Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2010.31
Entscheidungsdatum
15.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2010.31

CI/DC/sc

Lugano 15 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Carlo Iazeolla, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2010 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 maggio 2010 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con due annunci di perdita di lavoro del 4 marzo 2010 la ditta RI 1 con sede a __________ ha richiesto indennità per intemperie relative ad un cantiere situato a __________ (cfr. doc. 8/3) e ad un altro cantiere a __________ (cfr. doc. 8/4), per il periodo di febbraio 2010. Con decisione del 30 marzo 2010 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro non ha sollevato opposizione all’erogazione delle indennità richieste (cfr. doc. 8/1).

1.2. In seguito all’opposizione interposta dalla ditta, la quale ha fatto valere di aver inviato, sempre il 4 marzo 2010, un terzo annuncio di perdita di lavoro per il periodo di febbraio 2010, relativo ad un cantiere a __________, e di avere pertanto diritto ad indennità per intemperie anche per quest’ultima perdita di lavoro (cfr. doc. 7), con decisione su opposizione del 14 maggio 2010 la Sezione del lavoro ha confermato la propria precedente decisione, ribadendo che la ditta non aveva annunciato, il 4 marzo 2010, alcuna perdita di lavoro relativa al cantiere di __________. La copia della prima pagina del formulario di annuncio, privo di data ed inviato con l’opposizione, non sarebbe sufficiente a dimostrare che l’annuncio sia stato effettivamente spedito e ricevuto (cfr. doc. A).

1.3. Con ricorso del 18 maggio 2010 la RI 1 ha richiesto l’annullamento della decisione impugnata.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale, la ditta ha nuovamente sostenuto di aver inviato, il 4 marzo 2010, anche l’annuncio di perdita di lavoro inerente al cantiere di __________. L’insorgente ha inoltre rilevato di non aver ulteriormente verificato la decisione concernente le intemperie di febbraio, non essendo stata sollevata opposizione da parte dell’Ufficio giuridico della sezione del lavoro. Solo nel momento in cui intendeva effettuare il conteggio per la richiesta di rimborso, la ricorrente si sarebbe accorta che non era stato indicato il cantiere di __________ (cfr. doc. I).

1.4. In risposta, la Sezione del lavoro ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, riconfermandosi negli argomenti già espressi in sede di opposizione (cfr. doc. V).

1.5. Le parti hanno ancora avuto modo di esprimersi con scritti del 21 giugno 2010 (cfr. doc. VII) e del 30 giugno 2010 (cfr. doc. IX).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo l’art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie unicamente se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 43 LADI (cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Meyer (editore), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Band XIV: Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, n. 450-473; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna 1996, n. 197 segg.; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 34 III n. 55 segg.).

Sulla base della delega figurante all'art. 42 cpv. 2 LADI, all'art. 65 cpv. 1 OADI il Consiglio federale ha enumerato i seguenti rami sui quali l'indennità per intemperie può essere versata:

" a. edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave;

b. estrazione di sabbia e di ghiaia;

c. posa di binari e di condotte aeree;

d. sistemazioni esterne (giardini);

e. selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;

f. estrazione d'argilla e industri laterizia;

g. pesca professionale;

h. trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;

i. segherie."

L'art. 65 cpv. 3 OADI prevede che l’indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr. art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit., n. 451-457 e Gerhards, op. cit., n. 200-203).

2.3. L'art. 43 cpv. 1 LADI stabilisce che:

" la perdita di lavoro è computabile se:

a. è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;

b. la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e

c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro."

L'art. 45 cpv. 1 LADI assegnante al Consiglio federale il compito di disciplinare la procedura d'annuncio prevede che:

" Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale, sul modulo della SECO, la perdita di lavoro dovuta a intemperie, il più tardi il quinto giorno del mese civile successivo. (cpv. 1)

Se il datore di lavoro ha annunciato tardivamente, senza motivo scusabile, la perdita di lavoro dovuta a intemperie, l’inizio del diritto all’indennità subisce un differimento pari alla durata del ritardo. (cpv. 2)

Il servizio cantonale determina, mediante decisione, i giorni per i quali può essere concessa l’indennità per intemperie. (cpv. 3)"

In una sentenza pubblicata in DTF 110 V 339 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale fedeale) ha stabilito che il termine di annuncio della perdita di lavoro dovuta a intemperie è perentorio.

La Circolare della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) relativo all'indennità per intemperie, del gennaio 2005 ai punti G4-G5 prevede quanto segue:

" Pour chaque chantier, l’employeur est tenu d’annoncer à l’autorité cantonale compétente l’interruption de travail due aux intempéries subie pendant le mois au plus tard le 5e jour du mois civil suivant, le cachet de la poste faisant foi (voir art. 29 LPGA).

Si la fin de ce délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour déclaré férié par la législation cantonale, le délai expire le premier jour ouvrable suivant. Le cachet de la poste fait foi.

Le délai fixé pour l’exercice du droit à l’indemnité est un délai de péremption. Ce délai de péremption ne peut être restitué que si l’employeur n’a commis aucune faute, par exemple lorsqu’une incapacité due à une maladie grave subite ou à un accident a empêché la seule personne habilitée à agir d’annoncer l’interruption de travail dans les délais. Mais nul n’est censé ignorer la loi. La demande de restitution du délai doit être présentée accompagnée du préavis avec indication des motifs et moyens de preuve dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 41 LPGA)."

2.4. L’art. 39 LPGA, relativo all’osservanza dei termini, prevede che:

" 1 Le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato."

Per costante giurisprudenza e dottrina, l'onere della prova della tempestività dell'invio incombe a chi se ne prevale (DTF 99 I b 359 consid. 2; Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in: RTT 1974, pag. 64 segg.).

Se il ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la tempestiva consegna dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (Catenazzi, op. cit., pag. 67; sentenza CDT del 29 maggio 1992 nella causa C.J.).

In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali ha avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dall'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.

In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 121 V 6 consid. 3b; DTF 120 V 37 consid. 3c).

Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in: AJP 1995 pagg. 1091-1092).

In una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.

La semplice dichiarazione secondo cui è molto poco probabile che l'invio sia stato perso nella cancelleria dell'amministrazione non è tuttavia sufficiente (cfr. ZAK 1985 pag. 130; DLA 1993-1994 pag. 154).

La prova dell'avvenuta notifica di una decisione amministrativa e della data in cui ha avuto luogo incombe, di principio, all'amministrazione, la quale sopporta le conseguenze della mancata dimostrazione. In caso di contestazione in seguito ad un invio non raccomandato, ci si deve infatti fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 124 V 402 consid. 2a; cfr. STFA H 345/01 del 9 gennaio 2003, consid. 2.2.; STFA C 171/05 del 16 settembre 2005, consid. 4.2.; STF 9C_753/2007 del 29 agosto 2008, consid. 4.2.1.).

In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte, dopo aver ribadito tale principio, ha rilevato che la spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione (nella fattispecie: l'invito a presentare la lista delle ricerche effettuate) sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.

2.5. Nella presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che il 2 febbraio 2010 la ditta aveva già inoltrato un annuncio di perdita di lavoro inerente al cantiere di __________ per il periodo di gennaio 2010 (cfr. doc. 9/3), ottenendo la relativa indennità (cfr. doc. 9/1).

La ricorrente sostiene di aver inviato un annuncio di perdita di lavoro concernente il medesimo cantiere anche per il periodo di febbraio 2010 (cfr. doc. 7, doc. I).

A seguito dell’opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. 7), l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha contattato la signora __________ - impiegata della RI 1 ed indicata dalla ditta quale responsabile dell’invio degli annunci di perdita di lavoro (cfr. doc. I) - per ottenere informazioni in merito alla documentazione prodotta dalla ditta in occasione degli annunci di perdita di lavoro di febbraio 2010. In particolare, l’Ufficio giuridico ha chiesto a __________ di spiegare come mai con l’opposizione è stata prodotta solo la prima pagina, priva di data e firma, dell’annuncio relativo al cantiere di __________. L’Ufficio giuridico ha inoltre richiesto la produzione della seconda pagina del medesimo annuncio (cfr. doc. 4/1).

Rispondendo allo scritto dell’Ufficio giuridico, la RI 1 - e non, come richiesto, la signora __________, che ha cessato l'attività presso l'azienda il 30 aprile 2010, - ha rilevato di avere inviato i tre annunci in originale, e che proprio dell’annuncio relativo al cantiere di __________ era stata fotocopiata solamente la prima pagina, motivo per cui la ditta non è stata in grado di produrre copia della seconda pagina (cfr. doc. 3).

L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha inoltre acquisito dalla Cassa di disoccupazione __________ di __________ copia della documentazione riguardante, tra l’altro, gli annunci di perdita di lavoro per il periodo di febbraio 2010 (cfr. doc. 4/2 a 4/7). Anche tra gli atti inviati dalla RI 1 alla Cassa __________ non figura l’annuncio di perdita di lavoro relativo al cantiere di __________ per il periodo di febbraio 2010.

Agli atti non figura dunque la comprova, da parte della ricorrente, dell’invio raccomandato degli annunci di perdita di lavoro per il periodo di febbraio 2010, né nei confronti della Sezione del lavoro, né riguardo alla Cassa di disoccupazione __________ di __________. Non potendo comprovarne l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), la ditta non può beneficiare della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere (cfr. consid. 2.4).

In simili condizioni questo Tribunale, applicando l'abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2007 UV Nr. 33), che la RI 1 non ha prodotto, il 4 marzo 2010, l’annuncio di perdita di lavoro relativo al cantiere di __________ per il periodo di febbraio 2010. Di particolare rilevanza risulta la circostanza che la documentazione prodotta alla Cassa __________ (cfr. doc. 4/2 a 4/7) e quella prodotta all’Ufficio cantonale del lavoro (cfr. doc. 8/3 a 8/6) contengono entrambe gli annunci relativi ai cantieri di __________ e di __________, ma non quello relativo al cantiere di __________.

Non può peraltro essere seguita l'argomentazione della ricorrente la quale afferma di aver letto, nella decisione della Sezione del lavoro del 30 marzo 2010, unicamente che non era stata sollevata opposizione, e di non avere, pertanto, verificato a quali cantieri si riferiva la decisione (cfr. doc. I). Il passaggio rilevante della decisione del 30 marzo 2010 è in effetti il seguente:

" L’Ufficio giuridico, (…)

esaminati gli annunci della perdita di lavoro dovuta ad intemperie relativi al mese di febbraio 2010, presentati il 4 marzo 2010

decide

  1. di non sollevare opposizione;

  2. la presente decisione concerne i seguenti cantieri / lavoratori:

__________ 2 collaboratori

__________ 1 collaboratore" (cfr. doc. 8/1)

L’indicazione dei cantieri a cui si riferisce la decisione si trova, dunque, immediatamente dopo il punto relativo alla non sollevata opposizione. Vista la prossimità testuale dei due punti della decisione, con il grado di attenzione adeguato alla circostanza nessun dipendente della RI 1 sarebbe potuto incorrere nella svista di leggere un punto della decisione senza leggere anche l’altro punto. La questione non merita pertanto di essere ulteriormente approfondita né dal profilo della protezione della buona fede, né sotto l’aspetto della restituzione dei termini.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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  • DTF 129 V 56
  • DTF 124 V 402
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  • C 171/05
  • H 180/06
  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • H 345/01
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 347/98