi diritto all’indennità per intemperie.

Impossibilità di continuare i lavori

C6 La perdita di lavoro causata esclusivamente da condizioni meteorologiche è computabile unicamente se la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori. La continuazione dei lavori è tecnicamente impossibile in particolare quando non si possono utilizzare determinati materiali a causa delle condizioni meteorologiche.

Þ Giurisprudenza

DLA 1986 n. 29 p. 112 consid. 1

C7 Si può ragionevolmente esigere da un datore di lavoro che egli prenda misure economicamente sostenibili affinché i lavori possano continuare nonostante le intemperie. La continuazione dei lavori è considerata economicamente insostenibile se, pur essendo tecnicamente realizzabile, richiederebbe misure eccessive. Occorre esaminare in base alle circostanze concrete se sia ragionevole pretendere che il datore di lavoro prenda misure quali la copertura del luogo di lavoro e del materiale, lo sgombero della neve o l’installazione di un apparecchio di riscaldamento. Secondo la giurisprudenza, non si possono tuttavia esigere misure importanti, costose e inusuali. Non si può, ad esempio, pretendere che un’impresa di gessatura copra con della plastica tutte le aperture delle finestre e che installi un apparecchio di riscaldamento per poter proseguire i lavori in condizioni di freddo estremo.

Þ Giurisprudenza

DTF 110 V 346 consid. 3c

C8 La perdita di lavoro è computabile anche se la continuazione dei lavori è tecnicamente possibile, ma non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori poiché metterebbe in pericolo la loro salute.”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.4 In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 242 (244) il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 6.- a) Soweit Verwaltung und Vorinstanz unter dem Gesichts­punkt von Art. 43 Abs. I lit. a AVIG von einer Obliegenheit der Arbeitgeberfirma ausgehen, die streitigen Fassadensanierungs­arbeiten generell nur ausserhalb der erfahrungsgemäss kalten Wintermonate durchzuführen, kann ihnen ebenfalls nicht gefolgt werden. Eine derartige Einschränkung der entschädigungsfähigen Arbeiten im Baugewerbe besteht praxisgemäss nicht (unveröffent­lichte Urteile 13. vom 2. Juli 1997 und B. vom 11. August 1987)_ Anders als im Falle verschiedener landwirtschaftlicher Monokultu­ren (Art. 65 Abs. 3 AVIV) werden in den übrigen Branchen keine aussergewöhnlichen Witterungsverhältnisse vorausgesetzt. Viel­mehr genügt es, dass der Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetre­ten ist (ARV 1990 Nr. 7 S. 49 Erw. 4b). Folglich ist vorliegend ohne Belang, ob die Temperaturen an den in Frage stehenden Daten einer Durchschnittstemperatur entsprachen oder nicht. Entscheidend ist, dass das Ausführen der Fassadenarbeiten (Aufziehen des minerali­schen Abriebs) witterungsbedingt aus technischen Gründen verun­möglicht war (vgl. ARV 1986 Nr. 29 S. 1 12 Erw. 3). Damit liegt ein anrechenbarer Arbeitsausfall im Sinne von Art. 43 Ahs. 1 lit. a AVIG vor."

Sempre a proposito dell'art. 43 LADI Th. Nussbaumer ("Arbeitslosenversicherung" in SBVR, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2007) rileva che:

" (...)

Das Wetter oder die Witterung bildet die, zentrale Anspruchsvoraussetzung. Gesetz -und Verordnung enthalten allerdings keine Umschreibung dieses Begriffes., Darunter sind die atmosphärischen Einwirkungen wie insbesondere Regen, Schnee, Hagel, Nebel Kälte, Hitze, Sturm, Nasse und Trockenheit zu verstehen. Dazu gehören auch die Folgeerscheinungen dieser Einwirkungen, beispielsweise Eis, Hochwasser, Überschwemmungen, Verschlammung, Rutschungen oder Runsenniedergänge. Der Einfluss der Witterung muss so stark sein, dass die Arbeit trotz genügender Schutzvorkehrungen aus technischen, wirtschaftlichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen nicht mehr fortgeführt werden kann (vgl. Art. 43 Abs. 1 lit. b AVIG). Vorausgesetzt sind - mit Ausnahme der Sonderregelung in Art. 65 Abs. 3 AVIV keine aussergewöhnlichen Witte­rungsverhältnisse; es genügt, dass der Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetreten ist."

Dal canto suo B. Rubin ("Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006, pag. 533) sottolinea che:

" Il suffit que la perte de travail ait été causée exclusivement par le temps pour qu'elle soit indemnisable. Point n'est besoin que les conditions météorologiques soient inhabituelles pour la saison.

Une entreprise qui subit une perte de travail parce que des travaux préalables ont été retardés en raison des conditions météorologiques ne peut prétendre l'indemnité en cas d'intempéries. Dans ce cas de figure, le déroulement des travaux n'est pas, en lui-même, entravé par des intempéries. Une telle perte de travail peut néanmoins justifier le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si les conditions de l'art. 32 al. 1 LACI sont remplies."

Questo autore a pag. 534 precisa poi quanto segue:

" Mise en relation avec l'art. 43a LACI, cette disposition indique que pour entraîner l'indemnisation, l'intempérie doit toucher la sphère d'exécution du travail. En revanche, la diminution de la demande causée par les intempéries (manque de commandes ou retard du client) ne donne pas lieu à l'indemnisation. Dans cette dernière hypothèse, une couverture par le biais de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est envisageable.

En plus des cas dans lesquels le travailleur est directement exposé aux intempéries et ne peut donc plus travailler, l'art. 43 al. 1, let. B LACI considère expressément l'impossibilité technique de poursuivre le travail comme un motif de perte de travail à prendre en considération. L'impossibilité technique englobe par exemple l'impossibilité de travailler certains matériaux à basse température."

In una sentenza pubblicata nella JAB-BVR 1999 pag. 466-474 il Tribunale amministrativo (Sezione delle assicurazioni sociali) del Canton Berna ha deciso che:

" 2. La perte de travail est prise en considération lorsque l'on aurait travaillé sur le chantier en cause si les conditions météorologiques n'avaient pas été défavorables au cours de la période considérée. Si la perte de travail s'étend sur une période plus longue que celle qui aurait été probablement nécessaire pour exécuter les travaux de construction avec des conditions météorologiques normales, cette perte n'est plus due exclusivement aux conditions de temps défavorables mais également à d'autres raisons – par exemple au manque de contrats. Elle ne donne dès lors pas droit à l'indemnité en cas d'intempéries. (cons. 9)"

In una sentenza 38.2010.29 del 27 settembre 2010, questo Tribunale ha confermato la decisione su opposizione con la quale la Sezione del lavoro ha ammesso la possibilità di versare l'indennità per intemperie soltanto per il periodo indicato dall'azienda come necessario per lo svolgimento dei lavori e si è in particolare così espresso:

" (…)

Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro si è opposta parzialmente al versamento di indennità per intemperie.

Tali indennità sono state rifiutate per i giorni successivi al periodo che la ditta ha indicato per la conclusione dei lavori sui diversi cantieri, al momento della prima giornata lavorativa persa (cfr. consid. 1.2).

Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza cantonale e la dottrina esposte al consid. 2.3, oltre alla presa di posizione della SECO che ha sottolineato come l'indennità per intemperie non mira ad indennizzare i giorni di maltempo in genere ma esclusivamente la perdita di lavoro che ne consegue ragione per cui deve essere indennizzata solo la durata prevista per il singolo cantiere, deve confermare l'operato dell'amministrazione (cfr. sul tema le STCA 38.2009.65 del 30 settembre 2009 e 38.2009.66 del 30 settembre 2009, contestato dalla Sezione del lavoro davanti al Tribunale federale, il quale, con sentenza 8C_913/2009 – 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009, ha dichiarato inammissibili i ricorsi rilevando in particolare che: "è vero che i motivi dei giudizi cantonali impugnati contengono delle istruzioni e delle considerazioni che a mente della ricorrente violano il diritto. I dispositivi dei giudizi medesimi non rinviano tuttavia a tali motivi, bensì al solo consid. 2.7, che in entrambe le pronunce rimprovera all'amministrazione di non aver istruito in modo sufficiente la causa. In una simile ipotesi, l'amministrazione non è tenuta a rendere una decisione contraria al diritto"."

(Vedi pure STCA 38.2010.35 del 29 settembre 2010)

2.5. Sulla base dell'art. 45 cpv. 1 LADI il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.

Secondo l'art. 45 cpv. 4 LADI, invece, il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o se l'annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata.

Nella già citata Circolare della SECO figurano le seguenti indicazioni:

" G8 L'autorité cantonale vérifie, sur la base d'un calendrier

météorologique ou d'autres moyens appropriés, si l'on peut effectivement admettre qu'il n'était pratiquement pas possible de travailler en raison des conditions météorologiques pendant les jours indiqués par l'employeur.

G9 L'autorité cantonale vérifie, sur la base des documents de

l'entreprise, si le chantier existe effectivement et si la durée d'exécution du mandat indiquée par l'employeur j' (question 5 du formulaire "Avis de l'interruption de travail pour cause d'intempéries") est plausible.

Elle vérifie en outre si le nombre de collaborateurs indiqué sur le formulaire semble plausible eu égard à la grandeur du chantier et au volume de travail.

Si le nombre de jours de travail et le nombre de travailleurs annoncés par l'employeur semblent exagérés par rapport au chantier et au volume de travail, seule la perte de travail vraisemblable sera prise en considération. Dans le doute, l'autorité cantonale clarifiera la question auprès de l'employeur."

2.5. Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per intemperie per il giorno 11 novembre 2010, in quanto quel giorno non pioveva.

La ditta ricorrente, pur riconoscendo che quel giorno non vi sono state precipitazioni, sostiene di non avere comunque potuto svolgere la sua attività nei cantieri annunciati a causa della presenza di fango.

Al proposito, nel corso del dibattimento del 17 giugno 2011 il datore di lavoro ha fornito le seguenti dettagliate indicazioni:

" (…)

Riguardo alla mancata richiesta di indennità per i giorni immediatamente successivi al 15 novembre, il sig. RI 1 rileva che in quell’occasione aveva del lavoro al coperto per cui non ha presentato nessuna richiesta. Lo ha fatto pure in gennaio e febbraio. Infatti il tempo era freddo ma soleggiato.

Egli sottolinea che è praticamente impossibile entrare a lavorare con dei mezzi sui cantieri o impiantare o seminare quando vi è una grande quantità di fango.

Anche in ottobre, che pure ha piovuto, la ditta non ha inoltrato domanda di indennità.

Il sig. RI 1 rileva in particolare che è praticamente controproducente effettuare dei lavori presso clienti privati in mezzo al fango dopo alcuni giorni di pioggia. I lavori sono malfatti e devono essere migliorati in seguito, ciò che economicamente non è per niente conveniente.

Il sig. __________ rileva che l’interessa (recte: l’interesse) nella sentenza del Tribunale deriva dal fatto che in caso di fango il lavoratore non è direttamente esposto alle intemperie ma soltanto indirettamente, ragione per cui tale questione va chiarita.

Al riguardo il sig. RI 1 richiama gli art. 43 LADI e 65 OADI, dove si parla anche di “umidità”.

Riguardo ai singoli cantieri il sig. RI 1 fornisce le seguenti precisazioni:

  • Ex __________:

Stavamo mettendo la terra, impiantando e seminando. Stavamo terminando il cantiere. Il terreno è diventato inzuppato per la pioggia (trattandosi di terra nuova) ed in novembre occorrono 3-4 giorni per asciugare. Inoltre se si pianta quando è bagnato vi è ristagno d’acqua e dopo alcuni mesi le piante posso morire.

Il presidente del TCA manifesta al sig. __________ il suo stupore per il fatto che un tema di questa natura, che sembra essere un classico, non è mai stato affrontato dalla Sezione del lavoro negli anni passati. Il presidente del TCA formula l’ipotesi, visto che dei casi simili non sono mai arrivati in Tribunale fino ad oggi, che tali domande venivano in passato accolte.

  • Palazzina condominiale __________:

La palazzina era finita, stavamo mettendo un mucchio di terra, dovevamo mettere il terreno a rotoli (come una moquette; sono dei tappeti di 1 x 0.40 metri). Purtroppo con il terreno inzuppato l’acqua schizza via quando si deve effettuare questa operazione. Si deve preparare il terreno con sabbia e poi si srotola questo tappeto (che arriva da __________) e che va posato subito (altrimenti si rovina), poi va rullato per fare in modo che il contatto della zolla con il terreno sia perfetta. Riguardo alla domanda del 30.11.2010, il sig. RI 1 conferma che in effetti questa zollatura all’inizio non era prevista.

  • __________:

E’ stata effettuata una costruzione con alluminio. I lavori sono stati parecchio difficoltosi vista la configurazione. Anche qui dovevamo da una parte portare a livello il terreno per procedere alla seminagione e per quel che riguarda la scarpate dovevamo posare con delle “graffe” dei rotoli di “Sedun” pre-coltivato. Anche in questo caso l’11 novembre non abbiamo lavorato in quanto il terreno era troppo bagnato.

  • Manutenzione di privati:

Questi lavori sono ancora più complicati di quelli precedenti in quanto nei giardini privati, i giardinieri si muovono avanti e indietro con gli scarponi e rovinano il terreno.

Il sig. RI 1 precisa di avere annunciato solo 10 dei 25 cantieri, in quanto gli altri hanno potuto continuare a lavorare. (…)"

(Doc. X, pag. 2-3)

La Sezione del lavoro non contesta le affermazioni del datore di lavoro (cfr. STF 9C_696/2009 del 15 marzo 2010: “la teneur de ces allégations n’a pas véritablement été remise en cause par le service recourant qui n’a pas exigé que la preuve soit administrée à leur propos.”).

Richiamate le direttive della SECO l’amministrazione ritiene tuttavia corretto opporsi alla domanda d’indennità per intemperie in quanto, in presenza di solo fango, senza precipitazioni, i lavoratori non sono più direttamente esposti alle intemperie per cui un presupposto per il diritto all’ indennità non sarebbe realizzato.

Questo punto di vista non può essere fatto proprio dal TCA.

Infatti è evidente che dei giardinieri attivi sui diversi cantieri sono direttamente esposti alle intemperie (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. a LADI), a differenza, ad esempio, del personale amministrativo come giustamente precisa la Circolare della SECO (cfr. consid. 2.3).

Non è dunque possibile rifiutare il diritto alle indennità per intemperie ai giardinieri per il solo fatto che ha smesso di piovere. Bisogna invece esaminare dettagliatamente in ogni singolo cantiere, anche per evitare possibili abusi, se il lavoro era di nuovo possibile oppure no.

Nel caso concreto, nel corso dell’udienza, è emerso con evidenza che la presenza di fango non ha tecnicamente permesso alla ditta (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b LADI ) di svolgere i lavori programmati per l’11 novembre 2011 nei cantieri di __________, di __________ e di __________

Secondo il TCA, l’amministrazione si è dunque opposta, a torto, al riconoscimento del diritto ad indennità per intemperie per questi cantieri.

Per quel che concerne invece i lavori di manutenzione (“potatura invernale, pulizia generale, taglio rami rotti, concimazioni, ripristino aiuole, tagli di formazione cespugli e arbusti”) presso altri 8 privati (cfr. Doc. H ), secondo questo Tribunale, sono necessari ulteriori approfondimenti, relativamente a ogni cantiere e in funzione dei lavori previsti, per stabilire se la presenza di fango impediva oppure no il normale svolgimento dell’attività lavorativa l’11 novembre 2011. Gli atti sono dunque rinviati alla Sezione del lavoro affinché effettui i necessari approfondimenti e prenda una nuova decisione.

La decisione su opposizione del 21 febbraio 2011 deve pertanto essere annullata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 21 febbraio 2011 è annullata.

§ La ditta __________ ha diritto ad indennità per intemperie per il giorno 11 novembre 2010 per i cantieri a __________ /__________, __________, __________.

§§ La Sezione del lavoro effettuerà ulteriori accertamenti per il cantiere __________ (diversi).

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

10

AVIG

  • Art. 43 AVIG

AVIV

  • Art. 65 AVIV

III

  • § 34 III

LACI

  • art. 32 LACI
  • art. 43a LACI

LADI

  • art. 42 LADI
  • art. 43 LADI
  • art. 43a LADI
  • art. 45 LADI

OADI

  • art. 65 OADI

Gerichtsentscheide

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