Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2010.37
Entscheidungsdatum
07.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2010.37

DC/sc

Lugano 7 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2010 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 maggio 2010 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, ____________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 10 maggio 2010 l'URC di __________ ha confermato la precedente decisione del 6 aprile 2010 (cfr. Doc. 3.4) con la quale ha sospeso RI 1 per 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 15 dicembre 2009 al 14 marzo 2010 (Doc. A).

1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare:

" (…)

Prima di pronunciare la decisione su opposizione l'URC non mi ha nemmeno sentita, chiedendomi quali sono i gravi motivi personali che mi hanno portata ad iniziare a cercare un nuovo lavoro non tre mesi prima dell'annuncio in disoccupazione, bensì un mese e mezzo prima.

Ritengo che l'istanza o il funzionario che ha valutato la mia opposizione doveva sentirmi, prima di pronunciare la sua decisione su opposizione, per giudicare se la prima decisione andava confermata o modificata. Questo non è successo.

I fatti sono che il 9 giugno 2009 ho inoltrato la disdetta del mio rapporto di lavoro per il 31 agosto 2009, per gravi ed importanti ragioni personali. Non avevo a quel momento alcuna intenzione e possibilità di lavorare dal 1° settembre 2009. Soltanto nel mese di febbraio 2010 ho maturato l'intenzione di riprendere a lavorare e da questo momento ho iniziato, seriamente, a cercare un nuovo impiego. La mia serietà è confermata dalla decisione del 6 aprile 2010, dove l'URC scrive che le mie ricerche di lavoro per i mesi di febbraio e marzo sono ritenute quantitativamente e qualitativamente sufficienti.

Non mi sono annunciata immediatamente all'URC, parchè speravo di trovare al più presto una nuova occupazione. Soltanto quando ho visto che purtroppo questo non era il caso, a metà marzo, allora mi sono decisa ad annunciarmi in disoccupazione all'URC.

Sono certa di aver fatto tutto quanto era corretto e si poteva pretendere da me per evitare di annunciarmi in disoccupazione. Ho iniziato le ricerche di lavoro quando ero nelle condizioni di poterlo fare e appena avevo maturato l'intenzione di prendere a lavorare, non mi sono annunciata subito in disoccupazione, sperando di trovare un lavoro.

Chiedo, per concludere, che la decisione di sospensione di 6 giorni sia annullata." (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 23 giugno 2010 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

La signora RI 1 si è iscritta presso i nostri servizi a far capo dal 15.03.2010 ed è alla ricerca di un'attività a tempo parziale (80%) quale contabile o controller.

In precedenza (durante il periodo 04.02.2008 – 31.08.2009) ha lavorato in qualità di collaboratrice contabile ed amministrativa a tempo parziale (80%) presso lo studio fiduciario __________ – __________.

Per ragioni personali, in data 09.06.2009, ha inoltrato regolare disdetta del rapporto di lavoro con effetto 31.08.2009.

Durante il periodo 01.09.2009 – 14.03.2010 non ha svolto alcuna attività lavorativa.

Al primo colloquio di consulenza del 25.03.2010, per gli ultimi tre mesi precedenti l'annuncio in disoccupazione (15.12.2009 – 14.03.2010), ha comprovato insufficienti sforzi per la ricerca di una nuova occupazione e precisamente:

per i mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010 : nessuna rl;

per il mese di febbraio 2010 : no. 11 rl;

per il mese di marzo 2010 : no. 06 rl.

Ci permettiamo far osservare quanto segue:

· Riteniamo di aver sempre garantito la possibilità di far valere le proprie ragioni (diritto di essere sentito) durante tutte le fasi del processo che hanno portato alla decisione di sanzione.

· Nelle diverse prese di posizione ha sempre evidenziato e giustificato di non aver potuto e voluto attivarsi a ricercare lavoro da dicembre 2009 ma solo da febbraio 2010 per generici gravi motivi personali.

· Rispettando la legittima riservatezza dimostrata ed in mancanza di ulteriori oggettivi elementi di valutazione si sono applicate nella fattispecie le normali direttive.

· A titolo informativo segnaliamo che la Cassa __________ - __________, pur ritenendo esistenti i presupposti per applicare una sanzione e riguardo le dimissioni inoltrate da parte dell'assicurata, non ha dato seguito alla stessa poiché trascorsi sei mesi dall'inizio del termine di sospensione. (…)" (Doc. III)

1.4. Il 9 agosto 2010 l'assicurata ha inoltrato al TCA uno scritto nel quale si ê in particolare così espressa:

" (…)

Nella sentenza sanzionatoria ha evidenziato in modo aleatorio direttive interne, o citato la giurisprudenza, senza spiegare quali sono le direttive interne o cosa ha detto la giurisprudenza.

Inoltre è curioso il fatto di non aver mai richiesto, nella fase di accertamento, spiegazioni più dettagliate o non aver mai convocato la persona per farle conoscere i propri diritti legittimi, questo punto trova spiegazione in una osservazione del signor __________, dove incredibilmente prova tatto e sensibilità, quando esprime il concetto di "riservatezza" riferendosi alla mia generica giustificazione che io reputavo valida e cioè, gravi problemi personali, che non mi hanno permesso di svolgere tali ricerche nel periodo metà dicembre, gennaio.

Tale punto se era così importante avrebbe dovuto essere accertato per capire se effettivamente dietro questa omissione c'era riservatezza e discrezione perchè certe situazioni è meglio dirle a voce con persone qualificate, visto che il signor __________ nella sua accezione di Consulente per di più di un servizio pubblico è persona qualificata.

Con l'occasione da Lei concessa signor Giudice mi permetto di porre le ragioni che mi hanno spinto alle dimissioni.

Mio marito invalido totale (con assegno di grande invalido) ha richiesto in un momento difficile il mio aiuto e sostegno, chiedendomi di inoltrare le dimissioni, oltretutto a causa del grande stress sono stata in cura per pressione alta ed emicranie.

Solo a febbraio ho preso la decisione insieme a mio marito di riprendere l'attività lavorativa, candidandomi con lettere spontanee ma soprattutto in forma relazionale con amici e conoscenti, ma non avendo trovato riscontro positivo e per evitare problemi economici, ho consultato associazioni che mi hanno indicato la possibilità di percepire il minimo vitale, data la bassa rendita AI di mio marito.

Per scelta di vita e volendo riattivarmi nel mondo del lavoro ho deciso di iscrivermi all'ufficio regionale di collocamento, purtroppo come Lei può immaginare signor Giudice, la mia accoglienza non è stata delle migliore e le pressioni nei miei confronti non sono finite, colpevolizzandomi in maniera inopportuna di un comportamento negligente.

Per concludere riconfermo che la mia decisione di iscrivermi il 15 marzo all'URC è stata causale non premeditata come invece obbliga a pensare il signor __________, il 15 dicembre non avevo minimamente idea che mi sarei iscritta in marzo presso il suo ufficio e non ho effettuato nessuna ricerca semplicemente perché non cercavo lavoro."

(Doc. VII)

Il 19 agosto 2010 l'amministrazione ha formulato le seguenti osservazioni:

" (…)

  1. le argomentazioni portate e volte a giustificare le dimissioni e il periodo di riattivazione a cercare lavoro, seppur comprensibili, non sono supportate da alcun elemento oggettivo (dichiarazioni, certificati medici o altro);

  2. considerando che anche in passato ha beneficiato di periodi di disoccupazione in diversi termini quadro, si può ragionevolmente supporre che sia informata a riguardo ai diritti e doveri di un assicurato." (doc. X)

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurata deve essere sospesa oppure no dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione del 15 marzo 2010.

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA

C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

2.4. A proposito dell'obbligo di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione, fondato sull'art. 43 LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il Tribunale federale ha rilevato:

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

A proposito dell'art. 43 LPGA cfr. pure DTF 136 V 113 consid. 5.2)

2.5. Nella presente fattispecie l'assicurata ha illustrato le gravi ragioni di carattere familiare che fino al mese di febbraio 2010 le avrebbero escluso di riprendere un'attività lucrativa dopo le dimissioni dal precedente posto di lavoro.

Questa questione non è stata approfondita dall'amministrazione, alla quale spetta peraltro il compito di accertare i fatti (cfr. consid. 2.4), neppure in sede di opposizione (cfr. art. 42 LPGA secondo cui "le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono essere obbligatoriamente sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione"; DTF 136 V 113 consid. 5.3).

Si giustifica quindi l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all'URC di __________ affinché senta personalmente l'assicurata e, dopo averla invitata a comprovare le sue affermazioni, emetta una nuova decisione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 10 maggio 2010 è annullata.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gesetze

7

Gerichtsentscheide

25
  • DTF 136 V 11325.05.2010 · 78 Zitate
  • DTF 132 V 36801.01.2006 · 1.791 Zitate
  • DTF 124 V 228
  • DTF 123 V 151
  • 8C_122/200810.03.2008 · 108 Zitate
  • 9C_675/200928.05.2010 · 189 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 10/05
  • C 210/04
  • C 221/02
  • C 275/02
  • C 280/01
  • C 286/02
  • C 338/01
  • C 77/91
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98
  • U 51/98