Raccomandata
Incarto n. 38.2011.12
rs/DC
Lugano 22 giugno 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2011 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 la Sezione del lavoro, confermando la precedente decisione del 7 settembre 2010 (cfr. doc. 12), ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità di disoccupazione nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2009, poiché non risiedeva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. doc. B).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato l’annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto a indennità LADI dal 1° luglio al 31 dicembre 2009.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha, segnatamente, addotto di essere in possesso di un regolare permesso di dimora (permesso B) valido fino al 3 giugno 2012 e che nel periodo per il quale ha chiesto le prestazioni LADI risiedeva effettivamente in Svizzera.
Al riguardo il ricorrente ha precisato che la __________ SA, per la quale ha lavorato dal 1° marzo 2007 fino al 30 giugno 2009, gli ha concesso, anche per poter trovare una nuova occupazione, di continuare ad abitare in un appartamento di sua proprietà in __________adiso, dove risulta essere iscritto regolarmente quale abitante.
In proposito egli ha osservato che il titolare della ditta, signor __________, ha affermato che dei tre locali della società in via __________ __________ due erano a disposizione sua e di un altro dipendente, signor __________. Egli ha indicato che il 1° giugno 2010 si è poi trasferito in via ____________________ sempre a __________.
L’insorgente ha pure osservato che il Comune di __________ ha rilasciato due dichiarazioni con cui conferma, dopo controlli effettuati dalla Polizia, che il medesimo risiede effettivamente a __________ all’indirizzo indicato.
Egli ha rilevato di non aver mai deviato la propria corrispondenza, ma di avere sempre puntualmente ritirato la posta al proprio recapito in via __________.
Come ulteriori prove della sua effettiva residenza in Svizzera, l’assicurato ha prodotto una multa del 6 novembre 2009, come pure degli estratti di prelevamenti da lui effettuati durante il periodo in questione.
Il ricorrente ha, altresì, evidenziato che la propria intenzione di voler restare in Svizzera emerge anche dal fatto che è stato nuovamente impiegato dalla __________ SA, oltre che dall’aver fatto convertire la patente in Svizzera, aver concluso in Svizzera un contratto di leasing relativo a un’automobile, essere affiliato a una cassa malati in Svizzera e avere un numero di cellulare svizzero (cfr. doc. I).
1.3. In risposta la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione del ricorso con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.4. Il 18 aprile 2011 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, dell’avv. RA 1, di __________, capo della Sezione del lavoro e __________della Sezione del lavoro, si è svolto un dibattimento davanti al Presidente del TCA.
In quell'occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. VI), a cui sarà fatto riferimento nei considerandi di diritto.
Alla parte ricorrente è pure stato assegnato un termine di dieci giorni per inviare eventuale documentazione atta a dimostrare una presenza costante dell’assicurato in Svizzera nel periodo in questione (cfr. doc. VI pag. 4).
1.5. Il 29 aprile 2011 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha trasmesso degli estratti del conto postale di quest’ultimo afferenti al lasso di tempo da giugno a dicembre 2009 dai quali risultano le operazioni effettuate dal medesimo (cfr. doc. VII; DD).
1.6. La Sezione del lavoro ha presentato le proprie osservazioni in merito con scritto del 4 maggio 2011 (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicurato abbia diritto oppure no a delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nel periodo luglio – dicembre 2009.
2.2. L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e regolante, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), si applica alla presente fattispecie.
In effetti all’assicurato, con decisione del 7 settembre 2010 confermata con decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 (cfr. doc. 12; B), è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2009 (cfr. DTF 128 V 315, consid. 1b/bb, pag. 317 e DTF 130 V 156, consid. 5, pag. 160-162).
I presupposti materiali per stabilire se l’assicurato ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione per il periodo luglio – dicembre 2009 si determinano, in ogni caso, secondo il diritto svizzero.
Anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA U 271/03 dell’11 gennaio 2005 consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 13 paragrafo 2 lettera a) del Regolamento, con riserva degli articoli da 14 a 17, la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro.
Orbene, l’attività subordinata esercitata dall’assicurato prima di iscriversi in disoccupazione è stata svolta in territorio elvetico. Più precisamente l’ultimo rapporto di lavoro dell’assicurato è stato quello con la ditta __________ (cfr. doc. 28; 29; 31; 32).
Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
Contestualmente il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…) Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In un'altra decisione C 303/00 del 31 luglio 2001 l'Alta Corte ha precisato che:
" (…)
2.- a) Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht nur, wenn die versicherte Person in der Schweiz wohnt (Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG). Nach der Rechtsprechung erfüllt eine Person diese Anspruchsvoraussetzung, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt hier befindet, was der Fall ist, wenn sie sich effektiv in der Schweiz aufhält, und wenn sie die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu erhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 466 f. Erw. 2a, 115 V 448 f.). Für ausländische Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung gilt keine abweichende Regelung (Art. 12 AVIG e contrario).
b) Der Wohnsitzbegriff des Zivilgesetzbuches ist für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht massgeblich (BGE 115 V 449, 125 V 466 Erw. 2a letzter Absatz in fine). Deshalb scheidet eine analogieweise Heranziehung des in Art. 24 Abs. 1 ZGB statuierten Grundsatzes aus, wonach der einmal begründete Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen bestehen bleibt. Die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist demnach nur erfüllt, wenn und solange der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz (mit den Elementen der Absicht dauernden Verbleibens und des Mittelpunktes der Lebensbeziehungen) durchgehend gegeben ist. Andernfalls besteht kein Taggeldanspruch, ohne dass zu prüfen ist, ob im Ausland ein Wohnsitz im Sinne der Art. 23 ff. ZGB begründet wurde. (…)"
In una decisione C 226/02 del 22 maggio 2003, il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza e ha, in particolare, sottolineato che:
" (…)
Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).
Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz 139 f.).
Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten, zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen). (…)"
Con sentenza 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007 l’Alta Corte ha poi evidenziato quanto segue:
" (…)
2.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG setzt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung u.a. voraus, dass der Versicherte in der Schweiz wohnt. Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist nicht im Sinne des zivilrechtlichen Wohnsitzes (Art. 23 ff. ZGB) zu verstehen, sondern setzt den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 465 E. 2a S. 467, 115 V 448 E. 1b S. 449). Daran hat das auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretene ATSG nichts geändert, weil der in Art. 13 Abs. 1 ATSG umschriebene Wohnsitzbegriff auf die Arbeitslosenversicherung nicht Anwendung findet. Eine ausdrückliche Abweichung von Art. 13 ATSG sieht Art. 12 AVIG zwar lediglich für die in der Schweiz wohnenden Ausländer vor. Mangels eines gegenteiligen gesetzgeberischen Willens hat die bisherige Praxis jedoch auch im Rahmen der Anspruchsvoraussetzung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG weiterhin Geltung (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. Auflage, Basel 2007, S. 2233 Rz 181; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich/Basel/Genf 2003, Rz 18 zu Art. 13).
2.2 Nach der Rechtsprechung setzt das Wohnen in der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht einen ununterbrochenen tatsächlichen Aufenthalt im Inland voraus. Es genügt der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz. Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthalts weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (Urteile C 153/03 vom 22. September 2003 und C 183/99 vom 30. November 1999). Im Urteil C 290/03 vom 6. März 2006 (SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 82) stellte das Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) fest, dass die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz auch während eines durch die Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Ausland bedingten Auslandaufenthaltes erfüllt sein kann.“ (la sottolineatura è de redattore)
In riferimento a quest’ultima sentenza è utile evidenziare che in effetti l’art. 12 LADI prevede, relativamente agli stranieri residenti in Svizzera, quanto segue:
" In deroga all’articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.”
2.4. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 ha lavorato presso la __________ di __________ dal giugno 2007 al giugno 2009 in qualità di direttore commerciale (cfr. doc. 28; 29).
In effetti il 29 maggio 2009 la società ha disdetto il contratto di impiego con effetto dal 30 giugno 2009 a causa di una situazione aziendale difficile (cfr. doc. 31).
Il 12 giugno 2009 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione a far tempo dal 1° luglio 2009 (cfr. doc. 42).
La Sezione del lavoro, a seguito di quanto dichiarato in occasione di un’audizione del 12 febbraio 2010 da __________, relativamente al quale era pendente una procedura, e meglio che “(…) nelle ore di mia presenza presso la società sono presente sempre solamente io. Gli altri dipendenti indicati sopra (n.d.r.: tra i quali RI 1) vengono in Via __________ solamente saltuariamente e non so indicare con quale frequenza” (doc. 18), ha avviato un procedimento anche nei confronti dell’insorgente volto a verificare il suo diritto a prestazioni LADI.
L’amministrazione, ha esperito alcuni accertamenti.
In particolare ha interpellato l’assicurato il 20 maggio 2010 (cfr. doc. 18), il quale, il 2 giugno 2010, ha asserito, tra l’altro, che:
i locali in via __________ gli sono stati messi a disposizione prima, durante e dopo il collocamento fino al 31 maggio 2010. Prima e dopo la disoccupazione in virtù del rapporto di impiego, durante a titolo di favore personale fino a quando avesse trovato un collocamento diverso;
durante il suo lavoro, prima e dopo la disoccupazione, ha trascorso mediamente due settimane al mese in Svizzera e due settimane all’estero presso clienti. Nel periodo di disoccupazione era quasi totalmente in Svizzera tranne qualche fine settimana e il periodo natalizio trascorsi nella casa dei genitori in __________;
che non si è iscritto all’AIRE per pura ignoranza e non avendo appreso da nessuno dell’obbligatorietà di tale passo;
nel 2009 non aveva alcun contratto relativo a forniture elettriche o idriche intestato a suo nome, in quanto l’appartamento in via __________ non era a lui intestato. Dal 1° giugno 2010 ha affittato con regolare contratto un locale diverso e da quella data il relativo contratto e le utenze sono a suo nome e del suo coinquilino;
è in possesso della patente svizzera (ottenuta convertendo quella __________) e l’auto è stata acquistata in Svizzera con contratto di leasing presso una finanziaria svizzera;
l’unica utenza al tempo a lui intestata era quella del cellulare. Con il nuovo contratto di lavoro con la __________A - a partire dal gennaio 2010 - è però diventato un benefit aziendale (cfr. doc. 17).
Dal Rapporto d’esecuzione del 19 aprile 2010 afferente a due controlli effettuati dalla Polizia comunale di __________ su richiesta della Sezione del lavoro (cfr. doc. 23) si evince, poi, quanto segue:
" (…) abbiamo proceduto a due controlli, il primo in data 2 aprile 2010 alle ore 07.25 dove nessuno rispondeva ai vari richiami; il secondo è stato eseguito in data 7 aprile 2010 alle ore 17.30. In quest’ultima occasione era presente il signor __________, il quale ci invitava a entrare nell’appartamento. Si constatava che lo stesso era composto di due camere, una cucina e altri due locali. Si chiedeva al signor __________ dove si trova il suo compagno di appartamento signor RI 1, asseriva di non saperlo.
Da informazioni confidenziali siamo venuti a conoscenza che i due ogni tanto vengono notati uscire dall’appartamento, specialmente il signor __________.
(…)” (Doc. 22)
L’Ufficio controllo abitanti di __________, il 9 novembre 2010, ha indicato alla Sezione del lavoro che:
" (…) la persona citata (n.d.r.: RI 1) risulta domiciliata a __________ (al beneficio di un permesso di dimora B CE/AELS) dal 30.5.2007.
I controlli effettuati dalla nostra polizia comunale in data 2 e 7.4.2010 si sono svolti direttamente al suo domicilio assumendo informazioni preso il custode e gli inquilini dello stabile.
Facciamo osservare che il signor RI 1 dal 1.6.2010 non abita più in via __________ in quanto si è trasferito in via __________.” (Doc. M)
Il Comune __________ di __________), il 13 maggio 2010, rispondendo all’amministrazione, ha comunicato che l’insorgente è residente in quel Comune dal 16 febbraio 2007 (cfr. doc. 19).
La Sezione del lavoro ha, quindi, emesso il 7 settembre 2010 una decisione con cui all’assicurato è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo residente in Svizzera (cfr. doc. H).
In sede di opposizione l’amministrazione ha posto alcuni quesiti a __________, amministratore della __________ SA, ossia:
" (…)
Corrisponde al vero che la __________ SA in __________ ha la sede operativa a __________ in via __________?
Anche nel periodo da luglio 2009 a dicembre 2009 l’azienda in parola aveva la sede operativa a __________?
Quanti appartamenti e locali occupa la __________ SA in via __________?
Con riferimento alla domanda n. 3, voglia p.f. indicare dettagliatamente, per ogni locale, l’uso che ne è fatto.
Sempre con riferimento alla domanda n. 3, voglia p.f. indicare dettagliatamente, per ogni locale, l’uso che ne era fatto nei mesi da luglio a dicembre 2009.
Il signor RI 1 ha alloggiato (abitato) presso i locali della __________ SA in via __________? Se sì, da quando a quando e, inoltre, secondo quale frequenza mensile/settimanale era presente in questi locali adibiti ad abitazione? (p.f. dettagliare bene le risposte)
In caso di risposta affermativa alla domanda n. 6, per poter usufruire del/dei locale/i come alloggio il signor RI 1 ha pagato un compenso? Se sì, voglia p.f. precisare l’ammontare e le modalità di pagamento (frequenza, destinatario, durata dei versamenti, ecc.), come pure allegare la relativa documentazione
Sempre con riferimento alla domanda n. 6, per quali motivi il signor RI 1 ha abitato presso i locali della ditta? (p.f. dettagliare bene la risposta)
Per quali motivi, il 30 giugno 2009, è cessata la collaborazione con il signor RI 1? (p.f. dettagliare bene la risposta)
Per quali motivi avete deciso di riavviare una collaborazione con lui lo scorso 4 gennaio? (p.f. dettagliare bene la risposta; voglia p.f. inoltre produrre copia dell’attuale contratto di lavoro)
Per quale motivo, per quanto riguarda i mesi di giugno e luglio 2007 nonché gennaio-luglio 2008, il salario mensile lordo per il signor RI 1 era di soli CHF 1'500, mentre che per quanto riguarda i rimanenti mesi era di CHF 4'500? (p.f. dettagliare bene la risposta)
Nel periodo da luglio 2009 a dicembre 2009 il signor RI 1 ha collaborato con la __________ SA? In caso di risposta affermativa, voglia p.f. precisare: periodi in cui ha lavorato per la ditta, percentuale lavorativa, giorni/orario di lavoro, funzioni/compiti, retribuzione.” (Doc. 9)
__________, il 24 ottobre 2010, ha risposto tramite posta elettronica quanto segue:
" (…)
La sede legale della __________ SA è __________. Per la nostra attività specifica non abbiamo bisogno di uffici operativi in quanto la nostra attività di consulenza è eseguita presso i clienti, eccezione fatta per il lavoro amministrativo. Questo è fatto a __________ (corrispondenza, digitalizzazione documenti) mentre la parte di contabilità e risorse umane è fatta a __________.
L’azienda ha occupato gli spazi in Via __________ fino a maggio 2010
1 appartamento, 1 locale
Dei 3 locali a disposizione, due erano messi a disposizione dei dipendenti RI 1 e __________ e 1 adibito a ufficio per il lavoro di corrispondenza e digitalizzazione documenti della società
Locale 1 uso cucina, locale 2 uso bagno locale 3 uso camera assegnata al Sig. RI 1, locale 4 uso camera assegnata al sig. __________, locale 5 uso ufficio corrispondenza e digitalizzazione documenti
Il signor RI 1 è alloggiato presso i locali della __________ SA dall’inizio del suo rapporto di lavoro fino a maggio 2010. Il locale del signor RI 1 era per suo uso esclusivo, la frequenza per quanto l’azienda ne può sapere era continuativa e da conciliare con la sua attività di consulenze presso i nostri clienti e rispettivi viaggi in __________Il signor RI 1 non ha pagato alcun compenso
Ho invitato il signor RI 1 a venire a lavorare nella nostra società e gli ho chiesto di trasferirsi in Svizzera, per evitare preoccupazioni logistiche avevo proposto questa soluzione che ha accettato. Il signor RI 1 avrebbe dovuto cercare una soluzione indipendente non appena l’attività fosse divenuta solida, ma purtroppo gli anni 2008 e 2009 non hanno permesso questa solidità aziendale e quindi non abbiamo mai forzato il cambiamento.
Il signor RI 1 si è occupato di esplorare mercati emergenti dell’Est europeo, ma a seguito alla perdita subita dall’azienda nel 2008 e confrontati con problemi di liquidità abbiamo dovuto interrompere il rapporto di lavoro.
Abbiamo mantenuto interesse nel mercato __________ e abbiamo costituito una succursale della nostra società a __________. Abbiamo chiesto al signor RI 1 di diventare responsabile per il mercato e di fare lo start-up della società __________.
Il salario del signor RI 1 è direttamente legato alla sua performance e ha un tetto massimo di 4'500 CHF e un tetto minimo di 1'500 CHF (più rimborso spese)
Durante questo periodo il nostro rapporto con il signor __________ è stato interrotto. nessuna collaborazione è continuata né tantomeno retribuzione gli è stata versata.” (Doc. 8)
La Sezione del lavoro, il 26 ottobre 2010, ha posto, tramite posta elettronica, degli ulteriori quesiti all’amministratore della società, ai quali quest’ultimo ha risposto il 27 ottobre 2010, e meglio:
"
compenso per l’uso di un locale come stanza, come pure per l’utilizzo dei locali comuni (camera e bagno), oltretutto se, come da lei stesso riferito, egli era presente presso i medesimi i maniera continuativa? (p.f. dettagliare bene la risposta)
Perché il signor RI 1 si è trasferito in Svizzera appositamente per lavorare nella nostra società e non potendo garantire un salario adeguato alle sue qualifiche abbiamo raggiunto l’accordo di un minimo fisso, ma non caricandolo di un affitto. Quindi dando la possibilità di occupare una stanza dell’appartamento di Via __________. Stessa cosa vale per l’altro collaboratore. Purtroppo non siamo una azienda grande e iniziare è difficile quindi abbiamo ottimizzato i costi in questo modo.
Il signor RI 1 non ha subito una deduzione, ma con il salario dichiarato all’inizio sarebbe stato impossibile per lui concludere un contratto d’affitto con un salario fisso basso.
Le spese sono sempre state a carico della __________, le spese eventualmente sostenute dal RI 1 riguardano la sfera personale (cibo + bibite).” (Doc. 7)
L’11 novembre 2010 la Sezione del lavoro ha inviato gli esiti degli accertamenti effettuati all’assicurato e gli ha posto delle domande connesse in particolare con la sua presenza sul territorio svizzero (cfr. doc. 4).
L’insorgente, tuttavia, non ha risposto, nemmeno dopo il sollecito del 7 dicembre 2010 (cfr. doc. 3).
L’amministrazione con decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 ha confermato il precedente provvedimento del 7 settembre 2010, stabilendo che la residenza effettiva di RI 1 è in __________ e non in Svizzera e negandogli, perciò, il diritto alle indennità di disoccupazione per il lasso di tempo luglio – dicembre 2009 (cfr. doc. B).
L’assicurato contesta quanto deciso dalla Sezione del lavoro, facendo valere la propria residenza in Svizzera nel periodo in questione.
Al riguardo il ricorrente, come già rilevato nei fatti (cfr. consid. 1.2.), ha precisato che la __________ SA gli ha concesso di continuare ad abitare in un appartamento di sua proprietà in via __________, dove risulta essere iscritto regolarmente quale abitante.
Egli ha, poi, indicato che il 1° giugno 2010 si è trasferito in via __________ sempre a __________
L’insorgente ha pure osservato che il Comune di __________ ha rilasciato due dichiarazioni con cui conferma, dopo controlli effettuati dalla Polizia, che il medesimo risiede effettivamente a __________ all’indirizzo indicato.
Egli ha rilevato di non aver mai deviato la propria corrispondenza, ma di avere sempre puntualmente ritirato la posta al proprio recapito in via __________.
Come ulteriori prove della sua effettiva residenza in Svizzera, l’assicurato ha prodotto una multa del 6 novembre 2009, degli estratti di prelevamenti, copia della patente convertita in Svizzera, il contratto di leasing per l’acquisto di un’automobile, la tessera della cassa malati svizzera e la fattura dell’abbonamento svizzero del cellulare
Il ricorrente ha, altresì, evidenziato che la propria intenzione di voler restare in Svizzera emerge anche dal fatto che è stato nuovamente impiegato dalla __________ SA, (cfr. doc. I).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia, in primo luogo, che dal verbale di udienza davanti al Presidente del TCA del 18 aprile 2011 si evince che:
" Il presidente del TCA chiede all’assicurato per quale motivo non ha risposto alle domande poste dall’amministrazione l’11 novembre 2010. L’assicurato risponde che si tratta delle stesse domande poste in passato. L’assicurato precisa che non aveva ulteriori elementi, che aveva già risposto in precedenza.
L’avv. __________, rispondendo al presidente del TCA, precisa di non avere mai posto in passato delle domande così precise.
Il presidente del TCA chiede alla Sezione del lavoro per quale motivo è stato richiamata la dichiarazione dell’ufficiale dell’anagrafe del Comune di -. L’avv. __________ risponde che è un degli elementi che secondo la probabilità preponderante dimostra che l’assicurato non risiedeva in Svizzera.
Il presidente del TCA chiede all’avv. __________ se non ritiene che non vi sia una contraddizione tra questa dichiarazione e quanto attestato dall’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________
L’assicurato spiega questa contraddizione nel senso che non sapeva di doversi iscrivere all’AIRE e quindi di annunciare che si sarebbe trasferito all’estero. Per questo motivo figurava ancora residente nel Comune di - (cfr. doc. 16).
Il presidente del TCA chiede all’avv. __________ se, visto che la dichiarazione del Comune __________ attesta una residenza dal 16.2.2007, la Sezione del lavoro ritiene che il ricorrente non risiedesse in Svizzera neppure nei due anni in cui ha prestato la propria attività lavorativa. La rappresentante della Sezione del lavoro risponde che tale questione può essere lasciata aperta ma che decisivo è comunque il luogo di residenza dall’inizio del controllo della disoccupazione. Rileva comunque che l’assicurato stesso ha dichiarato che quando lavorava trascorreva due settimane al mese all’estero.
Al riguardo l’assicurato precisa che era il suo datore di lavoro che gli imponeva di accompagnare i clienti all’estero.
Rispondendo al presidente del TCA il ricorrente sottolinea che mentre lavorava risiedeva in Svizzera e poi si recava all’estero, in vari parti del mondo, assieme ai clienti. Abitava in via __________ a __________, per due anni da solo e poi col sig. __________ (da luglio 2008).
Dopo il licenziamento l’assicurato si è annunciato in disoccupazione. E’ rimasto nello stesso appartamento. Rispondendo al presidente del TCA l’assicurato rileva che ha continuato a non pagare nulla a titolo di pigione visto il rapporto che si era creato con il suo ex datore di lavoro. L’assicurato rileva che lo scioglimento del rapporto di lavoro è avvenuto esclusivamente a seguito di difficoltà sul mercato.
Il presidente del TCA rileva che la Sezione del lavoro ha sentito il sig. __________ il 12.2.2010, non alla presenza dell’assicurato.
L’avv. __________ conferma che il sig. __________ è stato sentito in un altro contesto e in quell’occasione egli ha detto che la presenza del ricorrente era soltanto saltuaria.
Il presidente del TCA rileva al riguardo che fra gli atti dell’incarto figura pure un’altra dichiarazione del sig. __________ (doc. 43). L’avv. __________ dice di essersi comunque fondata sulle prime dichiarazioni del sig. __________. Ritiene comunque decisivo il fatto che si tratta di periodi successivi ai mesi in cui è stata controllata la disoccupazione e per questo ha ritenuto di dover porre le domande dell’11.11.2010.
Il presidente del TCA chiede all’avv. __________ di porre al ricorrente le domande alle quali non ha risposto (cfr. scritto 11.11.2010, doc. 4):
Alla domanda n. 1 l’assicurato risponde di non essere in grado di dire cosa ha fatto con precisione ogni giorno. Dichiara comunque di essere stato in Svizzera, come da lui affermato in precedente scritto. Precisa di avere ritirato tutta la posta spedita e di avere partecipato a tutti i colloqui fissati dalla Sezione del lavoro. A questo proposito il sig. __________ precisa che si tratta di controlli mensili. L’avv. RA 1 afferma che le raccomandate venivano ritirate immediatamente. Si è trattato in particolare di una multa (doc. Q). Il ricorrente ritiene che il fatto di dover fornire ulteriori indicazioni costituisca un’indebita ingerenza nella propria sfera personale.
Il presidente del TCA chiede all’avv. __________ se l’assicurato non ha risposto e non ha scritto nulla. La rappresentante della Sezione del lavoro precisa che dopo avere ricevuto la lettere dell’11.11.2010 l’assicurato ha preso contatto telefonico. L’assicurato al riguardo sottolinea di avere risposto quanto detto nel corso dell’udienza e cioè che si trattava di domande ripetitive alle quali aveva già risposto in passato.
Alla domanda n. 2 l’assicurato risponde che la maggior parte del tempo era in Svizzera e che alcuni fine settimana si recava dalla madre in __________.
Alla domanda n. 3 l’assicurato risponde che qualche fine settimana era in __________ e che per il resto del tempo era in Svizzera.
Alla domanda n. 4 l’assicurato risponde che è finito l’accordo con il titolare (sig. __________) e che doveva trovare un altro alloggio, pagando la rispettiva pigione.
Alla domanda n. 5 l’assicurato risponde di avere trovato un nuovo alloggio in __________, dove abita con il sig. __________.
Alla domanda n. 6 l’assicurato risponde che la madre risiede __________).
Alla domanda n. 7 l’assicurato risponde che i legami famigliari risultano già in precedente scritto (cfr. doc. 11).
Il presidente del TCA chiede all’assicurato quante volte nel periodo di disoccupazione ha visitato i suoi parenti in Svizzera interna. L’assicurato risponde 2 volte e in un’occasione ha preso la multa che figura agli atti.
Alla domanda n. 8 l’assicurato risponde di trovarsi bene in Svizzera, di essersi fatto degli amici qui. Rispondendo al presidente del TCA l’assicurato precisa di non essere membro di nessuna associazione. Afferma di essere stato assicurato presso la Cassa malati __________ durante tutto l’anno 2009. L’assicurato afferma di essere legato da un rapporto di amicizia con il suo datore di lavoro sig. __________.
Rispondendo al presidente del TCA, l’assicurato precisa che il sig. __________ quasi contemporaneamente al suo licenziamento si è visto ridurre il grado di occupazione al 25%.
L’avv. __________ sottolinea di essere in possesso di un tesserino di affiliazione alla Cassa malati, senza indicazioni del periodo preciso.
Con riferimento al doc. R, la rappresentante della Sezione del lavoro sottolinea che non figura il nominativo dell’assicurato e neppure il numero del conto.
L’avv. __________ rileva che comunque figura il numero della carta. A tale proposito il presidente del TCA assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per produrre un’attestazione che conferma che il n. di carta __________ è il suo.
Al riguardo il sig. __________ rileva che si tratta di prelevamenti spesso ravvicinati, per cui non testimoniano una presenza constante sul territorio.
Al riguardo il presidente del TCA invita l’assicurato ad inviare entro lo stesso termine di 10 giorni eventuale documentazione che fosse in grado di reperire atta a dimostrare una presenza costante per tutto il periodo.
La rappresentante dell’assicurato, per quel che riguarda l’appartamento a __________, sottolinea che il sig. __________ ha affermato il 24.10.2010 che l’assicurato non ha pagato nessun compenso.
L’assicurato ci tiene ad aggiungere quanto segue. Rileva che l’amministrazione gli ha posto delle domande di carattere generale del tipo “Quale è il centro dei suoi interessi”. Al riguardo il presidente del TCA sottolinea come peraltro messo in rilevo nel suo ricorso anche dall’avv. RA 1, che si tratta del classico concetto utilizzato dal Tribunale federale per poter concludere sull’esistenza o meno della residenza in un determinato paese. L’assicurato rileva che si tratta di un concetto estremamente vasto e che quello che sente lui come centro d’interesse può essere diverso da quello stabilito dall’Ufficio dell’anagrafe.
(…)” (Doc. VI)
In secondo luogo, questo Tribunale rileva, da una parte, che l’assicurato, relativamente alla richiesta formulata dal Presidente del TCA in sede di udienza di inviare della documentazione atta a dimostrare una sua presenza costante in Svizzera per il periodo luglio - dicembre 2009, ha trasmesso, il 29 aprile 2011, unicamente degli estratti di un conto postale a lui intestato afferenti al lasso di tempo giugno - dicembre 2009 (cfr. doc. DD).
Dall’altra, che gli stessi non comprovano che risiedeva stabilmente in Svizzera.
In effetti, a prescindere dalla circostanza che molte operazioni sono state cancellate, per cui delle stesse non va tenuto conto, l’assicurato ha effettuato mensilmente varie operazioni (25 giugno 2009; 28 luglio 2009; 13, 28 agosto 2009; 4, 28 settembre 2009; 1°, 12 ottobre 2009; 5 novembre 2009) online (E-Finance).
Ciò rende, pertanto, impossibile, sulla sola base di estratti conto, risalire al luogo in cui si trovava il ricorrente allorché ha proceduto alle citate operazioni.
Inoltre i prelevamenti e i pagamenti in Svizzera sono sì stati effettuati ogni mese, ma non in modo continuativo e regolare durante il mese, bensì soltanto in alcuni giorni alquanto distanziati tra loro, come peraltro rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. IX).
Più precisamente nel mese di giugno 2009 l’assicurato ha prelevato / pagato con la propria carta in Svizzera unicamente il 2, 10, 22 e 23.
Nel mese di luglio 2009 egli ha effettuato delle operazioni in Svizzera solo il 22.
Per quanto concerne il mese di agosto 2009, l’insorgente ha utilizzato la propria carta del conto postale in Svizzera solo il 31.
Nel mese di settembre 2009 risultano delle operazioni effettuate in Svizzera il 6 e il 16.
Nel mese di ottobre 2009 l’assicurato in Svizzera ha prelevato il 7, 9 e 12, mentre ha pagato con la carta il 22.
Nel mese di novembre 2009 risultano operazioni in Svizzera il 10 e il 12.
Per quanto attiene al mese di dicembre 2009, sono stati effettuati dei prelevamenti e dei pagamenti in Svizzera soltanto il 23 (cfr. doc. DD).
2.6. A proposito dell’obiezione sollevata dall’assicurato secondo cui il fatto di fornire ulteriori indicazioni in relazione a circostanze inerenti alla sua presenza in Svizzera costituisca un’indebita ingerenza nella sua sfera personale (cfr. doc. VI), questa Corte sottolinea che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Inoltre, Il principio inquisitorio trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In particolare nel caso di specie l’assicurato, ritenuto che si è iscritto in disoccupazione richiedendo il riconoscimento di prestazioni LADI, era tenuto a fornire le indicazioni necessarie per poter decidere in merito.
Egli, al contrario, ha risposto alle precise domande postegli dalla Sezione del lavoro l’11 novembre 2010 con sollecito del 7 dicembre 2010 (cfr. doc. 4; 3) soltanto in sede di udienza, allorché il Presidente del TCA gliele ha nuovamente sottoposte.
Il ricorrente nemmeno ha prodotto valida documentazione atta a dimostrare una presenza costante in Svizzera dal luglio al dicembre 2009, come invece richiesto dal Presidente del TCA (cfr. doc. VI; consid. 2.5.).
L’amministrazione, come del resto questo Tribunale, non hanno d’altronde preteso informazioni prive di rilevanza per la fattispecie.
L’insorgente deve, quindi, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’asserita residenza effettiva in Svizzera nel periodo in questione (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3).
2.7. Alla luce di quanto sopra stabilito e della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), questo Tribunale, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve concludere che nel periodo dal mese di luglio al mese di dicembre 2009 l’assicurato non risiedeva in Svizzera - a __________ in via __________ in un appartamento della SA ex datrice di lavoro per il quale, peraltro, non pagava né pigione, né alcuna spesa (cfr. consid. 2.4.; 2.5.) - ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Non va, del resto, misconosciuto il fatto che l’assicurato, interrogato espressamente in merito dal Presidente del TCA, ha indicato di non essere membro di alcuna associazione in Svizzera e quali amici nel nostro Paese ha nominato unicamente __________, amministratore della sua datrice di lavoro (cfr. doc. VI).
E’ vero, poi, che l’insorgente ha indicato di avere dei parenti in Svizzera nel Canton __________ (cfr. doc. 11).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che in occasione dell’udienza del 18 aprile 2011 egli ha specificato che nel periodo luglio - dicembre 2009 ha fatto loro visita soltanto due volte (cfr. doc. VI).
Le attestazioni dell’aprile e del novembre 2010 del Comune di __________, secondo cui l’assicurato è domiciliato a __________ dal 30 maggio 2007 e i controlli effettuati dalla polizia comunale hanno rilevato che lo stesso risiede effettivamente all’indirizzo in via __________ (cfr. doc. M), non sono del resto atte a inficiare la conclusione a cui è giunto il TCA.
In effetti i controlli effettuati in via __________, assumendo pure informazioni presso il custode e gli inquilini (cfr. doc. M), hanno avuto luogo il 2 e il 7 aprile 2010, ovvero in un periodo posteriore al lasso di tempo in questione in cui l’assicurato ha chiesto delle indennità di disoccupazione.
Giova, altresì, ricordare che il ricorrente a partire dal 4 gennaio 2010 è stato riassunto dalla __________ Team SA in qualità di direttore (cfr. doc. 7).
Nemmeno quanto dichiarato da __________ nell’ottobre 2010 consente di sovvertire l’esito della vertenza.
Egli si è limitato ad affermare che un locale uso camera era stato messo a disposizione dell’insorgente (cfr. risposta n. 4 doc. 8; risposta n. 1 doc. 7) e a indicare che “… la frequenza per quanto l’azienda ne può sapere era continuativa e da conciliare con la sua attività di consulente presso i nostri clienti e rispettivi viaggi in __________” (cfr. risposta n. 6 doc. 8), riferendosi, conseguentemente, al periodo in cui l’assicurato era suo dipendente e non ai mesi di disoccupazione.
Nulla è stato, invece, precisato circa la reale e costante presenza di quest’ultimo nell’appartamento di __________ nell’arco di tempo luglio - dicembre 2009.
Non sono, poi, sufficienti a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del cellulare (cfr. doc. AA), la conversione della patente (cfr. doc. U), la conclusione di un contratto di leasing per l’acquisto di un’automobile (cfr. doc. V), l’affiliazione a una cassa malati svizzera (cfr. doc. Z), l’aver ricevuto il 6 novembre 2009 una multa da parte dell’Ufficio giuridico della circolazione del Cantone Ticino in occasione del viaggio per recarsi a trovare dei parenti in Svizzera interna (cfr. doc. Q; VI) e l’avere ritirato immediatamente la relativa raccomandata (cfr. doc. VI; consid. 2.5.).
Va, infine, qui ricordato che per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato.
Infatti nella STFA C 290/03 del 6 marzo 2006 il TFA si è così espresso: “(…) Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht veröffentlichtes Urteil G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen Aufenthalts, wenn sich der Bezug zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr zwecks Erfüllung der Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 30. Dezember 1997, C 272/96). (…).“.
2.8. Il ricorrente ha richiamato, oltre all’incarto della Sezione del lavoro prodotto dall’amministrazione con la risposta di causa (cfr. doc. III), gli incarti completi che lo riguardano della Sezione permessi e migrazione, dell’Ufficio controllo abitanti di __________, dell’Ufficio circondariale di tassazione, della Cassa di compensazione AVS (cfr. doc. I pag. 3).
Il TCA non vede quali elementi di rilievo ai fini del giudizio la documentazione richiamata dall’assicurato possa mettere in luce. Né del resto il ricorrente l’ha indicato.
Di conseguenza la richiesta dell’insorgente di richiamare gli incarti menzionati deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9. In esito alle considerazioni di cui sopra, secondo questo Tribunale, a ragione la Sezione del lavoro ha stabilito che dal 1° luglio al 31 dicembre 2009 l’assicurato non adempie i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.
La decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 emessa dalla Sezione del lavoro deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti