Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2010.53
Entscheidungsdatum
25.10.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2010.53

rs

Lugano 25 ottobre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2010 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 luglio 2010 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 12 maggio 2010 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC), fondandosi sull’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha sottoposto per decisione alla Sezione del lavoro il caso concernente l’assicurato, in quanto da un controllo delle ricerche di impiego relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010 è emerso, segnatamente, che delle 36 ricerche consegnate 8 ricerche non sono state effettuate e 4 sono state compiute in altra data, come confermato dai rispettivi potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 9).

Con decisione del 27 maggio 2010 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 20 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, per non avere inviato nel periodo determinante 12 delle 36 ricerche consegnate all’URC (cfr. doc. 6).

In particolare l’amministrazione ha rilevato che:

" (…) 8 potenziali datori di lavoro hanno confermato di non aver ricevuto lal lettera di candidatura dell’assicurato. Inoltre 4 datori di lavoro hanno confermato di avere ricevuto, in altra data la candidatura e a 5 datori di lavoro non è stata recapitata la richiesta poiché sconosciuti.” (Doc. 6).

1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 5), la Sezione del lavoro, il 25 luglio 2010, ha emanato una decisione su opposizione in cui ha ribadito quanto stabilito nel suo primo provvedimento.

Tale autorità ha specificato che l’interessato non ha inviato alcune delle ricerche di lavoro indicate all’URC, visto che 9 potenziali datori di lavoro, in risposta ad un accertamento esperito dall’amminsitrazione, hanno asserito di non aver ricevuto la lettera di candidatura dell’interessato e che 3 altri datori di lavoro hanno indicato di non aver ricevuto alcuna candidatura nel lasso di tempo da gennaio a marzo 2010, bensì solo nel 2009 (cfr. doc. A1).

1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere, in particolare, di avere inviato le sue candidature ai datori di lavoro indicati nell’elenco di ricerche consegnate all’URC diligentemente tramite posta ordinaria.

Egli ha, inoltre, rilevato che non è da escludere che le stesse non siano state recapitate ai datori di lavoro per semplice negligenza da parte delle segretarie/dipendenti. Secondo il ricorrente è, infatti, noto che spesso la corrispondenza considerata non importante, quale pubblicità o candidature spontanee, viene cestinata senza darne comunicazione ai datori di lavoro.

L’assicurato ritiene, poi, assurdo chiedere ai potenziali datori di lavoro nel mese di marzo 2010, ossia quasi tre mesi dopo aver inviato le lettere di gennaio e febbraio 2010, se si ricordassero della sua candidatura.

Egli ha pure evidenziato che la LADI, da un lato, non indica né il numero, né tanto meno il tipo di ricerche di lavoro che devono essere effettuate. Dall’altro, non prevede che le ricerche debbano essere spedite per raccomandata.

A mente dell’insorgente, pertanto, il fatto di non poter dimostrare l’avvenuto invio delle candidature costituisce un pretesto ai fini della decisione dell’amministrazione.

Egli ha, infine, precisato di essersi annunciato in disoccupazione con il solo fine di cercare un nuovo posto di lavoro e che dal 1° giugno 2010 la sua iscrizione è stata annullata, avendo reperito un impiego presso l’agenzia __________ di __________ (cfr. doc. I).

1.4. In risposta la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione del ricorso con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).

1.5. Con scritto del 2 settembre 2010 l’assicurato si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie (cfr. doc. V; B1-B2).

1.6. Il 9 settembre 2010 la Sezione del lavoro si è riconfermata integralmente nelle considerazioni e conclusioni esposte nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

1.7. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere fornito all’URC di __________ delle indicazioni inveritiere in merito all’invio di alcune lettere di candidatura spontanea relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010.

2.3. L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).

L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

" a) Die Mitwirkung beim Vollzug der Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)

" a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.

In merito all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:

" Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder “nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

  • Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- vorausetzungen)

  • Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

In una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80 il TFA ha stabilito che la sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI, può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96 cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare alla cassa, segnatamente, di aver conseguito un guadagno intermedio.

Il TFA ha in particolare rilevato che:

" (...)

c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;

qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI, l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17 décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);

qu’en l'occurrence, l’intimé devait en particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de chômage à réduire le montant des indemnités journalières;

que selon la jurisprudence, la notion de faute en droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS, op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);

qu’un assuré qui omet de déclarer a l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81), laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...)."

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, pag. 243)

Ancora, circa l'obbligo di annunciare e informare, in un'altra decisione, la nostra Massima istanza ha confermato il precedente giudizio del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:

" (…)

2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione (…)."

(cfr. STFA C 89/00 del 20 ottobre 2000, consid. 2a)

L'Alta Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un'altra sentenza ha, in particolare, osservato che:

" (…)

3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23 settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite nella residua misura di fr. 9662.75 (…)."

(cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 3b)

Il dovere di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag. 191; DTF 123 V 150 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag. 21).

Infine in una pronunzia C 169/05 del 13 aprile 2006 il TFA ha confermato una sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi:

" Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formulas destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1).

2.1.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier, février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et 2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la persone assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5 avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril 2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société, la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du mois de janvier 2004.

2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004, sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une quelconque activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires aient été remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré remplit. Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la réalité.

Cela étant, le recourant a omis de déclarer immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la suspension (31 jours), elle n'apparaît pas qu'elle se situe à la limite inférieure prévue en cas de faute grave.” (STFA succitata, consid. 2.1.1ss)

2.4. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004 consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003 consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 C 260/99 consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC, Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha stabilito che:

"D 34 L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de renseigner lorsqu'il répond de manière fausse ou incomplète aux questions figurant sur le formulaire à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi motif de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les renseignements importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer ses prestations.

D 35 Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit ne revêt pas une grande importance.

D 36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.

D 37 Si la violation de l'obligation de reinsegner et d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune suspension ne sera prononcé."

(cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, D34-D37)

Il tenore di questi punti è stato sostanzialmente ripreso dalla Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 (cfr. p.ti D37-D40).

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. In una sentenza del 27 maggio 1997 pubblicata in DTF 123 V 150 (giudizio reso contro una decisione emessa dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1996, della modifica dell’art. 30 cpv. 3 LADI e dell’art. 45 cpv. 2 OADI che hanno inasprito i limiti della durata delle sospensioni a seconda del grado della colpa), il TFA ha stabilito che è costitutiva di abuso del potere di apprezzamento la prassi amministrativa secondo cui nel caso di un assicurato che fa dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro viene di regola pronunciata una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per la durata massima prevista nell’ipotesi di colpa grave.

Contestualmente la nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato che:

" (...)

2.- Streitig und zu prüfen ist, ob die von der Vorinstanz auf 45 Tage reduzierte Dauer der Einstellung in der Anspruchberechtigung im Sinne des mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestellten Rechts-begehrens wieder auf 60 Tage zu erhöhen ist.

(...)

3.- (...)

c) Als sachgemässer Ausgangspunkt für die individuelle Verschuldensbeurteilung im Bereich des schweren Verschuldens ist ein Mittelwert in der von 26 bis 60 Tagen reichenden Skala zu wählen, d.h. eine durchschnittliche Dauer von ca. 43 Einstellungstagen. Unter Berücksichtigung der gegebenen Umstände des konkreten Einzelfalls ermöglicht diese Vorgehensweise einerseits eine Verschärfung der verwaltungsrechtlichen Sanktion, wie dies auch durch Art. 45 Abs. 2 lit. d AVIV angeordnet wird, wenn das Verschulden des Versicherten besonders schwer wiegt, z.B. im Wiederholungsfall bei bereits erfolgter strafrechtlicher Verurteilung. Eine Verschärfung der Sanktion in krasseren Fällen als dem vorliegenden ist nicht mehr möglich, wenn bereits der durchschnittliche Fall mit der maximal zulässigen Sanktion belegt wird. Anderseits erlauben Milderungsgründe, den Durchschnittswert von ca. 43 Einstellungstagen nach Massgabe des in milderem Licht erscheinenden Verschuldens auch in der Kategorie schweren Verschuldens angemessen zu reduzieren, wobei der Bereich von 26 bis 42 Tagen auszuschöpfen ist, ohne das Ermessen zu unterschreiten. Sachgerechte Ermessenbetätigung erfordert, den gesamten Ermessespielraum nach oben und unten in eine dem jeweiligen Verschulden entsprechenden Weise zu nutzen.

Eine zahlenmässige Schwerpunktbildung an der oberen Grenze des Ermessensspielraums ist auch insofern nicht sachgerecht, als der Gesetzgeber mit der auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Neuregelung von Art. 30 Abs. 3 AVIG den Sanktionsrahmen von 40 auf 60 Einstellungstage je Einstellungsgrrund erhöht hat. Es geht somit nicht etwa darum, überholte reformbedürftige Normen durch besonders strenge Anwendung aktuellen Bedürfnissen anzupassen.

(...)

d) Auch die konkreten Umstände des vorliegenden Falles bilden keinen hinreichenden Anlass, auf 60 Einstellungstage zu erkennen. Festzuhalten ist, das die unwahren Angaben des Beschwerde-gegners als erstellt zu gelten haben. Es sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich, welche eine Verschärfung der Sanktion über einen mittleren Wert, der gemäss vorinstanzlichem Entscheid bei 45 Tagen liegen kann, aufdrängen oder rechtfertigen würden.

(...)." (cfr. DTF 123 V 150, consid. 2 e 3c) e d), pag. 151, 153 e 154)

In un’ulteriore sentenza C 152/03 del 25 giugno 2004, chiamata a decidere nel caso in cui ad un assicurato, oltre ad una sospensione di 37 giorni in quanto disoccupato per propria colpa, è stata inflitta una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione di 60 giorni, ridotti dal Tribunale cantonale a 45, sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, in merito allo scopo e alla durata della sospensione irrogata in forza di quest’ultimo disposto, l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.3 Die Dauer der Einstellung nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG leitet sich - ihrer Zweckbestimmung gemäss - von Art und Ausmass des im Einzelfall vorhandenen objektiven Schadensrisikos ab, wie es sich durch die unwahren oder unvollständigen Angaben oder durch andere Verletzungen der Auskunfts- und Meldepflichten ergeben hat. Die subjektive Vorwerfbarkeit des betreffenden Verhaltens beeinflusst das Mass der Sanktion dagegen nur insoweit, als deren Berücksichtigung in einem angemessenen Verhältnis zum gesetzlichen Schutzzweck steht. Denn auch bei beim Einstellungstatbestand des Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG handelt es sich nicht um eine Massnahme mit dem Charakter einer Strafe (a.M. Chopard, a.a.O., S. 35; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 251 N 691). Dies ergibt sich nach gesetzessystematischen Gesichtspunkten nicht zuletzt daraus, dass die rein pönalen Rechtsfolgen - unter anderem - von Auskunfts- oder Meldepflichtverletzungen in komplementärer Weise durch die Strafbestimmungen der Art. 105 und 106 AVIG abgedeckt werden.

Im konkreten Fall hat das Verhalten des Versicherten nur insofern zu einem effektiven wirtschaftlichen Schaden der Arbeitslosenversicherung geführt, als er ein Arbeitsverhältnis aufgekündigt hat, ohne dass hiefür hinreichende Gründe vorgelegen hätten. Die selbstverschuldete Arbeitslosigkeit wurde mit einer (rechtskräftigen) Einstellung in der Anspruchsberechtigung über 37 Tage separat sanktioniert. Diese Anzahl von Arbeitslosentaggeldern hätte der Versicherte zu Unrecht in Anspruch genommen, falls sein Ansinnen, die Kasse über die Urheberschaft der Vertragskündigung zu täuschen, erfolgreich gewesen wäre. Mit Blick auf dieses begrenzte spezifische Schadensrisiko erhellt die Unverhältnismässigkeit einer Einstellungsdauer von 60 Tagen. Hinzu kommt noch, dass die Einreichung des gefälschten Belegs gewissermassen einem untauglichen Versuch gleichkommen musste, der als solcher objektiv nicht geeignet war, eine Täuschung zu bewirken, weil die Kasse bei der Abklärung des Leistungsanspruchs stets Angaben des letzten Arbeitgebers einholt, die sich unter anderem auf die Umstände der Vertragsauflösung erstrecken. Damit ist die vorinstanzlich reduzierte Einstellungsdauer im Ergebnis zu bestätigen.

(…)." (cfr. STFA C 152/03 del 25 giugno 2004)

2.7. L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione (cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

Nella presente fattispecie il TCA constata che, prima di emettere la decisione formale del 27 maggio 2010, con la quale ha sospeso l’insorgente per 20 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, la Sezione del lavoro ha trasmesso all’assicurato copia della comunicazione dell’URC del 12 maggio 2010 relativa a una sanzione, invitandolo a formulare osservazioni scritte in merito (cfr. doc. 8-9), che egli ha, peraltro, inoltrato il 25 maggio 2010 (cfr. doc. 7).

Il diritto di essere sentito dell’assicurato è, dunque, stato rispettato già prima dell’emanazione della decisione formale del 27 maggio 2010, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA C 91/02 del 6 agosto 2002 consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze (cfr. DTF 136 V 116), la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).

2.8. La Sezione del lavoro ritiene che l’assicurato non abbia spedito 12 delle 36 lettere di candidatura indicate sui Formulari relativi alle ricerche di impiego afferenti ai mesi da gennaio a marzo 2010 che sono state oggetto di verifica presso i potenziali datori di lavoro da parte dell’URC.

Al riguardo l’amministrazione ha precisato che 9 potenziali datori di lavoro hanno asserito di non aver ricevuto la lettera di candidatura del ricorrente e che altri 3 datori di lavoro hanno indicato di non aver ricevuto alcuna candidatura nel lasso di tempo da gennaio a marzo 2010, bensì solo nel 2009 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

L’assicurato, dal canto suo, sostiene in buona sostanza di avere regolarmente inviato le lettere di domanda di impiego menzionate nel Formulario relativo alla prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro tramite posta ordinaria.

Al riguardo egli ha sottolineato che in effetti la legge non prevede un invio per raccomandata.

L’insorgente ha, altresì, puntualizzato che non è da escludere che le candidature non siano state recapitate ai potenziali datori di lavoro per semplice negligenza da parte delle segretarie/dipendenti (cfr. doc. I).

Questa Corte, dapprima, constata che l’URC, relativamente a quanto emerso dagli accertamenti esperiti nel mese di aprile 2010 presso i potenziali datori di lavoro che l’assicurato ha precisato di avere interpellato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010, ha indicato:

" - 8 ricerche effettuate, confermate dai datori di lavoro;

  • 8 ricerche non effettuate, confermate dai datori di lavoro;

  • 4 ricerche effettuate in altra data.

A ciò occorre aggiungere 5 lettere ritornate dalla Posta (destinatario sconosciuto).”

Da un attento esame delle “Richieste di informazioni sulle ricerche di lavoro” trasmesse ai potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 12) risulta, in effetti, che 8 potenziali datori di lavoro, e meglio __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________ e __________ di __________, hanno dichiarato di aver ricevuto la candidatura dell’assicurato nel lasso di tempo rilevante, ossia dal mese di gennaio al mese di marzo 2010 (cfr. doc. 12).

E’, poi, utile osservare che 5 potenziali datori di lavoro, ossia __________ di __________, __________ __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________ (cfr. doc. 12), non sono stati in grado di indicare se avessero o meno ricevuto una candidatura dell’insorgente nel periodo determinante. Essi hanno altresì precisato di non rispondere per iscritto alle lettere di candidature, né di conservare tali lettere (cfr. doc. 12).

Pertanto non può essere affermato con la necessaria tranquillità che questi 5 potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto la candidatura dell’assicurato.

Ciò non è peraltro stato preteso dalla Sezione del lavoro.

Per contro 8 potenziali datori di lavoro (__________ di __________, __________ di __________, __________

  • __________ di __________, __________ __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________ di __________), e non 9 come invece indicato dalla Sezione del lavoro nella decisione su opposizione (cfr. doc. A1), hanno risposto negativamente alla precisa domanda “Avete ricevuto la candidatura in questione?”.

Di questi 8 potenziali datori di lavoro 5, ossia __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ __________ di __________ ed __________ di __________, hanno, inoltre, indicato di rispondere per iscritto alle lettere di candidatura e di conservarle nei loro atti.

2 potenziali datori di lavoro, ovvero __________ di __________ ed __________ di __________ hanno asserito di non rispondere per iscritto alle lettere di candidatura, ma di conservarle nei loro atti.

Infine un potenziale datore di lavoro, __________ di __________, ha puntualizzato di rispondere per iscritto alle lettere di candidatura, ma di non conservarle nei suoi atti.

Ne discende che, se questi 8 potenziali datori di lavoro avessero ricevuto le lettere di candidatura che il ricorrente sostiene di aver inviato avrebbero risposto alle sue missive o perlomeno le avrebbero conservate, ciò che in concreto non si è verificato.

Va, poi, evidenziato che 4 ulteriori ditte che l’assicurato sostiene di avere interpellato nei mesi di gennaio e marzo 2010 hanno comunicato di avere ricevuto una candidatura da parte sua non nel periodo determinante nel caso di specie (gennaio – marzo 2010), bensì nel 2009.

Più precisamente __________ di __________ ha specificato di aver ricevuto una candidatura da parte dell’insorgente il 23 settembre 2009, __________ di __________ il 7 novembre 2009 ed __________ di __________ alla fine di settembre 2009. __________ di __________ ha osservato di avere nei propri atti una candidatura dell’assicurato datata 2 ottobre 2009 (cfr. doc. 12).

Tutti e 4 i potenziali datori di lavoro appena menzionati hanno per di più asserito di conservare le lettere dei candidati. Di conseguenza se all’inizio del 2010 essi avessero ricevuto delle nuove lettere di domanda di impiego da parte del ricorrente, le avrebbero conservate e indicate all’amministrazione, come peraltro accaduto relativamente alle candidature del 2009.

Complessivamente, dunque, risultano almeno 12 i potenziali datori di lavoro che non hanno ricevuto le lettere di candidatura che l’assicurato pretende di avere inviato nel periodo dal mese di gennaio al mese di marzo 2010.

Quanto rilevato dal ricorrente, e meglio che non è da escludere che le candidature non siano state recapitate ai potenziali datori di lavoro per semplice negligenza da parte delle segretarie/dipendenti, poiché è noto che spesso e volentieri la corrispondenza che non si considera importante, quale pubblicità o candidature spontanee, viene cestinata senza darne comunicazione ai datori di lavoro (cfr. doc. I), non è atto a sovvertire la conclusione appena esposta alla quale è giunta questa Corte.

In effetti le asserzioni dell’assicurato sono semplici allegazioni di parte (cfr. STF 8C_524/2009 dell’11 gennaio 2010; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 2.2.; DLA 1997 n.17 pag. 79) non suffragate da alcuna prova.

Quanto sostenuto dall’insorgente relativamente alla corrispondenza ritenuta senza importanza, ossia che venga eliminata da chi svolge compiti di segretariato senza darne avviso ai propri datori di lavoro/superiori, non è del resto, soprattutto per quanto attiene alle candidature spontanee, un fatto notorio.

2.9. Il ricorrente ha, inoltre, fatto valere di aver spedito le lettere di candidatura in questione mediante posta ordinaria, B o A, e non tramite invio raccomandato (cfr. doc. I; 7).

Al riguardo è utile rammentare che normalmente un invio con posta A viene recapitato al destinatario già il giorno lavorativo seguente e anche di sabato, mentre un invio con posta B viene recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l'impostazione, escluso il sabato (cfr. www.posta.ch).

In una sentenza C 212/00 del 2 novembre 2000, relativa a un caso in cui l’amministrazione ha rifiutato a un assicurato le indennità di disoccupazione in quanto lo stesso non avrebbe esercitato il relativo diritto entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo (art. 20 cpv. 3 LADI), in casu luglio 1997, il TFA ha stabilito che il plico postale, se fosse stato inviato il 31 ottobre 1997, ultimo giorno del termine di tre mesi, mediante posta non prioritaria, avrebbe dovuto giungere al destinatario il 5 novembre 1997 (il 3 novembre 1997 era un sabato). Nel caso di specie la lettera è arrivata l’11 novembre 1997, ossia il settimo giorno feriale dopo il relativo invio. Secondo l’Alta Corte questo ritardo rientrava nell’ambito del possibile, per cui l’assicurato non doveva sopportare le conseguenze della perdita o della distruzione della busta di intimazione da parte della cassa. Il termine di tre mesi è stato considerato ossequiato.

Nell’evenienza concreta l’assicurato ha indicato di aver inviato le 12 lettere di candidatura in questione (cfr. consid. 2.8.) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010, mentre gli accertamenti dell’amministrazione sono stati eseguiti a metà aprile 2010 (cfr. doc. 12).

Benché inviate con posta ordinaria, nella peggiore delle ipotesi - dal profilo del numero dei giorni necessari per il rispettivo recapito - tramite posta B, le candidature del ricorrente del mese di gennaio 2010 (4 gennaio 2010 presso __________, 5 gennaio 2010 presso __________, 6 gennaio 2010 presso __________, 10 gennaio 2010 presso __________ e 19 gennaio 2010 presso __________), del mese di febbraio 2010 (5 febbraio 2010 presso __________, 19 febbraio 2010 presso __________, 23 febbraio 2010 presso __________) e del mese di marzo 2010 (5 marzo 2010 presso __________, 8 marzo 2010 presso __________ e 22 marzo 2010 presso __________) a metà aprile 2010, allorché sono stati esperiti i controlli da parte dell’URC a distanza di circa tre settimane dagli ultimi presunti invii postali dell’assicurato, avrebbero dovuto essere arrivate ai destinatari.

In proposito va evidenziato che __________, __________, __________, __________, __________ e __________, ai quali l’insorgente ha scritto il 1°, rispettivamente il 13, 18, 20, 24 e 26 marzo 2010, hanno indicato che la candidatura è stata loro recapitata.

Per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata alla pubblicazione). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata alla pubblicazione).

Da un accertamento esperito da questa Corte presso l’URC di __________ nell’ambito di un’altra vertenza è emerso che normalmente l’amministrazione non chiede agli assicurati di spedire per raccomandata le ricerche di impiego (cfr. STCA 38.2002.108 del 16 maggio 2003, consid. 1.4.; 2.7), come peraltro fatto valere dall’assicurato (cfr. doc. I).

Il fatto di inviare le ricerche per posta A o B non può, dunque, per principio, nuocere agli assicurati.

L'importante è, tuttavia, che essi sappiano comprovare di avere realmente effettuato le ricerche allegando, ad esempio, la domanda e la relativa risposta del potenziale datore di lavoro contattato.

Nel caso di specie, nonostante agli atti risulti la copia perlomeno delle presunte lettere di candidatura spedite dall’assicurato agli 8 potenziali datori di lavoro che hanno dichiarato di non averle mai ricevute (manca per contro copia delle lettere che l’assicurato sostiene di aver inviato nel periodo gennaio-marzo 2010 ai 4 potenziali datori di lavoro che hanno indicato di aver ricevuto una candidatura dell’assicurato non nel 2010, bensì nel 2009), egli non ha prodotto alcuna risposta dei 12 potenziali datori di lavoro in questione.

Il ricorrente ha, al contrario, riconosciuto di non avere ricevuto alcuna risposta alle sue candidature (cfr. doc. 10).

Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STF 8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1.; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).

Il TFA ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001, pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.

In casu uno dei 12 potenziali datori di lavoro che hanno dichiarato di non aver ricevuto una candidatura da parte dell’assicurato nel periodo gennaio - marzo 2010 (cfr. consid. 2.8.), e meglio __________ di __________, il 4 maggio 2010 a proposito della presunta lettera di domanda di impiego dell’assicurato ha dichiarato:

" Abbiamo un po’ di problemi con il servizio postale ed è possibile che sia stata recapitata ad altri che non l’hanno ritornata” (cfr. doc. 12)

In simili condizioni, non può essere concluso che l’assicurato ha omesso di spedire la propria candidatura alla __________:

Questa ricerca non va, pertanto, considerata non compiuta.

Per quanto concerne, invece, le ulteriori 11 candidature i cui potenziali datori di lavoro hanno asserito di non aver ricevuto nell’arco di tempo da gennaio a marzo 2010 (cfr. consid. 2.8.), tutto ben considerato, viste in particolare le risposte fornite dalle rispettive ditte contattate dall’URC menzionate sopra e il fatto che, comunque, quando sono stati effettuati gli accertamenti da parte dell’URC le lettere di candidatura avrebbero dovuto essere giunte ai potenziali datori di lavoro interpellati, anche se spedite con posta B, questo Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che l’insorgente, nel lasso di tempo da gennaio a marzo 2010, non le ha effettivamente svolte.

L’assicurato ha conseguentemente fornito all’amministrazione indicazioni inveritiere.

E’ pertanto a giusto titolo che la Sezione del lavoro lo ha sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione in base all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

2.10. Come visto (cfr. consid. 2.5.; 2.6.), la durata della sospensione è determinata in funzione della gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; STFA C 152/03 del 25 giugno 2004; cfr., pure, la “Tabella delle sospensioni. All’attenzione degli URC e delle autorità cantonali” pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1 e poi riconfermata sia nella Circolare relativa all'indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 D68 - che nel caso dell’art. 30 cpv. 1 lett. e non fissa il numero dei giorni di sospensione e si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi - che nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 D72).

Ora, il caso che ci occupa è meno grave di quello deciso dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 123 V 150 e riportato al consid. 2.6.

In quell’occasione, il TFA ha confermato, nel caso di un assicurato che aveva fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro, una sospensione di 45 giorni.

Ritenuto un minimo di 31 ed un massimo di 60 giorni di sospensione nel caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI), la nostra Corte federale ha pure rilevato che una sospensione pari alla durata media di circa 43 giorni offre la possibilità di considerare tutti i fattori, aggravanti o attenuanti, che giustificano l'entità della sospensione decisa.

In una sentenza 38.2005.22 del 21 luglio 2005, questo Tribunale ha confermato la correttezza della sospensione di 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione stabilita dall’amministrazione, nel caso di un assicurato che aveva fornito indicazioni inveritiere in relazione a 13 ricerche di impiego su un totale di 25 ricerche controllate dall’URC per il periodo agosto-ottobre 2004.

Nel caso di specie l'amministrazione ha sospeso l’insorgente per 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere fornito indicazioni inveritiere in relazione a 12 ricerche di impiego su 36 indicate per i mesi da gennaio a marzo 2010 (cfr. doc. 6; A1).

Alla luce della giurisprudenza appena menzionata e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, la sanzione di 20 giorni inflitta al ricorrente - nonostante, come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), risulti in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che le ricerche di lavoro non compiute dall’insorgente nel periodo da gennaio a marzo 2010 sono 11 e non 12 su 36,- è conforme al principio della proporzionalità e deve essere confermata.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

21

Gerichtsentscheide

50
  • DTF 136 V 115
  • DTF 136 V 116
  • DTF 136 V 124
  • DTF 127 V 5701.01.2001 · 502 Zitate
  • DTF 126 V 13001.01.2000 · 1.208 Zitate
  • DTF 126 V 31901.01.2000 · 986 Zitate
  • DTF 125 V 195
  • DTF 123 V 15001.01.1997 · 916 Zitate
  • ATF 123 V 151
  • DTF 123 V 151
  • DTF 123 V 152
  • ATF 122 V 45
  • DTF 115 V 142
  • DTF 113 V 323
  • DTF 112 V 32
  • DTF 111 V 188
  • DTF 99 Ib 359
  • 8C_480/200926.01.2010 · 12 Zitate
  • 8C_524/200911.01.2010 · 13 Zitate
  • 9C_1042/200907.09.2010 · 94 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 104/01
  • C 107/04
  • C 116/00
  • C 152/03
  • C 153/06
  • C 169/05
  • C 176/00
  • C 212/00
  • C 260/99
  • C 264/99
  • C 29/81
  • C 33/91
  • C 340/00
  • C 341/98
  • C 49/00
  • C 49/87
  • C 89/00
  • C 91/02
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • H 407/99
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 162/02
  • U 347/98