Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2010.79
Entscheidungsdatum
10.01.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2010.79

rs

Lugano 10 gennaio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sull’istanza del 4 maggio 2010 di

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

chiedente la revisione della sentenza emessa il 17 giugno 2009 da questo Tribunale (inc. n. 38.2009.19) nella causa promossa con ricorso del 20 aprile 2009 da

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 marzo 2009 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 13 settembre 2005 la Cassa __________ ha chiesto a RI 1 la restituzione dell'importo di fr. 28'087.90 per le indennità indebitamente percepite dal gennaio all'agosto 2003.

L'istanza di condono presentata dall'assicurata è stata respinta dalla Sezione del lavoro con decisione del 16 maggio 2006, confermata con decisione su opposizione del 20 novembre 2006, non avendo ravvisato nel comportamento dell'istante la necessaria buona fede.

1.2. Con giudizio del 13 giugno 2007 (inc. 38.2006.92) il TCA ha confermato la decisione su opposizione del 20 novembre 2006.

Il Tribunale federale, adito successivamente dall'assicurata, per contro, con sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 ne ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il giudizio cantonale nonché il provvedimento amministrativo impugnato.

La Corte federale ha stabilito che a torto era stata negata all’assicurata la buona fede e ha ordinato il rinvio degli atti all'amministrazione per esaminare se, in caso di restituzione, l'interessata sarebbe venuta a trovarsi in gravi difficoltà.

1.3. Con decisione del 10 dicembre 2008 la Sezione del lavoro, pronunciandosi nuovamente sul diritto dell'assicurata al condono, ne ha parzialmente accolto l'istanza fissando la somma da restituire in fr. 15'420.45.

L'amministrazione ha ribadito la propria posizione con decisione su opposizione del 24 marzo 2009.

1.4. Con sentenza 38.2009.19 del 17 giugno 2009 questo Tribunale ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 24 marzo 2009.

Il TCA, prendendo in considerazione il salario mensile attestato dall’assicurata (fr. 4'540.-) anziché quello computato dall’amministrazione (fr. 6'000.-), ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per un nuovo calcolo volto a determinare in quale misura l’assicurata presentasse un grave rigore economico.

Questa Corte ha sottolineato che il conteggio dovrà essere effettuato su questa base "sempre che nel frattempo non siano divenuti disponibili dei dati fiscali rilevanti ai fini della vertenza".

1.5. L’Alta Corte, con giudizio 8C_637/2009 del 18 marzo 2010, ha respinto l’impugnativa interposta dalla Sezione del lavoro contro la sentenza del 17 giugno 2009 prolata dal TCA, rilevando, segnatamente, che:

" (…)

2.2 Nel caso in esame, la pronuncia cantonale è unicamente contestata dalla Sezione ricorrente nella misura in cui si scosta dallo stipendio dell'assicurata preso in considerazione dall'amministrazione stessa ai fini dell'esame dell'onere troppo grave. Trattandosi di una questione di fatto, si pone pertanto il problema di sapere se l'accertamento compiuto dal primo giudice sia manifestamente inesatto o contrario al diritto.

2.3 Nello stabilire il reddito mensile dell'assicurata in fr. 4'540.-, il primo giudice si è fondato sulle indicazioni nel questionario concernente la domanda di condono compilato dall'interessata il 23 ottobre 2008. Facendo riferimento a una precedente informazione fornita dall'opponente in merito alla sua situazione salariale, la Sezione ricorrente insiste invece sull'importo di fr. 6'000.-. Sennonché, la dichiarazione invocata nel gravame dell'amministrazione non si trova agli atti. Non vi è pertanto motivo per completare o rettificare d'ufficio (art. 105 cpv. 2 LTF) l'accertamento dei fatti posti a fondamento del giudizio impugnato su questo punto. Il Tribunale federale deve quindi statuire sulla base di questi fatti, che non risultano accertati in modo manifestamente inesatto o contrario al diritto. Si osservi d'altronde che la pronuncia cantonale, che obbliga l'amministrazione ricorrente a effettuare un nuovo calcolo volto a determinare in quale misura l'assicurata presenti un grave rigore economico tenendo conto di un reddito di fr. 4'540.-, è subordinata alla condizione che nel frattempo non siano divenuti disponibili dei dati fiscali rilevanti ai fini della vertenza. (…)”

1.6. Con istanza del 4 maggio 2010 la Sezione del lavoro ha chiesto la revisione della sentenza del 17 giugno 2009 di questo Tribunale, argomentando quanto segue:

" (…) nella documentazione trasmessa unitamente alla risposta di causa non figura l’annesso al doc. 11 su cui l’amministrazione ha sostanzialmente fondato le proprie valutazioni. La mancanza di tale documento tra quelli inviati al TCA è stata rilevata dal servizio cantonale soltanto una volta conclusa la procedura dinanzi al TF, al termine della quale questo lodevole tribunale ha retrocesso all’UG la documentazione precedentemente inviata.

Ora, tale mancanza - ignorata, come detto, dall’amministrazione sino alla ricezione della sentenza del TF - avrebbe dovuto però già emergere in sede di esame della vertenza da parte del TCA, tenuto conto che:

nel calcolo allestito con Allegato alla decisione di condono si prendeva in considerazione, quale reddito annuo conseguito dalla signora RI 1, un importo di CHF 72'000.--, ossia CHF 6'000.--mensili;

a fondamento del proprio ragionamento l’UG ha preso in considerazione il conseguimento, da parte dell’assicurata, di un reddito di CHF 6'000.- come inizialmente da lei stessa dichiarato e come risulta dal certificato di salario redatto dal datore di lavoro e a noi prodotto dalla stessa signora RI 1 in annesso allo scritto 30 settembre 2008 (cfr. doc. C);

lo scritto in questione menzionava la presenza di un allegato (“allego al riguardo lo stipendio mensile ove si evince nel dettaglio ogni singola posizione che attiene al reddito”);

nell’elenco atti accluso alla risposta di causa si citano, quale documento n. 11, lo scritto 30 settembre 2008 e il suo allegato.

La scoperta della mancanza agli atti di questo scritto, prodotto dall’assicurata per il tramite del proprio rappresentante e acquisito dall’amministrazione nell’ambito della procedura d’opposizione (art. 46 LPGA), configura un nuovo fatto/mezzo di prova ai sensi dell’art. 24 lett. a) Lptca.

Il giudice di prime cure, si presume per una svista, nonostante apparisse citato sia nella lista degli allegati alla risposta di causa, sia nello scritto 30 settembre 2008 della controparte (doc. 11 incompleto presentato con la risposta di causa), sia infine - seppur in maniera indiretta - nel calcolo del reddito effettuato nell’Allegato alla decisione di condono (doc. 4 e 5), non ha rilevato la sua assenza tra i documenti a disposizione e non ha richiesto - differentemente dalla prassi di regola seguita - nessuna spiegazione o la produzione del documento in questione in occasione dell’esame del ricorso avverso la decisione su opposizione 24 marzo 2009.

Ci si trova dunque confrontati con il mancato apprezzamento di un fatto decisivo per la valutazione della domanda di condono (ossia l’ammontare del salario percepito dall’assicurata) e, conseguentemente, la correzione dell’errore è rilevante perché è suscettibile di modificare la conclusione a cui è giunto codesto lodevole Tribunale con il giudizio oggetto della presente istanza di revisione. Il mezzo di prova in questione era già invocato nel corso della precedente procedura, dall’assieme degli atti a disposizione del TCA, era possibile rilevarne l’esistenza benché fisicamente la copia del foglio salario del marzo 2008 mancasse tra i documenti trasmessi al TCA.” (Doc. I)

1.7. Il TCA, il 6 maggio 2010, ha trasmesso l’istanza di revisione 4 maggio 2010 al TF per competenza (cfr. doc. XI inc. 38.2009.19)

1.8. Il 17 novembre 2010 la nostra Massima Istanza ha respinto l’istanza di revisione e l’ha ritrasmessa al TCA per provvedere a eventuali proprie incombenze.

Il TF, in proposito, ha rilevato che:

" 1.

La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF. L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato.

I motivi di revisione devono concernere la sentenza federale e non l'anteriore decisione di merito emanata dall'autorità cantonale.

Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché l'istanza sia accolta, la sentenza precedente annullata e ne sia pronunciata una nuova (v. art. 128 cpv. 1 LTF).

Nella fattispecie, la Sezione cantonale del lavoro non si prevale esplicitamente di alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF. Implicitamente l'istante invoca il motivo di revisione previsto dall'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. Giusta quest'ultima norma, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, in materia civile e di diritto pubblico, se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza.

Per giurisprudenza, la revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria i fatti e i mezzi di prova invocati (cfr., tra le altre, sentenza 2F_2/2009 del 23 settembre 2009 consid. 3.1).

In concreto, nella procedura principale il Tribunale federale ha statuito sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). In quella procedura, l'istante si era in particolare fondata su un documento che non figurava nell'incarto cantonale trasmesso al Tribunale federale. La Sezione cantonale del lavoro ne è venuta a conoscenza solo al momento della ricezione della sentenza di cui chiede ora la revisione. Il documento in questione è un'attestazione salariale allegata a una lettera inviata dal patrocinatore della controparte all'istante il 30 settembre 2008. Se l'attestazione non è stata versata agli atti della procedura cantonale, ciò è dovuto, come la stessa istante ammette, a una sua inavvertenza. Già per questo motivo è esclusa una revisione della precedente sentenza federale 18 marzo 2010. La relativa domanda della Sezione cantonale del lavoro deve quindi essere respinta, mentre lo scritto 4 maggio 2010 va ritrasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni per provvedere ad eventuali proprie incombenze.

Deve ad ogni buon conto essere soggiunto che il risultato della procedura non verrebbe a mutare nemmeno se si ammettesse l'esistenza di un nuovo fatto o di un nuovo mezzo di prova. L'atto invocato dalla Sezione cantonale del lavoro è infatti privo della necessaria rilevanza decisionale. Come il Tribunale federale ha già fatto notare nella sentenza dedotta in revisione, la pronuncia cantonale 17 giugno 2009, che obbliga l'amministrazione a effettuare un nuovo calcolo volto a determinare in quale misura __________ presenti un grave rigore economico tenendo conto di un reddito mensile di fr. 4'540.-, è in ogni caso subordinata alla condizione che nel frattempo non siano divenuti disponibili dei dati fiscali rilevanti ai fini della vertenza. (…)”

1.9. Questa Corte ha, quindi, inviato al patrocinatore dell’assicurata, avv. RA 1, e alla Sezione del lavoro, copia della sentenza emanata dal TF il 17 novembre 2010, assegnando loro un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte in merito (cfr. doc. III).

1.10. L’amministrazione, il 3 dicembre 2010, si è espressa al riguardo e ha trasmesso lo scritto del 30 settembre 2008 del rappresentante dell’insorgente al Sezione del lavoro, nonché il relativo annesso (cfr. doc. IV, 1-2).

1.11. L’avv. RA 1, per conto della propria assistita, il 3 dicembre 2010, da un lato, ha indicato di non avere particolari osservazioni da formulare. Dall’altro, ha chiesto che nell’accertare il rigore economico dell’assicurata si tenga conto e, se del caso, si attendano i dati fiscali, segnalando che il coniuge in quei giorni aveva postulato l’erogazione di prestazioni assistenziali (cfr. doc. V).

1.12. I doc. IV, 1-2 sono stati inviati all’avv. per conoscenza (cfr. doc. VI).

Il doc. V è stato trasmesso alla Sezione del lavoro per conoscenza (cfr. doc. VII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

L'art. 24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

Secondo l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

L'art. 25 cpv. 2 Lptca stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge.

2.3. In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

In un'altra sentenza U 247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di revisione fondata sulle risultanze di una perizia medica allestita dopo la prima sentenza, l'Alta Corte si è così espressa:

" È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile 1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.

4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B., secondo cui la causa dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S., aveva sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi.

Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile 1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000 non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.

4.3 Dal canto suo l'CO 1, alla luce di quanto esposto dal dott. B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II) esisterebbe da ben oltre dieci anni.

5.1 La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.2).

Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott. S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.

5.2 Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere respinta."

Infine, in una sentenza 8F_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato che:

" Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn angenommen werden muss, es hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient. Es genügt daher beispielsweise nicht, dass ein neues Gutachten den Sachverhalt anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer Elemente tatsächlicher Natur, welche die Entscheidungsgrundlagen als objektiv mangelhaft erscheinen lassen. Für die Revision eines Entscheides genügt es nicht, dass der Gutachter aus den im Zeitpunkt des Haupturteils bekannten Tatsachen nachträglich andere Schlussfolgerungen zieht als das Gericht. Auch ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben, wenn das Gericht bereits im Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise unrichtig gewürdigt hat. Notwendig ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung erfolgte, weil für den Entscheid wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder unbewiesen blieben (BGE 110 V 141 Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205)."

2.4. Nell'evenienza concreta, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione del 4 maggio 2010, il TCA ritiene che la Sezione del lavoro non ha presentato nuovi fatti o nuovi mezzi di prova atti a modificare la precedente sentenza emessa il 17 giugno 2009 da questa Corte.

Infatti l’amministrazione ha fondato la propria istanza sulla mancanza agli atti di un documento, e meglio del foglio paga di RI 1 relativo al mese di marzo 2008 prodotto alla Sezione del lavoro il 2 ottobre 2008 dal rappresentante dell’assicurata quale annesso a uno scritto del 30 settembre 2008 da cui emerge un salario lordo mensile di fr. 6'000.- (cfr. doc. IV2), ritenuto dalla stessa determinante ai fini della causa (cfr. doc. I). Ora, quel documento non soltanto era noto alla Sezione del lavoro ma era pure in suo possesso.

Quanto asserito dall’amministrazione, ossia di aver scoperto che tale documento non si trovava agli atti formanti l’incarto del TCA solamente a seguito della sentenza emanata dal TF il 18 marzo 2010 (cfr. doc. I), si rivela ininfluente, visto che la trasmissione del foglio paga di marzo 2008 a questa Corte dipendeva unicamente da un attento e rigoroso procedere della stessa.

Al riguardo, del resto, l’Alta Corte ha osservato che:

" (…) Se l’attestazione in questione non è stata versata agli atti della procedura cantonale, ciò è dovuto, come la stessa istante ammette, a una sua inavvertenza. Già per questo motivo è esclusa una revisione della precedente sentenza federale.”

2.5. In ogni caso anche volendo, per ipotesi, ammettere l’esistenza di un nuovo fatto o di un nuovo mezzo di prova, l’esito della vertenza non muterebbe.

Il documento a cui si è riferita l’amministrazione non risulta, in effetti, rilevante, ossia non è di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza emessa dal TCA nel giugno 2009 e da condurre a un giudizio diverso (cfr. consid. 2.3.).

Come evidenziato dalla nostra Massima Istanza, sia nel giudizio 8C_637/2009 del 18 marzo 2010, che nella sentenza 8F_7/2010 del 17 novembre 2010, la pronuncia del 17 giugno 2009 del TCA - di cui l’amministrazione ha chiesto la revisione -, che obbliga quest’ultima a effettuare, ai fini della decisione afferente al condono, un nuovo calcolo volto a determinare in quale misura l’assicurata presenti un grave rigore economico tenendo conto di un reddito di fr. 4'540.-, è subordinata comunque alla condizione che nel frattempo non siano divenuti disponibili dei dati fiscali rilevanti ai fini della vertenza.

2.6. Alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza di revisione deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. L’istanza di revisione è respinta.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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