Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2010.63
Entscheidungsdatum
10.02.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2010.63

rs/DC/sc

Lugano 10 febbraio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2010 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 settembre 2010 emanata da

Cassa CO 1,

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 6 settembre 2010 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 21 luglio 2010 con il quale aveva negato ad RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza per non avere rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo agito in tempo utile nel rivendicare i suoi crediti salariali (cfr. doc. 7; A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 6 settembre 2010 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha ricorso tempestivamente al TCA, postulando l’annullamento del provvedimento in questione e l’erogazione delle indennità per insolvenza richieste.

A motivazione della propria pretesa ricorsuale il ricorrente ha, in particolare, addotto di aver lavorato, quale direttore commerciale, presso la __________ di __________ dal 7 aprile 2008 al 31 agosto 2009 e di aver ricevuto lo stipendio fino al mese di aprile 2009 compreso. Egli ha precisato che restano scoperte, quindi, le mensilità da maggio ad agosto 2009.

Riguardo al diniego del diritto a indennità per insolvenza l’assicurato ha affermato di non avere commesso alcuna colpa grave – presupposta invece dall’art. 55 cpv. 1 LADI – riconducibile alla sua inattività per un periodo prolungato senza avere intrapreso dei passi concreti per il recupero del suo salario. Ha, inoltre, puntualizzato di non essere rimasto con le mani in mano e di non aver mai dato l’impressione di voler rinunciare alla propria pretesa creditoria nei confronti della ditta datrice di lavoro.

A tale proposito l’insorgente ha evidenziato, da un lato, di avere, il 20 luglio 2009, con raccomandata chiesto al proprio datore di lavoro di provvedere al pagamento dei salari arretrati dei mesi di maggio e giugno 2009. Dall’altro, di essere stato intenzionato a rivendicare le proprie pretese salariali anche avviando una procedura esecutiva, ma di avere desistito, poiché aveva ricevuto dall’amministrazione della società assicurazioni sul versamento degli stipendi arretrati che per questioni di liquidità avrebbe potuto essere effettuato entro il mese di febbraio 2010.

Egli, al riguardo, ha puntualizzato che ciò è stato confermato dall’azionista unico della società, __________, con dichiarazione del 23 agosto 2010.

Il ricorrente ha, perciò, chiesto l’audizione di __________ e di __________, amministratore unico della SA.

L’assicurato ha rilevato di avere voluto dare fiducia al proprio datore di lavoro, come d’altro canto occorre che esista una reciproca fiducia nel rapporto di lavoro fra dipendente e datore di lavoro, conformemente a quanto prescritto dall’art. 321a CO.

Egli, tuttavia, ha indicato di avere, non appena si è accorto che il rapporto di fiducia era venuto meno e che la datrice di lavoro non intendeva dare seguito alle sue promesse di pagamento, prontamente avviato, il 1° marzo 2010, una procedura esecutiva contro la SA sfociata nel precetto esecutivo del 3 marzo 2010.

L’insorgente ritiene, conseguentemente, di essere stato celere e accorto e che non vi sia stata inazione da parte sua, avendo, prima della fine del rapporto di lavoro chiesto e reclamato il versamento del dovuto e, subito dopo la scadenza del termine di pagamento convenuto, prontamente avviato contro la datrice di lavoro la pertinente procedura esecutiva.

A mente del ricorrente ben diversa è la posizione del lavoratore che lascia trascorrere del tempo senza intraprendere alcun passo per cercare di recuperare il proprio credito e solo un simile comportamento può giustificare il rifiuto del versamento delle indennità per insolvenza.

L’assicurato ha, del resto, evidenziato che la datrice di lavoro non aveva mai dato adito a dubbi circa la sua volontà di rispettare gli impegni assunti. Egli ha ribadito che la datrice di lavoro gli aveva pagato lo stipendio fino al mese di aprile 2009 e che non sussistevano motivi per credere che la SA non avrebbe onorato la promessa di corrispondergli gli stipendi arretrati entro un determinato lasso di tempo necessario a colmare la momentanea assenza di liquidità.

D’altronde secondo il ricorrente il patteggiamento di un accordo con il proprio datore di lavoro deve essere considerato una valida misura volta a ridurre il danno (cfr. doc. I).

1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 5 novembre 2010 l’assicurato, tramite il proprio legale, ha trasmesso una dichiarazione del 3 novembre 2010 rilasciata da __________, ex amministratrice unica della __________ (cfr. doc. V; B).

1.5. La Cassa si è espressa in merito con scritto del 15 novembre 2010 (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato inviato alla parte ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VIII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato ad RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.

2.3. Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:

" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b, il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."

L'art. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

(Foglio 14)

In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insol­venza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo il TFA si è così espresso:

" 2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen, mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002 auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9. September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11. November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16. Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.- eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002 erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen."

In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."

Nel caso concreto l'Alta Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:

" 4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet, bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.

Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete, kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen, damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."

(cfr. DLA 2007 pag. 55)

In una sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).

Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte, um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden, weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)

2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

" Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI


Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro

  1. Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

  2. Secondo la giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all'IDI.

In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.

  1. Per contro, il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.

  2. Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).

  3. Di conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

  4. In linea di massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)

2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato come direttore commerciale presso la __________ dal 7 aprile 2008 al 31 agosto 2009 (cfr. doc. 18).

La ditta menzionata ha versato al ricorrente il salario dal mese di aprile 2008 al mese di aprile 2009 compreso, mentre non gli ha corrisposto gli stipendi dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2009 (cfr. doc. 13, 11, 6, I, A9).

L’assicurato, il 20 luglio 2009, ha inviato alla __________ una raccomandata con cui l’ha costituita in mora.

Il tenore di tale scritto è il seguente:

" con la presente vi sollecito formalmente il versamento degli stipendi ancora impagati relativi ai mesi di maggio e giugno 2009 per l’importo complessivo di fr. 19'400.-- lordi.

Non ricevendo alcun riscontro entro 5 giorni dal ricevimento della presente mi vedrò costretto a rivolgermi agli Uffici competenti per far valere i miei diritti.

(…)” (Doc. 10)

Il ricorrente ha, poi, indicato di essere stato intenzionato a rivendicare le proprie pretese salariali anche avviando una procedura esecutiva contro la datrice di lavoro. Egli ha precisato di avere, tuttavia, desistito, poiché la SA gli aveva assicurato che il pagamento avrebbe avuto luogo entro il mese di febbraio 2010, in quanto entro questa data la situazione finanziaria della ditta avrebbe avuto dei risvolti positivi tali da sopperire alla momentanea mancanza di liquidità (cfr. doc. I).

Egli, al riguardo, ha comunque puntualizzato di avere in ogni caso avviato una procedura esecutiva contro la SA il 1° marzo 2010, ossia non appena si è reso conto che la datrice di lavoro – la quale non ha ottemperato agli impegni presi entro il termine indicato – non intendeva dare seguito alle sue promesse (cfr. doc. I; 11).

Il precetto esecutivo è stato spiccato il 3 marzo 2010 (cfr. doc. 15).

Il 6 luglio 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della __________.

La relativa procedura è stata sospesa per mancanza di attivo il 27 luglio 2010.

Nel dicembre 2010 la ragione sociale è stata radiata d’ufficio ex art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

Nel frattempo la Cassa ha ricevuto, il 19 luglio 2010, la domanda di indennità per insolvenza dell’assicurato (doc. 13).

L’amministrazione, con decisione del 21 luglio 2010, confermata con decisione su opposizione del 6 settembre 2010, ha negato ad RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, siccome questi avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5.).

L’insorgente, dal canto suo, sostiene di avere fatto quanto di sua competenza per diminuire il danno. Egli ritiene, segnatamente, di essere stato celere e accorto, reclamando il 20 luglio 2009 mediante raccomandata il versamento dei salari arretrati e avviando con tempestività una procedura esecutiva nei confronti della datrice di lavoro - che peraltro non aveva mai dato adito a dubbi circa la sua intenzione di rispettare gli impegni assunti - non appena scaduto il termine convenuto fra le parti per il pagamento del dovuto.

L’assicurato ha, d’altronde, precisato che il patteggiamento di un accordo con il proprio datore di lavoro deve essere considerato una valida misura volta a ridurre il danno (cfr. doc. I; 6).

2.7. Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, evidenzia che effettivamente l’assicurato, già durante il rapporto di impiego, e meglio il 20 luglio 2009, ha costituito in mora la __________, inviandole una raccomandata, in cui ha sollecitato il versamento degli stipendi afferenti ai mesi di maggio e giugno 2009 e ha precisato che, non ricevendo alcun riscontro entro cinque giorni, si sarebbe visto costretto a rivolgersi agli Uffici competenti per far valere i suoi diritti (cfr. doc. 10).

Egli, però, nonostante il termine impartito di cinque giorni rimasto inosservato e sebbene neppure il salario di luglio e agosto 2009 sia stato regolarmente pagato, ha atteso fino al 1° marzo 2010 per avviare una procedura esecutiva nei confronti dell’ex datrice di lavoro.

E’ vero che il ricorrente ha affermato, per la prima volta in un messaggio di posta elettronica inviato ad __________ della Cassa il 19 luglio 2010, di aver desistito dall’intenzione di avviare prima una procedura esecutiva contro la SA, in quanto la società più volte, dal mese di luglio 2009, gli aveva promesso che gli stipendi in sospeso sarebbero stati regolarizzati prima del mese di febbraio 2010 (cfr. doc. 9).

Quanto asserito dall’insorgente è stato, peraltro, confermato, il 23 agosto 2010, da __________, azionista unico della SA.

Egli, in proposito, ha dichiarato:

" (…) che a seguito della lettera del Signor RI 1 in cui rivendicava le sue spettanze salariali per i mesi di maggio e giugno 2009 e diversi solleciti verbali per successive mensilità sospese, sono a dichiarare che gli avevo chiesto in diverse occasioni di voler attendere fino al mese di febbraio 2010 il pagamento delle sue spettanze maturate fino al mese di agosto 2009, in quanto, entro quella data, la società sarebbe stata ricapitalizzata e di conseguenza sarebbe stata nelle condizioni finanziarie di poter regolarizzare anche la posizione debitoria nei suoi confronti.”(doc. 4)

Inoltre, pendente causa, la parte ricorrente ha trasmesso una dichiarazione del 3 novembre 2010 rilasciata da __________, che è stata amministratrice unica della SA dal marzo 2008 al marzo 2010 (cfr. estratto RC), del seguente tenore:

" (…)

Il signor RI 1 ha svolto attività di direttore commerciale della __________ dal 7 aprile (n.d.r.: 2008) al 31 agosto 2009, il contrato di lavoro prevedeva una retribuzione di frs. 9'700 mensili lordi per 13 mensilità.

Lo stipendio è stato regolarmente pagato fino alla fine del mese di aprile 2009. Dal mese di maggio 2009 e fino al mese di agosto 2009 lo stipendio non è stato versato. Con lettera del 20 luglio 2009 il signor RI 1 ha sollecitato il pagamento degli stipendi di maggio e giugno 2009 con avviso di rivolgersi agli uffici competenti per far valere i suoi diritti in caso di mancato pagamento entro 5 giorni dalla notifica. E’ stato chiesto al signor RI 1 di pazientare in quanto era intenzione dell’azionista ricapitalizzare la società per far fronte alle esposizioni debitorie e ciò sarebbe avvenuto entro il mese di febbraio 2010, termine in cui sarebbero stati liquidati anche gli stipendi dovuti fino a fine agosto 2009.

Il signor RI 1 ha spiccato un precetto esecutivo in data 1 marzo 2010 contro la società per l’importo vantato .

In data 2 marzo 2010 ho rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratrice unica della __________.” (Doc. B)

E’ altrettanto vero, tuttavia, che l’assicurato non ha mai fatto valere di aver ricevuto spontaneamente dalla SA o perlomeno su sua richiesta degli elementi concreti che gli permettessero di ritenere attendibile quanto indicatogli dalla ditta in merito all’intenzione dell’azionista di ricapitalizzare la società entro febbraio 2010.

L’insorgente, del resto, che fino al mese di agosto 2009 è stato attivo presso la __________ in qualità di direttore commerciale con uno stipendio mensile piuttosto elevato pari a fr. 9'700.-- lordi (cfr. doc. 13; 20-23), ha continuato a lavorare alcuni mesi - da maggio ad agosto 2009 - senza essere retribuito, nemmeno con degli acconti sugli stipendi dovuti.

L’assicurato, poi, neppure ha riscosso degli acconti sui salari arretrati nel periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro - non risulta d’altronde che ne abbia reclamato il versamento - che potessero indurlo a legittimamente credere che entro fine febbraio 2010 il suo credito salariale sarebbe stato saldato dall’ex datrice di lavoro (cfr. per un diverso caso la STFA

C 163/06 del 19 ottobre 2006, consid. 4.2).

In simili condizioni, occorre concludere che l’assicurato, attendendo fino al 1° marzo 2010 per adire le vie legali, ha, nel caso di specie, commesso una grave negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62; STCA 38.2010.3 del 6 maggio 2010).

La giurisprudenza esige infatti che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

2.8. L’assicurato ha chiesto a questa Corte l’audizione di __________, azionista unico della __________, e di __________, amministratore unico della menzionata SA (cfr. doc. I).

Considerato quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione agli atti la questione relativa al rispetto o meno dell’obbligo generale di diminuire il danno da parte del ricorrente è stata sufficientemente chiarita (cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale ritiene che le audizioni postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

Di conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente l’audizione dei due testi deve essere respinta.

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.9. Alla luce di tutto quanto esposto, a ragione, quindi, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all'indennità per insolvenza.

La decisione su opposizione del 6 settembre 2010 emessa dalla Cassa deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

40
  • DTF 127 V 5701.01.2001 · 502 Zitate
  • DTF 124 V 94
  • 8C_682/200923.10.2009 · 71 Zitate
  • 8C_845/200907.12.2009 · 91 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 114/04
  • C 121/03
  • C 163/06
  • C 176/00
  • C 231/06
  • C 235/04
  • C 240/05
  • C 25/05
  • C 254/05
  • C 260/99
  • C 264/04
  • C 270/05
  • C 271/05
  • C 295/05
  • C 297/02
  • C 323/02
  • C 33/02
  • C 340/00
  • H 102/01
  • H 103/01
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 299/99
  • H 304/99
  • H 335/00
  • H 411/01
  • I 1018/06
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 257/01
  • U 347/98
  • U 416/04
  • U 82/01