Raccomandata
Incarto n. 38.2010.73
rs
Lugano 30 marzo 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 ottobre 2010 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 6 ottobre 2010 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento dell’11 settembre 2010 con il quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza per non aver rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo fatto valere in tempo utile il proprio credito salariale (cfr. doc. A; 6).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 6 ottobre 2010 l’assicurato ha ricorso tempestivamente al TCA, postulando l’erogazione d’indennità per insolvenza.
A motivazione della propria pretesa ricorsuale il ricorrente ha, in particolare, addotto di essersi trovato, dopo aver lavorato alcuni anni per la ditta __________ e aver quindi rafforzato un rapporto di amicizia, peraltro nato durante la frequentazione delle scuole superiori, con il responsabile della stessa, nella spiacevolissima situazione di dover intraprendere per vie legali una pratica nei confronti di questa persona.
Egli ha precisato di aver dapprima sollecitato verbalmente il pagamento dei salari e in seguito formulato richieste scritte, ricevendo dall’altra parte conferme di una volontà nel saldare il debito nei suoi confronti appena fosse stato possibile.
L’insorgente ha, inoltre, affermato di non essere stato al corrente, quale semplice grafico web designer, delle norme legali in questione e di nemmeno aver chiesto consulenza.
Egli ha puntualizzato che, a seguito delle esplicite raccomandazioni da parte del debitore, in buona fede ha ingenuamente atteso diversi mesi - facendo dei sacrifici a livello personale finanziario - nella speranza di poter ricevere quanto gli era dovuto senza infierire maggiormente sulla situazione già precaria della ditta stessa.
L’assicurato ha rilevato che, avendo però ricevuto solo parole e null’altro, alla fine ha deciso di attivare le forze possibili per poter recuperare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro.
Infine il ricorrente ritiene che l’attesa dei mesi contestatigli dalla Cassa non è dovuta a una sua negligenza, bensì a un suo scrupolo nel non voler agire immediatamente esecutivamente o legalmente per la riscossione del credito (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.
2.3. Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:
" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b, il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."
L'art. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
(Foglio 14)
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo il TFA si è così espresso:
" 2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen, mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002 auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9. September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11. November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16. Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.- eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002 erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen."
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."
Nel caso concreto l'Alta Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:
" 4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet, bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete, kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im Privathaushalt
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte, um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden, weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)
2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
" Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
Secondo la giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all'IDI.
In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.
Per contro, il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).
Di conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
In linea di massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato presso la ditta __________ di __________ dal 1° marzo 2006 al 30 settembre 2009 (cfr. doc. 28; 24).
Egli è stato attivo presso tale società come tecnico informatico, dapprima, e-web designer, responsabile negozio e laboratorio tecnico dal 1° febbraio 2008 (cfr. doc. 27; 28).
A partire dal 1° giugno 2008 il grado di attività del ricorrente è diminuito dal 100% al 40% (cfr. doc. 26)
La __________ ha versato regolarmente il salario all’insorgente fino al mese di marzo 2009 compreso. Dal mese di aprile 2009 la SA non gli ha più corrisposto lo stipendio (cfr. doc. 9; A).
L’assicurato ha indicato di aver sollecitato, in un primo tempo, verbalmente il proprio datore di lavoro al versamento del dovuto e, in un secondo tempo, per iscritto (cfr. doc. I).
Più precisamente egli ha trasmesso alla __________ una lettera il 15 giugno 2009 in cui le ha ricordato il suo debito per il mancato pagamento dello stipendio del mese di aprile 2009 (cfr. doc. 9).
A questo scritto sono seguite altre missive il 13 luglio 2009 relativamente ai salari di aprile e maggio 2009, il 18 agosto 2009 per quanto attiene agli stipendi da aprile a giugno 2009 e il 17 settembre 2009 in relazione ai salari da aprile a luglio 2009 (cfr. doc. 10-12).
Il 16 ottobre 2009 la __________, nella persona del proprio amministratore unico, __________, ha comunicato al ricorrente che:
" con la presente lettera prendo atto dell’ammontare del nostro debito nei suoi confronti per il mancato pagamento del salario, a lei dovuto, a partire dal mese di aprile 2009 fino al mese di settembre 2009 compreso, per un totale di CHF 15'124.50.
Il suddetto debito verrà da noi saldato entro 30 giorni.” (Doc. 13)
L’assicurato ha inviato ulteriori solleciti di pagamento il 22 ottobre e il 17 novembre 2009 (cfr. doc. 14; 15).
Non avendo ricevuto alcunché da parte dell’ex datore di lavoro, l’insorgente, il 12 aprile 2010, ha inviato alla __________ una raccomandata a mano del seguente tenore:
" con la presente voglio ricordare il vostro debito nei miei confronti risalente allo scorso 2009, concernente il mancato pagamento del salario, a me dovuto, per i 6 mesi di:
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre del suddetto anno.
Attendo fiducioso il saldo del debito da parte sua entro la fine di questo mese di aprile 2010, altrimenti mi vedo costretto a intraprendere una richiesta di ordine di pagamento all’Ufficio esecuzione.” (Doc. 16)
La ditta, il 29 aprile 2010, ha versato all’assicurato fr. 5'041.50 dalla cui ricevuta sottoscritta da quest’ultimo emerge che tale somma andava a copertura degli stipendi di aprile e maggio 2009 (cfr. doc. 17).
Il 28 maggio 2010 il ricorrente ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della __________ (cfr. doc. 18).
Il precetto esecutivo è stato notificato all’amministratore unico della società il 16 giugno 2010 (cfr. doc. 19).
Il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della __________ il 23 agosto 2010.
Nel frattempo la Cassa ha ricevuto, il 31 agosto 2010, la domanda di indennità per insolvenza dell’assicurato (cfr. doc. 24).
L’amministrazione, con decisione dell’11 settembre 2010, confermata con decisione su opposizione del 6 ottobre 2010, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in quanto questi avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4.; 2.5.).
L’insorgente, dal canto suo, sostiene che il fatto di avere atteso alcuni mesi prima di procedere tramite le vie esecutive nei confronti dell’ex datore di lavoro, limitandosi a sollecitare il versamento del dovuto verbalmente e con scritti, non sia dovuto a sua negligenza, bensì a un suo scrupolo nel non voler agire immediatamente legalmente per la riscossione del credito nei confronti di una persona con la quale aveva instaurato anche un rapporto di amicizia.
Egli ha, inoltre, specificato di aver atteso in buona fede e ingenuamente quei mesi, nella speranza, a seguito delle esplicite raccomandazioni da parte del debitore e facendo dei sacrifici a livello personale finanziario, di ricevere quanto gli era dovuto senza dover infierire maggiormente sulla situazione già precaria della ditta (cfr. doc. I).
2.7. Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, evidenzia che l’assicurato, già durante il rapporto di impiego, e meglio il 15 giugno, il 13 luglio, il 18 agosto e il 17 settembre 2009, ha sollecitato per iscritto la __________ relativamente al mancato pagamento dei salari (cfr. doc. 9-12)
La ditta in questione, con lettera del 16 ottobre 2009 ha, in effetti, riconosciuto il proprio debito per stipendi impagati dal mese di aprile al mese di settembre 2009 e ha indicato che avrebbe saldato il menzionato debito entro trenta giorni (cfr. doc. 13).
L’ex datore di lavoro non ha, tuttavia, provveduto a corrispondere alcunché all’assicurato.
Il 17 novembre 2009 l’insorgente si è semplicemente limitato a nuovamente ricordare alla __________ il proprio credito salariale (cfr. doc. 15).
Soltanto il 12 aprile 2010, ossia quasi un anno dopo l’ultimo versamento di salario da parte dell’ex datore di lavoro e più di 6 mesi dalla fine del rapporto di impiego, il ricorrente, mediante una raccomandata a mano, ha comunicato alla SA che nel caso in cui il pagamento di quanto dovuto non fosse avvenuto entro la fine del mese di aprile 2010, si sarebbe visto costretto a inoltrare una domanda di esecuzione all’UEF competente (cfr. doc. 16).
La SA, il 29 aprile 2010, ha, quindi, corrisposto all’assicurato la somma di fr. 5'041.50 a copertura degli stipendi di aprile e maggio 2009, come risulta dalla ricevuta sottoscritta dall’insorgente (cfr. doc. 17).
Nonostante la __________ non abbia entro la fine del mese di aprile 2010 provveduto a versare all’assicurato l’intero saldo del proprio debito afferente agli stipendi da giugno a settembre 2009, il ricorrente ha comunque ancora atteso fino al 28 maggio 2010 prima di avviare una procedura esecutiva nei confronti dell’ex datore di lavoro (cfr. doc. 18).
E’ vero che l’insorgente ha indicato di aver lasciato trascorrere i mesi in questione senza adire le vie legali, in quanto, da un lato, con il responsabile della ditta vi era anche un rapporto di amicizia, dall’altro, a seguito delle dichiarazioni della società, in buona fede nutriva la speranza di ricevere quanto gli spettava senza dover infierire maggiormente sulla situazione della SA già di per sé precaria (cfr. doc. I).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che il ricorrente non ha in ogni caso ricevuto nulla da parte della __________ fino alla fine di aprile 2010, ovvero per più di un anno dall’ultimo versamento di salario del marzo 2009.
Al riguardo è utile sottolineare che l’assicurato ha continuato a lavorare alcuni mesi - da aprile a settembre 2009 - senza essere retribuito, nemmeno con degli acconti sugli stipendi dovuti.
Inoltre l’importo corrispostogli il 29 aprile 2010, come già evidenziato, concerneva unicamente gli stipendi di aprile e maggio 2009.
Dopo circa 7 mesi dalla fine del rapporto lavorativo tra l’assicurato e la SA restava, pertanto, ancora scoperto un credito salariale relativo agli stipendi da giugno a settembre 2009.
In simili condizioni, occorre concludere che l'assicurato, attendendo fino al 28 maggio 2010, e meglio 8 mesi dal termine del rapporto di impiego, per adire le vie legali, ha, nel caso di specie, commesso una grave negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2010.63 del 10 febbraio 2011; STCA 38.2010.68 del 10 febbraio 2011; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010; STCA 38.2009.37-38 dell’11 gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007).
La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Di conseguenza, a ragione, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti