Raccomandata
Incarto n. 38.2010.81
DC/sc
Lugano 16 febbraio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 dicembre 2010 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 dicembre 2010 la Sezione del lavoro ha confermato la sospensione di 30 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 il 13 ottobre 2010 (cfr. doc. 11) per avere rifiutato due programmi d'occupazione, argomentando:
" (…)
Nel caso in esame, al signor RI 1 sono state assegnate le seguenti misure:
o POT organizzato presso l'__________ (__________) a __________ dal 26 agosto al 31 dicembre 2010. L'assicurato avrebbe dovuto svolgere attività quali addetto alla grafica e aiuto magazziniere.
L'assegnazione è avvenuta il 6 agosto 2010.
Sul formulario Esito del colloquio compilato il 24 agosto 2010 l'opponente ha così motivato il mancato inizio della misura: "non si adatta alle mie conoscenze nel campo lavorativo" e "l'ambiente di lavoro non mi soddisfa".
L'organizzatore, dal canto suo, sul formulario Esito del colloquio compilato il 23 agosto 2010, ha riferito che il signor RI 1 non intendeva prendere parte alla misura.
o POT organizzato presso l'__________ - __________, __________) a __________ dall'8 settembre al 31 dicembre 2010.
L'assegnazione è avvenuta il 31 agosto 2010.
L'assicurato ha essenzialmente motivato la rinuncia a partecipare alla misura con il fatto di non ritenersi idoneo a svolgere attività nel settore edile, in particolare dopo aver subito, in febbraio 2008, un infortunio all'avambraccio sinistro mentre era alle dipendenze dell'Ufficio tecnico comunale di __________.
L'organizzatore, dal canto suo, ha riferito che l'assicurato, presentatosi il primo giorno alla misura, dopo aver ricevuto una breve descrizione delle attività da svolgere se n'è andato, rifiutandosi di prendervi parte (cfr. e-mail 9 settembre 2010 all'URC). L'assicurato, ha aggiunto l'organizzatore, si è limitato a sostenere che la misura non era appropriata, tenuto conto della sua formazione (cfr. scritto 1 ° dicembre 2010 all'UG).
In merito alle attività previste, l'ingegnere __________, direttore della misura, ha riferito quanto segue: "(...) Al POT vengono svolte attività manuali tipiche dell'edilizia rurale: muretti di cinta o di sostegno in sasso, pavimentazioni di piazzali in sasso, costruzione e in parte manutenzione di sentieri. I lavori sono svolti su richiesta dei Comuni o di Enti pubblici locali (p.es. __________). I compiti sono assegnati all'arrivo al POT, a dipendenza delle capacità dichiarate dalla persona cercatrice d'impiego (PCI) o da altri elementi rilevati precedentemente dal Servizio Rilevamento della SSIC. Nel tempo che segue, questi compiti possono cambiare in base alle competenze dimostrate sul cantiere. In nessun caso agli assicurati sono assegnate mansioni in contrasto con eventuali difficoltà di salute o limitazioni fisiche corredati da certificati medici. Per il signor RI 1 non avevamo nessuna comunicazione precedente. Inizialmente avrebbe dovuto svolgere lavori marginali e poco impegnativi, per poi ev. passare a una fase di rilevamento più approfondita. Purtroppo non siamo neppure stati in grado di assegnare un compito specifico poiché ha abbandonato il POT prima di essere condotto in cantiere.
Riguardo ai disturbi di salute addotti dall'opponente (infortunio all'avambraccio sinistro occorso in febbraio 2008), si osserva, da una parte, come non ne abbia neppure fatto menzione all'organizzatore (cfr. scritto 1° dicembre 2010 all'UG), dall'altra, come in occasione del colloquio di iscrizione all'URC il signor RI 1 abbia dichiarato di non avere problemi di salute che limitino la sua disponibilità al collocamento (cfr. Profilo della persona in cerca d'impiego 19 gennaio 2010).
Ora, alla luce della menzionata giurisprudenza, entrambe le misure assegnate erano adeguate ai sensi dell'articolo 16 LADI. In particolare, data la lunga permanenza in disoccupazione (oltre otto mesi), la durata limitata dei due provvedimenti assegnati (quattro mesi, nel primo caso; poco più di tre mesi, nel secondo caso) e la necessità di favorire una reintegrazione dell'assicurato nel mondo del lavoro per permettergli, segnatamente, di riacquisire i normali ritmi lavorativi, entrambe le misure erano ragionevolmente esigibili da parte del signor RI 1, anche tenuto conto dell'infortunio subito ad una mano oltre due anni fa, in relazione al quale non vi sono comunque limitazioni mediche.
Di conseguenza, la sospensione decretata con la decisione qui contestata appare adeguata e le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere ad una conclusione diversa." (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di ridurre la durata della sospensione da 30 a 10 giorni, sottolineando che il settore dell'edilizia non è idoneo alle sue conoscenze professionali. Egli ritiene di essere stato sospeso a seguito della mancata comunicazione all'Ufficio misure attive di __________ della sua indisponibilità ad entrare nel settore edilizio (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 14 gennaio 2011 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. IV),
1.4. Il 3 febbraio 2011 il Presidente del TCA ha interpellato la Sezione del lavoro invitandola a precisare con quali modalità ê stata fissata la sospensione di 30 giorni (cfr. Doc. V).
La Sezione del lavoro ha così risposto il 4 febbraio 2010:
" Di regola, in caso di rifiuto ingiustificato di un programma d'occupazione temporanea, sono inflitti da 21 a 25 giorni di sospensione. Nel caso concreto, il rifiuto delle assegnazioni del 6 e 31 agosto 2010 sono state oggetto di una valutazione complessiva e la sanzione fissata a 30 giorni. In sede d'opposizione si è ritenuto di ratificare la valutazione effettuata con la decisione 13 ottobre 2010." (Doc. VI)
L'8 febbraio 2010 l’assicurato ha ribadito di non essere idoneo e disponibile a lavorare nel settore dell’edilizia a seguito dell’infortunio alla mano sinistra subito nel 2008. Egli ritiene esagerata la sanzione inflittagli dall’amministrazione (cfr. doc. VIII).
Il 10 febbraio 2010 la Sezione del lavoro ha riconfermato quanto esposto nella risposta di causa (cfr. Doc. X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro abbia sospeso l’assicurato per 30 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di partecipare a due programmi d'occupazione.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).
In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Al riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
" (...)
2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorga-nizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai mag-giori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).
L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cpv. 1), dall'altro, i criteri che tali provvedimenti (cpv. 2) e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure (cpv. 3).
In particolare l'art. 59 cpv. 2 LADI stabilisce che:
" I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali."
L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:
"1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:
2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."
Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
A questo proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:
" In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."
In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:
" Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"
L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".
Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage, Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 425) ricorda che:
" (...)
Les critères d'un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v. l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est assigné.
Pour un programmeur de formation employé à l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)".
2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).
La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C 272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess, Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.
La nostra Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In una sentenza 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un programma d'occupazione argomentando:
" (…)
Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"
In una sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
In una sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti.
In una sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato che in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota contenuta nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto quell'annotazione ha semplicemente confermato il contenuto di un precedente scritto inerente l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato firmato non dalla persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto superiore.
2.5. Nell’evenienza concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1, nato nel 1958, si è annunciato in disoccupazione dal 1° gennaio 2010 ed è alla ricerca di un lavoro a tempo pieno come impiegato di commercio, commesso di vendita, operaio di esercizio (cfr. Doc. 17).
Chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato questa Corte ricorda innanzitutto che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. a questo proposito Doc. I e Doc. IX), ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).
Ad esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato" con la seguente motivazione:
" 4.1 Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen.
Ebenso wenig genügt für die Annahme von Unzumutbarkeit, dass er
offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar keinen Sinn zu erblicken
vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes."
Ora, nella presente fattispecie, per quel che concerne il programma d’occupazione presso l’Ospedale __________, dove avrebbe dovuto svolgere delle attività quale addetto grafica, aiuto magazziniere e controllo e assemblaggio, l'assicurato non ha fatto valere alcun valido motivo che permetta di considerare il provvedimento inerente al mercato del lavoro assegnatogli inadeguato rispetto la sua età, alla sua situazione personale o al suo stato di salute.
RI 1 ha infatti semplicemente sostenuto che il POT non si adatta alle sue conoscenze nel campo lavorativo e che l’ambiente di lavoro non lo soddisfa (cfr. doc. 15).
Per quel che riguarda la prima censura del ricorrente questo Tribunale si limita peraltro a ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Poiché questo programma di occupazione rispettava il requisito dell'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), RI 1 avrebbe dovuto accettarlo senza indugio (cfr. STF 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò che egli non ha invece fatto.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che la durata del programma d'occupazione era di quattro soli mesi (cfr. STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010).
A ragione dunque l’amministrazione ha deciso di infliggergli una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.6. Per quel che riguarda il programma d’occupazione presso l’__________ l’assicurato ha dichiarato la propria indisponibilità ad accettare lavori nel settore dell’edilizia ed ha affermato di avere già subito un grave infortunio quando lavorava presso l’UT di __________ (frattura alla mano sinistra) che l’ha costretto ad un’assenza dal lavoro di 83 giorni (cfr. doc. 12, doc. 8).
Rispondendo alla Sezione del lavoro, l’ex datore di lavoro del ricorrente ha comunicato che RI 1 è stato attivo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2009 come controllore deposito carta e cartoni e che il 7 febbraio 2008 egli si è infortunato all’avambraccio sinistro inciampando su un rotolo di cartone e cadendo da un muretto. L’assenza per infortunio si è protratta dal 26 febbraio 2008 al 9 maggio 2008 (cfr. Doc. 6).
L’organizzatore del POT, sempre rispondendo alla Sezione del lavoro, ha così descritto le attività che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere:
" (…)
Al POT vengono svolte attività manuali tipiche dell'edilizia rurale: muretti di cinta o di sostegno in sasso, pavimentazioni di piazzali di sasso, costruzione e in parte manutenzione di sentieri. I lavori sono svolti su richiesta dei Comuni o di Enti pubblici locali (p.es. __________).
I compiti sono assegnati all'arrivo al POT, a dipendenza delle capacità dichiarate dalla persona cercatrice d'impiego (PCI) o da altri elementi rilevati precedentemente dal Servizio Rilevamento della SSIC. Nel tempo che segue, questi compiti possono cambiare in base alle competenze dimostrate sul cantiere. In nessun caso agli assicurati sono assegnate mansioni in contrasto con eventuali difficoltà di salute o limitazioni fisiche corredati da certificati medici.
Per il signor RI 1 non avevamo nessuna comunicazione precedente. Inizialmente avrebbe dovuto svolgere lavori marginali e poco impegnativi, per poi ev. passare a una fase di rilevamento più approfondita. Purtroppo non siamo neppure stati in grado di assegnare un compito specifico poiché ha abbandonato il POT prima di essere condotto in cantiere. (…)" (Doc. 4)
Il direttore ing. __________ ha poi indicato che l’assicurato ha sostenuto che la misura non era confacente alla sua formazione e che egli non ha fatto allusione a problemi di salute o ad infortuni subiti nel recente passato (cfr. Doc. 4).
A proposito di questi accertamenti RI 1 ha comunicato di essere stato inserito presso l’UTC grazie all’ufficio delle attività sociali di __________ dopo ben 7 anni di inattività lavorativa e che lo scritto dell’ing. __________ è dovuto soltanto a "un sentito dire" (cfr. doc. 2).
Chiamato ora pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA 38.01.126 del 6 novembre 2001; STCA 38.01.90 del 19 febbraio 2001; STCA 38.99.227 del 17 aprile 2000; STCA 38.99.92 del 6 maggio 1999; STCA 38.96.304 del 15 maggio 1997; STCA 38.96.216 del 13 febbraio 1997).
Nella presente fattispecie l’assicurato non ha prodotto nessun certificato medico attestante la sua inidoneità a lavorare nel settore dell’edilizia. A questa mancanza non può evidentemente supplire la sola circostanza che nel 2008 egli ha subito un infortunio che gli ha provocato una temporanea inabilità lavorativa.
Inoltre, al momento dell’iscrizione per il collocamento il 19 gennaio 2010, l’assicurato ha dichiarato di non avere problemi di salute che ne limitano la disponibilità (cfr. doc. 17) e neppure ne ha fatto accenno all’organizzatore del programma.
In simili condizioni il TCA ritiene che non esistano in concreto elementi tali da rendere il programma d’occupazione inadeguato, in quanto non conforme a quanto prescritto all’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera, come il TCA ha già potuto constatare in un’altra occasione a proposito di un altro POT (cfr. STCA 38.2007.97 del 28 febbraio 2008 ), che trattandosi di un programma d’occupazione e non di un normale lavoro, le attività all’interno del provvedimento inerente al mercato del lavoro vengono costantemente adattate alle esigenze e alle condizione di salute dei partecipanti.
In altri termini se l’assicurato avesse accettato di svolgere il programma di occupazione, durante la sua attività i responsabili avrebbero certamente tenuto conto di eventuali problemi in relazione all’infortunio da lui patito all’avambraccio sinistro.
Anche in questo caso va peraltro segnalata la durata estrema-mente limitata del programma d’occupazione (tre mesi e mezzo).
A ragione dunque, secondo il TCA, l’amministrazione ha concluso che l’assicurato ha colpevolmente rifiutato anche il secondo programma d’occupazione e gli ha inflitto una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.7. Per quel che riguarda l’entità della sanzione (30 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione), la Sezione dal lavoro ha comunicato al TCA di avere effettuato una valutazione complessiva per i due rifiuti, dopo avere indicato che in caso di rifiuto ingiustificato di un POT sono inflitti da 21 a 25 giorni di sospensione (cfr. consid.1.4).
Tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso, in particolare la durata limitata dei due provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, questo Tribunale ritiene di poter confermare la decisione impugnata.
Il TCA segnala comunque che in una sentenza 8C-306/2008 del 26 settembre 2008 pubblicata in DLA 2009 pag. 268 il Tribunale federale ha stabilito che due sospensioni del diritto all’indennità di disoccupazione per colpa grave di 31 giorni ognuna sono giustificate nel caso di un assicurato che nello spazio di pochi giorni rifiuta due occupazioni di pittore ritenute adeguate adducendo di non voler più esercitare tale professione. Il fatto che il motivo addotto sia lo stesso e che i due rifiuti siano intervenuti a distanza di pochi giorni non è sufficiente per stabilire l'interdipendenza di tali rifiuti a giustificare un'unica sanzione.
Al riguardo l'Alta Corte ha rilevato:
" (…)
3.2 La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'ancien art. 68 CP (actuellement 49 CP; ATF 123 V 150 consid. 1c p. 151). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement.
Une telle situation peut se produire lorsque un assuré refuse plusieurs emplois convenables le même jour, pour le même motif et sur la base d'une volonté unique (DTA 1988 no 3 p. 26; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 854, p. 2435). On précisera que la pratique de l'administration, selon laquelle lorsqu'il y a concours de plusieurs motifs de suspension de nature différente ou de même nature une suspension du droit à l'indemnité est prononcée séparément pour chacun des états de fait, est admise par la jurisprudence (voir Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., p. 457; DTA 2003 p. 119 [arrêt du 22 octobre 2002, C 305/01] et les références; DTA 1999 no 33 p. 193; arrêt du 7 août 2006, C 90/06, consid. 3.1). En particulier, l'insuffisance de recherches d'emploi d'un assuré pendant plusieurs périodes de contrôle peut faire l'objet, même rétroactivement, de plusieurs mesures de suspension distinctes dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage (DTA 2003 précité).
3.3 En l'espèce, les circonstances - exceptionnelles
In conclusione, la decisione su opposizione del 10 dicembre 2010 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti