Raccomandata
Incarto n. 38.2010.16
cr/sc
Lugano 27 maggio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2010 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 marzo 2010 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 9 febbraio 2010 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurato non si è presentato ad un colloquio di consulenza previsto il 27 gennaio 2010 alle ore 11:00 (cfr. doc. 4d).
1.2. Con decisione su opposizione del 17 marzo 2010, l’URC ha parzialmente accolto l’opposizione dell’assicurato, riducendo la sanzione inflitta all’interessato a cinque giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. A2).
1.3. Contro la decisione su opposizione del 17 marzo 2010 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, segnatamente, di non aver presenziato al colloquio del 27 gennaio 2010, poiché in quella data ha effettuato un giorno di prova non retribuito presso la ditta __________ di __________. L’insorgente ha precisato di non essersi ricordato dell’appuntamento previsto presso l’URC vista anche la sua preoccupazione di trovare un lavoro al più presto.
Inoltre egli ha rilevato di avere prontamente chiamato, non appena ricevuta la lettera, l’URC spiegando l’accaduto e di avere poi inviato le sue motivazioni per iscritto (cfr. doc. I).
1.4. L’amministrazione, in risposta, ha postulato la conferma del provvedimento di sanzione (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’URC, a ragione o meno, ha sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non aver presenziato al colloquio di consulenza del 27 gennaio 2010.
2.3. L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17 cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza.
L'art. 21 OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000, prevede che:
" Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":
" Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.4. In una sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
I medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.
Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.
In un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.
Nella sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.
Il TFA ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
In una sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a un'assicurata 5 giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentata con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il TFA, in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.
In una sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza, ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità non era giustificata.
Infatti, nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua assenza.
Infine, in una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza:
" 2.2 Wohl kommt den Beratungs- und Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab, ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).
Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine Pflichten als Arbeitsloser
und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000 Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."
In quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Riguardo alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).
In una sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:
" (…)
Aus dem Umstand, dass die Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."
(STFA C 268/98 Hm del 22 dicembre 1998)
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg.
2.7. Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).
Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).
Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).
2.8. Nell'evenienza concreta l'assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza fissato per il 27 gennaio 2010 alle ore 11:00 presso l’URC di __________.
L’amministrazione, conseguentemente, con decisione formale del 9 febbraio 2010, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. 4d, consid. 1.1.).
Questo provvedimento è poi stato annullato con decisione su opposizione del 17 marzo 2010 e sostituito con una sospensione di cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. A2; consid. 1.2.).
Prima di emanare la decisione formale, e meglio il 29 gennaio 2010, l'URC, tramite l’invio di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato il ricorrente a motivare, entro l’8 febbraio 2010, la propria assenza al colloquio, sottolineando inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento poteva comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 4h).
L’insorgente, pur senza esplicitamente rispondere alla richiesta di giustificazione, in data 4 febbraio 2010, ha consegnato all’amministrazione una dichiarazione, datata 3 febbraio 2010, da parte della ditta __________, nella quale si attesta che l’assicurato, in data 27 gennaio 2010, ha svolto una giornata lavorativa di prova, nella fascia oraria compresa fra le 09.00 e le 18.00, presso la sede della ditta a __________ (cfr. doc. 4f).
Al riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo al ricorrente la "Richiesta di giustificazione" citata, gli ha in ogni caso dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.
Di conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).
2.9. Nel caso di specie è incontestato che l’assicurato non ha presenziato al colloquio del 27 gennaio 2010 previsto alle ore 11:00.
Come stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.4.), in ben precise situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.
L’insorgente ha indicato di essersi recato, lo stesso 27 gennaio 2010, presso la ditta __________ di __________ per una giornata di prova (cfr. doc. I).
In effetti, in una dichiarazione del 3 febbraio 2010, il direttore della __________ ha attestato quanto segue:
" Con la presente si attesta che il sig. RI 1 in data 27.01.2010 ha svolto una giornata lavorativa di prova nella fascia oraria dalle h. 9.00 alle 18.00 presso la nostra sede sita in Via __________.” (Doc. 4f)
L’assicurato ha pure prodotto la convocazione “invito al giorno di prova” ricevuta dalla __________ per presenziare alla giornata di prova del 27 gennaio 2010, del seguente tenore:
" Lei ha superato con successo il primo ostacolo e adesso si trova nella ristretta cerchia di persone aspiranti alla posizione richiesta in qualità di consulente per i clienti e pertanto le diamo l’opportunità di effettuare un giorno di prova.
Il giorno di prova serve a conoscere più da vicino la nostra azienda e le aree d’attività future (pertanto il giorno di prova non viene retribuito). I nostri consulenti le dedicheranno molto tempo e saranno a Sua completa disposizione per eventuali domande.
Inoltre avrà la possibilità di osservare in loco il funzionamento della nostra attività. Siamo convinti che il giorno di prova le darà una buona impressione circa questa affascinante attività e le ottime prospettive relative al futuro.” (Doc. 4g)
Il TCA rileva che, nonostante l’assicurato abbia avuto la possibilità di svolgere una giornata di prova presso la ditta citata, egli era comunque tenuto a partecipare al colloquio di consulenza presso l'URC o, quantomeno, a contattare l’amministrazione al fine di spostare l’appuntamento per il colloquio di consulenza fissato precedentemente.
Dalle carte processuali si evince, per contro, che l’insorgente non solo non ha avvisato l’amministrazione della sua impossibilità a prendere parte al colloquio fissato, ma nemmeno si è scusato per non avere presenziato al colloquio del 27 gennaio 2010 di sua spontanea volontà. Egli ha infatti atteso la “Richiesta di giustificazione” dell’URC per consegnare l’attestazione della ditta __________ relativa allo svolgimento, lo stesso giorno del previsto colloquio, di una giornata lavorativa di prova (cfr. doc. 4d), senza peraltro allegare a tale documento un suo scritto di giustificazione.
Egli è, d’altronde, al suo secondo termine quadro (cfr. doc. 3), per cui doveva essere ben consapevole dell’attenzione che occorre prestare agli appuntamenti con l’amministrazione.
L’insorgente ha, inoltre, fatto valere di non essersi presentato presso l’URC a causa di una dimenticanza (cfr. doc. 4c, doc. I).
Questa giustificazione non costituisce un valido motivo per non presentarsi a un colloquio.
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che, nel caso concreto, esistono gli estremi per sanzionare l'assicurato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.10. Per quanto concerne l’entità della sospensione, giova ribadire, come evidenziato al considerando precedente, che l’insorgente, non si è scusato spontaneamente per l’assenza al colloquio di consulenza del 27 gennaio 2010, ma, solo a seguito dello scritto “Richiesta di giustificazione” trasmessogli dall’amministrazione, ha prodotto una dichiarazione da parte della ditta __________ relativa allo svolgimento, lo stesso 27 gennaio 2010, di una giornata di prova presso la ditta citata.
Dalle carte processuali non risulta, però, che l’assicurato, al suo 2° termine quadro (cfr. doc. 3), fosse già stato oggetto di sanzioni o abbia comunque assunto comportamenti negligenti.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza federale menzionata sopra (cfr. consid. 2.4.), la penalità di cinque giorni inflitta all’assicurato dall’URC non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta.
Tutto ben considerato, la sospensione di cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione va diminuita a un giorno (cfr. consid. 2.4., in particolare cfr. STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998, e, per alcuni casi analoghi dove la sanzione di cinque giorni è stata ridotta da questa Corte a un giorno, in quanto gli assicurati avevano dato seguito perlomeno alla Richiesta di giustificazione dell’amministrazione, STCA 38.2008.53 dell’11 dicembre 2008; 38.2000.305 del 27 agosto 2001).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 17 marzo 2010 dell’URC di __________ è annullata e riformata nel senso che RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 1 giorno.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti