Raccomandata
Incarto n. 38.2010.70
rs
Lugano 19 aprile 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2010 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’11 ottobre 2010 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 5 agosto 2010 con cui aveva chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 4'877.30 percepita a torto a titolo di indennità di disoccupazione per il mese di luglio 2010, in quanto in quel mese l’assicurata è stata ritenuta non collocabile, non avendo svolto la propria attività al 25% (relativamente alla quale conseguiva un guadagno intermedio) essendo al beneficio di un congedo non pagato per poter sorvegliare dei lavori di risanamento nella propria abitazione (cfr. doc. A2; A3).
1.2. RI 1, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato, in via principale, l’annullamento della decisione su opposizione dell’11 ottobre 2010 con la conseguenza di essere autorizzata a trattenere per sé l’importo di fr. 4’877.30 ricevuto quale indennità di disoccupazione per il mese di luglio 2010.
In via subordinata, la riforma della decisione su opposizione impugnata nel senso che la stessa dovrà restituire soltanto l’importo del salario del mese di luglio 2010 che avrebbe percepito dal Dr. __________ e al quale ha rinunciato a causa del congedo richiesto per il mese di luglio 2010.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurata ha addotto di non avere riscosso indebitamente alcuna indennità di disoccupazione. Al riguardo essa ha precisato di non avere, infatti, percepito alcun salario o compenso di altro tipo nel mese di luglio 2010, ma di avere semplicemente chiesto un congedo non pagato al proprio datore di lavoro, Dr. Med. __________, nell’ambito del 25% della sua attività dipendente esclusa dalle prestazioni LADI.
La ricorrente ha osservato che la motivazione del congedo risiedeva nel fatto che doveva essere reperibile al proprio domicilio per permettere agli operai di effettuare i lavori di risanamento dell’impianto di riscaldamento della propria abitazione. Essa ha specificato che non si è trattato di un impedimento oggettivo e assoluto al lavoro tale da renderla non collocabile per il restante 75% del tempo. L’assicurata, in proposito, si è riferita a una dichiarazione della ditta che ha svolto i lavori, la quale ha indicato che gli stessi sono stati effettuati nelle quattro settimane del mese di luglio 2010 unicamente nelle fasce orarie dalle 8.00 alle 12.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, corrispondenti agli orari in cui avrebbe dovuto lavorare presso lo studio medico del Dr. med. __________.
L’insorgente ha puntualizzato di aver sempre indicato che si trattava di un congedo e non di una vacanza e che ciò si evince pure dal FAUT di luglio 2010 su cui al p.to 6 ha dichiarato di non aver usufruito di giorni di vacanza, né di essere stata assente per altri motivi.
A mente dell’assicurata la deduzione della Cassa, secondo cui visto che doveva restare al proprio domicilio per controllare i lavori, era inabile al collocamento al 100%, è errata e inammissibile. Al riguardo essa ha ripetuto che l’impedimento non è mai stato totale e di essere stata collocabile nel mese di luglio 2010 il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 12.00 in avanti, come pure il martedì e il giovedì durante l’intera giornata.
La medesima ha affermato che conseguentemente, qualora l’ufficio di collocamento l’avesse contattata per una nuova attività, non avrebbe avuto alcun problema a presentarsi regolarmente al lavoro.
La ricorrente ha, altresì, rilevato di non avere mai sottaciuto alcuna informazione alla Cassa e di essere stata proprio lei a trasmetterle l’attestato intermedio del Dr. med. __________ con raccomandata del 28 luglio 2010. Essa ha aggiunto di nemmeno avere mai mentito rispondendo alle esplicite domande previste nel FAUT, precisando di avere detto la verità quando ha indicato di non aver usufruito di vacanze e di non essersi assentata per altri motivi.
Infine l’assicurata ha ribadito che, essendo stata perfettamente collocabile, è dato il pieno diritto alle indennità di disoccupazione e non vi è spazio alcuno per sostenere un’indebita riscossione delle prestazioni (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in risposta, alla luce della dichiarazione della ditta che ha svolto i lavori nell’abitazione della ricorrente allegata al ricorso, ha indicato la propria disponibilità a rivedere il calcolo relativo alla decisione di restituzione e a considerare quale guadagno intermedio lo stipendio che l’assicurata avrebbe dovuto ricevere dal Dr. med. __________ (cfr. doc. III).
1.4. La rappresentante dell’assicurata, il 25 novembre 2010, ha presentato le proprie osservazioni al riguardo (cfr. doc. V).
1.5. La Cassa ha preso posizione in merito con scritto del 29 novembre 2010 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 1° dicembre 2010 il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla RA 1 (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve restituire oppure no l’importo di fr. 4'877.30, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite - secondo la Cassa indebitamente - nel mese di luglio 2010.
In particolare deve essere esaminato se nel mese di luglio 2010 la ricorrente era o meno idonea al collocamento.
2.3. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.4. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).
Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)
L'idoneità al collocamento deve essere, quindi, valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato che:
" (…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen) Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).
2.5. A proposito degli assicurati parzialmente disoccupati che esercitano un’attività a tempo parziale e che cercano un’ulteriore occupazione per completare la prima, giova rilevare che il fatto che essi non sono disposti ad abbandonare il loro impiego a tempo parziale non costituisce in sé un motivo sufficiente per sancirne l’inidoneità al collocamento (cfr. STFA C 190/02 del 14 ottobre 2002 consid. 2.2.2; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004 consid. 3.1.).
L’Alta Corte, in una sentenza C 84/00 del 7 novembre 2001, ha deciso che un’assicurata, che era disponibile per un’attività al 20% unicamente due pomeriggi alla settimana e solo per determinate combinazioni di giornate (martedì e giovedì o lunedì e giovedì o lunedì e martedì), in quanto al mattino doveva occuparsi del figlio e spesso del marito che non lavorava e che a seguito di parecchi ricoveri all’anno in ospedale necessitava di particolari cure, era inidonea al collocamento.
In un successivo giudizio C 224/01 del 13 dicembre 2002 il TFA ha decretato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata che si era iscritta in disoccupazione ricercando un‘attività all’80%, poiché la stessa per il periodo in questione, aveva investito molto tempo in una Sagl che si occupava del collocamento di modelle, oltre che nella cura dei propri figli. Dagli atti erano, infatti, emersi indizi a sostegno del fatto che l’occupazione presso la Sagl, a prescindere che essa fosse o meno remunerata, era un’attività indipendente durevole, cosicché l’assicurata oggettivamente non era più in grado di offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile.
La nostra Massima Istanza, in una sentenza C 250/02 del 7 febbraio 2003, ha poi considerato inidonea la collocamento un‘assicurata che, oltre a essere attiva due-tre giorni al mese in una commissione cantonale, aveva ricevuto per il semestre invernale l’incarico di insegnare presso un’università ed era impegnata nella procedura di candidatura per continuare la carriera accademica. Il TFA ha, in effetti, ritenuto che, in simili circostanze, la disponibilità della stessa per il mercato generale del lavoro era temporalmente limitata, per cui un suo collocamento risultava estremamente difficile.
Al contrario l’Alta Corte, in una sentenza C 255/02 del 1° marzo 2004, pubblicata in DLA 2004 N. 29 pag. 278 segg., ha ritenuto idonea al collocamento un'assicurata madre di una bambina di non ancora tre anni, in quanto disponibile a lavorare al 50%, a complemento dell'attività di aiuto domestico al 50%, durante la fascia oraria serale, a partire dalle 17:00, nell'ambito della ristorazione, settore che, come quello delle ausiliarie di pulizia, necessitano di manodopera disposta a essere impiegata in orari inusuali. La cura della bambina poteva, inoltre, essere affidata al marito dopo il suo rientro a casa la sera.
Inoltre con giudizio C 127/04 del 21 aprile 2005 la nostra Massima istanza ha stabilito che un’assicurata che, dovendosi occupare di un figlio piccolo, era disponibile a lavorare solamente durante certi orari era idonea al collocamento. Infatti dall’esame del mercato del lavoro relativo ai settori delle lavanderie e della ristorazione, in cui l’assicurata cercava un’occupazione, nella zona limitrofa al suo domicilio, ossia nei Cantoni di __________, __________ e __________, è emerso che essa, che poteva svolgere, grazie all’aiuto del marito, un impiego la sera e durante tutto il sabato, era confrontata con una scelta sufficientemente grande di posti di impiego a tempo parziale.
2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata si è reiscritta in disoccupazione (termine quadro: 1° dicembre 2008-30 novembre 2010; cfr. doc. A2; 90; 87) il 1° giugno 2010, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 21).
La ricorrente percepiva un guadagno intermedio svolgendo l’attività di infermiera aiuto/medico al 25% presso lo studio del Dr. med. __________. Questa occupazione ha avuto inizio nel novembre 2009 (cfr. doc. 20; 15).
Sul formulario “Indicazioni della persona assicurata per il mese di luglio 2010”, notificato alla Cassa il 28 luglio 2010, l’assicurata ha risposta negativamente alla domanda n. 1 “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?”, come pure alle domande n. 6 “Ha usufruito di giorni di vacanza? E’ stata assente per altri motivi?” (cfr. doc. 6).
Sul medesimo formulario è stato apposto il timbro “Pagato 28 luglio 2010” (cfr. doc. 6).
Ne discende che l’ordine di bonificare all’insorgente le indennità di disoccupazione afferenti al mese di luglio 2010 è stato dato il 28 luglio 2010.
L’assicurata, del resto, ha indicato che la data del versamento in banca è il 29 luglio 2010 (cfr. doc. 11).
La Cassa, poi, il 2 agosto 2010 ha ricevuto l’”Attestato di guadagno intermedio” concernente il mese di luglio 2010 allestito dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 9).
Dal medesimo si evince che l’assicurata nel mese di luglio 2010 ha beneficiato di un congedo non pagato (cfr. doc. 9).
Il 2 agosto 2010 stesso la Cassa ha, quindi, inviato il seguente scritto alla ricorrente:
" In data odierna abbiamo ricevuto un Attestato di guadagno intermedio relativo al mese di luglio 2010 !!! Da parte del Dr. __________.
Allo scopo di chiarire alcuni punti la invitiamo entro 5 giorni a volerci informare su:
Come mai sul FAUT del mese di luglio 2010 lei non ha menzionato questa attività?
Alla luce di quanto indicato dal suo datore di lavoro al p.to 7 dell’Attestato di guadagno intermedio (allegato) risulta vero che lei ha chiesto un congedo non pagato? Se sì per quale motivo non ha informato la cassa? Ha informato il suo consulente all’URC?
Restiamo in attesa delle informazioni richieste e disponibili per qualsiasi eventuale delucidazione in merito, la informiamo che abbiamo provveduto oggi stesso a stornare il pagamento delle indennità del mese di luglio 2010 fino a chiarimento della situazione (…)” (Doc. 12)
Il 3 agosto 2010 l’assicurata ha risposto:
" premetto che l’attestato di guadagno intermedio del Dr. __________ relativo al mese di luglio gliel’ho spedito io per raccomandata il 28 luglio !!!!!!
Di conseguenza l’avrà sicuramente ricevuto il 29 luglio, data pure del versamento in banca.
Questo per far sì che voi aveste tutti i documenti relativi al mio caso, perché mi reputo una persona onesta che non ha nulla da nascondere!
Nel FAUT di luglio non ho semplicemente menzionato questa attività, perché non l’ho svolta!
Ho preso congedo non pagato per motivi personali e non per fare vacanza!
Sono stata costretta a rimanere tutto il mese di luglio a __________, perché ho dovuto far svolgere dei lavori di risanamento della mia abitazione.
Inoltre, se non erro, all’ultimo colloquio con la mia consulente URC, ho pure verbalizzato ciò.” (Doc. 11)
Con decisione del 5 agosto 2010 la Cassa ha, dunque, chiesto all’assicurata la restituzione della somma di fr. 4'877.30 corrispondenti alle indennità di disoccupazione versatele nel mese di luglio 2010 per un grado di disoccupazione al 100% non tenenti conto di alcun guadagno intermedio, ritenendo che in quel mese la medesima non fosse collocabile a causa dell’impegno di sorvegliare i lavori presso la propria abitazione (cfr. doc. A3).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell’11 ottobre 2010 (cfr. doc. A2).
L’insorgente ha contestato la conclusione a cui è giunta la Cassa, facendo valere, segnatamente, che l’impedimento del mese di luglio 2010 non è mai stato totale e assoluto, bensì riguardava unicamente le mattine, dalle ore 8.00 alle 12.00, di lunedì, mercoledì e venerdì e che qualora l’ufficio di collocamento l’avesse contattata per lo svolgimento di una qualsiasi nuova attività, non avrebbe avuto alcun problema a presentarsi regolarmente al lavoro (cfr. doc. I).
Con il ricorso l’assicurata ha prodotto, da un lato, un’attestazione del 15 ottobre 2010 della __________ Sagl del seguente tenore:
" con la presente certifichiamo d’aver effettuato dei lavori di sostituzione/posa caldaia e bruciatore presso l’abitazione della signora RI 1 in Via __________ 30 a __________ i seguenti giorni dalle ore 08.00 alle ore 12.00:
lunedì, 5 luglio 2010
mercoledì, 7 luglio 2010
venerdì, 9 luglio 2010
lunedì, 12 luglio 2010
mercoledì, 14 luglio 2010
venerdì, 16 luglio 2010
lunedì, 19 luglio 2010
mercoledì, 21 luglio 2010
venerdì, 23 luglio 2010
lunedì, 26 luglio 2010
mercoledì, 28 luglio 2010
venerdì, 30 luglio 2010
in quanto le disponibilità della cliente erano quelle.” (Doc. A5)
Dall’altro, una dichiarazione del 20 ottobre 2010 del Dr. med. __________ secondo cui:
" Con la presente certifico che la signora RI 1, nata il 26.06.1977, impiegata quale infermiera/aiuto medico presso il mio studio dal 09.11.2009, ha sempre lavorato e lavora tutt’oggi nei seguenti orari:
lunedì 08.15-11.15 mercoledì: 08.15-12.00 e venerdì 08.15-12.00 a una percentuale corrispondente al 25%.” (Doc. A6)
2.7. Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva, in primo luogo, che l’assicurata, annunciatasi al collocamento dal 1° giugno 2010 con una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 21), relativamente al mese di luglio 2010 ha chiesto al proprio datore di lavoro, Dr. med. __________ – presso il quale era attiva dal novembre 2009 al 25% nei giorni di lunedì dalle ore 8.15 alle 11.15, di mercoledì dalle ore 8.15 alle 12.00 e di venerdì dalle ore 8.15 alle 12.00 (cfr. doc. A6) – un congedo non pagato per sorvegliare l’esecuzione da parte della ditta __________ Sagl di alcuni lavori di risanamento nella propria abitazione (cfr. doc. 9; 2; 11; I).
In secondo luogo, questo Tribunale evidenzia che la __________ Sagl ha svolto dei lavori di sostituzione/posa della caldaia e del bruciatore nell’abitazione della ricorrente durante il mese di luglio 2010 esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 (cfr. doc. A5), ossia nei medesimi giorni e orari in cui solitamente la stessa era impegnata professionalmente presso lo studio medico del Dr. med. __________.
Ne discende che l’insorgente nel mese di luglio 2010 era certamente disponibile a essere collocata il martedì e il giovedì per l’intera giornata e il lunedì, mercoledì e venerdì al pomeriggio.
Pertanto nel mese di luglio 2010 la disponibilità dell’assicurata per il mercato generale del lavoro, alla luce dei giorni e orari in cui era disponibile ad essere collocata, come pure del suo settore di attività (infermiera/aiuto medico), nonché del fatto che in ogni caso l’impedimento parziale si riferiva a un solo mese, non era talmente limitata da rendere incerto il ritrovamento di un posto di impiego.
La ricorrente, nel mese di luglio 2010, era conseguentemente idonea al collocamento.
Del resto la consulente del personale dell’assicurata ha affermato che quest’ultima ha compiuto ricerche di lavoro sia nel mese di giugno 2010, che nel mese di luglio 2010 (cfr. doc. 3).
L’insorgente aveva così diritto a prestazioni dell’assicurazione della disoccupazione, fatta eccezione per la parte corrispondente all’attività presso il Dr. med. __________, e meglio all’importo che la ricorrente avrebbe percepito quale guadagno intermedio se nel mese di luglio 2010 non avesse beneficiato di un congedo non pagato, bensì avesse lavorato nello studio medico.
Dal profilo oggettivo l’ammontare afferente al guadagno intermedio che l’assicurata avrebbe ricevuto se avesse lavorato presso lo studio medico è stato, infatti, percepito indebitamente.
Usufruendo di un congedo non pagato del 25%, va considerato che il pensum della ricorrente era del 75% (cfr. consid. 2.4. in fine).
Non è compito dell’assicurazione contro la disoccupazione compensare una diminuzione di reddito dovuta a una scelta personale, e meglio a quella di voler poter controllare dei lavori di risanamento nella propria abitazione e dunque di non lavorare per un determinato periodo.
A torto, quindi, la Cassa ha chiesto all’assicurata la restituzione dell’intera somma di fr. 4'877.30 ricevuta a titolo di indennità di disoccupazione per il mese di luglio 2010.
Gli atti vanno rinviati alla Cassa perché calcoli nuovamente l’importo da restituite tenendo conto di quanto stabilito sopra.
La parte resistente, nella risposta di causa, ha peraltro dichiarato di essere “… disposta a rivedere il suo calcolo relativo alla decisione di restituzione e a considerare quindi quale guadagno intermedio lo stipendio che l’assicurata avrebbe dovuto ricevere dal dr. med. __________” (cfr. doc. III).
2.8. A proposito dell’obiezione sollevata dalla Cassa relativamente alla circostanza che una dichiarazione della __________ Sagl rilevante ai fini della causa è stata annessa soltanto al ricorso e non all’opposizione (cfr. doc. III; VII), questa Corte sottolinea che è vero che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che il principio inquisitorio non è in ogni caso incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In particolare l'art. 43 cpv. 3 LPGA, relativo alla procedura dinanzi all’amministrazione, parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA, bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).
La violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel caso in cui avvenga in modo ingiustificato.
Le sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo.
L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile prendere una decisione di merito, non va emanato un provvedimento di irricevibilità (cfr. DTF 131 V 42; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005).
In concreto l’assicurata ha allegato al ricorso una dichiarazione della __________ Sagl da cui emergono i giorni del mese di luglio 2010 e i rispettivi orari in cui la ditta ha effettuato i lavori nella sua abitazione, come pure un’attestazione del Dr. med. __________ in merito ai giorni in cui la stessa lavorava presso il suo studio medico soltanto in sede ricorsuale (cfr. doc. A5; A6).
Nello scritto del 3 agosto 2010 la stessa si era, invece, limitata a osservare di avere chiesto al Dr. med. __________ un congedo non pagato, in quanto “sono stata costretta a rimanere tutto il mese di luglio a __________, perché ho dovuto far svolgere dei lavori di risanamento della mia abitazione” (cfr. doc. 11).
Nell’opposizione, poi, essa ha rilevato genericamente che la motivazione del congedo risiedeva nel fatto che “…voleva poter controllare di persona il lavoro che dovevano svolgere alcuni operai nella sua abitazione…” (cfr. doc. 2).
In virtù dell’obbligo delle parti di collaborare l’insorgente avrebbe dovuto produrre le dichiarazioni della __________ Sagl e del Dr. med. __________ già in sede di opposizione.
Procedendo in tal senso, l’assicurata avrebbe così permesso di risolvere il caso davanti all’amministrazione, evitando di interporre ricorso al TCA, come d’altronde si evince dalla risposta di causa (cfr. doc. III).
Per inciso giova evidenziare che in casu a ragione la Cassa non ha applicato la procedura di cui all’art. 43 cpv. 3 LPGA (diffida scritta, avvertimento delle conseguenze, termine di riflessione), in quanto l’insufficiente collaborazione da parte della ricorrente non era riconoscibile immediatamente, non avendo la stessa né nello scritto del 3 agosto 2010 (cfr. doc. 11), né nell’opposizione (cfr. doc. 2) accennato a dei giorni e orari specifici in cui i lavori di risanamento sono stati effettuati nella sua abitazione (cfr. STFA I 190/04 del 22 settembre 2004).
2.9. A titolo abbondanziale e in riferimento a quanto l’assicurata ha sostenuto nel ricorso, ovvero che la sua buona fede è palese e di non avere mai sottaciuto alcuna informazione alla Cassa (cfr. doc. I), è utile rilevare che ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il condono dell’importo di indennità di disoccupazione, corrispondente a quanto la ricorrente avrebbe guadagnato presso il Dr. med. __________ se avesse lavorato nel mese di luglio 2010, che la medesima dovrà rimborsare alla Cassa non è, tuttavia, oggetto della presente vertenza, dato che la decisione su opposizione impugnata si limita unicamente a chiedere la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite nel luglio 2010.
Per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.10. Di regola un assicurato vincente in causa patrocinato da un’assicurazione di protezione giuridica ha diritto a ripetibili (cfr. 61 lett. g LPGA; art. 30 Lptca; DTF 135V 473).
In concreto alla ricorrente non vengono, tuttavia, assegnate ripetibili, in quanto ha provocato inutilmente la procedura sub judice avendo violato il proprio obbligo di collaborare (cfr. consid. 2.8.; RAMI 2006 U 583 pag. 245; STFA I 190/04 del 22 settembre 2004).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati alla Cassa per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito al consid. 2.7., l’importo di indennità di disoccupazione versate alla ricorrente per il mese di luglio 2010 da restituire.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti