Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2010.65
Entscheidungsdatum
04.04.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

RI 1accomandata

Incarto n. 38.2010.65

mm

Lugano 4 aprile 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2010 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 settembre 2010 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con la decisione su opposizione del 27 settembre 2010, la Cassa disoccupazione CO 1, in parziale accoglimento dell’opposizione interposta nel frattempo da RI 1, ha ridotto da 31 a 22 i giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitti a quest’ultimo, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

La Cassa, dopo aver attentamente esaminato tutta la documentazione, evidenzia che in effetti vi è un grado di colpa dell’assicurato nella disdetta decisa dal datore di lavoro in quanto ha consigliato ad una ragazza che lavorava presso l’__________ di cambiare posto di lavoro, anche se fuori dalla sede e dagli orari di lavoro. Inoltre ha accettato, firmando direttamente, l’interruzione anticipata del rapporto di lavoro in quanto la disdetta è stata comminata con un preavviso di soli 15 giorni quando, secondo contratto, l’assicurato aveva diritto ad un preavviso di un mese scadente alla fine del mese.

Tuttavia, in considerazione delle argomentazioni evidenziate dall’opponente nelle lettere sopra indicate, si ritiene che una sospensione di 22 giorni sia maggiormente commisurata al grado di colpa dello stesso in quanto le motivazioni addotte possono essere maggiormente considerate nella valutazione del caso. Si decide pertanto di ridurre il numero dei giorni di sospensione da 31 a 22 giorni controllati che corrispondono ad un grado di colpa medio.”

(doc. 19)

1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato il 4 ottobre 2010 un ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:

" (…).

Segnalo che la signorina o ragazza, a chi si riferisce il consiglio che ho fatto, non si tratta di una che lavorava nel __________, si non di una “Cliente-femmina”, in poche parole di una che esercitava la “prostituzione”. Il mio consiglio è stato fatto e riconosciuto per me stesso, fuori del mio posto di lavoro come dall’orario di lavoro, e piuttosto per un motivo umano, perché questa signorina voleva scappare dai suoi “papponi” (persone che amministrano il suo guadagno della prostituzione).

Segnalo anche il fatto di avere firmato il mio licenziamento con data 15-07-2010. Per motivo che mi trovavo di fronte ad una pioggia di ingiurie, insulti e minacce da parte dell’incaricato della discoteca come pure del mio datore di lavoro. In poche parole psicologicamente mi trovato perturbato emotivamente, con tale minacce e con nessuna difesa da parte mia, così per questo motivo e senza rendermi conto di quello volevo dire o fare, io firmai tale documento.

Segnalo, anzi dichiaro apertamente di non avere nessuna colpa, su questo passato, perché alla settimane seguente l’accaduto sono andato alla Polizia cantonale di , al gruppo “” (gruppo sulla __________), a spiegare tutto quanto, mettendomi a loro disposizione se del caso (circostanze).

(…).

Richiedo:

Nessuna penalità per il motivo di trovarmi innocente, cioè senza colpa sul licenziamento da parte della __________ …”

(doc. I)

1.3. Sempre nel corso del mese di ottobre 2010, l’assicurato ha ribadito gli argomenti già sollevati in sede di ricorso e ha precisato che alla base della sua decisione di porre termine alla causa da lui promossa dinanzi al Pretore, vi erano motivi di salute ed economici (cfr. doc. III).

1.4. In data 19 ottobre 2010, RI 1 ha prodotto dell’ulteriore documentazione (doc. V + allegati).

1.5. La Cassa, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.6. Il 16 novembre 2010 l’assicurato ha precisato quanto segue riguardo al tenore della risposta di causa presentata dall’amministrazione:

" (…).

Durante il tempo che ho lavorato nella Discoteca __________ (__________) non ho mai avuto lamentele dei clienti sul mio conto. Per questo motivo non c’è nessuna lettera di ammonimento da parte del mio ex datore di lavoro.

In poche parole, il mio ex datore di lavoro è stato mal consigliato con bugie e esagerazioni contro di me da parte del responsabile del bar (sig. __________). Per questo motivo il mio ex datore di lavoro mi ha fatto tale lettera, furbamente facendomi firmare senza accorgermi che tali contenuti di parole che mi danneggiasse nei confronti della Cassa di Disoccupazione.

La prova in sé di tutto quanto scritto da me, si potrebbe verificare chiamando al telefono o parlando con il mio ex datore di lavoro __________ 079/….

Perché al ritirare tale causa con la __________ SA per motivi di salute e finanziari, ho parlato pacificamente e dicendo tutta la verità con il mio ex datore di lavoro.”

(doc. IX)

La Cassa ha preso posizione in proposito il 30 novembre 2010 (doc. XI).

1.7. In corso di causa, questo Tribunale ha interpellato la società __________ SA di __________, alla quale sono state sottoposte alcune domande inerenti la fine del rapporto di lavoro con RI 1 (doc. XIII).

L’ex datore di lavoro dell’assicurato ha risposto in data 19 gennaio 2011 (cfr. doc. XIV + allegati).

Le parti hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni in merito (cfr. doc. XVI e XVII + allegato).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.

In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).

Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b pag. 236; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, pag. 2426-2427 cifre marg. 830-831; cfr. sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007).

La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.3. La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.

Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, , consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

Per costante giurisprudenza, in caso di ricorso contro una decisione di sospensione, i Tribunali non possono sostituire il proprio apprezzamento con quello dell'amministrazione a meno che esistano fondati motivi ("ohne triftigen Grund", DTF 126 V 81 consid. 6; DTF 123 V 152 consid. 2; STFA C 38(03 del 6 maggio 2003; STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006).

2.5. In una sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593, il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.

Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

" 11.1 Alla luce della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.

11.2 Dagli atti dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti, mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata, essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi senz'altro affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto evitare, l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.

I citati comportamenti non giustificano tuttavia l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15 pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97 del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C 48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato, a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per avere guidato in stato di ebbrezza)."

(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V 593).

In una sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di lavoro.

In una sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico responsabile dell'insorgere delle tensioni.

In una sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di terzi.

In una sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.

In un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un'assicurata che è stata licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non l'avrebbe venduto.

In una sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le disposizioni amministrative del datore di lavoro.

In una sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del datore di lavoro.

In una sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.

In una sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di lavoro.

Il TFA ha invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro, non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006); licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre 2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag. 24).

Dal canto suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004, 38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231); disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002, 38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre 1997, 38.1997.151).

2.6. Nella presente fattispecie, va innanzitutto rilevato che dalla lettera di licenziamento datata 15 luglio 2010 emerge che il rapporto di lavoro con l’assicurato é stato interrotto a causa delle “… lamentele ricevute ripetutamente negli ultimi tempi e nonostante le varie volte che è stato ripreso dai responsabili della ditta ancora in data odierna riceviamo delle lamentele sul suo conto.” (doc. 4).

RI 1 ha, da parte sua, immediatamente contestato il licenziamento nella misura in cui il CCL dispone che il contratto può essere disdetto per la fine di un mese osservando un termine di disdetta di un mese (doc. 5).

Nel compilare la domanda di indennità di disoccupazione, l’assicurato ha in particolare precisato di essere stato ingiustamente accusato per delle “lamentele ricevute ripetutamente”, relativamente alle quali il suo ex datore di lavoro non è però stato in grado di fornire ragguagli (doc. 2).

Nell’attestato del datore di lavoro, la __________ SA ha invece ribadito che la disdetta era giustificata da diverse lamentele da parte della clientela (doc. 3).

Nel corso del mese di settembre 2010 l’insorgente ha convenuto il suo ex datore di lavoro davanti alla Pretura, chiedendone la condanna a corrispondergli il salario fino al 31 agosto 2010, come pure al pagamento di un’adeguata indennità per licenziamento ingiustificato.

In quella sede, l’assicurato ha fatto valere l’assenza di “… cause gravi che possano giustificare il licenziamento immediato. Infatti non ho mai ricevuto alcun ammonimento scritto per le supposte lamentele nei miei confronti e mai ho ricevuto lamentele da parte dei clienti o di altri dipendenti. Solo qualche settimana prima del licenziamento il responsabile della discoteca mi aveva richiamato ma per piccoli fatti occorsi nel passato e non mi aveva ammonito circa l’ipotesi di un futuro licenziamento immediato. (…). Sono del parere che il mio licenziamento sia semmai attribuibile al fatto di aver consigliato una ragazza che lavorava presso l’__________ di cambiare posto di lavoro, ma ciò fuori dalla sede e dagli orari di lavoro.” (doc. A 3).

La discussione di causa dinanzi al Pretore ha avuto luogo il 5 ottobre 2010. Dal relativo verbale si evince che l’ex datore di lavoro si è opposto all’istanza e ha rilevato - per quanto qui di interesse -, che “la convenuta si è decisa a proporre a controparte la fine del contratto in seguito a numerose lamentele ricevute da più persone in merito al comportamento tenuto dall’istante sul posto di lavoro. Di queste lamentele fanno stato le dichiarazioni che la convenuta produce sub doc. 1. L’istante è stato ammonito più volte per questi suoi comportamenti però la situazione non è migliorata. (…). A conferma del perché il 15 luglio 2010 è intervenuto un accordo tra le parti mediante il quale si è posto fine al contratto di lavoro, si rileva che lo stesso giorno l’istante ha firmato il foglio di presenza fino al 25 luglio 2010 (doc. 5), ritenuto che l’accordo era di retribuirlo fino alla fine di luglio 2010 come risulta dal foglio di liquidazione di cui al doc. 2. A conferma ulteriore dell’intervenuto accordo si rileva infine che nell’agosto 2010 l’istante ha firmato liberamente presso la convenuta il foglio di vacanze fino al 31 luglio 2010, come si evince dal doc. 2.”).

Sempre in quella sede, RI 1 ha contestato le allegazioni del suo ex datore di lavoro osservando di avere “… sottoscritto il doc. B sotto la pressione di insulti e di minacce e denunce in Polizia da parte del sig. __________ e . Il sig. __________ mi disse inoltre che se volevo ricevere i soldi della liquidazione dovevo firmare il doc. B altrimenti non li avrei ricevuti. È stato quindi sotto questa situazione di pressione emotiva che ho sottoscritto il doc. B senza però prima leggerlo e per porre fine alle continue pressioni a cui ero sottoposto. (…). L’istante contesta inoltre fermamente di avere minacciato qualsivoglia ragazza che frequentava l’.” (doc. C 3).

In data 7 ottobre 2010 l’assicurato ha chiesto alla Pretura lo stralcio della causa contro la __________ SA avendo “raggiunto un accordo bonario” e “ricevuto in data odierna quanto a me dovuto dalla stessa.”. Egli ha però pure precisato di essere “… giunto a questa conclusione per motivi di salute e finanziari.” (doc. C 5).

Il 12 gennaio 2011 il TCA ha interpellato la __________ SA, alla quale ha rivolto le seguenti domande:

" (…).

  1. Quali di preciso i motivi per cui i clienti si sarebbero lamentati del comportamento dell’assicurato?

  2. Quando l’assicurato avrebbe avuto tali comportamenti (indicare approssimativamente il periodo)?

  3. Quando egli sarebbe stato ammonito da parte vostra?

  4. In relazione a quali particolari episodi lo sarebbe stato?

  5. Secondo quali modalità (verbalmente, nella forma scritta, …)?”

(doc. XIII)

Con scritto del 19 gennaio 2011, __________, amministratore unico della __________ SA, ha dichiarato che a determinare la rottura del rapporto di lavoro con RI 1 vi è stato il fatto che “… si intrometteva in discussioni che non lo riguardavano, trattava male la clientela e sceglieva lui a chi servire o meno un bicchiere d’acqua. Senza calcolare le volte che litigava con i clienti. Altro vedi dichiarazioni allegate.”. Egli ha inoltre affermato di non ricordare il periodo in cui l’assicurato avrebbe avuto tali comportamenti e, d’altra parte, di averlo ammonito svariate volte ma sempre solo verbalmente (cfr. doc. XIV).

Allo scritto appena citato __________no ha tra l’altro allegato le dichiarazioni di alcuni collaboratori del Disco Club __________, documenti che erano peraltro già stati prodotti dinanzi al Pretore (doc. C 3, p. 3).

In particolare, secondo quanto dichiarato da , a determinare il licenziamento dell’assicurato vi sarebbe stata una escalation di comportamenti “poco professionali”, culminati con la proposta rivolta ad alcune ragazze che praticavano presso l’ di cambiare posto di lavoro:

" Io __________, con la presente, dichiaro di avere avuto problemi conRI 1 a livello lavorativo, tipo di riprenderlo in quanto faceva lui la cernita dei clienti da servire o da non servire a suo piacere anche per un semplice bicchiere d’acqua. Oppure quando una volta il Sig. __________ mi ha incaricato di avvisare RI 1 di fare il servizio di sala (bicchieri), lo stesso mi ha mandato praticamente a quel “paese”, andando in ufficio a lamentarsi con il gerente.

Poi una sera si è presentato praticamente ubriaco, facendo da padrone, e creando vari problemi di ordine pubblico all’interno del locale, a quanto ricordo ha litigato addirittura con un addetto alla sicurezza che ripetutamente lo invitava a uscire in quanto il locale stava chiudendo. Prendendosela anche con me.

A quanto ho sentito, in questo periodo che io lavoro presso la discoteca, il sig. __________ ha digerito tante cose dette o fatte da RI 1. Addirittura dopo quella sera che RI 1 è venuto ubriaco sul posto di lavoro, abbiamo avuto una riunione di tutti i collaboratori, dove il Sig. __________ ha chiarito svariate situazioni, ed in particolare con RI 1 (sinceramente pensavo che lo licenziasse).

In seguito, mi arrivava all’orecchio da delle clienti che RI 1 proponeva loro di portarle in altri locali alla condizione che queste ultime gli avrebbero dato un compenso per i servizi resi.

A questo punto ho avvisato immediatamente il Sig. __________, il gerente, che ha immediatamente preso posizione chiamando RI 1 a confronto con le clienti. Queste ultime davanti a noi hanno praticamente confermato tutto ciò che anticipatamente a me riferito. A questo punto il Sig. __________ ha preso la decisione all’istante di licenziare RI 1 in quanto suppongo che questa sia stata la fatidica goccia che ha fatto traboccare il vaso.”

(doc. XIV

  • 10)

Alcuni degli episodi accennati da __________ trovano conferma nelle dichiarazioni sottoscritte da altri dipendenti dell’esercizio pubblico. __________ ha riferito che una volta RI 1 si è presentato in discoteca in stato di ebrietà, rifiutando di andarsene all’ora della chiusura del locale (cfr. doc. XIV - 13: “Io, __________, dichiaro che ho avuto una discussione alla chiusura della serata in discoteca __________ con RI 1, a quel tempo dipendente della discoteca stessa, in quanto alle 04:45 non voleva uscire dicendo che lui se ne andava quando finiva di bere e mangiare il trancio di pizza che aveva preso. Quella notte RI 1 era di libero e alle 4:15 circa era arrivato letteralmente ubriaco fradicio in discoteca. La discussione era avvenuta semplicemente per il fatto che la sicurezza gli aveva chiesto più volte di uscire perché dovevamo chiudere.”). __________, addetto alla sicurezza, ha confermato l’episodio descritto da __________, aggiungendone un secondo della medesima natura (doc. XIV - 12: “… La prima volta si è presentato in discoteca e al momento di consegnargli le tessere per entrare rifiutava la sua carta e pretendeva che alla sua amica venisse dato un PASS, entrata libera, piuttosto che la carta normale come prima entrata. Oltretutto rifiutando di prendere anche lui una tessera, la gettava in malo modo sul bancone della cassa. La seconda volta in cui ho avuto discussioni con RI 1 è stato quando alla chiusura del locale, si rifiutava di uscire dalla discoteca e pretendeva che una ragazza alla quale aveva offerto una consumazione rimanesse dentro la discoteca con lui finché non finivano di bere. Come da prassi ho avvisato il responsabile sig. __________ che RI 1 si rifiutava di uscire e lui stesso ha avuto difficoltà a farlo uscire. In questa situazione siamo riusciti a far uscire il signor RI 1 alle 04:55 circa. Ci tengo a precisare che in entrambe le occasioni il signor Jesus era alquanto ubriaco.”). Infine, l’esistenza di problemi nei rapporti con colleghi e clienti è stata evidenziata anche da __________, già responsabile del locale (doc. XIV - 9: “Con la presente io __________ dichiaro di avere avuto nel periodo in cui ero responsabile della Discoteca __________ problemi con RI 1, sia a livello di servizio, che per ripetute lamentele da clienti ed addirittura di aver dovuto intervenire una volta che RI 1 stava litigando animatamente con un nostro abituale cliente.”).

Con le proprie osservazioni sugli esiti dell’accertamento, l’insorgente ha respinto le accuse rivoltegli dal suo ex datore di lavoro, e ciò “… malgrado le firme come testimonianze degli altri dipendenti.” (cfr. doc. XVII).

2.7. A prescindere dalla questione - di per sé irrilevante (cfr., ad esempio, la STFA C 48/04 del 14 aprile 2005) - di sapere se il comportamento avuto da RI 1 configura una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO, secondo il TCA, tenuto conto della giurisprudenza precedentemente citata, è a giusto titolo che la Cassa resistente lo ha ritenuto disoccupato per colpa propria.

A questo proposito, occorre considerare che l’ex datore di lavoro, nella persona dell’amministratore unico della società __________ SA, si è sempre dimostrato costante nelle proprie dichiarazioni, a partire dalla lettera di licenziamento (cfr. doc. 4) sino a giungere alle risposte fornite a questa Corte in corso di causa (cfr. doc. XIV).

D’altro canto, i rimproveri mossi nei confronti dell’assicurato hanno trovato sostanziale riscontro nelle testimonianze scritte di alcuni ex colleghi di lavoro. Essi hanno infatti confermato che l’assicurato si è reso responsabile di comportamenti sconvenienti, in alcuni casi commessi in stato di ebrietà, nei confronti sia di clienti della Discoteca __________, sia dei colleghi stessi (cfr. il consid. 2.6.).

Al di là delle contestazioni sollevate dal ricorrente, il TCA non ha alcun valido motivo per ritenere che le convergenti dichiarazioni del suo ex datore di lavoro e dei suoi ex colleghi, siano in realtà l’espressione di una cospirazione ordita nei suoi confronti. Del resto, l’assicurato stesso, nell’istanza con la quale ha convenuto in causa la __________ SA dinanzi alla Pretura del Distretto di __________

  • causa che è poi stata stralciata dai ruoli per intervenuto accordo tra le parti (cfr. doc. C 5 e C 7) -, l’assicurato ha sì contestato l’esistenza di “cause gravi” giustificanti la rescissione immediata del rapporto di lavoro, la cui assenza, come detto, sarebbe comunque irrilevante per decidere circa la fondatezza della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione, ma ha pure ammesso, da una parte, di essere stato richiamato dal responsabile della discoteca qualche tempo prima del licenziamento “… per piccoli fatti occorsi nel passato …” e, dall’altra, di aver invitato una ragazza che praticava presso l’__________ a cambiare posto di lavoro (cfr. doc. A 3, p. 3).

La questione di sapere per quali ragioni l’insorgente ha invitato una ragazza che lavorava presso la discoteca __________ a cambiare posto di lavoro - per puro tornaconto personale secondo la testimonianza di __________ (cfr. doc. XIV - 10) oppure a “scopo umanitario” per l’assicurato (cfr. doc. I) - può essere lasciata aperta. Infatti, quest’ultimo si é in ogni caso reso protagonista di comportamenti riprovevoli, causa del suo stato di disoccupazione. In simili condizioni il TCA non può che confermare la sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 cpv. 1 lett. a OADI.

2.8. La Cassa resistente ha giudicato come mediamente grave la colpa di RI 1 e gli ha inflitto 22 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. 19, p. 2 in fine).

Per quanto concerne l’entità della penalità, tenuto conto dell'insieme delle circostanze oggettive e soggettive del caso, la sospensione di 22 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione comminata dalla Cassa risulta adeguata. Essa rispetta il principio della proporzionalità (cfr. le sentenze riassunte al consid. 2.5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

4

Gerichtsentscheide

39
  • DTF 133 V 59301.01.2007 · 1.483 Zitate
  • DTF 126 V 81
  • DTF 125 V 19301.01.1999 · 3.903 Zitate
  • DTF 124 V 23401.01.1998 · 832 Zitate
  • DTF 123 V 15001.01.1997 · 916 Zitate
  • DTF 123 V 152
  • DTF 112 V 24201.01.1986 · 391 Zitate
  • 8C_466/200719.11.2007 · 61 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 102/05
  • C 120/03
  • C 143/06
  • C 190/06
  • C 207/05
  • C 214/05
  • C 215/05
  • C 221/02
  • C 223/05
  • C 254/06
  • C 255/97
  • C 277/06
  • C 278/01
  • C 281/02
  • C 32/03
  • C 38/03
  • C 48/04
  • C 53/00
  • C 58/06
  • C 99/04
  • e 39/03
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98