Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 38.2010.23
Entscheidungsdatum
07.07.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 38.2010.23

cr/DC/sc

Lugano 7 luglio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 aprile 2010 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 marzo 2010 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 ha lavorato a tempo pieno (100%), in qualità di cameriere presso il Ristorante __________, dal 1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009, tramite un contratto di lavoro stagionale (cfr. doc. 14.3). In precedenza, l’assicurato aveva già lavorato presso lo stesso datore di lavoro nella stagione 2007 (cfr. doc. 14.1) e in quella 2008 (cfr. doc. 14.2).

In attesa di riprendere, il 1° aprile 2010 (cfr. doc. 4.1), la sua attività stagionale presso il precedente datore di lavoro - come da contratto di lavoro già sottoscritto dall’interessato ad inizio gennaio 2010 (cfr. doc. 3) – in data 3 dicembre 2009 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione alla ricerca di un’occupazione al 100% quale cameriere (cfr. doc. 4/9).

1.2. Con decisione dell’8 febbraio 2010 (doc. 9), confermata con decisione su opposizione del 22 marzo 2010 (doc. A), la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento a far tempo dal 3 dicembre 2009.

1.3. Contro la decisione su opposizione del 22 marzo 2010, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata.

A motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto, in particolare, che la sua attività presso il Ristorante __________, benché sia un impiego stagionale, “offre la garanzia di essere un posto sicuro e ben remunerato per almeno nove mesi all’anno, infatti sono quattro anni che ci lavoro e con i tempi che corrono non mi sembra sia cosa di poco conto”.

Egli ha poi indicato che è già molto difficile compiere delle ricerche di lavoro durante i mesi in cui si è impegnati nell’attività stagionale, ma ancora più difficile è riuscire a reperire una occupazione nel periodo invernale, quando la maggiorparte degli esercizi pubblici ticinesi è chiusa.

L’assicurato ha quindi osservato che “non credo che la LADI dica che per essere idoneo a percepire le indennità di disoccupazione si debba rinunciare ad un posto sicuro anche se questo non è annuale”.

Infine, alla luce delle sue precarie condizioni economiche, l’interessato ha chiesto che gli venga perlomeno condonato il debito nei confronti della Cassa __________ (relativo alle indennità versate, a torto, per il mese di dicembre 2009) (doc. I).

1.4. In risposta la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.5. Il 30 giugno 2010 la Cassa disoccupazione __________ ha confermato al TCA che l'assicurato non ha inoltrato alcuna opposizione contro la decisione di restituzione di fr. 2'309.35 (cfr. doc. VII).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Questa Corte è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al collocamento a partire dal 3 dicembre 2009.

Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

" Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002)

L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte, in proposito, ha rilevato che:

" (…)

1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen) Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG).“

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

E' dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).

2.3. Il Tribunale federale delle assicurazioni esige costantemente la disponibilità a cercare e ad accettare impieghi duraturi, affinché sia riconosciuta l'idoneità al collocamento di un assicurato che ricorre regolarmente all'assicurazione contro la disoccupazione soltanto per alcuni mesi all'anno.

In una sentenza del 3 gennaio 2000 nella causa I., pubblicata in DLA 2000 pag. 150 seg., il TFA ha ad esempio stabilito che:

" Se un assicurato - nella fattispecie un musicista - cerca volutamente soltanto rapporti di lavoro stagionali e limita sistematicamente le sue ricerche di lavoro a occupazioni di durata limitata, occorre negargli l'idoneità al collocamento. Per soddisfare il suo obbligo di diminuire il danno, l'assicurato è infatti tenuto a estendere le proprie ricerche a impieghi durevoli, anche al di fuori della sua professione. Nel caso specifico, né l'età, né la formazione, né l'attività precedente o la situazione economica esonerano l'assicurato da tali ricerche."

Nelle motivazioni della sentenza l'Alta Corte ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

" b) Nicht anders aIs in jenen Fällen, in denen die Betroffenen ihre

Arbeitskraft aus freien Stücken auf Abruf zur Verfügung halten und

alsdann mit einer ‑ von ihnen selbst zu tragenden ‑ Verminderung

oder einen Ausbleiben der Einsatznachfrage konfrontiert sind (ARV

1996/97 Nr. 38 S. 209), hat sich auch der Beschwerdeführer aus eigenem Antrieb aIs Unterhaltungsmusiker für die Ausübung eines Beru­fes entschieden, in welchem häufig wechselnde und befristete Anstel­lungen üblich sind und ein gewisser (namentlich saisonal bedingter) Arbeitsausfall zwischen zwei Engagements aIs normal bezeichnet werden muss. Obgleich der Versicherte keine (berufsfremde) Daueranstellung abgelehnt hat (eine solche wurde ihm seitens der Organe der Arbeitslosenversicherung nie zugewiesen), ist doch offenkundig, dass er keinerlei Schritte in diese Richtung unternahm.

Seine sämtlichen Arbeitsbemühungen beschränkten sich stets auf

die zeitlich befristeten Stellen aIs Barpianist. Unter diesen Umständen kann er für sich nicht in Anspruch nehmen, es sei ihm nicht ge­lungen, eine ausserhalb seines bisherigen Berufes liegende

Dauerbeschäftigung zu finden (vgl. Erw. ld hievor am Ende).

c) Was insbesondere den vorliegend zu beurteilenden Zeitraum vorn 8. April bis 7. Juni 1996 anbelangt, war den Beschwerdeführer bereits zu Beginn der Beschäftigungslücke ‑ wenn nicht schon früher ‑ die Anstellung im Hotel M. zugesichert worden. Es fehlen jegliche

An­haltspunkte dafür, dass er sich anderweitig bemüht hätte, ein Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer einzugehen. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, waren aber die Aussichten des Versicherten, im genannten beschränkten Zeitraum auf dem für ihn in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, derart gering, dass ihm die Vermittlungsfähigkeit bereits aus objektiven Gründen abgesprochen werden muss. Überdies mangelte es ihm offensichtlich auch an der subjektiven Bereitschaft, während der zweimonatigen Beschäftigungslücke eine Stelle anzutreten. Zumin­dest gilt diese Feststellung für die Zeit ab Anfang Mai 1996, ersuchte doch der Beschwerdeführer die kantonale Amtsstelle mit Schreiben vorn 3. Mai 1996 um. «Kontrollurlaub», weil er vom. 6. Mai bis 2. Juni 1996 eine Reise mit seiner Ehefrau geplant hatte.

d) Schliesslich lässt sich ‑ entgegen der in der

Verwaltungsgerichts­beschwerde vertretenen Auffassung ‑ aus dem Umstand, dass der Versicherte bereits anfangs April 1996 mit dem Hotel M. ein neues, nicht unmittelbar anschliessendes und auf die Sommersaison 1996 beschränktes Arbeitsverhältnis einging, keineswegs ableiten, er habe im Sinne der aufgezeigten Rechtsprechung (Erw. 1b hievor) alle jene Vorkehren getroffen, die man im Hinblick auf die Verkür­zung der Arbeitslosigkeit vernünftigerweise von ihm erwarten durfte. Vielmehr stellte das neuerliche befristete Engagement als Unterhaltungsmu- siker die normale Fortsetzung der branchenüb­lichen Folge von Arbeitseinsätzen und Beschäftigungslücken von jeweils

unterschiedlicher Dauer dar. Um der ihm obliegenden Schadenminderungs- pflicht tatsächlich zu genügen, hätte der Beschwerde­führer seine Arbeitsbemühungen auf berufsfremde Dauerstellen aus­dehnen müssen, wovon ihn weder sein Alter noch seine Ausbildung

und bisherige Tätigkeit oder die wirtschaftliche Lage entbanden." (DLA 2000 pag. 154-155)

In una sentenza del 3 novembre 2000 nella causa G., pubblicata in DLA 2001 pag. 147 segg., la nostra Alta Corte ha inoltre deciso che:

" Un regista della televisione che ha concluso un contratto di lavoro che gli garantisce 170 giorni interi di lavoro all'anno non è collocabile durante i brevi periodi di inattività che sono d'altronde inerenti alla professione. Questa circostanza e il fatto che per lui è fuori discussione accettare un impiego durevole al di fuori della sua professione conducono all'inidoneità al collocamento dell'interessato."

In un'ulteriore decisione del 12 gennaio 2001 nella causa M., pubblicata in DLA 2001 pag. 145 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che:

" L'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare e accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento."

In una sentenza C 157/04 del 24 dicembre 2004, il TFA ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato durante l’interstagione, in quanto egli non aveva cercato un lavoro duraturo.

Contestualmente l’Alta Corte ha rilevato che:

" (…)

2.2 In ARV 2000 Nr. 29 S. 150 hielt das Eidgenössische Versicherungsgericht fest, dass eine Person, welche bewusst nur saisonale Arbeitsverhältnisse eingeht und deren Arbeitsbemühungen sich stets auf zeitlich befristete Stellen beschränkt, als vermittlungsunfähig gilt. Auf den Beschwerdeführer ist diese Rechtsprechung anwendbar, hat er doch mehrere Jahre lang bewusst zwei Saisonstellen versehen und die Erwerbstätigkeit in der Zwischensaison jeweils kurz unterbrochen. In den Akten sind keinerlei Arbeitsbemühungen für die hier interessierenden Zeitspannen ersichtlich, und der Beschwerdeführer macht auch keine solchen geltend. Daraus ist zu schliessen, dass dem Versicherten nicht daran lag, eine ganzjährige Arbeitsstelle zu finden. Vielmehr beabsichtigte er, die beiden Saisontätigkeiten in der bisherigen Form weiter auszuüben. Dabei nahm er bewusst in Kauf, dass er in den Zwischensaisons kein Einkommen haben werde. Aussichten darauf, für die jeweils kurzen Unterbrüche der Erwerbstätigkeit eine entsprechend befristete Stelle zu finden, bestanden kaum. Hätte der Beschwerdeführer den durch die Zwischensaisons entstandenen Lohnausfall wirklich vermeiden wollen, hätte er eine Ganztagesstelle suchen müssen. Dies hat er aber nicht getan und damit seiner Schadenminderungspflicht, soweit den Erwerbsausfall der Zwischensaisons betreffend, nicht genügt. Unter solchen Umständen ist auf Vermittlungsunfähigkeit für die hier streitigen Perioden zu schliessen, weshalb der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu Recht verneint wurde.

2.3 Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Rechtsprechung (Urteil M. vom 18. Juni 2002, C 228/01) kommt hier nicht zur Anwendung. Wohl sollen nach diesem Urteil (vgl. auch BGE 123 V 217 Erw. 5a; ARV 2000 Nr. 29 S. 152 Erw. 2b) jene arbeitslosen Versicherten nicht bestraft werden, welche in Erfüllung ihrer Schadenminderungspflicht alle Vorkehren getroffen haben, die man vernünftigerweise von ihnen erwarten darf, damit sie so rasch wie möglich eine neue Stelle antreten können. Solchen Versicherten ist es nicht zuzumuten, im Hinblick auf einen - theoretisch zwar möglichen, praktisch jedoch wenig wahrscheinlichen - früheren Stellenantritt mit dem Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages zuzuwarten und dadurch das Risiko einer allenfalls noch längeren Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen. Auf den Beschwerdeführer trifft dieser Fall jedoch nicht zu: er hat gar keine Arbeitsbemühungen getätigt und damit nicht alle Vorkehren getroffen, die man von ihm erwarten darf, damit er in Zukunft nicht mehr jeweils in den Zwischensaisons Lohnausfälle erleidet. Vielmehr hat er bewusst so disponiert, dass er jedes Jahr wieder kurze Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit hat. Demnach hat er seine Verdiensteinbussen freiwillig in Kauf genommen. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.(…)“ (STFA C 157/04 del 24 dicembre 2004, consid. 2.2., 2.3.)

In una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007, la nostra Massima Istanza ha stabilito che un assicurato che è stato impiegato nel 2002, 2003 e 2004 quale lavoratore interinale sulla base di contratti di durata determinata di alcuni mesi era inidoneo al collocamento.

Il Tribunale federale ha così motivato la propria sentenza:

" (…)

Il convient donc d'examiner si l'intimé était disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars 2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).

Infine, in una sentenza 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008, l’Alta Corte, confermando la sentenza 38.2007.19 del 26 luglio 2007 del TCA, ha ribadito l’inidoneità al collocamento di un’assicurata, osservando:

" (…)

Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe "mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).

Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo carico.

Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria professione.

Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo di attività.”

2.4. Per costante giurisprudenza, questo Tribunale ha deciso che nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo (cfr. consid. 2.3). In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).

Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 agosto 2001 nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190).

2.5. Nell’evenienza concreta, dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1974, è stato alle dipendenze del Ristorante __________, tramite un contratto di lavoro di natura stagionale, dal 1° giugno 2007 al 31 ottobre 2007 (cfr. doc. 14/1); dal 1° aprile 2008 al 31 ottobre 2008 (cfr. doc. 14/2).

Nei periodi in cui non ha lavorato presso il citato datore di lavoro, tra una stagione e l’altra, l’assicurato ha sempre fatto capo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 16l, 16p).

L’assicurato ha nuovamente lavorato in qualità di cameriere presso il Ristorante __________, dal 1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009 (cfr. doc. 14/3).

Al termine dell’attività stagionale, a far tempo dal 3 dicembre 2009, l’assicurato si è quindi reiscritto in disoccupazione alla ricerca di un impiego al 100% quale cameriere (cfr. doc. 4/9).

L’assicurato ha già sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con il Ristorante __________ per la stagione 2010 (cfr. doc. 4/1).

La Sezione del lavoro ha negato all’assicurato l’idoneità al collocamento rilevando che l’interessato, pur essendo già stato reso attento in passato dall’URC di __________ circa la necessità di compiere delle ricerche di lavoro durante tutto l’anno, al fine di reperire un impiego annuale o per lo meno un’attività per la cosiddetta “stagione morta” e nonostante sia già stato sospeso, in passato (nel 2008 e nel 2009) dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi attenuto a tale dovere, nel mese di novembre 2009 ha effettuato unicamente delle ricerche spontanee di lavoro, presso datori di lavoro che non cercano nuovo personale. Egli non ha presentato nessuna candidatura mirata, in risposta a delle reali offerte di lavoro presenti sul mercato del lavoro.

Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può che confermare la decisione di inidoneità al collocamento emessa dalla Sezione del lavoro.

Questa Corte, rileva innanzitutto che l’assicurato, nello scritto del 20 dicembre 2009 di risposta alla richiesta di giustificazione inviatagli dall’URC, ha osservato di non avere compiuto delle ricerche volte a reperire un’attività annuale in quanto ciò sarebbe stato del tutto inutile, visto che egli ha già un lavoro presso il Ristorante __________, che “è uno dei migliori ristoranti nel __________, con un’ottima paga, un ottimo team e degli ottimi datori di lavoro” (doc. 14.7).

L’assicurato ha poi ribadito il suo punto di vista in uno scritto del 1° febbraio 2010, indirizzato alla Sezione del lavoro, nel quale, pur dichiarandosi disposto ad impegnarsi nella ricerca di un posto di lavoro annuale o, per lo meno, di un impiego durante la stagione invernale, ha rilevato di non avere cercato nuove occupazioni dato che “non volevo lasciare il Ristorante __________, è un ottimo posto di lavoro e mi sento come in famiglia”, aggiungendo di “sentirsi nel giusto” (doc. 10).

L’interessato ha poi, nuovamente, avuto modo di ribadire le proprie convinzioni in sede ricorsuale, laddove ha sottolineato come il suo impiego presso il Ristorante __________, pur essendo un’occupazione di carattere stagionale, rappresenta “un posto sicuro e ben remunerato per almeno nove mesi all’anno, infatti sono quattro anni che ci lavoro e con i tempi che corrono mi pare non sia cosa di poco conto”, aggiungendo che “non credo che la LADI dica che per essere idoneo a percepire le indennità di disoccupazione si debba rinunciare ad un posto sicuro anche se questo non è annuale” (doc. I).

Il TCA rileva poi che l’assicurato, al suo secondo termine quadro, era al corrente della necessità di svolgere delle ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui svolgeva la sua attività stagionale, al fine di reperire un impiego annuale o, per lo meno, un’occupazione per i mesi invernali. Ciò risulta, infatti, dal formulario “Promemoria ricerche di lavoro” sottoscritto dall’assicurato in data 9 gennaio 2007 (doc. 4/2b); 21 dicembre 2007 (doc. 4/2a) e 26 novembre 2008 (doc. 4/2).

Inoltre, l’assicurato è pure stato informato personalmente dall’amministrazione a proposito dei suoi doveri in qualità di lavoratore stagionale in occasione della giornata informativa “Diritti e doveri per stagionali” del febbraio 2008, come risulta dal verbale del colloquio di consulenza del 26 febbraio 2008. In tale occasione, egli ha osservato di non avere ulteriori domande da porre in merito alle modalità con le quali svolgere le ricerche di lavoro (cfr. doc. 4/4e).

Ciononostante, al termine della stagione lavorativa 2008, al momento dell’iscrizione in disoccupazione, l’interessato non ha presentato alcuna ricerca di lavoro, come risulta dal verbale del colloquio di consulenza del 5 dicembre 2008 (cfr. doc. 4/4d).

Questo Tribunale sottolinea, inoltre, che l’assicurato è già stato sanzionato dall’amministrazione a causa di mancate o insufficienti ricerche di lavoro.

Con decisione del 5 febbraio 2008, infatti, l’interessato è stato sanzionato con 8 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2007 precedenti l’annuncio al collocamento, in cui ha svolto un’attività a carattere stagionale (cfr. doc. 14/4.1-4.2.).

Con decisione del 14 gennaio 2009, inoltre, l’assicurato è stato sospeso per 18 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro durante il periodo compreso fra il mese di marzo 2008 e il mese di novembre 2008 in cui ha svolto un’attività lavorativa di carattere stagionale (cfr. doc. 14/5.1-5.2.).

Nonostante fosse perfettamente informato riguardo all’obbligo di ricercare un’occupazione annuale durante tutto il periodo in cui era impegnato nella sua attività stagionale e malgrado fosse già stato sanzionato a causa del suo passato comportamento scorretto, l’assicurato non ha modificato il proprio modo di agire nemmeno in occasione della sua attività lavorativa stagionale del 2009.

Egli non ha infatti effettuato alcuna ricerca di lavoro nei mesi da maggio 2009 a ottobre 2009 in cui ha lavorato presso il Ristorante __________, mentre ha svolto insufficienti ricerche di lavoro nel mese di novembre 2009. Per il mese di novembre 2009, infatti, egli ha indicato di avere svolto cinque ricerche di lavoro, per iscritto, come cameriere (cfr. doc. 4/5). Tutte queste ricerche di lavoro sono state svolte spontaneamente e non in risposta ad una reale offerta di lavoro.

Per tali motivi, l’assicurato è stato sanzionato dall’amministrazione con 14 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 14/6.1.-6.2.).

Visto quanto sopra, questa Corte non può che condividere la valutazione della Sezione del lavoro che ritiene l’assicurato non disposto ad abbandonare l’attuale impiego presso il Ristorante __________ – dove, nell’aprile 2010, egli ha iniziato la sua quarta stagione lavorativa - non essendovi, in particolare, una reale volontà di ricercare e accettare un impiego al di fuori di quello attuale.

In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra menzionata (cfr. consid. 2.3., 2.4.), il TCA, in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), deve concludere che il ricorrente, a far tempo dal 3 dicembre 2009, era inidoneo al collocamento.

La decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.

2.6. Quanto alla richiesta ricorsuale dell’assicurato di “almeno condonarmi il debito con la __________” (doc. I), questo Tribunale rileva che, dalla documentazione agli atti, risulta che, con decisione dell’11 febbraio 2010, la Cassa disoccupazione __________ di __________ ha chiesto all’assicurato la restituzione delle indennità di disoccupazione versate, a torto, dal 3 dicembre 2009 al 31 dicembre 2009, per un importo di fr. 2'309.35 (cfr. doc. 4/6).

Contro questa decisione l'assicurato non ha inoltrato nessuna opposizione (cfr. doc. VII).

La richiesta di condono presentata dall’assicurato al TCA esula dalla presente fattispecie e non deve essere vagliata in questa sede. La giurisprudenza federale ha infatti stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale, cfr. STCA 38.2009.94 del 18 marzo 2010; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 125 V 4-3; DTF 122 V 36 consid. 2a; DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In simili circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 cpv. 3 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

  2. Gli atti vengono trasmessi alla Cassa disoccupazione__________ affinché , una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

49
  • DTF 130 V 38801.01.2004 · 710 Zitate
  • DTF 126 V 12401.01.2000 · 220 Zitate
  • DTF 125 V 4
  • DTF 125 V 5101.01.1999 · 831 Zitate
  • DTF 125 V 58
  • DTF 125 V 195
  • DTF 125 V 46501.01.1999 · 198 Zitate
  • DTF 123 V 21401.01.1997 · 321 Zitate
  • BGE 123 V 217
  • DTF 122 V 36
  • DTF 120 V 379
  • ATF 120 V 38501.01.1994 · 355 Zitate
  • DTF 120 V 38501.01.1994 · 355 Zitate
  • DTF 120 V 388
  • DTF 120 V 395
  • DTF 115 V 142
  • DTF 115 V 436
  • DTF 113 V 137
  • DTF 113 V 323
  • DTF 112 V 32
  • DTF 112 V 137
  • DTF 112 V 217
  • DTF 111 V 188
  • DTF 110 V 51
  • DTF 110 V 208
  • DTF 109 V 27501.01.1983 · 80 Zitate
  • 8C_459/200711.06.2008 · 51 Zitate
  • 9C_792/200707.11.2008 · 2.463 Zitate
  • C 108/03
  • C 116/00
  • C 119/04
  • C 157/04
  • C 228/01
  • C 245/04
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  • C 53/06
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  • H 183/06
  • H 212/00
  • H 220/00
  • H 304/99
  • H 335/00
  • H 407/99
  • I 623/98
  • I 707/00
  • U 162/02
  • U 347/98